Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.a.
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
Istituto Ortopedico Galeazzi SpA
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
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SOMMARIO
PARTE GENERALE .................................................................................................................................................. 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
GLOSSARIO, DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI ................................................................................................. 3
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 ........................................................................................... 7
2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche ex D. Lgs. n.
231/2001 .............................................................................................................................................................. 7
2.2 L’adozione di un Modello Organizzativo quale condizione di possibile esclusione della responsabilità
amministrativa ..................................................................................................................................................... 8
ADOZIONE DEL MODELLO EX D.LGS. 231 DEL 2001 ...................................................................................... 10
3.1 Situazione attuale di Istituto Ortopedico Galeazzi - Brevi cenni relativi all’attività .............................. 10
3.1.2 Istituto Clinico San Ambrogio .................................................................................................................. 10
3.2 Stato delle procedure e obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello ................................................. 11
3.3 Oggetto e scopo del Modello ................................................................................................................... 13
3.4 La costruzione del Modello e i suoi principi ispiratori ............................................................................ 15
L’ORGANISMO DI VIGILANZA........................................................................................................................ 17
4.1 Nomina, durata e sostituzione dei membri ............................................................................................... 17
4.2 Compenso e capacità di spesa ................................................................................................................. 19
4.3 Regole di funzionamento e convocazione................................................................................................. 19
4.4 Funzioni e poteri ...................................................................................................................................... 20
4.5 I flussi informativi e le segnalazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza e relazioni con gli organi
sociali ................................................................................................................................................................ 21
4.6 I flussi informativi e le segnalazioni nei confronti dell’Organismo di Vigilanza..................................... 22
4.7 Registro delle attività - Libro delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza - Raccolta e conservazione
delle informazioni .............................................................................................................................................. 23
IL SISTEMA DISCIPLINARE ............................................................................................................................. 24
5.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci ......................................................................... 25
5.2 Misure nei confronti dei componenti dell’Organismo di Vigilanza ......................................................... 25
5.3 Misure nei confronti dei dipendenti inquadrati nella categoria dei dirigenti .......................................... 25
5.4 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati ...................................................................................... 26
5.5 Misure nei confronti dei medici ............................................................................................................... 28
5.6 Misure nei confronti dei collaboratori esterni ......................................................................................... 29
5.7 Misure nei confronti dei fornitori ............................................................................................................ 29
REGOLE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO ............................................................................................. 30
DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ................................................................................................... 31
7.1 Diffusione e Informazione sul Modello .................................................................................................... 31
7.2 Formazione sul Modello .......................................................................................................................... 31
PARTE SPECIALE .................................................................................................................................................. 33
8.
9.
LE FATTISPECIE DI REATO, POSSIBILI FONTI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ...................................... 33
I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ....................................................................................... 33
9.1 Principi di comportamento ...................................................................................................................... 33
9.2 Aree sensibili ............................................................................................................................................ 35
9.3 Procedure per il regolare svolgimento dell’attività aziendale e specifiche di prevenzione ..................... 36
10. I REATI SOCIETARI ......................................................................................................................................... 37
Principi di comportamento.................................................................................................................. 37
10.1
Aree sensibili ....................................................................................................................................... 38
10.2
Procedure per il regolare svolgimento dell’attività aziendale e specifiche di prevenzione ................ 38
10.3
11. I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON LA VIOLAZIONE
DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO ...................... 39
Principi generali ................................................................................................................................. 39
11.1
Aree sensibili ....................................................................................................................................... 39
11.2
Procedure specifiche di prevenzione ................................................................................................... 40
11.3
12. I REATI AMBIENTALI ...................................................................................................................................... 41
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PARTE GENERALE
1.
GLOSSARIO, DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI
Si fornisce qui di seguito la definizione dei principali termini utilizzati nel Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo dell’ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI Spa.
Modello:
si intende il complesso dei principi di comportamento
e delle procedure operative ad essi ispirate, adottati
dall’ISTITUTO, al fine di prevenire la commissione
dei reati, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del D.
Lgs. 231/2001, ad integrazione degli strumenti
Organizzativi e di Controllo vigenti nell'Ente (Codice
Etico, Procedure Operative, Organigrammi, Procure,
Deleghe, Manuale delle Procedure e Manuale
Qualità). Il Modello prevede, inoltre, l'individuazione
dell'Organismo di Vigilanza, nonché delle funzioni ad
esso attribuite e la definizione del sistema
sanzionatorio e dell’attività di formazione relativa al
D.Lgs. 231/01 e alle direttive in esso contenute.
Soggetti apicali:
si intendono tutti i soggetti che rivestono, anche di
fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione
o di direzione dell’Ente o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale.
Pubblico ufficiale:
si intende ogni soggetto che esercita una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E’
pubblica la funzione amministrativa disciplinata dal
diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata
dalla formazione e dalla manifestazione della volontà
della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi
per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi.
Pubblica Amministrazione o P.A.:
si intende qualsiasi Ente pubblico 1, agenzia
amministrativa indipendente, persona, fisica o
giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio, ovvero in qualità di
membro di organo delle Comunità europee, di
funzionario delle Comunità europee o di funzionario
di Stato estero.
1
Nella definizione di Ente Pubblico sono compresi quei soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine
politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali.
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Processi sensibili:
si intende ogni processo dell’attività aziendale in
relazione al quali si ritiene possibile la commissione
dei reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001.
Procedure:
si intende l’insieme di regole e protocolli formalizzati
per l’esecuzione di determinate operazioni e processi
aziendali. Tali regole sono elencate per ciascuna area
di rischio/reato individuata nel Modello ex D. Lgs.
231/2001 e costituiscono parte integrante dello stesso.
Soggetti destinatari:
si intendono tutti i soggetti a cui è rivolto il Modello,
e più precisamente i Soci, gli Amministratori, i
Sindaci, i Direttori, i Medici, i Dipendenti, i
Collaboratori, i Consulenti e gli stakeholders in
generale.
Tracciabilità:
si intende l’aspetto procedurale che prevede la
dimostrazione, attraverso precise tracce documentali,
dello svolgimento di un certo evento aziendale o di
un processo decisionale.
Organismo di Vigilanza:
si intende l’Organismo che, nell’ambito
dell’applicazione del Modello, ha il compito di
vigilare (i) sull’osservanza delle prescrizioni del
Modello (in relazione alle diverse tipologie di reato
contemplate nel Decreto); (ii) sull’efficacia del
Modello in relazione alla struttura aziendale e
all’effettiva capacità di prevenire la commissione dei
reati; (iii) sulla irrogazione delle sanzioni disciplinari
interne, nel caso in cui vi sia stata violazione, da parte
dei soggetti interessati, delle regole fissate nel
Modello stesso; (iv) sulla pianificazione e lo
svolgimento di un’adeguata attività di formazione,
nonché (v) sull’opportunità di aggiornamento del
Modello, ogniqualvolta si ravvisino esigenze di
modifica dello stesso, in relazione all’introduzione di
nuove fattispecie di reato nel perimetro di
applicazione del D.Lgs. 231/01 e/o alle mutate
condizioni ambientali e/o a nuovi orientamenti della
best practice.
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Controllo Interno o Internal Auditor:
si intende la funzione e/o le persone incaricate di
svolgere le attività di controllo interno attraverso
l’utilizzo di tutti gli strumenti necessari o utili a
verificare le attività dell’ISTITUTO, a garanzia del
raggiungimento degli obbiettivi, sia quantitativi che
qualitativi, attraverso metodologie corrette e
trasparenti. Tale funzione si rapporta con
l’Organismo di Vigilanza e relaziona direttamente il
Consiglio di Amministrazione. Esso non ha poteri
decisionali legati allo svolgimento dell’attività della
società, né facoltà di destinare risorse economiche e
finanziarie della società stessa. È una funzione
indipendente alla quale tutte le strutture aziendali si
possono rivolgere per la risoluzione dei problemi
legati alla compliance e al rispetto delle regole interne
dell’ISTITUTO.
ABBREVIAZIONI
Nella parte che segue e nelle Procedure allegate, saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni:
ISTITUTO ORTOPEDICO
GALEAZZI o ISTITUTO o IOG:
si intende l’ISTITUTO Ortopedico Galeazzi Spa.
OdV.:
si intende l’Organismo di Vigilanza della società.
CdA:
si intende il Consiglio di Amministrazione della
società.
AD:
si intende l’Amministratore Delegato.
Soci:
si intendono i soci dell’IOG.
DS:
si intende il Direttore Sanitario
DSC:
si intende il Direttore Scientifico dell’IOG.
CI:
si intende il Controllo Interno
Decreto o D. Lgs. 231/01:
si intende il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n.
231, integrato con gli aggiornamenti sino ad oggi
intervenuti.
AIOP:
si intende l’Associazione Italiana Ospedalità Privata.
SSR:
si intende il Servizio Sanitario Regionale.
SSN:
si intende il Servizio Sanitario Nazionale.
IRCCS:
si intende l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico.
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DRG:
si intende il Diagnosis-related group o
Raggruppamento Omogeneo di Diagnosi. E’ un
sistema di classificazione dei ricoveri ospedalieri
correlato con le diagnosi e gli interventi. Il DRG
viene attribuito alle differenti
diagnosi/prestazionicliniche erogate tramite un
software denominato DRG Grouper.
SDO:
si intende la scheda di dimissione ospedaliera.
NOC:
si intendono i Nuclei Operativi di Controllo delle
Aziende Sanitarie Locali.
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2.
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231
2.1
Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche ex
D. Lgs. n. 231/2001
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la disciplina della responsabilità delle
persone giuridiche (società ed enti) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Nel suo testo originario il Decreto fa riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione
(art. 24 e art. 25), e cioè:
− indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente
Pubblico (art. 24 e 24 bis D. Lgs. 231/2001);
− concussione e corruzione (art. 25 D. Lgs. 231/2001).
Successivamente all’entrata in vigore, l’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 ha subito
rilevanti estensioni, includendo nei reati presupposto al Decreto le seguenti ulteriori fattispecie 2:
− reati contro la fede pubblica (art. 25 D. Lgs. 231/2001);
− reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001);
− delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater D.
Lgs. 231/2001);
− delitti contro la personalità individuale e delitti contro la vita e l’incolumità individuale
(art. 25 quater - 1, quinquies D. Lgs. 231/2001);
− reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001);
− reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art 25
septies D. Lgs. 231/2001);
− reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita (art
25 octies D. Lgs. 231/2001);
− reati legati alla criminalità organizzata transnazionale e associazione per delinquere (art.
24 ter e art.ii 3, 4 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 D. Lgs. 231/2001);
− reati legati alla criminalità informatica (art. 24 bis D. Lgs. 231/2001);
− reati contro l’industria e il commercio (art. 25 bis D. Lgs. 231/2001);
− reati in violazione dei diritti d’autore e induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 novies D. Lgs. 231/2001).
− reati ambientali (art 25-undecies-articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs
n121/2011)
La persona giuridica può essere ritenuta responsabile e, quindi, sanzionata patrimonialmente, in
relazione ad alcune fattispecie di reato che si suppone siano state commesse a suo vantaggio o
nel suo interesse dagli amministratori, dai dipendenti, dai collaboratori ovvero da chiunque
agisca in sua rappresentanza.
I presupposti affinché un ente possa incorrere nella descritta responsabilità risultano essere:
2
Per una disamina completa si confronti l’Appendice “catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati
presupposto della responsabilità degli enti”.
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α) che una persona fisica - la quale si trova, rispetto all’ente, in una delle relazioni previste
dall’art. 5 - commetta uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
β) che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
χ) che il reato commesso dai soggetti individuati dalla legge derivi , quanto meno, da una “colpa
di organizzazione” dell’ente.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il D. Lgs. 231/2001 individua con l’art. 5 - rubricato
“Responsabilità dell'ente” - due tipologie di soggetti i quali, qualora dovessero commettere
nell’interesse o a vantaggio dell’ente uno dei reati sopra evidenziati, potrebbero determinare una
responsabilità a carico dell’ente stesso.
Secondo il dettato della citata norma, “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio:
α) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
β) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera
a)”.
Tuttavia, “l’ente non risponde se le persone innanzi indicate hanno agito nell’interesse esclusivo
proprio o di terzi”.
La prima delle descritte figure ricomprende gli amministratori, i direttori generali, i direttori
sanitari, i responsabili dei Reparti e delle Unità Operative e i direttori delle funzioni aziendali.
“Soggetto all’altrui direzione” può invece essere chiunque si trovi ad operare internamente
all’ente in una posizione anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro
dipendente, purché sottoposto alla direzione o alla Vigilanza altrui (es. medici liberi
professionisti e/o consulenti esterni).
La sola esistenza di uno dei rapporti innanzi descritti in capo all’autore del reato non è
sufficiente di per sé a far sorgere la responsabilità in capo alla persona giuridica. Occorre anche
che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della medesima.
Pertanto, l’ente risponde del reato qualora il suo autore lo abbia commesso con l’intenzione di
perseguire un interesse esclusivo e/o concorrente dell’ente stesso, ovvero qualora il reato si riveli
comunque vantaggioso per quest’ultimo. Tuttavia, la responsabilità dell’ente deve ritenersi
esclusa qualora risultasse che l’autore del reato abbia agito per il perseguimento di un interesse
esclusivamente proprio.
2.2
L’adozione di un Modello Organizzativo quale condizione di possibile esclusione della
responsabilità amministrativa
L’ art. 7, 1° e 2° comma del D. Lgs. 231/2001 - rubricato “Soggetti sottoposti all'altrui direzione
e modelli di organizzazione dell'ente” - statuisce che “nel caso previsto dall'articolo 5, comma
1, lettera b) 3, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi di Direzione o Vigilanza.
In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima
della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione,
gestione e controllo, idoneo a prevenire reati della specie di cui verificatosi”.
3
L’articolo 5, comma 1, lett. b, stabilisce la responsabilità dell’Ente per i reati commessi nel suo interesse o
nel suo vantaggio da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una suo unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.
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In relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, il
Modello prevede misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e
a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, 3° comma D. Lgs.
231/2001).
Gli artt. 6 e 7 del Decreto offrono, infatti, all’ente una forma di esonero dalla propria
responsabilità, disciplinando le condizioni al verificarsi delle quali l’ente non risponde del reato
commesso dai soggetti individuati dall’art. 5.
Introducendo un’inversione dell’onere della prova, l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 - rubricato
“Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente” - prevede
che “se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a),
l'ente non risponde se prova che:
a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;
b. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo, nonché di adeguata capacità di spesa;
c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e
di gestione;
d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)”.
Ai fini di idoneità, i suddetti Modelli devono rispondere, “in relazione all’estensione dei poteri
delegati e al rischio di commissione dei reati alle seguenti esigenze:
a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione
dei reati;
d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza dei modelli;
e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello” (art. 6, 2° comma D. Lgs. 231/2001).
Ai sensi dell’art. 7, 4° comma D. Lgs. 231/2001, “l’efficace attuazione del modello richiede:
a. una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso qualora siano scoperte significative
violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero intervengano mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività;
b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.”
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3.
ADOZIONE DEL MODELLO EX D.LGS. 231 DEL 2001
3.1 Situazione attuale di Istituto Ortopedico Galeazzi - Brevi cenni relativi all’attività
Istituto Ortopedico Galeazzi SpA comprende dal marzo 2015 i presidi di San Siro (Istituto
Clinico San Siro) e Sant’Ambrogio (Istituto Clinico Sant’Ambrogio).
L'Istituto Ortopedico Galeazzi eroga prestazioni sanitarie a diversi livelli assistenziali, di
ricovero, di ricovero diurno e ambulatoriale, ed opera in regime di accreditamento con il SSN;
questo significa che, pur essendo di proprietà di un Ente privato, il servizio è erogato alle
medesime condizioni di una struttura pubblica
L'Istituto Ortopedico Galeazzi inizia a svolgere la sua attività nel 1961, entra a far parte del
Gruppo Ospedaliero San Donato nel marzo 2000, l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio, fondato nel
1955, appartiene al Gruppo Ospedaliero San Donato dal dicembre 1987. l’Istituto Clinico San
Siro ha iniziato la sua attività nel 1957. Nel 1989 è entrato a far parte del Gruppo Ospedaliero
San Donato. Nel 2010 l’Istituto Clinico San Siro si fonde per incorporazione nella società Istituti
Clinici Sant’Ambrogio e San Siro S.p.A. E nel 2015 la societa' Istituti Clinici Sant’Ambrogio e
San Siro S.p.A si fonde per incorporazione nell'Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.A.
A seguire la descrizione dei vari presidi.
3.1.1 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi
L’ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI viene riconosciuto IRCCS per la disciplina delle
“Malattie dell’apparato locomotore” dal Ministro della Salute il 4 aprile 2006.
L’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi si impegna ad essere un centro di eccellenza per quanto
concerne la ricerca di base, la ricerca clinica e pre clinica in ortopedia.
Occupa circa 1100 unità suddivise in medici specialisti, infermieri e personale sanitario,
impiegati amministrativi ed occupati dell’indotto.
La struttura ospedaliera dell'IRCCS, con sede nella zona nord ovest di Milano, vai Galeazzi,
dispone di 11 sale operatorie ad avanzata tecnologia, 3 sale operatorie per la chirurgia a bassa
complessita' e di 364 posti letto, di cui 8 di terapia intensiva.
L’attività si articola in varie Unità Funzionali Specialistiche di Diagnosi e Cura in Ortopedia,
Chirurgia Maxillo Facciale, Chirurgia Plastica, Reumatologia, Medicina Riabilitativa e
Neurochirurgia.
Sono presenti inoltre ambulatori di anestesia e rianimazione, chirurgia plastica, maxillofacciale,
reumatologia, dermatologia, cardiologia, neurologia, neurofisiopatologia, odontostomatologia,
onde d’urto extracorporee, podologia, radiologia e terapia del dolore.
Dispone di un Pronto Soccorso operativo 24 ore su 24 e di una officina ortopedica.
Nel corso dell’anno 2002, l’ISTITUTO ha, inoltre, ottenuto la certificazione di qualità, per tutte
le unità funzionali e i servizi, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.
Nel febbraio 2007, L’IOG ha altresì conseguito l’estensione del certificato di qualità anche per
l’organizzazione e l’erogazione di eventi formativi.
3.1.2 Istituto Clinico San Ambrogio
L’Istituto Clinico Sant’Ambrogio occupa circa 250 risorse suddivise in infermieri/tecnici
sanitari, personale di supporto, impiegati amministrativi, biologi, fisioterapisti e operai; esso
collabora altresì con circa 150 medici professionisti.
I posti letto accreditati sono 119, dei quali 106 di degenza ordinaria e 13 di day surgery/hospital.
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L’attività si articola in 11 Unità Operative accreditate di ricovero e cura: Cardiochirurgia,
Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Vascolare, Oculistica, Ortopedia e
Traumatologia, Urologia, Ostetricia e Ginecologia con il Centro di Procreazione Medicalmente
Assistita, Terapia Intensiva e Unità Coronarica.
Sono accreditate, inoltre, le seguenti Specialità Ambulatoriali: Cardiologia, Chirurgia Generale,
Chirurgia Plastica, Chirurgia vascolare, Dermosifilopatia, Endocrinologia, Gastroenterologia,
Neurologia, Oculistica, Odontostomatologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e
Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Psichiatria, Urologia, Medicina fisica e
riabilitazione. La struttura è dotata di una Servizio di Medicina di laboratorio, di un Servizio di
Diagnostica per immagini e di Radioterapia e di un Pronto Soccorso aperto 24 ore su 24.
La struttura ospedaliera, dispone di 5 sale operatorie e 2 sale di Emodinamica.
Nel Dicembre 2006, l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio ha, inoltre, ottenuto la Certificazione del
Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 per tutte le unità
funzionali e i servizi.
3.1.3 Istituto Clinico San Siro
L’Istituto Clinico San Siro, attualmente coinvolto in un progetto radicale di ri-strutturazione, è
costituito da due edifici di sei piani ciascuno.
La nuova hall di ingresso, interamente climatizzata, dispone di 7 sportelli dedicati alle
accettazioni, con prenotazione automatizzata del proprio turno.
La struttura dispone inoltre di un gruppo operatorio costituito da 3 sale operatorie di avanzata
tecnologia e di un Blocco operatorio di chirurgia a bassa intensità (BIC).
L’Istituto Clinico San Siro è accreditato per n. 158 posti letto di degenza ordinaria e 5 day
surgery/ hospital, per le specialità di Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Oculistica,
Medicina Generale e Riabilitazione Ortopedica e Generale Geriatrica.
L’Ortopedia e la Riabilitazione ne costituiscono l’indirizzo prevalente, con i Centri Specialistici
di Chirurgia Protesica, Chirurgia del Piede, Chirurgia della Spalla, Chirurgia della Mano,
Chirurgia della Colonna Vertebrale, e Chirurgia Artroscopica del Ginocchio. Il Centro di
Riabilitazione si pone come riferimento tecnico-specialistico di eccellenza per la riabilitazione e
il recupero funzionale del paziente sottoposto ad intervento chirurgico ortopedico. Nel 2000,
l’Istituto Clinico San Siro ha ottenuto la Certificazione del Sistema Qualità secondo la norma
UNI EN ISO 9002. Con l’anno 2001, in anticipo sui tempi, ha aggiornato il proprio Sistema di
Gestione per la Qualità al nuovo standard UNI EN ISO 9001.
3.2 Stato delle procedure e obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello
Come già anticipato, l’IOG è un’azienda ospedaliera accreditata con il SSN ed è pertanto
soggetta a controlli e verifiche da parte della Regione e delle ASL, a cui spetta il compito di
stabilire le modalità di valutazione delle strutture, delle procedure e dei requisiti di
qualificazione, nonché di verificare i risultati prodotti in termini di qualità e di appropriatezza
delle metodologie applicate.
L’assoggettamento al regime dell’accreditamento e la conseguente necessità di rispettare i
requisiti previsti hanno fatto sì che la società fosse già dotata da anni di un complesso di
strutture, di strumenti di controllo e di procedure interne che costituiscono un efficace presidio
per la prevenzione di alcuni dei reati inclusi nel perimetro del D.Lgs. 231/01.
Per cio' che concerne il controllo delle impegnative e delle cartelle cliniche, si consideri che sia il
presidio dell'IRCCS che i presidi di San Siro e Sant’Ambrogio hanno implementato, nel corso
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degli anni, in termini sia di personale che di attività svolta, gli uffici Accettazione Ricoveri –
DRG e Fatturazione Flussi Informativi Ambulatoriali.
In tutti i presidi sono attivi gli uffici denominati “Nucleo di Controllo e Miglioramento
Completezza e Congruenza Cartelle Cliniche”, o “ufficio Appropriatezza e controllo delle
cartelle cliniche” formati ciascuno da un’equipe di medici, infermieri e personale
amministrativo, gerarchicamente dipendenti dal Direttore Sanitario.
I nuclei sono specificatamente volti ad assicurare, dal punto vista sia amministrativo che medico,
la correttezza formale e la completezza delle SDO, nonché la esatta codifica di tutte le cartelle
cliniche ai fini dell’adempimento del debito informativo nei confronti della Regione e della ASL
di competenza, nonché della corretta fatturazione delle prestazioni erogate.
In aggiunta, si consideri che l’ottenimento della Certificazione di Qualità, rappresenta una
ulteriore conferma della volontà dell’IOG di dotarsi di un Sistema di Gestione della Qualità, e
delle procedure ad esso relative, (i) conforme alla normativa, (ii) sottoposto periodicamente ad
un processo di certificazione e sorveglianza da parte di un organismo indipendente accreditato
ed (iii) atto ad uniformare le attività aziendali a standards di eccellenza unanimemente
riconosciuti.
L’ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI, inoltre, promuove e consolida al proprio interno una
cultura di trasparenza, integrità e controllo nell’esercizio delle attività aziendali, nella
convinzione che l’assoluto rispetto di questi valori rappresenti una premessa indispensabile ai
fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Conseguentemente, nell’ottica di predisporre una ancor più efficiente attività di controllo e di
monitoraggio di tutti i processi sensibili, l’IOG ha avviato nel corso del 2008 le ulteriori attività
propedeutiche all’adozione ed all’implementazione, all’interno della struttura, di un Modello
Organizzativo specificatamente aderente alle disposizioni del D.Lgs. 231/01 quali, in particolare:
− l’introduzione di una serie di nuove procedure operative interne, alcune delle quali possono
già essere considerate un valido strumento a presidio delle potenziali aree a rischio reato
secondo quanto previsto dal suddetto decreto;
− l’implementazione degli uffici Accettazioni Ricoveri e DRG e Fatturazione Flussi Informativi
Ambulatoriali, nonché l’istituzione dei Nuclei di Controllo e Miglioramento Completezza e
Congruenza Cartelle Cliniche, a garanzia del controllo, sia dal punto di vista amministrativo
che medico, di tutte le impegnative, le cartelle cliniche e le SDO e delle codifiche in esse
riportate;
− l’adozione di un Codice Etico Comportamentale;
− la sottoscrizione da parte del personale medico libero professionista di un nuovo contratto
che, in estrema sintesi, subordina il conseguimento della quota variabile della remunerazione
ad esso spettante al raggiungimento di obiettivi anche di natura qualitativa, tra i quali il
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, dal Codice etico e dal Modello Organizzativo
adottato dal IOG;
− l’istituzione della funzione del Controllo Interno;
− la mappatura dei processi e delle attività aziendali “sensibili” ovvero delle aree operative nel
cui ambito potrebbe essere più frequente la possibilità di commissione dei reati di cui al
Decreto.
Il lavoro svolto dal team di professionisti esterni e dal personale interno all’azienda è, pertanto,
consistito (i) nell’analisi delle procedure e del sistema dei controlli già esistenti, (ii) nella
revisione e integrazione delle procedure interne per renderle più incisive, più chiare ed
organizzate, (iii) nella previsione di un Organismo di Vigilanza e di un sistema sanzionatorio più
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efficace e stringente e (iv) nell’elaborazione del presente Modello Organizzativo ex D.Lgs.
231/01.
3.3 Oggetto e scopo del Modello
L’IOG, nell’intento di assicurare, a tutela della propria posizione e immagine, condizioni di
correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto, come già
anticipato, (i) di attuare un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e
di controllo, (ii) di verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità
previste dal Decreto e (iii) di procedere all’attuazione del Modello rigorosamente secondo i
dettami della Legge.
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello stesso – che riassume ed integra
l’insieme di regole e procedure interne già presenti e che saranno successivamente introdotte possa costituire un valido e più efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti
coloro che operano nell’IOG, affinché si attengano, nell’espletamento delle proprie attività, a
comportamenti corretti, trasparenti e lineari, tali da prevenire il rischio di compimento dei reati
contemplati nel Decreto.
Al termine dell’attività di mappatura delle aree/attività a rischio reato ex D.Lgs. 231/01 sono
stati individuati i criteri generali che hanno poi ispirato l’elaborazione del presente documento.
Tali criteri principalmente consistono:
− nella previsione di sistemi di controllo interni all’ISTITUTO che consentano una costante
azione di monitoraggio sulle potenziali aree di attività a rischio e un tempestivo intervento per
prevenire o impedire la prosecuzione della commissione di eventuali reati;
− nell’individuazione di specifiche procedure interne che siano parte integrante del Modello e
che individuino i soggetti titolari delle funzioni, delle competenze e delle responsabilità;
− nella previsione di adeguata separazione delle funzioni, al fine di impedire che i destinatari
del Modello possano gestire in maniera autonoma un intero processo, nonché nella
definizione e nell’attribuzione di poteri autorizzativi in linea con le responsabilità assegnate;
− nella previsione di obblighi informativi nei confronti del Controllo Interno e dell’Organismo
di Vigilanza , nonché di appositi canali informativi interni;
− nell’introduzione di un sistema sanzionatorio che si renderà applicabile in caso di violazione
delle linee di condotta indicate ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e
delle procedure interne previste dal Modello stesso;
− nella previsione di programmi di formazione interna, obbligatori per tutti i livelli aziendali, e
di informazione e diffusione ai terzi sui contenuti del Decreto, sulle regole comportamentali e
sulle procedure adottate dall’ISTITUTO.
In questo ambito, si richiamano di seguito i principali presidi dell’IOG, ai quali il Modello fa
riferimento:
− Statuto sociale;
− Codice Etico;
− Carta dei Servizi;
− Carta europea dei diritti del malato;
− Manuale della Cartella Clinica;
− Manuale Qualità;
− Manuale delle Procedure di Qualità, conforme con la normativa UNI EN ISO 9001/2008;
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Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
−
−
−
−
−
Sistema di deleghe di poteri e di procure;
Sistema disciplinare del personale dipendente;
Procedure per il regolare svolgimento delle attività aziendali;
Sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro e l’ambiente;
Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e le relative
misure di prevenzione e protezione;
− Documento programmatico sulla sicurezza.
Si consideri, peraltro, che il sistema di regole e procedure interne attualmente esistenti ed
adottate, nonché quelle in corso di perfezionamento, per la prevenzione dei reati ex D.Lgs.
231/01, riepilogate nella parte speciale del presente Modello alla quale si rimanda, sono
strumento necessario per il buon funzionamento del Modello stesso, e ne costituiscono, pertanto,
una parte fondamentale.
Particolare rilevanza assume la normativa interna disciplinante le attività a rischio di reato ai
sensi del D. Lgs. 231/2001, con particolare riferimento agli aspetti attinenti alla:
− definizione di deleghe (poteri) e facoltà (limiti di spesa);
− verificabilità e documentabilità delle operazioni (cosiddetta tracciabilità);
− separatezza delle funzioni;
− effettuazione di controlli a diversi livelli.
Il Modello si propone, mediante l’individuazione delle attività “sensibili” a rischio di reato e la
definizione delle relative procedure operative, di perseguire le seguenti finalità:
− determinare, in tutti coloro che operano nelle aree in cui si effettuano attività “sensibili”, la
consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un
illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti,
ma anche nei confronti dell’azienda;
− ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate dall’IOG in quanto
contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico/sociali cui la società
intende attenersi nell’assolvimento della propria missione;
− consentire all’IOG, grazie ad un’azione di monitoraggio attivato dall’Organismo di Vigilanza
sulle aree a rischio di commissione di reato ex D.Lgs. 231/01, di intervenire tempestivamente
per prevenire o contrastare il compimento dei reati stessi.
In tale ottica, il Modello presuppone:
− un’attività di sensibilizzazione e di formazione ai fini della diffusione a tutti i livelli aziendali
delle regole comportamentali in vigore nella società;
− il costante aggiornamento della mappatura delle attività “sensibili” ai sensi del Decreto e delle
unità organizzative a maggior rischio di commissione delle fattispecie di reato in parola;
− l’istituzione di apposito Organismo di Vigilanza e l’attribuzione allo stesso di specifici
compiti di controllo sull’efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché la messa a
disposizione dell’Organismo stesso di risorse aziendali adeguate e proporzionate ai compiti
affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente attendibili;
− la verifica e la documentabilità delle operazioni “sensibili” (cd. “tracciabilità”);
− il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
− la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
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− la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con
conseguente aggiornamento periodico.
3.4 La costruzione del Modello e i suoi principi ispiratori
Nel corso del 2008, come già anticipato, l’IOG ha avviato le attività per la predisposizione del
Modello di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.
A tale scopo è stata svolta una serie di attività propedeutiche, suddivise in differenti fasi e dirette
alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni
della Legge.
Per la suddetta attività, l’IOG, lo si ripete, ha destinato risorse umane interne e professionisti
esterni specializzati, i quali, ai fini dell’espletamento dell’incarico, si sono riferiti al D. Lgs.
231/2001 (integrato degli aggiornamenti ad oggi intervenuti), al quadro normativo nazionale e
regionale di riferimento, ai Regolamenti, alle raccomandazioni emanate dalle varie Autorità di
Controllo, alle indicazioni delle diverse associazioni di categoria (in particolare, le indicazioni
contenute nel Codice di Comportamento AIOP, approvato dal Ministero della Giustizia in data 2
novembre 2004 e successivamente in data 24 giugno 2009), alle linee guida della best practices
ed anche alla giurisprudenza sino ad ora esistente.
A ciò si aggiunga che tale attività si è altresì basata su quanto emerso nel corso dell’indagine
penale condotta dall’Autorità Giudiziaria nei confronti dell’IOG con la duplice finalità di (i)
identificare e approfondire le attività aziendali a rischio di reato evidenziate dall’Autorità
Giudiziaria stessa e (ii), conseguentemente, apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla
struttura aziendale ed al sistema organizzativo interno al fine di rendere ancora più efficaci i
presidi di vigilanza e controllo esistenti.
Le risultanze di tale analisi volta all’identificazione ed alla mappatura delle aree di rischio
rilevanti ai fini dell’applicazione del Decreto citato, nonché alla verifica del sistema di controllo
interno, sono sintetizzate nel documento denominato “ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI –
Mappatura dei rischi e identificazione delle azioni di miglioramento”.
Sulla base di tale documento si è proceduto alla revisione ed alla integrazione di alcune
procedure aziendali già in vigore, nonché, ove necessario, alla predisposizione di un preciso
piano per l’introduzione delle ulteriori procedure di prevenzione dei rischi/reato ex D.Lgs.
231/01; tali attività sono state finalizzate alla definizione di un sistema formalizzato di norme di
comportamento e di regole operative rispondente ai dettami del suddetto decreto e coerente con
le esigenze di controllo dallo stesso introdotte.
A completamento di tali attività, è stato elaborato il presente Modello che, lo si ripete, è così
strutturato:
- Parte Generale, relativa al funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, ai Flussi informativi
e alle segnalazioni da parte e verso tale Organismo, al Sistema Disciplinare, alla Diffusione
ed alla Formazione sul Modello stesso.
- Parte Speciale, contenente la “sintesi” delle attività a rischio, i relativi presidi organizzativi e
le procedure operative, alcune delle quali già in vigore, volte a prevenire la commissione dei
reati.
Come già anticipato, la redazione del presente Modello recepisce ed integra i criteri ispiratori
individuati dalle “Linee Guida per l’adozione del modello organizzativo e gestionale ai sensi del
D.Lgs. 231/01” redatte dall’AIOP, documento giudicato idoneo dal Ministero di Grazia e
Giustizia in data 24 Giugno 2009.
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Il Modello rappresenta un “atto di emanazione dell’organo dirigente” , ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/01 e, in quanto tale, le eventuali successive modifiche
strutturali sono demandate all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione.
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4.
L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e
sull’osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento è
assegnato ad un apposito Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6,
1° comma, lett. b).
Tale Organismo deve ispirare la propria azione ai seguenti principi:
− controllo sull’effettività del Modello;
− vigilanza sull’adeguatezza del Modello;
− continuità di azione.
Esso dovrà:
− avere poteri di acquisizione e di richiesta di informazioni da e verso ogni livello e ambito
operativo della società;
− aver accesso a risorse finanziarie dedicate all’espletamento delle sue funzioni .
− segnalare eventuali violazioni del Modello e proporre procedimenti disciplinari ed eventuali
sanzioni a carico di soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello;
− essere indipendente da responsabilità di gestione aziendale ed autonomo rispetto ai vertici
aziendali.
4.1 Nomina, durata e sostituzione dei membri
L’Organismo di Vigilanza dell’IOG è un organo collegiale misto composto da almeno tre
membri, di cui almeno uno esterno ed uno interno alla struttura, a decisione del CdA, tutti scelti
in base ai requisiti di competenza e comprovata esperienza in merito ai compiti assegnati
all’OdV; l’Organismo nomina quale Presidente il proprio membro esterno, ad ulteriore garanzia
dell’autonomia ed indipendenza dell’Organismo stesso.
Tale organo viene nominato dal CdA della società che, a tal fine, deve garantire il rispetto dei
seguenti requisiti:
− professionalità, intesa come “possesso di adeguate competenze specialistiche”. I componenti
esterni dell’Organismo di Vigilanza dovrebbero essere scelti preferibilmente tra professionisti
con esperienza maturata in ambito ispettivo, consulenziale e/o penalistico (avvocati,
commercialisti, revisori, giuslavoristi, ecc);
− onorabilità, intesa come assenza di cause di ineleggibilità, previste per i soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo 4;
4
A tale riguardo, si precisa che costituiscono cause di ineleggibilità:
l’essere indagato ovvero l’aver riportato una condanna, anche non a titolo definitivo, per uno dei
reati previsti dal D. Lgs. 231/01;

le circostanze di cui all’art. 2382 del Codice Civile e, più precisamente, l’essere “interdetto,
inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.”;

l’aver subito l’adozione di misure di prevenzione da parte dell’Autorità Giudiziaria, salvo il
successivo ottenimento della completa riabilitazione;

la sentenza di condanna, passata in giudicato, per i reati previsti in materia bancaria, finanziaria e
tributaria e contro la P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica.

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− autonomia e indipendenza, intese come (i) possesso di autonomi poteri di iniziativa e
controllo; (ii) assenza di vincoli di parentela, entro il quarto grado, con gli Amministratori e/o
i componenti del Collegio Sindacale e/o i dipendenti del IOG; (iii) assenza di legami con la
società derivanti da interessi economici rilevanti o di altra natura che possano generare
conflitti o condizionare i doveri di controllo da esercitare ai sensi del D. Lgs. 231/2001; (iv)
possibilità di relazionarsi direttamente con il vertice societario e gli organi di controllo;
− continuità di azione da realizzarsi anche attraverso il supporto di una struttura interna
dedicata; l’OdV è organismo dedito esclusivamente all’espletamento delle funzioni
assegnategli e non possono, pertanto, venir ad esso attribuite ulteriori funzioni.
Ciascun membro dell’Organismo di Vigilanza eletto deve, al momento dell’accettazione
dell’incarico, rilasciare formale dichiarazione di sussistenza, in capo alla propria persona, dei
sopra indicati requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza.
Il CdA deve garantire autonomia e indipendenza all’Organismo di Vigilanza attraverso:
− il rispetto dei criteri di nomina sopra enunciati;
− l’attribuzione dei poteri che di seguito verranno elencati;
− l’approvazione annuale del budget di spesa;
− la dotazione di strumenti idonei per poter svolgere l’attività, anche avvalendosi, se del caso, di
ausilii specializzati esterni.
E’ rimessa al CdA la responsabilità di valutare periodicamente l’adeguatezza dell’Organismo di
Vigilanza, in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante
delibera consiliare, tutte le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie. In particolare:
− i componenti dell’Organismo rimangono in carica tre anni, con possibilità di rinnovare il
mandato per un solo triennio, con apposita delibera del CdA, che stabilisce, nella medesima
seduta, il compenso loro spettante per gli incarichi assegnati;
− i membri dell’Organismo decadono in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità, onorabilità,
professionalità e indipendenza; essi devono comunicare tempestivamente al Presidente del
CdA e agli altri componenti l’eventuale perdita dei requisiti;
− l’Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare la maggioranza dei
componenti. In tal caso, il CdA provvede a nominare,senza indugio, i nuovi membri, sulla
base dei criteri di composizione sopra definiti; l’Organismo si intende, altresì, decaduto se la
società incorre in sentenza di condanna per violazione del D. Lgs. 231/2001 a seguito di
accertata inadeguatezza ovvero omissione dell’attività di vigilanza;
− l’Organismo di Vigilanza o i suoi singoli membri non possono essere revocati dal CdA se non
per giusta causa, accertata dal Consiglio in seduta congiunta con il Collegio Sindacale, cui
partecipano anche gli altri membri dell’Organismo.
Per giusta causa di revoca può anche intendersi, a titolo meramente esemplificativo:
• una grave negligenza nell’espletamento dei compiti assegnati;
• un’assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle sedute dell’Organismo;
• l’interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della
società.
La rinuncia di uno o più membri può essere esercitata in qualsiasi momento tramite
comunicazione al Presidente del CdA e agli altri componenti.
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4.2 Compenso e capacità di spesa
Il compenso ai membri dell’Organismo di Vigilanza è fissato dal CdA.
L’Organismo deve essere dotato di autonoma capacità di spesa, sulla base del budget
assegnatogli dal CdA con cadenza annuale su proposta dell’OdV stesso, commisurata con i
compiti da svolgere; tale capacità potrà essere esercitata per le esigenze derivate
dall’espletamento dei compiti assegnati ed ogniqualvolta l’Organismo decida di avvalersi di
servizi o di professionisti esterni al fine di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza
del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento, nell’ambito
dell’attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001.
4.3 Regole di funzionamento e convocazione
L’Organismo di Vigilanza riferisce al CdA e, una volta costituito, provvede a dotarsi di proprie
regole di organizzazione e funzionamento che integrano il presente Modello.
L’Organismo si riunisce, su convocazione del suo Presidente o del Controllo Interno, con
cadenza almeno semestrale; se necessario, può programmare verifiche più frequenti (cfr. par. 4.4
e 4.6). Le formalità di convocazione potranno essere espletate mediante l’invio di un fax o di un
messaggio di posta elettronica.
La convocazione deve indicare l’ordine del giorno, ovvero i temi su cui l’OdV è chiamato a
pronunciarsi nel corso della riunione.
L’Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA e dal Collegio Sindacale per
riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.
Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della maggioranza dei membri in carica, anche
a mezzo di videoconferenza o di altri mezzi di comunicazione a distanza. In caso di assenza o
impedimento, il Presidente è sostituito dal componente dell’Organismo più anziano di età. Le
decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del
Presidente o del membro più anziano.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un componente interno all’OdV, salvo diversa
disposizione. Il segretario redige il verbale di ciascuna seduta, che sottoscrive insieme al
Presidente (anche in caso di riunione svolta per video conferenza o altri mezzi di comunicazione
a distanza, in qual caso la firma sarà successiva).
Il segretario custodisce e aggiorna i libri e l’archivio dell’OdV. Salvo diversa disposizione
risultante dal verbale, il Segretario cura il buon esito delle comunicazioni e delle operazioni che
derivano dalle decisioni assunte dall’OdV.
Per un miglior coordinamento delle attività di vigilanza e per un più efficace scambio di
informazioni, alle riunioni dell’Organismo, alle quali può essere presente la funzione di
Controllo Interno, possono essere invitati anche gli AD, i DS, il DSC e i responsabili delle Unità
Operative ed almeno una volta l’anno deve essere invitato il Collegio Sindacale e il Responsabile
della Sicurezza.
Annualmente, in concomitanza con l’approvazione del bilancio sociale, l’Organismo di
Vigilanza redige una Relazione che consegna al CdA e al Collegio Sindacale e che deve:
(i) riepilogare l’attività svolta nel corso dell’esercizio e le eventuali criticità emerse,
(ii) render conto del budget di spesa (cfr. par. 4.2),
(iii) evidenziare le modifiche non strutturali apportate al Modello nel corso dell’esercizio.
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4.4 Funzioni e poteri
All’Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di vigilare con autonomi poteri di controllo e
iniziativa:
a) sull’attività di diffusione del Modello all’interno della società e di informazione nei
confronti dei soggetti esterni (fornitori, consulenti, collaboratori….).
In particolare, l’OdV. deve:
a.1) promuovere idonee iniziative per la diffusione, l’informazione e la comprensione del
Modello;
a.2) predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del
Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.
b) sull’attività di formazione sui contenuti del Decreto e del Modello nei confronti di tutto il
personale dipendente e medico a contratto libero professionale della società, così come
meglio descritto nel successivo capitolo 6.
A tal fine, esso deve:
b.1) definire, insieme al management, (i) i programmi di formazione per il personale
dipendente e medico e (ii) il contenuto delle comunicazioni periodiche agli Organi
Sociali, al personale dipendente e medico e ai collaboratori esterni, finalizzate a
fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della
normativa di cui al Decreto;
b.2) verificare la completa attuazione dei piani di formazione sul Decreto e sul Modello.
c) sull’osservanza e sul funzionamento delle prescrizioni del Modello da parte dei suoi
destinatari (organi sociali, personale dipendente, medici, collaboratori e qualsiasi altro
soggetto che possa agire in nome e per conto della società).
Più precisamente, esso deve:
c.1) attivare le procedure di controllo e verificare che le stesse siano adeguate e rispondenti
alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001;
c.2) disporre periodicamente verifiche su determinate operazioni, processi o atti specifici
posti in essere nell’ambito delle aree di attività “sensibili”;
c.3) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività
“sensibili”. A tal fine, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la
documentazione aziendale che ritiene rilevante; deve essere tenuto costantemente
informato dagli Organi Sociali e dai responsabili delle unità operative sugli aspetti
dell’attività aziendale che possono esporre la società al rischio di commissione dei
reati;
c.4) effettuare verifiche relative al grado di conoscenza acquisito dal personale dipendente
e medico rispetto alle ipotesi di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 e al Modello
adottato, anche tramite interviste a campione;
c.5) attivare indagini interne, anche con l’eventuale collaborazione delle strutture aziendali,
per la raccolta, l’elaborazione e la conservazione delle informazioni rilevanti in ordine
al rispetto del Modello e per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni
del Modello stesso;
c.6) segnalare al responsabile dell’Ufficio Risorse Umane l’eventuale violazione accertata
affinché vengano applicate le sanzioni previste dallo specifico sistema disciplinare.
d) sulla reale efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale, ed
alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001,
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nonché sull’opportunità di aggiornamento del Modello e delle relative procedure, laddove
si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni
aziendali e/o normative.
A tal fine, l’Organismo deve:
d.1) svolgere ricognizioni dell’attività aziendale ai fini di un aggiornamento periodico della
mappatura delle attività “a rischio reato” e dei relativi processi sensibili;
d.2) esprimere periodicamente, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e
controllo, una valutazione sull’adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del
Decreto, nonché sull’operatività dello stesso (presentando apposita relazione al CdA);
d.3) verificare periodicamente l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni
correttive proposte;
d.4) collaborare con le altre unità organizzative interessate, proponendo agli organi
competenti (CdA) eventuali correzioni e adeguamenti.
Resta fermo che:
− l’Organismo di Vigilanza deve proporre procedimenti sanzionatori ogniqualvolta si
riscontrino casi di violazione del Modello, delle Procedure o del Codice Etico (cfr. cap. 5);
− nell’espletamento della propria attività, l’Organismo di Vigilanza può assumere informazioni
da qualsiasi struttura e/o persona della società, accedere a tutti i documenti aziendali ed
avvalersi della funzione di Controllo Interno per effettuare accertamenti e verifiche presso
qualunque unità organizzativa. Accertamenti in tal senso possono essere disposti anche con la
collaborazione del Collegio Sindacale.
4.5
I flussi informativi e le segnalazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza e relazioni
con gli organi sociali
E’ compito dell’Organismo assicurare adeguati flussi informativi verso il CdA mediante la
presentazione della Relazione Annuale, che dovrà contenere informazioni:
− sull’attività svolta e sulla gestione finanziaria del budget assegnato (cfr. par. 4.2 e 4.3),
motivando gli eventuali scostamenti;
− in merito alle eventuali variazioni “non sostanziali” apportate al Modello e alle procedure che
formano parte integrante dello stesso con la proposta delle eventuali modifiche sostanziali da
attuare, previa specifica approvazione del CdA (cfr. par. 4.3);
− sulle segnalazioni ricevute nel corso dell’esercizio, suddividendole per ciascuna attività a
rischio ed indicando le strutture coinvolte, unitamente ad una sintesi degli esiti;
− sull’eventuale presenza di violazioni accertate e sul buon funzionamento del sistema
disciplinare e sanzionatorio;
− sull’adozione di un Programma annuale delle Verifiche ai sensi del D. Lgs. 231/2001, anche
in base al piano di spesa per l’esercizio successivo (cfr. par. 4.2).
Gli incontri con gli Organi Sociali cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei
verbali deve essere custodita dall’OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti. Qualora
l’OdV riferisca in un’occasione ove sia prevista la verbalizzazione nel libro dei verbali del
Consiglio di Amministrazione, ovvero in quello del Collegio Sindacale, l’OdV non sarà tenuto a
redigere verbale nel proprio libro delle riunioni, ma sarà archiviata a cura dell’OdV stesso una
copia del verbale dell’Organo Sociale di riferimento.
Il Collegio Sindacale, il Responsabile del Controllo Interno, il Consiglio di Amministrazione, il
Presidente del CdA e l’Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi
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momento l’OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti
competenti, la formale convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.
4.6 I flussi informativi e le segnalazioni nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza ha il compito di monitorare, anche per il tramite del Controllo Interno,
le operazioni potenzialmente sensibili e di predisporre un efficace sistema di comunicazione
interno per consentire la trasmissione e la raccolta di notizie rilevanti ai sensi del D. Lgs.
231/2001, il quale prevede, all’art 6, comma 2, lettera d), al fine di favorire il corretto
espletamento dei compiti ad esso assegnati, l’obbligo d’informazione verso l’OdV da parte dei
Destinatari del Modello.
Le segnalazioni verso l’OdV possono riguardare tutte le violazioni del Modello, anche solo
presunte, e fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini dell’attuazione e dell’efficacia dello
stesso.
In particolare:
− quanto agli obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali, devono essere trasmesse al
Controllo Interno e all’Organismo di Vigilanza le informative concernenti:
α) la pendenza di un procedimento penale a carico dei dipendenti e le segnalazioni o le
richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento
giudiziario per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
β) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali e/o unità operative
nell’ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere notizie relative
all’effettiva attuazione del Modello, nonché fatti, atti, eventi od omissioni con profili di
criticità rispetto all’osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
χ) le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, in
relazione a fattispecie previste dal D. Lgs. 231/2001, ovvero ai provvedimenti di
archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
− quanto alle segnalazioni di violazioni del Modello devono essere segnalate in forma scritta al
Controllo Interno e all’Organismo di Vigilanza tutte le violazioni o sospette violazioni delle
regole previste dal Modello.
Tale obbligo grava su tutti i soggetti (amministratori, sindaci, dipendenti, medici, collaboratori,
consulenti esterni, fornitori ecc.) che, nello svolgimento della loro attività, vengano a conoscenza
delle suddette violazioni.
Ciascuna segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata e dovrà evidenziare tutte le
informazioni necessarie e sufficienti ad identificare i termini della violazione, al fine di
consentire all’Organismo di Vigilanza di attivarsi tempestivamente e in modo efficace nelle
attività di indagine, anche per il tramite del Controllo Interno.
Le segnalazioni possono pervenire all’Organismo di Vigilanza sia in forma cartacea, sia in forma
elettronica; a tal proposito, l’indirizzo di posta elettronica (protetto da password) di riferimento
dell’Organismo di Vigilanza dovrà essere divulgato a tutti i dirigenti, medici, dipendenti,
collaboratori, consulenti e fornitori della società.
L’Organismo di Vigilanza dovrà valutare con tempestività le segnalazioni ricevute (anche
avvalendosi del Controllo Interno) e gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari.
L’eventuale decisione di non dar corso allo svolgimento di indagini interne dovrà essere
motivata, documentata e conservata gli atti dell’Organismo stesso (cfr. par. 4.7).
Compito dell’Organismo di Vigilanza è garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di
ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando anche la riservatezza dell’identità del
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segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone
accusate erroneamente e/o in mala fede; il venir meno a tale obbligo rappresenta una grave
violazione del Modello.
4.7
Registro delle attività - Libro delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza - Raccolta e
conservazione delle informazioni
L’Organismo di Vigilanza deve costituire un dossier contenente la documentazione delle attività
svolte con particolare riferimento alle:
− attività di formazione intraprese dalla società e relativi risultati, suddivisi per categoria e
livello gerarchico;
− attività di verifica svolte, con indicazione della durata e motivazione della verifica,
dell’attività sensibile e delle unità organizzative interessate, della sintesi della verifica, delle
principali evidenze e degli eventuali suggerimenti;
− segnalazioni ricevute, suddivise per attività sensibile, con indicazione del numero di
segnalazioni che hanno avuto seguito e delle strutture coinvolte;
− attività periodiche di aggiornamento del Modello, indicando i principali interventi eseguiti.
L’Organismo dovrà, inoltre, tenere un libro delle proprie adunanze, ove, per ogni convocazione,
dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
− numero progressivo e anno di riferimento;
− data riunione;
− ordine del giorno;
− verbale della riunione, con evidenza delle principali decisioni assunte.
Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente Modello (e nei suoi eventuali
successivi aggiornamenti) deve essere custodito per un periodo di 10 anni nell’apposito data
base (informatico e cartaceo) gestito dall’Organismo, ferma restando l’osservanza delle
disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore
degli interessati.
Viene consentito l’accesso al data base ai membri del Consiglio d’Amministrazione e del
Collegio Sindacale.
Qualora le indagini riguardino membri dei suddetti organismi, l’accesso al suddetto data base
deve essere autorizzato dal Consiglio d’Amministrazione.
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5.
IL SISTEMA DISCIPLINARE
La definizione di misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle regole previste dal
Modello rende efficiente l’azione svolta dall’Organismo di Vigilanza ed ha l’obbiettivo di
garantire l’efficacia del Modello stesso 5.
L’applicazione del sistema disciplinare, al quale verrà data ampia diffusione mediante
pubblicazione sulla rete intranet aziendale (ove disponibile), o sulla rete internet, presuppone la
violazione del Modello e prescinde dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale
eventualmente avviato dall’Autorità Giudiziaria.
L’ISTITUTO deve procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, con riferimento al
differente grado di pericolosità e/o gravità che i comportamenti possono presentare rispetto alla
commissione dei reati.
In particolare, la tipologia e l’entità della sanzione varieranno in funzione dei seguenti fattori:
− elemento soggettivo della condotta, a seconda, cioè, che quest’ultima sia stata contraddistinta
da dolo, colpa, negligenza o imperizia;
− rilevanza oggettiva degli obblighi violati;
− livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica ricoperto dall’autore del comportamento,
oggetto di sanzione;
− eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella
violazione delle regole previste dal Modello;
− presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla professionalità,
alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato
commesso il fatto;
− eventuale reiterazione delle condotte sanzionabili.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni
previste nei successivi paragrafi verranno applicate, a seconda della gravità, nei confronti del
personale dell’IOG che abbia posto in essere illeciti disciplinari derivanti da:
− mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello, dalle Procedure o dal Codice Etico;
− mancata diffusione ai dipendenti delle Procedure interne;
− mancato rispetto delle norme previste nell’ambito della normativa sulla Sicurezza sul Lavoro;
− mancata ed ingiustificata partecipazione agli incontri di formazione organizzati dalla società
sul funzionamento del Modello e, in generale, sul Decreto Legislativo 231/01;
− mancato rispetto delle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti
previsti dalle Procedure;
− omessa vigilanza dei superiori gerarchici sui propri sottoposti in merito alla applicazione del
Modello;
− violazioni e/o elusioni del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la
distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il
controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso
l’Organismo di Vigilanza ed il Controllo Interno.
5
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e) e dell’art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, il sistema disciplinare
costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini di una possibile esclusione della responsabilità
amministrativa della società.
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Il presente Modello è parte integrante della normativa aziendale. Eventuali violazioni sostanziali
delle singole regole di comportamento contenute nel Modello e delle correlate procedure
aziendali, costituiscono (a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro,
(b) illecito disciplinare, nonché (c) fatto pregiudizievole al riconoscimento di eventuali parti
variabili della retribuzione e/o bonus e/o incentivi e saranno regolate come di seguito specificato.
5.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci
Nel caso di compimento di reato, anche solo ipotizzato dall’Autorità Giudiziaria, o di violazione
del Codice Etico, del Modello e/o relative Procedure Operative da parte degli Amministratori o
dei Sindaci della Società, l’Organismo di Vigilanza informerà l’intero Consiglio
d’Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune
iniziative e provvedimenti, anche ai sensi della vigente normativa societaria.
In casi di gravi violazioni da parte di un amministratore, non giustificate e/o non ratificate dal
Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dello stesso.
Se del caso, la Società agirà per il risarcimento del danno.
In caso di inerzia degli Organi competenti, sarà compito dell’Organismo di Vigilanza richiedere
l’intervento dell’assemblea dei soci.
5.2 Misure nei confronti dei componenti dell’Organismo di Vigilanza
Nel caso di compimento di reato, anche solo ipotizzato dall’Autorità Giudiziaria, o di violazione
del Codice Etico, del Modello e/o relative Procedure, da parte dei membri dell’Organismo di
Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, su segnalazione dell’Organismo stesso o del
Controllo Interno e sentito il Collegio Sindacale, provvederà a rimuovere i membri coinvolti dal
loro incarico e a sostituirli tempestivamente.
5.3 Misure nei confronti dei dipendenti inquadrati nella categoria dei dirigenti
In caso di segnalazione di violazione, commessa da dirigenti, delle procedure previste dal
Modello o di adozione, nell’espletamento delle attività sensibili, di un comportamento non
conforme alle prescrizioni del Modello stesso, l’Organismo di Vigilanza deve attivare tutte le
procedure volte ad accertare la fondatezza della segnalazione.
Nei confronti dei dirigenti l’accertamento della violazione può dar luogo all’applicazione delle
misure e dei provvedimenti ritenuti più idonei nel rispetto delle disposizioni di legge, di contratto
e aziendali che regolano la materia, in relazione alla gravità della violazione e dell’eventuale
reiterazione, nonché in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il
rapporto tra l’azienda e il dirigente stesso.
In caso di effettivo accertamento della violazione, verranno applicate le sanzioni di seguito
indicate, in proporzione ai seguenti aspetti:
− gravità delle infrazioni accertate;
− livello di responsabilità e autonomia del dirigente;
− eventuale reiterazione dei comportamenti non conformi;
− intenzionalità del comportamento;
− livello di rischio cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta
irregolare accertata.
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a) Diffida - nel caso di:
− inosservanza non grave di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o
adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello
stesso;
− omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei proposti, di irregolarità commesse da altri
dipendenti.
Oltre all’eventuale risarcimento del danno cui il Dirigente potrà essere tenuto, potranno
essere applicate in aggiunta sanzioni patrimoniali, in relazione alla gravità delle
inosservanze e/o delle omesse segnalazioni e tolleranze.
β) Licenziamento ex art. 2118 c.c. - nel caso di:
− grave inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o
gravi negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello stesso;
− omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti;
− violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una
possibile ipotesi di reato sanzionato dal D. Lgs 231/2001 di una gravità tale da esporre la
società ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per
la società stessa, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi cui
il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.
χ) Licenziamento per giusta causa - nel caso di:
− adozione di un comportamento in palese grave violazione alle prescrizioni del Modello e
tale da determinare la possibile concreta applicazione a carico della società delle misure
previste dal D. Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venir meno
la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la
prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.
In attesa di deliberare la definitiva sanzione disciplinare, la società può disporre l’allontanamento
temporaneo del dirigente dal servizio per il tempo strettamente necessario a svolgere tutti gli
accertamenti richiesti.
Per quanto riguarda l’accertamento e la valutazione delle infrazioni e la conseguente irrogazione
delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli
organi sociali e funzioni aziendali per i procedimenti disciplinari ordinari.
Sono in questa sede richiamate tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi
applicati, relativi alle procedure e agli obblighi da osservare nell’applicazione delle sanzioni.
5.4 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati
Con riguardo ai Dipendenti non dirigenti occorre rispettare i limiti connessi al potere
sanzionatorio imposti dall’articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dai
CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano
“tipizzate” in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto
riguarda la forma di esercizio di tale potere.
L’IOG ritiene che il Sistema Disciplinare correntemente applicato al proprio interno, in linea con
le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.
Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, del Codice Etico e delle
Procedure Operative, ad opera di Dipendenti non dirigenti della Società, costituiscono quindi
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.
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Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate nel pieno rispetto
delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto
di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni
di cui all’art. 30 (richiamo verbale; ammonizione scritta; multa fino a un massimo di 3 ore di
retribuzione; sospensione fino a un massimo di 3 giorni; licenziamento) del CCNL, nei seguenti
termini.
A) Richiamo verbale
− Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale, delle
Procedure Aziendali previste dal Modello e/o del sistema dei controlli interni.
− Tolleranza di lievi inosservanze o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri
appartenenti al personale ai sensi del Modello, delle Procedure Aziendali e del sistema
dei controlli interni.
Si ha “lieve inosservanza” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o
colpa grave e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società.
B) Richiamo scritto
− Inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e delle
Procedure Aziendali previste dal Modello e/o del sistema dei controlli interni.
− Tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti
al personale ai sensi del Modello, delle Procedure Aziendali e del sistema dei controlli
interni.
− Mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte
dell’Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.
− Reiterazione dei comportamenti rappresentanti “lieve inosservanza”.
Si ha “inosservanza colposa” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo e/o
non abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società.
C) Multa
− Violazione colposa riguardante una procedura relativa alle aree/attività a rischio
commissione reati i sensi del D.Lgs. 231/01, tale da compromettere l’efficacia generale
del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.
L’applicazione della multa, che dovrà essere d’importo non superiore a quattro ore della
retribuzione base, dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti dal CCNL di categoria.
D) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
− Inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e
delle Procedure previste dal Modello.
− Omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse da propri sottoposti o
da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, del Codice Etico e delle Procedure
Aziendali.
− Ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte
dell’Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.
E) Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori
sottoposti a procedimento penale ex D. Lgs. 231/2001
Nei confronti di lavoratori/lavoratrici sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad
azione penale per un Reato, la Società può disporre, in ogni fase del procedimento penale in
atto, l’allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari.
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L’allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice
interessato e può essere mantenuto dalla Società per il tempo dalla medesima ritenuto
necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice
penale.
Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto
all’intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni
altro effetto previsto dal CCNL.
F) Licenziamento per giusta causa ( ex art. 2119 cod.civ.)
Notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal
Modello, dal Codice Etico e dalle relative Procedure aziendali, tali da provocare grave
nocumento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del
rapporto neppure in via temporanea, quale l’adozione di comportamenti che integrano uno o
più fatti illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio:
a. Infrazione dolosa delle norme aziendali emanate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di gravità
tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per
la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di
lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del
rapporto stesso.
b. Compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai sensi del Modello o
delle relative Procedure, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la
condanna della Società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati
previsti dal D. Lgs. 231/2001.
c. Infrazione dolosa di Procedure Aziendali e/o del sistema dei controlli interni di gravità
tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o
reputazionali o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la
fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la
prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.
5.5 Misure nei confronti dei medici
Particolare rilievo assume, all’interno delle strutture organizzative di ospedalità privata, la figura
del medico libero professionista che presta la propria opera professionale all’interno dell’istituto
di cura, in ragione di un contratto di incarico libero professionale.
I contratti di incarico libero professionale attualmente sottoscritti tra l’IOG e i medici prevedono
l’assunzione di responsabilità da parte del medico contraente in merito all’assoluta osservanza
dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e Controllo ex
D.Lgs.231/01 adottati dall’IOG , nonché delle Procedure previste dal Modello stesso e ad esso
allegate.
L’osservanza, da parte del medico libero professionista, dei principi e delle procedure contenute
nel Modello nell’espletamento dell’incarico lui assegnato rappresenta una delle condizioni
indispensabili ai fini dell’erogazione della componente variabile della remunerazione stabilita
per lo stesso, come previsto dall’art. 7 del contratto.
La decurtazione della parte variabile della remunerazione del medico verrà effettuata a seguito
del ricevimento da parte di quest’ultimo di un richiamo scritto da parte del DS dell’ISTITUTO
che presuppone una violazione colposa del Modello.
La grave negligenza nel rispetto dei principi e delle procedure contenuti nel Modello e la
recidiva commissione di infrazioni individua, invece, una clausola risolutiva del contratto, ai
sensi dell’art. 1456 .c.c., come previsto all’art. 9 dello stesso, fatta salva, in ogni caso, la facoltà
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di richiesta di risarcimento da parte dell’ISTITUTO qualora le suddette violazioni possano
arrecare ad esso danni concreti.
5.6 Misure nei confronti dei collaboratori esterni
La violazione del Modello da parte di collaboratori esterni della società può determinare,
secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali contenute nelle lettere di incarico o
negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art.
1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiesta del risarcimento qualora le suddette violazioni
possano arrecare danni concreti alla società.
Conseguentemente, in tutti i rapporti nei confronti di tali soggetti devono prevedersi, laddove
possibile, specifiche clausole risolutive all’interno dei contratti di fornitura e collaborazione o
lettere di incarico, nonché clausole di risarcimento del danno e manleva.
A tal fine, il Modello e il Codice Etico dovranno essere consegnati a tutti i collaboratori esterni
della società, con apposita accompagnatoria firmata per ricevuta e presa d’atto.
5.7 Misure nei confronti dei fornitori
La violazione del Modello da parte di fornitori della società può determinare la risoluzione
anticipata del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
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6.
REGOLE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO
La società provvede a predisporre apposite regole di condotta e un Codice Etico che
costituiscono parte integrante del presente Modello e della normativa aziendale.
Le regole di condotta devono ritenersi vincolanti per i comportamenti posti in essere da tutti i
destinatari del Modello e sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in ragione
dell’evoluzione delle norme di legge e delle mutate esigenze aziendali.
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7.
DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO
Ai fini dell’efficacia del presente Modello deve essere svolta un’adeguata attività di diffusione,
informazione e formazione nei confronti di tutto il personale della società, per favorire la
conoscenza di quanto previsto dal Decreto 231/2001 e dal Modello adottato nelle sue diverse
componenti (mappatura delle aree/attività a rischio di reato, normativa e/o procedure che
regolamentano le attività sensibili, Organismo di Vigilanza, flussi informativi e segnalazioni da
parte e all’Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, Codice Etico, ecc.).
7.1 Diffusione e Informazione sul Modello
Al Modello sarà garantita la massima diffusione e pubblicità mediante la pubblicazione della
Parte Generale dello stesso e del Codice Etico sul sito Internet dell’ISTITUTO.
Tutto il personale deve essere informato sul contenuto del Decreto 231/2001 e del Modello
tramite Circolari interne, pubblicate nella rete Intranet Aziendale (ove disponibile), con area
specificamente dedicata al D. Lgs. 231/2001, dove dovrà essere di immediata consultazione
anche il presente Modello.
I documenti presenti in tale spazio devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle
evoluzioni delle normative esterne e del Modello stesso.
La componente del Modello relativa al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio dovrà inoltre essere
esposta nelle bacheche aziendali, così come previsto dall’art 7 dello Statuto dei Lavoratori,
Legge 20 Maggio 1970, n. 300.
Alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL verrà inviata copia del Modello tramite
raccomandata A.R.
Ai nuovi assunti deve essere consegnato un set informativo, con il quale assicurare loro le
conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo deve contenere, oltre ai
documenti di norma consegnati al neo-assunto, il Codice Etico, il Modello e il D. Lgs. 231/2001.
I dipendenti sono tenuti a rilasciare a IOG una dichiarazione sottoscritta, ove si attesti la
ricezione del set informativo nonché l'impegno ad osservarne le prescrizioni.
Il Medico libero professionista è tenuto a rilasciare a IOG dichiarazione sottoscritta
dell’avvenuta ricezione del Modello, del Codice etico e delle Procedure e dell’impegno alla
completa osservanza, nell’espletamento delle proprie funzioni, delle norme e dei principi in essi
contenute.
E’, inoltre, necessario prevedere analoga informativa e pubblicità del Modello per i collaboratori
esterni (ad esempio, consulenti), nonché per i collaboratori a contratto, cosiddetti
parasubordinati, e outsourcer, secondo modalità differenziate, in relazione alla possibilità di
accesso alla normativa aziendale, piuttosto che attraverso consegna cartacea del Modello e del
Codice Etico (con ricevuta di presa visione) ed eventualmente distinguendo, in relazione alla
tipologia di rapporto contrattuale e alla tipologia di attività svolta in relazione ai rischi di reato
presupposto del D. Lgs. 231/2001.
7.2 Formazione sul Modello
Al fine di garantire l’effettiva conoscenza del Modello, una volta che è stato diffuso e
consegnato, e sensibilizzare il personale sul rispetto della normativa e sull’osservanza dei
principi e delle procedure in esso contenute, devono essere previste specifiche attività formative
definite all’interno di apposito e organico piano formativo. Tale Piano dovrà essere articolato
attraverso specifiche attività (ad esempio, corsi, seminari, ecc…) a cui è posto l’obbligo di
partecipazione. Tali iniziative dovranno essere differenziate, in relazione ai contenuti e alle
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modalità di diffusione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in
cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.
La partecipazione alle attività di formazione previste dal suddetto Piano rappresenta una
condizione essenziale non solo a garanzia dell’effettiva attuazione del Modello, ma anche ai fini
della corretta osservanza dello stesso, anche in relazione a quanto previsto dal sistema
sanzionatorio (di cui al capitolo 5 del presente Modello).
Per quanto riguarda il personale medico a contratto libero professionale, essa costituisce inoltre
uno dei parametri qualitativi per l’erogazione della parte variabile della retribuzione.
La formazione è obbligatoria per tutti i livelli aziendali. Deve essere rilevata attestazione di
frequenza dei corsi.
E’ compito dell’Organismo di Vigilanza pianificare adeguatamente, con la funzione aziendale
preposta, l’attività di formazione dei dipendenti, dei medici liberi professionisti e del
management dell’IOG sui contenuti del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure
operative, sulle modalità di attuazione ad esse relative, sul livello di rischio di ogni singola area
aziendale e sul sistema sanzionatorio previsto in caso di mancata osservanza dei suddetti
documenti di governance aziendali.
La formazione ed i relativi contenuti devono essere articolati secondo moduli distinti per
destinatari in relazione al livello e ruolo organizzativo:
− per responsabilità (dirigenti, medici, responsabili di struttura organizzativa, risorse con
deleghe specifiche, altri dipendenti), anche da erogare secondo una logica ”a cascata” al fine
di garantire adeguato e pervasivo processo di trasmissione della conoscenza;
− per ruolo professionale in relazione alle attività svolte, con particolare riguardo ai ruoli che
svolgono attività specifiche o “sensibili” ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (componenti
dell’Organismo di Vigilanza e collaboratori, ruoli di controllo interno, controllo dei rischi
operativi, ecc.);
− neoassunti e nuovi incarichi: particolare attenzione deve essere dedicata sia ai nuovi assunti
(deve essere previsto modulo formativo in materia da includere nel set formativo iniziale
obbligatorio), sia al personale destinato a ricoprire nuovi incarichi/ruoli, in particolare se
relativi a ruoli/attività specifiche o “sensibili”.
La formazione deve prevedere i seguenti contenuti:
− una parte comune per tutti i destinatari, avente ad oggetto la normativa di riferimento, il
Modello e il suo funzionamento;
− una parte speciale, con riferimento a specifici e ben determinati ambiti operativi. Essa deve
essere finalizzata a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili e i presidi
specifici delle aree di competenza dei singoli operatori.
I contenuti formativi devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni della
normativa e del Modello; nel caso di aggiornamento significativo della normativa di riferimento,
la formazione deve prevedere le necessarie integrazioni.
E’ compito dell’Organismo di Vigilanza verificare la completa attuazione del piano di
formazione, raccogliere le evidenze relative all’effettiva partecipazione ai corsi e conservarle
negli appositi archivi, nonché effettuare controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei
dipendenti del D. Lgs. 231/2001, del Modello e delle procedure aziendali.
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PARTE SPECIALE
8.
LE FATTISPECIE DI REATO, POSSIBILI FONTI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Considerata la realtà aziendale dell’IOG e la mappatura delle aree di rischio, alle quali si
rimanda, le fattispecie di reato ipotizzabili possono essere principalmente ricondotte a:
− reati contro la P.A. (corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato o di altro
Ente Pubblico, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente
Pubblico);
− reati societari (false comunicazioni sociali, impedito controllo e illecita influenza
sull’assemblea);
− reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Come anticipato nella parte generale (cfr. par. 2.1), la normativa di riferimento disciplina anche
altre fattispecie di reato (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, abuso di informazioni privilegiate, associazione per delinquere, criminalità
transnazionale, sfruttamento della prostituzione, tratta di persone, detenzione di materiale
pornografico, beni o utilità di provenienza illecita, criminalità informatica, delitti di criminalità
organizzata, delitti contro l’industria e il commercio, delitti in materia di diritti d’autore, ecc).
Dall’analisi svolta ai fini dell’individuazione delle aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/01
dell’IOG non si è avuta evidenza circa la ragionevole possibilità di commissione dei suddetti
reati nello svolgimento dell’attuale attività aziendale.
Nella stesura del Modello, pertanto, non si è provveduto alla specifica trattazione degli stessi,
considerandoli atipici rispetto all’attività dell’IOG.
In appendice al Modello, verrà, comunque, riportata una lista esaustiva dei reati previsti dal
suddetto Decreto, nonché il testo di tali fattispecie penali, al fine di garantire una doverosa ed
esauriente informazione a tutti i Destinatari dello stesso.
9.
I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
9.1 Principi di comportamento
 Disposizioni Generali
Gli organi sociali, i medici, il personale e i professionisti esterni che operano in nome e/o per
conto dell’IOG sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza,
trasparenza ed integrità in tutti i rapporti con la P.A.
Non sono ammesse forme di regalo finalizzate a far ottenere alla società o ad ottenere dalla
stessa trattamenti di favore.
Sono ammesse unicamente forme di regalo e di omaggio di trascurabile valore purché anch’esse
non finalizzate all’ottenimento, anche in via indiretta, dei trattamenti di cui sopra.
Anche le liberalità e le altre forme di cessioni gratuite dei beni oggetto dell’attività della società,
disciplinate dalle apposite procedure, non possono essere finalizzate ad ottenere trattamenti di
favore.
E’ fatto divieto ai medici, dipendenti e/o consulenti della società chiedere o accettare, anche per
il tramite di un terzo, denaro, doni e prestazioni di favore, quale corrispettivo per prestazioni
svolte.
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In particolare, non dovranno essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:
− erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate o
duplicare la fatturazione di una medesima prestazione, fatturare utilizzando un codice DRG
che preveda il riconoscimento di un rimborso superiore a quello effettivamente spettante a
fronte delle prestazioni erogate dall’ISTITUTO, non emettere note di credito qualora siano
state fatturate, per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non rimborsabili;
− esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano arrecare un
vantaggio personale ai dipendenti della P.A., ai loro familiari e ai loro diretti superiori;
− offrire omaggi, in qualsiasi forma, a meno che non siano di valore trascurabile. In ogni caso,
questo tipo di spese dovrà essere autorizzato secondo quanto previsto nelle specifiche
procedure e adeguatamente documentato;
− ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità da chi voglia ottenere un trattamento favorevole
da parte dell’ISTITUTO o da chiunque produca, venda o promuova qualunque presidio
sanitario prescrivibile ai pazienti dell’ISTITUTO.
Nel caso in cui la società sia sottoposta a verifiche e accertamenti da parte dei Nuclei Operativi
di Controllo delle ASL e/o a verifica fiscale, accertamenti o indagini da parte della Guardia di
Finanza, i rapporti con Rappresentanti della P.A. preposti ai controlli dovranno essere tenuti
esclusivamente dagli AD o dai DS che dovranno essere presente, quantomeno, all’inizio delle
operazioni di verifica e, in ogni caso, alla chiusura delle stesse.
Per tutta la durata della verifica, gli AD o i DS dovranno delegare un dipendente della società o
un rappresentate dell’Ufficio del Controllo Interno o dell’Ufficio Appropriatezza e Controllo
Cartelle Cliniche, affinché questi assistano i Rappresentanti della P.A. in via continuativa e
riferiscano periodicamente agli AD o ai DS sullo svolgimento delle operazioni.
Nel caso in cui venga nominato dal CdA o dagliAD dell’ISTITUTO un professionista esterno
che assista la società nel corso della verifica, tale professionista potrà incontrare i Rappresentanti
della P.A. solo ed esclusivamente alla presenza degli AD o di un soggetto delegato da
quest’ultimi.
Il CdA o gli AD dell’ISTITUTO avranno cura di pattuire con il professionista incaricato un
compenso adeguato alla prestazione svolta, così come previsto dalle vigenti tariffe professionali;
il pagamento dell’onorario potrà avvenire, come previsto dalle specifiche procedure alle quali si
rimanda, esclusivamente con bonifico bancario.
 Trasparenza, completezza e tracciabilità informativa - archiviazione dei documenti
Ogni atto attinente alla gestione amministrativa o sanitaria deve essere redatto in modo accurato
e secondo la normativa vigente.
Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto o di un’autonoma valutazione effettuata,
ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma valutazione, dovrà essere sottoscritto da chi lo
ha formato, che ne sarà pertanto responsabile.
La società assicura piena integrità, trasparenza e completezza informativa nella predisposizione
di comunicazioni, rendicontazioni, prospetti ed avvisi diretti alla P.A.
Le operazioni poste in essere dall’IOG, che presuppongono rapporti con la P.A., devono essere
documentate in modo organico; per esse, la società deve garantire la verifica, in ogni momento,
del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento.
In particolare, per ciò che concerne il processo di rendicontazione delle attività eseguite
dall’ISTITUTO per conto del SSR, volto a ottenere il rimborso da parte di quest’ultimo, la
società dovrà garantire la verifica, in ogni momento, del processo di compilazione, controllo ed
eventuale correzione delle cartelle cliniche e delle codifiche da esse derivanti.
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Pertanto tutti i documenti relativi ai rapporti con la P.A., compresi quelli di supporto ai processi
di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività devono essere conservati in modo
ordinato in archivi, anche elettronici, facilmente consultabili dalle persone autorizzate, in caso di
controlli o di richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria.
I suddetti archivi devono essere conservati per almeno dieci anni.
In caso di controlli e/o ispezioni, gli Amministratori, i dipendenti, i collaboratori, fornitori e
consulenti della società sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed
accurate, in modo tale che gli Enti destinatari siano in grado di assumere decisioni autonome e
consapevoli.
 Ricerca di personale
La selezione di nuovi medici o dipendenti deve avvenire esclusivamente sulla base delle
competenze possedute, in relazione alle mansioni da ricoprire; essa non deve mai concretizzare
uno “scambio di favore” con soggetti legati anche indirettamente alla P.A.
 Professionisti
L’attribuzione di mandati a terzi professionisti da parte dell’IOG nei rapporti con la P.A. dovrà
avvenire in base ad accordi scritti, con espressa indicazione dell’oggetto dell’incarico assegnato
e del relativo corrispettivo (o delle modalità di determinazione dello stesso), unitamente a
formale atto di delega.
All’atto di conferimento dell’incarico, il professionista si impegna, attraverso apposita clausola
risolutiva contrattuale, a:
− uniformarsi a tutti i principi del Modello (cfr. par. 7.1) al fine di assicurare, a tutela della
posizione e dell’immagine della società, condizioni di correttezza e di trasparenza nella
conduzione degli affari e delle attività aziendali;
− astenersi dal compiere attività che possano concretizzare le ipotesi di reato previste dal D.
Lgs. 231/2001 o che comunque si pongano in contrasto con il suddetto Decreto.
 Gestione delle “Casse contanti”
L’utilizzo delle risorse finanziare “per contanti” deve essere ridotta al minimo della fisiologicità
operativa; non devono rimanere sospesi di cassa, ed ogni giustificativo di spesa deve essere
verificato, unitamente all’esistenza e alla correttezza delle “firme di autorizzazione”.
9.2 Aree sensibili
Dalla mappatura effettuata è emerso che le attività di seguito indicate risultano le più sensibili
rispetto ai rischi di reato verso la Pubblica Amministrazione previsti dal
D. Lgs. 231/01:
1. Gestione delle attività di stipula o negoziazione o di rinnovo dei contratti o convenzioni con
la Pubblica Amministrazione (Regione, ASL, ecc.).
2. Produzione di documentazione (cartelle cliniche, SDO e DRG) per l’ottenimento dei
rimborsi a fronte delle prestazioni erogate dall’ISTITUTO per conto dell’SSN.
3. Gestione dell’informazione al paziente sulla diagnosi e sui protocolli clinici di cura proposti;
raccolta del cosiddetto “Consenso Informato alle cure”.
4. Gestione delle ispezioni svolte da parte di Enti/Funzionari della Pubblica Amministrazione
presso l’ISTITUTO (Nuclei Operativi di Controllo, funzionari della ASL e della Regione) e
delle contestazioni rilevate da questi ultimi.
5. Gestione della verifiche ispettive da parte di altri enti della Pubblica Amministrazione
(Guardia di Finanza, INPS, ARPA, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco).
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6. Individuazione e gestione dei finanziamenti pubblici (ad esempio, finanziamenti concessi dal
Ministero della Salute o dalla Comunità Europea) per i progetti di studio e di ricerca corrente
e finalizzata.
7. Partecipazione a bandi di gara pubblici per l’assegnazione di finanziamenti alla ricerca.
8. Gestione della fiscalità e del contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria, anche mediante
professionisti esterni.
9. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione finalizzati al conseguimento di
autorizzazioni, concessioni o licenze (ad esempio, presentazione di pratiche edilizie, anche
mediante un professionista esterno).
10. Amministrazione del personale (ad esempio, selezione, assunzione, formazione, valutazione
e incentivazione), gestione dei relativi rapporti e delle ispezioni con la P.A. (INAIL, INPS,
Ispettorato del Lavoro, Ufficio Provinciale del Lavoro, Comune, Provincia).
11. Gestione delle liste d’attesa.
12. Gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi e delle regalie.
13. Acquisto di beni e servizi.
14. Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, versamenti, prelievi con riferimento
alla gestione della cassa e dei conti correnti dell’ISTITUTO).
15. Conferimento e gestione delle consulenze (es. amministrative, fiscali, legali, studi di
architettura, ecc.).
9.3 Procedure per il regolare svolgimento dell’attività aziendale e specifiche di prevenzione
Le procedure e disposizioni operative interne poste a presidio del funzionamento aziendale e
delle aree sensibili in relazione ai reati contro la P.A., come sopra indicate, che sono già state
approntate nella loro versione definitiva, sono descritte nell’allegato A del Modello e ne formano
parte integrante. Tali procedure sono consultabili sulla rete Intranet aziendale (ove disponibile).
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10.
I REATI SOCIETARI
10.1 Principi di comportamento
 Tracciabilità e trasparenza contabile
La possibilità di individuare comportamenti sensibili ai sensi dell’art. 25 ter del D. Lgs.
231/2001 si fonda sulla trasparenza contabile.
Per trasparenza contabile deve intendersi l’accuratezza e la completezza dell’informazione di
base per le relative registrazioni contabili.
Ciascun dipendente, collaboratore, fornitore di servizi e consulente è tenuto ad operare affinché
la gestione dell’IOG sia rappresentata correttamente e tempestivamente nella contabilità della
società.
L’organizzazione della funzione contabile deve, infatti, assumere come primario obiettivo la
generazione di dati e informazioni idonei a rappresentare in maniera accurata gli accadimenti
gestionali della società e ad individuare tempestivamente possibili errori.
Per ogni operazione deve essere conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto,
così da consentire:
− l’agevole registrazione contabile;
− la ricostruzione accurata dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di errori
interpretativi;
− l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità.
 Rapporti con i soggetti preposti ai controlli
I rapporti con le diverse Autorità di Controllo, quali, a mero titolo esemplificativo,
NOC, Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza, devono essere improntati alla massima
trasparenza, chiarezza e coerenza, evitando comportamenti dai quali possano dedursi tentativi di
influenzare impropriamente e/o indebitamente l’attività e le opinioni.
 Comunicazioni esterne relativamente all’area di rischio “reati societari”
I medici ed il personale dipendente dell’ISTITUTO non devono rilasciare a qualsiasi titolo
dichiarazioni, formali o informali, verso l’ambiente esterno, senza preventiva autorizzazione
dell’AD o del DS.
 Divieti ulteriori
Le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate debbono rimanere (i)
strettamente riservate, (ii) opportunamente protette e (iii) non possono essere utilizzate,
comunicate o divulgate, sia all’interno, che all’esterno dell’IOG, se non nel rispetto della
normativa vigente e delle procedure aziendali.
Tutte le operazioni e transazioni devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto di
vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto
l’aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme
vigenti e le procedure aziendali e devono essere assoggettate a verifica.
 Conflitti di interesse e rapporti con i sociTutte le situazioni di conflitto di interesse devono
essere chiaramente individuate e ove possibile prevenute.
L’Amministratore, il medico, il dipendente e il collaboratore devono dare notizia alla funzione
di Controllo Interno e all’OdV di ogni interesse in conflitto, anche potenziale, che, per conto
proprio o di terzo, hanno in una determinata operazione della società, precisandone la natura e la
portata.
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In caso di accertamento di tale situazione, l’Amministratore, il medico, il dipendente e il
collaboratore devono astenersi dall’assumere decisioni relative a tali situazioni.
Al fine di valutare la fattibilità di operazioni in potenziale conflitto di interesse con il socio o le
altre società del Gruppo, gli Amministratori della società, per le operazioni di entità significativa,
avranno cura di richiedere a professionisti indipendenti la verifica della congruità dei valori di
tali operazioni e della loro fattibilità, così come meglio precisato nelle procedure aziendali
esistenti.
 Archiviazione documenti
I registri contabili obbligatori, i documenti contabili e quanto altro relativo all’Ufficio
Contabilità idoneo a dimostrare i processi di registrazione e contabilizzazione degli accadimenti
aziendali, devono essere conservato (in proprio o presso terzi) in archivi, anche elettronici,
accessibili facilmente, al solo personale incaricato, per almeno dieci anni.
10.2 Aree sensibili
Dalla mappatura effettuata è emerso che le seguenti attività risultano quelle più sensibili rispetto
ai reati societari previsti dal D.Lgs. 231/01:
1. Gestione del piano dei conti e attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione
dell’attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri
documenti di impresa (redazione del bilancio d’esercizio e del budget).
2. Valutazioni di poste di bilancio (es. crediti, debiti, fondi rischi, ecc.).
3. Gestione dell’informazione e della documentazione d’impresa (es. custodia scritture
contabili, giustificativi, documentazione di supporto, relazioni periodiche, ecc.).
4. Rapporti con i soci, con i revisori, con il Collegio Sindacale.
5. Acquisto beni e servizi.
6. Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, versamenti, prelievi con riferimento
alla gestione della cassa e dei conti correnti dell’ISTITUTO).
7. Conferimento e gestione delle consulenze (es., amministrative, fiscali, legali, studi di
architettura, ecc.).
10.3 Procedure per il regolare svolgimento dell’attività aziendale e specifiche di prevenzione
Le procedure e disposizioni operative interne poste a presidio del funzionamento aziendale e
delle aree sensibili in relazione ai reati societari, come sopra indicate, che sono già state
approntate nella loro versione definitiva, sono descritte nell’allegato B del Modello e ne formano
parte integrante. Tali procedure sono consultabili sulla rete Intranet aziendale (ove disponibile).
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11.
I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON
LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E
DELLA SALUTE SUL LAVORO
11.1 Principi generali
L’art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-septies,
estendendo la responsabilità amministrativa delle società ai reati di omicidio colposo e lesioni
personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Tale circostanza impone un coordinamento con
l’art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità
dell’ente, subordinandola all’esistenza di un interesse o vantaggio per l’ente stesso.
Il D. Lgs. n.° 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce, all’art. 30 comma 5,
che i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente allo standard OHSAS 18001 si
presumono idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al D.
Lgs. 231/2001.
Inoltre, il medesimo disposto stabilisce che i Modelli di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle Linee guida UNI-INAIL si presumono idonei ad avere efficacia esimente
della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs 231/2001.
Con riferimento ai profili di rilevanza ex lege n. 123/2007, il Modello Organizzativo, per essere
efficacemente attuato, dovrà utilmente essere integrato con il “sistema” degli adempimenti
aziendali che scaturiscono dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall’ordinamento
legislativo e con le procedure interne predisposte sulla base delle esigenze di gestione della
sicurezza sul lavoro.
L’IOG si impegna ad adottare ogni regola di perizia, prudenza e diligenza volta a garantire il
rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei propri medici e dipendenti sul posto di
lavoro e il corretto mantenimento e l’adeguatezza alle normative degli impianti utilizzati nello
svolgimento delle attività.
E’ interesse dell’ISTITUTO imporre a tutto il personale medico e dipendente il rispetto delle
norme esistenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto delle relative
regole interne adottate dall’ISTITUTO.
11.2 Aree sensibili
La politica generale di prevenzione dell’IOG trae origine dall’applicazione, dapprima, del D.
Lgs. 626/94 e, successivamente, del D.Lgs. 81/08 riguardante il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, al fine di impostare un Sistema di Prevenzione che
non esaurisca il proprio scopo nell’ottemperanza agli obblighi di legge.
Il suddetto presidio mira a garantire la massima efficacia di intervento al Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente, al Medico Autorizzato ed
all’Esperto Qualificato.
L’ISTITUTO programma, con cadenza annuale, nel Documento di Valutazione dei Rischi, gli
interventi strutturali, organizzativi e gli acquisti necessari a migliorare la sicurezza dei lavoratori.
La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è basata su:
− l’identificazione e l’analisi delle fonti potenziali di pericolo presenti in tutte le fasi lavorative;
− l’individuazione dei soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli
particolari;
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− l’analisi e la valutazione dei rischi, al fine di ridurli e programmare le necessarie azioni di
prevenzione e protezione;
− la definizione di un programma di interventi;
− il controllo del programma valutandone l’efficacia ed aggiornandolo annualmente e/o in caso
di modifiche delle attività lavorative.
In particolare l'IRCCS ha varato il “Sistema Prevenzione dell’IRCSS Istituto Ortopedico
Galeazzi” identificando per ogni reparto i responsabili ed i preposti e definendo in modo chiaro
le responsabilità e il ruolo di ogni addetto.
L'istituto Clinico San Ambrogio e San Siro, hanno dato inizio ad un’analisi interna finalizzata ad
una esaustiva identificazione delle criticità presenti e dei miglioramenti necessari al fine
dell’eventuale richiesta della certificazione OHSAS 18001.
L’analisi costituisce, pertanto, un importante passaggio preliminare volto a definire
correttamente la situazione aziendale,nonché a fornire ai vertici aziendali concreti elementi di
valutazione sul costo/opportunità di accesso alla certificazione in oggetto.
Per meglio identificare le relative aree/attività a rischio reato ai fini dell’ottenimento della
certificazione OHSAS 18001, l'Istituto Clinico Sant’Ambrogio e l'Istituto Clinico San Siro hanno
altresì conferito incarico ad una società esterna per svolgere l’attività di analisi delle condizioni
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, della formazione degli addetti e delle caratteristiche
organizzative del sistema sicurezza; i risultati di tale attività evidenzieranno quali dovranno
essere le principali iniziative da intraprendere per dotarsi dei requisiti richiesti dalle normative
di riferimento.
11.3 Procedure specifiche di prevenzione
Le procedure e disposizioni operative interne poste a presidio del funzionamento aziendale e
delle aree sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime
commessi in violazione delle norme anti infortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute
sul lavoro, come sopra indicate, che sono già state approntate nella loro versione definitiva, sono
descritte nell’allegato C del Modello e ne formano parte integrante. Tali procedure sono
consultabili sulla rete Intranet aziendale (ove disponibile).
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12. I REATI AMBIENTALI
INDICE
I REATI AMBIENTALI12.1 Finalità di tutela
12.2. Attività illecite
12.3. Funzione della Parte Speciale
12.4 Processi Sensibili nell’ambito dei reati ambientali
12.5. Regole generali .
12.6. I presidi di prevenzione ambientale
12.7. Procedure specifiche
12.8. Il sistema dei controlli
12.8.1 Controlli posti in essere dalla Società
12.8.2 Primo livello
12.8.3 Secondo livello
12.8.4 Le schede di evidenza
12.8.5 Attività ispettiva e di impulso
***
12.1 Finalità di tutela
Come è noto, il D.Lgs. 121 del 2011 ha esteso l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001,
inserendo nel catalogo di cui alla Sez. III capo I dello stesso Decreto, anche i reati a tutela
dell’ambiente. In questo modo è stato realizzato l'obiettivo, a suo tempo espresso nella Legge
Delega n. 300 del 2000, di "responsabilizzare" le società in materia di ambiente, sulla spinta
delle istanze europee di protezione dello stesso e di prevenzione dell'inquinamento.
L'oggetto delle previsioni penali in materia emerge anzitutto dalla definizione di "danno
ambientale" inserita nel Testo Unico sull'Ambiente Decreto legislativo 03.04.2006 n° 152 ( G.U.
14.04.2006), all'art. 300, secondo la quale:
"è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di
una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE
costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie,
provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica che
recepisce le direttive 79/49/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411 CEE della Commissione
del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di
Parigi del 18 ottobre 1959 e di Berna del 19 settembre 1979 e di cui al d. P. R. 8 settembre 1997,
n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche,
nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive norme di
attuazione;
b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo
stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate,
quali definiti nella direttiva 200/60/CEE ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'art. 4,
paragrafo 7 di tale direttiva;
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c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette,
anche se svolte in acque internazionali;
d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi,
anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel
sottosuolo, di sostanze, preparati, organismi o microorganismi nocivi per l'ambiente.
Accanto a questo riferimento normativo, fondamentale per la ricostruzione della materia, rileva
come l'oggetto della tutela penale dell'ambiente si componga di elementi ulteriori e diversi e
comprenda non soltanto l'ambiente, inteso come tutto ciò che costituisce l'habitat di vita
dell'uomo, ma una molteplicità di obiettivi tra i quali, anzitutto:
- l'equilibrio ecologico di acque, aria e suolo, i quali vengono protetti in quanto costituenti degli
ecosistemi all'interno dei quali si succedono cicli biologici;
- i cd. beni ambientali consistenti nel paesaggio e nelle bellezze naturali, che costituiscono
oggetto di tutela penale sulla spinta di nuove - imperanti - istanze ecologiste;
- la salute pubblica e l'igiene dei luoghi, quali fondamentali obiettivi della nostra Costituzione,
sanzionati all'art. 32;
- l'integrità del territorio, che viene protetta non soltanto dallo sviluppo edilizio e urbanistico ma
anche dalle calamità naturali.
La legislazione penale italiana sull'ambiente è improntata ad una politica di prevenzione degli
impatti ambientali negativi, che viene vista come uno strumento più efficace rispetto ad un
intervento di tipo riparativo, successivo alla produzione del danno ambientale.
12.2. Attività illecite
Nell'ottica del Testo Unico sull'Ambiente, le attività previste come illecite si caratterizzano per
essere già in sé rischiose anche se consentite entro determinati limiti stabiliti dalla legge, in
ragione della loro utilità, anche economica.
Ricostruendo i diversi gruppi di illeciti ambientali, ed escludendo quelli che configurano
violazioni amministrative, è possibile distinguere:
- un primo gruppo di reati consistenti nell'esercizio non autorizzato di attività di massa pericolose
per l'ambiente, come lo scarico e lo smaltimento non autorizzati di rifiuti nelle acque o nel suolo,
la diffusione di sostanze nocive nell'atmosfera ed il trasporto di materiale radioattivo.
- Tali ipotesi di reato si caratterizzano per essere strutturate sul mancato rispetto di obblighi di
diritto amministrativo finalizzati al controllo di attività pericolose per l'ambiente.
- Nello stesso gruppo possono essere ricondotte anche le figure di illecito consistenti nella
disobbedienza alle disposizioni dettate dall'Autorità di controllo, quali, a titolo esemplificativo,
l'inosservanza delle regole cui venga subordinata la concessione di una licenza;
- un secondo gruppo di reati si struttura sul superamento di limiti di emissione o di immissione di
sostanze nocive per l'ambiente. Queste ipotesi rinviano alla consultazione di tabelle che
predeterminano i parametri di "tolleranza" che devono essere osservati nello svolgimento di
particolari attività: un esempio è quello dell'art. 137 T.U.A., che punisce l'inquinamento di acque
consistente nello scarico di acque reflue industriali, in misura superiore ai limiti prefissati in una
determinata tabella;
- un terzo gruppo di ipotesi di reato, con esclusione della peculiare figura della "distruzione di
habitat" di cui all'art. 733 bis c.p., introdotta dallo stesso recente D.Lgs n. 121 del 2011, attiene
alla disciplina dei "rifiuti" e allo smaltimento degli stessi; si tratta di un ambito che è oggetto di
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un'attenzione sempre maggiore da parte del legislatore penale, considerati gli attuali interessi
economici che ruotano attorno ad esso e la vasta mole di traffici illeciti che ne consegue, che si
riassume nel cd. fenomeno delle "ecomafie".
Le fattispecie penali in materia di rifiuti sono finalizzate alla repressione del fenomeno della
gestione abusiva degli stessi e sono classificabili in base al tipo di soggetto attivo, che potrà
essere il gestore della discarica o il produttore del rifiuto, e in base alla fase di gestione dei
rifiuti, che potrà essere, ad esempio, quella della raccolta, quella del trasporto, del recupero o del
commercio.
Nell'ambito della gestione abusiva di rifiuti, si collocano ipotesi speciali di reato, quali il traffico
illecito di rifiuti, di cui all'art. 259 T.U.A., che punisce principalmente l'inosservanza delle
disposizioni relative alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti; l'attività organizzata per il traffico
illecito di rifiuti di cui all'art. 260 T.U.A.; l'omessa bonifica di cui all'art. 257 T.U.A., che
punisce a titolo di contravvenzione chiunque cagioni inquinamento attraverso il superamento dei
parametri di soglia indicati nella legge e non proceda alla bonifica dei luoghi su cui ha operato.
La stessa previsione prevede inoltre un'aggravante, che trova applicazione nell'ipotesi in cui
l'inquinamento si a stato prodotto attraverso sostanze classificate nel Testo Unico sull'Ambiente
come "pericolose".
A questo riguardo, viene prevista nello stesso Testo, una particolare procedura amministrativa
per mezzo della quale l'Autorità competente accerta, dietro iniziativa del responsabile
dell'inquinamento, il superamento dei limiti consentiti dalla legge. All'esito di tale procedimento,
nel caso in cui venga accertato il rispetto dei limiti di soglia, si procederà al ripristino del luogo;
nel caso invece in cui venga riscontrato il superamento degli stessi, il responsabile
dell'inquinamento interessato alla bonifica dovrà presentare un progetto contenente le modalità
della stessa e i tempi di realizzazione.
Considerata l’eterogeneità delle previsioni penali a protezione dell'ambiente, per cui soltanto
alcuni profili dell’attività dell'Azienda potrebbero, in ipotesi, acquisire rilevanza penale, é
opportuno che le risorse della Società, destinate ad escludere la commissione di illeciti
ambientali, vengano convogliate verso un’attività di prevenzione del rischio penale concreta ed
essenziale.
A questo scopo, e considerato che una responsabilità della Società potrebbe affiorare
essenzialmente nell'ambito della circolazione dei rifiuti, è necessario tenere presente alcune
definizioni generali, fondamentali per la comprensione della materia.
Ai fini del Testo Unico, ex art. 183 stessa legge, costituisce
- "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi;
- "rifiuto pericoloso": un rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato i della
parte quarta del presente decreto;
- "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di
trasmissione, nonché gli oli usati per turbine o comandi idraulici;
- "rifiuto organico": i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, i rifiuti alimentari di cucina
prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti
simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.
Ai fini del medesimo Testo Unico, viene definito:
- “autocompostaggio": il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da
utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
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- "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti;
- "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- "detentore": il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente
possesso dei rifiuti.
Ai fini dello stesso Testo Unico, ex art. 184, costituiscono:
- "rifiuti urbani": tra gli altri, i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali o luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e
parchi; i rifiuti da attività commerciali, da attività di servizio; i macchinari e le apparecchiature
deteriorati ed obsoleti, i veicoli a motore fuori uso e loro parti; i rifiuti derivanti da attività di
selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
Considerato che la posizione dell'Azienda in relazione alla gestione dei rifiuti potrebbe rilevare
anche come condotta di tipo concorsuale dei suoi dipendenti nell’illecito di altri, rileva come la
disciplina penale dei rifiuti si fondi sul principio della presunzione di responsabilità di tutti i
soggetti coinvolti nella gestione, salva la prova dell'osservanza delle regole in tema di
tracciabilità dei rifiuti.
A questo riguardo, è importante individuare preliminarmente quando si sia in presenza di un
rifiuto o di un bene costituente "sottoprodotto". In quest'ultimo caso, non sarebbe infatti
applicabile la disciplina, maggiormente gravosa, prevista per i rifiuti.
Il concetto di "sottoprodotto" è stato a lungo controverso e viene oggi ravvisato in base ai
seguenti parametri:
- la provenienza del sottoprodotto;
- il suo utilizzo;
- i trattamenti compatibili;
- il suo impatto ambientale;
- la considerazione dei profili economici e della certezza del suo utilizzo;
- la considerazione del regime transitorio;
- alla luce delle fattispecie prese in esame dalla giurisprudenza.
Attraverso l'esame dei fattori indicati, è possibile stabilire se una sostanza possa essere
inquadrata tra i rifiuti o tra i sottoprodotti e dunque comprendere se la sua riutilizzazione sia
qualificabile o meno come attività di recupero dei rifiuti.
In questo modo, nell'ambito del diritto penale dei rifiuti sarà possibile distinguere diversi
momenti consistenti ora nella definizione di rifiuto, ora negli obblighi inerenti alla tracciabilità
degli stessi e aventi ad oggetto la tenuta dei formulari, dei registri.
In secondo luogo rileverà il carattere speciale del rifiuto, in base al quale esso potrà essere
esentato dal regime dei rifiuti in oggetto o potrà essere interessato da una disciplina di favore.
Al fine dunque di conoscere con esattezza quale sia il tipo di regime applicabile al singolo rifiuto
e, in generale, di gestire correttamente la propria posizione professionale o aziendale inerente ai
rifiuti, l'interessato dovrà produrre informazioni relative alle circostanze che consentano di
ritenere, ad esempio, se una determinata sostanza costituisca rifiuto o sottoprodotto; alle
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circostanze che, in ipotesi, escludano l'applicabilità della disciplina sui rifiuti; a quelle relative
alle eccezioni all'obbligo di compilazione del formulario.
*****
Il diritto penale dei rifiuti punisce una serie di condotte che hanno ad oggetto violazioni di regole
in materia di circolazione degli stessi.
Tra queste si segnalano come potenziale profilo di rischio per la Società, le ipotesi di falso nella
certificazione analitica.
Costituiscono condotte frequenti di falso nella certificazione analitica dei rifiuti:
- la falsa classificazione dei rifiuti;
- la pratica del cd. "giro bolla": tale pratica consiste in una trasformazione meramente
documentale dei rifiuti, ossia nella creazione sulla carta di un'apparenza che consenta di
introdurli in un centro di stoccaggio diverso rispetto a quello cui il rifiuto sarebbe destinato, allo
scopo di eludere, ad esempio, le norme che autorizzano l'impianto o le norme imperative vigenti
in materia. In questo modo, il rifiuto viene dapprima preso in carico in un centro di stoccaggio
con un determinato codice, che viene trascritto nel registro di carico e scarico e, in seguito, senza
un effettivo trattamento o una trasformazione viene classificato sotto un altro codice e destinato
allo smaltimento;
- l'uso di falsi certificati di smaltimento, finalizzato a simulare lo sversamento o l'abbandono
illecito di rifiuti.
- la declassificazione dei rifiuti, viene ottenuta mediante l'alterazione della documentazione di
accompagnamento del rifiuto, costituita dai certificati di analisi e dai formulari.
Tale operazione può essere realizzata in due momenti differenti:
- presso il produttore di rifiuti, nel momento del loro prelievo;
- durante il trasporto dei rifiuti, nei luoghi intermedi in cui viene effettuato il loro stoccaggio.
I rifiuti in oggetto vengono così riclassificati (declassificati) sotto codici che prevedono costi di
gestione inferiori rispetto a quelli dovuti.
Questo tipo di condotte vengono accertate a seguito del sequestro del mezzo che trasporta i
rifiuti, attraverso il confronto con i certificati oggetto del reato, oppure, come accade
frequentemente, anche dopo che il trasporto dei rifiuti declassificati sia stato portato a termine,
da un esame documentale della certificazione analitica.
Art. 258 T.U.A. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e
dei formulari.
Art. 260 bis T.U.A. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Il D.Lgs. 121/2011 prevede altresì l'estensione della responsabilità dell'ente alle fattispecie di cui
agli artt. 258.4 e 260 bis comma 6 del T.U.A.
Considerata la contiguità tra le due norme, che sanzionano due ipotesi di falso ideologico, esse
saranno considerate assieme.
Le disposizioni indicate comminano la pena prevista dall'art. 483 del codice penale (Falsità
ideologica commessa dal privato in atti pubblici)
- a colui che "nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a
chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;
- a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
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composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato
falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.”
Sia per quanto attiene alla disciplina dei formulari vengono dunque previste come reato la
produzione di certificati falsi, da un lato, e l'uso degli stessi dall'altro.
Le due ipotesi di falsità in oggetto potrebbero coinvolgere la posizione dell'Azienda soltanto a
titolo di concorso nel reato (ex art 110 c.p.), per quanto attiene alla produzione del certificato
falso, considerato che la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti è attività propria (e
dunque da luogo ad un reato proprio) del soggetto esercente una professione che lo abiliti al
rilascio dello stesso.
Costituisce "certificato", secondo l'interpretazione consolidata in materia di falsità dell'esercente
una professione sanitaria o forense o un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.), l'atto
emesso da chi esercita una professione che richiede una speciale autorizzazione dello Stato, allo
scopo di dare alla Pubblica Amministrazione informazioni finalizzate ad agevolare i compiti di
istituto quali, ad esempio, le planimetrie presentate a corredo della domanda per il rilascio del
permesso di costruire.
Le attività dell'Azienda ritenute esposte maggiormente a rischio ovvero i processi sensibili
riconducibili alle condotte descritte ex art. 25 undecies del Decreto Legislativo n. 231/2001, sono
le seguenti:
1. attività di gestione dei rifiuti e sostanze tossiche inquinanti nell’ambito di sedi, stabilimenti,
cantieri;
2. attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di analisi, trasporto e smaltimento dei
rifiuti, laboratori e soggetti autorizzati all’esecuzione di controlli sugli impianti;
3. apertura di nuovi stabilimenti produttivi, sedi o cantieri;
4. modifiche dei processi produttivi, degli impianti o installazione di nuovi impianti tecnologici
in stabilimenti o sedi esistenti;
5. attività di emissione in atmosfera, scarico di acque reflue industriali, prelievo di acque
superficiali e/o sotterranee nell’ambito di sedi, stabilimenti, cantieri;
6. gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale;
7. possesso e custodia di aree e/o fabbricati dismessi concernenti l’attività edilizia ed
immobiliare esposte a rischio di illecito abbandono e deposito di rifiuti commesso da ignoti.
12.3. Funzione della presente Parte Speciale
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti
dell'Azienda, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale.
Nell’ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati,
debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di
prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.
Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:
a) indicare le procedure che i Dipendenti, i Consulenti e Partners dell'Azienda sono tenuti ad
osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il
medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e
verifica.
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12.4. Processi sensibili con riferimento ai reati ambientali
Alla luce di quanto appena esposto, può essere considerata sensibile ed involgere la posizione
dell'Azienda come produttore di rifiuti, la fase della qualificazione dei rifiuti da smaltire e
quindi, quella della redazione del certificato di analisi degli stessi, che venga effettuata in
collaborazione dalla Società e dall'analista dei rifiuti.
12.5. Regole generali
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al
presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo cap. 5, i componenti degli
Organi Sociali, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare:
1) il Codice Etico;
2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa
dell'Azienda, ed il sistema di controllo della gestione;
3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile e vigente;
4) operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro
conferite;
5) rispettare le prescrizioni previste dalle procedure aziendali in materia ambientale di
riferimento;
6) ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;
7) segnalare immediatamente all’O.d.V. eventuali azioni poste in essere in violazione a quanto
previsto dal Modello ex D. Lgs 231/01;
8) redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia
ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte
dall'Azienda.
Si impone infine l’obbligo di assicurare che la classificazione dei rifiuti elaborata dall'Azienda
risponda al vero.
12.6. I presidi di prevenzione ambientale
Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati e la responsabilità diretta dell'Azienda, si
rende necessario adottare presidi che consentano un adeguato monitoraggio del rischio
ambientale e quindi un sistema coordinato di procedure per la gestione e l’attribuzione di compiti
e responsabilità.
I presidi ambientali individuati tengono conto della natura, della dimensione e dell’impatto che
le specifiche attività svolte dall'Azienda implicano a livello ambientale e sono proporzionali alla
loro rilevanza.
Sono da considerarsi attività con “aspetti ambientali rilevanti” quelle che comportano:
a. La presenza di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, prelievo di acque ed il pericolo
di rilascio al suolo di sostanze inquinanti. Tale casistica trova applicazione in riferimento a sedi,
stabilimenti e cantieri edili (unità produttive) dell'Azienda;
b. La produzione di rifiuti, in riferimento a sedi, stabilimenti, cantieri di tutte le divisioni
operative dell'Azienda
L'Azienda si è dotata di procedure per la identificazione, la valutazione ed il monitoraggio degli
impatti ambientali per le specifiche attività che esercita.
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In relazione alle potenziali situazioni di rischio si individuano le modalità per prevenire i reati di
cui al all’art. 25 undecies del Decreto.
a) Gestione e manutenzione delle infrastrutture
Le procedure di sistema e le istruzioni operative sulla esecuzione delle attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stabiliscono le responsabilità e le modalità di
svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente.
L'Azienda è in possesso delle autorizzazioni per lo scarico dei reflui idrici urbani ed il loro
convogliamento nella rete fognaria comunale; è assolutamente vietato realizzare nuovi scarichi
di acque reflue senza avere ottenuto preventivamente la prescritta autorizzazione. E' vietato lo
scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue urbane e delle acque
meteoriche.
b) Gestione dei rifiuti
Gli Istituti si sono dotati di una procedura di sistema per la gestione dei rifiuti e di istruzioni
operative per l’esecuzione delle operazioni di igienizzazione degli ambienti, degli impianti e
delle attrezzature (vedi Allegato D).
La procedura per la gestione dei rifiuti deve definire:
- la loro classificazione con riferimento ai codici CER;
- le responsabilità e modalità per la loro raccolta nei luoghi di lavoro;
- il trasporto interno;
- il deposito temporaneo;
- le operazioni per la consegna alla ditta incaricata dello smaltimento.
c) Aree interne
Per quanto riguarda aree e/o fabbricati di proprietà dell’Ente non utilizzati esposti a rischio di
illecito abbandono e deposito di rifiuti causato da ignoti, dovranno essere identificate ed attuate
idonee misure di prevenzione. Sono stabilite le responsabilità interne, al fine di individuare i
soggetti da dotare di specifiche deleghe e della conseguente autorità e responsabilità.
L’attribuzione di specifiche deleghe in materia ambientale avviene in forma scritta con data
certa. In tal modo vengono definite, in maniera esaustiva, le caratteristiche ed i limiti
dell’incarico nonché i poteri necessari allo svolgimento del ruolo assegnato.
L’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è congruente con
le posizioni di responsabilità nonché con le sottostanti situazioni di rischio.
I presidi di prevenzione fin qui elencati trovano applicazione in specifici protocolli di gestione.
12.7. Procedure Specifiche
Al fine di scongiurare la commissione dei reati in esame:
- con riferimento alla gestione dei rifiuti è individuato in ambito aziendale un processo di
responsabilità, che giunge sino ad individuare il soggetto aziendale che si occupa degli
adempimenti operativi in materia di rifiuti, che si interfaccia con l’analista per la qualificazione e
quantificazione degli stessi, nonché con il trasportatore;
- per lo smaltimento dei rifiuti l'Azienda si avvale di società iscritte all’albo nazionale degli
smaltitori e fa ricorso a trasportatori autorizzati e abilitati nelle anagrafiche detenute dal
Ministero dell’Ambiente;
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- in considerazione delle contrastanti interpretazioni sul punto, in ottica cautelativa, l'Azienda
valuta le ipotesi in cui sia opportuno consegnare al trasportatore, oltre al formulario di
identificazione dei rifiuti, il certificato di analisi dei rifiuti.
Le procedure specifiche per la gestione e monitoraggio delle immissioni in atmosfera, qualora
dovesse rendersi necessario anche ai sensi dell’art. 272 comma 1 del d.Lgs 152/06 - Allegato IV,
Parte I “Emissioni poco rilevanti”, che include “esercizi in cui viene svolta attività estetica,
sanitaria e di sevizio e cura della persona, e per la gestione dello smaltimento dei rifiuti
(pericolosi o meno) sono descritte in apposite procedure operative, come da Allegato D,
disponibili per la consultazione presso l’Ufficio Qualità e presso le stesse Funzioni che le hanno
emesse.
Tali procedure descrivono le attività operative e di controllo afferenti alla gestione e
monitoraggio delle immissioni in atmosfera ed alla gestione dello smaltimento dei rifiuti
unitamente alla distribuzione delle responsabilità di tali attività.
12.8 Il sistema dei controlli
12.8.1 Controlli posti in essere dalla Società
Il sistema di controlli posti in essere dalla Società è articolato su due principali livelli, ciascuno
dei quali focalizzato su obiettivi specifici e sostanzialmente distinti, ancorché correlati.
12.8.2 Primo livello
I protocolli di primo livello sono, in sostanza, rappresentati dalla struttura organizzativa e dalle
modalità di gestione (eventualmente anche solo documentale) delle immissioni in atmosfera e
delle attività di smaltimento dei rifiuti come sopra definite e sono focalizzati su obiettivi di
natura operativa (controlli di linea).
Questo livello risponde all’esigenza di individuare le misure idonee a prevenire e gestire i rischi
di commissione dei reati ambientali di cui al paragrafo 12.1.
Oltre alle sopra menzionate attività di controllo i responsabili identificati nella procedure citate
nell’allegato D devono tempestivamente comunicare all’O.d.V., qualsiasi notizia riguardante:
- eventuali mutamenti nelle modalità di gestione delle immissioni in atmosfere e delle attività di
smaltimento dei rifiuti;
- eventuali violazioni dei protocolli di controllo previsti;
- eventuali visite ispettive da parte degli organi competenti.
12.8.3 Secondo livello
Il secondo livello è, invece, focalizzato su obiettivi di conformità ed è finalizzato ad assicurare
che l'Azienda abbia adottato ed efficacemente attuato le attività ai fini della prevenzione dei reati
ambientali. I protocolli di secondo livello sono, pertanto, rappresentati da un insieme di controlli
diretti ad assicurare l’adeguatezza e l’operatività, rispetto ai requisiti normativi e di regolamenti
interni di riferimento, dei controlli di primo livello.
Questo livello risponde, pertanto all’esigenza di gestire il rischio di responsabilità penale in capo
all’ente per l’eventuale compimento dei reati informatici considerati dall’art. 25 – undecies del
D.Lgs. 231/01 e costituisce pertanto l’ambito di attività dell’OdV.
12.8.4 Le schede di evidenza
Le Schede di Evidenza hanno anche la funzione di mettere alla luce eventuali non conformità o
situazioni che devono essere oggetto di miglioramento.
12.8.5 Attività ispettiva e di impulso
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Per quanto attiene allo svolgimento delle funzioni ispettive e di impulso dell’OdV, la stessa
avviene conformemente a quanto previsto dal Modello e dal regolamento dell'OdV.
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ALLEGATO A)
I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le procedure, istruzioni operative e circolari interne poste a presidio delle aree sensibili in
relazione ai reati contro la P.A. sono le seguenti:
Produzione di documentazione per l’ottenimento dei rimborsi a fronte delle prestazioni erogate
da Istituto Ortopedico Galeazzi per conto del Sistema Sanitario Regionale
Procedura
documento
ICSA
Cartella clinica
IO-DS-001-UNIC
PR-DS-001-UNIC
Gestione dei controlli
cartelle cliniche
qualità IO-DS-034
documento
ICSS
documento
IRCCS IOG
PQ4.2.02
IO.DS.010
IO-DS-CA
PRQ 04
PQ8.2.02
PQ7.5.47
PQ7.5.136
IO.DS.070
Accettazione e dimissioni
PR7.5/01
PRS 09.01
Check list controllo cartella clinica
M-DS-192 C
M-DS-192 A
M-DS-192 B
CL-DS- da 101 Allegato 2 ,
a 104
checklist
informatizzata
M-PQ8.2.0204
Modalità di richiesta e consegna IO-DS-002
delle copie fotostatiche delle
cartelle cliniche
IO-Privacy-006
IO.DS.076
Area
interpello
Lombardia
PRQ 04
-
Interventi ambulatoriali
PRS 16
PRS 20
PQ7.5.113
IO.DERMA.0
001
LG.CCOORR
.001
Macroattività
Ambulatoriale IO-DS-050
Complessa (MAC)
PRS 17
PQ7.5.123
Regione DS-05-08
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Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
Gestione delle risorse umane
Procedura
documento
ICSA
documento
ICSS
documento
IRCCS IOG
Gestione delle risorse umane
PR 18
PRQ 18
PQ6.2.01
PQ6.2.03
Procedura
documento
ICSA
documento
ICSS
documento
IRCCS IOG
Accettazione e dimissioni
PR 7.5/01
PRS 09.01
IO.ACC.110
IO.ACC.112
Procedura
documento
ICSA
documento
ICSS
documento
IRCCS IOG
Approvvigionamento
PR 06
PRS 09
PQ7.4.01
PG.ING.OO1
IO.DS.150
Gestione risorse tecnologiche
PR 11
PRS 11
PQ7.5.124
PRS 09.10
PRS
12
(servizio
informativo)
Gestione delle liste d’attesa
Acquisto di beni e servizi
Gestione delle risorse finanziarie
−
Controllo e consegna cassa contanti.
−
IRCCS IOG: IO.CONT.001, Procedura Banche Cassa
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ALLEGATO B)
I REATI SOCIETARI
Le procedure, istruzioni operative e circolari interne poste a presidio delle aree sensibili in
relazione ai reati societari sono le seguenti:
Acquisto di beni e servizi
Procedura
documento ICSA documento
ICSS
documento
IRCCS IOG
Approvvigionamento
PR 06
PRS 09
PQ7.4.01
PG.ING.001
IO.DS.150
PRS 11
PRS 09.10
PRS 12
PQ7.5.124
Gestione
tecnologiche
risorse PR 11
(servizio informativo)
Gestione delle risorse finanziarie
−
ICSA E ICSS: IO-DA-009_UNIC
−
IRCCS IOG: IO.CONT.001, Procedura Banche Cassa
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Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ALLEGATO C)
I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA
TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO
Le procedure, istruzioni operative e circolari interne poste a presidio delle aree sensibili in
relazione ai reati societari sono le seguenti:
Servizio Prevenzione e Protezione
per ICSA e ICSS: PR 81_UNIC e relative istruzioni operative
per IRCCS IOG: PQ 7.6.02
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ALLEGATO D)
I REATI AMBIENTALI
Procedura
Smaltimento
potenzialmente
reparto
documento
ICSA
materiale IO-SPPinfetto in 001/ICSA
Gestione rifiuti urbani
IO-SPP001/ICSA
Trasporto interno materiale
biologico
Disinfezione endoscopi
documento
ICSS
documento
IRCCS IOG
IO-SPP001/ICSS
IO.DS.001
IO-DS-011
IO.DS.001
IO-SPP-005-UNIC
IO-POL013
Sanificazione
chirurgico
ambulatorio IO-DS-025
Sanificazione
operatori
Blocchi IO-DS-013
Smaltimento
laboratorio
liquidi IO-SPP001/ICSA
IO.DS.003
IO-EDG-005
IO-GO-003
IO.DS.151
IO-EDG-005
IO-BOCA-001
Capitolato
PQ7.5.106
Pulizie
IO-GO-001
IO-GO-010
Capitolato
IO.SO.002
Pulizie
–
IO.DS.075
Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità degli enti
Appendice del Modello di organizzazione, gestione e controllo degli Istituto Ortopedico
Galeazzi, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
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Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640,
comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del
codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in
seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da
duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Articolo 316-bis codice penale (Malversazione a danno dello Stato) Chiunque, estraneo alla
pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità
europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle
predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Articolo 316-ter codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) Salvo che
il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a €
3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio
conseguito.
Articolo 640 codice penale (Truffa) Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni
e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un
altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è
commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) se il fatto è commesso in
presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della
persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o
un'altra circostanza aggravante.
Articolo 640-bis codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all'articolo 640
riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee.
Articolo 640-ter codice penale (Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il
funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi
modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad
esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della
reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle
circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è
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commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della
persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra
circostanza aggravante.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Delitti informatici e trattamento illecito di dati) 1. In relazione alla commissione dei delitti di
cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635quinquies
del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In
relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo
quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello
Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei
delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. Articolo 476 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale
in atti pubblici) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in
parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità
concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a
dieci anni.
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. Articolo 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale
in certificati o autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue
funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante
contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. Articolo 478 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale
in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti) Il pubblico
ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato,
ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o
privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità
concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a
otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti,
pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
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scritture private. Articolo 479 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale
in atti pubblici) Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue
funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o
attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da
lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità,
soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. Articolo 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale
in certificati o in autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue
funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è
destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. Articolo 481 codice penale (Falsità ideologica in certificati commessa da
persone esercenti un servizio di pubblica necessità) Chiunque, nell'esercizio di una professione
sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un
certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un
anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è
commesso a scopo di lucro.
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato) Se alcuno
dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico
ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei
detti articoli, ridotte di un terzo.
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali
l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false
attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. Articolo 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni) Chiunque,
essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica
sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali,
commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
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scritture private. Articolo 485 codice penale (Falsità in scrittura privata) Chiunque, al fine di
procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una
scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci
che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche
le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. Articolo 486 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando
di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la
facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso
da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne
faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui
il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. Articolo 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico) Il
pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per
ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o
vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle
pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. Articolo 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco.
Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali) Ai casi di falsità su un foglio firmato in
bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle
falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. Articolo 489 codice penale (Uso di atto falso) Chiunque senza essere concorso
nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di
un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito
al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. Articolo 490 codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti
veri) Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura
privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485,
secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo
precedente.
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
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si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. Articolo 492 codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali
mancanti) Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di
«scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma
di legge tengano luogo degli originali mancanti.
Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria,
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private. Articolo 493 codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati
di un servizio pubblico) Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da
pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico,
incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro
attribuzioni.
Articolo 615-ter codice penale (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque
anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da
chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità
di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle
persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il
danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la
distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di
interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla
protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione
da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile
a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Articolo 615-quater codice penale (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad
altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole
chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure
di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con
la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno
a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai
numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
Articolo 615-quinquies codice penale (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) Chiunque,
allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i
dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o
parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde,
comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a €
10.329,00.
Articolo 617-quater codice penale (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni
relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le
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impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo
di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo
comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro
ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del
sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Articolo 617-quinquies codice penale (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire
od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque, fuori dai casi consentiti
dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con
la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi
previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
Articolo 635-bis codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o
sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del
secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.
Articolo 635 codice penale (Danneggiamento) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende,
in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione
da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o
con minaccia; (omissis)
Articolo 635-ter codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare,
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato
o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la
cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi
informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero
1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è aumentata. Articolo 635 codice penale (Danneggiamento)
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o
immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la
multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il
fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)
Articolo 635-quater codice penale (Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici) Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis,
ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,
danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne
ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre
la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Articolo 635
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codice penale (Danneggiamento) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a
tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con
minaccia; (omissis)
Articolo 635-quinquies codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di
pubblica utilità) Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare,
rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad
ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal
fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica
utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a
otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è
aumentata. Articolo 635 codice penale (Danneggiamento) Chiunque distrugge, disperde,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è
della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con
violenza alla persona o con minaccia; (omissis)
Articolo 640-quinquies codice penale (Frode informatica del soggetto che presta servizi di
certificazione di firma elettronica) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad
altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Delitti di criminalità organizzata) 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui
agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi
avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei
delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui
all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti
indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei
reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio
dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.
Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano
allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano
l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di
partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono
alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il
numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti
di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici
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anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo
comma. Articolo 600 codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero
chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola
a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne
comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il
mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza,
minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o
psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla
metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o
sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi. Articolo 601 codice penale (Tratta di persone) Chiunque commette tratta di
persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti
di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe
mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità
fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o
a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a
venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono
commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Articolo 602 codice
penale (Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601,
acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è
punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la
persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti
allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine) (omissis) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione
delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il
trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici
anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso
o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona
trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso
da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la
disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la
pena ivi prevista è aumentata. (omissis)
Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) Chiunque fa parte
di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da
sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti,
per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso
quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo
associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta` che ne deriva per commettere
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delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o
vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del
voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è
armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo
comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si
considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre
obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle
cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni,
comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Articolo 416-ter codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso) La pena stabilita dal primo
comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo
comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.
Articolo 630 codice penale (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) Chiunque
sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come
prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro
deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il
colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del
sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si
adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia
conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se
tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è
della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli
altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei
concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e
le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante,
alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla
pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se
concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può
essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni,
nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono
essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente
articolo.
Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si
associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non
inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a
dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i
partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se
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l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la
circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per
commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo
comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o
per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e
decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende
riferito al presente articolo. Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1.
Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina,
vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia,
passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di
cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la
multa da € 26.000,00 a € 260.000,00. 1 bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito
chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a
qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della
salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di
presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero
per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b)
medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da
un terzo alla metà. 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17,
illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni
indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a ventidue anni
e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00. 2 bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano
anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e
dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella
produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui
all'articolo 14. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze
stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le
condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C,
di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla metà. 5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo
sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da €
3.000,00 a € 26.000,00. (omissis) 6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra
loro, la pena è aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a
due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Articolo 407codice procedura penale (Termini di durata massima delle indagini preliminari) 1.
Salvo quanto previsto dall’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può
comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima e` tuttavia di due anni se le indagini
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preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine
nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della
legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis) Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni
comuni da sparo) (omissis) (comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas
compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e
gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti
per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive
caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Concussione e corruzione) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318,
321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento
quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321,
322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a
seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato
ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità,
319ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a
ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si
applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli
articoli 320 e 322bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore
ad un anno.
Articolo 317 codice penale (Concussione) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni.
Articolo 318 codice penale (Corruzione per un atto d’ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per
compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una
retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto,
la pena è della reclusione fino a un anno.
Articolo 319 codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) Il pubblico
ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio,
ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o
per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a
cinque anni.
Articolo 319-bis codice penale (Circostanze aggravanti) La pena è aumentata se il fatto di cui
all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la
stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale
appartiene.
Articolo 319-ter codice penale (Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e
319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o
amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta
condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da
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quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
Articolo 320 codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le
disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di
cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora
rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non
superiore ad un terzo.
Articolo 321 codice penale (Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma
dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320
in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette
al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
Articolo 322 codice penale (Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra
utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la
qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora
l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318,
ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un
incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un
atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma
si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di
pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un
privato per le finalità indicate dall’articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al
pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di
denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.
Articolo 322-bis codice penale (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione
di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati
esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si
applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento
europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari
e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o
del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati
membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino
funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e
agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a
coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le
disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o
altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente
articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni
pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito
vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere
un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico
servizio negli altri casi.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
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(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia
di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui
all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli
articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui
all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla
lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli
articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto
di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f)
per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; fbis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2.
Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e
474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma
2, per una durata non superiore ad un anno.
Articolo 453 codice penale (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo
concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da
€ 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale
nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse
l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o
nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel
territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o
alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha
falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
Articolo 454 codice penale (Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità
indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle
monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo,
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.
Articolo 455 codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio
dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione,
ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti
articoli ridotte da un terzo alla metà.
Articolo 457 codice penale (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) Chiunque
spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona
fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.
Articolo 459 codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,
detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453,
455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla
introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori
di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale,
s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori
equiparati a questi da leggi speciali.
Articolo 460 codice penale (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di
carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si
adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista,
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detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con
la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.
Articolo 461 codice penale (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista,
detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla
contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto
non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00
a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto
ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la
contraffazione o l’alterazione.
Articolo 464 codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo
concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati
ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.
Articolo 473 codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero
di brevetti, modelli e disegni) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà
industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali,
ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o
segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €
2.500,00 a € 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa
da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali
o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti,
disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili
a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e
delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Articolo 474 codice penale (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio
dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,
nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da € 3.500,00 a € 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione,
introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette
altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con
la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. I delitti previsti dai commi primo
e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale
o industriale.
Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Delitti contro l’industria e il commercio) 1. In relazione alla commissione dei delitti contro
l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione
pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del
comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.
Articolo 513 codice penale (Turbata libertà dell’industria o del commercio) Chiunque adopera
violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o
di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave
reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00
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Articolo 513-bis codice penale (Illecita concorrenza con minaccia o violenza) Chiunque
nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di
concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è
aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in
qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Articolo 514 codice penale (Frodi contro le industrie nazionali) Chiunque, ponendo in vendita o
mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi,
marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00 Se per i
marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le
disposizioni degli articoli 473 e 474.
Articolo 515 codice penale (Frode nell'esercizio del commercio) Chiunque, nell'esercizio di
un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una
cosa mobile per un`altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità,
diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00. Se si tratta di oggetti
preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.
Articolo 516 codice penale (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non
genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.
Articolo 517 codice penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Chiunque pone in
vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi,
marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine,
provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato
da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.
Articolo 517-ter codice penale (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di
proprietà industriale) Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere
dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri
beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato,
detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in
circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e
secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale
o industriale.
Articolo 517-quater codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di
origine dei prodotti agroalimentari) Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni
geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino
a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta
diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o
denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti
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comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Reati societari) 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se
commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da
persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero
vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni
pecuniarie: a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621
del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote; b) per il delitto di false
comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma,
del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; c) per il delitto
di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; d) per la
contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; e) per il delitto di falso in prospetto,
previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento
a trecentotrenta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni
delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centotrenta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; h) per il delitto di impedito
controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria
da cento a centottanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'
articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; l) per il
delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; m) per la contravvenzione di illegale
ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centotrenta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centottanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori,
previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
trecentotrenta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta
a trecentotrenta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo
2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; r) per il
delitto di aggiotaggio, previsto dall’articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa
comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle
funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; 3. Se, in
seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entità la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
Articolo 2621 codice civile (False comunicazioni sociali) Salvo quanto previsto dall'articolo
2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il
pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono
fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono
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informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad
indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni
non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa
se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al
lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non
superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento
da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma
sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio
di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della
persona giuridica o dell'impresa.
Articolo 2622 codice civile (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei
creditori) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il
pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo
fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo
informazioni la cui comunicazione é imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad
indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla
società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei
mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a
danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno
dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle
disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da
uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi
di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si
considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille
della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella
distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del
prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di
terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma é esclusa se le falsità o le
omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità é
comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico
di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio
netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non é punibile se conseguenza di
valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10
per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al
primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio
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dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di
rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
Articolo 2623 codice civile (Falso in prospetto) Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge
28 dicembre 2005, n. 262
Articolo 2624 codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione) I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto
profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e
l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano
informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ente o
soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle
comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un
danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha
cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da
uno a quattro anni.
Articolo 2625 codice civile (Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti o
con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di
controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di
revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la
condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a
querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio
1998 n. 58.
Articolo 2626 codice civile (Indebita restituzione dei conferimenti) Gli amministratori che, fuori
dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i
conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad
un anno.
Articolo 2627 codice civile (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) Salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche
non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto
fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine
previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Articolo 2628 codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o
delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa
pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono
ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in
relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Aricolo 2629 codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori) Gli amministratori che, in
violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale
sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a
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querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai
creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo 2629-bis codice civile (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)
L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma,
è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o
a terzi. Articolo 2391 codice civile (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare
notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o
di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini,
l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere
l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve
darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la
deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la
convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due
precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del
comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le
deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate
dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione
non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati
adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti
acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.
L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a
vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo
incarico.
Articolo 2632 codice civile (Formazione fittizia del capitale) Gli amministratori e i soci
conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante
attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale
sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti
di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono
puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 2633 codice civile (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) I
liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o
dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono
puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del
danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo 2636 codice civile (Illecita influenza sull’assemblea) Chiunque, con atti simulati o
fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 2637 codice civile (Aggiotaggio) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere
operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo
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significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di
gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Articolo 2638 codice civile (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i
quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare
l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché
oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla
vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti
che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la
reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa
pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge
alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi
forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne
ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
Articolo 25-quater decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) 1. In relazione alla
commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie: a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione
pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione
non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente
o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti,
diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di
quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del
finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999
Articolo 270-bis codice penale (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di
eversione dell’ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia
associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di
eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque
partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge
penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno
Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è
sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato
e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Articolo 270-ter codice penale (Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso
nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto,
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strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate
negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se
l’assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto.
Articolo 270-quater codice penale (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il
compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale,
è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Articolo 270-quinquies codice penale (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche
internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque
fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre
armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o
metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali,
con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale, é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei
confronti della persona addestrata.
Articolo 270-sexies codice penale (Condotte con finalità di terrorismo) Sono considerate con
finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno
ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la
popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o
astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche
fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione
internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di
terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Articolo 280 codice penale (Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di
una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel
secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una
persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni
diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni
dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano
funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle
loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva
la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di
attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto
comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di
pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.
Articolo 280-bis codice penale (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto
a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque
micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per
dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate
indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto
contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte
costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi
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costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità
pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a
dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114,
concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Articolo 289-bis codice penale (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)
Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona
è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la
morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con
la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo . Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto
passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo
muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a
diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è
sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è
sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la
pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi
prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
Articolo 302 codice penale (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo
e secondo) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi
primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la
legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è
accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a
otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il
delitto al quale si riferisce l'istigazione.
Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6
febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza
pubblica) Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico,
punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza
sia elemento costitutivo del reato. (omissis)
Articolo 2 -Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New
York 9 dicembre 1999 Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne
qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément,
fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés,
en tout ou partie, en vue de commettre: Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la
définition de l’un des traités énumérés en annexe; Tout autre acte destiné à tuer ou blesser
grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans
une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une
population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou
à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. En déposant son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un État Partie qui n’est pas partie à un traité
énuméré dans l’annexe visée à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que,
lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette
annexe. Cette déclaration devient caduque dès l’entrée en vigueur du traité pour l’État Partie, qui
en notifie le dépositaire; Lorsqu’un État Partie cesse d’éntre partie à un traité énuméré dans
l’annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article. Pour
qu’un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n’est pas nécessaire que les fonds
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aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du
paragraphe 1 du présent article. Commet également une infraction quiconque tente de commettre
une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article. Commet égalemten une infraction
quiconque: Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du
présent article; Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du
présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre; Contribue à la commission
de l’une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un
groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit; Soit viser à
faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but
supposent la commission d’une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article; Soit être
apporté en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction au sens du paragraphe
1 du présent article.
Articolo 25-quater1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) 1. In relazione alla commissione dei
delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è
commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un
ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità
organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare
la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Articolo 583-bis codice penale (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali
femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si
intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia,
l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali,
lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi
una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è
diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando
le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il
fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì
quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia,
ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è
punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Articolo 25-quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Delitti contro la personalità individuale) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti
dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c)
per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600quater1, la sanzione
pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel
comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei
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reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Articolo 600 codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Chiunque
esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque
riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a
prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne
comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il
mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza,
minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o
psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla
metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o
sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi.
Articolo 600-bis codice penale (Prostituzione minorile) Chiunque induce alla prostituzione una
persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito
con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra
i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00. Nel caso in cui il fatto
di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni
sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al
secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della
multa, ridotta da un terzo a due terzi.
Articolo 600-ter codice penale (Pornografia minorile) Chiunque, utilizzando minori degli anni
diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce
minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei
a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa
commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi
di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce,
divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento
sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo,
secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al
primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a €
5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non
eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .
Articolo 600-quater codice penale (Detenzione di materiale pornografico) Chiunque, al di fuori
delle ipotesi previste dall'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale
pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a
tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00. La pena e' aumentata in misura non
eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Articolo 600-quater1 codice penale (Pornografia virtuale) Le disposizioni di cui agli articoli 600ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini
virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è
diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di
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elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di
rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Articolo 600-quinquies codice penale (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di
attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.
Articolo 601 codice penale (Tratta di persone) Chiunque commette tratta di persona che si trova
nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo
comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza,
minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di
una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri
vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal
territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in
danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
Articolo 602 codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui
all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo
alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma
sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi.
Articolo 25-sexies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Abusi di mercato) 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di
manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il
prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a
dieci volte tale prodotto o profitto.
Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate) 1. È
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di
membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione
al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di
una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni,
direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari
utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del
normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o
induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni
privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle
azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al
maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la
rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o
del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis.
Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera
a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a
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tre anni. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a). Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(Definizioni) (omissis) 2. Per "strumenti finanziari" si intendono: a) valori mobiliari; b)
strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»),
«swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori
mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o
misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il
pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in
contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui
tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del
contratto; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap»
e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna
del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione; g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»),
«swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui
regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di
compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; h) strumenti
derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari differenziali; j) contratti
di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine
sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto,
quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento
avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a
discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti
derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere
precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro,
se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se
sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini. 2 bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento
di cui all'articolo 18, comma 5, individua: a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera
g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine; b) gli altri
contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari
derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione,
compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine . 3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari
previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal
comma 1 bis, lettera d). 4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. (omissis)
Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Definizioni) 1. Ai fini del presente
titolo si intendono per: a) "strumenti finanziari": 1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1,
comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali é stata presentata una richiesta di ammissione
alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea,
nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale é stata presentata una richiesta di
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ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea; 2)
gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema
multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione e' stata richiesta o autorizzata
dall'emittente; b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3,
relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un
Paese dell'Unione europea; c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi
l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità
alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2003; d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.
Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Manipolazione del mercato) 1.
Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il
giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto
o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità
personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare
inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella
dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni. Articolo 1 decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Definizioni) (omissis) Articolo 180 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 (Definizioni) (omissis)
Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro) 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice
penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo
della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto
di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal
comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna
per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al
delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo
si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a
sei mesi.
Articolo 589 codice penale (Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una
persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della
reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina
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della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2)
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone,
ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non può superare gli anni quindici. Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) 1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29,
comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34,
comma 2; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a
otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),
b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni
mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le
attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (omissis)
Articolo 590 codice penale (Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una
lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la
lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00;
se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le
lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la
pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle
norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica
ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,
la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni
gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più
persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse,
aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è
punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Articolo 583 codice penale (Circostanze aggravanti) La lesione personale è grave, e si applica la
reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della
persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per
un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un
senso o di un organo; La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici
anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di
un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita
di dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà
della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) 1. In
relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità
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provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a
cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. 2. Nei casi di condanna per
uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi
1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Articolo 648 codice penale (Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di
procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un
qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito
con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è della
reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le
disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le
cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di
procedibilità riferita a tale diritto.
Articolo 648-bis codice penale (Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero
compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro
provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da €
1.032,00 a € 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di
un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da
delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si
applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Articolo 648-ter codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00. La
pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è
diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma
dell’articolo 648.
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) 1. In relazione alla commissione dei delitti
previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria
fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano
all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad
un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174quinquies della citata legge n. 633 del
1941.
Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio) Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall’articolo 171 ter è
punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in
qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o
pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico,
o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla
legge italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di
essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte,
un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione
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o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in
pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione
mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere
mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di
esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di
quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) f) in violazione
dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi
analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri
apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma,
lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima
dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo
della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il
pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non
inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla
pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione,
mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla
reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma
dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema
di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da €
1.032,00 a € 5.164,00. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. Quando esercita l'azione penale per
taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio
commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da
comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui
al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore,
sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o
dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza
pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei
reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la
cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno,
computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Sì applica l'articolo 24
della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della
licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 4. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di
sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque
esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e
nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui
all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in
caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere
nuovamente concesse per almeno un biennio.
Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio) 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per
elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a
tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è
inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante
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gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto
di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies,
ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di
dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a €
15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00
se il fatto è di rilevante gravità. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) (omissis)
Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio) 1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di
lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce,
trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali,
anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla
duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento,
trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di
cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della
presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in
assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita
o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono
l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f bis) fabbrica, importa,
distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o
detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che
abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale dì eludere efficaci misure tecnologiche di cui
all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la
finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche
sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure
medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi
ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità
amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche
di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per
radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali
protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. E’ punito
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con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a)
riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio,
cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate
dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro,
comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando
in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti
previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è
diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma
1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice
penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione
nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o
commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile
1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) (omissis)
Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio) 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis,
i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul
territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio) (omissis)
Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio) 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini
fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso
pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive
ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia
digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di
reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. Articolo 174 quinquies legge
del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio) (omissis)
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica
all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
Articolo 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con
violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla
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autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la
facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146
(Responsabilità amministrativa degli enti) 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli
enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Nel
caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale,
dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da
quattrocento a mille quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità
organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare
la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. Abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera f), del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 6. Abrogato dall’articolo 64, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di
migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la
sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. 8. Nei casi di condanna per i reati
di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non
superiore a due anni. 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui
agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a cinquecento quote. 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della
presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato,
nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte
sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro
Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno
Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 416 codice penale (Associazione per
delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro
che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della
reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se
gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione
è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12,
comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a
nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della
presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non
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inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato,
nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte
sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro
Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno
Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 416-bis codice penale (Associazioni
di tipo mafioso anche straniere) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da
tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono,
dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a
quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione
o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire
od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di
consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a
quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti
dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti,
anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo
alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto,
il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere,
che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della
presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato,
nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte
sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro
Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno
Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 377-bis codice penale (Induzione a
non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di
denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la
persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un
procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da
due a sei anni.
Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della
presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato,
nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte
sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro
Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
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organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno
Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 378 codice penale (Favoreggiamento
personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di
morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a
eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la
reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis,
si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per
i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino
a € 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è
imputabile o risulta che non ha commesso il delitto
Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della
presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato,
nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte
sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro
Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno
Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 291-quater decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291bis, coloro che promuovono,
costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un
anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se
l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del
comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei
casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal
comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente
articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli
altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche
aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per
la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della
presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato,
nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte
sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro
Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno
Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 74 decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più
delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia
l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa
all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il
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numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai
commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1
dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5
dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le
pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse
decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto
dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della
legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della
presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato,
nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte
sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro
Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno
Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (omissis) 3. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico,
promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato
ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,
ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni
persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello
Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o
per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata
è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza
illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti
di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è
aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui
ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da
impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di
trarne profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente
articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a €
15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la
permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. (omissis)
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