Pacchetti sicurezza: tra legislazione
dell’emergenza ed emergenza
dell’interpretazione.
Riflessioni sulla L. 94/2009
Le modifiche al codice penale
Udine 1.12.2009
Roberto Bertuol
Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)

Introduzione
Intervento legislativo eterogeneo con
minimo comune denominatore:
esigenza di contrastare la
“diffusione di un sentimento di insicurezza
collettiva”

Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)
 Si
inquadra nel noto fenomeno della
ESPANSIONE DEL DIRITTO
PENALE
(cfr. J.M. Silva Sànchez - Giuffrè 2004 >
nuovo CP Spagnolo 1995)
 = tendenza a introduzione nuovi tipi penali
- all’aggravamento di quelli esistenti restrizione delle garanzie classiche del CP
e del CPP,
Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)

Una delle cause principali
della legislazione
dell’emergenza è la
sensazione sociale di
insicurezza (“società della
paura”) in un mondo
connotata dal rischio di
provenienza umana
come fenomeno sociale
strutturale
(v.”Risikogesellschaft –
Auf dem Weg in eine
andere Moderne”Ulrich
Beck, Frankfurt,1986)
Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)

Problemi:

a) coordinamento

b) interpretazione
 c)
conseguenze
Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)
A) Coordinamento :
 Frammentarietà
 Modifiche della parte generale del C.P.
 Riflessi sulla competenza per materia e ai
poteri della PG (ampliamento delle ipotesi
di arresto obbligatorio e facoltativo in
flagranza – cfr. artt. 380 co 2 lett e e art.
381 co 2 lett f bis C.P.P.)

Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)
B) interpretazione :
 Prime letture – suggerimenti della dottrina
 Prassi e protocolli
 Questioni di legittimità costituzionale
 Giurisprudenza di merito e di legittimità
 Interventi correttivi e modificativi del
legislatore
 Interventi Corte Costituzionale

Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)
C) conseguenze :
 Impatto sul funzionamento degli uffici
giudiziari
 Impatto economico
 Impatto sul sistema dell’esecuzione
penale e carcerario

Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)
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Le modifiche al Codice Penale (1) :
Art. 24 (multa)
Art. 26 (Ammenda)
Art. 61 (circost. aggr.)
Art. 112 (circ aggr.)
Art. 135 (ragguaglio pene
Art. 235 e 312 (espulsione straniero
Art. 341 bis (oltraggio a p.u.
Art. 376 (ritrattazione
Art. 388 (mancata esec dolosa provved giudice
Art. 391bis (agevolazione ai detenuti..
Art. 393bis (atti arbitrari del p.u. causa di non punibilità
Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)
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Le modifiche al Codice Penale (2) :
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Art. 416 (ass. per delinquere
Art. 527 (atti osceni
Art. 574bis (sottraz.- trattenim. minore all’estero
Art. 585 (aggravanti x 582, 583, 583bis, 584
Art. 600 sexies (attenuanti per collaboraz
Art. 600 octies (imp. minori nell’accattonaggio –
>abrogazione art.671
Art. 602 bis (pene accessorie
Art. 605 (attenuante x collab in kidsnapping
Art. 609 ter (aggrav di luogo x 609bis
Art. 609 decies (comunic al TM anche x 609octies
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Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)
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Le modifiche al Codice Penale (3) :
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Art. 614 (aum. pena violaz. domicilio)
Art. 625 (nuove aggravanti di luogo
Art. 628 (nuove aggr di luogo e limitaz. al
bilanciamento
Art. 635 (ampl. Aggrav. e subordinaz sosp
condiz a riparazione
Art. 639 (writers, procedibilità
Art. 640 (comma 2 in relaz a nuovo art. 61 n. 5
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Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)
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Art. 341 bis C.P.
il “nuovo” reato di
oltraggio a pubblico
ufficiale
Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)

Il “nuovo” reato di
oltraggio a pubblico ufficiale
Art. 341 bis C.P.
“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più
persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre
compie un atto d’ufficio e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni
è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto
determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a
cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto
medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.
Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno,
mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa
sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è
estinto”
Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)
Articolo 341 CP
abrogato dall'art. 181l. 25 giugno 1999, n. 205.
(dal 2002 al 2008 n. 17 disegni di legge per reintrodurlo)
Il testo recitava:
«[I]. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in
presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito
con la reclusione da sei mesi a due anni. [II]. La stessa pena si
applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o
telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a
causa delle sue funzioni. [III]. La pena è della reclusione da uno a
tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
[IV]. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con
violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di
una o più persone». In precedenza la Corte cost., con sentenza n.
341 del 1994, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo
comma nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la
reclusione per mesi sei.

Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)
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Corte Cost. 25.7.1994 n. 341
“il Pretore di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 97, primo comma,
della Costituzione, dell'art. 341 del codice penale, "nella parte in cui prevede
il limite minimo edittale di sei mesi di reclusione“ (…) L'oltraggio, osserva
il remittente, é in realtà un'ingiuria aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 10 cod. pen,
differendo da questa solo per il diverso oggetto giuridico, il quale tuttavia non giustifica
la rilevante differenza di trattamento sanzionatorio tra le due fattispecie criminose
Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)
Art. 594 C.P. . Ingiuria
I]. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro [341-344].
[II]. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
[III]. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro,
se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (2).
[IV]. Le pene sono aumentate [64] qualora l'offesa sia commessa in presenza
di più persone [595-599]
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(1) V. art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V.
inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lgs. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla
competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 258 euro a 2.582 euro o
quella della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3
mesi.
competenza: Giudice di pace; Trib. monocratico (aggravanti ex art. 43d.lgs. n. 274 del 2000)
Arresto/fermo/mcp: non consentite
procedibilità: a querela di parte
Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)



Cfr. Cass, SS UU 27.6.2001, n. 29023:
“A seguito della avvenuta abrogazione dell'art. 341 c.p. ad opera
dell'art. 18 l. 25 giugno 1999 n. 205, il giudice dell'esecuzione deve
revocare ex art. 673 c.p.p. le condanne per oltraggio irrogate con
sentenze passate in giudicato.
(…Se ne deve concludere insomma che l'art. 18 della legge 205/1999,
abrogando i delitti di oltraggio di cui agli artt. 341 e 344 c.p., non ha
introdotto in sostituzione nuove o diverse figure di reato, ma non ha
escluso la possibilità che le condotte già sussumibili nei tipi di delitto
abrogati possano concretamente integrare reati ancora previsti e
puniti dalla legge penale, e in particolare quello di ingiuria aggravata
dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ai
sensi dell'art. 61 n. 10 c.p.. Quello che però deve essere sottolineato è
che una simile vicenda legislativa integra propriamente una ipotesi di
abolitio criminis, disciplinata dall'art. 2, comma 2, c.p.,: sicché, secondo
questa norma, dopo l'art. 18 della legge 205/1999, nessuno può essere
punito per uno dei menzionati delitti di oltraggio, e, se vi è stata condanna,
ne cessano la esecuzione e gli effetti penali. …)
Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)
QUALI RAGIONI alla base della
reintroduzione dell’oltraggio a p.u.
 > Valore simbolico – maggior tutela al
ruolo delle forze dell’ordine (cfr. lavori
parlamentari)
 > Argine alla proliferazione delle denunce
per resistenza a p.u. ?

Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ART. 341bis C.P. - fisionomia della fattispecie :
procedibile d’ufficio ;
plurioffensivo (onore offeso + prestigio P.A.)
previsione di una causa di non punibilità potestativa
(risarcimento dei danni)
aggravante dell’offesa mediante attribuzione di un fatto
determinato, ma possibilità dell’exceptio veritatis come
causa di non punibilità
applicabilità del “nuovo” art. 393 bis C.P. (scriminante
atti arbitrari*)
Pluralità di requisiti materiali della condotta
Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)
1.
2.
Il “nuovo” art. 393 bis C.P. (causa di non
punibilità)
“Non si applicano le disposizioni degli articoli
336, 337, 338, 339, 341bis, 342 e 343 quando
il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio ovvero il pubblico impiegato abbia
dato causa al fatto preveduto negli stessi
articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle
sue attribuzioni”
Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)
requisiti materiali della condotta (1) >
(ambiti di verificazione più limitati del “vecchio” 341 cp)




reato di danno (all’onore E al prestigio);
fatto commesso “in luogo pubblico o
aperto al pubblico”;
presenza di più persone;
presenza offeso non necessaria;
Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)
requisiti materiali della condotta (2) >
(ambiti di verificazione più limitati del “vecchio” 341 cp)



condotta libera ;
offesa contemporanea al compimento
dell’atto d’ufficio (“mentre”)
“a causa e nell’esercizio delle funzioni”
Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)

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1.
2.
3.
Art. 341bis CP : il risarcimento del danno
come causa sopravvenuta di non
punibilità2323
caratteristiche :
integrale sia all’offeso che all’ente di
appartenenza dello stesso;
avvenuto prima del giudizio;
paralleli con art. 62 n. 6 CP e art. 35 co 2
D.lgs. 274/2000 (GdP)
Legge 15 luglio 2009 n. 94
(in G.U. 24.7.09 n.170)


rischio di illegittimità costituzionale dell’art
341bis c.p.?
La pena è ancora una volta assai elevata (con
l’aggravante si può arrivare a 4 anni di
reclusione) e, se confrontata con l’ingiuria
aggravata, potrebbe essere criticata per le
stesse ragioni già accolte dalla sent. N.
341/1994 ex art. 27 co 3 Cost. (contrasto con
finalità rieducativa della pena)
Piero Calamandrei
“Sulla riforma dei codici” (marzo 1945)

Creare la democrazia vuol
dire appunto creare nei
cittadini il senso
dell’autonomia; insegnare al
popolo ad essere legislatore di
sé medesimo, ridargli il senso
del rispetto ed anche
dell’affetto per le sue leggi,
per le leggi fatte a modo suo.
Questo è ciò che penso del
problema dei codici: prima
dobbiamo costruire la
democrazia, e poi penseremo
a rifare tranquillamente i codici
a modo nostro”
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