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I materiali e le slides delle lezioni li trovate e li troverete qui
dentro, nelle directory diritto penale PROGREDITO (una per i
materiali obbligatori e le slides ed una per i materiali facoltativi).
Fattori della legittimazione del diritto penale.
Consenso e legittimità (proporzionalità inversa)
In particolare consenso-legittimità sub specie:
precisione (posizione della norma) (l’altro ieri)
Oggi:
1. tassatività (interpretazione della norma)
2. determinatezza (accertamento della norma)
A.A.A. Discorso espositivo, ma critico.
Non adesivo!
2. Consenso e principio di tassatività.
Principio di tassatività = divieto di analogia
(corollario: possibilità della sola
interpretazione letterale).
Divieto di interpretazione analogica e possibilità
della sola interpretazione letterale
Analogia (vietata):
In caso di lacuna involontaria
applicare la disposizione ai
casi in essa non previsti
quando vi è identità di ratio
tra la disposizione e il caso
concreto in esame: si crea
una nuova norma
“uscendo” dalla
disposizione
Interpretazione letterale
(ammessa):
si interpreta la disposizione nei
limiti dei significati
compatibili con il suo tenore
letterale: non si crea una
nuova norma, se ne
esplorano dall’interno tutti i
suoi significati letterali.
Codice Penale
Art. 609 bis “Violenza sessuale”
1. Chiunque, con violenza o minaccia o
mediante abuso di autorita', costringe
taluno a compiere o subire atti sessuali e'
punito con la reclusione da cinque a dieci
anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce
taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita'
fisica o psichica della persona offesa al
momento dei fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per
essersi il colpevole sostituito ad altra
persona.
3. Nei casi di minore gravita' la pena e'
diminuita in misura non eccedente i due
terzi.
Il caso di
“Parla con Lei”
di Pedro Almodovar
Abuso sessuale di una
donna in coma
Significato (letterale)
di induzione
•
indùrre: indùrre
v. 2ª tr. e rifl., irr. (Ind. pres. indùco, indùci; per la coniug. completa V. condùrre)
lett. immettere, far entrare
da questo sign. nasce quello, proprio del linguaggio della fisica, di produrre forza
elettromotrice in un circuito chiuso, mediante induzione
spingere qu., con la persuasione, con le minacce, con l'esempio, a credere, a fare q.c., o
ad assumere un determinato atteggiamento
nel linguaggio della logica, concludere un ragionamento risalendo dal particolare al
generale
rifl., determinarsi a fare o a pensare una cosa (con l'idea che ciò costi un certo sforzo
su se stesso).
Art. 319-quater.
Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio
che, abusando della sua qualità o
dei suoi poteri, induce taluno a
dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo,
denaro o altra utilità è punito con
la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo
comma, chi dà o promette denaro
o altra utilità è punito con la
reclusione fino a tre anni.
la c.d. “induzione
ambientale” (ex
concussione
ambientale pre l. 190
del2012)
Art. 640 1° comma c.p. Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri,
inducendo taluno in errore,
procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui
danno, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 51
a euro 1.032 .
c.d. “truffa omissiva”
Riassumendo: il concetto richiamato è sempre lo stesso
(induzione), ma assume significati diversi
Art. 609 bis c.p. “Violenza sessuale”
1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti
sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
(1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto (…)
•
Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o
a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione
fino a tre anni..
•
Art. 640 1° comma c.p. Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 .
3. Consenso e principio di
determinatezza
Ripasso: Principio di determinatezza = sono
legittimi solo fatti suscettibili di essere accertati e
provati nel corso di un processo.
Corollario: un medesimo concetto normativo deve
rispettare sempre il medesimo standard
probatorio (c.d. clausola BARD - Beyond Any
Reasonable Doubt)
Rapporto di causalità tra azione ed
evento Art. 40 1° comma c.p.
• 40. Rapporto di causalità.
1. Nessuno può essere punito per un fatto
preveduto dalla legge come reato, se
l'evento dannoso o pericoloso, da cui
dipende l'esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione od
omissione.
Causalità Azione-evento
Teoria condizionalistica o della
condicio sine qua non
• L’azione è causa dell’evento se è necessaria alla sua
realizzazione
• È considerata necessaria se alla sua eliminazione
mentale corrisponde la “scomparsa” dell’evento.
• Questa valutazione deve essere svolta alla luce di una
legge scientifica di copertura che permetta di
affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che
senza quella determinata azione l’evento non si
sarebbe verificato.
110. Pena per coloro che concorrono
nel reato.
Quando più persone concorrono nel medesimo
reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per
questo stabilita, salve le disposizioni degli
articoli seguenti.
La causalità è anche elemento
strutturale del concorso di persone del
reato
1. Pluralità di persone
2. Obiettiva realizzazione di un fatto di reato
3. Consapevolezza di volere contribuire alla
realizzazione di un fatto
4. Contributo causale della condotta atipica alla
realizzazione del fatto.
Il compartecipe è penalmente responsabile se la sua
condotta atipica di partecipazione è stata condicio sine qua
non (necessaria) della realizzazione del fatto tipico
Concorso “morale”
In particolare sub specie di istigazione (cioè il
rafforzamento dell’altrui proposito criminoso).
Questa, dicono i manuali, va valutata secondo lo
schema della causalità alla luce della condicio sine
qua non.
Ma siamo propri sicuri che il nesso tra condotta di
istigazione e reato commesso segue lo stesso schema
di giudizio usato per valutare il nesso tra azione ed
evento?
Cfr. Manuale di Marinucci e Dolcini
• “l’influenza causale dell’istigazione va accertata in concreto secondo
il consueto schema della condicio sine qua non: si tratta cioè di
accertare con l’aiuto di leggi psicologiche che, in assenza della
condotta istigatoria l’autore non avrebbe realizzato il fatto con quelle
specifiche modalità…”
Due righe dopo prosegue in questo modo:
• “La mera presenza sul luogo del reato non integra alcuna forma di
concorso morale, a meno che non sia stata accompagnata da una
chiara manifestazione esteriore di adesione al comportamento
delittuoso e l’autore ne abbia tratto motivo di rafforzamento del suo
proposito ovvero di rassicurazione: è il caso ad es. di chi, assistendo al
pestaggio di un immigrato di colore, commenti ad alta voce: “è ora di
dare una lezione a questi mascalzoni”, magari aggiungendo “non ti
preoccupare io non ho visto niente”…”
Causalità (al plurale)
• Nesso Azione-evento
Condicio sine qua non sussunta sotto
una legge scientifica che
permetta di affermare al di là di
ogni ragionevole dubbio che
senza l’azione l’evento non si
sarebbe verificato
• Nesso istigazione-reato
Causalità c.d. di rinforzo
dell’altrui proposito
criminoso che non pretende
sia affermato alla luce di una
legge scientifica di copertura
che al di là di ogni
ragionevole dubbio senza
l’istigazione il reato non si
sarebbe verificato.
Causalità (al plurale)
• Nesso Azione-evento
• Nesso istigazione-reato
Condicio sine qua non sussunta sotto
una legge scientifica che permetta
di affermare al di là di ogni
ragionevole dubbio che senza
l’azione l’evento non si sarebbe
verificato
Causalità c.d. di rinforzo dell’altrui
proposito criminoso che non
pretende sia affermato alla luce di
una legge scientifica di copertura
che al di là di ogni ragionevole
dubbio senza l’istigazione il reato
non si sarebbe verificato.
Paradigma conflittuale
(in particolare nei reati colposi
in contesto lecito)
Paradigma consensuale
(in particolare nella c.d.
criminalità da strada)
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Fattori della legittimazione del dritto penale