DIRITTO SANITARIO
Lezioni anno accademico
2008/2009
Prof. Gabriele Scarpa
1
PROGRAMMA
Diritto Amministrativo
Diritto Sanitario
Responsabilità legale
Privacy in ambito sanitario
Consenso informato
2
COS’E’ IL DIRITTO?
Insieme di regole
Funzione
Disciplinare i rapporti tra le persone
3
DIRITTO: QUANDO, DOVE E PERCHE’
In un dato tempo e in un dato luogo
Espressione della Comunità di persone di
quel tempo e di quel luogo
Traduzione in regole di comportamento
delle forme di vita economica e sociale di
una determinata Comunità
4
COME SI ATTUA IL DIRITTO?
Organizzazione
che crea le regole
che le fa rispettare
5
DIRITTO IN SENSO
OGGETTIVO
Norma giuridica
•generale
•astratta
•certa
DIRITTO IN SENSO
SOGGETTIVO
Interesse protetto da una norma
giuridica
6
DIRITTO SOGGETTIVO
Interesse riconosciuto e protetto
direttamente dalla legge
INTERESSE LEGITTIMO
Interesse protetto indirettamente
dalla legge, in quanto coincide
con l’interesse pubblico
7
FATTI E ATTI GIURIDICI
Fatto giuridico
Ogni accadimento al quale l’Ordinamento
giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico
Atto giuridico
Atto destinato a produrre effetti giuridici
- Dichiarazioni di volontà
- Dichiarazioni di scienza
8
DEFINIZIONE DI ORDINAMENTO
GIURIDICO
Insieme delle Norme giuridiche poste
dallo Stato al fine di disciplinare i
rapporti dei cittadini tra di loro e con lo
Stato stesso
9
LE NORME GIURIDICHE
1. Sono rivolte a tutta la Comunità
1. Sono obbligatorie per tutti
1. Sono suscettibili di sanzione nel
caso di loro violazione
10
PRINCIPIO DELLO STATO DI
DIRITTO
Lo Stato è sottoposto al Diritto e
vincolato al rispetto delle proprie Leggi
Gli Atti contrari alla Legge possono
essere
impugnati
da
qualunque
cittadino che abbia subito una lesione
del proprio diritto e interesse
11
I FINI DELLO STATO
Fini Comuni
I Fini dello Stato
corrispondono agli interessi di tutta
la Comunità che di esso fa parte
12
I fini sono mutevoli
esiste una pluralità di fini
esistono fini comuni a tutti gli Stati
13
LE FUNZIONI E I POTERI DELLO
STATO
FUNZIONE POLITICA
FUNZIONE LEGISLATIVA
FUNZIONE AMMINISTRATIVA
FUNZIONE GIURISDIZIONALE
14
LE FUNZIONE POLITICA
Scelta dei fini
Individuazione dei fini che lo Stato
deve perseguire
Corpo elettorale, Parlamento,
Governo, Presidente della
Repubblica,Regioni, Corte
Costituzionale
15
LE FUNZIONE LEGISLATIVA
Proposizione dei fini
Creazione delle norme giuridiche
Parlamento, Consigli regionali, Consigli
provinciali Trento e Bolzano
16
LE FUNZIONE GIURISDIZIONALE
Tutela dei fini
Vigilanza sul rispetto delle norme
giuridiche e conservazione
dell’Ordinamento giuridico
Applicazione delle norme giuridiche
Magistratura
17
LE FUNZIONE AMMINISTRATIVA
Attuazione dei fini
Realizzazione concreta dei fini dello
Stato
Pubblica Amministrazione
18
FONTI DEL DIRITTO
Mezzi
attraverso i quali le
Norme giuridiche si manifestano
19
CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI
Fonti di
cognizione
Atti che contengono le Norme
giuridiche (Legge, Decreto
Legge, ecc.)
Fonti di
produzione
Gli Organi, cioè i soggetti che
producono le Norme giuridiche
(Parlamento, Governo, Regione,
Comune, ecc.)
Fonti scritte
Fonti non scritte
Atto scritto
Atto non scritto
20
REGOLE CHE DISCIPLINANO LE
RELAZIONI TRA LE FONTI DEL DIRITTO
GERARCHIA
PARITA’
COMPETENZA
La Fonte di grado superiore
ha maggior valore (prevale) su
una fonte di grado inferiore
Se ci sono Fonti equivalenti
vale il criterio temporale
Vale la fonte prevista per lo
specifico oggetto e ambito
di competenza
21
ORDINAMENTO GIURIDICO
complesso di Norme e Istituti posti al
fine di regolare i rapporti tra i cittadini
Norme giuridiche
obbligatorie
Fonti del Diritto
munite di sanzione
sono documenti scritti
rispondono esigenze
certezza
fonti da dove hanno
origine le norme
22
LE FONTI DEL DIRITTO SONO
LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI
FONTI PRIMARIE
Norme comunitarie (Trattati, Regolamenti, Direttive)
Leggi ordinarie dello Stato
Decreti Legislativi (Leggi delegate dal Parlamento al Governo)
Decreti Legge del Governo
Statuti delle Regioni ordinarie
Leggi regionali
Leggi delle Province di Trento e Bolzano
FONTI SECONDARIE
Regolamenti
Ordinanze
Statuti degli Enti minori
La Consuetudine
23
LA COSTITUZIONE
è suddivisa in tre Sezioni
1.Riguarda i Principi fondamentali della
Repubblica italiana
2.Diritti e Doveri dei cittadini suddivisi in
rapporti civili (diritto alla libertà personale)
rapporti etico-sociali (tutela della famiglia,
diritto alla salute)
rapporti economici (tutela del lavoro,diritto
allo sciopero)
rapporti politici (diritto di voto)
1.Ordinamento dello Stato italiano
24
PRINCIPIO DELLA RISERVA DI
LEGGE
La Costituzione stabilisce che determinati
rapporti o materie possano essere regolati
soltanto mediante Legge
25
ORGANI DELLO STATO
Il Parlamento
Approvazione delle Leggi
Camera dei Deputati
Senato della Repubblica
Manifestazione del voto di
fiducia
Il Presidente della repubblica
Indice le elezioni
Promulga le Leggi ed emana i decreti aventi valore
di Legge e i regolamenti
Indice i Referendum
26
ORGANI DELLO STATO
Il Governo
Organo collegiale composto dal Presidente del
Consiglio e dai singoli Ministri
Organo di direzione politica
Deve ottenere il voto di fiducia del Parlamento
Svolge anche attività legislativa in casi eccezionali
previsti dalla Costituzione
27
ORGANI DELLO STATO
La Magistratura
Organo autonomo e indipendente composto dai
magistrati
La Corte Costituzionale
Tutela della Costituzione (giudizio di legittimità della
Costituzione)
Giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato
Giudizi sulle accuse promosse contro il Presidente
28
della Repubblica e i Ministri
ORGANI DELLO STATO
Regioni, Province, Comuni
Competenza legislativa delle Regioni
ART 117 Cost.
29
FUNZIONE AMMINISTRATIVA O ESECUTIVA
Attività della P.A. finalizzata alla
realizzazione dei fini pubblici
Amministrare = curare gli interessi
30
P.A.
DUE SIGNIFICATI
Oggettivo = Attività
Soggettivo = Apparato organizzativo
31
P.A.
Insieme di Organi ed Uffici che
svolgono attività amministrativa
32
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Due ambiti:
Attività di Diritto privato
Attività di Diritto pubblico
33
ATTIVITA’ DI DIRITTO PRIVATO
Esercizio della capacità di Diritto privato
ATTIVITA’ DI DIRITTO PUBBLICO
Esercizio del potere pubblico
34
ATTIVITA’ DI DIRITTO PRIVATO
La P.A. è su un piano di parità
Solo per Fini pubblici
Devono essere rispettate regole
di Legge
35
ATTIVITA’ DI DIRITTO PUBBLICO
Posizione di supremazia
sempre per fini pubblici
Potere discrezionale della P.A.
36
RIMEDI CONTRO GLI ATTI
ILLEGITTIMI DELLA P.A.
I ricorsi
Art 113 Cost.
37
PRINCIPIO DI LEGALITA’
Attività della P.A. subordinata alla Legge
38
ENTE PUBBLICO
Soggetto che opera in regime differenziale
Capacità di Diritto privato
Capacità di Diritto pubblico
39
PLURALISMO DELLA P.A.
L’insieme degli Enti pubblici
40
ENTI STRUMENTALI
Perseguono fini e interessi propri dello
Stato
ENTI AUSILIARI
Perseguono fini ed interessi che non sono
direttamente dello Stato ma ne integrano e
completano l’attività
ENTI AUTONOMI
Non perseguono fini ed interessi dello Stato
ma perseguono finalità sociali
41
IL REGIME GIURIDICO DEGLI ENTI PUBBLICI
Autarchia
Potere di compiere atti che
incidono sulla sfera giuridica di
altri soggetti (potestà pubblica)
Autotutela
Potere di farsi ragione da sé
Potere di intervenire sui
propri atti (auto-annullamento)
Autonomia
Art. 97 Cost.
Potere di auto organizzarsi entro
i limiti consentiti dalla legge
(regole di Diritto pubblico)
I Pubblici Uffici sono organizzati
secondo la Legge in modo da
assicurare il buon andamento e
42
l’imparzialità della P.A.
ATTIVITA’ DEGLI ENTI PUBBLICI
Ogni Ente pubblico agisce attraverso
persone fisiche
Ogni Ente pubblico è organizzato in
Organi e Uffici a cui sono preposte
persone fisiche (funzionari, impiegati,
operatori, ecc.)
43
ORGANI
Centri di competenza
Nell’ambito della competenza attribuita dalla
legge possono assumere atti giuridici con
rilevanza esterna
Titolare dell’Organo
UFFICI
Persona fisica preposta
Apparati organizzatori dell’Ente
che svolgono compiti strumentali
ed ausiliari all’attività dell’Organo
(uomini, donne e mezzi)
Non assumono atti a rilevanza
esterna
44
DISTINZIONE TRA ORGANI
Organi collegiali e individuali
Organo individuale
monocratico
Organi collegiali
•unica volontà anche se composto da più
soggetti
•si esprime a maggioranza
•regole di funzionamento (conv. ufficiale,
o.d.g., validità sedute, verbali)
•collegiali perfetti
45
•collegiali imperfetti
FUNZIONE DEGLI ORGANI
Organi attivi
-Direttore gen. ASL
-Sindaco
-Prefetto
Organi consultivi
(esprimono pareri)
-Comitato etico
-Consiglio dei sanitari
-Commissioni
tecniche comunali
Organi di controllo
-Collegio sindacale ASL
-Corte dei Conti
46
PRINCIPIO DELLA PROROGATIO
durata in carica dell’Organo
PRINCIPIO DELLA ASTENSIONE
Obbligo di astensione in caso di conflitto
di interessi
47
FONDAMENTO DELL’ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA
Art. 97 Cost.
“I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge in
modo che siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialità della
pubblica amministrazione”
48
FONDAMENTO DELL’ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA
Art. 1 Legge 241/1990
“L’attività amministrativa persegue i
fini determinati dalla legge ed è
retta dai criteri di economicità,
efficacia, efficienza e di pubblicità”
49
PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA
Principio di legalità
Corrispondenza dell’attività amministrativa alle
prescrizioni di Legge
50
PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA
Principio di imparzialità
Obbligo per la P.A. di svolgere la propria
attività nel pieno rispetto della giustizia
51
PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA
Principio di buona amministrazione
-Efficacia (obiettivi)
-Efficienza (risorse-risultati)
-Economicità (risultati-mezzi impiegati)
-Rapidità (tempi certi)
-Miglior contemperamento degli interessi
-Minor danno per i destinatari dell’azione
52
amministrativa
PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA
Principio di ragionevolezza
Razionalità operativa, in modo da evitare
decisioni arbitrarie e irrazionali
53
PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA
Principio di trasparenza
Immediata e facile controllabilità di tutte le
azioni e le fasi attraverso cui si svolge
l’operato della P.A.
Correttezza, conoscibilità e imparzialità
54
L’Attività della P.A. si distingue in
Comportamenti giuridicamente irrilevanti:
Senza effetto giuridico nei confronti dei
destinatari
Comportamenti giuridicamente rilevanti:
-atti giuridici
-mere operazioni
manifestazioni di
scienza-giudizio-volontà
Attività materiali
svolte dalla P.A.
55
Gli Atti giuridici si distinguono in
Atti di Diritto pubblico (es. i provvedimenti)
Atti di Diritto privato (es. i contratti)
56
ATTI AMMINISTRATIVI
Atti idonei a produrre unilateralmente effetti
giuridici sui privati cittadini indipendentemente
dalla loro volontà
Strumenti della P.A. per perseguire i propri
fini, attraverso un procedimento, una serie di
atti concatenati e coordinati, finalizzato
all’emanazione di un atto finale.
57
ATTI AMMINISTRATIVI
Atti di amministrazione attiva
Atti di natura consultiva
Atti di controllo
58
ATTI AMMINISTRATIVI
Provvedimenti amministrativi
Manifestazioni di volontà indirizzati a soggetti
determinati o determinabili ed in grado di
modificare unilateralmente la sfera giuridica dei
destinatari
(espropriazione,
concessione
edilizia, licenziamento)
 Atti
amministrativi
provvedimenti
che
non
sono
Manifestazioni di volontà che non incidono
sulla sfera giuridica dei destinatari (es. pareri)59
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Forza giuridica-autoritarietà
Capacità del provvedimento di imporre
unilateralmente modificazioni nella sfera
giuridica dei destinatari, indipendentemente
dalla loro volontà
Esecutività
Modificazione prodotta
immediatamente
direttamente
ed
Efficacia-esecutorietà
Possibilità della P.A. di dare immediata e
diretta esecuzione all’atto amministrativo
60
PARERI
Facoltativi
Obbligatori
-Non vincolanti
-Vincolanti
-Parzialmente vincolanti
61
ELEMENTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Soggetto
Oggetto
Finalità
Forma
Motivazione
Se mancano
Nullità dell’Atto
Se presenti vizi
Annullabilità dell’Atto
•incompetenza
•eccesso di potere
62
•violazione di legge
ASSISTENZA SANITARIA
Organizzazione
mutualistica (E.M.)
Organizzazione
ospedaliera (E.O.)
1930-1940 nascita
Rapporto ass.vo su
base contributiva
Prestazioni sanitarie
differenziate
Assistenza sanitaria
limitata
Conflittualità con
Enti osp
Riforma del 1968 Legge
n. 132
Enti ospedalieri
Classificazione degli
ospedali
Propria organizzazione
(C.d.A + Presidente)
Finanziamento (rette63
ospedaliere)
SISTEMA SANITARIO CON MOLTI DIFETTI
Assistenza sanitaria non a tutti i cittadini
Assistenza sanitaria erogata per settori
Difformità di trattamento = disuguaglianza tra i
cittadini
Spesa sanitaria fuori controllo non più coperta
dalla imposizione contributiva
squilibrio tra
entrate e uscite = deficit
Interventi assistenziali solo in caso di malattia
e senza coordinamento tra E.M. e E.O.
Privilegiato il momento diagnostico-curativo
64
VERSO LA RIFORMA SANITARIA
1970
Costituzione delle Regioni
Attuazione art. 117 Cost. = Delega
competenze statali
Attuazione art. 32 Cost.
Necessari passaggi legislativi propedeutici
alla riforma sanitaria
65
LEGGE 833/1978
Istituzione del S.S.N.
Principi
Obiettivi
Le competenze in materia sanitaria
Le U.U.L.L.S.S
Il personale
Dipendente
Convenzionato
66
LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CENTRALE
PERIFERICA
GOVERNO
REGIONE
Piano sanitario
nazionale
Piano sanitario
regionale
Fissa gli obiettivi e
le modalità di
intervento
Rende operativi gli
obiettivi del P.S.N. e
individua a livello locale
i bisogni, le strutture e
gli strumenti necessari
67
LEGGE 833/1978
PRINCIPI ISPIRATORI
Eguaglianza e uniformità assistenza
Cura – riabilitazione ma anche prevenzione
delle malattie
Organizzazione sanitaria decentrata sul
territorio
Partecipazione dei cittadini e operatori
sanitari
Integrazione tra attività sociali e sanitarie
S.S.N.
Complesso di funzioni per tutela 68
della salute (Art. 32 Cost.)
GLI OBIETTIVI
Superamento degli squilibri territoriali e
delle condizioni socio – sanitarie del Paese
Sicurezza del lavoro
Tutela della maternità e infanzia
Promozione della salute nell’età evolutiva
Tutela sanitaria nelle attività sportive
Tutela della salute degli anziani
69
LE COMPETENZE IN MATERIA
SANITARIA
Stato
Programmazione e altre modificate
succ. dal D.l.vo 112/98
Regione
Programmazione e organizzazione
Tutte
le
competenze
che
non
sono
Comuni
dello Stato e delle Regioni tramite
l’ULS
Localizzazione
dei
Presidi
e
dei
Provincia Servizi sanitari e pareri sulle
70
delimitazioni territoriali
U.L.S.
= Strumento operativo del Comune
Complesso di Presidi, Uffici Servizi dei
Comuni che in un ambito territoriale
delimitato assolvono ai compiti del Servizio
Sanitario Nazionale indicati dalla Legge
833/1978
Le U.U.L.L.S.S. hanno il compito di erogare
un ventaglio di prestazioni sanitarie a livello di
•Prevenzione
•Diagnosi e cura
•Riabilitazione
•Medicina legale
71
IL DECRETO DI RIORDINO
D.LGS.VO 502/92 – 517/93
U.L.S.
A.S.L. = Azienda dotata di
Personalità giuridica
pubblica
Ambito territoriale di Autonomia organizzata
norma coincidente
Autonomia amministrativa
con la Provincia
Autonomia patrimoniale e
contabile
Autonomia gestionale e
72
tecnica
ORGANI A.S.L.
Direttore
Generale
Ha tutti i poteri di gestione
Collegio
Sindacale
Organo collegiale formato
da 5 membri con funzione
di controllo
73
ORGANI A.S.L.
Direttore sanitario
Altri Organismi
Direttore amministrativo
Consiglio dei Sanitari
(organo elettivo)
74
LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
E’ il metodo attraverso il quale devono essere
sviluppati e perseguiti obiettivi della legge 833/78
PIANO SANITARIO NAZIONALE
Strumenti:
durata triennale
Assistenza medico-generica e pediatrica
Assistenza specialistica
Assistenza infermieristica
Assistenza ospedaliera
Assistenza farmaceutica
75
PIANO SANITARIO REGIONALE
Con l’attuazione del D.lgs.vo 502/92 (Decreto di
riordino) viene previsto un ulteriore strumento di
programmazione a livello di A.ULSS
Piano attuativo locale
Piani di zona
76
ASSETTO ORGANIZZATIVO A.S.L.
Distretti sanitari di base
Dipartimento di prevenzione
•Igiene e S.P.
•Igiene alimenti
•Prev. e Sicurezza
•Amb. di lavoro Sanità animale
Presidio ospedaliero
•Dirigente medico
•Dirigente amministrativo
77
D.Lgs.vo 229/99
A.S.L.
Azienda dotata di autonomia
imprenditoriale = più poteri al
Direttore Generale che provvede
a definire l’Organizzazione e il
funzionamento con atti di Diritto
privato
78
PUNTI QUALIFICANTI DEL DL.VO 229/99
-S.S.N.
-Enti e Ist. Naz.
Tutela della Salute
-Stato
-Progetti obiettivi
Obbligo del P.S.N.
-Ass. san. Coll.
ambienti di vita e
Livelli unificati di assistenza lavoro
-Ass. distrettuale
-Ass. ospedaliera
79
A.S.L.
-garantire liv. unif. di assistenza
-gestione attività sociali
-rispetto dei principi di efficacia,
efficienza, economicità con
vincolo di bilancio
-agisce con atti di Diritto privato
-contratti diretti (senza
procedure concorsuali) per
importo entro limiti comunitari
80
RESPONSABILITA’ LEGALE
Conseguenze previste per Legge quando si
tengono comportamenti lesivi di un Diritto od
Interesse tutelato dalla Legge
81
RESPONSABILITA’
CIVILE
ILLECITO CIVILE
RESPONSABILITA’
PENALE
ILLECITO PENALE
(REATO)
RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA
ILLECITO
AMMINISTRATIVO
82
ILLECITO CIVILE
RISARCIMENTO
DEL DANNO
ILLECITO PENALE
(REATO)
SANZIONE PENALE
ILLECITO
AMMINISTRATIVO
SANZIONE
AMMINISTRATIVA
83
GRADO DI RESPONSABILITA’
DOLO
COLPA
Con intenzione
cosciente e voluto
Più
grave
Per negligenza,
imprudenza, imperizia
Meno
grave
84
ART. 28 COSTITUZIONE
I funzionari e i dipendenti dello Stato sono
direttamente responsabili, secondo le Leggi
civili, penali e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilita’ civile si estende
allo Stato
85
ART. 28 D.P.R. N. 3/1957
Responsabilità civile
Danno recato
a terzi
Elementi
obbligo di risarcire il danno
(quantificato dal giudice civile)
Danno ingiusto
Dolo o colpa grave
Nesso causale
86
CODICE PENALE E LEGGI PENALI
Responsabilità penale
Violazione di una norma penale
Elementi
Commissione di un reato
Nesso causale
Dolo o colpa
Procedimento penale
Sanzione penale
87
ART. 18 D.P.R. N. 3/1957 E D.L.VO 165/2001,
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Responsabilità amministrativa
Contabile
Danno recato all’Amministrazione
obbligo di risarcire il danno (quantificato dal
giudice amministrativo – Corte dei Conti)
Elementi
Danno patrimoniale, ambientale,
morale, all’immagine
Dolo o colpa grave
88
Nesso causale
ART. 18 D.P.R. N. 3/1957 E D.L.VO 165/2001,
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Responsabilità amministrativa
Disciplinare
Elementi
Violazione di doveri e obblighi
Comportamento scorretto in
servizio
Procedimento disciplinare –
sanzione disciplinare (decisa
dall’Amministrazione)
89
CASI PRATICI
90
ESEMPIO
DI
RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA:
Condanna della Corte dei Conti (Sicilia) al
pagamento a favore della ASL di Trapani
da parte di un medico ed un I.P. per danno
erariale.
Ciò a seguito di sentenza civile di
condanna al risarcimento del danno patito
da una paziente (44.000 € più interessi e
spese) a carico del medico e dell’infermiere
e in solido della stessa ASL.
91
FATTO:
Il medico di turno P.V. e l’I.P. C.A. nel corso
di un intervento di pronto soccorso avevano
tentato d rimuovere un corpo estraneo
entrato nell’occhio sinistro della signora X
danneggiandolo irrimediabilmente (perdita
del visus).
Era stata usata una siringa munita di ago
metallico che, a causa della pressione
esercitata dallo stantuffo, si era conficcato
nell’occhio della signora.
92
LA RESPONSABILITA’:
COLPA GRAVE del medico in quanto:
1 - quando diede la disposizione di procedere
al lavaggio oculare, avrebbe dovuto controllare
le modalità di svolgimento dell’operazione e,
quindi, impedire l’uso di un mezzo inadeguato
ed estremamente pericoloso (comportamento
assolutamente superficiale e noncurante
dell’altrui incolumità).
93
2 – Era facilmente prevedibile che eventuali
movimenti inconsulti del paziente o il distacco
dell’ago per la pressione operata dallo stantuffo
potevano causare un danno all’occhio.
COLPA GRAVE dell’infermiera in quanto:
- Avrebbe dovuto scartare l’uso della siringa
con ago metallico e, comunque, avrebbe potuto
rifiutarsi di intervenire, atteso che non era
dotato di una specifica competenza e per di più
in una Struttura dove peraltro c’era un apposito
reparto di oculistica
94
CONCLUSIONI DELLA CORTE:
Sussistono tutti gli elementi per affermare
la responsabilità amministrativa:
-Danno erariale (somma pagata dalla ASL
a titolo di risarcimento alla signora =
diminuzione del patrimonio erariale);
-Nesso di causalità tra condotta
convenuti e il danno predetto;
dei
-Colpa grave dei convenuti per i motivi
suesposti.
95
Sentenza Cassazione - Sez IV Penale
– 6 maggio 1992 n. 5359
Medicina ospedaliera: morte conseguente
ad erronea somministrazione di sostanza
venefica. Compiti del primario e caposala.
Un infermiera somministra per errore
sodioazide (un conservante delle urine
tossico per ingestione) in luogo di solfato di
magnesio. Ne consegue la morte di due
pazienti.
96
Il tribunale condanna l’infermiera che aveva
somministrato erroneamente il veleno, il
primario e la caposala per negligenza in
quanto il veleno (la sodioazide) si trovava
abitualmente nel carrello dei medicinali e non
in un armadio separato per i veleni.
97
Il primario viene assolto in appello, mentre la
condanna dell’infermiera e della caposala
venivano confermate anche in Cassazione,
anche se le due avevano invocato il fatto che
gli armadi speciali per contenere i veleni
erano stati richiesti ma non erano mai arrivati.
98
L’assoluzione del primario veniva motivata
in quanto la sua responsabilità è riservata
alla corretta effettuazione delle prestazioni
ospedaliere ed all’area della verifica
propriamente medica e non può quindi
abbracciare l’organizzazione di ogni e
qualsiasi servizio né può rendere conto
delle mansioni più propriamente esecutive.
99
Il ricorso in Cassazione conferma la
responsabilità di infermiera e caposala e
conferma l’assoluzione del primario con la
motivazione che tra primario e caposala
esiste un rapporto di complementarietà e
che al primario non spettano compiti di
organizzazione e manageriali.
100
Si commentino le sentenze relativamente alle
seguenti conclusioni:
-Assoluzione del primario. I fatti risalgono al
1987 (sentenza d’appello);
- Condanna per responsabilità dell’infermiera
(sentenza della Corte di Cassazione);
- Condanna per responsabilità della caposala,
nonostante fosse stato invocato il fatto che gli
armadi speciali per contenere i veleni erano
stati richiesti ma mai arrivati (sentenza della
Corte di Cassazione).
101
ASSOLUZIONE DEL PRIMARIO
La sentenza è del 1992 ma i fatti risalgono al
1987 per cui la legislazione vigente all’epoca
dei fatti non prevedeva compiti di
organizzazione e manageriali.
Oggi probabilmente con la legislazione
attuale (D.lgs.vo 229/99 e 626/94) anche il
primario non sarebbe privo di responsabilità
per carenza organizzativa.
102
ASSOLUZIONE DEL PRIMARIO
Infatti:
-Il D.lgs.vo 229/99 prevede che il primario
deve “assicurare il regolare svolgimento delle
operazioni … anche con direttive” (compiti
manageriali)
-Il D.lgs.vo 626/94 anche l’eventuale delega
alla caposala non esime il primario da
responsabilità in posizione di preposto.
103
CONDANNA DELL’INFERMIERA
L’Errore materiale della somministrazione
della sostanza venefica è avvenuto per due
motivi:
-Negligenza dell’infermiera (disattenzione)
- carenza organizzativa
Le probabili conseguenze della carenza
organizzativa possono essere due:
104
CONDANNA DELL’INFERMIERA
-La prima può essere legata al fatto che, per
risparmiare tempo, gli infermieri addetti alla
terapia preparavano nello stesso tempo
anche i vasi per le raccolte delle urine con il
relativo conservante.
-La seconda può essere legata al fatto che
uno stesso carrello veniva usato sia per la
distribuzione dei farmaci che per altri usi. E’ il
classico “errore nascosto”, basta una
disattenzione e succede l’incidente. Una
gestione corretta prevede che i carrelli
vengano interamente svuotati prima del
cambio di utilizzo.
105
CONDANNA DELLA CAPOSALA
- Responsabilità per carenza organizzativa:
Se, come spesso avviene, si richiede un
armadio che non viene inviato, questo non è
certo una giustificazione per non prendere
altre misure per evitare incidenti (ad esempio
veleni posti in un altro luogo, attenta
progettazione delle operazioni).
106
CONDANNA DELLA CAPOSALA
-Responsabilità per scarso controllo ed
insufficiente vigilanza sulle operazioni
infermieristiche:
Infatti la presenza di un conservante delle
urine nel carrello dei medicinali non è affatto
casuale, ma rappresenta una violazione della
buona e prudente condotta del lavoro
107
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DEFINIZIONE DI ORDINAMENTO GIURIDICO