LA RESPONSABILITA’
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Tipologie di responsabilità
Essere responsabile di qualcosa significa, sotto il profilo giuridico,
essere chiamato a rispondere di un certo fatto e a sopportarne le
conseguenze previste dalla legge.
La responsabilità giuridica può essere civile, penale o
amministrativa. In particolare:
la responsabilità civile si concreta nel risarcimento del danno
provocato ad un soggetto e sorge quando ricorra una delle
fattispecie di cui agli articoli 2043 e ss. del codice civile;
la responsabilità penale insorge quando il comportamento di una
persona integri una fattispecie di reato, in quanto lesivo di particolari
interessi o beni pubblici tutelati dall’ordinamento;
la responsabilità amministrativa si concreta quando l’inosservanza
dolosa o colposa degli obblighi di servizio comporti un danno
patrimoniale all’amministrazione (sanzione amministrativa e
disciplinare)
Responsabilità giuridica
La responsabilità giuridica può ricadere anche sulla P.A.:
questa può essere responsabile sia civilmente che
amministrativamente (non penalmente: art. 27 Cost.)
In tema di responsabilità della P.A. si verificano esigenze
contrapposte:
a) consentire alla P.A. un’azione amministrativa efficiente
e rapida, salvaguardando le finanze della P.A. da
risarcimenti considerevoli;
b) tutelare quelli che entrano in contatto con la P.A. da
azione illecita che arrechi danni ingiusti.
Anche per la teoria del rapporto tra P.A. e dipendente
come immedesimazione organica, la Costituzione, con
gli articoli 28, 103 e 113, ha fissato il principio della
responsabilità diretta della P.A.
Responsabilità civile
Per responsabilità civile si intende il dovere giuridico, imposto ad un
soggetto, di risarcire il danno prodotto ad un altro soggetto, in
conseguenza della lesione della sfera giuridica di quest’ultimo.
La responsabilità civile si distingue in:
responsabilità contrattuale, quando l’obbligo di risarcimento del danno
deriva dalla violazione di un obbligo derivante da preesistente rapporto
obbligatorio;
responsabilità extracontrattuale, quando un soggetto, in violazione del
principio del neminem laedere, provoca a terzi un danno ingiusto (art. 2043
c.c.).
In materia di responsabilità contrattuale della P.A. non sorgono particolari
problemi: trovano applicazione i principi generali previsti dal codice civile.
Ugualmente per la responsabilità extracontrattuale: si basa sugli stessi
principi di diritto privato. L’art. 2043 c.c. recita: “Qualunque fatto doloso o
colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno”.
Elementi dell’art. 2043
a) La condotta può consistere tanto in una azione che in una omissione
della P.A. dalla quale sia derivato un danno. Deve essere riferibile alla P.A.,
occorre cioè che sia stata compiuta da autorità amministrativa nell’esercizio
delle sue funzioni.
b) L’antigiuridicità della condotta si concreta nella violazione della sfera
giuridica di un soggetto e sorge per la violazione di norme giuridiche di
relazione.
c) L’evento dannoso, che deve consistere sempre nel pregiudizio
patrimoniale derivante da lesione di un diritto soggettivo o di un interesse
legittimo. E’ necessaria la riferibilità del fatto all’ amministrazione
nell’esplicazione dell’attività istituzionale.
d) Imputabilità (elemento psicologico). L’art. 2043 richiede che il fatto
dannoso sia riferibile a titolo di dolo o colpa alla volontà del soggetto che
agisce. La colpa dell’agente deve essere provata in concreto.
e) Nesso di causalità. Una condotta può dirsi causa di un evento quando
senza di essa l’evento non si sarebbe verificato, e l’evento al momento della
condotta era prevedibile come verosimile conseguenza di essa
ART. 28 Cost.> la responsabilità diretta del danneggiante nei confronti del
danneggiato sussiste solo dove sia espressamente prevista dalla legge,
mentre quella della P.A. deve sussistere in ogni caso (concorrenza
alternativa).
Responsabilità amministrativa
La responsabilità amministrativa verso la P.A. deriva da attività
dolose o colpose dell’impiegato che arrechino un danno
patrimoniale alla P.A.
E’ una responsabilità contrattuale derivante dal mancato
adempimento di obblighi e doveri che l’impiegato ha nei confronti
dello Stato, e della P.A., e presuppone un rapporto di servizio.
La forma tipica di tale responsabilità è quella contabile: riguarda gli
agenti contabili per il maneggio di pubblico denaro. Gli accertamenti
e i giudizi sono demandati alla Corte dei Conti.
E’ da considerare anche la responsabilità disciplinare, connessa al
rispetto dei doveri e del codice di comportamento.
RESPONSABILITA’ PENALE
La legge 26 aprile 1990, n. 86, modificando il codice penale ha inasprito le pene
relative ai delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. La
competenza a giudicare tali reati è del Tribunale.
Art. 357. (Pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali
coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o
amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione
della volontà della P.A. e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e
certificativi;
Art. 358. (Persona incaricata di un pubblico servizio). - Agli effetti della legge
penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla
mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di
semplici mansioni di ordine meramente materiale».
Agendo in nome e per conto del SSN, per il tramite del quale è garantito ad ogni
cittadino il diritto costituzionale alla salute, l’educatore professionale svolge
comunque un pubblico servizio (art. 358 c.p.) e talora una pubblica funzione (art. 357
c.p.) amministrativa.
Peculato – Abuso d’ufficio
Art. 314. (Peculato). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il
possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa
mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a
dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il
colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della
cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente
restituita.
Art. 323. (Abuso d'ufficio). – Salvo che il fatto non costituisca un
più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di
astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un
danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Concussione - corruzione
Art. 317. (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o
induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo,
denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
N.B.: la condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero, nei casi meno gravi,
l’interdizione temporanea.
Art. 318. (Corruzione per un atto d'ufficio). - Il pubblico ufficiale, che, per
compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro od
altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la
promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve (per accordo) la retribuzione per un atto
d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.
Art. 319. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).
Rifiuto di atti d’ufficio
Art. 328. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). - Il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,
che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per
ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine
pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto
senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a
due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro
trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non
compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre
le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad
un anno o con una multa. Tale richiesta deve essere
redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni
decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
ABUSO DI PROFESSIONE
L’educatore professionale può incorrere nell’abusivo esercizio di
professione, previsto dall’art. 348 del codice penale, quando compia atti
che sono dalla legge riconosciuti di pertinenza esclusiva di una professione,
il cui esercizio è sottoposto a particolare disciplina.
La norma tutela la società contro il pericolo derivante dall’esercizio
professionale da parte di chi, sprovvisto dei titoli adeguati, non dia garanzia
di competenza.
L’educatore professionale può commettere il reato quando svolga attività
professionali che non siano comprese fra quelle indicate dal DM 520/98 e,
ad esempio, somministri una terapia farmacologica ad un assistito.
A chiusura dell’argomento e delle possibili responsabilità penali, ricordiamo
anche la norma, di riferimento per qualsiasi persona, volto a “rafforzare” il
dovere di solidarietà nei confronti delle persone in difficoltà: l'articolo 593 del
codice penale punisce infatti l'omissione di soccorso.
È la fine…
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