14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 1 Animali e diritto italiano: una storia di Anna Mannucci in www.olir.it * (2001) ● I problemi fondamentali continuano a essere la definizione e l'accertamento del maltrattamento ● In troppe attività umane gli animali molto spesso sono “trattati male” – in termini scientifici “il loro benessere è molto scarso” ● Per esempio nell'allevamento e nel trasporto ● Si pensi poi agli animali soltanto feriti nella attività di caccia e lasciati agonizzare perchè introvabili * osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 2 La prescrizione (art. 157 c.p.) ➔E' una delle cause di estinzione del reato (come la morte del reo) ➔La ratio risiede nell'attenuarsi dell'interesse dello Stato alla punizione dei reati il cui ricordo sociale si è affievolito nel periodo di tempo in cui non si è giunti all'accertamento della responsabilità o alla esecuzione della pena inflitta (ma anche per ragioni di economia del sistema giudiziario e di garanzia della difesa) 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 3 La prescrizione (art. 157 c.p.) ➔Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto delle circostanze attenuanti e aggravanti ➔Il termine decorre dal giorno della consumazione del reato (consumato) o dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole (nel tentativo) 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 4 I termini della prescrizione (art. 157 c.p.) ✗La prescrizione corrisponde al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni reato ✗Non meno di sei anni per i delitti, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria ✗Non meno di quattro anni per le contravvenzioni, ancorché punite con la sola pena pecuniaria ✗La prescrizione è sempre rinunciabile dall'imputato espressamente ✗La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 5 Gli animali e il codice penale ✗ Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie) Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 6 La confisca (art. 240 c.p.) − E' una misura di sicurezza patrimoniale reale e come tale ✔applicabile ai soggetti pericolosi che hanno già commesso un fatto penalmente rilevante ✔consegue ad un giudizio di pericolosità del soggetto cioè di probabilità di futura recidiva ✔non ha carattere punitivo ma rieducativo ✔è indeterminata in quanto proporzionale alla prognosi di pericolosità (a differenza delle pene che devono essere determinate e proporzionate al fatto) 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 7 La confisca (art. 240 c.p.) − Consiste nella espropriazione delle cose attinenti al reato, perchè servirono o furono destinate a commeterlo o perchè ne sono il prodotto o il profitto o perchè la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione di esse costituisce reato − Mentre le altre misure di sicurezza hanno come presupposto la pericolosità del soggetto, la confisca ha innanzitutto come presupposto la pericolosità della cosa. Dalla cosa la pericolosità può passare per “induzione” al soggetto 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 8 Gli animali e il codice penale Art. 727 – (Abbandono di animali) Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito attitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 9 Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 10 Legge 20 luglio 2004, n.189 ✔ Art. 2 Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce) 1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 11 Legge 20 luglio 2004, n.189 ✔ Art. 6 (Vigilanza) 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali. 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 12 disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali) - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 13 disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati) - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno. 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 14 Gli animali e il codice penale Art. 500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all`economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa la pena è della multa da lire 200.000 a 4 milioni. 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 15 Gli animali e il codice penale Art. 636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo Chiunque introduce o abbandona animali un gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire 20.000 a 200.000 . Se l`introduzione o l`abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire 40.000 a 400.000. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall`abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 100.000 a 1 milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 16 Gli animali e il codice penale Art. 638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 600.000 La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d`ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti un mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno. 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 17 Gli animali e il codice penale Art. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 600.000. Si applica l`ammenda da lire 200.000 a 1 milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell`Autorità. 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 18 Gli animali e il codice penale Art. 672 Omessa custodia e mal governo di animali Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000 . Alla stessa sanzione soggiace: 1) chi, nei luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l`incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l`incolumità delle persone. 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 19 Gli animali e il codice civile Art. 843 Accesso al fondo Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale. 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 20 Gli animali e il codice civile Art. 923 suscettibili occupazione Cose di Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione. 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 21 Gli animali e il codice civile Art. 925 Animali mansuefatti Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno. Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano. 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 22 Gli animali e il codice civile Art. 1496 Vendita di animali Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 e seguenti). 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 23 Gli animali e il codice civile Art. 2052 Danno cagionato da animali Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672). 14.12.2007 www.enricoferrero.it Pagina 24