La Violenza di Genere
La violenza di genere sotto il profilo
sociologico e quindi normativo
Gli ordini di protezione
artt. 342 bis e 342 ter c.c. e 736 c.p.c.
Quando c’è il rischio di un GRAVE
PREDIUDIZIO all’integrità fisica, morale, o
alla libertà del coniuge/convivente/altro
componente il nucleo familiare a causa del
comportamento tenuto da altro
componente il nucleo familiare
Gli Ordini di Protezione
Le condotte sono finalizzate a sopraffare il
familiare debole attraverso strategie umilianti
e dolorose, che comportano, per chi le
subisce, penose condizioni di vita, e che sono
espressione di potere e controllo volte a
sottomettere la vittima
Gli Ordini di Protezione
La condotta pregiudizievole deve consistere di
reiterate azioni ravvicinate nel tempo e
consapevolmente dirette a ledere i beni
tutelati all’art. 342-bis, in modo che ne sia
gravemente, e senza soluzioni di continuità
temporale, alterato il regime di normale
convivenza familiare, sebbene in certe
circostanze possa bastare un unico episodio
Gli Ordini di Protezione
Le condotte possono consistere in:
• mancanza di prestazione dell’assistenza morale e
materiale
• in una violenza verbale
• in un ricatto economico
• in un pregiudizio all’integrità psichica
• in un divieto di realizzare le proprie scelte
individuali
• in lesioni alla persona con prognosi <20 gg
• in una forma di cd. violenza assistita
Gli Ordini di Protezione
• Tali condotte non devono integrare il reato di
maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., che è
perseguibile d’ufficio, pertanto integra e
supera la disciplina di tutela del codice civile
Gli Ordini di Protezione
• La loro durata non può essere superiore ad un
anno, può essere prorogata, su istanza di parte,
soltanto se ricorrono gravi motivi e per il tempo
strettamente necessario.
• Questa legge disciplina misure cautelari contro la
violenza nelle relazioni familiari consistenti
nell’ordine, da parte del giudice, della cessazione
della condotta violenta ed eventualmente
nell’allontanamento coercitivo dalla casa
familiare.
Gli Ordini di Protezione
• In caso di separazione/divorzio, gli O di P potranno essere
richiesti ed emessi anche durante il tempo intercorrente tra
il deposito del ricorso per separazione e divorzio e l’udienza
presidenziale (c.d. zona grigia) e perderanno
autonomamente efficacia una volta presi i provvedimenti
presidenziali.
• Ai sensi dell’articolo 8 della L. 154/2001, invece lo
svolgimento dell’udienza presidenziale, è condizione di
inammissibilità per la pronuncia degli ordini di protezione
Gli Ordini di Protezione: il contenuto
• Cessazione della condotta pregiudizievole
• Allontanamento dalla casa familiare, con
possibile divieto di avvicinamento
• Intervento dei servizi sociali o di un centro di
mediazione familiare
• Pagamento periodico di un assegno, con
possibilità di prescrivere al datore di lavoro del
maltrattante il versamento diretto
Gli Ordini di Protezione: la sanzione
• L’inosservanza dell’ordine di protezione
integra il reato di cui al 388 c.p., mancata
esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice
Gli Ordini di Protezione: i limiti
• Hanno efficacia su soggetti socialmente
integrati
• Per la loro inosservanza non si possono
adottare di per se solo, misure cautelari
penali, quali la custodia in carcere o gli arresti
domiciliari presso altro domicilio (casa
genitoriale, …)
I REATI
Art. 388 c.p., Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento
del giudice
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi
civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in
corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui
propri o sugli altrui beni,atti simulati o fraudolenti, o
commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito,
qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la
sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da
centotre euro a milletrentadue euro.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un
provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento
di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure
cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
I REATI
594 c.p., ingiuria
• Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona
presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa fino a euro 516.
• Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto
mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con
scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
• La pena è della reclusione fino a un anno o della multa
fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione
di un fatto determinato.
• Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa
in presenza di più persone.
I REATI
Art. 595 c.p., Diffamazione
• Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a
euro 1.032 .
• Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa
fino a euro 2.065.
• Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è
della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non
inferiore a euro 516.
I REATI
• Art. 612 c.p., Minaccia
• Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno
è punito, a querela della persona offesa, con la
multa fino a euro 1.032.
• Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei
modi indicati nell'articolo 339, la pena è della
reclusione fino a un anno e si procede
d'ufficio.
I REATI
• Art. 610 c.p., Violenza privata
• Chiunque, con violenza o minaccia, costringe
altri a fare, tollerare od omettere qualche
cosa è punito con la reclusione fino a quattro
anni.
La pena è aumentata se concorrono le
condizioni prevedute dall'articolo 339.
I REATI
Art. 605 c.p., Sequestro di Persona
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione
da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2. […].
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si
applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.
Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al
secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il
minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la
pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la
pena dell’ergastolo.
I REATI
• Art. 612 bis c.p., Atti persecutori
• Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo,
minaccia o molesta taluno in modo tale da
infliggergli un grave disagio psichico ovvero da
determinare un giustificato timore per la
sicurezza personale propria o di una persona
vicina o comunque da pregiudicare in maniera
rilevante il suo modo di vivere, è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione da
sei mesi a quattro anni
I REATI
Art. 581 c.p., Percosse
• Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva
una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 .
• Tale disposizione non si applica quando la legge
considera la violenza come elemento costitutivo
o come circostanza aggravante di un altro reato
I REATI
Art. 582 c.p., Lesione Personale
• Chiunque cagiona ad alcuno una lesione
personale , dalla quale deriva una malattia nel
corpo o nella mente, è punito con la reclusione
da tre mesi a tre anni.
• Se la malattia ha una durata non superiore ai
venti giorni e non concorre alcuna delle
circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e
585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1
e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è
punibile a querela della persona offesa
I REATI
572 c.p., maltrattamenti contro familiari e conviventi
• Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo
precedente, maltratta una persona della famiglia o
comunque convivente, o una persona sottoposta alla
sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio
di una professione o di un'arte, è punito con la
reclusione da due a sei anni.
• Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p.
583], si applica la reclusione da quattro a nove anni;
se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da
sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la
reclusione da dodici a ventiquattro anni.
I REATI
Art. 571 c.p., abuso dei mezzi di correzione
• Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina
in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o
a lui affidata per ragione di educazione, istruzione,
cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una
professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il
pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la
reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano
le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un
terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da
tre a otto anni.
I REATI
Art. 609 bis c.p., Violenza sessuale
• Chiunque, con violenza o minaccia o mediante
abuso di autorità costringe taluno a compiere o
subire atti sessuali è punito con la reclusione da
cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a
compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il
colpevole sostituito ad altra persona.
L’ammonimento del Questore
Quando il molestatore (612 bis c.p.) compie atti
che di per sé non integrano reati procedibili
d’ufficio e, se trattasi di reati procedibili a
querela, questa non sia stata sporta, la
persona offesa può rivolgere al Questore,
quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di
ammonimento nei confronti dell’autore della
condotta molesta.
L’ammonimento del Questore
Con il D.L. 93/2013, l’Ammonimento è previsto
anche per i casi di Violenza Domestica, in cui
sono presenti i “reati sentinella”, come
percosse o lesioni. In tal caso non sono
ammesse segnalazioni anonime, ma è
garantita la segretezza delle generalità del
segnalante, inoltre l’ammonito deve essere
informato dal Questore sui centri di recupero
e servizi sociali disponibili sul territorio.
L’ammonimento del Questore
L’ammonimento è uno strumento
amministrativo e non presuppone la prova
certa del fatto, ma solo la sussistenza di
“indizi” che rendano verosimile l’avvenuto
compimento di atti persecutori. La pena per il
delitto di cui all’art. 612-bis c.p. è aumentata
se il fatto è commesso da soggetto già
ammonito; si procede d’ufficio per il delitto
previsto dall’art. 612-bis c.p. quando il fatto è
commesso da soggetto già ammonito
Femminicidi e Femicidi
I delitti contro la persona nel 2010
Situazione occupazionale nel 2010
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La violenza di genere sotto l`aspetto sociologico e legale