La Violenza di Genere La violenza di genere sotto il profilo sociologico e quindi normativo Gli ordini di protezione artt. 342 bis e 342 ter c.c. e 736 c.p.c. Quando c’è il rischio di un GRAVE PREDIUDIZIO all’integrità fisica, morale, o alla libertà del coniuge/convivente/altro componente il nucleo familiare a causa del comportamento tenuto da altro componente il nucleo familiare Gli Ordini di Protezione Le condotte sono finalizzate a sopraffare il familiare debole attraverso strategie umilianti e dolorose, che comportano, per chi le subisce, penose condizioni di vita, e che sono espressione di potere e controllo volte a sottomettere la vittima Gli Ordini di Protezione La condotta pregiudizievole deve consistere di reiterate azioni ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati all’art. 342-bis, in modo che ne sia gravemente, e senza soluzioni di continuità temporale, alterato il regime di normale convivenza familiare, sebbene in certe circostanze possa bastare un unico episodio Gli Ordini di Protezione Le condotte possono consistere in: • mancanza di prestazione dell’assistenza morale e materiale • in una violenza verbale • in un ricatto economico • in un pregiudizio all’integrità psichica • in un divieto di realizzare le proprie scelte individuali • in lesioni alla persona con prognosi <20 gg • in una forma di cd. violenza assistita Gli Ordini di Protezione • Tali condotte non devono integrare il reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., che è perseguibile d’ufficio, pertanto integra e supera la disciplina di tutela del codice civile Gli Ordini di Protezione • La loro durata non può essere superiore ad un anno, può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrono gravi motivi e per il tempo strettamente necessario. • Questa legge disciplina misure cautelari contro la violenza nelle relazioni familiari consistenti nell’ordine, da parte del giudice, della cessazione della condotta violenta ed eventualmente nell’allontanamento coercitivo dalla casa familiare. Gli Ordini di Protezione • In caso di separazione/divorzio, gli O di P potranno essere richiesti ed emessi anche durante il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso per separazione e divorzio e l’udienza presidenziale (c.d. zona grigia) e perderanno autonomamente efficacia una volta presi i provvedimenti presidenziali. • Ai sensi dell’articolo 8 della L. 154/2001, invece lo svolgimento dell’udienza presidenziale, è condizione di inammissibilità per la pronuncia degli ordini di protezione Gli Ordini di Protezione: il contenuto • Cessazione della condotta pregiudizievole • Allontanamento dalla casa familiare, con possibile divieto di avvicinamento • Intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare • Pagamento periodico di un assegno, con possibilità di prescrivere al datore di lavoro del maltrattante il versamento diretto Gli Ordini di Protezione: la sanzione • L’inosservanza dell’ordine di protezione integra il reato di cui al 388 c.p., mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice Gli Ordini di Protezione: i limiti • Hanno efficacia su soggetti socialmente integrati • Per la loro inosservanza non si possono adottare di per se solo, misure cautelari penali, quali la custodia in carcere o gli arresti domiciliari presso altro domicilio (casa genitoriale, …) I REATI Art. 388 c.p., Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni,atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. I REATI 594 c.p., ingiuria • Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. • Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. • La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. • Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone. I REATI Art. 595 c.p., Diffamazione • Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 . • Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. • Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. I REATI • Art. 612 c.p., Minaccia • Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. • Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio. I REATI • Art. 610 c.p., Violenza privata • Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. I REATI Art. 605 c.p., Sequestro di Persona Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge; 2. […]. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. I REATI • Art. 612 bis c.p., Atti persecutori • Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni I REATI Art. 581 c.p., Percosse • Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 . • Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato I REATI Art. 582 c.p., Lesione Personale • Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale , dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. • Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa I REATI 572 c.p., maltrattamenti contro familiari e conviventi • Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. • Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. I REATI Art. 571 c.p., abuso dei mezzi di correzione • Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni. I REATI Art. 609 bis c.p., Violenza sessuale • Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. L’ammonimento del Questore Quando il molestatore (612 bis c.p.) compie atti che di per sé non integrano reati procedibili d’ufficio e, se trattasi di reati procedibili a querela, questa non sia stata sporta, la persona offesa può rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta molesta. L’ammonimento del Questore Con il D.L. 93/2013, l’Ammonimento è previsto anche per i casi di Violenza Domestica, in cui sono presenti i “reati sentinella”, come percosse o lesioni. In tal caso non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante, inoltre l’ammonito deve essere informato dal Questore sui centri di recupero e servizi sociali disponibili sul territorio. L’ammonimento del Questore L’ammonimento è uno strumento amministrativo e non presuppone la prova certa del fatto, ma solo la sussistenza di “indizi” che rendano verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori. La pena per il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito; si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 612-bis c.p. quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito Femminicidi e Femicidi I delitti contro la persona nel 2010 Situazione occupazionale nel 2010