Habemus blog (insallah…) https://penale2015.wordpress.com/ I materiali e le slides delle lezioni li trovate e li troverete qui dentro, nelle directory diritto penale PROGREDITO (una per i materiali obbligatori e le slides ed una per i materiali facoltativi). Fattori della legittimazione del diritto penale. Consenso e legittimità (proporzionalità inversa) In particolare consenso-legittimità sub specie: precisione (posizione della norma) (l’altro ieri) Oggi: 1. tassatività (interpretazione della norma) 2. determinatezza (accertamento della norma) A.A.A. Discorso espositivo, ma critico. Non adesivo! 2. Consenso e principio di tassatività. Principio di tassatività = divieto di analogia (corollario: possibilità della sola interpretazione letterale). Divieto di interpretazione analogica e possibilità della sola interpretazione letterale Analogia (vietata): In caso di lacuna involontaria applicare la disposizione ai casi in essa non previsti quando vi è identità di ratio tra la disposizione e il caso concreto in esame: si crea una nuova norma “uscendo” dalla disposizione Interpretazione letterale (ammessa): si interpreta la disposizione nei limiti dei significati compatibili con il suo tenore letterale: non si crea una nuova norma, se ne esplorano dall’interno tutti i suoi significati letterali. Codice Penale Art. 609 bis “Violenza sessuale” 1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 3. Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi. Il caso di “Parla con Lei” di Pedro Almodovar Abuso sessuale di una donna in coma Significato (letterale) di induzione • indùrre: indùrre v. 2ª tr. e rifl., irr. (Ind. pres. indùco, indùci; per la coniug. completa V. condùrre) lett. immettere, far entrare da questo sign. nasce quello, proprio del linguaggio della fisica, di produrre forza elettromotrice in un circuito chiuso, mediante induzione spingere qu., con la persuasione, con le minacce, con l'esempio, a credere, a fare q.c., o ad assumere un determinato atteggiamento nel linguaggio della logica, concludere un ragionamento risalendo dal particolare al generale rifl., determinarsi a fare o a pensare una cosa (con l'idea che ciò costi un certo sforzo su se stesso). Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. la c.d. “induzione ambientale” (ex concussione ambientale pre l. 190 del2012) Art. 640 1° comma c.p. Truffa. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 . c.d. “truffa omissiva” Riassumendo: il concetto richiamato è sempre lo stesso (induzione), ma assume significati diversi Art. 609 bis c.p. “Violenza sessuale” 1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: (1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto (…) • Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.. • Art. 640 1° comma c.p. Truffa. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 . 3. Consenso e principio di determinatezza Ripasso: Principio di determinatezza = sono legittimi solo fatti suscettibili di essere accertati e provati nel corso di un processo. Corollario: un medesimo concetto normativo deve rispettare sempre il medesimo standard probatorio (c.d. clausola BARD - Beyond Any Reasonable Doubt) Rapporto di causalità tra azione ed evento Art. 40 1° comma c.p. • 40. Rapporto di causalità. 1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Causalità Azione-evento Teoria condizionalistica o della condicio sine qua non • L’azione è causa dell’evento se è necessaria alla sua realizzazione • È considerata necessaria se alla sua eliminazione mentale corrisponde la “scomparsa” dell’evento. • Questa valutazione deve essere svolta alla luce di una legge scientifica di copertura che permetta di affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che senza quella determinata azione l’evento non si sarebbe verificato. 110. Pena per coloro che concorrono nel reato. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti. La causalità è anche elemento strutturale del concorso di persone del reato 1. Pluralità di persone 2. Obiettiva realizzazione di un fatto di reato 3. Consapevolezza di volere contribuire alla realizzazione di un fatto 4. Contributo causale della condotta atipica alla realizzazione del fatto. Il compartecipe è penalmente responsabile se la sua condotta atipica di partecipazione è stata condicio sine qua non (necessaria) della realizzazione del fatto tipico Concorso “morale” In particolare sub specie di istigazione (cioè il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso). Questa, dicono i manuali, va valutata secondo lo schema della causalità alla luce della condicio sine qua non. Ma siamo propri sicuri che il nesso tra condotta di istigazione e reato commesso segue lo stesso schema di giudizio usato per valutare il nesso tra azione ed evento? Cfr. Manuale di Marinucci e Dolcini • “l’influenza causale dell’istigazione va accertata in concreto secondo il consueto schema della condicio sine qua non: si tratta cioè di accertare con l’aiuto di leggi psicologiche che, in assenza della condotta istigatoria l’autore non avrebbe realizzato il fatto con quelle specifiche modalità…” Due righe dopo prosegue in questo modo: • “La mera presenza sul luogo del reato non integra alcuna forma di concorso morale, a meno che non sia stata accompagnata da una chiara manifestazione esteriore di adesione al comportamento delittuoso e l’autore ne abbia tratto motivo di rafforzamento del suo proposito ovvero di rassicurazione: è il caso ad es. di chi, assistendo al pestaggio di un immigrato di colore, commenti ad alta voce: “è ora di dare una lezione a questi mascalzoni”, magari aggiungendo “non ti preoccupare io non ho visto niente”…” Causalità (al plurale) • Nesso Azione-evento Condicio sine qua non sussunta sotto una legge scientifica che permetta di affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che senza l’azione l’evento non si sarebbe verificato • Nesso istigazione-reato Causalità c.d. di rinforzo dell’altrui proposito criminoso che non pretende sia affermato alla luce di una legge scientifica di copertura che al di là di ogni ragionevole dubbio senza l’istigazione il reato non si sarebbe verificato. Causalità (al plurale) • Nesso Azione-evento • Nesso istigazione-reato Condicio sine qua non sussunta sotto una legge scientifica che permetta di affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che senza l’azione l’evento non si sarebbe verificato Causalità c.d. di rinforzo dell’altrui proposito criminoso che non pretende sia affermato alla luce di una legge scientifica di copertura che al di là di ogni ragionevole dubbio senza l’istigazione il reato non si sarebbe verificato. Paradigma conflittuale (in particolare nei reati colposi in contesto lecito) Paradigma consensuale (in particolare nella c.d. criminalità da strada)