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Il d. lgs. 231 del 2001
La responsabilità amministrativa delle imprese
Le famiglie di reato contemplate
Avv. Enrico Perrella – name partner CPK Legal
Rieti, 19 aprile 2011
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O.d.V
D.lgs. n. 231/01
Modello organizzativo
Protocolli etici - comportamentali
Codice etico-comportamentale
Sistema audit / reporting
Sistema di comunicazione
Sisitema disciplinare
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I REATI “PRESUPPOSTO”
elementi del reato
Soggetto agente: colui che realizza un fatto, o assume un comportamento, corrispondente ad una
fattispecie astrattamente ipotizzata dal legislatore penale
Elemento oggettivo: è una modificazione del mondo esteriore, uno o più comportamenti, che
consistono in un'azione od omissione descritta dalla legge penale, da cui scaturisce il fatto (il c.d.
evento) considerato dalla legge come reato
Elemento soggettivo: si concretizza nella consapevolezza e volontà dell’azione di colui che pone in
essere l’elemento oggettivo, o dell’omissione da cui dipende l’esistenza del reato
Pena: è la conseguenza sfavorevole che l’Ordinamento ricollega alla commissione di un reato
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L’accertamento dei reati
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Compimento, da parte della persona fisica, di uno o
più reati c.d. presupposto previsti dal d.lgs. n.
231/01
Notizia di reato all’Autorità Giudiziaria
Indagini del Pubblico Ministero
A carico della persona fisica che si
A carico dell’Ente (Società) di cui fa
ipotizza abbia commesso il reato
parte
la
persona
fisica
apicale,
dipendente, collaboratore esterno
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L’accertamento dei reati … gli ulteriori sviluppi
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All’esito delle Indagini Preliminari
Se il P.M. ritiene presenti sufficienti
elementi di colpevolezza anche a carico
dell’Ente.
Se il P.M. ritiene insussistenti gli
elementi di colpevolezza a carico
dell’Ente
Dispone il rinvio a giudizio, con apertura
della fase dibattimentale = processo a
carico dell’Ente
Procede con la richiesta di
archiviazione al G.I.P./G.U.P.
Con onere della prova a carico del P.M.,
ed onere della prova a carico dell’Ente
Il Giudice disporrà il rinvio a giudizio o
l’archiviazione per la persona fisica
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L’accertamento dei reati … l’onere della prova
Il Pubblico Ministero
Sia nella fase delle indagini, che in dibattimento, deve dimostrare che:
 Sussiste l’elemento oggettivo ( = condotta ) e soggettivo (qualità (DG, apicale, etc) del
soggetto agente) del reato presupposto
 Il reato presupposto è stato commesso nell’interesse o vantaggio dell’Ente (art. 51).
 Comunque indaga sul Modello Organizzativo e sull’O.d.V.
 Se il fatto è commesso dal dipendente deve provare l’inidoneità del Modello
Organizzativo e dell’O.d.V.
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L’accertamento dei reati … l’onere della prova
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Ente
per essere assolto deve dimostrare tutti i
seguenti punti
Il reato è stato commesso nell’interesse esclusivo dell’autore o di terzi (art. 52)
 L’autore ha commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e
gestione (art. 61 lett. c)
 L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato Modelli Organizzativi e di gestione
idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (art. 61 lett. a)
 La vigilanza sul funzionamento ed osservanza dei modelli, ed il loro aggiornamento è stato
affidato ad un O.d.V. dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6 1 lett. b)
 Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’O.d.V. (art. 61 lett. d)
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Novità legislative
Il 7 luglio 2010 il Ministro della Giustizia Alfano ha presentato all’Arel (Agenzia Ricerche e
Legislazione) uno schema di disegno di legge modificativo del d.lgs 231 del 2011, presentato
alla Camera il 19 luglio 2010 (AC 3640), assegnato alla Commissione Giustizia ma ancora non
calendarizzato
Novità previste dalla proposta di Legge Alfano
 Inversione dell’onere della prova: Il PM deve provare la mancata adozione di efficaci
modelli organizzativi, la loro fraudolenta elusione da parte dell’autore del reato, ovvero la
mancata vigilanza sull’efficace attuazione degli stessi. (nella formulazione attuale è l’Ente che
deve provare tali circostanze)
 Modalità di informazione: Il Modello Organizzativo deve prevedere apposite modalità di
informazione, da parte dell’O.d.V., sull’adeguatezza del modello e sulla sua efficace attuazione
 Norme sulla Vigilanza negli Enti di piccole dimensioni: Possibilità di affidare i compiti
propri dell’O.d.V. a persona interna dotata di adeguate garanzie di indipendenza.
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Novità previste dalla proposta di Legge Alfano
 Espressa qualificazione di Ente di piccole dimensioni: sono Enti di piccole dimensioni i
soggetti che per due esercizi consecutivi non hanno superato due dei limiti di cui all’art. 24351
bis c.c. (Totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore a 4.400.000 €, ricavi di
vendite e prestazioni non superiori a 8.800.000 €, dipendenti non superiore a 50 unità)
Certificazioni: E’ esclusa le responsabilità dell’Ente se il modello attuato corrisponde al
modello certificato da un Ente di Certificazione, rispondente ai criteri previsti da apposito
regolamento governativo, il quale determinerà anche la periodicità del rinnovo tenendo conto
dei codici di comportamento redatti dalle imprese rappresentative degli Enti stessi. Il
certificatore esercita funzioni private sotto il controllo della pubblica autorità.
 Sanzioni per il certificatore: Il certificatore che agendo con abuso dei poteri, od in
violazione dei doveri inerenti le sue funzioni, dichiara falsamente l’idoneità del modello
preventivo, procurando intenzionalmente a se o ad altri un giusto profitto o arrecando un danno
ingiusto, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il Certificatore che, al di la dei casi
appena indicati, dichiari falsamente, consapevolmente o con colpa grave, che sussistono i
presupposti di idoneità del Modello viene sospeso fino a due anni dall’attività di certificazione
ovvero, nei casi più gravi viene definitivamente interdetto da tale attività
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Quali sono i Reati presupposto ai fini dell’applicazione del d. lgs. n. 231 del 2001
***************
Dopo l’entrata in vigore della normativa di cui alle Leggi nn. 94, 99, e 116 del 2009 i reati
presupposto sono oltre 100.
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Ulteriori futuri sviluppi in tema di reati presupposto del d. lgs. n. 231/2001
Con l’approvazione della c.d. “Legge comunitaria 2009” pubblicata in G.U. n. 146 del 25
giugno 2010, lo Stato si fa obbligo di recepire, entro aprile 2011
 La Direttiva 2008/99/CE (tutela penale dell’ambiente)
 La Direttiva 2009/123/CE (inquinamento provocato dalle navi)
 La Decisione quadro 2001/413/Gai (lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di
pagamento diversi dai contanti)
 La Decisione quadro 2002/946/Gai (repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del
transito e del soggiorno illegali)
 La Decisione quadro 2004/757/Gai (In materia di traffico di stupefacenti)
Il Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 ha deliberato uno schema di decreto Legislativo –
ora all’esame della Camera dei Deputati - attuativo delle direttive 2008/99/CE sulla tutela
penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE sull’inquinamento provocato dalle navi
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I reati ambientali
Lo schema di Decreto Legislativo - assegnato alle commissioni Giustizia e Politiche
dell’Unione Europea della Camera (con termine fino al 18 maggio 2011 per la redazione del
relativo parere) – prevede:
 Inserimento nel codice penale dell’art. 727 bis (uccisione distruzione cattura prelievo o
possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
 Inserimento nel codice penale dell’art. 733 bis (danneggiamento di habitat)
 Inserimento nel d.lgs. n. 231 del 2001 dell’art. 25 decies (reati ambientali)
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I reati ambientali … segue
Il nuovo art. 25 decies del d.lgs. 231/2001 configura la responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche anche per gli ulteriori reati presupposto
 Uccisione distruzione cattura prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali
selvatiche protette (art. 727 bis cp)
 Danneggiamento di habitat (art. 733 bis cp)
 Esercizio di attività industriali in assenza dell’Autorizzazione integrata ambientale (art. 29
quattuordecies d.lgs. 152/2006)
 Apertura o effettuazione di scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure dopo la
sospensione o revoca dell'autorizzazione, utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di
acque di vegetazione dei frantoi oleari, di acque reflue di aziende agricole e piccole aziende
agroalimentari al di la dei casi previsti, ovvero l’omessa dichiarazione dell’utilizzo, da parte del
servizio idrico integrato, di impianti di depurazione delle acque reflue per lo smaltimento di rifiuti
derivanti dalla manutenzione dell’impianto fognario del proprio ATO, ovvero di ATO sprovvisto di
adeguato depuratore, e per la purificazione delle acque reflue (art. 1371-7-9-12-4 d.lgs 152/2006)
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I reati ambientali … il nuovo art. 25 decies d.lgs. 231/2001
 effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza essere
autorizzati, ovvero impedire l’accesso del funzionario addetto ai controlli agli impianti di scarico,
ovvero scaricare nelle acque marine - da parte di navi od aeromobili - sostanze o materiali per i quali
è imposto il divieto assoluto di sversamento, salvo che siano quantità tali da essere rapidamente
innocue dai processi chimico-fisici e biologici, che si verificano in mare e purché in presenza di
autorizzazione da parte dell'autorità (art. 1373-4-5-7-8-13 d.lgs. 152/2006).
 raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi
che non pericolosi - in mancanza della prescritta autorizzazione, ovvero il deposito temporaneo
presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, realizzazione o gestione di una discarica
non autorizzata – anche eventualmente destinata ai rifiuti pericolosi - effettuazione di attività non
consentite di miscelazione di rifiuti (art. 2561-3-5-6 d.lgs. 152/2006).
 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee anche se provocato da
sostanze pericolose (art. 2571-2 d.lgs. 152/2006).
 Raccolta e trasporto di rifiuti senza il relativo formulario ovvero indicazione nel formulario stesso
di dati incompleti, inesatti o falsi sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto (art. 2584 d.lgs. 152/2006 )
 effettuare una spedizione di rifiuti – pericolosi e non - costituente traffico illecito (art. 2591 d.lgs.
152/2006)
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I reati ambientali … il nuovo art. 25 decies d.lgs. 231/2001 … segue
 cessione, trasporto ,esportazione, importazione, gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti,
anche se altamente radioattivi, mediante l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate
(art. 260 1-2 d.lgs. 152/2006).
 omessa iscrizione al sistema SISTRI (sistema controllo tracciabilità rifiuti) ovvero fornitura di dati
falsi e/o inesatti (art. 260 bis d.lgs. 152/2006).
 Installazione o esercizio di uno stabilimento in assenza delle autorizzazione prescritte, ovvero
prosecuzione dell’attività con l’autorizzazione alla produzione scaduta, violazione dei limiti di
emissione stabiliti nell’autorizzazione ovvero omessa comunicazione all’autorità competente delle
emissioni inquinanti prodotte (art. 279 d.lgs. 152/2006).
 Raccogliere e trasportare rifiuti senza il relativo formulario ovvero indicare nel formulario stesso
dati incompleti, inesatti o falsi sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche
dei rifiuti ovvero utilizzare un certificato falso durante il trasporto (art. 2584 d.lgs. 152/2006 )
 effettuare una spedizione di rifiuti – pericolosi e non - costituente traffico illecito (art. 2591 d.lgs.
152/2006)
 Importare, esportare animali o specie vegetali protette senza certificato o licenza, ovvero con
certificato o licenza non validi, utilizzarli in maniera non conforme, detenerli a scopo di lucro
venderli senza autorizzazione, detenere di mammiferi e rettili vivi, selvatici o provenienti da
riproduzioni in cattività, costituenti pericolo per salute e incolumità pubblica (artt. 1-2-6 l. 150/1992)
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I reati ambientali … il nuovo art. 25 decies d.lgs. 231/2001 … segue
 Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze
lesive dello strato atmosferico di ozono (art. 3 l.549/1993)
 Sversamento doloso o colposo in mare, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di sostanze
inquinanti, tali da provocare danni anche gravi e permanenti di difficile rimozione, sia per i costi che
per le competenze tecniche e scientifiche necessarie, ovvero che necessitino dell’adozione di misure
eccezionali (art. 8-9 d.lgs. 202/2007)
il nuovo art. 25 decies d.lgs. 231/2001 prevede anche
 Sanzioni interdittive per la durata non superiore a sei mesi
 Interdizione definitiva nel caso in cui l’Ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente
utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di omessa
iscrizione al sistema SISTRI (sistema controllo tracciabilità rifiuti) ovvero fornitura di dati falsi e/o
inesatti (art. 260 bis d.lgs. 152/2006) e di sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti (art 8
d.lgs. 202/2007)
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Il disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche (AC 1415), al momento in fase di seconda
lettura alla Camera dei Deputati, prevede in materia di d.lgs. n. 231/2001
L’introduzione dell’articolo 25 undecies, rubricato “Pubblicazione arbitraria di atti di un
procedimento penale” che comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria da 100 a 300
quote in caso di pubblicazione di atti coperti dal segreto.
Secondo tale disegno di legge, inoltre, l’Ente che in relazione alla pubblicazione di atti
coperti dal segreto, pone in essere il delitto di cui all’art. 684 c.p. (ricettazione) è punito
con la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.
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Ulteriori futuri sviluppi in tema di reati presupposto del d. lgs. n. 231/2001 … segue
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Art. 24 d. lgs. n. 231 del 2001
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di
erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico -
 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
 Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640II n. 1 c.p.)
 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
 Frode informatica (art. 640 ter c.p.)
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Art. 24 bis d. lgs. n. 231 del 2001*
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati *articolo inserito dalla l. n. 48 del 2008
 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
(art. 617 quater c.p.)
Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente
pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
 Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
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Art. 24 ter d. lgs. n. 231 del 2001*
- Delitti di criminalità organizzata –
*articolo inserito dalla l. n. 94 del 2009
 Associazione per delinquere (art. 416VI c.p.)
 Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. n.
309/1990)
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Art. 25 d. lgs. n. 231 del 2001
- Concussione e corruzione -
 Concussione (art. 317 c.p.)
 Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art 322 bis c.p.)
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- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento –
*articolo inserito dal d.l. n. 350 del 2001 e modificato, da ultimo, dalla l. n. 99 del 2009
 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
(art. 453 c.p.)
 Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori
di bollo (art. 460 c.p.)
 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di
valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in
circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
(art. 473 c.p.)
 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
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Art. 25 bis d. lgs. n. 231 del 2001*
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Art. 25 bis n. 1 d. lgs. n. 231 del 2001*
- Delitti contro l'industria e il commercio *articolo inserito dalla l. n. 99 del 2009
 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.
517 ter c.p.)
 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari
(art. 517 quater c.p.)
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Art. 25 ter d. lgs. n. 231 del 2001*
- Reati societari –
*articolo inserito dalla l. n. 61 del 2002 e modificato, da ultimo, dalla l. n. 262 del 2005
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
 Falso in prospetto (art 2623 c.c.) [articolo abrogato dall’art. 342 della l. n. 262 del 2005]
 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.) [articolo
abrogato dall’art. 3734 del d.lgs. n. 39 del 2010]
 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
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Art. 25 quater d. lgs. n. 231 del 2001*
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico –
*articolo inserito dalla l. n. 7 del 2003
 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
(art. 270 bis c.p.)
 Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater)
 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
 Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
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Art. 25 quater n. 1 d. lgs. n. 231 del 2001*
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili –
* articolo inserito dalla l. n. 7 del 2006
 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)
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Art. 25 quinquies d. lgs. n. 231 del 2001*
- Delitti contro la personalità individuale –
*articolo inserito dalla l. n. 228 del 2003 e modificato, da ultimo, dalla l. n. 38 del 2006
 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
 Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
 Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
 Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
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Art. 25 sexies d. lgs. n. 231 del 2001*
- Abusi di mercato * articolo inserito dalla l. n. 62 del 2005
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs. n. 58 del 1998, T.U.I.F.)
Manipolazione del mercato (art. 185 d. lgs. n. 58 del 1998 T.U.I.F.)
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Art. 25 septies d. lgs. n. 231 del 2001*
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro –
*articolo inserito dalla l. n. 123 del 2007, e così modificato dal d.lgs. n. 81 del 2008
 Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro
 Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell’art n. 55 comma 2 del d.lgs n. 81
del 2008 ( T. U. 81 / 08 )
 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro
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Art. 25 octies d. lgs. n. 231 del 2001*
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita –
* articolo inserito dalla l. n. 231 del 2007
 Ricettazione (art. 648 c.p.)
 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
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Art. 25 novies d. lgs. n. 231 del 2001*
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*articolo inserito dalla l. n. 99 del 2009
 (art. 171I lett. a bis l. n. 633 del 1941) c.d. file sharing
 Duplicazione ed altre azioni illecite su programmi per elaboratore e su banche dati (art. 171 bis l. n.
633 del 1941)
 Duplicazione abusiva, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive (art.171 ter l. n. 633 del 1941)
 Utilizzo a fini fraudolenti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso
condizionato (art. 171 octies l. n. 633 del 1941)
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Art. 25 novies d. lgs. n. 231 del 2001*
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria –
*articolo è stato così inserito dalla l. n. 116 del 2009 con la medesima numerazione dell'art. 25 novies
previsto dalla l. n. 99 del 2009, probabilmente per mero errore materiale di cui si attende la rettifica
ufficiale
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(art. 377 bis c.p.)
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art. 316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato – (Art. 24 d.lgs. n. 231 del 2001)
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non
li destina alla predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
•Soggetto agente: chiunque abbia ottenuto dallo Stato da altro ente pubblico, o dalle Comunità europee contributi
o sovvenzioni
•Elemento oggettivo: mancata destinazione dei contributi (partecipazione pubblica alle spese per le attività
finalizzate al raggiungimento di obiettivi produttivi), delle sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto) e dei
finanziamenti ricevuti, alle opere o attività di pubblico interesse per i quali sono stati erogati
•Elemento soggettivo: Coscienza e volontà di non attribuire alle somme ottenute la destinazione conforme
rispetto a quella predeterminata
•Pena: sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se l’Ente ha conseguito rilevanti profitti o è derivato un danno di
particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, e si applicano le sanzioni interdittive per
un periodo non inferiore ad un anno
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I REATI PRESUPPOSTO PIU’ RILEVANTI
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o
la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.
Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito
•Soggetto agente: chiunque abbia ottenuto dallo Stato da altro ente pubblico, o dalle Comunità europee,
contributi finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni
•Elemento oggettivo: Utilizzo (mediante l’attestazione o il silenzio) di circostanze e fatti (seppur non “creati”
dall’agente) non conformi al vero al fine di ottenere erogazioni pubbliche
•Elemento soggettivo: Coscienza e volontà di ottenere erogazioni pubbliche dichiarando il falso, producendo
documenti attestanti cose non vere od omettendo informazioni dovute
•Pena: sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se l’Ente ha conseguito rilevanti profitti o è derivato un danno di
particolare gravità la sanzione pecuniaria sarà da 200 a 600 quote. Si applicano le sanzioni interdittive per un
periodo non inferiore ad un anno
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art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – (Art. 24 d.lgs. n. 231/2001)
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se i fatti di cui all’art. 640 cp
(truffa: chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da € 51 a € 1.032) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di
altri enti pubblici o delle Comunità europee
•Soggetto agente: chiunque abbia ottenuto dallo Stato da altro ente pubblico, o dalle Comunità europee,
contributi finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni
•Elemento oggettivo: mediante artifizi e raggiri attestazione e/o creazione di circostanze e fatti non conformi al
vero al fine di ottenere erogazioni pubbliche, tali da indurre in errore il soggetto erogante
•Elemento soggettivo: Coscienza e volontà di non destinare le somme ottenute alle attività dichiarateper cui sono
state erogate
•Pena: sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se l’Ente ha conseguito rilevanti profitti o è derivato un danno di
particolare gravità la sanzione pecuniaria sarà da 200 a 600 quote. Si applicano le sanzioni interdittive per un
periodo non inferiore ad un anno
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art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche– (Art. 24
d.lgs. n. 231 del 2001)
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Art. 316 ter e 640 bis ... segue
Tra le due fattispecie intercorre un rapporto di sussidiarietà
L’art. 316 ter troverà applicazione solo quando non sarà applicabile l’art. 640 bis
L’applicazione dell’art. 640 bis necessita, rispetto all’art. 316 ter, l’induzione in
errore della vittima, mediante gli artifizi e raggiri tipici della truffa.
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Art. 316 ter e 640 bis ... segue
Esempi
 La mera presentazione di dichiarazioni false consistenti in fatture indicanti un
prezzo maggiore di quello effettivamente pagato, non accompagnata da ulteriori
malizie dirette all’induzione in errore, nell’ambito della procedura di richiesta di
incentivi alla provincia per l’acquisto di un veicolo industriale, rientra nella
fattispecie del 316 ter c.p. (Cass. pen. Sez. II, n. 221838 del 2002)
 L’allegazione di fatture per operazioni inesistenti volta al conseguimento di
erogazioni da parte del Ministero dell’Agricoltura di cospicue somme di denaro a
titolo di agevolazione, rientra nella fattispecie di cui all’a 640 bis c.p., in quanto la
produzione dei suddetti documenti falsi è il frutto di malizie ulteriori, produttive di
una più penetrante induzione in errore del soggetto passivo (Cass. pen. Sez. V, n.
232785 del 2005)
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Art. 317 c.p. – Concussione – (art. 25 d.lgs. n. 231 del 2001)
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei
suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo,
denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
•Soggetto agente: Il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio
•Elemento oggettivo: consiste in una coazione psichica realizzata mediante la prospettazione di un male ingiusto
nei confronti della vittima che resta comunque libera di aderire alla richiesta o di subire il male minacciato
(concussione esplicita), ovvero in qualsiasi comportamento (persuasione, omissione, inganno, ostruzionismo)
che pone la vittima in uno stato di soggezione tale (concussione implicita) da determinarlo a dare o promettere
prestazioni non dovute (denaro o altra utilità). Atteggiamenti posti in essere con abuso di qualità
(strumentalizzazione del ruolo che si ricopre) o poteri (esercizio del potere per scopi diversi da quelli per il quale
è stato conferito).
•Elemento soggettivo: consapevolezza e volontà di porre in essere tutti i comportamenti previsti dalla norma
•Pena: sanzione pecuniaria da 300 fino a 800 quote e sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un
anno
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I delitti di corruzione (art. 25 d.lgs. n. 231 del 2001)
Art. 318 c.p. – Corruzione per un atto d’ufficio –
II pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in
denaro od altra utilità, una retribuzione che non gii è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto
d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno".
Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio –
II pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto del
suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio,
riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la
reclusione da due a cinque anni.
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I delitti di corruzione (art. 25 d.lgs. n. 231 del 2001) … segue
Art. 319 ter – corruzione in atti giuiziari Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte
in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto
anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque
anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla
reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti
anni
Art. 320 c.p. – corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Le disposizioni dell'articolo 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) si
applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 (corruzione
per un atto d’ufficio) si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora
rivesta la qualità di pubblico impiegato
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Art. 321 c.p. – pene per il corruttore Le pene stabilite al primo comma dell'articolo 318 (corruzione per atto d’ufficio), nell'articolo 319
(corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio) […] nell'articolo 319 ter (corruzione in atti
giudiziari) e nell'articolo 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) in relazione
alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
•Soggetto agente: Il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio (c.d. Soggetto qualificato n.d.s.)
(ai sensi dell’art. 320 c.p.) ed un privato (E’ un reato a concorso necessario, che vede sempre la presenza di
due o più persone, di cui almeno una è Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.)
•Elemento oggettivo: Consiste in un pactum sceleris tra il privato ed il Soggetto qualificato, mediante il
quale quest’ultimo riceve dal privato denaro od altra utilità, ovvero ne riceve la promessa, come indebita
retribuzione per il compimento dell’atto oggetto del mercimonio.
•Elemento soggettivo: per il privato consiste nella consapevolezza e nella volontà di indurre il soggetto
qualificato a compiere, omettere o ritardare l’atto. Per il soggetto qualificato nella consapevolezza e volontà di
compiere, omettere o ritardare l’atto medesimo
Pena: sanzione pecuniaria da 300 fino a 800 quote e interdizione per una durata non inferire ad un anno
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I delitti di corruzione (art. 25 d.lgs. n. 231 del 2001) … segue
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I delitti di corruzione (art. 25 d.lgs. n. 231 del 2001) … casistica
Non è ravvisabile il concorso nel reato di corruzione propria da parte dell’imprenditore che, nell’ambito di
un rapporto privatistico con un altro imprenditore, aggiudicatario di un appalto pubblico in forza di un
accordo corruttivo da lui raggiunto con i pubblici ufficiali responsabili della stazione appaltante, stipuli con
il detto aggiudicatario un contratto di subappalto per l’esecuzione di parte delle opere e si impegni a versare
al subappaltante una percentuale sull’importo dei lavori; ciò perché la regolamentazione concordata del
subappalto non supera la soglia interna del rapporto privatistico e non va ad integrarsi con la posizione del
corrotto, a meno che non si provi, mediante concreti elementi fattuali, che essa abbia inciso o sia andata
concretamente ad inserirsi, rafforzandola o integrandola, nell’attività corruttiva alla quale si è esposto in
prima persona il subappaltante (Cass. Pen. n. 210732/98)
Costituisce atto contrario ai doveri dell’ufficio e pertanto integra gli estremi del reato di corruzione propria
ex art. 319 cp, e non quelli del reato di corruzione impropria ex art. 318 cp, la condotta dell’amministratore
pubblico che abbia fatto normale ricorso, senza effettive e comprovate esigenze, ad un sistema eccezionale
di scelta del contraente, qual è la trattativa privata pura, rinunciando così alla creazione di una situazione di
concorrenza tra gli operatori economici privati dalla quale avrebbero potuto derivare vantaggi per l’ente
pubblico, essendo evidenti, in tal caso, la violazione delle regole legali che disciplinano la modalità di
scelta del contraente e la distorsione delle potestà pubblicistiche a favore degli interessi privati di
determinati soggetti (C.App. Milano 1994)
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Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a €
1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se:
1) il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far
esonerare taluno dal servizio militare;
2) il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o
l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità
•Soggetto agente: Chiunque
•Elemento oggettivo: il soggetto agente induce, mediante artifizi (trasfigurazione della realtà simulando ciò che
non esiste) o raggiri (attività volte alla creazione di un falso convincimento), lo Stato o qualsiasi altro Ente
pubblico a compiere atti di disposizione patrimoniale in suo favore (ad es. erogazione di finanziamenti e
sovvenzioni).
•Elemento soggettivo: consapevolezza e volontà di porre in essere il reato descritto dalla norma
• Pena: sanzione pecuniaria fino a 500 quote, aumentata da 200 a 600 quote se l’Ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità o ha cagionato un danno di particolare graivtà. Si applica anche il divieto di contrarre con la P.A.,
il divieto di pubblicizzare beni o servizi, e l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti
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Art. 6402 n. 1 c.p. – truffa ai danni dello Stato – (art. 24 d.lgs. n. 231 del 2001)
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Art. 640 ter c.p. – Frode informatica - (art. 24 d.lgs. n. 231 del 2001)
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un
sistema informatico o telematica o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una
delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
•Soggetto agente: Chiunque
•Elemento oggettivo: procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno, attraverso l’alterazione
del funzionamento di un sistema informatico o telematico (agendo cioè sulla componente meccanica o logica
del sistema informatico) ovvero mediante l’intervento illegittimo su dati informazioni o programmi contenuti
nel sistema informatico
•Elemento soggettivo: coscienza e volontà di compiere i fatti descritti dalla norma
•Pena: sanzione pecuniaria fino a 500 quote, aumentata da 200 a 600 quote se l’Ente ha conseguito un profitto
di rilevante entità o ha cagionato un danno di particolare gravità. Si applica anche il divieto di contrarre con la
P.A.,il divieto di pubblicizzare beni o servizi, e l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti
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I delitti informatici (art. 24 bis d.lgs. n. 231 del 2001)
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematica protetto da misure
di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è la reclusione da uno a cinque
anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita
anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di
operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza su cose o persone, ovvero se è palesemente
armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o
parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle
informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti […] riguardino sistemi
informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è
rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni […];
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Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico -
Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici e telematici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o
sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni […].
Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico, o comunque di pubblica utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a
distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di
pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la
distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle
informazioni, dei dati o dei programmi in formatici, la pena è della reclusione da tre a otto
anni […].
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I delitti informatici (art. 24 bis d.lgs. n. 231 del 2001) … segue
Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635
bis, ovvero attraverso 1'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,
distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o
ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni […].
Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di
pubblica utilità Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in
parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il
funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o
il danneggiamento del sistema informatico o telematica di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in
tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione: da tre a otto anni […].
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I delitti informatici (art. 24 bis d.lgs. n. 231 del 2001) … segue
 Soggetto agente: Chiunque, ferme le circostanze aggravanti nel caso in cui l’agente sia il gestore del
sistema informatico, o da un Pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio (615 ter c.p.)
 Elemento oggettivo: il soggetto agente si intruduce abusivamente in un sistema telematico o vi
permane contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo (615 ter c.p.) ovvero distrugge, deteriora, altera,
danneggia o sopprime informazioni, dati o programmi informatici ( 635 bis c.p.- 635 ter c.p.- 635 quater
c.p.), ovvero ancora danneggia, o rende in tutto o in parte inservibili, o ostacola gravemente il
funzionamento di sistemi o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o
comunque di pubblica utilità (635 ter c.p. – 635 quinqies c.p.)
 Elemento soggettivo: coscienza e volontà di porre in essere i reati astrattamente descritti dal
Legislatore
 Pena: sanzione pecuniaria da 100 fino a 500 quote, e sanzioni interdittive consistenti nell’interdizione
dell’esercizio dell’attività, nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell’illecito, e nel divieto dei pubblicizzare beni o servizi
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I delitti informatici (art. 24 bis d.lgs. n. 231 del 2001) … segue
Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno della Società, dei Soci o dei creditori Gli amministratori, […] i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o
per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge,
dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni,
ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in
errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai
creditori, sono puniti […] con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[…] La pena è da due a sei anni se […], il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento [è
n.d.s.] grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione
risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli
di entità complessiva superiore allo O,1 per mille del prodotto interno lordo. […] La punibilità […] è esclusa se
le falsità o omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale [..] appartiene, […] e se le falsità o le omissioni
determinano una variazione del risultato economico […] non superiore al 5 % o una variazione del patrimonio
netto non superiore all'1 % […].
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I Reati Societari (art. 25 ter d.lgs. n. 231 del 2001)
Art. 2625 c.c. – Impedito controllo Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o
comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente
attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a € 10.329.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si
procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o
di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo
116 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (c.d. T.U.F. n.d.s.)
Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano
riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai
creditori, sono puniti […] con la reclusione da sei mesi a tre anni […]
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I Reati Societari (art. 25 ter d.lgs. n. 231 del 2001) … segue
Art. 2638 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Gli amministratori […] di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità
pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle
predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di
vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso
fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto
comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro
anni. La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori […] di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti
per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in
qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente
ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (il c.d.
T.U.F. n.d.s.).
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I Reati Societari (art. 25 ter d.lgs. n. 231 del 2001) … segue
•Soggetto agente: Gli amministratori (art. 2625 c.c.) i Direttori Generali, i Dirigenti preposti alla redazione di
documenti contabili societari, i Sindaci, i Liquidatori (art. 2622 c.c. - art. 2629 c.c. - art. 2638 c.c.)
•Elemento oggettivo: esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero, omissione di informazioni la
cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della Società
(art. 2622 cc), ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai Soci o alle Società di controllo
o di revisione (art. 2625 cc), effettuazione di operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusioni con altra
Società o scissioni, cagionando danno ai creditori (art. 2629 cc), ovvero esposizione di fatti materiali non
corrispondenti al vero, occultazione, con mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto comunicare, circa la
situazione finanziaria della Società, per ostacolare l’attività delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (es.
CONSOB) (art. 2638 cc)
•Elemento soggettivo: intenzionalità nel porre in essere i comportamenti delittuosi descritti dalle norme
•Pena: sanzioni pecuniarie da 300 fino a 660 quote (art. 2622 e 2629 cc), da 200 fino a 360 quote (art. 2625 cc) e
da 400 fino ad 800 quote (art. 2638 cc), aumentate di un terzo se l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.
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I Reati Societari (art. 25 ter d.lgs. n. 231 del 2001) … segue
Art. 589 c.p. – Omicidio colposo commesso in violazione dell’art. 552 d.lgs. n. 81 del 2001 Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni […] (l’art 552 del d.lgs. n. 81 del 2001 prevede l’arresto da 4 a 8 mesi per il dirigente o
per il datore di lavoro che abbia omesso di adottare il DVR e il DUVRI, nel caso di aziende
industriali che trattano materiali pericolosi, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni per il
trattamento di rifiuti radioattivi, fabbriche e depositi di esplosivi, polveri e munizioni, aziende
industriali con oltre 200 lavoratori, nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, nelle strutture di
ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori, aziende che trattano l’amianto, che
svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici n.d.s.)
Art. 589 c.p. – Omicidio colposo commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela e dell’igiene e della salute sul lavoro –
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni […] [la formulazione “norme antinfortunistiche e sulla tutela e dell’igiene e della
salute sul lavoro” è omnicomprensiva di tutte quelle norme poste a protezione dell’integrità fisica e
psichica del lavoratore sul luogo di lavoro n.d.s.]
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I Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25 septies d.lgs. n. 231
del 2001)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre
mesi o con la multa fino a € 309.
Se la lesione è grave la pena è la reclusione da uno a sei mesi o la multa da € 123 a € 619, se è
gravissima, la reclusione da tre mesi a due anni o la multa da € 309 a € 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme […] per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è la reclusione da 3 mesi a un
anno o la multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è la reclusione da 1 a 3 anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la […] reclusione non può superare gli anni
cinque. (ai sensi dell’art. 583 c.p: “La lesione […] è grave […] se […] deriva una malattia che metta
in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, se il fatto produce l'indebolimento
permanente di un senso o di un organo. La lesione […] è gravissima […] se […] deriva una malattia
certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, […] di un arto, o una mutilazione che
renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero
una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del
viso” n.d.s.)
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Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela e dell’igiene e della salute sul lavoro -
•Soggetto agente: Chiunque rivesta la qualifica di datore di lavoro, o di dirigente preposto all’adozione del
DVR o del DUVRI, o che comunque sia addetto alla predisposizione e/o controllo delle misure
antinfortunistiche e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
•Elemento oggettivo: Provocare la morte, o le lesioni personali, a causa della mancata predisposizione di strumenti
adeguati ed efficaci atti a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ovvero cagionare la morte a causa della
violazione del disposto dell’art. 552 del d.lgs. n. 81 del 2008
•Elemento soggettivo: La colpa. C’è “colpa” quando l’evento, da cui dipende l’esistenza del reato, anche se
preveduto, non è voluto, ma si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero a causa della
inosservanza di norme, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.)
•Pena: - sanzione pecuniaria pari a 1000 quote e sanzioni interdittive comprese tra 3 mesi e un anno (se si applica
l’art. 589 c.p. in violazione dell’art. 552 d.lgs n. 81/2008), tra 250 e 500 quote e sanzioni interdittive comprese tra 3
mesi e un anno (se si applica l’art. 589 c.p. in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela e dell’igiene e
della salute sul lavoro), ed in misura non superiore alle 250 quote e sanzioni interdittive non superiori a 6 mesi (se
si applica l’art. 590 c.p. a causa della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela e dell’igiene e della
salute sul lavoro)
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I Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25 septies d.lgs. n. 231 del
2001) … segue
Il Modello Organizzativo deve assicurare un
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi
sistema
aziendale
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Art. 30 del T.U. n. 81 del 2008
per
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione
degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza
d) alle attività di sorveglianza sanitaria
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
h) alle verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate
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Art. 30 del T.U. n. 81 del 2008 ... Segue: i contenuti del Modello Organizzativo
1. Un sistema di registrazione delle attività previste alla slide precedente
2. Un’articolazione di funzioni realizzate in modo tale che vengano assicurate le competenze
tecniche ed i poteri per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio
3. Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello
4. Un sistema di controllo sull’attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure
Il riesame/modifica del Modello deve avvenire in caso di
• violazioni significative delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene sul lavoro
• Mutamenti nell’organizzazione e nell’attività (in relazione al progresso scientifico
tecnologico)
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Art. 30 del T.U. n. 81 del 2008 ... segue
Il Modello Organizzativo
Solamente in sede di prima applicazione
Si presume conforme a quanto previsto dal T.U. 81 del 2008 se è progettato
conformemente:
•
Alle linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001
•
Al British standard OHSAS 18001:2007
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•Soggetto agente: Chiunque rivesta la qualifica di datore di lavoro, o di dirigente preposto all’adozione del DVR o
del DUVRI, o che comunque sia addetto alla predisposizione e/o controllo delle misure antinfortunistiche e di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori
•Elemento oggettivo: Provocare la morte, o le lesioni personali, a causa della mancata predisposizione di strumenti
adeguati ed efficaci atti a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ovvero cagionare la morte a causa della violazione
del disposto dell’art. 552 del d.lgs. n. 81 del 2008
•Elemento soggettivo: La colpa. C’è “colpa” quando l’evento, da cui dipende l’esistenza del reato, anche se
preveduto, non è voluto, ma si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero a causa della
inosservanza di norme, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.)
•Pena: - sanzione pecuniaria pari a 1000 quote e sanzioni interdittive comprese tra 3 mesi e un anno (se si applica l’art. 589
c.p. in violazione dell’art. 552 d.lgs n. 81/2008), tra 250 e 500 quote e sanzioni interdittive comprese tra 3 mesi e un anno (se
si applica l’art. 589 c.p. in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela e dell’igiene e della salute sul lavoro), ed
in misura non superiore alle 250 quote e sanzioni interdittive non superiori a 6 mesi (se si applica l’art. 590 c.p. a causa
della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela e dell’igiene e della salute sul lavoro)
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I Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25 septies d.lgs. n. 231 del 2001)
… segue
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LE SANZIONI PECUNIARIE
 Si applicano ogniqualvolta venga accertata la commissione di uno dei reati “presupposto”
 La pena pecuniaria è individuata attraverso la “quota”
 L’importo della singola quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.
 Il giudice applica un certo numero di “quote” di sanzione, da un minimo di cento ad un massimo di
mille
 Il Giudice individua il valore della singola “quota”: tenendo conto della gravità del reato e del
comportamento tenuto dalla società nonché in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente
 La sanzione è data dalla quota che vale “x” moltiplicando per un numero “y” di quote.
 Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
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LE SANZIONI INTERDITTIVE
Interdizione dall’esercizio dell’attività (art. 92 lett. a del d.lgs. n. 231/2001 )
Sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito (art. 92 lett. b del d.lgs. n. 231/2001)
Divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio (art. 92 lett. c del d.lgs. n. 231/2001)
Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già
concessi (art. 92 lett. d del d.lgs. n. 231/2001)
Divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 92 lett. e del d.lgs. n. 231/2001)
Hanno una durata temporanea non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
L’interdizione dall’esercizio dell’attività, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e
di pubblicizzare beni o servizi possono essere comminate anche in via definitiva.
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Il d.lgs. n. 231 del 2001 nella Giurisprudenza
(esempi)
Ordinanza del G.i.p. Milano (dott.ssa Secchi) del 9 novembre 2004… il c.d. “decalogo”
1. Il Modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva
e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo.
2. Il Modello deve prevedere che i componenti dell’organo di vigilanza posseggano capacità specifiche
in tema di attività ispettiva e consulenziale
3. Il Modello deve prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell’ODV la sentenza di condanna
(o di patteggiamento) non irrevocabile.
4. Il Modello deve differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti
che operino in specifiche aree di rischio, all’organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno.
5. Il Modello deve prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l’obbligatorietà della
partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi
61
6. Il Modello deve prevedere espressamente la comminazione di sanzione disciplinare nei confronti
degli amministratori, direttori generali e compliance officers che per negligenza ovvero imperizia non
abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi,
perpetrazione di reati
7. Il Modello deve prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando
sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del
personale).
8. Il Modello deve prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei
confronti delle attività aziendali sensibili.
9. Il Modello deve prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori
della società di riferire all’organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell’ente, a
violazioni del modello o alla consumazione di reati. In particolare deve fornire concrete indicazioni
sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano
riferire all’organo di vigilanza
10. Il Modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti (in www.lex24.ilsole24ore.com)
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Il c.d “decalogo”…segue
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Trib. Milano, sez.VIII, 13/02/2008
Presidente ed A.D. di una società di capitali che abbia emesso l’adozione di un Modello di
organizzazione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, intervenuta la sua condanna penale [...]
nonché quella della società medesima per responsabilità amministrativa da reato, è obbligato a
risarcire, alla società esercente l’azione di responsabilità, i danni da essa subiti per effetto della
mancata attivazione del presidio penal-preventivo (Le Società, 2008, 12, pag. 1507)
Cass. pen., ss. uu., n. 26654/08
In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, qualora debbano imputarsi al profitto del
reato presupposto dei crediti, non può procedersi alla loro confisca nella forma per equivalente, ma
solo in quella diretta, atteso che altrimenti l'espropriazione priverebbe il destinatario di un bene già
nella sua disponibilità in ragione di una utilità invece non ancora concretamente realizzata dal
medesimo. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Napoli, 24 Luglio 2007) (CED, Corte di Cassazione, 2008)
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Nella fattispecie di truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e
contributi la cui erogazione sia rateizzata periodicamente nel tempo si verte in tema di reato a
consumazione prolungata. Ne consegue l'applicabilità delle sanzioni amministrative a carico della
società per le rate percepite, per effetto del reato commesso dall'amministratore, dopo l'entrata in
vigore del d. lgs 8 giugno 2001, n. 231. Il vantaggio ingiusto per la società, che costituisce presupposto
della sanzione da valutare "ex post", è integrato con l'acquisizione delle somme nel patrimonio sociale
e non è escluso dalla successiva condotta appropriativa dell'amministratore che le abbia distratte su
conti personali. (Le Società, 2006, 4, pag. 450)
Trib. Lucca 26 ottobre 2004
Integra il concetto di interesse o vantaggio dell'ente, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
l'ipotesi in cui il profitto del reato di corruzione sia consistito nell'accrescimento di valore di un bene
immobile, qualora detto bene sia stato acquistato tramite una società immobiliare controllata dalla
società indagata. (Foro It. 2006, 6, 1, 329)
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Cass. Pen., sez. II, n. 3615/05
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Trib. Trani sez. distaccata Molfetta, 26 ottobre 2009
Sono punite, ai sensi dell’art. 25 septies del d.lgs. n. 231 del 2001, con sanzioni pecuniarie, oltre la
reclusione e la relativa interdizione dai pubblici uffici per i dirigenti responsabili, le Società (omissis)
per aver adottato un modello organizzativo nel quale non era prevista alcuna procedura per
assicurare il passaggio di informazioni sui rischi della lavorazione dei materiali pericolosi, trattati,
per proprio conto, da Società terze, avendo tale circostanza apportato un contribuito causale
fondamentale alla morte dei lavoratori.
Trib. Milano, sez. G.U.P., 17 novembre 2009
Non è punibile una società ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, quando i comportamenti
illeciti ad essa ascritti non siano la conseguenza di un errato e/o insufficiente modello organizzativo,
ma siano da addebitare al comportamento elusivo e fraudolento dei vertici societari, in contrasto con
le regole poste dall’ stesso modello organizzativo correttamente adottato ed applicato
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Cass. Pen. , sez VI. n. 2251 del 5 ottobre 2010
Nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente non è ammissibile la
costituzione di parte civile. La mancata disciplina dell'istituto nell'ambito del d.lgs. n. 231 del 2001
non costituisce, infatti, una mera lacuna, bensì la conseguenza di una consapevole e legittima scelta
operata dal legislatore, in ragione del fatto che la persona giuridica è chiamata a rispondere non del
reato "stricto sensu", bensì di un autonomo illecito, inidoneo a fondare un'altrettanto autonoma
pretesa risarcitoria.
Cass. Pen. sez. II, n. 234 del 26 ottobre 2010
Il d.lgs. 231/2001 si applica ad enti dotati di personalità giuridica, società e associazioni anche prive
di personalità giuridica, non trovando applicazione nei confronti di Stato, enti pubblici territoriali,
enti pubblici non economici nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. La natura
pubblicistica è condizione necessaria, in uno con dell'assenza di svolgimento di attività economica,
per l'esonero dalla disciplina in questione. E’ pacifico lo svolgimento dell'attività economica, e
l’applicazione della normativa in materia di responsabilità da reato degli enti, da parte della società
d'ambito finalizzata allo smaltimento dei rifiuti, costituita nella forma di società per azioni per
espletare, con criteri di economicità, funzioni di raccolta e smaltimento di rifiuti trasferite alla stessa
da enti pubblici territoriali.
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Trib. Milano, sez. G.U.P., 3 novembre 2010
L'abrogazione del delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
previsto all’art. 2624 cc (reato presupposto ex art 25 ter1
lett.g
d.lgs. 231/2001) da parte del d.lgs.
39/2010, determina il venir meno di quella responsabilità anche in relazione agli illeciti
antecedentemente commessi dall'ente. Né rileva la pretesa continuità normativa tra i delitti di cui
all’art. 2624 cc con il nuovo art. 27 d.lgs. 39/2010. Da un lato il nuovo delitto non è stato incluso nel
catalogo dei reati presupposto, elencazione tassativa non integrabile con reati equipollenti; dall'altro
lato, se anche dovesse riconoscersi la continuità normativa tra le predette disposizioni (un'abrogatio
sine abolitione del delitto di cui all'art. 2624 cc) l'art. 31, d.lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non può
essere ritenuto responsabile per un fatto che costituisce sì ancora reato, ma per il quale non è più
prevista la responsabilità amministrativa.
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Corte d’Assise Torino, 15 aprile 2011 (sentenza Thyssenkrupp)
La Corte d’Assise di Torino ha condannato la ThyssenKrupp per la violazione dell’art. 25 septies d.lgs.
231/01, al pagamento della sanzione di un milione di euro, all'esclusione da agevolazioni e sussidi
pubblici per sei mesi, al divieto di pubblicizzare i suoi prodotti per sei mesi, alla confisca di € 800.000,00,
oltre alla pubblicazione della sentenza sui quotidiani nazionali La Stampa, La Repubblica e il Corriere
della Sera e all'affissione della stessa nel Comune di Terni, principale sede italiana del gruppo.
La Corte ha ritenuto l’AD dell’azienda colpevole di omicidio doloso, a titolo di dolo eventuale
Per la più evoluta dottrina penalistica Il dolo eventuale è la forma più sfumata di dolo - primario criterio
d’imputazione di un fatto al suo autore – che si configura ogniqualvolta il soggetto agente abbia la
rappresentazione mentale della concreta possibilità di verificazione dell’evento e pertanto accetti il
rischio della verificazione dell’evento pur di raggiungere il proprio obiettivo criminoso, e si configura
anche solo se ha il dubbio che l’evento si verifichi
C’è invece colpa cosciente – o con previsione dell’evento - quando il soggetto si rappresenti la possibilità
dell’evento lesivo, ma esclude che si verifichi; non versa nel dubbio ma è certo che l’evento non accadrà.
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Sentenza del Tribunale di Trani – Sez. distaccata di Molfetta – del 26 ottobre 2009
ESTRATTO DELLA SENTENZA
nei confronti di
1. (A) nato a … residente in …
2. (B) nato a … residente in …
3. (C) nato a … residente in …
4. (D) nato a … residente in …
5. (X) s.p.a. con sede in Roma … in persona del legale rappresentante (procuratore speciale) …
6. (Y) s.n.c. con sede legale in Bari … legalmente rappresentata dai seguenti soci …:
7. (W) s.a.s. con sede in Molfetta … legalmente rappresentata sino al 3.3.2008 dal socio accomandatario (E) ed
attualmente rappresentata a far data dal … dal socio accomandatario …
IMPUTATI
persone fisiche e giuridiche imputate in relazione ai reati e agli illeciti amministrativi da quelli dipendenti di
seguito per ciascuna precisati.
(A), (B), (C), (D) (in "concorso" con (E), deceduto il 3.3.2008):
A) in relazione ai reati di cui agli arti. 589, commi 1, 2, 3; 590, commi 1, 2 (in relazione all'art. 583 comma 1, n.
1), 3 e 5 C.P., perché nelle rispettive qualità e con le condotte attive e/o omissive tra loro indipendenti di seguito
descritte o in cooperazione tra loro, cagionavano - per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle
leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle discipline pure di seguito precisate e previste per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro - anche per la concausale condotta colposa di (E) successivamente precisata, la morte di
quest'ultimo, degli operai dipendenti dello (W) … verificatasi per "intossicazione acuta da acido solfidrico (o
idrogeno solforato)", e cagionavano inoltre, a …, del pari dipendente della citata s.a.s., lesioni personali ("stato
tossico da inalazione di acido solfidrico con conseguente lieve sindrome depressivo-ansiosa e disturbo posttraumatico da stress" con malattia e incapacità di attendere alle ordinane occupazioni protrattesi per oltre giorni
quaranta dal 3.3.2008).
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Il 3.3.2008, poco dopo le ore 15:35 e certamente prima delle ore 15:59, l'operaio …, per incarico
precedentemente ricevuto da (E) (legale rappresentante del datore di lavoro s.a.s. (W)), si introduceva
con l'uso di uno scala, privo della prescritto imbracatura e di autorespiratore, all'interno del tank
container SGCU 900527/5 (costruito da … Ltd., di proprietà della … s.p.a. e condotto in locazione
finanziaria dalla (X) S.p.a., con sede in Roma, e la mattina dello stesso 3.3.2008 trasportato intorno alle
ore 9:00 presso la (W) da (A), autista dipendente della (Y) s.n.c. con sede in Bari) per iniziare il lavoro
di pulitura interna di quel tank container attraverso la preliminare raccolta, con l'uso di una scopa, dei
residui dello zolfo allo stato solido ancora presenti nel tank container, risalenti al trasporto di kg. 26.060
di zolfo allo stato fuso effettuato il 19.12.2007 (a cura della (X) in esecuzione del contratto di trasporto
intercorso il 18.7.2006 con la (K) S.p.A.) dal produttore (Z) S.p.A. raffineria di Taranto alla menzionata
acquirente (K) S.p.A.; la (X), infatti, di concerto con la (K) s.p.a., aveva deciso di convertire al trasporto
di acido solforico quel tank container (unitamente ad altri n. 8 tutti in origine destinati al trasporto di
zolfo fuso da Taranto a Scarlino) e pertanto, tramite (B), che a sua volta era stato incaricato da (C),
aveva commissionato il lavaggio interno dei n. 7 tank container già utilizzati (tra i 9 sopra indicati) per
quel tipo di trasporto, e recanti residui di zolfo allo stato solido, a (D), il quale aveva accettato l'incarico
per conto della rappresentata (Y) s.n.c. con sede in Bari, subappaltando la prestazione, attraverso (E) alla
(W) s.a.s. di Molfetta.
Introdottosi, come detto, nel tank il … respirava le esalazioni di acido solfidrico liberate dallo zolfo fuso
al momento del suo immagazzinamento nel tank container quel 19.12.2007 e/o al momento dello scarico
(previo riscaldamento del tank container) il successivo 20.12.2007 presso la (K) e trattenute ivi, e, per
effetto della inalazione di quelle, perdeva la vita.
[omissis]
La responsabilità della società (W) sussiste, anche se il relativo reato commesso dall'amministratore si
è ovviamente estinto per morte del reo (art. 150 c.p.), prescrivendo l'art. 8 del d.lgs. n. 231/01 che il
coinvolgimento dell'ente perduri quando il reato sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.
Per le due società ricorre dunque il requisito dell'ascrizione delle condotte ai soggetti in posizione
apicale.
Per (Y) è acclarata la circostanza che non vi fosse un modello organizzativo prima della commissione
del fatto e che tale documento organizzativo non sia stato adottato neanche fino alla emanazione della
presente decisione.
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Analoga tragica sorte subivano, nell'ordine, l'operaio … (che aveva cercato di prestare soccorso al …
introducendosi nel tank container), l'operaio … (che aveva cercato di prestare soccorso al … e al …,
introducendosi anch'egli nel tank container), l'autotrasportatore … (presente sul posto in quanto
dipendente della ditta di autotrasporti … s.n.c. (con sede in …, depositaria dei propri veicoli
nell'autoparco della (W) s.a.s., si era del pari introdotto nel tank container per prestare soccorso al …,
al … e al …), e il datore di lavoro (E), sopravvenuto sul luogo ed immediatamente introdottosi nel
tank container per prestare soccorso al …, al …, al … e allo … . L'operaio dipendente …, nella stessa
occasione, si affacciava al boccaporto del tank container, prima che in quello si introducessero anche
lo … e (E), e, in conseguenza di ciò respirava i vapori di acido solfidrico (idrogeno solforato)
riportando nella occasione le lesioni personali sopra precisate.
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Due sono gli effetti a tal proposito:
1) l'esimente dell'art. 6 non può operare;
2) la sanzione finale non deve essere ridotta ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 231/01, atteso che siffatta attenuante
trova applicazione solo se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, è stato adottato e
reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.
La responsabilità della (Y) è evidente anche nel solco della previsione dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/01. Non vi è
dubbio infatti sul fatto che il (D) avesse posto in essere la condotta nell'interesse della società amministrata.
Per un verso era interesse della (Y) quello di non ignorare e di non scontentare una richiesta proveniente dalla (X),
dal momento che quest'ultima era una cliente importantissima della stessa società barese.
Di fronte alla richiesta di effettuare la bonifica delle cisterne la società (Y) si era sentita costretta a darsi da fare in
ogni modo per soddisfare un bisogno sopravvenuto della potente cliente e per questo si era cimentata in una attività
mai curata prima, procedendo alla ricerca di una impresa che non era agevolmente individuabile.
Si trattava di perseguire un interesse strategico dell'impresa, volto a garantire ogni servizio possibile alla importante
cliente richiedente, ciò per evitare che una lacuna operativa potesse essere colmata da terzi in grado poi, per
l'elasticità operativa offerta, di sostituirsi nella relazione contrattuale consolidatasi fino a quel momento.
C’è stato anche un vantaggio per la società barese (Y), che attesta un interesse iniziale di taglio economico. Essa
infatti, individuando con le descritte scriteriate modalità la (W), sconfinando dalle proprie competenze in un settore
prima mai battuto (come dimostrato dall'istruttoria dibattimentale), ottenne anche un vantaggio economico,
rappresentato dal corrispettivo ottenuto per il trasporto delle cisterne dallo scalo ferroviario fino all'impianto della
(W), nonché per il viaggio di ritorno.
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Le voci fatturate dalla (Y) a tal proposito, tenute distinte per il costo del viaggio e per il rimborso della bonifica,
inchiodano alle proprie responsabilità la medesima società nell'ingranaggio della disciplina del d.lgs. n. 231/01.
Vi sono allora tutte le condizioni previste dalla legge per attribuire la responsabilità "amministrativa" alla società
barese (Y).
Nei riguardi della (W) è dimostrata, sia dalle evidenze documentali sia dalle indagini riportate nell'istruttoria, la
circostanza che non vi fosse un modello organizzativo adottato prima della commissione del fatto. Ne deriva
che l'esimente dell'art. 6 non può operare anche per tale società molfettese.
Il difensore della società in questione ha prodotto i documenti di valutazione dei rischi redatti nel marzo
2009 ai sensi degli arti. 26 e 28 del d.lgs. n. 81/08, ed ha voluto sostenere l'equiparazione concreta tra tali
documenti ed il modello organizzativo e gestionale della legge speciale in esame.
I documenti prodotti sono stati redatti prima dell'apertura del dibattimento, comunque dopo i tragici accadimenti
esaminati, e non potrebbero in ogni caso assumere valenza nella direzione dell'art. 6 e, nell'accezione interpretativa
della difesa, dovrebbero unicamente condurre al riconoscimento della fattispecie attenuata.
E' tuttavia evidente che il sistema introdotto dal d.lgs. n. 231/01 impone alle imprese di adottare un modello
organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica, onde evitare in
tal modo la responsabilità amministrativa.
Non a caso, mentre i documenti presentati dalla difesa sono stati redatti a mente degli artt. 26 e 28 del d.lgs.
n. 81/08, il modello di organizzazione e gestione del d.lgs. n. 231/01 è contemplato dall'art. 30 del d.lgs. n.
81/08, segnando così una distinzione non solo nominale ma anche funzionale. Tale ultimo articolo riprende
l'articolazione offerta dal d.lgs. n. 231/01 e ne pone in evidenza anche i seguenti aspetti cruciali, che differenziano
il modello da un mero documento di valutazione di rischi:
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l) la necessaria vigilanza sull'adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di
lavoro in sicurezza;
2) le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
3) la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul
mantenimento nel tempo della condizioni di idoneità delle misure adottate;
4) l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
Il modello immaginato dal legislatore in questa materia è ispirato a distinte finalità che debbono
essere perseguite congiuntamente: quella organizzativa, orientata alla mappatura ed alla gestione
del rischio specifico nella prevenzione degli infortuni e quella di controllo sul sistema operativo,
onde garantirne la continua verifica ed effettività.
Non è possibile che la semplice analisi dei rischi valga anche per gli obiettivi del d.lgs. n. 231/01.
Anche se sono possibili parziali sovrapposizioni, il modello teso ad escludere la responsabilità
societaria è caratterizzato anche dal sistema di vigilanza che, pure attraverso obblighi diretti ad
incanalare le informazioni verso la struttura deputata al controllo sul funzionamento e
sull'osservanza, culmina nella previsione di sanzioni per le inottemperanze e nell'affidamento di
poteri disciplinari al medesimo organismo dotato di piena autonomia. Queste sono caratteristiche
imprescindibili del modello organizzativo.
Ad esse vanno cumulate le previsioni, obbligatorie nel modello gestionale del d.lgs. n. 231/01, ma
non presenti nel documento di valutazione dei rischi, inerenti alle modalità di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.
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Peraltro, mentre il documento di valutazione di un rischio è rivolto anche ai lavoratori per
informarli dei pericoli incombenti in determinate situazioni all'interno del processo produttivo, e
quindi è strutturato in modo da garantire a tali destinatari una rete di protezione individuale e
collettiva in quanto addetti concretamente a determinate mansioni, il modello del d.lgs. n. 231/01
deve rivolgersi non tanto a tali soggetti, esposti al pericolo di infortunio, bensì principalmente a
coloro che, in seno all'intera compagine aziendale, sono esposti al rischio di commettere reati
colposi e di provocare quindi le lesioni o la morte nel circuito societario, sollecitandoli ad
adottare standard operativi e decisionali predeterminati, in grado di obliterare una
responsabilità dell'ente. Dall'analisi dei rischi del ciclo produttivo l'attenzione viene spostata
anche ai rischi del processo decisionale finalizzato alla prevenzione.
Dalla focalizzazione delle procedure corrette del ciclo produttivo, per la parte riferibile alla sfera
esecutiva dei lavoratori, si passa anche alla cruciale individuazione dei responsabili
dell'attuazione dei protocolli decisionali, finanziari e gestionali occorrenti per scongiurare quei
rischi.
Si tratta quindi di evitare la commissione di reati in materia di infortuni sul lavoro da parte dei
garanti dell'incolumità fisica dei lavoratori.
E' evidente, di conseguenza, che i due documenti di valutazione dei rischi prodotti dalla difesa della
(W) abbiano una destinazione diversa sul piano funzionale e giuridico rispetto al modello del d.lgs. n.
231/01.
Essi non possono in alcun modo costituire un surrogato di un modello organizzativo e gestionale, che
è stato congegnato per scopi diversi, anche se mediatamente sempre a favore dei lavoratori, e che
risulta strutturato normativamente con precipue ramificazioni attuative, ben marcate e polivalenti.
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La responsabilità della (W) va agganciata ai reati commessi da (E), che, pur essendo anche socio, di certo non
agiva per diretti interessi personali.
Sostanzialmente sono state accertate, a carico di (E), le seguenti condotte colpose specifiche, che si aggiungono
alla violazione dell'art. 2087 del Codice Civile, per non avere egli ottemperato all'obbligo giuridico di garantire
l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro dipendenti.
Era stata omessa l'elaborazione del documento contenente la relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti non soltanto con riferimento alla generica attività di autolavaggio
e rimessaggio, ma anche con riferimento alla attività di bonifica successivamente intrapresa.
Era stata anche omessa la rielaborazione della valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, in occasione dell'intrapreso nuovo servizio di bonifica delle cisterne, implicante una modifica
significativa ai fini della sicurezza della salute dei lavoratori impiegati presso l'impianto della (W).
Era stata omessa la preventiva determinazione, nella valutazione sopra indicata, dell'eventuale presenza di
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, e, in particolare, dell'acido solfidrico, circostanza verificabile con
misuratori o indicatori presenti in commercio.
Era stata omessa la valutazione anche dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla
presenza di tale agente chimico.
Era stata omessa la richiesta al committente della consegna della "scheda dati di sicurezza" relativa al prodotto
trasportato dalla cisterna da bonificare, circostanza che, come regola sociale di prudenza, avrebbe consentito di
apprendere informazioni utili all'atto della manipolazione delle sostanze a fini di bonifica della cisterna.
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Era stata comunque omessa l’assunzione delle doverose informazioni sulla salute e sulla sicurezza
per tale ambito della sicurezza.
Era stata omessa l'eliminazione dei rischi derivanti dagli agenti chimici o, comunque, non era stato
reso possibile il contenimento di quei rischi al minimo, non fornendo attrezzature idonee al lavoro
specifico, non riducendo al minimo la durata e l'intensità della esposizione e non adottando metodi di
lavoro appropriati, comprese le disposizioni che garantivano la sicurezza nella manipolazione dei
rifiuti contenenti acido solfidrico.
Era stata omessa la fornitura ai lavoratori adibiti alla attività di bonifica, in particolare a … e
all'operaio lavaggista … , dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, degli
autorespiratori, delle cinture di sicurezza dotate di sistema di ritenuta e richiamo e, comunque, di un
idoneo dispositivo di imbracatura collegato a un sistema di sollevamento esterno, per consentire
l’immediata risalita dell'operaio in caso di emergenza e/o il salvataggio dello stesso dall'esterno da
parte di altra unità lavorativa con funzioni di sorveglianza.
Si era consentito dunque che l'operaio … entrasse nella cisterna per procedere alla bonifica, pur
apparendo che quella cisterna fosse stata adibita al trasporto dello zolfo fuso, con la reale possibilità
che nella stessa vi fossero residui di gas deleteri residuati a quel trasporto. Non veniva impedito che il
… entrasse nella cisterna senza aver prima accertato l'inesistenza nell'ambiente confinato di gas
deleteri, dunque senza aver prima accertato che nel recipiente vi fossero le condizioni necessarie per
salvaguardare la propria incolumità fisica e, comunque, senza avere preventivamente assicurato la
ventilazione, con espulsione del gas, o predisposto altri mezzi di risanamento dell'ambiente.
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Non erano state nemmeno impartite dal datore di lavoro disposizioni perché il … fosse legato con
cintura di sicurezza, vigilato per tutta la durata della lavorazione e fornito delle apparecchiature di
protezione respiratoria.
Anche gli altri lavoratori non erano stati informati e formati circa i rischi derivanti dalla bonifica
delle cisterne di cui sopra, né erano stati istruiti in relazione alle misure di emergenza da adottare, per
il pronto soccorso, in caso di pericolo grave e immediato connesso alla nuova lavorazione intrapresa.
Gli operai non erano stati sottoposti all’addestramento per l'utilizzo della cintura di sicurezza citata e
per le precauzioni da adottare in ordine agli specifici agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di
lavoro, all'identificazione dei medesimi, ai rischi per la sicurezza e la salute, ai relativi valori limite di
esposizione professionale ed alle azioni adeguate da intraprendere per proteggersi.
Dalla annotazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro si desume inoltre che, nella (W),
(E) era incaricato anche delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ruolo
vanificato dalla lunga serie di omissioni appena riprtate.
… era peraltro solo un operaio lavaggista di III livello che avrebbe dovuto svolgere mansioni di
esercizio delle aree di parcheggio, così come … era un operaio lavaggista di I livello, cioè aveva
mansioni generiche di manovalanza e pulizia. … era un operaio lavaggista di II livello, cioè operaio
generico, addetto prevalentemente alla movimentazione di auto.
Dunque si trattava di operai aventi mansioni generiche, non rispondenti a quelle in concreto da
ciascuno espletate al momento in cui si era verificato il sinistro.
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Si desume, ancora, dalla stessa annotazione di indagine che era presente nell'autolavaggio il giovane
…, autista di III livello superiore, dipendente della …, che ivi aveva depositato, come di solito, un
veicolo di proprietà della indicata società, … . Costui si era avvicinato all'area del lavaggio della
cisterne ed era entrato nel contenitore senza che alcun cartello segnalasse il pericolo e vietasse
l'accesso a qualunque soggetto non munito delle necessarie protezioni.
I reati commessi da (E) sono stati realizzati nell'interesse ed a vantaggio della (W). E' stato accettato
quell'incarico per aprire orizzonti nuovi per la società molfettese, con la previsione di profitti prima
insperati e di ampi margini di affermazione territoriale in un settore, quello della bonifica delle
cisterne, privo di concorrenza nell'area geografica pugliese.
Si consideri che anche il consulente del PM, ing. …, esperto in materia ambientale, nell'effettuare
un’indagine, seppure condizionata dal limitato tempo concesso, compiuta comunque a campione sul
territorio nazionale con l'ausilio del N.O.E. dei C.C., non è riuscito a trovare una impresa del tutto
abilitata al lavoro di bonifica in discussione.
E' stato compiuto quel passo, pur sapendo di non avere un piano di valutazione dei rischi chimici e non
è stata sostenuta la spesa occorrente per tale valutazione, come non sono state affrontate le spese
occorrenti per l'adeguamento dell'impianto allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Non sono state,
inoltre, sostenute le spese per una consulenza chimica ed ambientale, per i dispositivi di protezione
individuale degli operai, per l'informazione e formazione dei medesimi nel settore ad alto rischio, per
l'acquisto di segnali di pericolo nella zona lavorativa, per le autorizzazioni necessarie in materia
ambientale e per gli apparecchi diretti a rilevare la presenza di agenti pericolosi per la salute e per la
vita.
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Come sottolineato dall'ing. …, un impianto in cui si svolge l'attività di bonifica di
autocisterne regolarmente autorizzata e, quindi, sottoposta al rispetto di tutte le
prescrizioni autorizzative in materia di tutela delle acque, gestione dei rifiuti, tutela
dell'aria e riduzione delle emissioni, ha costi di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura maggiori rispetto ad un impianto privo delle relative autorizzazioni.
Tali maggiori costi, a titolo di esempio, sono conseguenti a oneri connessi all'acquisizione
delle autorizzazioni e relativi rinnovi periodici, dotazione impiantistica per lo stoccaggio
(D15 e/o R13) dei rifiuti, avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti, oneri gestionali
amministrativi connessi alla gestione dei rifiuti (Formulari di identificazione rifiuto, registro
di carico e scarico rifiuti, modello unico di dichiarazione ambientale), caratterizzazione dei
rifiuti prima dell'avvio a recupero/smaltimento, garanzie finanziarie per l'attività di
gestione rifiuti, dotazione impiantistica per la captazione e il trattamento degli effluenti
gassosi, manutenzione ordinaria dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera,
avvio a smaltimento dei rifiuti generati dalla manutenzione dei sistemi di abbattimento
delle emissioni in atmosfera, eventuali analisi periodiche sugli effluenti gassosi.
I risparmi di spesa ottenuti dalla (W) sono palesi e considerevoli; quindi non possono
essere revocate in dubbio le condizioni per affermare la sua responsabilità ai sensi del
d.lgs. n. 231/01.
[omissis]
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Si deve comprendere quali riverberi possa avere tale atto sulla responsabilità "amministrativa" della medesima
società.
La sottoposizione di tale modello in dibattimento è stata effettuata per conseguire solo una riduzione di sanzione,
dato che l'adozione è avvenuta in data posteriore alle condotte contestate. Peraltro dal verbale del Consiglio di
Amministrazione del 19.3.2008 (depositato dalla difesa della società) risulta
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In tal guisa si coglie che il (C) ed il (B) avevano agito nell'interesse esclusivo della (X): occorreva "convertire" le
cisterne al più presto, eliminare i residui, e dar corso in tempi strettissimi al nuovo piano di trasporto dell'acido
solforico; era indispensabile anche evitare ogni complicazione legata allo smaltimento dei residui pericolosi del
precedente trasporto di zolfo liquido.
La condotta colposa aveva generato anche significativi vantaggi economici per la (X) spa: erano stati evitati i
disagi ed i costi connessi alla complessa ricerca di una impresa idonea, affidandosi per tale operazione
all'incapace (Y), mai occupatasi di tale ambito operativo e coinvolta solo perchè in continuo contatto per il
servizio contrattuale di trasporto su gomma e interessata a soddisfare ogni pretesa della richiedente, anche per
l'influenza di quest'ultima per la sua posizione dominante nell'interazione negoziale; erano state evitate le spese
connesse con lo spostamento della cisterna in altro luogo attrezzato per la bonifica, sicuramente più lontano da
Bari rispetto all'ubicazione dell'impianto della (W); erano state eluse le spese connesse con il costo di una bonifica
in sicurezza, essendosi rivolti di fatto ad una società non attrezzata per tale intervento e quindi con oneri gestionali
decisamente più contenuti.
Occorre ora fissare l'attenzione sul modello organizzativo che la (X) spa ha adottato con la delibera del 18.3.2009
del Consiglio di Amministrazione.
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che era sorta l'urgenza di dare corso all’attività di predisposizione del modello, ciò perché era da
poco accaduto l'incidente della (W) e si avvertiva la necessità di approntare il documento in tempi
brevi per circoscrivere gli effetti delle proprie responsabilità "amministrative".
La … spa aveva un proprio modello organizzativo adottato con delibera del 28.2.2007.
E' chiaro che tale modello non potesse abbracciare i reati di cui all'art. 25 septies del d.lgs. n.
231/01, dal momento che siffatta disposizione fu introdotta solo dalla l. n. 123 del 03.8.2007.
La… spa in data 24.4.2007 incorporò la …, che divenne una sua divisione interna. Dal 3.10.2007
la … spa assunse la denominazione di (X).
Il nodo centrale dell'esame verte allora sulle espressioni usate dal legislatore nell'art. 6 comma
primo lettera a) e nell'art. 12 comma secondo lettera b) del d.lgs. n. 231/01.
In entrambi i passaggi esplicativi si stabilisce limpidamente che l'organo dirigente deve adottare ed
efficacemente attuare modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi.
Le fasi di studio attengono principalmente alla predeterminazione dei beni oggetto della tutela
giuridica, all'orientamento delle condotte individuali nella direzione della eliminazione del rischio
di lesione dei singoli beni protetti ed alla concreta efficacia delle contromisure prescelte. Il
compito del Giudice non è solo quello di prendere atto dell'esistenza di un modello, della sua
rispondenza ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti ed
esaminati dalle autorità pubbliche ma deve valutarne in primo luogo l'idoneità, accertando se
l'analisi dei
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rischi sia stata integrale, se le procedure tracciate spieghino la loro utilità sul piano preventivo e se il
sistema sia caratterizzato dai meccanismi correttivi, affidati ad un organismo di controllo munito anche
di poteri disciplinari efficaci.
Il reale pericolo, manifestato chiaramente nelle relazione al d.lgs. n. 231/01 ed anche da autorevoli
posizioni dottrinarie, è che il modello organizzativo e gestionale divenga una "operazione di mera
facciata", priva di reale efficacia preventiva.
Occorre evitare che il chiaro proposito della legge, che è di ottenere una reale vocazione
preventiva dei modelli per minimizzare il rischio di reato nelle organizzazioni a struttura
complessa, sia vanificato perché in interpretato come un rituale di portata meramente
burocratica. Una volta stabilito che il modello adottato sia effettivamente idoneo, la valutazione
deve essere spostata sulla fase della implementazione, della attuazione e della verifica della sua
efficacia.
Leggendo le pagine che si occupano dei reati di cui all'art. 25 septies nel modello adottato dalla (X),
si apprezza una gravissima lacuna, che attiene proprio a situazioni di rischio come quella verificatasi
nella vicenda in discussione. Il sistema predisposto nel documento non prende in considerazione i rischi
derivanti dai contatti che la società può avere seguendo le stesse modalità decisionali ed esecutive che
hanno portato alla verificazione degli eventi letali nel caso in esame.
L'impianto del modello non considera che, allorquando non siano coinvolti soggetti dipendenti
della (X), sia necessario adottare cautele e regole per evitare che dipendenti di terzi possano
subire lesioni o perdere la vita per infrazioni commesse dai loro datori di lavoro nel movimentare,
gestire o trattare mezzi di trasporto contenenti sostanze pericolose gestite dalla stessa società di
trasporto
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E' chiaro che il controllo dei rischi non può esaurirsi nell'ambito della struttura organizzativa ed
aziendale della società in questione, ma deve essere esteso anche all'osservanza delle medesime
regole da parte dei soggetti che entrano, direttamente o indirettamente, in contatto con le
sostanze chimiche, detenute proprio nei mezzi di trasporto gestiti dalla (X).
L'anello debole della catena operativa, che ha portato agli eventi tragici, non è analizzato e la fragilità
del sistema manifestatasi nel caso in esame non è stata scardinata debitamente nel modello presente in
atti.
Nella fattispecie, infatti, l'inosservanza delle regole, tecniche e sociali, di tipo antinfortunistico presso
la (W) si è sovrapposta alle responsabilità colpose degli operatori della (X), che hanno permesso
l'affidamento del pericoloso lavoro a quella inidonea società per il tramite della (Y).
Vista l'impostazione del depositato modello organizzativo e gestionale verso uno schema
essenzialmente ed esclusivamente diretto a prevenire infortuni dei propri dipendenti o di soggetti
presenti nel proprio ambiente, deve constatarsi che nel medesimo atto non sia stata prevista alcuna
procedura per assicurare il passaggio di informazioni sui rischi dei prodotti pericolosi nelle relazioni
commerciali con altre società che potrebbero essere chiamate, anche per il tramite di altri affidatati, ad
operare servizi di qualunque genere nell'interesse della medesima società.
Non risulta attivata alcuna procedura standard di tipo decisionale per una corretta individuazione di
soggetti giuridici esterni in grado di assicurare, sul piano negoziale, imprenditoriale e legale, tutti i tipi
di servizi nel settore specialistico della chimica, al fine di evitare pregiudizi ai dipendenti di tali terzi
in luoghi di lavoro non direttamente controllati dalla (X).
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Non consta nemmeno la basilare previsione di protocolli operativi atti a garantire una attività di
controllo preventivo dell'esistenza dei presidi antinfortunistici e del loro corretto uso negli impianti
aziendali di terzi, i cui dipendenti possono essere sollecitati a prestare attività rischiose a favore della
(X) nel settore chimico.
Non risulta neanche la previsione di strumenti atti a garantire simili risultati di generale sicurezza sul
lavoro, ad esempio con l'obbligo di inserimento di clausole contenenti sanzioni contrattuali a carico di
terzi che potrebbero essere inadempienti rispetto agli obiettivi comuni prefissi oppure con l'adozione
negoziale di poteri ispettivi sull'andamento delle attività nelle aziende esterne, onde verificare
direttamente l'osservanza delle norme di prevenzione, specificamente concernenti il lavoro affidato.
Difettano, per un verso, una specifica responsabilizzazione per tali importanti profili e, per altro verso,
l'identificazione puntuale dei soggetti deputati al rispetto di regole precauzionali e dunque
assoggettabili a sanzioni disciplinari da parte dell'organismo di vigilanza.
Non appare ultroneo osservare che la particolare posizione della (X) nel settore chimico nazionale
imponeva una trattazione approfondita dei temi della prevenzione sul lavoro, dovendosi segnalare che,
al contenuto tipico di un modello organizzativo e gestionale, finalizzato alla prevenzione del rischio
generico, doveva essere affiancata la disamina della gestione del rischio specifico legato al peculiare
ramo sensibile d'impresa. Ciò deve avvenire soprattutto allorquando il modello venga adottato sulla
base di una esperienza negativa che ha messo in luce le larghe maglie esistenti nella tutela dei beni
giuridici in esame.
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Da quanto esposto discende l'inidoneità del depositato modello organizzativo e gestionale a
prevenire reati della stessa origine di quelli per cui si procede.
Non occorre soffermarsi dunque sulla efficacia del sistema disciplinare, atteso che ogni
valutazione al riguardo, peraltro di fatto non consentita al giudicante perché gli allegati del
modello non sono stati prodotti (incluso l'allegato 5 inerente proprio al sistema disciplinare),
risulta assorbita interamente dal primo profilo esaminato; tanto ha reso superflua una richiesta del
giudicante volta a sollecitare l'integrazione della produzione difensiva per l'ulteriore profilo.
La (X) spa non può ottenere pertanto la riduzione della sanzione pecuniaria prevista quale
conseguenza giuridica della sua responsabilità.
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