Università degli studi di Catania Computer crimes Ignazio Zangara Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea in Informatica Anno Accademico 2009/2010 Premesse… Divisione dei poteri nello Stato di diritto ha come suo corollario il ‘divieto di retroattività della legge penale’ Anselm Feuerbach: “nulla poena sine lege” La minaccia della pena deve funzionare da deterrente psicologico nel distogliere dal commettere reati; è necessario che i cittadini (i consociati) conoscano prima quali sono i fatti la cui realizzazione comporta l’inflizione della sanzione Costituzione italiana art. 25, 2° comma: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. ‘Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali’ art. 7 (Roma 4.11.1950) Principio di legalità • Riserva di legge Lo Stato riserva la potestà normativa in materia penale soltanto al legislatore ordinario (Parlamento) • Tassatività (o sufficiente determinatezza) della fattispecie penale Il comportamento penalmente sanzionato deve essere individuato con precisione • Irretroattività della legge penale E’ vietato applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore • Divieto di analogia in materia penale Il processo di integrazione dell’ordinamento che in assenza di espressa previsione normativa consente di applicarne una che regoli casi o materie simili non opera in ambito penale Nozioni di teoria generale del reato Reati di pericolo Soglia di punibilità La condotta criminosa comporta la semplice messa in pericolo o lesione potenziale del bene oggetto della tutela penale Reati di danno La condotta criminosa comporta la lesione effettiva del bene oggetto della tutela penale Colpa Elemento psicologico L’agente con la sua condotta, pur potendolo prevedere, non ha voluto il verificarsi dell’evento dannoso che si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, per inosservanza delle leggi, ordini o discipline Dolo L’agente con la sua condotta criminosa ha preveduto e voluto il verificarsi dell’evento dannoso o pericoloso a danno del bene protetto Riferimenti normativi L. 22.4.1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (così come modificata dal D.Lgs. 518/1992 e dal D.Lgs. 68/2003) D.Lgs. 29.12.1992 n. 518 “Att. Dir. CEE 1991/250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore” L. 23.12.1993 n. 547 “Modificazioni ed integrazioni alle norme del c.p. e del c.p.p. in tema di criminalità informatica” L. 31.12.1996 n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” L. 3.8.1998 n. 269 “Norme contro la pedofilia” L. 18.8.2000 n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore” D.Lgs. 9.4.2003 n. 68 “Att. Dir. 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” L. 21.5.2004 n. 128 “Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo” L. 7.4.2005 n. 57 “Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” L. 6.2.2006 n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” L. 18.3.2008 n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” Il c.d. ‘intervento ortopedico’ sul Codice penale Il legislatore italiano ha inserito le fattispecie di criminalità informatica all’interno del tessuto normativo del Codice penale, cercando di ricondurre i nuovi reati alle figure delittuose già esistenti Il legislatore francese ha invece optato per la costituzione di un corpus di norme riservato alla sola criminalità informatica Crimini informatici • Reati commessi per mezzo dell’elaboratore elettronico e dei programmi in esso installati • Reati commessi a danno degli elaboratori, dei programmi e dei dati in essi contenuti • Parte di dottrina sostiene che vi sia un terzo genere di crimini informatici in cui il soggetto agente è proprio l’elaboratore Software La L. 633/1941, art. 171 bis punisce con la reclusione e la multa: • chi duplica abusivamente programmi per elaboratori, al fine di trarne profitto; • chi importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale, concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; • chi predispone, utilizza o compie qualsiasi altro fatto concernente mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma; Art. 635 bis c.p. ‘Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici’ “Chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito … con la reclusione …” Se il fatto è commesso con violenza o minaccia o con abuso della qualità di amministratore del sistema la pena della reclusione si aggrava Art. 635 quater c.p. ‘Danneggiamento di sistemi informatici o telematici’ “Chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione” Art. 635 ter ‘Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità’ “Chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni” Sistemi informatici e telematici Il sistema informatico è un insieme di componenti hardware e software che consentono il trattamento automatico dei dati; il sistema telematico si configura quando due o più sistemi informatici vengono collegati fra loro tramite reti di telecomunicazione allo scopo di scambiare dati Domicilio informatico Art. 615 ter c.p. ‘Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico’ “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione …” Art. 615 quater c.p. ‘Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici’ “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione e con la multa” Virus Art. 615 quinquies c.p. ‘Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico’ “Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329” Elemento psicologico Documenti informatici Art. 491 bis c.p. ‘Documenti informatici’ “Se alcuna delle falsità … (in atti) riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni (reclusione) … concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli” Falsità materiale: contraffazione del documento Falsità ideologica: dichiarazioni mendaci Abrogato Art. 495 bis c.p. ‘Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri’ “Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno” Art. 640 quinquies ‘Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica’ “Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro” Corrispondenza informatica Art. 617 quater c.p. ‘Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche’ “Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione” La stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni intercettate Art. 617 quinquies c.p. ‘Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche’ “Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni … è punito con la reclusione” Corrispondenza informatica (segue) Art. 617 sexies c.p. ‘Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche’ “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione” I casi in cui le intercettazioni sono legittimate sono espressamente previsti dall’art. 266 bis c.p.p. La pedopornografia e le attività di contrasto Art. 600 ter, 3° co. c.p. “Chiunque,…con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico…, ovvero distribuisce o divulga o diffonde notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione e con la multa…” Centro di monitoraggio presso il Ministero dell’Interno Obblighi del provider di segnalare siti a rischio e di filtrarli Blocco dei pagamenti Agente provocatore ENISA AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA INFORMATICA European Network and Information Security Agency Per iniziativa della Comunità Europea, a partire dal 2004 con sede in Grecia, una squadra di esperti in sistemi informatici e telematici ha a disposizione fondi e strumenti per combattere virus e cyberpirati L’Agenzia esercita anche attività di assistenza e di consulenza ai team di pronto intervento nazionali nei casi di emergenza