LEGGE 03/08/1998 N°269
"Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori,
quali nuove forme di riduzione in
schiavitù."
Prostituzione minorile


Chi induce alla prostituzione una persona
minore di 18 anni è punito con il carcere da 6
a 12 anni e con la multa da circa 15000 euro a
circa 150000 euro.
chi compie atti sessuali con un minore di età
compresa fra i 14 ed i 16 anni, in cambio di
denaro o di benefici economici, è punito con il
carcere da 6 mesi a 3 anni o con la multa di
almeno 5000 euro. La pena è ridotta di un
terzo se chi commette il reato è minorenne.
Pornografia minorile




Chi sfrutta minorenni per realizzare esibizioni pornografiche o
produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da 6 a 12
anni e con la multa da 25000 euro a 250000 euro circa.
È punito con la stessa pena chi commercia il materiale
pornografico.
Chi con qualsiasi mezzo distribuisce, divulga o pubblicizza il
materiale pornografico è punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da 2500 euro circa a 50000 euro circa.
Chi consapevolmente cede, anche gratuitamente, materiale
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei
minorenni, è punito con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da
1500 euro circa a 5000 euro circa.
Detenzione di materiale
pedopornografico

Chi consapevolmente si procura o dispone
di materiale pedopornografico è punito
con la prigione fino a 3 anni o con la multa
di almeno 1500 euro circa.
Turismo sessuale

Chi organizza o propaganda viaggi
finalizzati allo sfruttamento di attività di
prostituzione a danno di minori o
comunque comprendenti tale attività è
punito con la reclusione da 6 a 12 anni e
con la multa da 15000 euro circa a 150000
euro circa.
Circostanze aggravanti ed
attenuanti




La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è
commesso nei confronti di un minore di 14 anni.
La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è
commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal
loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il
secondo grado, da parenti fino al quarto grado
collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è
stato affidato.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con
violenza o minaccia.
La pena ridotta da un terzo alla metà per chi cerca di
fare in modo che il minorenne riacquisti la propria
autonomia e libertà.
Pene accessorie

Sono sempre ordinate la confisca e la
chiusura degli esercizi la cui attività è
finalizzata ai reati prima descritti e la
revoca della licenza d'esercizio o della
concessione o dell'autorizzazione per le
radio e le televisioni.
Aggiornamenti








La legge 269/1998 è stata recentemente aggiornata dalla legge n. 38 del 2 marzo 2006.Queste le
principali novità:
inasprimento delle pene
ampliamento della nozione di pedo-pornografia e del suo ambito
modifica dell'art. 600 bis del codice penale: viene punito chi compie atti sessuali, in cambio di
denaro o di altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni (precedentemente l’età era
compresa tra i 14 e i 16 anni)
obbligo per i tour operator che organizzano i viaggi di inserire in modo evidente, sui cataloghi e
sui documenti forniti agli utenti, la dicitura: "la legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".
introduzione della pedo-pornografia virtuale. Le pene previste per i reati di pedo-pornografia si
possono applicare – anche se diminuite di un terzo – anche alle immagini virtuali. Per immagini
virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse "con tecniche di
elaborazione grafica (...) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non
reali".
possibilità di arresto in flagranza di reato per l'acquisto o la cessione di materiale pedopornografico anche virtuale. L'arresto è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla
qualità del materiale reperito.
introduzione tra le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di
ogni ordine e grado, negli uffici o nelle strutture, pubbliche o private, frequentate
prevalentemente da minori.
Scarica

legge 268-98 sfruttamento minorile