Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Istituto Ortopedico Galeazzi SpA Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 1 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo SOMMARIO PARTE GENERALE .................................................................................................................................................. 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. GLOSSARIO, DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI ................................................................................................. 3 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 ........................................................................................... 7 2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231/2001 .............................................................................................................................................................. 7 2.2 L’adozione di un Modello Organizzativo quale condizione di possibile esclusione della responsabilità amministrativa ..................................................................................................................................................... 8 ADOZIONE DEL MODELLO EX D.LGS. 231 DEL 2001 ...................................................................................... 10 3.1 Situazione attuale di Istituto Ortopedico Galeazzi - Brevi cenni relativi all’attività .............................. 10 3.1.2 Istituto Clinico San Ambrogio .................................................................................................................. 10 3.2 Stato delle procedure e obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello ................................................. 11 3.3 Oggetto e scopo del Modello ................................................................................................................... 13 3.4 La costruzione del Modello e i suoi principi ispiratori ............................................................................ 15 L’ORGANISMO DI VIGILANZA........................................................................................................................ 17 4.1 Nomina, durata e sostituzione dei membri ............................................................................................... 17 4.2 Compenso e capacità di spesa ................................................................................................................. 19 4.3 Regole di funzionamento e convocazione................................................................................................. 19 4.4 Funzioni e poteri ...................................................................................................................................... 20 4.5 I flussi informativi e le segnalazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza e relazioni con gli organi sociali ................................................................................................................................................................ 21 4.6 I flussi informativi e le segnalazioni nei confronti dell’Organismo di Vigilanza..................................... 22 4.7 Registro delle attività - Libro delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza - Raccolta e conservazione delle informazioni .............................................................................................................................................. 23 IL SISTEMA DISCIPLINARE ............................................................................................................................. 24 5.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci ......................................................................... 25 5.2 Misure nei confronti dei componenti dell’Organismo di Vigilanza ......................................................... 25 5.3 Misure nei confronti dei dipendenti inquadrati nella categoria dei dirigenti .......................................... 25 5.4 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati ...................................................................................... 26 5.5 Misure nei confronti dei medici ............................................................................................................... 28 5.6 Misure nei confronti dei collaboratori esterni ......................................................................................... 29 5.7 Misure nei confronti dei fornitori ............................................................................................................ 29 REGOLE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO ............................................................................................. 30 DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ................................................................................................... 31 7.1 Diffusione e Informazione sul Modello .................................................................................................... 31 7.2 Formazione sul Modello .......................................................................................................................... 31 PARTE SPECIALE .................................................................................................................................................. 33 8. 9. LE FATTISPECIE DI REATO, POSSIBILI FONTI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ...................................... 33 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ....................................................................................... 33 9.1 Principi di comportamento ...................................................................................................................... 33 9.2 Aree sensibili ............................................................................................................................................ 35 9.3 Procedure per il regolare svolgimento dell’attività aziendale e specifiche di prevenzione ..................... 36 10. I REATI SOCIETARI ......................................................................................................................................... 37 Principi di comportamento.................................................................................................................. 37 10.1 Aree sensibili ....................................................................................................................................... 38 10.2 Procedure per il regolare svolgimento dell’attività aziendale e specifiche di prevenzione ................ 38 10.3 11. I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO ...................... 39 Principi generali ................................................................................................................................. 39 11.1 Aree sensibili ....................................................................................................................................... 39 11.2 Procedure specifiche di prevenzione ................................................................................................... 40 11.3 12. I REATI AMBIENTALI ...................................................................................................................................... 41 IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 2 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo PARTE GENERALE 1. GLOSSARIO, DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI Si fornisce qui di seguito la definizione dei principali termini utilizzati nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo dell’ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI Spa. Modello: si intende il complesso dei principi di comportamento e delle procedure operative ad essi ispirate, adottati dall’ISTITUTO, al fine di prevenire la commissione dei reati, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, ad integrazione degli strumenti Organizzativi e di Controllo vigenti nell'Ente (Codice Etico, Procedure Operative, Organigrammi, Procure, Deleghe, Manuale delle Procedure e Manuale Qualità). Il Modello prevede, inoltre, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, nonché delle funzioni ad esso attribuite e la definizione del sistema sanzionatorio e dell’attività di formazione relativa al D.Lgs. 231/01 e alle direttive in esso contenute. Soggetti apicali: si intendono tutti i soggetti che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Pubblico ufficiale: si intende ogni soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E’ pubblica la funzione amministrativa disciplinata dal diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi. Pubblica Amministrazione o P.A.: si intende qualsiasi Ente pubblico 1, agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee, di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero. 1 Nella definizione di Ente Pubblico sono compresi quei soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 3 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Processi sensibili: si intende ogni processo dell’attività aziendale in relazione al quali si ritiene possibile la commissione dei reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001. Procedure: si intende l’insieme di regole e protocolli formalizzati per l’esecuzione di determinate operazioni e processi aziendali. Tali regole sono elencate per ciascuna area di rischio/reato individuata nel Modello ex D. Lgs. 231/2001 e costituiscono parte integrante dello stesso. Soggetti destinatari: si intendono tutti i soggetti a cui è rivolto il Modello, e più precisamente i Soci, gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori, i Medici, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti e gli stakeholders in generale. Tracciabilità: si intende l’aspetto procedurale che prevede la dimostrazione, attraverso precise tracce documentali, dello svolgimento di un certo evento aziendale o di un processo decisionale. Organismo di Vigilanza: si intende l’Organismo che, nell’ambito dell’applicazione del Modello, ha il compito di vigilare (i) sull’osservanza delle prescrizioni del Modello (in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto); (ii) sull’efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale e all’effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; (iii) sulla irrogazione delle sanzioni disciplinari interne, nel caso in cui vi sia stata violazione, da parte dei soggetti interessati, delle regole fissate nel Modello stesso; (iv) sulla pianificazione e lo svolgimento di un’adeguata attività di formazione, nonché (v) sull’opportunità di aggiornamento del Modello, ogniqualvolta si ravvisino esigenze di modifica dello stesso, in relazione all’introduzione di nuove fattispecie di reato nel perimetro di applicazione del D.Lgs. 231/01 e/o alle mutate condizioni ambientali e/o a nuovi orientamenti della best practice. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 4 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Controllo Interno o Internal Auditor: si intende la funzione e/o le persone incaricate di svolgere le attività di controllo interno attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti necessari o utili a verificare le attività dell’ISTITUTO, a garanzia del raggiungimento degli obbiettivi, sia quantitativi che qualitativi, attraverso metodologie corrette e trasparenti. Tale funzione si rapporta con l’Organismo di Vigilanza e relaziona direttamente il Consiglio di Amministrazione. Esso non ha poteri decisionali legati allo svolgimento dell’attività della società, né facoltà di destinare risorse economiche e finanziarie della società stessa. È una funzione indipendente alla quale tutte le strutture aziendali si possono rivolgere per la risoluzione dei problemi legati alla compliance e al rispetto delle regole interne dell’ISTITUTO. ABBREVIAZIONI Nella parte che segue e nelle Procedure allegate, saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni: ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI o ISTITUTO o IOG: si intende l’ISTITUTO Ortopedico Galeazzi Spa. OdV.: si intende l’Organismo di Vigilanza della società. CdA: si intende il Consiglio di Amministrazione della società. AD: si intende l’Amministratore Delegato. Soci: si intendono i soci dell’IOG. DS: si intende il Direttore Sanitario DSC: si intende il Direttore Scientifico dell’IOG. CI: si intende il Controllo Interno Decreto o D. Lgs. 231/01: si intende il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, integrato con gli aggiornamenti sino ad oggi intervenuti. AIOP: si intende l’Associazione Italiana Ospedalità Privata. SSR: si intende il Servizio Sanitario Regionale. SSN: si intende il Servizio Sanitario Nazionale. IRCCS: si intende l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 5 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo DRG: si intende il Diagnosis-related group o Raggruppamento Omogeneo di Diagnosi. E’ un sistema di classificazione dei ricoveri ospedalieri correlato con le diagnosi e gli interventi. Il DRG viene attribuito alle differenti diagnosi/prestazionicliniche erogate tramite un software denominato DRG Grouper. SDO: si intende la scheda di dimissione ospedaliera. NOC: si intendono i Nuclei Operativi di Controllo delle Aziende Sanitarie Locali. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 6 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231/2001 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche (società ed enti) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Nel suo testo originario il Decreto fa riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25), e cioè: − indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (art. 24 e 24 bis D. Lgs. 231/2001); − concussione e corruzione (art. 25 D. Lgs. 231/2001). Successivamente all’entrata in vigore, l’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 ha subito rilevanti estensioni, includendo nei reati presupposto al Decreto le seguenti ulteriori fattispecie 2: − reati contro la fede pubblica (art. 25 D. Lgs. 231/2001); − reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001); − delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater D. Lgs. 231/2001); − delitti contro la personalità individuale e delitti contro la vita e l’incolumità individuale (art. 25 quater - 1, quinquies D. Lgs. 231/2001); − reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001); − reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art 25 septies D. Lgs. 231/2001); − reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita (art 25 octies D. Lgs. 231/2001); − reati legati alla criminalità organizzata transnazionale e associazione per delinquere (art. 24 ter e art.ii 3, 4 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 D. Lgs. 231/2001); − reati legati alla criminalità informatica (art. 24 bis D. Lgs. 231/2001); − reati contro l’industria e il commercio (art. 25 bis D. Lgs. 231/2001); − reati in violazione dei diritti d’autore e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 novies D. Lgs. 231/2001). − reati ambientali (art 25-undecies-articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs n121/2011) La persona giuridica può essere ritenuta responsabile e, quindi, sanzionata patrimonialmente, in relazione ad alcune fattispecie di reato che si suppone siano state commesse a suo vantaggio o nel suo interesse dagli amministratori, dai dipendenti, dai collaboratori ovvero da chiunque agisca in sua rappresentanza. I presupposti affinché un ente possa incorrere nella descritta responsabilità risultano essere: 2 Per una disamina completa si confronti l’Appendice “catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità degli enti”. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 7 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo α) che una persona fisica - la quale si trova, rispetto all’ente, in una delle relazioni previste dall’art. 5 - commetta uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01; β) che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente; χ) che il reato commesso dai soggetti individuati dalla legge derivi , quanto meno, da una “colpa di organizzazione” dell’ente. Per quanto riguarda il primo aspetto, il D. Lgs. 231/2001 individua con l’art. 5 - rubricato “Responsabilità dell'ente” - due tipologie di soggetti i quali, qualora dovessero commettere nell’interesse o a vantaggio dell’ente uno dei reati sopra evidenziati, potrebbero determinare una responsabilità a carico dell’ente stesso. Secondo il dettato della citata norma, “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: α) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; β) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”. Tuttavia, “l’ente non risponde se le persone innanzi indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”. La prima delle descritte figure ricomprende gli amministratori, i direttori generali, i direttori sanitari, i responsabili dei Reparti e delle Unità Operative e i direttori delle funzioni aziendali. “Soggetto all’altrui direzione” può invece essere chiunque si trovi ad operare internamente all’ente in una posizione anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, purché sottoposto alla direzione o alla Vigilanza altrui (es. medici liberi professionisti e/o consulenti esterni). La sola esistenza di uno dei rapporti innanzi descritti in capo all’autore del reato non è sufficiente di per sé a far sorgere la responsabilità in capo alla persona giuridica. Occorre anche che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della medesima. Pertanto, l’ente risponde del reato qualora il suo autore lo abbia commesso con l’intenzione di perseguire un interesse esclusivo e/o concorrente dell’ente stesso, ovvero qualora il reato si riveli comunque vantaggioso per quest’ultimo. Tuttavia, la responsabilità dell’ente deve ritenersi esclusa qualora risultasse che l’autore del reato abbia agito per il perseguimento di un interesse esclusivamente proprio. 2.2 L’adozione di un Modello Organizzativo quale condizione di possibile esclusione della responsabilità amministrativa L’ art. 7, 1° e 2° comma del D. Lgs. 231/2001 - rubricato “Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente” - statuisce che “nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) 3, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di Direzione o Vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire reati della specie di cui verificatosi”. 3 L’articolo 5, comma 1, lett. b, stabilisce la responsabilità dell’Ente per i reati commessi nel suo interesse o nel suo vantaggio da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una suo unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 8 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo In relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, il Modello prevede misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, 3° comma D. Lgs. 231/2001). Gli artt. 6 e 7 del Decreto offrono, infatti, all’ente una forma di esonero dalla propria responsabilità, disciplinando le condizioni al verificarsi delle quali l’ente non risponde del reato commesso dai soggetti individuati dall’art. 5. Introducendo un’inversione dell’onere della prova, l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 - rubricato “Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente” - prevede che “se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché di adeguata capacità di spesa; c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)”. Ai fini di idoneità, i suddetti Modelli devono rispondere, “in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati alle seguenti esigenze: a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli; e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 6, 2° comma D. Lgs. 231/2001). Ai sensi dell’art. 7, 4° comma D. Lgs. 231/2001, “l’efficace attuazione del modello richiede: a. una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività; b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.” IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 9 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 3. ADOZIONE DEL MODELLO EX D.LGS. 231 DEL 2001 3.1 Situazione attuale di Istituto Ortopedico Galeazzi - Brevi cenni relativi all’attività Istituto Ortopedico Galeazzi SpA comprende dal marzo 2015 i presidi di San Siro (Istituto Clinico San Siro) e Sant’Ambrogio (Istituto Clinico Sant’Ambrogio). L'Istituto Ortopedico Galeazzi eroga prestazioni sanitarie a diversi livelli assistenziali, di ricovero, di ricovero diurno e ambulatoriale, ed opera in regime di accreditamento con il SSN; questo significa che, pur essendo di proprietà di un Ente privato, il servizio è erogato alle medesime condizioni di una struttura pubblica L'Istituto Ortopedico Galeazzi inizia a svolgere la sua attività nel 1961, entra a far parte del Gruppo Ospedaliero San Donato nel marzo 2000, l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio, fondato nel 1955, appartiene al Gruppo Ospedaliero San Donato dal dicembre 1987. l’Istituto Clinico San Siro ha iniziato la sua attività nel 1957. Nel 1989 è entrato a far parte del Gruppo Ospedaliero San Donato. Nel 2010 l’Istituto Clinico San Siro si fonde per incorporazione nella società Istituti Clinici Sant’Ambrogio e San Siro S.p.A. E nel 2015 la societa' Istituti Clinici Sant’Ambrogio e San Siro S.p.A si fonde per incorporazione nell'Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.A. A seguire la descrizione dei vari presidi. 3.1.1 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi L’ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI viene riconosciuto IRCCS per la disciplina delle “Malattie dell’apparato locomotore” dal Ministro della Salute il 4 aprile 2006. L’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi si impegna ad essere un centro di eccellenza per quanto concerne la ricerca di base, la ricerca clinica e pre clinica in ortopedia. Occupa circa 1100 unità suddivise in medici specialisti, infermieri e personale sanitario, impiegati amministrativi ed occupati dell’indotto. La struttura ospedaliera dell'IRCCS, con sede nella zona nord ovest di Milano, vai Galeazzi, dispone di 11 sale operatorie ad avanzata tecnologia, 3 sale operatorie per la chirurgia a bassa complessita' e di 364 posti letto, di cui 8 di terapia intensiva. L’attività si articola in varie Unità Funzionali Specialistiche di Diagnosi e Cura in Ortopedia, Chirurgia Maxillo Facciale, Chirurgia Plastica, Reumatologia, Medicina Riabilitativa e Neurochirurgia. Sono presenti inoltre ambulatori di anestesia e rianimazione, chirurgia plastica, maxillofacciale, reumatologia, dermatologia, cardiologia, neurologia, neurofisiopatologia, odontostomatologia, onde d’urto extracorporee, podologia, radiologia e terapia del dolore. Dispone di un Pronto Soccorso operativo 24 ore su 24 e di una officina ortopedica. Nel corso dell’anno 2002, l’ISTITUTO ha, inoltre, ottenuto la certificazione di qualità, per tutte le unità funzionali e i servizi, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. Nel febbraio 2007, L’IOG ha altresì conseguito l’estensione del certificato di qualità anche per l’organizzazione e l’erogazione di eventi formativi. 3.1.2 Istituto Clinico San Ambrogio L’Istituto Clinico Sant’Ambrogio occupa circa 250 risorse suddivise in infermieri/tecnici sanitari, personale di supporto, impiegati amministrativi, biologi, fisioterapisti e operai; esso collabora altresì con circa 150 medici professionisti. I posti letto accreditati sono 119, dei quali 106 di degenza ordinaria e 13 di day surgery/hospital. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 10 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo L’attività si articola in 11 Unità Operative accreditate di ricovero e cura: Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Vascolare, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Urologia, Ostetricia e Ginecologia con il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, Terapia Intensiva e Unità Coronarica. Sono accreditate, inoltre, le seguenti Specialità Ambulatoriali: Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia vascolare, Dermosifilopatia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Neurologia, Oculistica, Odontostomatologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Psichiatria, Urologia, Medicina fisica e riabilitazione. La struttura è dotata di una Servizio di Medicina di laboratorio, di un Servizio di Diagnostica per immagini e di Radioterapia e di un Pronto Soccorso aperto 24 ore su 24. La struttura ospedaliera, dispone di 5 sale operatorie e 2 sale di Emodinamica. Nel Dicembre 2006, l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio ha, inoltre, ottenuto la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 per tutte le unità funzionali e i servizi. 3.1.3 Istituto Clinico San Siro L’Istituto Clinico San Siro, attualmente coinvolto in un progetto radicale di ri-strutturazione, è costituito da due edifici di sei piani ciascuno. La nuova hall di ingresso, interamente climatizzata, dispone di 7 sportelli dedicati alle accettazioni, con prenotazione automatizzata del proprio turno. La struttura dispone inoltre di un gruppo operatorio costituito da 3 sale operatorie di avanzata tecnologia e di un Blocco operatorio di chirurgia a bassa intensità (BIC). L’Istituto Clinico San Siro è accreditato per n. 158 posti letto di degenza ordinaria e 5 day surgery/ hospital, per le specialità di Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Oculistica, Medicina Generale e Riabilitazione Ortopedica e Generale Geriatrica. L’Ortopedia e la Riabilitazione ne costituiscono l’indirizzo prevalente, con i Centri Specialistici di Chirurgia Protesica, Chirurgia del Piede, Chirurgia della Spalla, Chirurgia della Mano, Chirurgia della Colonna Vertebrale, e Chirurgia Artroscopica del Ginocchio. Il Centro di Riabilitazione si pone come riferimento tecnico-specialistico di eccellenza per la riabilitazione e il recupero funzionale del paziente sottoposto ad intervento chirurgico ortopedico. Nel 2000, l’Istituto Clinico San Siro ha ottenuto la Certificazione del Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9002. Con l’anno 2001, in anticipo sui tempi, ha aggiornato il proprio Sistema di Gestione per la Qualità al nuovo standard UNI EN ISO 9001. 3.2 Stato delle procedure e obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello Come già anticipato, l’IOG è un’azienda ospedaliera accreditata con il SSN ed è pertanto soggetta a controlli e verifiche da parte della Regione e delle ASL, a cui spetta il compito di stabilire le modalità di valutazione delle strutture, delle procedure e dei requisiti di qualificazione, nonché di verificare i risultati prodotti in termini di qualità e di appropriatezza delle metodologie applicate. L’assoggettamento al regime dell’accreditamento e la conseguente necessità di rispettare i requisiti previsti hanno fatto sì che la società fosse già dotata da anni di un complesso di strutture, di strumenti di controllo e di procedure interne che costituiscono un efficace presidio per la prevenzione di alcuni dei reati inclusi nel perimetro del D.Lgs. 231/01. Per cio' che concerne il controllo delle impegnative e delle cartelle cliniche, si consideri che sia il presidio dell'IRCCS che i presidi di San Siro e Sant’Ambrogio hanno implementato, nel corso IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 11 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo degli anni, in termini sia di personale che di attività svolta, gli uffici Accettazione Ricoveri – DRG e Fatturazione Flussi Informativi Ambulatoriali. In tutti i presidi sono attivi gli uffici denominati “Nucleo di Controllo e Miglioramento Completezza e Congruenza Cartelle Cliniche”, o “ufficio Appropriatezza e controllo delle cartelle cliniche” formati ciascuno da un’equipe di medici, infermieri e personale amministrativo, gerarchicamente dipendenti dal Direttore Sanitario. I nuclei sono specificatamente volti ad assicurare, dal punto vista sia amministrativo che medico, la correttezza formale e la completezza delle SDO, nonché la esatta codifica di tutte le cartelle cliniche ai fini dell’adempimento del debito informativo nei confronti della Regione e della ASL di competenza, nonché della corretta fatturazione delle prestazioni erogate. In aggiunta, si consideri che l’ottenimento della Certificazione di Qualità, rappresenta una ulteriore conferma della volontà dell’IOG di dotarsi di un Sistema di Gestione della Qualità, e delle procedure ad esso relative, (i) conforme alla normativa, (ii) sottoposto periodicamente ad un processo di certificazione e sorveglianza da parte di un organismo indipendente accreditato ed (iii) atto ad uniformare le attività aziendali a standards di eccellenza unanimemente riconosciuti. L’ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI, inoltre, promuove e consolida al proprio interno una cultura di trasparenza, integrità e controllo nell’esercizio delle attività aziendali, nella convinzione che l’assoluto rispetto di questi valori rappresenti una premessa indispensabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali. Conseguentemente, nell’ottica di predisporre una ancor più efficiente attività di controllo e di monitoraggio di tutti i processi sensibili, l’IOG ha avviato nel corso del 2008 le ulteriori attività propedeutiche all’adozione ed all’implementazione, all’interno della struttura, di un Modello Organizzativo specificatamente aderente alle disposizioni del D.Lgs. 231/01 quali, in particolare: − l’introduzione di una serie di nuove procedure operative interne, alcune delle quali possono già essere considerate un valido strumento a presidio delle potenziali aree a rischio reato secondo quanto previsto dal suddetto decreto; − l’implementazione degli uffici Accettazioni Ricoveri e DRG e Fatturazione Flussi Informativi Ambulatoriali, nonché l’istituzione dei Nuclei di Controllo e Miglioramento Completezza e Congruenza Cartelle Cliniche, a garanzia del controllo, sia dal punto di vista amministrativo che medico, di tutte le impegnative, le cartelle cliniche e le SDO e delle codifiche in esse riportate; − l’adozione di un Codice Etico Comportamentale; − la sottoscrizione da parte del personale medico libero professionista di un nuovo contratto che, in estrema sintesi, subordina il conseguimento della quota variabile della remunerazione ad esso spettante al raggiungimento di obiettivi anche di natura qualitativa, tra i quali il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, dal Codice etico e dal Modello Organizzativo adottato dal IOG; − l’istituzione della funzione del Controllo Interno; − la mappatura dei processi e delle attività aziendali “sensibili” ovvero delle aree operative nel cui ambito potrebbe essere più frequente la possibilità di commissione dei reati di cui al Decreto. Il lavoro svolto dal team di professionisti esterni e dal personale interno all’azienda è, pertanto, consistito (i) nell’analisi delle procedure e del sistema dei controlli già esistenti, (ii) nella revisione e integrazione delle procedure interne per renderle più incisive, più chiare ed organizzate, (iii) nella previsione di un Organismo di Vigilanza e di un sistema sanzionatorio più IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 12 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo efficace e stringente e (iv) nell’elaborazione del presente Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01. 3.3 Oggetto e scopo del Modello L’IOG, nell’intento di assicurare, a tutela della propria posizione e immagine, condizioni di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto, come già anticipato, (i) di attuare un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, (ii) di verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità previste dal Decreto e (iii) di procedere all’attuazione del Modello rigorosamente secondo i dettami della Legge. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello stesso – che riassume ed integra l’insieme di regole e procedure interne già presenti e che saranno successivamente introdotte possa costituire un valido e più efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell’IOG, affinché si attengano, nell’espletamento delle proprie attività, a comportamenti corretti, trasparenti e lineari, tali da prevenire il rischio di compimento dei reati contemplati nel Decreto. Al termine dell’attività di mappatura delle aree/attività a rischio reato ex D.Lgs. 231/01 sono stati individuati i criteri generali che hanno poi ispirato l’elaborazione del presente documento. Tali criteri principalmente consistono: − nella previsione di sistemi di controllo interni all’ISTITUTO che consentano una costante azione di monitoraggio sulle potenziali aree di attività a rischio e un tempestivo intervento per prevenire o impedire la prosecuzione della commissione di eventuali reati; − nell’individuazione di specifiche procedure interne che siano parte integrante del Modello e che individuino i soggetti titolari delle funzioni, delle competenze e delle responsabilità; − nella previsione di adeguata separazione delle funzioni, al fine di impedire che i destinatari del Modello possano gestire in maniera autonoma un intero processo, nonché nella definizione e nell’attribuzione di poteri autorizzativi in linea con le responsabilità assegnate; − nella previsione di obblighi informativi nei confronti del Controllo Interno e dell’Organismo di Vigilanza , nonché di appositi canali informativi interni; − nell’introduzione di un sistema sanzionatorio che si renderà applicabile in caso di violazione delle linee di condotta indicate ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle procedure interne previste dal Modello stesso; − nella previsione di programmi di formazione interna, obbligatori per tutti i livelli aziendali, e di informazione e diffusione ai terzi sui contenuti del Decreto, sulle regole comportamentali e sulle procedure adottate dall’ISTITUTO. In questo ambito, si richiamano di seguito i principali presidi dell’IOG, ai quali il Modello fa riferimento: − Statuto sociale; − Codice Etico; − Carta dei Servizi; − Carta europea dei diritti del malato; − Manuale della Cartella Clinica; − Manuale Qualità; − Manuale delle Procedure di Qualità, conforme con la normativa UNI EN ISO 9001/2008; IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 13 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo − − − − − Sistema di deleghe di poteri e di procure; Sistema disciplinare del personale dipendente; Procedure per il regolare svolgimento delle attività aziendali; Sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro e l’ambiente; Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e le relative misure di prevenzione e protezione; − Documento programmatico sulla sicurezza. Si consideri, peraltro, che il sistema di regole e procedure interne attualmente esistenti ed adottate, nonché quelle in corso di perfezionamento, per la prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01, riepilogate nella parte speciale del presente Modello alla quale si rimanda, sono strumento necessario per il buon funzionamento del Modello stesso, e ne costituiscono, pertanto, una parte fondamentale. Particolare rilevanza assume la normativa interna disciplinante le attività a rischio di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, con particolare riferimento agli aspetti attinenti alla: − definizione di deleghe (poteri) e facoltà (limiti di spesa); − verificabilità e documentabilità delle operazioni (cosiddetta tracciabilità); − separatezza delle funzioni; − effettuazione di controlli a diversi livelli. Il Modello si propone, mediante l’individuazione delle attività “sensibili” a rischio di reato e la definizione delle relative procedure operative, di perseguire le seguenti finalità: − determinare, in tutti coloro che operano nelle aree in cui si effettuano attività “sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell’azienda; − ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate dall’IOG in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico/sociali cui la società intende attenersi nell’assolvimento della propria missione; − consentire all’IOG, grazie ad un’azione di monitoraggio attivato dall’Organismo di Vigilanza sulle aree a rischio di commissione di reato ex D.Lgs. 231/01, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare il compimento dei reati stessi. In tale ottica, il Modello presuppone: − un’attività di sensibilizzazione e di formazione ai fini della diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali in vigore nella società; − il costante aggiornamento della mappatura delle attività “sensibili” ai sensi del Decreto e delle unità organizzative a maggior rischio di commissione delle fattispecie di reato in parola; − l’istituzione di apposito Organismo di Vigilanza e l’attribuzione allo stesso di specifici compiti di controllo sull’efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché la messa a disposizione dell’Organismo stesso di risorse aziendali adeguate e proporzionate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente attendibili; − la verifica e la documentabilità delle operazioni “sensibili” (cd. “tracciabilità”); − il rispetto del principio della separazione delle funzioni; − la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 14 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo − la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico. 3.4 La costruzione del Modello e i suoi principi ispiratori Nel corso del 2008, come già anticipato, l’IOG ha avviato le attività per la predisposizione del Modello di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto. A tale scopo è stata svolta una serie di attività propedeutiche, suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni della Legge. Per la suddetta attività, l’IOG, lo si ripete, ha destinato risorse umane interne e professionisti esterni specializzati, i quali, ai fini dell’espletamento dell’incarico, si sono riferiti al D. Lgs. 231/2001 (integrato degli aggiornamenti ad oggi intervenuti), al quadro normativo nazionale e regionale di riferimento, ai Regolamenti, alle raccomandazioni emanate dalle varie Autorità di Controllo, alle indicazioni delle diverse associazioni di categoria (in particolare, le indicazioni contenute nel Codice di Comportamento AIOP, approvato dal Ministero della Giustizia in data 2 novembre 2004 e successivamente in data 24 giugno 2009), alle linee guida della best practices ed anche alla giurisprudenza sino ad ora esistente. A ciò si aggiunga che tale attività si è altresì basata su quanto emerso nel corso dell’indagine penale condotta dall’Autorità Giudiziaria nei confronti dell’IOG con la duplice finalità di (i) identificare e approfondire le attività aziendali a rischio di reato evidenziate dall’Autorità Giudiziaria stessa e (ii), conseguentemente, apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla struttura aziendale ed al sistema organizzativo interno al fine di rendere ancora più efficaci i presidi di vigilanza e controllo esistenti. Le risultanze di tale analisi volta all’identificazione ed alla mappatura delle aree di rischio rilevanti ai fini dell’applicazione del Decreto citato, nonché alla verifica del sistema di controllo interno, sono sintetizzate nel documento denominato “ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI – Mappatura dei rischi e identificazione delle azioni di miglioramento”. Sulla base di tale documento si è proceduto alla revisione ed alla integrazione di alcune procedure aziendali già in vigore, nonché, ove necessario, alla predisposizione di un preciso piano per l’introduzione delle ulteriori procedure di prevenzione dei rischi/reato ex D.Lgs. 231/01; tali attività sono state finalizzate alla definizione di un sistema formalizzato di norme di comportamento e di regole operative rispondente ai dettami del suddetto decreto e coerente con le esigenze di controllo dallo stesso introdotte. A completamento di tali attività, è stato elaborato il presente Modello che, lo si ripete, è così strutturato: - Parte Generale, relativa al funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, ai Flussi informativi e alle segnalazioni da parte e verso tale Organismo, al Sistema Disciplinare, alla Diffusione ed alla Formazione sul Modello stesso. - Parte Speciale, contenente la “sintesi” delle attività a rischio, i relativi presidi organizzativi e le procedure operative, alcune delle quali già in vigore, volte a prevenire la commissione dei reati. Come già anticipato, la redazione del presente Modello recepisce ed integra i criteri ispiratori individuati dalle “Linee Guida per l’adozione del modello organizzativo e gestionale ai sensi del D.Lgs. 231/01” redatte dall’AIOP, documento giudicato idoneo dal Ministero di Grazia e Giustizia in data 24 Giugno 2009. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 15 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Il Modello rappresenta un “atto di emanazione dell’organo dirigente” , ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/01 e, in quanto tale, le eventuali successive modifiche strutturali sono demandate all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 16 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento è assegnato ad un apposito Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, 1° comma, lett. b). Tale Organismo deve ispirare la propria azione ai seguenti principi: − controllo sull’effettività del Modello; − vigilanza sull’adeguatezza del Modello; − continuità di azione. Esso dovrà: − avere poteri di acquisizione e di richiesta di informazioni da e verso ogni livello e ambito operativo della società; − aver accesso a risorse finanziarie dedicate all’espletamento delle sue funzioni . − segnalare eventuali violazioni del Modello e proporre procedimenti disciplinari ed eventuali sanzioni a carico di soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello; − essere indipendente da responsabilità di gestione aziendale ed autonomo rispetto ai vertici aziendali. 4.1 Nomina, durata e sostituzione dei membri L’Organismo di Vigilanza dell’IOG è un organo collegiale misto composto da almeno tre membri, di cui almeno uno esterno ed uno interno alla struttura, a decisione del CdA, tutti scelti in base ai requisiti di competenza e comprovata esperienza in merito ai compiti assegnati all’OdV; l’Organismo nomina quale Presidente il proprio membro esterno, ad ulteriore garanzia dell’autonomia ed indipendenza dell’Organismo stesso. Tale organo viene nominato dal CdA della società che, a tal fine, deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti: − professionalità, intesa come “possesso di adeguate competenze specialistiche”. I componenti esterni dell’Organismo di Vigilanza dovrebbero essere scelti preferibilmente tra professionisti con esperienza maturata in ambito ispettivo, consulenziale e/o penalistico (avvocati, commercialisti, revisori, giuslavoristi, ecc); − onorabilità, intesa come assenza di cause di ineleggibilità, previste per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 4; 4 A tale riguardo, si precisa che costituiscono cause di ineleggibilità: l’essere indagato ovvero l’aver riportato una condanna, anche non a titolo definitivo, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01; le circostanze di cui all’art. 2382 del Codice Civile e, più precisamente, l’essere “interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.”; l’aver subito l’adozione di misure di prevenzione da parte dell’Autorità Giudiziaria, salvo il successivo ottenimento della completa riabilitazione; la sentenza di condanna, passata in giudicato, per i reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria e contro la P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 17 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo − autonomia e indipendenza, intese come (i) possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo; (ii) assenza di vincoli di parentela, entro il quarto grado, con gli Amministratori e/o i componenti del Collegio Sindacale e/o i dipendenti del IOG; (iii) assenza di legami con la società derivanti da interessi economici rilevanti o di altra natura che possano generare conflitti o condizionare i doveri di controllo da esercitare ai sensi del D. Lgs. 231/2001; (iv) possibilità di relazionarsi direttamente con il vertice societario e gli organi di controllo; − continuità di azione da realizzarsi anche attraverso il supporto di una struttura interna dedicata; l’OdV è organismo dedito esclusivamente all’espletamento delle funzioni assegnategli e non possono, pertanto, venir ad esso attribuite ulteriori funzioni. Ciascun membro dell’Organismo di Vigilanza eletto deve, al momento dell’accettazione dell’incarico, rilasciare formale dichiarazione di sussistenza, in capo alla propria persona, dei sopra indicati requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza. Il CdA deve garantire autonomia e indipendenza all’Organismo di Vigilanza attraverso: − il rispetto dei criteri di nomina sopra enunciati; − l’attribuzione dei poteri che di seguito verranno elencati; − l’approvazione annuale del budget di spesa; − la dotazione di strumenti idonei per poter svolgere l’attività, anche avvalendosi, se del caso, di ausilii specializzati esterni. E’ rimessa al CdA la responsabilità di valutare periodicamente l’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza, in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, tutte le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie. In particolare: − i componenti dell’Organismo rimangono in carica tre anni, con possibilità di rinnovare il mandato per un solo triennio, con apposita delibera del CdA, che stabilisce, nella medesima seduta, il compenso loro spettante per gli incarichi assegnati; − i membri dell’Organismo decadono in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza; essi devono comunicare tempestivamente al Presidente del CdA e agli altri componenti l’eventuale perdita dei requisiti; − l’Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare la maggioranza dei componenti. In tal caso, il CdA provvede a nominare,senza indugio, i nuovi membri, sulla base dei criteri di composizione sopra definiti; l’Organismo si intende, altresì, decaduto se la società incorre in sentenza di condanna per violazione del D. Lgs. 231/2001 a seguito di accertata inadeguatezza ovvero omissione dell’attività di vigilanza; − l’Organismo di Vigilanza o i suoi singoli membri non possono essere revocati dal CdA se non per giusta causa, accertata dal Consiglio in seduta congiunta con il Collegio Sindacale, cui partecipano anche gli altri membri dell’Organismo. Per giusta causa di revoca può anche intendersi, a titolo meramente esemplificativo: • una grave negligenza nell’espletamento dei compiti assegnati; • un’assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle sedute dell’Organismo; • l’interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della società. La rinuncia di uno o più membri può essere esercitata in qualsiasi momento tramite comunicazione al Presidente del CdA e agli altri componenti. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 18 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 4.2 Compenso e capacità di spesa Il compenso ai membri dell’Organismo di Vigilanza è fissato dal CdA. L’Organismo deve essere dotato di autonoma capacità di spesa, sulla base del budget assegnatogli dal CdA con cadenza annuale su proposta dell’OdV stesso, commisurata con i compiti da svolgere; tale capacità potrà essere esercitata per le esigenze derivate dall’espletamento dei compiti assegnati ed ogniqualvolta l’Organismo decida di avvalersi di servizi o di professionisti esterni al fine di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento, nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001. 4.3 Regole di funzionamento e convocazione L’Organismo di Vigilanza riferisce al CdA e, una volta costituito, provvede a dotarsi di proprie regole di organizzazione e funzionamento che integrano il presente Modello. L’Organismo si riunisce, su convocazione del suo Presidente o del Controllo Interno, con cadenza almeno semestrale; se necessario, può programmare verifiche più frequenti (cfr. par. 4.4 e 4.6). Le formalità di convocazione potranno essere espletate mediante l’invio di un fax o di un messaggio di posta elettronica. La convocazione deve indicare l’ordine del giorno, ovvero i temi su cui l’OdV è chiamato a pronunciarsi nel corso della riunione. L’Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA e dal Collegio Sindacale per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della maggioranza dei membri in carica, anche a mezzo di videoconferenza o di altri mezzi di comunicazione a distanza. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente dell’Organismo più anziano di età. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del membro più anziano. Le funzioni di segretario sono esercitate da un componente interno all’OdV, salvo diversa disposizione. Il segretario redige il verbale di ciascuna seduta, che sottoscrive insieme al Presidente (anche in caso di riunione svolta per video conferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza, in qual caso la firma sarà successiva). Il segretario custodisce e aggiorna i libri e l’archivio dell’OdV. Salvo diversa disposizione risultante dal verbale, il Segretario cura il buon esito delle comunicazioni e delle operazioni che derivano dalle decisioni assunte dall’OdV. Per un miglior coordinamento delle attività di vigilanza e per un più efficace scambio di informazioni, alle riunioni dell’Organismo, alle quali può essere presente la funzione di Controllo Interno, possono essere invitati anche gli AD, i DS, il DSC e i responsabili delle Unità Operative ed almeno una volta l’anno deve essere invitato il Collegio Sindacale e il Responsabile della Sicurezza. Annualmente, in concomitanza con l’approvazione del bilancio sociale, l’Organismo di Vigilanza redige una Relazione che consegna al CdA e al Collegio Sindacale e che deve: (i) riepilogare l’attività svolta nel corso dell’esercizio e le eventuali criticità emerse, (ii) render conto del budget di spesa (cfr. par. 4.2), (iii) evidenziare le modifiche non strutturali apportate al Modello nel corso dell’esercizio. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 19 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 4.4 Funzioni e poteri All’Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di vigilare con autonomi poteri di controllo e iniziativa: a) sull’attività di diffusione del Modello all’interno della società e di informazione nei confronti dei soggetti esterni (fornitori, consulenti, collaboratori….). In particolare, l’OdV. deve: a.1) promuovere idonee iniziative per la diffusione, l’informazione e la comprensione del Modello; a.2) predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti. b) sull’attività di formazione sui contenuti del Decreto e del Modello nei confronti di tutto il personale dipendente e medico a contratto libero professionale della società, così come meglio descritto nel successivo capitolo 6. A tal fine, esso deve: b.1) definire, insieme al management, (i) i programmi di formazione per il personale dipendente e medico e (ii) il contenuto delle comunicazioni periodiche agli Organi Sociali, al personale dipendente e medico e ai collaboratori esterni, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto; b.2) verificare la completa attuazione dei piani di formazione sul Decreto e sul Modello. c) sull’osservanza e sul funzionamento delle prescrizioni del Modello da parte dei suoi destinatari (organi sociali, personale dipendente, medici, collaboratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della società). Più precisamente, esso deve: c.1) attivare le procedure di controllo e verificare che le stesse siano adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001; c.2) disporre periodicamente verifiche su determinate operazioni, processi o atti specifici posti in essere nell’ambito delle aree di attività “sensibili”; c.3) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività “sensibili”. A tal fine, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante; deve essere tenuto costantemente informato dagli Organi Sociali e dai responsabili delle unità operative sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre la società al rischio di commissione dei reati; c.4) effettuare verifiche relative al grado di conoscenza acquisito dal personale dipendente e medico rispetto alle ipotesi di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 e al Modello adottato, anche tramite interviste a campione; c.5) attivare indagini interne, anche con l’eventuale collaborazione delle strutture aziendali, per la raccolta, l’elaborazione e la conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello e per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello stesso; c.6) segnalare al responsabile dell’Ufficio Risorse Umane l’eventuale violazione accertata affinché vengano applicate le sanzioni previste dallo specifico sistema disciplinare. d) sulla reale efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale, ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 20 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nonché sull’opportunità di aggiornamento del Modello e delle relative procedure, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. A tal fine, l’Organismo deve: d.1) svolgere ricognizioni dell’attività aziendale ai fini di un aggiornamento periodico della mappatura delle attività “a rischio reato” e dei relativi processi sensibili; d.2) esprimere periodicamente, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, una valutazione sull’adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto, nonché sull’operatività dello stesso (presentando apposita relazione al CdA); d.3) verificare periodicamente l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte; d.4) collaborare con le altre unità organizzative interessate, proponendo agli organi competenti (CdA) eventuali correzioni e adeguamenti. Resta fermo che: − l’Organismo di Vigilanza deve proporre procedimenti sanzionatori ogniqualvolta si riscontrino casi di violazione del Modello, delle Procedure o del Codice Etico (cfr. cap. 5); − nell’espletamento della propria attività, l’Organismo di Vigilanza può assumere informazioni da qualsiasi struttura e/o persona della società, accedere a tutti i documenti aziendali ed avvalersi della funzione di Controllo Interno per effettuare accertamenti e verifiche presso qualunque unità organizzativa. Accertamenti in tal senso possono essere disposti anche con la collaborazione del Collegio Sindacale. 4.5 I flussi informativi e le segnalazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza e relazioni con gli organi sociali E’ compito dell’Organismo assicurare adeguati flussi informativi verso il CdA mediante la presentazione della Relazione Annuale, che dovrà contenere informazioni: − sull’attività svolta e sulla gestione finanziaria del budget assegnato (cfr. par. 4.2 e 4.3), motivando gli eventuali scostamenti; − in merito alle eventuali variazioni “non sostanziali” apportate al Modello e alle procedure che formano parte integrante dello stesso con la proposta delle eventuali modifiche sostanziali da attuare, previa specifica approvazione del CdA (cfr. par. 4.3); − sulle segnalazioni ricevute nel corso dell’esercizio, suddividendole per ciascuna attività a rischio ed indicando le strutture coinvolte, unitamente ad una sintesi degli esiti; − sull’eventuale presenza di violazioni accertate e sul buon funzionamento del sistema disciplinare e sanzionatorio; − sull’adozione di un Programma annuale delle Verifiche ai sensi del D. Lgs. 231/2001, anche in base al piano di spesa per l’esercizio successivo (cfr. par. 4.2). Gli incontri con gli Organi Sociali cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall’OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti. Qualora l’OdV riferisca in un’occasione ove sia prevista la verbalizzazione nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, ovvero in quello del Collegio Sindacale, l’OdV non sarà tenuto a redigere verbale nel proprio libro delle riunioni, ma sarà archiviata a cura dell’OdV stesso una copia del verbale dell’Organo Sociale di riferimento. Il Collegio Sindacale, il Responsabile del Controllo Interno, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del CdA e l’Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 21 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo momento l’OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la formale convocazione dei predetti organi per motivi urgenti. 4.6 I flussi informativi e le segnalazioni nei confronti dell’Organismo di Vigilanza L’Organismo di Vigilanza ha il compito di monitorare, anche per il tramite del Controllo Interno, le operazioni potenzialmente sensibili e di predisporre un efficace sistema di comunicazione interno per consentire la trasmissione e la raccolta di notizie rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il quale prevede, all’art 6, comma 2, lettera d), al fine di favorire il corretto espletamento dei compiti ad esso assegnati, l’obbligo d’informazione verso l’OdV da parte dei Destinatari del Modello. Le segnalazioni verso l’OdV possono riguardare tutte le violazioni del Modello, anche solo presunte, e fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini dell’attuazione e dell’efficacia dello stesso. In particolare: − quanto agli obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali, devono essere trasmesse al Controllo Interno e all’Organismo di Vigilanza le informative concernenti: α) la pendenza di un procedimento penale a carico dei dipendenti e le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001; β) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali e/o unità operative nell’ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere notizie relative all’effettiva attuazione del Modello, nonché fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001; χ) le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, in relazione a fattispecie previste dal D. Lgs. 231/2001, ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; − quanto alle segnalazioni di violazioni del Modello devono essere segnalate in forma scritta al Controllo Interno e all’Organismo di Vigilanza tutte le violazioni o sospette violazioni delle regole previste dal Modello. Tale obbligo grava su tutti i soggetti (amministratori, sindaci, dipendenti, medici, collaboratori, consulenti esterni, fornitori ecc.) che, nello svolgimento della loro attività, vengano a conoscenza delle suddette violazioni. Ciascuna segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata e dovrà evidenziare tutte le informazioni necessarie e sufficienti ad identificare i termini della violazione, al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza di attivarsi tempestivamente e in modo efficace nelle attività di indagine, anche per il tramite del Controllo Interno. Le segnalazioni possono pervenire all’Organismo di Vigilanza sia in forma cartacea, sia in forma elettronica; a tal proposito, l’indirizzo di posta elettronica (protetto da password) di riferimento dell’Organismo di Vigilanza dovrà essere divulgato a tutti i dirigenti, medici, dipendenti, collaboratori, consulenti e fornitori della società. L’Organismo di Vigilanza dovrà valutare con tempestività le segnalazioni ricevute (anche avvalendosi del Controllo Interno) e gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari. L’eventuale decisione di non dar corso allo svolgimento di indagini interne dovrà essere motivata, documentata e conservata gli atti dell’Organismo stesso (cfr. par. 4.7). Compito dell’Organismo di Vigilanza è garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando anche la riservatezza dell’identità del IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 22 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; il venir meno a tale obbligo rappresenta una grave violazione del Modello. 4.7 Registro delle attività - Libro delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza - Raccolta e conservazione delle informazioni L’Organismo di Vigilanza deve costituire un dossier contenente la documentazione delle attività svolte con particolare riferimento alle: − attività di formazione intraprese dalla società e relativi risultati, suddivisi per categoria e livello gerarchico; − attività di verifica svolte, con indicazione della durata e motivazione della verifica, dell’attività sensibile e delle unità organizzative interessate, della sintesi della verifica, delle principali evidenze e degli eventuali suggerimenti; − segnalazioni ricevute, suddivise per attività sensibile, con indicazione del numero di segnalazioni che hanno avuto seguito e delle strutture coinvolte; − attività periodiche di aggiornamento del Modello, indicando i principali interventi eseguiti. L’Organismo dovrà, inoltre, tenere un libro delle proprie adunanze, ove, per ogni convocazione, dovranno essere riportate le seguenti informazioni: − numero progressivo e anno di riferimento; − data riunione; − ordine del giorno; − verbale della riunione, con evidenza delle principali decisioni assunte. Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente Modello (e nei suoi eventuali successivi aggiornamenti) deve essere custodito per un periodo di 10 anni nell’apposito data base (informatico e cartaceo) gestito dall’Organismo, ferma restando l’osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati. Viene consentito l’accesso al data base ai membri del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale. Qualora le indagini riguardino membri dei suddetti organismi, l’accesso al suddetto data base deve essere autorizzato dal Consiglio d’Amministrazione. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 23 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 5. IL SISTEMA DISCIPLINARE La definizione di misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle regole previste dal Modello rende efficiente l’azione svolta dall’Organismo di Vigilanza ed ha l’obbiettivo di garantire l’efficacia del Modello stesso 5. L’applicazione del sistema disciplinare, al quale verrà data ampia diffusione mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale (ove disponibile), o sulla rete internet, presuppone la violazione del Modello e prescinde dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’Autorità Giudiziaria. L’ISTITUTO deve procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, con riferimento al differente grado di pericolosità e/o gravità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati. In particolare, la tipologia e l’entità della sanzione varieranno in funzione dei seguenti fattori: − elemento soggettivo della condotta, a seconda, cioè, che quest’ultima sia stata contraddistinta da dolo, colpa, negligenza o imperizia; − rilevanza oggettiva degli obblighi violati; − livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica ricoperto dall’autore del comportamento, oggetto di sanzione; − eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione delle regole previste dal Modello; − presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto; − eventuale reiterazione delle condotte sanzionabili. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nei successivi paragrafi verranno applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale dell’IOG che abbia posto in essere illeciti disciplinari derivanti da: − mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello, dalle Procedure o dal Codice Etico; − mancata diffusione ai dipendenti delle Procedure interne; − mancato rispetto delle norme previste nell’ambito della normativa sulla Sicurezza sul Lavoro; − mancata ed ingiustificata partecipazione agli incontri di formazione organizzati dalla società sul funzionamento del Modello e, in generale, sul Decreto Legislativo 231/01; − mancato rispetto delle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle Procedure; − omessa vigilanza dei superiori gerarchici sui propri sottoposti in merito alla applicazione del Modello; − violazioni e/o elusioni del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza ed il Controllo Interno. 5 Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e) e dell’art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, il sistema disciplinare costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini di una possibile esclusione della responsabilità amministrativa della società. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 24 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Il presente Modello è parte integrante della normativa aziendale. Eventuali violazioni sostanziali delle singole regole di comportamento contenute nel Modello e delle correlate procedure aziendali, costituiscono (a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, (b) illecito disciplinare, nonché (c) fatto pregiudizievole al riconoscimento di eventuali parti variabili della retribuzione e/o bonus e/o incentivi e saranno regolate come di seguito specificato. 5.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci Nel caso di compimento di reato, anche solo ipotizzato dall’Autorità Giudiziaria, o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relative Procedure Operative da parte degli Amministratori o dei Sindaci della Società, l’Organismo di Vigilanza informerà l’intero Consiglio d’Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative e provvedimenti, anche ai sensi della vigente normativa societaria. In casi di gravi violazioni da parte di un amministratore, non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dello stesso. Se del caso, la Società agirà per il risarcimento del danno. In caso di inerzia degli Organi competenti, sarà compito dell’Organismo di Vigilanza richiedere l’intervento dell’assemblea dei soci. 5.2 Misure nei confronti dei componenti dell’Organismo di Vigilanza Nel caso di compimento di reato, anche solo ipotizzato dall’Autorità Giudiziaria, o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relative Procedure, da parte dei membri dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, su segnalazione dell’Organismo stesso o del Controllo Interno e sentito il Collegio Sindacale, provvederà a rimuovere i membri coinvolti dal loro incarico e a sostituirli tempestivamente. 5.3 Misure nei confronti dei dipendenti inquadrati nella categoria dei dirigenti In caso di segnalazione di violazione, commessa da dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di adozione, nell’espletamento delle attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, l’Organismo di Vigilanza deve attivare tutte le procedure volte ad accertare la fondatezza della segnalazione. Nei confronti dei dirigenti l’accertamento della violazione può dar luogo all’applicazione delle misure e dei provvedimenti ritenuti più idonei nel rispetto delle disposizioni di legge, di contratto e aziendali che regolano la materia, in relazione alla gravità della violazione e dell’eventuale reiterazione, nonché in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra l’azienda e il dirigente stesso. In caso di effettivo accertamento della violazione, verranno applicate le sanzioni di seguito indicate, in proporzione ai seguenti aspetti: − gravità delle infrazioni accertate; − livello di responsabilità e autonomia del dirigente; − eventuale reiterazione dei comportamenti non conformi; − intenzionalità del comportamento; − livello di rischio cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta irregolare accertata. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 25 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo a) Diffida - nel caso di: − inosservanza non grave di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso; − omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei proposti, di irregolarità commesse da altri dipendenti. Oltre all’eventuale risarcimento del danno cui il Dirigente potrà essere tenuto, potranno essere applicate in aggiunta sanzioni patrimoniali, in relazione alla gravità delle inosservanze e/o delle omesse segnalazioni e tolleranze. β) Licenziamento ex art. 2118 c.c. - nel caso di: − grave inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o gravi negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello stesso; − omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti; − violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D. Lgs 231/2001 di una gravità tale da esporre la società ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per la società stessa, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro. χ) Licenziamento per giusta causa - nel caso di: − adozione di un comportamento in palese grave violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibile concreta applicazione a carico della società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso. In attesa di deliberare la definitiva sanzione disciplinare, la società può disporre l’allontanamento temporaneo del dirigente dal servizio per il tempo strettamente necessario a svolgere tutti gli accertamenti richiesti. Per quanto riguarda l’accertamento e la valutazione delle infrazioni e la conseguente irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali per i procedimenti disciplinari ordinari. Sono in questa sede richiamate tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relativi alle procedure e agli obblighi da osservare nell’applicazione delle sanzioni. 5.4 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati Con riguardo ai Dipendenti non dirigenti occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall’articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dai CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano “tipizzate” in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere. L’IOG ritiene che il Sistema Disciplinare correntemente applicato al proprio interno, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza. Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, del Codice Etico e delle Procedure Operative, ad opera di Dipendenti non dirigenti della Società, costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 26 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 30 (richiamo verbale; ammonizione scritta; multa fino a un massimo di 3 ore di retribuzione; sospensione fino a un massimo di 3 giorni; licenziamento) del CCNL, nei seguenti termini. A) Richiamo verbale − Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale, delle Procedure Aziendali previste dal Modello e/o del sistema dei controlli interni. − Tolleranza di lievi inosservanze o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, delle Procedure Aziendali e del sistema dei controlli interni. Si ha “lieve inosservanza” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o colpa grave e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società. B) Richiamo scritto − Inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e delle Procedure Aziendali previste dal Modello e/o del sistema dei controlli interni. − Tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, delle Procedure Aziendali e del sistema dei controlli interni. − Mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate. − Reiterazione dei comportamenti rappresentanti “lieve inosservanza”. Si ha “inosservanza colposa” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo e/o non abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società. C) Multa − Violazione colposa riguardante una procedura relativa alle aree/attività a rischio commissione reati i sensi del D.Lgs. 231/01, tale da compromettere l’efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto. L’applicazione della multa, che dovrà essere d’importo non superiore a quattro ore della retribuzione base, dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti dal CCNL di categoria. D) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni − Inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e delle Procedure previste dal Modello. − Omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, del Codice Etico e delle Procedure Aziendali. − Ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate. E) Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D. Lgs. 231/2001 Nei confronti di lavoratori/lavoratrici sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per un Reato, la Società può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l’allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 27 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo L’allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto dalla Società per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale. Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all’intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL. F) Licenziamento per giusta causa ( ex art. 2119 cod.civ.) Notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico e dalle relative Procedure aziendali, tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l’adozione di comportamenti che integrano uno o più fatti illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio: a. Infrazione dolosa delle norme aziendali emanate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso. b. Compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai sensi del Modello o delle relative Procedure, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della Società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. c. Infrazione dolosa di Procedure Aziendali e/o del sistema dei controlli interni di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso. 5.5 Misure nei confronti dei medici Particolare rilievo assume, all’interno delle strutture organizzative di ospedalità privata, la figura del medico libero professionista che presta la propria opera professionale all’interno dell’istituto di cura, in ragione di un contratto di incarico libero professionale. I contratti di incarico libero professionale attualmente sottoscritti tra l’IOG e i medici prevedono l’assunzione di responsabilità da parte del medico contraente in merito all’assoluta osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs.231/01 adottati dall’IOG , nonché delle Procedure previste dal Modello stesso e ad esso allegate. L’osservanza, da parte del medico libero professionista, dei principi e delle procedure contenute nel Modello nell’espletamento dell’incarico lui assegnato rappresenta una delle condizioni indispensabili ai fini dell’erogazione della componente variabile della remunerazione stabilita per lo stesso, come previsto dall’art. 7 del contratto. La decurtazione della parte variabile della remunerazione del medico verrà effettuata a seguito del ricevimento da parte di quest’ultimo di un richiamo scritto da parte del DS dell’ISTITUTO che presuppone una violazione colposa del Modello. La grave negligenza nel rispetto dei principi e delle procedure contenuti nel Modello e la recidiva commissione di infrazioni individua, invece, una clausola risolutiva del contratto, ai sensi dell’art. 1456 .c.c., come previsto all’art. 9 dello stesso, fatta salva, in ogni caso, la facoltà IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 28 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di richiesta di risarcimento da parte dell’ISTITUTO qualora le suddette violazioni possano arrecare ad esso danni concreti. 5.6 Misure nei confronti dei collaboratori esterni La violazione del Modello da parte di collaboratori esterni della società può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali contenute nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiesta del risarcimento qualora le suddette violazioni possano arrecare danni concreti alla società. Conseguentemente, in tutti i rapporti nei confronti di tali soggetti devono prevedersi, laddove possibile, specifiche clausole risolutive all’interno dei contratti di fornitura e collaborazione o lettere di incarico, nonché clausole di risarcimento del danno e manleva. A tal fine, il Modello e il Codice Etico dovranno essere consegnati a tutti i collaboratori esterni della società, con apposita accompagnatoria firmata per ricevuta e presa d’atto. 5.7 Misure nei confronti dei fornitori La violazione del Modello da parte di fornitori della società può determinare la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 29 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 6. REGOLE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO La società provvede a predisporre apposite regole di condotta e un Codice Etico che costituiscono parte integrante del presente Modello e della normativa aziendale. Le regole di condotta devono ritenersi vincolanti per i comportamenti posti in essere da tutti i destinatari del Modello e sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in ragione dell’evoluzione delle norme di legge e delle mutate esigenze aziendali. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 30 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 7. DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO Ai fini dell’efficacia del presente Modello deve essere svolta un’adeguata attività di diffusione, informazione e formazione nei confronti di tutto il personale della società, per favorire la conoscenza di quanto previsto dal Decreto 231/2001 e dal Modello adottato nelle sue diverse componenti (mappatura delle aree/attività a rischio di reato, normativa e/o procedure che regolamentano le attività sensibili, Organismo di Vigilanza, flussi informativi e segnalazioni da parte e all’Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, Codice Etico, ecc.). 7.1 Diffusione e Informazione sul Modello Al Modello sarà garantita la massima diffusione e pubblicità mediante la pubblicazione della Parte Generale dello stesso e del Codice Etico sul sito Internet dell’ISTITUTO. Tutto il personale deve essere informato sul contenuto del Decreto 231/2001 e del Modello tramite Circolari interne, pubblicate nella rete Intranet Aziendale (ove disponibile), con area specificamente dedicata al D. Lgs. 231/2001, dove dovrà essere di immediata consultazione anche il presente Modello. I documenti presenti in tale spazio devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni delle normative esterne e del Modello stesso. La componente del Modello relativa al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio dovrà inoltre essere esposta nelle bacheche aziendali, così come previsto dall’art 7 dello Statuto dei Lavoratori, Legge 20 Maggio 1970, n. 300. Alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL verrà inviata copia del Modello tramite raccomandata A.R. Ai nuovi assunti deve essere consegnato un set informativo, con il quale assicurare loro le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo deve contenere, oltre ai documenti di norma consegnati al neo-assunto, il Codice Etico, il Modello e il D. Lgs. 231/2001. I dipendenti sono tenuti a rilasciare a IOG una dichiarazione sottoscritta, ove si attesti la ricezione del set informativo nonché l'impegno ad osservarne le prescrizioni. Il Medico libero professionista è tenuto a rilasciare a IOG dichiarazione sottoscritta dell’avvenuta ricezione del Modello, del Codice etico e delle Procedure e dell’impegno alla completa osservanza, nell’espletamento delle proprie funzioni, delle norme e dei principi in essi contenute. E’, inoltre, necessario prevedere analoga informativa e pubblicità del Modello per i collaboratori esterni (ad esempio, consulenti), nonché per i collaboratori a contratto, cosiddetti parasubordinati, e outsourcer, secondo modalità differenziate, in relazione alla possibilità di accesso alla normativa aziendale, piuttosto che attraverso consegna cartacea del Modello e del Codice Etico (con ricevuta di presa visione) ed eventualmente distinguendo, in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale e alla tipologia di attività svolta in relazione ai rischi di reato presupposto del D. Lgs. 231/2001. 7.2 Formazione sul Modello Al fine di garantire l’effettiva conoscenza del Modello, una volta che è stato diffuso e consegnato, e sensibilizzare il personale sul rispetto della normativa e sull’osservanza dei principi e delle procedure in esso contenute, devono essere previste specifiche attività formative definite all’interno di apposito e organico piano formativo. Tale Piano dovrà essere articolato attraverso specifiche attività (ad esempio, corsi, seminari, ecc…) a cui è posto l’obbligo di partecipazione. Tali iniziative dovranno essere differenziate, in relazione ai contenuti e alle IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 31 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo modalità di diffusione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società. La partecipazione alle attività di formazione previste dal suddetto Piano rappresenta una condizione essenziale non solo a garanzia dell’effettiva attuazione del Modello, ma anche ai fini della corretta osservanza dello stesso, anche in relazione a quanto previsto dal sistema sanzionatorio (di cui al capitolo 5 del presente Modello). Per quanto riguarda il personale medico a contratto libero professionale, essa costituisce inoltre uno dei parametri qualitativi per l’erogazione della parte variabile della retribuzione. La formazione è obbligatoria per tutti i livelli aziendali. Deve essere rilevata attestazione di frequenza dei corsi. E’ compito dell’Organismo di Vigilanza pianificare adeguatamente, con la funzione aziendale preposta, l’attività di formazione dei dipendenti, dei medici liberi professionisti e del management dell’IOG sui contenuti del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure operative, sulle modalità di attuazione ad esse relative, sul livello di rischio di ogni singola area aziendale e sul sistema sanzionatorio previsto in caso di mancata osservanza dei suddetti documenti di governance aziendali. La formazione ed i relativi contenuti devono essere articolati secondo moduli distinti per destinatari in relazione al livello e ruolo organizzativo: − per responsabilità (dirigenti, medici, responsabili di struttura organizzativa, risorse con deleghe specifiche, altri dipendenti), anche da erogare secondo una logica ”a cascata” al fine di garantire adeguato e pervasivo processo di trasmissione della conoscenza; − per ruolo professionale in relazione alle attività svolte, con particolare riguardo ai ruoli che svolgono attività specifiche o “sensibili” ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (componenti dell’Organismo di Vigilanza e collaboratori, ruoli di controllo interno, controllo dei rischi operativi, ecc.); − neoassunti e nuovi incarichi: particolare attenzione deve essere dedicata sia ai nuovi assunti (deve essere previsto modulo formativo in materia da includere nel set formativo iniziale obbligatorio), sia al personale destinato a ricoprire nuovi incarichi/ruoli, in particolare se relativi a ruoli/attività specifiche o “sensibili”. La formazione deve prevedere i seguenti contenuti: − una parte comune per tutti i destinatari, avente ad oggetto la normativa di riferimento, il Modello e il suo funzionamento; − una parte speciale, con riferimento a specifici e ben determinati ambiti operativi. Essa deve essere finalizzata a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili e i presidi specifici delle aree di competenza dei singoli operatori. I contenuti formativi devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni della normativa e del Modello; nel caso di aggiornamento significativo della normativa di riferimento, la formazione deve prevedere le necessarie integrazioni. E’ compito dell’Organismo di Vigilanza verificare la completa attuazione del piano di formazione, raccogliere le evidenze relative all’effettiva partecipazione ai corsi e conservarle negli appositi archivi, nonché effettuare controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei dipendenti del D. Lgs. 231/2001, del Modello e delle procedure aziendali. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 32 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo PARTE SPECIALE 8. LE FATTISPECIE DI REATO, POSSIBILI FONTI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA Considerata la realtà aziendale dell’IOG e la mappatura delle aree di rischio, alle quali si rimanda, le fattispecie di reato ipotizzabili possono essere principalmente ricondotte a: − reati contro la P.A. (corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente Pubblico); − reati societari (false comunicazioni sociali, impedito controllo e illecita influenza sull’assemblea); − reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Come anticipato nella parte generale (cfr. par. 2.1), la normativa di riferimento disciplina anche altre fattispecie di reato (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, abuso di informazioni privilegiate, associazione per delinquere, criminalità transnazionale, sfruttamento della prostituzione, tratta di persone, detenzione di materiale pornografico, beni o utilità di provenienza illecita, criminalità informatica, delitti di criminalità organizzata, delitti contro l’industria e il commercio, delitti in materia di diritti d’autore, ecc). Dall’analisi svolta ai fini dell’individuazione delle aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 dell’IOG non si è avuta evidenza circa la ragionevole possibilità di commissione dei suddetti reati nello svolgimento dell’attuale attività aziendale. Nella stesura del Modello, pertanto, non si è provveduto alla specifica trattazione degli stessi, considerandoli atipici rispetto all’attività dell’IOG. In appendice al Modello, verrà, comunque, riportata una lista esaustiva dei reati previsti dal suddetto Decreto, nonché il testo di tali fattispecie penali, al fine di garantire una doverosa ed esauriente informazione a tutti i Destinatari dello stesso. 9. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 9.1 Principi di comportamento Disposizioni Generali Gli organi sociali, i medici, il personale e i professionisti esterni che operano in nome e/o per conto dell’IOG sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza, trasparenza ed integrità in tutti i rapporti con la P.A. Non sono ammesse forme di regalo finalizzate a far ottenere alla società o ad ottenere dalla stessa trattamenti di favore. Sono ammesse unicamente forme di regalo e di omaggio di trascurabile valore purché anch’esse non finalizzate all’ottenimento, anche in via indiretta, dei trattamenti di cui sopra. Anche le liberalità e le altre forme di cessioni gratuite dei beni oggetto dell’attività della società, disciplinate dalle apposite procedure, non possono essere finalizzate ad ottenere trattamenti di favore. E’ fatto divieto ai medici, dipendenti e/o consulenti della società chiedere o accettare, anche per il tramite di un terzo, denaro, doni e prestazioni di favore, quale corrispettivo per prestazioni svolte. IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 33 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo In particolare, non dovranno essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni: − erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate o duplicare la fatturazione di una medesima prestazione, fatturare utilizzando un codice DRG che preveda il riconoscimento di un rimborso superiore a quello effettivamente spettante a fronte delle prestazioni erogate dall’ISTITUTO, non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non rimborsabili; − esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano arrecare un vantaggio personale ai dipendenti della P.A., ai loro familiari e ai loro diretti superiori; − offrire omaggi, in qualsiasi forma, a meno che non siano di valore trascurabile. In ogni caso, questo tipo di spese dovrà essere autorizzato secondo quanto previsto nelle specifiche procedure e adeguatamente documentato; − ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità da chi voglia ottenere un trattamento favorevole da parte dell’ISTITUTO o da chiunque produca, venda o promuova qualunque presidio sanitario prescrivibile ai pazienti dell’ISTITUTO. Nel caso in cui la società sia sottoposta a verifiche e accertamenti da parte dei Nuclei Operativi di Controllo delle ASL e/o a verifica fiscale, accertamenti o indagini da parte della Guardia di Finanza, i rapporti con Rappresentanti della P.A. preposti ai controlli dovranno essere tenuti esclusivamente dagli AD o dai DS che dovranno essere presente, quantomeno, all’inizio delle operazioni di verifica e, in ogni caso, alla chiusura delle stesse. Per tutta la durata della verifica, gli AD o i DS dovranno delegare un dipendente della società o un rappresentate dell’Ufficio del Controllo Interno o dell’Ufficio Appropriatezza e Controllo Cartelle Cliniche, affinché questi assistano i Rappresentanti della P.A. in via continuativa e riferiscano periodicamente agli AD o ai DS sullo svolgimento delle operazioni. Nel caso in cui venga nominato dal CdA o dagliAD dell’ISTITUTO un professionista esterno che assista la società nel corso della verifica, tale professionista potrà incontrare i Rappresentanti della P.A. solo ed esclusivamente alla presenza degli AD o di un soggetto delegato da quest’ultimi. Il CdA o gli AD dell’ISTITUTO avranno cura di pattuire con il professionista incaricato un compenso adeguato alla prestazione svolta, così come previsto dalle vigenti tariffe professionali; il pagamento dell’onorario potrà avvenire, come previsto dalle specifiche procedure alle quali si rimanda, esclusivamente con bonifico bancario. Trasparenza, completezza e tracciabilità informativa - archiviazione dei documenti Ogni atto attinente alla gestione amministrativa o sanitaria deve essere redatto in modo accurato e secondo la normativa vigente. Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto o di un’autonoma valutazione effettuata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma valutazione, dovrà essere sottoscritto da chi lo ha formato, che ne sarà pertanto responsabile. La società assicura piena integrità, trasparenza e completezza informativa nella predisposizione di comunicazioni, rendicontazioni, prospetti ed avvisi diretti alla P.A. Le operazioni poste in essere dall’IOG, che presuppongono rapporti con la P.A., devono essere documentate in modo organico; per esse, la società deve garantire la verifica, in ogni momento, del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento. In particolare, per ciò che concerne il processo di rendicontazione delle attività eseguite dall’ISTITUTO per conto del SSR, volto a ottenere il rimborso da parte di quest’ultimo, la società dovrà garantire la verifica, in ogni momento, del processo di compilazione, controllo ed eventuale correzione delle cartelle cliniche e delle codifiche da esse derivanti. IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 34 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Pertanto tutti i documenti relativi ai rapporti con la P.A., compresi quelli di supporto ai processi di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività devono essere conservati in modo ordinato in archivi, anche elettronici, facilmente consultabili dalle persone autorizzate, in caso di controlli o di richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria. I suddetti archivi devono essere conservati per almeno dieci anni. In caso di controlli e/o ispezioni, gli Amministratori, i dipendenti, i collaboratori, fornitori e consulenti della società sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che gli Enti destinatari siano in grado di assumere decisioni autonome e consapevoli. Ricerca di personale La selezione di nuovi medici o dipendenti deve avvenire esclusivamente sulla base delle competenze possedute, in relazione alle mansioni da ricoprire; essa non deve mai concretizzare uno “scambio di favore” con soggetti legati anche indirettamente alla P.A. Professionisti L’attribuzione di mandati a terzi professionisti da parte dell’IOG nei rapporti con la P.A. dovrà avvenire in base ad accordi scritti, con espressa indicazione dell’oggetto dell’incarico assegnato e del relativo corrispettivo (o delle modalità di determinazione dello stesso), unitamente a formale atto di delega. All’atto di conferimento dell’incarico, il professionista si impegna, attraverso apposita clausola risolutiva contrattuale, a: − uniformarsi a tutti i principi del Modello (cfr. par. 7.1) al fine di assicurare, a tutela della posizione e dell’immagine della società, condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali; − astenersi dal compiere attività che possano concretizzare le ipotesi di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 o che comunque si pongano in contrasto con il suddetto Decreto. Gestione delle “Casse contanti” L’utilizzo delle risorse finanziare “per contanti” deve essere ridotta al minimo della fisiologicità operativa; non devono rimanere sospesi di cassa, ed ogni giustificativo di spesa deve essere verificato, unitamente all’esistenza e alla correttezza delle “firme di autorizzazione”. 9.2 Aree sensibili Dalla mappatura effettuata è emerso che le attività di seguito indicate risultano le più sensibili rispetto ai rischi di reato verso la Pubblica Amministrazione previsti dal D. Lgs. 231/01: 1. Gestione delle attività di stipula o negoziazione o di rinnovo dei contratti o convenzioni con la Pubblica Amministrazione (Regione, ASL, ecc.). 2. Produzione di documentazione (cartelle cliniche, SDO e DRG) per l’ottenimento dei rimborsi a fronte delle prestazioni erogate dall’ISTITUTO per conto dell’SSN. 3. Gestione dell’informazione al paziente sulla diagnosi e sui protocolli clinici di cura proposti; raccolta del cosiddetto “Consenso Informato alle cure”. 4. Gestione delle ispezioni svolte da parte di Enti/Funzionari della Pubblica Amministrazione presso l’ISTITUTO (Nuclei Operativi di Controllo, funzionari della ASL e della Regione) e delle contestazioni rilevate da questi ultimi. 5. Gestione della verifiche ispettive da parte di altri enti della Pubblica Amministrazione (Guardia di Finanza, INPS, ARPA, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco). IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 35 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 6. Individuazione e gestione dei finanziamenti pubblici (ad esempio, finanziamenti concessi dal Ministero della Salute o dalla Comunità Europea) per i progetti di studio e di ricerca corrente e finalizzata. 7. Partecipazione a bandi di gara pubblici per l’assegnazione di finanziamenti alla ricerca. 8. Gestione della fiscalità e del contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria, anche mediante professionisti esterni. 9. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione finalizzati al conseguimento di autorizzazioni, concessioni o licenze (ad esempio, presentazione di pratiche edilizie, anche mediante un professionista esterno). 10. Amministrazione del personale (ad esempio, selezione, assunzione, formazione, valutazione e incentivazione), gestione dei relativi rapporti e delle ispezioni con la P.A. (INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro, Ufficio Provinciale del Lavoro, Comune, Provincia). 11. Gestione delle liste d’attesa. 12. Gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi e delle regalie. 13. Acquisto di beni e servizi. 14. Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, versamenti, prelievi con riferimento alla gestione della cassa e dei conti correnti dell’ISTITUTO). 15. Conferimento e gestione delle consulenze (es. amministrative, fiscali, legali, studi di architettura, ecc.). 9.3 Procedure per il regolare svolgimento dell’attività aziendale e specifiche di prevenzione Le procedure e disposizioni operative interne poste a presidio del funzionamento aziendale e delle aree sensibili in relazione ai reati contro la P.A., come sopra indicate, che sono già state approntate nella loro versione definitiva, sono descritte nell’allegato A del Modello e ne formano parte integrante. Tali procedure sono consultabili sulla rete Intranet aziendale (ove disponibile). IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 36 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 10. I REATI SOCIETARI 10.1 Principi di comportamento Tracciabilità e trasparenza contabile La possibilità di individuare comportamenti sensibili ai sensi dell’art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 si fonda sulla trasparenza contabile. Per trasparenza contabile deve intendersi l’accuratezza e la completezza dell’informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun dipendente, collaboratore, fornitore di servizi e consulente è tenuto ad operare affinché la gestione dell’IOG sia rappresentata correttamente e tempestivamente nella contabilità della società. L’organizzazione della funzione contabile deve, infatti, assumere come primario obiettivo la generazione di dati e informazioni idonei a rappresentare in maniera accurata gli accadimenti gestionali della società e ad individuare tempestivamente possibili errori. Per ogni operazione deve essere conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto, così da consentire: − l’agevole registrazione contabile; − la ricostruzione accurata dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi; − l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità. Rapporti con i soggetti preposti ai controlli I rapporti con le diverse Autorità di Controllo, quali, a mero titolo esemplificativo, NOC, Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza, devono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza e coerenza, evitando comportamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare impropriamente e/o indebitamente l’attività e le opinioni. Comunicazioni esterne relativamente all’area di rischio “reati societari” I medici ed il personale dipendente dell’ISTITUTO non devono rilasciare a qualsiasi titolo dichiarazioni, formali o informali, verso l’ambiente esterno, senza preventiva autorizzazione dell’AD o del DS. Divieti ulteriori Le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate debbono rimanere (i) strettamente riservate, (ii) opportunamente protette e (iii) non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all’interno, che all’esterno dell’IOG, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali. Tutte le operazioni e transazioni devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure aziendali e devono essere assoggettate a verifica. Conflitti di interesse e rapporti con i sociTutte le situazioni di conflitto di interesse devono essere chiaramente individuate e ove possibile prevenute. L’Amministratore, il medico, il dipendente e il collaboratore devono dare notizia alla funzione di Controllo Interno e all’OdV di ogni interesse in conflitto, anche potenziale, che, per conto proprio o di terzo, hanno in una determinata operazione della società, precisandone la natura e la portata. IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 37 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo In caso di accertamento di tale situazione, l’Amministratore, il medico, il dipendente e il collaboratore devono astenersi dall’assumere decisioni relative a tali situazioni. Al fine di valutare la fattibilità di operazioni in potenziale conflitto di interesse con il socio o le altre società del Gruppo, gli Amministratori della società, per le operazioni di entità significativa, avranno cura di richiedere a professionisti indipendenti la verifica della congruità dei valori di tali operazioni e della loro fattibilità, così come meglio precisato nelle procedure aziendali esistenti. Archiviazione documenti I registri contabili obbligatori, i documenti contabili e quanto altro relativo all’Ufficio Contabilità idoneo a dimostrare i processi di registrazione e contabilizzazione degli accadimenti aziendali, devono essere conservato (in proprio o presso terzi) in archivi, anche elettronici, accessibili facilmente, al solo personale incaricato, per almeno dieci anni. 10.2 Aree sensibili Dalla mappatura effettuata è emerso che le seguenti attività risultano quelle più sensibili rispetto ai reati societari previsti dal D.Lgs. 231/01: 1. Gestione del piano dei conti e attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa (redazione del bilancio d’esercizio e del budget). 2. Valutazioni di poste di bilancio (es. crediti, debiti, fondi rischi, ecc.). 3. Gestione dell’informazione e della documentazione d’impresa (es. custodia scritture contabili, giustificativi, documentazione di supporto, relazioni periodiche, ecc.). 4. Rapporti con i soci, con i revisori, con il Collegio Sindacale. 5. Acquisto beni e servizi. 6. Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, versamenti, prelievi con riferimento alla gestione della cassa e dei conti correnti dell’ISTITUTO). 7. Conferimento e gestione delle consulenze (es., amministrative, fiscali, legali, studi di architettura, ecc.). 10.3 Procedure per il regolare svolgimento dell’attività aziendale e specifiche di prevenzione Le procedure e disposizioni operative interne poste a presidio del funzionamento aziendale e delle aree sensibili in relazione ai reati societari, come sopra indicate, che sono già state approntate nella loro versione definitiva, sono descritte nell’allegato B del Modello e ne formano parte integrante. Tali procedure sono consultabili sulla rete Intranet aziendale (ove disponibile). IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 38 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 11. I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO 11.1 Principi generali L’art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-septies, estendendo la responsabilità amministrativa delle società ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Tale circostanza impone un coordinamento con l’art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell’ente, subordinandola all’esistenza di un interesse o vantaggio per l’ente stesso. Il D. Lgs. n.° 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce, all’art. 30 comma 5, che i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente allo standard OHSAS 18001 si presumono idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231/2001. Inoltre, il medesimo disposto stabilisce che i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL si presumono idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs 231/2001. Con riferimento ai profili di rilevanza ex lege n. 123/2007, il Modello Organizzativo, per essere efficacemente attuato, dovrà utilmente essere integrato con il “sistema” degli adempimenti aziendali che scaturiscono dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall’ordinamento legislativo e con le procedure interne predisposte sulla base delle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro. L’IOG si impegna ad adottare ogni regola di perizia, prudenza e diligenza volta a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei propri medici e dipendenti sul posto di lavoro e il corretto mantenimento e l’adeguatezza alle normative degli impianti utilizzati nello svolgimento delle attività. E’ interesse dell’ISTITUTO imporre a tutto il personale medico e dipendente il rispetto delle norme esistenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto delle relative regole interne adottate dall’ISTITUTO. 11.2 Aree sensibili La politica generale di prevenzione dell’IOG trae origine dall’applicazione, dapprima, del D. Lgs. 626/94 e, successivamente, del D.Lgs. 81/08 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, al fine di impostare un Sistema di Prevenzione che non esaurisca il proprio scopo nell’ottemperanza agli obblighi di legge. Il suddetto presidio mira a garantire la massima efficacia di intervento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente, al Medico Autorizzato ed all’Esperto Qualificato. L’ISTITUTO programma, con cadenza annuale, nel Documento di Valutazione dei Rischi, gli interventi strutturali, organizzativi e gli acquisti necessari a migliorare la sicurezza dei lavoratori. La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è basata su: − l’identificazione e l’analisi delle fonti potenziali di pericolo presenti in tutte le fasi lavorative; − l’individuazione dei soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari; IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 39 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo − l’analisi e la valutazione dei rischi, al fine di ridurli e programmare le necessarie azioni di prevenzione e protezione; − la definizione di un programma di interventi; − il controllo del programma valutandone l’efficacia ed aggiornandolo annualmente e/o in caso di modifiche delle attività lavorative. In particolare l'IRCCS ha varato il “Sistema Prevenzione dell’IRCSS Istituto Ortopedico Galeazzi” identificando per ogni reparto i responsabili ed i preposti e definendo in modo chiaro le responsabilità e il ruolo di ogni addetto. L'istituto Clinico San Ambrogio e San Siro, hanno dato inizio ad un’analisi interna finalizzata ad una esaustiva identificazione delle criticità presenti e dei miglioramenti necessari al fine dell’eventuale richiesta della certificazione OHSAS 18001. L’analisi costituisce, pertanto, un importante passaggio preliminare volto a definire correttamente la situazione aziendale,nonché a fornire ai vertici aziendali concreti elementi di valutazione sul costo/opportunità di accesso alla certificazione in oggetto. Per meglio identificare le relative aree/attività a rischio reato ai fini dell’ottenimento della certificazione OHSAS 18001, l'Istituto Clinico Sant’Ambrogio e l'Istituto Clinico San Siro hanno altresì conferito incarico ad una società esterna per svolgere l’attività di analisi delle condizioni di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, della formazione degli addetti e delle caratteristiche organizzative del sistema sicurezza; i risultati di tale attività evidenzieranno quali dovranno essere le principali iniziative da intraprendere per dotarsi dei requisiti richiesti dalle normative di riferimento. 11.3 Procedure specifiche di prevenzione Le procedure e disposizioni operative interne poste a presidio del funzionamento aziendale e delle aree sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme anti infortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, come sopra indicate, che sono già state approntate nella loro versione definitiva, sono descritte nell’allegato C del Modello e ne formano parte integrante. Tali procedure sono consultabili sulla rete Intranet aziendale (ove disponibile). IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 40 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 12. I REATI AMBIENTALI INDICE I REATI AMBIENTALI12.1 Finalità di tutela 12.2. Attività illecite 12.3. Funzione della Parte Speciale 12.4 Processi Sensibili nell’ambito dei reati ambientali 12.5. Regole generali . 12.6. I presidi di prevenzione ambientale 12.7. Procedure specifiche 12.8. Il sistema dei controlli 12.8.1 Controlli posti in essere dalla Società 12.8.2 Primo livello 12.8.3 Secondo livello 12.8.4 Le schede di evidenza 12.8.5 Attività ispettiva e di impulso *** 12.1 Finalità di tutela Come è noto, il D.Lgs. 121 del 2011 ha esteso l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, inserendo nel catalogo di cui alla Sez. III capo I dello stesso Decreto, anche i reati a tutela dell’ambiente. In questo modo è stato realizzato l'obiettivo, a suo tempo espresso nella Legge Delega n. 300 del 2000, di "responsabilizzare" le società in materia di ambiente, sulla spinta delle istanze europee di protezione dello stesso e di prevenzione dell'inquinamento. L'oggetto delle previsioni penali in materia emerge anzitutto dalla definizione di "danno ambientale" inserita nel Testo Unico sull'Ambiente Decreto legislativo 03.04.2006 n° 152 ( G.U. 14.04.2006), all'art. 300, secondo la quale: "è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica che recepisce le direttive 79/49/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411 CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1959 e di Berna del 19 settembre 1979 e di cui al d. P. R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive norme di attuazione; b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 200/60/CEE ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'art. 4, paragrafo 7 di tale direttiva; IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 41 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo, di sostanze, preparati, organismi o microorganismi nocivi per l'ambiente. Accanto a questo riferimento normativo, fondamentale per la ricostruzione della materia, rileva come l'oggetto della tutela penale dell'ambiente si componga di elementi ulteriori e diversi e comprenda non soltanto l'ambiente, inteso come tutto ciò che costituisce l'habitat di vita dell'uomo, ma una molteplicità di obiettivi tra i quali, anzitutto: - l'equilibrio ecologico di acque, aria e suolo, i quali vengono protetti in quanto costituenti degli ecosistemi all'interno dei quali si succedono cicli biologici; - i cd. beni ambientali consistenti nel paesaggio e nelle bellezze naturali, che costituiscono oggetto di tutela penale sulla spinta di nuove - imperanti - istanze ecologiste; - la salute pubblica e l'igiene dei luoghi, quali fondamentali obiettivi della nostra Costituzione, sanzionati all'art. 32; - l'integrità del territorio, che viene protetta non soltanto dallo sviluppo edilizio e urbanistico ma anche dalle calamità naturali. La legislazione penale italiana sull'ambiente è improntata ad una politica di prevenzione degli impatti ambientali negativi, che viene vista come uno strumento più efficace rispetto ad un intervento di tipo riparativo, successivo alla produzione del danno ambientale. 12.2. Attività illecite Nell'ottica del Testo Unico sull'Ambiente, le attività previste come illecite si caratterizzano per essere già in sé rischiose anche se consentite entro determinati limiti stabiliti dalla legge, in ragione della loro utilità, anche economica. Ricostruendo i diversi gruppi di illeciti ambientali, ed escludendo quelli che configurano violazioni amministrative, è possibile distinguere: - un primo gruppo di reati consistenti nell'esercizio non autorizzato di attività di massa pericolose per l'ambiente, come lo scarico e lo smaltimento non autorizzati di rifiuti nelle acque o nel suolo, la diffusione di sostanze nocive nell'atmosfera ed il trasporto di materiale radioattivo. - Tali ipotesi di reato si caratterizzano per essere strutturate sul mancato rispetto di obblighi di diritto amministrativo finalizzati al controllo di attività pericolose per l'ambiente. - Nello stesso gruppo possono essere ricondotte anche le figure di illecito consistenti nella disobbedienza alle disposizioni dettate dall'Autorità di controllo, quali, a titolo esemplificativo, l'inosservanza delle regole cui venga subordinata la concessione di una licenza; - un secondo gruppo di reati si struttura sul superamento di limiti di emissione o di immissione di sostanze nocive per l'ambiente. Queste ipotesi rinviano alla consultazione di tabelle che predeterminano i parametri di "tolleranza" che devono essere osservati nello svolgimento di particolari attività: un esempio è quello dell'art. 137 T.U.A., che punisce l'inquinamento di acque consistente nello scarico di acque reflue industriali, in misura superiore ai limiti prefissati in una determinata tabella; - un terzo gruppo di ipotesi di reato, con esclusione della peculiare figura della "distruzione di habitat" di cui all'art. 733 bis c.p., introdotta dallo stesso recente D.Lgs n. 121 del 2011, attiene alla disciplina dei "rifiuti" e allo smaltimento degli stessi; si tratta di un ambito che è oggetto di IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 42 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo un'attenzione sempre maggiore da parte del legislatore penale, considerati gli attuali interessi economici che ruotano attorno ad esso e la vasta mole di traffici illeciti che ne consegue, che si riassume nel cd. fenomeno delle "ecomafie". Le fattispecie penali in materia di rifiuti sono finalizzate alla repressione del fenomeno della gestione abusiva degli stessi e sono classificabili in base al tipo di soggetto attivo, che potrà essere il gestore della discarica o il produttore del rifiuto, e in base alla fase di gestione dei rifiuti, che potrà essere, ad esempio, quella della raccolta, quella del trasporto, del recupero o del commercio. Nell'ambito della gestione abusiva di rifiuti, si collocano ipotesi speciali di reato, quali il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 259 T.U.A., che punisce principalmente l'inosservanza delle disposizioni relative alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti; l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 T.U.A.; l'omessa bonifica di cui all'art. 257 T.U.A., che punisce a titolo di contravvenzione chiunque cagioni inquinamento attraverso il superamento dei parametri di soglia indicati nella legge e non proceda alla bonifica dei luoghi su cui ha operato. La stessa previsione prevede inoltre un'aggravante, che trova applicazione nell'ipotesi in cui l'inquinamento si a stato prodotto attraverso sostanze classificate nel Testo Unico sull'Ambiente come "pericolose". A questo riguardo, viene prevista nello stesso Testo, una particolare procedura amministrativa per mezzo della quale l'Autorità competente accerta, dietro iniziativa del responsabile dell'inquinamento, il superamento dei limiti consentiti dalla legge. All'esito di tale procedimento, nel caso in cui venga accertato il rispetto dei limiti di soglia, si procederà al ripristino del luogo; nel caso invece in cui venga riscontrato il superamento degli stessi, il responsabile dell'inquinamento interessato alla bonifica dovrà presentare un progetto contenente le modalità della stessa e i tempi di realizzazione. Considerata l’eterogeneità delle previsioni penali a protezione dell'ambiente, per cui soltanto alcuni profili dell’attività dell'Azienda potrebbero, in ipotesi, acquisire rilevanza penale, é opportuno che le risorse della Società, destinate ad escludere la commissione di illeciti ambientali, vengano convogliate verso un’attività di prevenzione del rischio penale concreta ed essenziale. A questo scopo, e considerato che una responsabilità della Società potrebbe affiorare essenzialmente nell'ambito della circolazione dei rifiuti, è necessario tenere presente alcune definizioni generali, fondamentali per la comprensione della materia. Ai fini del Testo Unico, ex art. 183 stessa legge, costituisce - "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; - "rifiuto pericoloso": un rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato i della parte quarta del presente decreto; - "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine o comandi idraulici; - "rifiuto organico": i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, i rifiuti alimentari di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato. Ai fini del medesimo Testo Unico, viene definito: - “autocompostaggio": il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 43 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti; - "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; - "detentore": il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; - "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti. Ai fini dello stesso Testo Unico, ex art. 184, costituiscono: - "rifiuti urbani": tra gli altri, i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali o luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi; i rifiuti da attività commerciali, da attività di servizio; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti, i veicoli a motore fuori uso e loro parti; i rifiuti derivanti da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. Considerato che la posizione dell'Azienda in relazione alla gestione dei rifiuti potrebbe rilevare anche come condotta di tipo concorsuale dei suoi dipendenti nell’illecito di altri, rileva come la disciplina penale dei rifiuti si fondi sul principio della presunzione di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella gestione, salva la prova dell'osservanza delle regole in tema di tracciabilità dei rifiuti. A questo riguardo, è importante individuare preliminarmente quando si sia in presenza di un rifiuto o di un bene costituente "sottoprodotto". In quest'ultimo caso, non sarebbe infatti applicabile la disciplina, maggiormente gravosa, prevista per i rifiuti. Il concetto di "sottoprodotto" è stato a lungo controverso e viene oggi ravvisato in base ai seguenti parametri: - la provenienza del sottoprodotto; - il suo utilizzo; - i trattamenti compatibili; - il suo impatto ambientale; - la considerazione dei profili economici e della certezza del suo utilizzo; - la considerazione del regime transitorio; - alla luce delle fattispecie prese in esame dalla giurisprudenza. Attraverso l'esame dei fattori indicati, è possibile stabilire se una sostanza possa essere inquadrata tra i rifiuti o tra i sottoprodotti e dunque comprendere se la sua riutilizzazione sia qualificabile o meno come attività di recupero dei rifiuti. In questo modo, nell'ambito del diritto penale dei rifiuti sarà possibile distinguere diversi momenti consistenti ora nella definizione di rifiuto, ora negli obblighi inerenti alla tracciabilità degli stessi e aventi ad oggetto la tenuta dei formulari, dei registri. In secondo luogo rileverà il carattere speciale del rifiuto, in base al quale esso potrà essere esentato dal regime dei rifiuti in oggetto o potrà essere interessato da una disciplina di favore. Al fine dunque di conoscere con esattezza quale sia il tipo di regime applicabile al singolo rifiuto e, in generale, di gestire correttamente la propria posizione professionale o aziendale inerente ai rifiuti, l'interessato dovrà produrre informazioni relative alle circostanze che consentano di ritenere, ad esempio, se una determinata sostanza costituisca rifiuto o sottoprodotto; alle IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 44 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo circostanze che, in ipotesi, escludano l'applicabilità della disciplina sui rifiuti; a quelle relative alle eccezioni all'obbligo di compilazione del formulario. ***** Il diritto penale dei rifiuti punisce una serie di condotte che hanno ad oggetto violazioni di regole in materia di circolazione degli stessi. Tra queste si segnalano come potenziale profilo di rischio per la Società, le ipotesi di falso nella certificazione analitica. Costituiscono condotte frequenti di falso nella certificazione analitica dei rifiuti: - la falsa classificazione dei rifiuti; - la pratica del cd. "giro bolla": tale pratica consiste in una trasformazione meramente documentale dei rifiuti, ossia nella creazione sulla carta di un'apparenza che consenta di introdurli in un centro di stoccaggio diverso rispetto a quello cui il rifiuto sarebbe destinato, allo scopo di eludere, ad esempio, le norme che autorizzano l'impianto o le norme imperative vigenti in materia. In questo modo, il rifiuto viene dapprima preso in carico in un centro di stoccaggio con un determinato codice, che viene trascritto nel registro di carico e scarico e, in seguito, senza un effettivo trattamento o una trasformazione viene classificato sotto un altro codice e destinato allo smaltimento; - l'uso di falsi certificati di smaltimento, finalizzato a simulare lo sversamento o l'abbandono illecito di rifiuti. - la declassificazione dei rifiuti, viene ottenuta mediante l'alterazione della documentazione di accompagnamento del rifiuto, costituita dai certificati di analisi e dai formulari. Tale operazione può essere realizzata in due momenti differenti: - presso il produttore di rifiuti, nel momento del loro prelievo; - durante il trasporto dei rifiuti, nei luoghi intermedi in cui viene effettuato il loro stoccaggio. I rifiuti in oggetto vengono così riclassificati (declassificati) sotto codici che prevedono costi di gestione inferiori rispetto a quelli dovuti. Questo tipo di condotte vengono accertate a seguito del sequestro del mezzo che trasporta i rifiuti, attraverso il confronto con i certificati oggetto del reato, oppure, come accade frequentemente, anche dopo che il trasporto dei rifiuti declassificati sia stato portato a termine, da un esame documentale della certificazione analitica. Art. 258 T.U.A. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Art. 260 bis T.U.A. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti Il D.Lgs. 121/2011 prevede altresì l'estensione della responsabilità dell'ente alle fattispecie di cui agli artt. 258.4 e 260 bis comma 6 del T.U.A. Considerata la contiguità tra le due norme, che sanzionano due ipotesi di falso ideologico, esse saranno considerate assieme. Le disposizioni indicate comminano la pena prevista dall'art. 483 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici) - a colui che "nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; - a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 45 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.” Sia per quanto attiene alla disciplina dei formulari vengono dunque previste come reato la produzione di certificati falsi, da un lato, e l'uso degli stessi dall'altro. Le due ipotesi di falsità in oggetto potrebbero coinvolgere la posizione dell'Azienda soltanto a titolo di concorso nel reato (ex art 110 c.p.), per quanto attiene alla produzione del certificato falso, considerato che la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti è attività propria (e dunque da luogo ad un reato proprio) del soggetto esercente una professione che lo abiliti al rilascio dello stesso. Costituisce "certificato", secondo l'interpretazione consolidata in materia di falsità dell'esercente una professione sanitaria o forense o un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.), l'atto emesso da chi esercita una professione che richiede una speciale autorizzazione dello Stato, allo scopo di dare alla Pubblica Amministrazione informazioni finalizzate ad agevolare i compiti di istituto quali, ad esempio, le planimetrie presentate a corredo della domanda per il rilascio del permesso di costruire. Le attività dell'Azienda ritenute esposte maggiormente a rischio ovvero i processi sensibili riconducibili alle condotte descritte ex art. 25 undecies del Decreto Legislativo n. 231/2001, sono le seguenti: 1. attività di gestione dei rifiuti e sostanze tossiche inquinanti nell’ambito di sedi, stabilimenti, cantieri; 2. attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di analisi, trasporto e smaltimento dei rifiuti, laboratori e soggetti autorizzati all’esecuzione di controlli sugli impianti; 3. apertura di nuovi stabilimenti produttivi, sedi o cantieri; 4. modifiche dei processi produttivi, degli impianti o installazione di nuovi impianti tecnologici in stabilimenti o sedi esistenti; 5. attività di emissione in atmosfera, scarico di acque reflue industriali, prelievo di acque superficiali e/o sotterranee nell’ambito di sedi, stabilimenti, cantieri; 6. gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale; 7. possesso e custodia di aree e/o fabbricati dismessi concernenti l’attività edilizia ed immobiliare esposte a rischio di illecito abbandono e deposito di rifiuti commesso da ignoti. 12.3. Funzione della presente Parte Speciale La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti dell'Azienda, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale. Nell’ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione. Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di: a) indicare le procedure che i Dipendenti, i Consulenti e Partners dell'Azienda sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica. IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 46 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 12.4. Processi sensibili con riferimento ai reati ambientali Alla luce di quanto appena esposto, può essere considerata sensibile ed involgere la posizione dell'Azienda come produttore di rifiuti, la fase della qualificazione dei rifiuti da smaltire e quindi, quella della redazione del certificato di analisi degli stessi, che venga effettuata in collaborazione dalla Società e dall'analista dei rifiuti. 12.5. Regole generali Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo cap. 5, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare: 1) il Codice Etico; 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa dell'Azienda, ed il sistema di controllo della gestione; 3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile e vigente; 4) operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite; 5) rispettare le prescrizioni previste dalle procedure aziendali in materia ambientale di riferimento; 6) ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici; 7) segnalare immediatamente all’O.d.V. eventuali azioni poste in essere in violazione a quanto previsto dal Modello ex D. Lgs 231/01; 8) redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte dall'Azienda. Si impone infine l’obbligo di assicurare che la classificazione dei rifiuti elaborata dall'Azienda risponda al vero. 12.6. I presidi di prevenzione ambientale Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati e la responsabilità diretta dell'Azienda, si rende necessario adottare presidi che consentano un adeguato monitoraggio del rischio ambientale e quindi un sistema coordinato di procedure per la gestione e l’attribuzione di compiti e responsabilità. I presidi ambientali individuati tengono conto della natura, della dimensione e dell’impatto che le specifiche attività svolte dall'Azienda implicano a livello ambientale e sono proporzionali alla loro rilevanza. Sono da considerarsi attività con “aspetti ambientali rilevanti” quelle che comportano: a. La presenza di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, prelievo di acque ed il pericolo di rilascio al suolo di sostanze inquinanti. Tale casistica trova applicazione in riferimento a sedi, stabilimenti e cantieri edili (unità produttive) dell'Azienda; b. La produzione di rifiuti, in riferimento a sedi, stabilimenti, cantieri di tutte le divisioni operative dell'Azienda L'Azienda si è dotata di procedure per la identificazione, la valutazione ed il monitoraggio degli impatti ambientali per le specifiche attività che esercita. IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 47 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo In relazione alle potenziali situazioni di rischio si individuano le modalità per prevenire i reati di cui al all’art. 25 undecies del Decreto. a) Gestione e manutenzione delle infrastrutture Le procedure di sistema e le istruzioni operative sulla esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stabiliscono le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente. L'Azienda è in possesso delle autorizzazioni per lo scarico dei reflui idrici urbani ed il loro convogliamento nella rete fognaria comunale; è assolutamente vietato realizzare nuovi scarichi di acque reflue senza avere ottenuto preventivamente la prescritta autorizzazione. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche. b) Gestione dei rifiuti Gli Istituti si sono dotati di una procedura di sistema per la gestione dei rifiuti e di istruzioni operative per l’esecuzione delle operazioni di igienizzazione degli ambienti, degli impianti e delle attrezzature (vedi Allegato D). La procedura per la gestione dei rifiuti deve definire: - la loro classificazione con riferimento ai codici CER; - le responsabilità e modalità per la loro raccolta nei luoghi di lavoro; - il trasporto interno; - il deposito temporaneo; - le operazioni per la consegna alla ditta incaricata dello smaltimento. c) Aree interne Per quanto riguarda aree e/o fabbricati di proprietà dell’Ente non utilizzati esposti a rischio di illecito abbandono e deposito di rifiuti causato da ignoti, dovranno essere identificate ed attuate idonee misure di prevenzione. Sono stabilite le responsabilità interne, al fine di individuare i soggetti da dotare di specifiche deleghe e della conseguente autorità e responsabilità. L’attribuzione di specifiche deleghe in materia ambientale avviene in forma scritta con data certa. In tal modo vengono definite, in maniera esaustiva, le caratteristiche ed i limiti dell’incarico nonché i poteri necessari allo svolgimento del ruolo assegnato. L’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità nonché con le sottostanti situazioni di rischio. I presidi di prevenzione fin qui elencati trovano applicazione in specifici protocolli di gestione. 12.7. Procedure Specifiche Al fine di scongiurare la commissione dei reati in esame: - con riferimento alla gestione dei rifiuti è individuato in ambito aziendale un processo di responsabilità, che giunge sino ad individuare il soggetto aziendale che si occupa degli adempimenti operativi in materia di rifiuti, che si interfaccia con l’analista per la qualificazione e quantificazione degli stessi, nonché con il trasportatore; - per lo smaltimento dei rifiuti l'Azienda si avvale di società iscritte all’albo nazionale degli smaltitori e fa ricorso a trasportatori autorizzati e abilitati nelle anagrafiche detenute dal Ministero dell’Ambiente; IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 48 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - in considerazione delle contrastanti interpretazioni sul punto, in ottica cautelativa, l'Azienda valuta le ipotesi in cui sia opportuno consegnare al trasportatore, oltre al formulario di identificazione dei rifiuti, il certificato di analisi dei rifiuti. Le procedure specifiche per la gestione e monitoraggio delle immissioni in atmosfera, qualora dovesse rendersi necessario anche ai sensi dell’art. 272 comma 1 del d.Lgs 152/06 - Allegato IV, Parte I “Emissioni poco rilevanti”, che include “esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di sevizio e cura della persona, e per la gestione dello smaltimento dei rifiuti (pericolosi o meno) sono descritte in apposite procedure operative, come da Allegato D, disponibili per la consultazione presso l’Ufficio Qualità e presso le stesse Funzioni che le hanno emesse. Tali procedure descrivono le attività operative e di controllo afferenti alla gestione e monitoraggio delle immissioni in atmosfera ed alla gestione dello smaltimento dei rifiuti unitamente alla distribuzione delle responsabilità di tali attività. 12.8 Il sistema dei controlli 12.8.1 Controlli posti in essere dalla Società Il sistema di controlli posti in essere dalla Società è articolato su due principali livelli, ciascuno dei quali focalizzato su obiettivi specifici e sostanzialmente distinti, ancorché correlati. 12.8.2 Primo livello I protocolli di primo livello sono, in sostanza, rappresentati dalla struttura organizzativa e dalle modalità di gestione (eventualmente anche solo documentale) delle immissioni in atmosfera e delle attività di smaltimento dei rifiuti come sopra definite e sono focalizzati su obiettivi di natura operativa (controlli di linea). Questo livello risponde all’esigenza di individuare le misure idonee a prevenire e gestire i rischi di commissione dei reati ambientali di cui al paragrafo 12.1. Oltre alle sopra menzionate attività di controllo i responsabili identificati nella procedure citate nell’allegato D devono tempestivamente comunicare all’O.d.V., qualsiasi notizia riguardante: - eventuali mutamenti nelle modalità di gestione delle immissioni in atmosfere e delle attività di smaltimento dei rifiuti; - eventuali violazioni dei protocolli di controllo previsti; - eventuali visite ispettive da parte degli organi competenti. 12.8.3 Secondo livello Il secondo livello è, invece, focalizzato su obiettivi di conformità ed è finalizzato ad assicurare che l'Azienda abbia adottato ed efficacemente attuato le attività ai fini della prevenzione dei reati ambientali. I protocolli di secondo livello sono, pertanto, rappresentati da un insieme di controlli diretti ad assicurare l’adeguatezza e l’operatività, rispetto ai requisiti normativi e di regolamenti interni di riferimento, dei controlli di primo livello. Questo livello risponde, pertanto all’esigenza di gestire il rischio di responsabilità penale in capo all’ente per l’eventuale compimento dei reati informatici considerati dall’art. 25 – undecies del D.Lgs. 231/01 e costituisce pertanto l’ambito di attività dell’OdV. 12.8.4 Le schede di evidenza Le Schede di Evidenza hanno anche la funzione di mettere alla luce eventuali non conformità o situazioni che devono essere oggetto di miglioramento. 12.8.5 Attività ispettiva e di impulso IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 49 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Per quanto attiene allo svolgimento delle funzioni ispettive e di impulso dell’OdV, la stessa avviene conformemente a quanto previsto dal Modello e dal regolamento dell'OdV. IO.AD.002 – Ver. 2 –Marzo 2015 Pagina 50 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ALLEGATO A) I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Le procedure, istruzioni operative e circolari interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati contro la P.A. sono le seguenti: Produzione di documentazione per l’ottenimento dei rimborsi a fronte delle prestazioni erogate da Istituto Ortopedico Galeazzi per conto del Sistema Sanitario Regionale Procedura documento ICSA Cartella clinica IO-DS-001-UNIC PR-DS-001-UNIC Gestione dei controlli cartelle cliniche qualità IO-DS-034 documento ICSS documento IRCCS IOG PQ4.2.02 IO.DS.010 IO-DS-CA PRQ 04 PQ8.2.02 PQ7.5.47 PQ7.5.136 IO.DS.070 Accettazione e dimissioni PR7.5/01 PRS 09.01 Check list controllo cartella clinica M-DS-192 C M-DS-192 A M-DS-192 B CL-DS- da 101 Allegato 2 , a 104 checklist informatizzata M-PQ8.2.0204 Modalità di richiesta e consegna IO-DS-002 delle copie fotostatiche delle cartelle cliniche IO-Privacy-006 IO.DS.076 Area interpello Lombardia PRQ 04 - Interventi ambulatoriali PRS 16 PRS 20 PQ7.5.113 IO.DERMA.0 001 LG.CCOORR .001 Macroattività Ambulatoriale IO-DS-050 Complessa (MAC) PRS 17 PQ7.5.123 Regione DS-05-08 IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 51 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Gestione delle risorse umane Procedura documento ICSA documento ICSS documento IRCCS IOG Gestione delle risorse umane PR 18 PRQ 18 PQ6.2.01 PQ6.2.03 Procedura documento ICSA documento ICSS documento IRCCS IOG Accettazione e dimissioni PR 7.5/01 PRS 09.01 IO.ACC.110 IO.ACC.112 Procedura documento ICSA documento ICSS documento IRCCS IOG Approvvigionamento PR 06 PRS 09 PQ7.4.01 PG.ING.OO1 IO.DS.150 Gestione risorse tecnologiche PR 11 PRS 11 PQ7.5.124 PRS 09.10 PRS 12 (servizio informativo) Gestione delle liste d’attesa Acquisto di beni e servizi Gestione delle risorse finanziarie − Controllo e consegna cassa contanti. − IRCCS IOG: IO.CONT.001, Procedura Banche Cassa IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 52 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ALLEGATO B) I REATI SOCIETARI Le procedure, istruzioni operative e circolari interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati societari sono le seguenti: Acquisto di beni e servizi Procedura documento ICSA documento ICSS documento IRCCS IOG Approvvigionamento PR 06 PRS 09 PQ7.4.01 PG.ING.001 IO.DS.150 PRS 11 PRS 09.10 PRS 12 PQ7.5.124 Gestione tecnologiche risorse PR 11 (servizio informativo) Gestione delle risorse finanziarie − ICSA E ICSS: IO-DA-009_UNIC − IRCCS IOG: IO.CONT.001, Procedura Banche Cassa IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 53 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ALLEGATO C) I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO Le procedure, istruzioni operative e circolari interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati societari sono le seguenti: Servizio Prevenzione e Protezione per ICSA e ICSS: PR 81_UNIC e relative istruzioni operative per IRCCS IOG: PQ 7.6.02 IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 54 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ALLEGATO D) I REATI AMBIENTALI Procedura Smaltimento potenzialmente reparto documento ICSA materiale IO-SPPinfetto in 001/ICSA Gestione rifiuti urbani IO-SPP001/ICSA Trasporto interno materiale biologico Disinfezione endoscopi documento ICSS documento IRCCS IOG IO-SPP001/ICSS IO.DS.001 IO-DS-011 IO.DS.001 IO-SPP-005-UNIC IO-POL013 Sanificazione chirurgico ambulatorio IO-DS-025 Sanificazione operatori Blocchi IO-DS-013 Smaltimento laboratorio liquidi IO-SPP001/ICSA IO.DS.003 IO-EDG-005 IO-GO-003 IO.DS.151 IO-EDG-005 IO-BOCA-001 Capitolato PQ7.5.106 Pulizie IO-GO-001 IO-GO-010 Capitolato IO.SO.002 Pulizie – IO.DS.075 Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità degli enti Appendice del Modello di organizzazione, gestione e controllo degli Istituto Ortopedico Galeazzi, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 55 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). Articolo 316-bis codice penale (Malversazione a danno dello Stato) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Articolo 316-ter codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Articolo 640 codice penale (Truffa) Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. Articolo 640-bis codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Articolo 640-ter codice penale (Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 56 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante. Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 476 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni. Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 478 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni. Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 57 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo scritture private. Articolo 479 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476. Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 481 codice penale (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato) Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00. Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 58 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo scritture private. Articolo 485 codice penale (Falsità in scrittura privata) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata. Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 486 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito. Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico) Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480. Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali) Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private. Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 489 codice penale (Uso di atto falso) Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 490 codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente. Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 59 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 492 codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti) Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Articolo 493 codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico) Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni. Articolo 615-ter codice penale (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. Articolo 615-quater codice penale (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater. Articolo 615-quinquies codice penale (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00. Articolo 617-quater codice penale (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 60 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Articolo 617-quinquies codice penale (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. Articolo 635-bis codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio. Articolo 635 codice penale (Danneggiamento) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis) Articolo 635-ter codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Articolo 635 codice penale (Danneggiamento) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis) Articolo 635-quater codice penale (Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Articolo 635 IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 61 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo codice penale (Danneggiamento) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis) Articolo 635-quinquies codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Articolo 635 codice penale (Danneggiamento) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis) Articolo 640-quinquies codice penale (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Delitti di criminalità organizzata) 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3. Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 62 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Articolo 600 codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Articolo 601 codice penale (Tratta di persone) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Articolo 602 codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (omissis) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (omissis) Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta` che ne deriva per commettere IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 63 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Articolo 416-ter codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso) La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro. Articolo 630 codice penale (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 64 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00. 1 bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00. 2 bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. 5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da € 3.000,00 a € 26.000,00. (omissis) 6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Articolo 407codice procedura penale (Termini di durata massima delle indagini preliminari) 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima e` tuttavia di due anni se le indagini IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 65 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis) Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo) (omissis) (comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis) Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Concussione e corruzione) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Articolo 317 codice penale (Concussione) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Articolo 318 codice penale (Corruzione per un atto d’ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno. Articolo 319 codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Articolo 319-bis codice penale (Circostanze aggravanti) La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Articolo 319-ter codice penale (Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 66 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. Articolo 320 codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. Articolo 321 codice penale (Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. Articolo 322 codice penale (Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319. Articolo 322-bis codice penale (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 67 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; fbis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Articolo 453 codice penale (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. Articolo 454 codice penale (Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. Articolo 455 codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà. Articolo 457 codice penale (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00. Articolo 459 codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. Articolo 460 codice penale (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 68 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00. Articolo 461 codice penale (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione. Articolo 464 codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo. Articolo 473 codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Articolo 474 codice penale (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Delitti contro l’industria e il commercio) 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2. Articolo 513 codice penale (Turbata libertà dell’industria o del commercio) Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00 IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 69 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Articolo 513-bis codice penale (Illecita concorrenza con minaccia o violenza) Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. Articolo 514 codice penale (Frodi contro le industrie nazionali) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00 Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. Articolo 515 codice penale (Frode nell'esercizio del commercio) Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un`altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00. Articolo 516 codice penale (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00. Articolo 517 codice penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Articolo 517-ter codice penale (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Articolo 517-quater codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 70 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Reati societari) 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall’articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. Articolo 2621 codice civile (False comunicazioni sociali) Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 71 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa. Articolo 2622 codice civile (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione é imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma é esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità é comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non é punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 72 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa. Articolo 2623 codice civile (Falso in prospetto) Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 Articolo 2624 codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Articolo 2625 codice civile (Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Articolo 2626 codice civile (Indebita restituzione dei conferimenti) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Articolo 2627 codice civile (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Articolo 2628 codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Aricolo 2629 codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 73 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Articolo 2629-bis codice civile (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Articolo 2391 codice civile (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico. Articolo 2632 codice civile (Formazione fittizia del capitale) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Articolo 2633 codice civile (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Articolo 2636 codice civile (Illecita influenza sull’assemblea) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo 2637 codice civile (Aggiotaggio) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 74 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Articolo 2638 codice civile (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 Articolo 270-bis codice penale (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. Articolo 270-ter codice penale (Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 75 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Articolo 270-quater codice penale (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Articolo 270-quinquies codice penale (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata. Articolo 270-sexies codice penale (Condotte con finalità di terrorismo) Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. Articolo 280 codice penale (Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Articolo 280-bis codice penale (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 76 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Articolo 289-bis codice penale (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo . Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. Articolo 302 codice penale (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione. Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica) Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis) Articolo 2 -Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999 Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre: Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un des traités énumérés en annexe; Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. En déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un État Partie qui n’est pas partie à un traité énuméré dans l’annexe visée à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l’entrée en vigueur du traité pour l’État Partie, qui en notifie le dépositaire; Lorsqu’un État Partie cesse d’éntre partie à un traité énuméré dans l’annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article. Pour qu’un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n’est pas nécessaire que les fonds IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 77 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article. Commet égalemten une infraction quiconque: Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article; Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre; Contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit; Soit viser à faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d’une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article; Soit être apporté en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article. Articolo 25-quater1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Articolo 583-bis codice penale (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia. Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Delitti contro la personalità individuale) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600quater1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 78 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Articolo 600 codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Articolo 600-bis codice penale (Prostituzione minorile) Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi. Articolo 600-ter codice penale (Pornografia minorile) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità . Articolo 600-quater codice penale (Detenzione di materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Articolo 600-quater1 codice penale (Pornografia virtuale) Le disposizioni di cui agli articoli 600ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 79 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Articolo 600-quinquies codice penale (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. Articolo 601 codice penale (Tratta di persone) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Articolo 602 codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Abusi di mercato) 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate) 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 80 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo tre anni. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni) (omissis) 2. Per "strumenti finanziari" si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini. 2 bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua: a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine; b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine . 3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1 bis, lettera d). 4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. (omissis) Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni) 1. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) "strumenti finanziari": 1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali é stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale é stata presentata una richiesta di IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 81 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea; 2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione e' stata richiesta o autorizzata dall'emittente; b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea; c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003; d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Manipolazione del mercato) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni. Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni) (omissis) Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni) (omissis) Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Articolo 589 codice penale (Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 82 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) 1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (omissis) Articolo 590 codice penale (Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Articolo 583 codice penale (Circostanze aggravanti) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita di dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 83 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Articolo 648 codice penale (Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto. Articolo 648-bis codice penale (Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. Articolo 648-ter codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174quinquies della citata legge n. 633 del 1941. Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall’articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 84 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Sì applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio. Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 85 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) (omissis) Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale dì eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. E’ punito IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 86 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) (omissis) Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) (omissis) Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) (omissis) Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote Articolo 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 87 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Responsabilità amministrativa degli enti) 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. Abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 6. Abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 88 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 89 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 378 codice penale (Favoreggiamento personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 291-quater decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 90 di 91 Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (omissis) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. (omissis) IO.AD.002 – Ver. 2 – Marzo 2015 Pagina 91 di 91