La responsabilità civile penale
disciplinare erariale e
dirigenziale nel pubblico
impiego. Fondamenti
concettuali e interconnessioni
procedimentali.
I PRINCIPI DI GARANZIA
art.111 Cost.
Giusto processo e
ragionevole durata
La ragionevole durata del
processo come ragionevole
durata della fase istruttoria
Un’unica prova e Giudici
diversi:
Il rispetto dei diversi
ambiti di giurisdizione
esclude il pericolo di
contrasti
L’art. 28 della Costituzione
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le
leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti
in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
L'articolo riguarda la responsabilità dei funzionari e dipendenti
pubblici nell’ipotesi di comportamenti lesivi dei diritti dei
cittadini.
Le diverse responsabilita’.
Elementi caratterizzanti:
• Bene o valore tutelato
• Elemento soggettivo (dolo, colpa
grave, colpa)
• Titolarità dell’azione
• Procedimento
Principi generali comuni alle
diverse tipologie di responsabilità
Garanzia del contraddittorio
(giusto processo)
Economia dei mezzi istruttori
e di giudizio
Le diverse tipologie di responsabilità: la
responsabilità civile
• l'art. 2043 c.c. obbliga chiunque arrechi,
con fatto proprio, doloso o colposo, un
danno "ingiusto" ad altra persona, al
risarcimento del danno.
• Il danno va risarcito nei limiti degli artt
1223, 1226 e 1227 c.c. danno emergente
e lucro cessante così come apprezzato dal
Giudice civile
continua: le scriminanti
• Legittima difesa art.2044 c.c.
• Stato di necessità art.2045 c.c.
• Incolpevole incapacità di intendere e di
volere art.2046 c.c.
Responsabilità da “vigilanza ed
idonea organizzazione dell’attività”
• Art.2047 c.c. danno cagionato da incapace
• Art.2048 c.c. danno cagionato da minori,
soggetti a tutela, allievi e apprendisti.
• Art. 2049 c.c. danno cagionato da domestici e
apprendisti.
• Art.2050 c.c. danno conseguente all’esercizio di
attività pericolose
• Artt. 2051, 2052, 2053 c.c. danni cagionati da
cose in custodia, da animali o da rovina di
edificio
continua: la responsabilità civile:
responsabilità da inadempimento
contrattuale
• Art.1218 Il debitore che non esegue esattamente
la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento
del danno, se non prova che l’inadempimento è
stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non
imputabile.
• Art.1225 se non vi è dolo il risarcimento (danno
emergente e lucro cessante) è limitato al danno
che poteva prevedersi al momento in cui è sorta
l’obbligazione.
La responsabile penale:
La responsabilità penale si configura
solo per comportamenti che, all’atto o
in costanza di applicazione della
pena, siano esplicitamente previsti
come reati e siano stati commessi
con coscienza e volontà. Artt.39-43
c.p.
continua: la responsabilità
penale
Casi di non punibilità artt.45-54 c.p.:
Caso fortuito o forza maggiore
Costringimento fisico
Consenso dell’avente diritto
Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
Legittima difesa stato di necessità
La responsabilità disciplinare: è propria del
pubblico dipendente che deve dare garanzia
dell’osservanza del codice di
comportamento
le disposizioni riguardanti le infrazioni, le sanzioni
e le procedure conciliative previste in materia di
pubblico impiego dagli artt.55 e segg del D. Lgs.
165/2001 costituiscono norme imperative (vale a
dire inderogabili contrattualmente e inserite di
diritto laddove non previste)
Continua: la responsabilità disciplinare
Ferma restando la disciplina in materia di
responsabilità civile, amministrativa, penale
e contabile spetta ai contratti collettivi
definire la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni, fatte salve le previsioni
specifiche della legge (artt. 55 quater,
quinquies, sexies, septies) .
I contratti non possono istituire procedure di
impugnazione.
Continua: la responsabilità disciplinare
I contratti possono prevedere procedure di
conciliazione non obbligatoria (non
nei casi di licenziamento) da concludersi in
tempi brevi (30 giorni) e prima
dell’irrogazione della sanzione, che, anche
in caso di conciliazione non può essere di
specie diversa da quella prevista.
La responsabilità dirigenziale
E’ una responsabilità legata al
conseguimento degli obiettivi e
all’efficiente organizzazione delle risorse
con particolare riferimento al personale
La sanzione è l’eventuale perdita
dell’incarico con conseguente
diminuzione di indennità qualora
l’indennità di posizione correlata al
nuovo incarico sia di minor valore
La responsabilità amministrativa:
è la responsabilità a cui è
chiamato chi opera per fini
pubblici con pubbliche risorse
La responsabilità amministrativa
sussiste solo a fronte di
DANNO ERARIALE commesso con
DOLO O COLPA GRAVE da
soggetti che si trovino in
“RAPPORTO DI SERVIZIO” con
una Pubblica Amministrazione.
Il danno erariale consiste in
qualsiasi ingiustificata minore
entrata pubblica, in qualsiasi
ingiustificata maggiore spesa
pubblica, in qualsiasi
ingiustificata diminuzione
patrimoniale o ingiustificato
inutilizzo di beni o risorse
pubbliche
Corte di CassazioneOrdinanza
20701/2013
Rientra nella giurisdizione della Corte
dei Conti anche il danno riferito
esclusivamente alle risorse finanziarie
derivanti dal bilancio U.E.
Interconnessioni tra altri tipi di responsabilità e la
responsabilità amministrativa
• DANNO ERARIALE INDIRETTO: esiste nel
caso in
cui l’Amministrazione sopporta le conseguenze di
una sentenza civile penale o amministrativa a
causa del comportamento illecito di un
dipendente, ma potendo, a sua volta, rivalersi
sul dipendente responsabile nel caso in cui
risultassero sussistenti i presupposti di un
giudizio innanzi alla Corte dei Conti.
La rivalsa in sede di giustizia erariale non è,
quindi, automatica
Altro caso di interconnessione tra diversi tipi di
responsabilità: IL DANNO ALL’IMMAGINE
Art. 17 comma 30 ter del D.L. 78/2009 e
successive modifiche :
L’azione per danno all’immagine può essere
esercitata (in virtù del richiamo ai casi e modi
dell’art. 7 della L.97/2001)solo in conseguenza
di sentenze irrevocabili di condanna per delitti
contro la P.A. (es.peculato, malversazione a
danno dello Stato, concussione, corruzione ecc.)
Ulteriore specifica ipotesi ipotesi di danno
all’immagine (art.55 quinquies D.Lgs. 165/2001)
per i dipendenti pubblici sussiste nel caso di
accertate false attestazioni o certificazioni a
giustificazione dell’assenza dal lavoro.
Ancora: art.1 sexies L.20/1994
introdotto dalla legge anticorruzione
Nei danni all’immagine conseguenti alla
commissione di reati contro la pubblica
amministrazione il valore del danno si
presume pari al doppio del valore
patrimoniale o dell’utilità percepita dal
dipendente e il sequestro conservativo è
concesso in tutti i casi di fondato di
attenuazione della garanzia del credito
Altro caso di interconnessione tra diversi tipi
di responsabilità: risarcimento del danno da
interesse legittimo
Quando la violazione dell’interesse legittimo
dipende da un comportamento connotato dai
presupposti richiesti per la responsabilità
amministrativa,
il
risarcimento
pagato
dall’Amministrazione a seguito della sentenza
del TAR può essere fatto ricadere sul
dipendente gravemente colpevole
26 d. Lgs. 104/2010 Codice del processo
amministrativo
codificazione del danno
da lite temeraria
I procedimenti
Civile e amministrativo (TAR) ad istanza di
parte
Disciplinare ad istanza dell’Amministrazione
Penale e contabile (Corte dei Conti) ad
istanza del PM
Simmetrie e differenze nelle
conseguenze del giudizio
Risarcimento determinato in sede civile o
amministrativa TAR eventualmente ridotto
in sede contabile in ragione di:
• apprezzamento dei vantaggi comunque
conseguiti dalla collettività
• esercizio del potere riduttivo
Simmetrie e differenze nelle
conseguenze del giudizio
Condanna in sede civile penale o
amministrativa potrebbe dar luogo a
pronuncia diversa dinanzi alla Corte dei
Conti in mancanza dei presupposti
richiesti per il risarcimento
Ma art.55 sexies D.Lgs. 165/2001
sembrerebbe introdurre un automatismo in
relazione all’azione disciplinare
La prescrizione
Il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in
ogni caso in 5 anni decorrenti dalla data in cui si è
verificato l’ evento dannoso o, in caso di un suo
occultamento doloso, dalla data della scoperta. Sotto
tale profilo va tenuto presente, che qualora la
prescrizione sia maturata a causa di omissione o
ritardo della denuncia del fatto rispondono di danno
erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la
denuncia (art. 1 comma 3 L.20/1994).
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LA RESPONSABILITA` AMMINISTRATIVA