La GEV e le attività del Servizio – Il rapporto
con l'utenza. Compiti – Qualifica di Guardia
Giurata – Qualifica di Guardia Ecologica
Volontaria - La funzione di Pubblico Ufficiale
7 marzo 2011
Romualdo Giovannoni
commissario capo
polizia provinciale MB
La vigilanza volontaria per l’ambiente:
panoramica generale
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Dieci regioni italiane utilizzano la vigilanza volontaria per la salvaguardia
dell’ambiente, in termini di supporto alle attività di istituto
In prevalenza esistono i “servizi regionali di vigilanza ecologica
volontaria”, che impiegano le GEV
In quasi tutte le regioni italiane operano anche altre Guardie volontarie
con funzioni di prevenzione di illeciti specifici:
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Le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute
dal Ministero dell’Ambiente;
Le guardie ittiche previste dal R.D. 1604/31 (T.U.L.Pesca)
Le guardie venatorie faunistico ambientali previste dalla legge 1992 n.157
Le guardie zoofile volontarie previste fin dal 1913 e poi riformate dalla legge
157/92
Le organizzazioni di volontariato previste dalla legge 266/1991
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme
in materia ambientale
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Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge
15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e
per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla
desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la
gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle
emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni
all'ambiente.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme
in materia ambientale
art.1. Finalità.
1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo
primario la promozione dei livelli di qualità
della vita umana, da realizzare attraverso la
salvaguardia ed il miglioramento delle
condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali.
La vigilanza volontaria per l’ambiente:
la nozione di danno ambientale
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
Art. 300. Danno ambientale.
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una
risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto
alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge
11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le
direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio
1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18
ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché
alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;
b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato
ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali
definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4,
paragrafo 7, di tale direttiva;
c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche
se svolte in acque internazionali;
d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi,
anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di
sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.
La nozione di ambiente per la
Cassazione
Per giurisprudenza consolidata, la Cassazione definisce l’ambiente
come il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più
significative dell’uomo protette dall’ordinamento, perché la loro
conservazione è ritenuta fondamentale per il prieno sviluppo della
persona.
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E’ una nozione unitaria e generale, che comprende tutte le risorse
naturali e culturali.
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Tale estensione della definizione lascerebbe immaginare una
disciplina unitaria e generale delle persone preposte alla loro tutela,
ed invece……
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Le attività del Servizio delle GEV
La mission voluta dalla Regione

a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela
ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente
unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a
norma della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione
della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema
penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;

c) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e
informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;

d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto
intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di
carattere ecologico.
Le attività del Servizio delle GEV
ATTIVITA’ INFORMATIVA
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Le attività del Servizio delle GEV
ATTIVITA’ INFORMATIVA
MONITORAGGIO AMBIENTALE
La colonia di rondini ( Hirundo Rustica) presso il Parco del Valentino a Torino
Le attività del Servizio delle GEV
VIGILARE : cosa significa..

TRATTO DA
UN SITO DI
VIGILANZA
PRIVATA
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I servizi usuali di vigilanza vengono
svolti da Guardie Particolari Giurate,
addestrate ed in perfetta uniforme, che
possono stazionare dentro o fuori delle
strutture da proteggere o svolgere
ispezioni periodiche ad orari diversi.
Con i seguenti scopi: controllare gli
accessi, svolgere azione deterrente nei
confronti dei malintenzionati, prevenire
le situazioni di rischio, contrastare
eventuali attacchi da parte di malviventi,
controllare le differenze inventariali,
ripristinare normali condizioni di
sicurezza.
Le attività del Servizio delle GEV
VIGILARE : cosa significa..
presidio di un luogo, sorveglianza, controllo,
attenzione, tutelare, 5 sensi in funzione...
Le attività del Servizio delle GEV
Legge Regione Lombardia 28 febbraio 2005, n.9
Art. 10. Cooperazione con i servizi di polizia locale idraulica,
forestale e con l'ARPA
1. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia,
cooperano con i servizi di polizia locale di cui alla legge regionale 14
aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia
di polizia locale e sicurezza
urbana):
a) nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la
prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi contro
la natura, l'ambiente e il territorio;
b) nell'attività di monitoraggio e controllo ambientale del
territorio e in particolare dei parchi e giardini;
c) nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione ed
informazione attinenti la natura, l'ambiente e il territorio.
Le attività del Servizio delle GEV
Legge Regione Lombardia 28 febbraio 2005, n.9
Art. 10. Cooperazione con i servizi di polizia locale
idraulica, forestale e con l'ARPA
Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i
servizi di polizia idraulica di cui all'Art. 3, commi 108, lettera i) e 114, lettera a) della
legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.
Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dallo stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59»):
a) nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e
l'accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669
(Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere
di bonifica);
b) nell'attività di monitoraggio e controllo delle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui
all'art. 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione e informazione attinenti
i corpi d'acqua e le risorse idriche.
2.
Le attività del Servizio delle GEV
Legge Regione Lombardia 28 febbraio 2005, n.9
Art. 10. Cooperazione con i servizi di polizia locale
idraulica, forestale e con l'ARPA
3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera alle attività di controllo
ambientale di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 agosto
1999, n. 16 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA).
4. Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera con il Corpo forestale
nazionale e regionale nell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo
concernenti:
a) la tutela dell'ambiente forestale ed agro-silvo-pastorale e connesse alla protezione
della natura ed all'assetto del territorio;
b) l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche);
c) la parte lombarda del parco nazionale dello Stelvio, previa intesa tra l'ente
organizzatore del servizio territorialmente competente ed il comitato di gestione.
Le attività del Servizio delle GEV
Legge Regione Lombardia 28 febbraio 2005, n.9
Art. 10. Cooperazione con i servizi di polizia locale
idraulica, forestale e con l'ARPA
5. Le attivita' di cooperazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono svolte sulla base di
accordi tra gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica
e gli enti o corpi interessati. Le province possono promuovere accordi quadro
per lo svolgimento delle medesime attivita' di cooperazione;
6. Per assicurare uniformità comportamentali, un efficace scambio d'informazioni
ed un rapido intervento sul territorio, la giunta regionale:
a) definisce una modulistica unica sul territorio regionale in tema di accertamento di
illeciti amministrativi;
b) promuove il raccordo telematico tra il servizio volontario di vigilanza ecologica
ed i servizi di polizia locale, idraulica e forestale.
7. Le guardie ecologiche volontarie in servizio, che partecipano con esito positivo
ad appositi corsi di formazione integrativi, sono iscritte, a domanda, negli elenchi
degli idonei di cui all'Art. 35, comma 5 della legge regionale n. 4/2003; le
modalità organizzative, i contenuti, la durata nonché le prove finali dei corsi
integrativi sono definiti dalla giunta regionale con apposita deliberazione ai sensi
dell'Art. 35, comma 3 della legge regionale n. 4/2003.
Le attività del Servizio delle GEV
PRONTO INTERVENTO E SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA O DI DISASTRI

d) collaborazione con le autorità competenti per le
operazioni di pronto intervento e di soccorso in
caso di emergenza o di disastri di carattere
ecologico
Le attività del Servizio delle GEV
PRONTO INTERVENTO E SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA O DI DISASTRI
Si....
Rapporti con l’utenza
dipendono in gran parte dal ruolo e dal contesto
a) informazione sulla legislazione vigente in
materia di tutela ambientale nonché sui criteri,
mezzi e comportamenti atti a realizzarla
CONTESTO SCOLASTICO
APPROCCIO EDUCATIVO
Rapporti con l’utenza
dipendono in gran parte dal ruolo e dal contesto
l’accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla
normativa ambientale comporta la contestazione
della violazione delle norme
RUOLO PATERNO
il ruolo del padre
è quello di
ricordare e far
rispettare le
regole
Rapporti con l’utenza
ATTTEGGIAMENTI DA EVITARE DURANTE LA CONTESTAZIONE
la predica
Rapporti con l’utenza
ATTTEGGIAMENTI DA EVITARE DURANTE LA CONTESTAZIONE
GHE PENSI MI !!
raccogliere ed
evadere richieste
di intervento come
se fossero urgenze
Rapporti con l’utenza
GHE PENSI MI !!
Le GEV spesso vengono
tacciate di essere
segugi, cani sciolti.
Invece fanno parte di un
ufficio di vigilanza
organizzato ( squadra).
La rilevanza esterna sta
in capo al Dirigente.
Rapporti con l’utenza
ATTTEGGIAMENTI DA EVITARE DURANTE LA CONTESTAZIONE
perdere la calma, alzare la
voce, arrabbiarsi, cedere
alle provocazioni, ecc.......
Rapporti con l’utenza
ATTTEGGIAMENTI DA EVITARE DURANTE LA CONTESTAZIONE
esprimere la propria
opinione, parlare male
delle istituzioni, ecc.......
Rapporti con l’utenza
ATTTEGGIAMENTI DA EVITARE DURANTE LA CONTESTAZIONE
fate voi degli esempi...
Qualifica di Guardia Giurata
riferimenti legislativi
R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
TITOLO I
Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo I – Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave
necessità pubblica
art. 1. (art. 1 T.U. 1926; art. 1 R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593). –
L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei
cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei
regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze
delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni
Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei
dissidi privati.
L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal
Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in
mancanza, dal Podestà.
Qualifica di Guardia Giurata
due tipi di guardie giurate
TITOLO IV
Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
art. 133. (art. 134 T.U. 1926). –
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare
guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da
destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse
134. (art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di
vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di
raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi
o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera
di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini
italiani.
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche
funzioni o una menomazione della libertà individuale.
Qualifica di Guardia Giurata
requisiti – approvazione prefettizia
art. 138. (art. 139 T.U. 1926). –
Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ;
2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di
leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
6° essere munito della carta di identità;
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella
degli infortuni sul lavoro.
Qualifica di Guardia Giurata
requisiti – approvazione prefettizia
( seguito) art. 138. (art. 139 T.U. 1926).
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal
prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto
rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto
d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione
europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo
quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e
dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre
996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le
disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del
presente testo unico.
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate
nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili
cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio .
Decreto di approvazione delle
guardie particolari giurate
Qualifica di Guardia Giurata
subordinazione
art. 139. (art. 140 T.U. 1926). - Gli uffici di vigilanza e di
investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a
richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti
sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte
dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria.
art.140.
(art. 141 T.U. 1926). - I contravventori alle
disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a
due anni e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000
(261).
Qualifica di Guardia Giurata
R.D. 6-5-1940 n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
TITOLO IV
Delle guardie particolari e degli Istituti di vigilanza e di investigazione privata.
§ 20 - Delle guardie particolari.
art. 250. Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge, il Prefetto
rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione.
Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al pretore giuramento con la
seguente formula:
«Giuro che sarò fedele al Re Imperatore e ai suoi reali e imperiali successori; che osserverò
lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con
diligenza e con zelo, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta,
anche privata, alla dignità dell'impiego.
«Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii con i
doveri del mio ufficio».
Il pretore attesta, in calce al decreto del Prefetto, del prestato giuramento.
La guardia particolare è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del
giuramento.
Qualifica di Guardia Giurata
R.D. 6-5-1940 n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
art. 251. Con uno stesso decreto di approvazione può una guardia particolare essere
autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi.
Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia
richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.
art. 254. Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza portano il
distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal Prefetto su domanda del concessionario.
Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata sono dispensati dal
portare la divisa od il distintivo, quando sono adibiti esclusivamente a servizi di
investigazione.
Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'art. 230 del presente
regolamento.
Qualifica di Guardia Giurata
R.D. 6-5-1940 n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
art. 230.
Nessuna divisa o uniforme può essere adottata per le bande musicali o per le orchestre, se non sia
stata approvata dal Prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice
esemplare.
Il Prefetto provvede, sentito il comando della divisione militare.
Ogni successiva variante all'uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiv
approvazione del Prefetto.
È in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma.
art. 255. Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere
verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a
prova contraria.
art. 256. Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'articolo
42 della legge e dall'art. 71 del presente regolamento.
La licenza di porto d'armi, a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la
qualità di guardia particolare giurata.
Qualifica di Guardia Giurata
D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 Disciplina del
servizio delle guardie particolari giurate
art. 1.
Il servizio delle guardie particolari giurate nominate a sensi degli artt. 133 e
seguenti del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, è posto sotto la diretta
vigilanza del Questore.
Resta ferma la competenza del Prefetto per quanto concerne la loro nomina
ed il rilascio della licenza richiesta dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza dal relativo regolamento.
art. 2.
Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre
all'approvazione del Questore della provincia, nel cui territorio viene
disimpegnato il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve
essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola
guardia.
Qualifica di Guardia Giurata
D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 Disciplina del servizio
delle guardie particolari giurate
art. 3.
È data facoltà al Questore di modificare le norme di servizio proposte in
esecuzione dell'articolo precedente e di aggiungervi tutti quegli obblighi che
ritenesse opportuno nel pubblico interesse.
art. 4.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli
obblighi fissati può il Questore sospenderla immediatamente dal servizio
salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del Prefetto.
art. 5.
È vietato a chi impiega guardie particolari giurate di disporre delle stesse in
modo non conforme alle norme di servizio approvato dal Questore.
art. 6.
Le infrazioni al presente decreto sono punite a termini dell'art. 17 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773. ...(omesso art.7)
Qualifica di Guardia Ecologica Volontaria
Legge Regionale 28 febbraio 2005, n.9
Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza
ecologica
...omissis..
Art. 4.
Compiti degli enti organizzatori
1. Gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui
all'art. 3, comma 3:
...omissis..
conferiscono gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie
ed alle guardie ecologiche onorarie di cui all'art. 11 e consegnano
loro i tesserini personali ed i distintivi rilasciati dalla Regione;
...omissis..
b)
Qualifica di Guardia Ecologica Volontaria
D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832Individuazione degli ambiti
normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie.
Il Presidente della Regione Lombardia
...omissis..
Decreta
...omissis..
2. di stabilire che a tutte le guardie ecologiche in servizio ai sensi della L.R. 28
febbraio 2005, n. 9, devono essere affidati i poteri di accertamento di cui al
punto 1;
3. di stabilire che alle guardie ecologiche che prestano servizio presso parchi
regionali, province, Comunità Montane e Comuni capoluogo di provincia
possono essere affidati anche poteri di accertamento in relazione a regolamenti
in materia ambientale dei predetti enti;
4. di stabilire che alle guardie ecologiche volontarie che abbiano frequentato
con profitto specifici corsi in materia di controllo sull’attività venatoria e/o
piscatoria possono essere affidati anche i relativi poteri di accertamento, previa
intesa con le Province competenti;
La funzione di Pubblico Ufficiale
CODICE PENALE
art. 357. Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata
da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata
dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi.
La funzione di Pubblico Ufficiale
“Breve storia” della figura


Prima del Legge 26 aprile 1990, n. 86
la figura era strettamente legata al ruolo
formale della persona all’interno
dell’amministrazione pubblica (impiegati dello
Stato, etc…)
Dopo la interpretazione giuridica della figura si
appunta alla funzione ricoperta e non al ruolo
formale
La funzione di Pubblico Ufficiale
La casistica






L’insegnante di scuola pubblica o privata
Il collaboratore amministrativo di una pubblica
amministrazione
Il medico ospedaliero o comunque convenzionato con
il servizio sanitario nazionale
I componenti di una commissione di gara d’appalto
il Sindaco, il Presidente del Parco, della Provincia..
il Presidente del Consiglio
Con il riconoscimento di P.U.
Cambia la sfera giuridica del
soggetto, che si amplia,
divenendo oggetto di particolare
tutela e di particolare controllo
da parte dell’ordinamento.
La funzione di Pubblico Ufficiale
CODICE PENALE
I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica
amministrazione
art. 314. Peculato.
1. Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico
servizio [c.p. 358], che, avendo per ragione del suo ufficio o
servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro
[c.p. 458] o di altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814], se ne
appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni
quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è
stata immediatamente restituita.
La funzione di Pubblico Ufficiale
CODICE PENALE
I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica
amministrazione
art.316. Peculato mediante profitto dell'errore
altrui.
1.
Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un
pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio
delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore
altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per
un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni .
La funzione di Pubblico Ufficiale
CODICE PENALE
I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica
amministrazione
art. 317. Concussione.
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, costringe o induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o ad un terzo,
denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni .
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I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica
amministrazione
art. 318. Corruzione per un atto d'ufficio.
1.Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio,
riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una
retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto
d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a
un anno.
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I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica
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art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio.
1.Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver
omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di
ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o
ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a
cinque anni .
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art. 323. Abuso d'ufficio.
1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale
o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o
del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un
prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura
a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri
un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un
carattere di rilevante gravità.
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I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica
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art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque
abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un
anno.
3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,
per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale
illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è
punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al
fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di
cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione
fino a due anni.
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art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
1.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che
indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e
sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione
da sei mesi a due anni.
2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta
di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde
per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta
in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della
richiesta stessa .
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art. 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un
militare o da un agente della forza pubblica.
1. Il militare [c.p.m.p. 2; c.p.m.g. 7] o l'agente della forza
pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire
una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme
stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due
anni.
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I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica
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art. 331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
1. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica
necessità [c.p. 359], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei
suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del
servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa
non inferiore a euro 516 .
2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a
sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 [c.p. 29, 31, 32].
3. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente
[c.p. 360, 440]
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I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica
amministrazione
art. 334.
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a
sequestro disposto nel corso di un procedimento
penale o dall'autorità amministrativa.
art. 335.
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di
cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
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I delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
art. 336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
1.
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
[c.p. 357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [c.p.
358], per costringerlo a fare un atto contrario ai propri
doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29,
32; c.p.p. 7] .
2. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è
commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a
compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire,
comunque, su di essa .
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I delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
art. 337. Resistenza a un pubblico ufficiale.
1.Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico
ufficiale [c.p. 357] o ad un incaricato di un pubblico servizio
[c.p. 358], mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a
coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 7].
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I delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
art. 340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di
un servizio di pubblica necessità.
1. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni
di legge [c.p. 431] cagiona un'interruzione o turba la
regolarità di un ufficio o servizio pubblico [c.p. 358] o di un
servizio di pubblica necessità [c.p. 359] è punito con la
reclusione fino a un anno.
2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32]
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I delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
art. 341-bis. Oltraggio a pubblico ufficiale.
1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più
persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre
compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è
punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto
determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui
il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo,
l’autore dell’offesa non è punibile.
3. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno,
mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia
nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto .
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I delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
art. 346. Millantato credito.
1. Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale [c.p. 357,
382], o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio
[c.p. 358, n. 1], riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro
[c.p. 458] o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il
pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 [c.p. 29, 32] .
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a
euro 3.098 (2), se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad
altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un
pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.
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I delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
art. 347. Usurpazione di funzioni pubbliche.
1.
Chiunque usurpa una funzione pubblica [c.p. 357] o le attribuzioni
inerenti a un pubblico impiego [c.p. 358, n. 1] è punito con la reclusione
fino a due anni.
2.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale,
avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o
sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle
[c.p. 360; c.p.p. 289].
3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza [c.p. 36].
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i delitti del pubblico ufficiale contro
l'Amministrazione della giustizia
art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale [c.p. 357], il quale omette o ritarda di denunciare
all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo
di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa
delle sue funzioni [c.p. 2, 3], è punito con la multa da euro 30 a euro
516 [c.p. 31; c.p.p. 347] .
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o
un agente di polizia giudiziaria [c.p. 360; c.p.p. 57], che ha avuto
comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p.
331].
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a
querela della persona offesa [c.p. 120, 126]
La funzione di Pubblico Ufficiale
p.u. come aggravante nei reati
Sez. VI, sent. n. 8392 del 05-02-2009 (ud. del 05-02-2009),
Procuratore della Repubblica di Padova c. D.L.R. (rv.
243667)
Non è configurabile l'aggravante inerente alla natura
pubblica della persona offesa dal reato di truffa in relazione
ad una società per azioni incaricata della gestione di servizi
comunali a norma dell'art. 22, lett. e) Legge 8 giugno 1990,
n. 142, in quanto la natura eventualmente pubblica del
servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della
qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione
funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 cod. pen.
(Rigetta, Trib. lib. Venezia, 7 Agosto 2008)
la prossima settimana...
Sistema sanzionatorio – 1° parte
Notizia di reato [cosa vuol dire denunciare?]
 sistema penale e amministrativo
 sanzioni
 depenalizzazione degli illeciti L.689/81 – L.R.
90/83
[Tutti pagano le multe? Quanti no? E perché no?]

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