La sistematica oggettivista
• Il reato è un fatto + antigiuridico + colpevole +
punibile.
• Tutti gli elementi (e i sottoelementi) sono necessari:
il reato è una “norma totale”.
• L’ordine di valutazione non deve essere invertito o
confuso: prima il fatto, poi l’antigiuridicità, poi la
colpevolezza, eccetera.
• Un esempio …
Il parere dell’esame di avvocato
del 2009
Da giorni nel liceo Alfa della città è in corso un’occupazione studentesca,
accompagnata da forti polemiche.
Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del
liceo.
Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina
trasmette un servizio sull’evento. Mentre l’autore del servizio riferisce
gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra
l’altro, si vede il preside parlare al microfono di un giornalista. L’autore
del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non
richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo.
In verità, il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere.
Arrabbiato per l’attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per
diffamazione nei confronti dell’autore del servizio e del direttore del
telegiornale (…)
Art. 595 c.p.
Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della
multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena
è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non
inferiore a euro 516.
(…)
Art. 595 c.p.
Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della
multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena
è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non
inferiore a euro 516.
(…)
Art. 595 c.p.
Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della
multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena
è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non
inferiore a euro 516.
(…)
Art. 595 c.p.
Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della
multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena
è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non
inferiore a euro 516.
(…)
Art. 595 c.p.
Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della
multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena
è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non
inferiore a euro 516.
(…)
Art. 595 c.p.
Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della
multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena
è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non
inferiore a euro 516.
(…)
Il parere dell’esame di avvocato
del
2009
Da giorni nel liceo Alfa della città è in corso un’occupazione studentesca,
accompagnata da forti polemiche.
Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del
liceo.
Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina
trasmette un servizio sull’evento. Mentre l’autore del servizio riferisce
gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra
l’altro, si vede il preside parlare al microfono di un giornalista.
L’autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha
dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del
liceo.
In verità, il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere.
Arrabbiato per l’attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela
per diffamazione nei confronti dell’autore del servizio e del direttore
del telegiornale (…)
L’offesa al bene
giuridico
(A) Il rapporto tra il bene giuridico
e la norma incriminatrice
(B) I fattori di stress dell’offensività
1. Espressa menzione
dell’offesa al bene giuridico
• Art. 422. Strage.
• Chiunque, fuori dei casi
preveduti dall'articolo 285,
al fine di uccidere, compie
atti tali da porre in
pericolo la pubblica
incolumità è punito, se dal
fatto deriva la morte di più
persone, con l’egastolo.
• Art. 595. Diffamazione.
• Chiunque, fuori dei casi
indicati nell'articolo
precedente, comunicando
con più persone, offende
l'altrui reputazione, è
punito con la reclusione
fino a un anno o con la
multa fino a euro 1.032.
2. Descrizione di equivalenti
fenomenici dell’offesa al bene
giuridico
• Art. 575. Omicidio.
• Chiunque cagiona la
morte di un uomo è
punito con la reclusione
non inferiore ad anni
ventuno.
• Art. 614 Violazione di
domicilio.
• Chiunque s'introduce
nell'abitazione altrui, o in un
altro luogo di privata dimora, o
nelle appartenenze di essi,
contro la volontà espressa o
tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi s'introduce
clandestinamente o con inganno,
è punito con la reclusione fino a
tre anni.
3. Individuazione della direzione
offensiva descritta dalla norma
incriminatrice per via interpretativa.
• Art. 372. Falsa testimonianza.
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità
giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in
tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è
interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Si individua la direzione offensiva verso uno specifico bene (nel
caso di specie amministrazione della giustizia) e si ridefinisce il
campo di applicazione della norma incriminatrice.
La descrizione legislativa del fatto disegna il limite esterno.
All’interno di questo limite saranno conformi solo i fatti offensivi
del bene giuridico tutelato.
Tipologia dei beni giuridici
• Beni individuali (vita, salute, libertà sessuale,
patrimonio)
• Beni collettivi Che si distinguono in Istituzionali
(personalità dello Stato, esercizio delle funzioni)
e a titolarità diffusa (incolumità pubblica, fede
pubblica, patrimonio…).
• Beni strumentali (esercizio funzioni,
concorrenza, trasparenza societaria, fede
pubblica) e beni finali (vita, salute, patrimonio).
(B) I fattori di stress
dell’offensività
A- L’eterogenesi dei fini: la trasformazione dell’offensività
da parametro di legittimazione negativa a parametro di
legittimazione positiva (cfr. il caso rapunzel e le
riflessioni di ieri sullo scaricare via internet piuttosto
che il medico alla stazione).
B- L’offensività (e l’offesa che è il suo precipitato tecnico)
funzionano bene fino a che
1. è evidente il bene giuridico
2. esso non è evanescente
3. vi è perfetta corrispondenza tra il disvalore represso
dal legislatore e la modalità di offesa ai beni giuridici
(in altre parole tra tipicità e forma di offesa).
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