Pacchetti sicurezza: tra legislazione dell’emergenza ed emergenza dell’interpretazione. Riflessioni sulla L. 94/2009 Le modifiche al codice penale Udine 1.12.2009 Roberto Bertuol Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) Introduzione Intervento legislativo eterogeneo con minimo comune denominatore: esigenza di contrastare la “diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva” Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) Si inquadra nel noto fenomeno della ESPANSIONE DEL DIRITTO PENALE (cfr. J.M. Silva Sànchez - Giuffrè 2004 > nuovo CP Spagnolo 1995) = tendenza a introduzione nuovi tipi penali - all’aggravamento di quelli esistenti restrizione delle garanzie classiche del CP e del CPP, Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) Una delle cause principali della legislazione dell’emergenza è la sensazione sociale di insicurezza (“società della paura”) in un mondo connotata dal rischio di provenienza umana come fenomeno sociale strutturale (v.”Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne”Ulrich Beck, Frankfurt,1986) Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) Problemi: a) coordinamento b) interpretazione c) conseguenze Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) A) Coordinamento : Frammentarietà Modifiche della parte generale del C.P. Riflessi sulla competenza per materia e ai poteri della PG (ampliamento delle ipotesi di arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza – cfr. artt. 380 co 2 lett e e art. 381 co 2 lett f bis C.P.P.) Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) B) interpretazione : Prime letture – suggerimenti della dottrina Prassi e protocolli Questioni di legittimità costituzionale Giurisprudenza di merito e di legittimità Interventi correttivi e modificativi del legislatore Interventi Corte Costituzionale Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) C) conseguenze : Impatto sul funzionamento degli uffici giudiziari Impatto economico Impatto sul sistema dell’esecuzione penale e carcerario Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) Le modifiche al Codice Penale (1) : Art. 24 (multa) Art. 26 (Ammenda) Art. 61 (circost. aggr.) Art. 112 (circ aggr.) Art. 135 (ragguaglio pene Art. 235 e 312 (espulsione straniero Art. 341 bis (oltraggio a p.u. Art. 376 (ritrattazione Art. 388 (mancata esec dolosa provved giudice Art. 391bis (agevolazione ai detenuti.. Art. 393bis (atti arbitrari del p.u. causa di non punibilità Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) Le modifiche al Codice Penale (2) : Art. 416 (ass. per delinquere Art. 527 (atti osceni Art. 574bis (sottraz.- trattenim. minore all’estero Art. 585 (aggravanti x 582, 583, 583bis, 584 Art. 600 sexies (attenuanti per collaboraz Art. 600 octies (imp. minori nell’accattonaggio – >abrogazione art.671 Art. 602 bis (pene accessorie Art. 605 (attenuante x collab in kidsnapping Art. 609 ter (aggrav di luogo x 609bis Art. 609 decies (comunic al TM anche x 609octies Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) Le modifiche al Codice Penale (3) : Art. 614 (aum. pena violaz. domicilio) Art. 625 (nuove aggravanti di luogo Art. 628 (nuove aggr di luogo e limitaz. al bilanciamento Art. 635 (ampl. Aggrav. e subordinaz sosp condiz a riparazione Art. 639 (writers, procedibilità Art. 640 (comma 2 in relaz a nuovo art. 61 n. 5 Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) Art. 341 bis C.P. il “nuovo” reato di oltraggio a pubblico ufficiale Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) Il “nuovo” reato di oltraggio a pubblico ufficiale Art. 341 bis C.P. “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto” Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) Articolo 341 CP abrogato dall'art. 181l. 25 giugno 1999, n. 205. (dal 2002 al 2008 n. 17 disegni di legge per reintrodurlo) Il testo recitava: «[I]. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. [II]. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni. [III]. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. [IV]. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone». In precedenza la Corte cost., con sentenza n. 341 del 1994, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione per mesi sei. Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) Corte Cost. 25.7.1994 n. 341 “il Pretore di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 97, primo comma, della Costituzione, dell'art. 341 del codice penale, "nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di sei mesi di reclusione“ (…) L'oltraggio, osserva il remittente, é in realtà un'ingiuria aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 10 cod. pen, differendo da questa solo per il diverso oggetto giuridico, il quale tuttavia non giustifica la rilevante differenza di trattamento sanzionatorio tra le due fattispecie criminose Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) Art. 594 C.P. . Ingiuria I]. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro [341-344]. [II]. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. [III]. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (2). [IV]. Le pene sono aumentate [64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone [595-599] (1) V. art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lgs. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 258 euro a 2.582 euro o quella della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi. competenza: Giudice di pace; Trib. monocratico (aggravanti ex art. 43d.lgs. n. 274 del 2000) Arresto/fermo/mcp: non consentite procedibilità: a querela di parte Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) Cfr. Cass, SS UU 27.6.2001, n. 29023: “A seguito della avvenuta abrogazione dell'art. 341 c.p. ad opera dell'art. 18 l. 25 giugno 1999 n. 205, il giudice dell'esecuzione deve revocare ex art. 673 c.p.p. le condanne per oltraggio irrogate con sentenze passate in giudicato. (…Se ne deve concludere insomma che l'art. 18 della legge 205/1999, abrogando i delitti di oltraggio di cui agli artt. 341 e 344 c.p., non ha introdotto in sostituzione nuove o diverse figure di reato, ma non ha escluso la possibilità che le condotte già sussumibili nei tipi di delitto abrogati possano concretamente integrare reati ancora previsti e puniti dalla legge penale, e in particolare quello di ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p.. Quello che però deve essere sottolineato è che una simile vicenda legislativa integra propriamente una ipotesi di abolitio criminis, disciplinata dall'art. 2, comma 2, c.p.,: sicché, secondo questa norma, dopo l'art. 18 della legge 205/1999, nessuno può essere punito per uno dei menzionati delitti di oltraggio, e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali. …) Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) QUALI RAGIONI alla base della reintroduzione dell’oltraggio a p.u. > Valore simbolico – maggior tutela al ruolo delle forze dell’ordine (cfr. lavori parlamentari) > Argine alla proliferazione delle denunce per resistenza a p.u. ? Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) 1. 2. 3. 4. 5. 6. ART. 341bis C.P. - fisionomia della fattispecie : procedibile d’ufficio ; plurioffensivo (onore offeso + prestigio P.A.) previsione di una causa di non punibilità potestativa (risarcimento dei danni) aggravante dell’offesa mediante attribuzione di un fatto determinato, ma possibilità dell’exceptio veritatis come causa di non punibilità applicabilità del “nuovo” art. 393 bis C.P. (scriminante atti arbitrari*) Pluralità di requisiti materiali della condotta Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) 1. 2. Il “nuovo” art. 393 bis C.P. (causa di non punibilità) “Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni” Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) requisiti materiali della condotta (1) > (ambiti di verificazione più limitati del “vecchio” 341 cp) reato di danno (all’onore E al prestigio); fatto commesso “in luogo pubblico o aperto al pubblico”; presenza di più persone; presenza offeso non necessaria; Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) requisiti materiali della condotta (2) > (ambiti di verificazione più limitati del “vecchio” 341 cp) condotta libera ; offesa contemporanea al compimento dell’atto d’ufficio (“mentre”) “a causa e nell’esercizio delle funzioni” Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) 1. 2. 3. Art. 341bis CP : il risarcimento del danno come causa sopravvenuta di non punibilità2323 caratteristiche : integrale sia all’offeso che all’ente di appartenenza dello stesso; avvenuto prima del giudizio; paralleli con art. 62 n. 6 CP e art. 35 co 2 D.lgs. 274/2000 (GdP) Legge 15 luglio 2009 n. 94 (in G.U. 24.7.09 n.170) rischio di illegittimità costituzionale dell’art 341bis c.p.? La pena è ancora una volta assai elevata (con l’aggravante si può arrivare a 4 anni di reclusione) e, se confrontata con l’ingiuria aggravata, potrebbe essere criticata per le stesse ragioni già accolte dalla sent. N. 341/1994 ex art. 27 co 3 Cost. (contrasto con finalità rieducativa della pena) Piero Calamandrei “Sulla riforma dei codici” (marzo 1945) Creare la democrazia vuol dire appunto creare nei cittadini il senso dell’autonomia; insegnare al popolo ad essere legislatore di sé medesimo, ridargli il senso del rispetto ed anche dell’affetto per le sue leggi, per le leggi fatte a modo suo. Questo è ciò che penso del problema dei codici: prima dobbiamo costruire la democrazia, e poi penseremo a rifare tranquillamente i codici a modo nostro”