Analisi della struttura del reato: antigiuridicità
Diritto penale I
ANTIGIURIDICITA’
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Diritto penale I
Per integrare un illecito penale
il fatto deve essere:
TIPICO,
REALIZZATO CONTRA IUS
e COLPEVOLE
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Diritto penale I
Il contrasto effettivo
tra il fatto tipico
e l’ordinamento
interamente considerato,
riflette il
giudizio di antigiuridicità”
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Diritto penale I
La tipicità fornisce un indizio
circa il carattere antigiuridico del fatto:
i modelli di reato che troviamo
nella parte speciale del codice penale
individuano fatti che sono normalmente illeciti
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Diritto penale I
Talvolta, il fatto presumibilmente
antigiuridico (perché tipico),
risulta invece
giustificato o consentito
alla luce di una valutazione
operata alla stregua dell’intero
ordinamento giuridico
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Diritto penale I
Principio dell’ unità del sistema giuridico
(assenza di contraddizioni interne):
se in un settore di esso
un’azione è consentita,
essa non potrà risultare illecita in un altro.
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Diritto penale I
Il c.p.p., all’art. 651,
vincola espressamente
il giudice civile e amministrativo
al giudicato penale di condanna
<<quanto all’accertamento
della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale e all’affermazione che
l’imputato lo ha commesso>>….
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Diritto penale I
....L’antigiuridicità del fatto, dunque,
rappresenta un requisito unitario
che si accerta una volta per tutte,
in riferimento al torto penale,
civile e amministrativo
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Diritto penale I
ESAME DELL’ANTIGIURIDICITA’:
la norma penale è raffrontata
col complesso delle altre norme.
Viene chiarito il loro condizionamento reciproco
(risoluzione dei conflitti fra norme)
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Diritto penale I
Detto esame
concerne la verifica
che il fatto tipico
non è coperto da una
CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE
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Diritto penale I
L’antigiuridicità viene meno
se una norma diversa da quella incriminatrice,
ricavabile dall’ ordinamento giuridico
interamente considerato,
facoltizza o impone
quello stesso fatto che costituirebbe reato
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Diritto penale I
Le situazioni in presenza delle quali
viene a mancare il contrasto tra un fatto tipico
e l’ordinamento giuridico nella sua interezza,
si definiscono
cause di giustificazione
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Diritto penale I
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
SCRIMINANTI
GIUSTIFICANTI
=
CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’ANTIGIURIDICITA’
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Diritto penale I
Il legislatore parla di
<<circostanze che escludono la pena>>:
l’espressione tecnica
<<cause di giustificazione>>
è stata elaborata dalla dottrina
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Diritto penale I
La categoria delle cause di giustificazione
non ha funzione strettamente giuridico-penale:
essa va ricostruita alla luce dell’ordinamento
giuridico nel suo complesso.
Le cause di giustificazione
servono ad integrare in quest’ultimo
il diritto penale: la tutela del bene
ad opera della norma incriminatrice considerata,
cede rispetto a quella del bene contrapposto,
oggetto della norma extrapenale
che prevede la causa di giustificazione
(risoluzione di un conflitto apparente di norme)
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Diritto penale I
Conseguenze:
1) la disciplina delle situazioni che integrano
cause di giustificazione non è
subordinata necessariamente
al principio della riserva di legge
(può trovare la propria fonte anche nella consuetudine).
2) “essendo le norme sulle scriminanti <<autonome>>norme
extrapenali desumibili da tutto l’ ordinamento, se ne deduce
[…] la loro possibile estensione analogica.”
(G.Fiandaca- E.Musco, Diritto Penale PG., Zanichelli Editore, Bologna, 2010, 189)
;
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Diritto penale I
NATURA OGGETTIVA DELL’ANTIGIURIDICITA’:
essa rappresenta una qualità oggettiva del fatto tipico,
distinta, dunque, dalla colpevolezza …..Infatti ….
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Diritto penale I
… Art. 59, comma 1°, c.p.
(Circostanze non conosciute o erroneamente supposte)
<<Le circostanze che attenuano
o ESCLUDONO la pena
sono valutate a favore dell’agente
anche se da lui non conosciute,
o da lui per errore ritenute inesistenti[…]>>.
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Diritto penale I
Art. 59 c.p., ultimo comma (prima parte)
Rilevanza delle scriminanti putative
<<Se l’agente ritiene per errore
che esistano circostanze di esclusione della pena,
queste sono sempre valutate a favore di lui>>.
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Diritto penale I
Viene estesa alle scriminanti
la disciplina dell’errore di fatto
di cui all’art. 47 c.p.:
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Diritto penale I
Per esplicare efficacia scusante,
l’errore deve riguardare << i presupposti di fatto
che integrano la causa di giustificazione stessa>>
(G.Fiandaca-E.Musco, Diritto Penale PG., Zanichelli Editore, Bologna, 2010, 259)
(ad esempio, Mevio, per un errore di percezione
crede di essere aggredito da Sempronio,
perciò reagisce difendendosi);
oppure (l’errore deve) riguardare
una norma extrapenale
che intera un elemento normativo
della fattispecie giustificante.
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Diritto penale I
La giurisprudenza è rigorosa
nell’interpretare l’ultimo comma dell’art. 59 c.p.:
per escludere la responsabilità dolosa
occorre che il soggetto ritenga erroneamente
l’esistenza di una causa di giustificazione
+
che l’errore sia ragionevole
(giustificazione logica)
e scusabile
(sulla base, ad esempio, dei dati di fatto).
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Diritto penale I
Art. 59, ultimo comma (seconda parte)
Errore colposo
<<Tuttavia, se si tratta di errore>>
(errore sulla presenza di una scriminante)
<<determinato da colpa,
la punibilità non è esclusa
quando il fatto
è preveduto dalla legge
come delitto colposo>>.
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Diritto penale I
Differenze relative
a categorie dogmatiche
che hanno come conseguenza
l’esclusione della punibilità
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Diritto penale I
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE:
Facendo venir meno l’antigiuridicità o illiceità
(contrasto tra il fatto e l’ ordinamento giuridico nel suo
complesso),
rendono inapplicabile qualsiasi tipo di sanzione
(penale, civile, amministrativa),
ed inoltre
si estendono a coloro che (eventualmente)
partecipino alla commissione del fatto.
Operano in forza della loro obiettiva esistenza
(anche se non conosciute o erroneamente supposte)
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Diritto penale I
CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA
(SCUSANTI)
RESTA INTEGRA L’ANTIGIURIDICITA’.
Non è possibile muovere un rimprovero al soggetto
perché egli agisce in difetto dell’elemento soggettivo richiesto
(es. Caio agisce sotto la pressione
di circostanze psicologicamente coartanti).
Queste circostanze operano solo se conosciute dall’agente
e non si estendono ad altri eventuali concorrenti
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Diritto penale I
CAUSE DI ESENZIONE DA PENA IN SENSO STRETTO:
circostanze che LASCIANO INTEGRE
TANTO L’ANTIGIURIDICITA’ QUANTO LA COLPEVOLEZZA.
Ratio: valutazioni di opportunità
sulla necessità di punire (considerando anche
l’esigenza di tutelare contro-interessi, la cui lesione
deriverebbe dall’applicazione della pena).
Non si estendono ad eventuali concorrenti nel reato.
Esempio: non è punibile il figlio che ruba al padre,
(per ragioni di opportunità che attengono all’unità della famiglia),
ma lo è il complice del figlio.
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Diritto penale I
Fondamento sostanziale delle cause di giustificazione
(elaborazione dottrinale dei principi generali
che presiedono alle cause di giustificazione)
Due modelli esplicativi:
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Diritto penale I
MODELLO MONISTICO:
tutte le scriminanti
vanno ricondotte ad uno stesso principio,
individuato, volta per volta,
nel criterio del mezzo adeguato
al raggiungimento di uno scopo
(che l’ordinamento giuridico approva),
della <<prevalenza del vantaggio sul danno>>
(G.Fiandaca-E.Musco, Diritto Penale PG., Zanichelli Editore, Bologna, 2010, 257)
ecc….
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Diritto penale I
MODELLO PLURALISTICO
(accolto dalla dottrina dominante)
Le cause di giustificazione sono ricondotte a principi diversi.
Tra quelli più invocati:
a) l’interesse prevalente. Riguarda (spiega) le scriminanti
di cui agli artt. 51, 52, 53 c.p.
b) l’interesse mancante. Riguarda (spiega) le scriminanti
di cui agli artt. 50, 54 c.p.
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Diritto penale I
LE SINGOLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
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Diritto penale I
IL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO
(art. 50 c.p.)
<<Non è punibile chi lede o pone
in pericolo un diritto,
col consenso della persona
che può validamente disporne>>
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Diritto penale I
L’ambito di operatività dell’ art. 50
è limitato alle ipotesi nelle quali il giudice
ha accertato che il fatto è tipico,
al completo dei suoi elementi.
In altre parole, il dissenso dell’avente diritto
non deve rappresentare
un elemento costitutivo del fatto illecito,
tale per cui l’eventuale consenso
impedirebbe che si integri la fattispecie oggettiva del reato
(si pensi alla violazione di domicilio, art. 614 c.p.)
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Diritto penale I
Natura giuridica del consenso:
è un atto giuridico,
un permesso,
che non crea un vincolo
obbligatorio (a carico di chi lo presta),
né trasferisce alcun diritto
(in capo all’agente).
Revocabile in qualsiasi momento
(salvo che le caratteristiche dell’attività consentita siano tali per cui
essa possa essere interrotta solo ad avvenuto esaurimento).
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Diritto penale I
Requisiti di validità del consenso:
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Diritto penale I
Libero (spontaneo):
immune da errore, dolo, violenza
Il consenso può essere prestato con qualsiasi modalità,
ed altresì desunto dal comportamento
oggettivamente univoco
di colui che ha diritto a prestarlo (consenso tacito),
purché sussista al momento del fatto
(il consenso successivo
non ha efficacia scriminante).
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Diritto penale I
Consenso putativo (art. 59, comma 4°, c.p.):
affinché possa esplicare efficacia scriminante,
occorre che sussista
(avendo riguardo alle circostanze del caso concreto)
<<la ragionevole persuasione di operare con l’assenso della persona
che può validamente disporre del diritto>>
(G.Fiandaca-E.Musco, Diritto Penale PG., Zanichelli Editore, Bologna, 2010, 266)
Consenso presunto: ritenere fondatamente che il titolare (del bene)
avrebbe prestato il proprio consenso
se avesse conosciuto la situazione di fatto.
Secondo la giurisprudenza non scrimina:
il consenso, anche se putativo, deve essere già in atto.
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Diritto penale I
Prestato da chi è legittimato a farlo:
il titolare del bene protetto penalmente,
oppure il rappresentante legale o volontario
se ciò non è in contrasto con la natura del diritto
e dell’atto da consentire
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Diritto penale I
Il consenso deve avere
ad oggetto diritti disponibili
L’ interprete deve ricavare questi ultimi
alla luce dell’intero ordinamento giuridico,
e dalla consuetudine.
Criterio-guida:
si considerano <<disponibili i beni
che non presentano una immediata utilità sociale
e che lo Stato riconosce esclusivamente
per garantirne al singolo il libero godimento>>.
(G.Fiandaca-E.Musco, Diritto Penale PG., Zanichelli Editore, Bologna, 2010, 267 ss.)
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Diritto penale I
Rispetto al bene dell’integrità fisica,
il consenso scriminate va riguardato
in primis alla luce dell’art. 5 c.c.
il quale vieta quegli atti di disposizione
del proprio corpo che cagionino
una diminuzione permanente
dell’integrità fisica
(a meno che questa non sia finalizzata
al miglioramento della salute psico-fisica)
o siano contrari alla legge,
all’ordine pubblico o al buon costume
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Diritto penale I
Il soggetto legittimato a prestare il consenso
deve possedere la capacità di agire.
Poiché il consenso non ha natura negoziale,
questa capacità si risolve
in quella di intendere e di volere,
intesa come sufficiente maturità
a comprendere il significato
del consenso che si è prestato
(capacità naturale)
da accertare caso per caso
(Talvolta l’età minima è fissata dal legislatore,
ad es. la maggiore età
per consentire alla lesione dei diritti patrimoniali)
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Diritto penale I
L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO (art. 51 c.p.)
Prevale l’interesse
di colui che agisce esercitando un diritto
rispetto ad altri interessi (eventualmente) confliggenti
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Diritto penale I
Concetto di <<diritto>> ai fini dell’art. 51 c.p.
Accezione ampia:
potere giuridico di agire
indipendentemente della denominazione
legislativa/dogmatica corrispondente
(diritto soggettivo, potestà ecc…).
Non vi rientrano però gli interessi legittimi
né gli interessi semplici,
in quanto strutturalmente non sono suscettivi di esercizio.
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Diritto penale I
Fonte del diritto:
a) la legge in senso stretto: ordinaria o costituzionale;
b) i regolamenti;
c) gli atti amministrativi;
d) i provvedimenti giurisdizionali;
e) i contratti di diritto privato;
f) la consuetudine;
g) le leggi regionali, secondo parte della dottrina
(orientamento condivisibile in virtù del fatto che, non avendo
le scriminanti natura prettamente penalistica,
esse non soggiacciono al principio della riserva di legge statale).
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Diritto penale I
Risoluzione del conflitto normativo
Quando la norma che attribuisce il diritto
deve ritenersi prevalente rispetto a quella incriminatrice?
I criteri per stabilirlo sono:
a) criterio gerarchico
(la legge superiore deroga a quella inferiore);
b) criterio cronologico
(la legge posteriore deroga a quella anteriore);
c) criterio di specialità
(la legge speciale deroga a quella generale).
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Diritto penale I
Modalità di esercizio:
Non è sufficiente vantare un diritto in astratto:
perché sussista la scriminante,
l’attività realizzata deve costituire
una estrinsecazione corretta
delle facoltà inerenti al diritto di cui si tratta,
altrimenti si versa in un’ipotesi di abuso del diritto
(siamo fuori dall’ambito di operatività dell’art. 51 c.p.)
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Diritto penale I
Limiti all’esercizio del diritto:
(la loro individuazione è correlata all’esigenza
di salvaguardare altri diritti,
altrettanto meritevoli di protezione).
Interni: si desumono dalla natura e dal fondamento del diritto esercitato;
si tratta di individuare l’ambito di operatività della norma che li
configura.
Esterni: si ricavano dall’insieme (complesso) delle norme
di cui fa parte quella che attribuisce il diritto
(es. l’esercizio di un diritto
costituzionalmente garantito
potrà essere limitato solo se il limite tende
al soddisfacimento di altri interessi
costituzionali aventi rango equivalente).
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Diritto penale I
IPOTESI PRINCIPALI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO
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Diritto penale I
DIRITTO DI CRONACA GIORNALISTICA
Problemi: l’attività di informazione, spesso si traduce
nell’esporre fatti che ledono l’onore
(bene dotato di rango costituzionale)
e la reputazione
di terze persone (reato di diffamazione -art. 595-).
Il diritto di cronaca, però, costituisce
un’estrinsecazione
del diritto (anch’esso costituzionalmente garantito)
alla libera manifestazione del pensiero.
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Diritto penale I
Limiti alle modalità di esercizio del diritto di cronaca
individuati dalla giurisprudenza
a) verità o verosimiglianza della notizia divulgata attraverso
la pubblicazione;
b) interesse pubblico alla conoscenza dei fatti;
c) obiettiva e serena esposizione della notizia.
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Diritto penale I
DIRITTO DI SCIOPERO
I problemi concernono, in particolare,
l’esercizio del diritto medesimo
in forma di c.d. picchettaggio,
rispetto alla tutela della libertà
di recarsi al lavoro:
delitto di violenza privata (art. 610 c.p.)?
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Diritto penale I
JUS CORRIGENDI
Diritto dei genitori esercenti la potestà parentale
di educare i figli, il cui esercizio
può concretizzarsi in fatti
che corrispondono a fattispecie di reato,
quali ad esempio la limitazione della libertà personale,
le percosse ecc…
L’art. 571 c.p. incrimina l’abuso
dei mezzi di correzione o di disciplina,
senza però specificare i limiti dello
jus corrigendi, per la cui individuazione si deve rinviare
ai criteri valutativi diffusi nel contesto sociale che si considera,
con tutte le difficoltà a ciò connesse (mutare dei canoni di valutazione
a seconda del momento storico).
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Diritto penale I
OFFENDICULA
Ricorso a mezzi di tutela della proprietà
che potrebbero offendere terze persone (filo spinato).
Scrimina se esiste <<un rapporto di proporzione
tra mezzo usato e bene da difendere>>.
(G.Fiandaca-E.Musco, Diritto Penale PG., Zanichelli Editore, Bologna, 2010, 276)
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Diritto penale I
ADEMPIMENTO DI UN DOVERE (art. 51 c.p.)
Quando è imposto da una norma giuridica
o da un ordine LEGITTIMO dell’Autorità pubblica,
esclude la punibilità.
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Diritto penale I
Fonte del dovere:
1) una norma giuridica.
Va intesa in senso ampio:
ogni precetto giuridico,
emanato dal potere legislativo
o esecutivo (regolamenti);
inoltre (il dovere) potrà trovare la propria fonte
in un ordinamento straniero,
se il diritto internazionale esige
che lo Sato italiano riconosca
detto dovere come valido (art. 10 Cost.).
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Diritto penale I
2) un ordine dell’Autorità.
Ordine = manifestazione di volontà
rivolta dal superiore al subordinato,
in vista del compimento di una certa condotta
Requisiti affinché
l’esecuzione (dell’ordine) assuma
efficacia scriminante
ai sensi dell’art. 51 c.p.:
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Diritto penale I
esistenza (tra superiore ed inferiore)
di un <<rapporto di subordinazione
di diritto pubblico>>.
(G.Fiandaca-E.Musco, Diritto Penale PG., Zanichelli Editore, Bologna, 2010, 278)
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Diritto penale I
Legittimità dell’ordine nei suoi presupposti:
Formali: COMPETENZA (del superiore ad emanarlo e dell’inferiore ad eseguirlo),
E RISPETTO DELLA FORMA PRESCRITTA.
Sostanziali: concernono la presenza dei presupposti che la legge richiede
affinché possa essere emanato l’ordine
(ad es. la presenza di sufficienti indizi di colpevolezza
è il presupposto per emanare un’ordinanza di custodia cautelare).
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Diritto penale I
L’art. 51, ultimo comma, c.p., esclude la punibilità
di colui che esegue un ordine illegittimo
quando la legge
NON gli consente sindacato alcuno
sulla legittimità dello stesso.
Se ne ricava in maniera indiretta che …
al di fuori di questa ipotesi,
la sindacabilità circa il carattere legittimo dell’ordine
(nei presupposti formali/sostanziali)
E’ LA REGOLA.
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Diritto penale I
Condizione della suddetta ampiezza
del potere di sindacato:
che al subordinato l’ordinamento attribuisca un ruolo
non puramente esecutivo,
bensì caratterizzato dall’esercizio
di un autonomo potere di valutazione
(il potere di sindacare
la legittimità sostanziale dell’ordine
è limitato dall’esistenza di apprezzamenti di merito
che la legge riserva al superiore)
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Diritto penale I
Art. 51, commi 2° e 3°, c.p.
Se il subordinato legittimato a farlo
non effettua il controllo di legittimità dell’ordine,
anche lui risponderà del reato
eventualmente commesso
in esecuzione dell’ordine (illegittimo), assieme
a colui che ha impartito quest’ultimo.
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Diritto penale I
Responsabilità di colui che esegue un ordine ILLEGITTIMO: limiti.
a) Se la legge NON gli consente il sindacato
(rapporti di subordinazione di natura militare);
l’insindacabilità che riguarda la legittimità sostanziale dell’ordine
(quella formale è sempre sindacabile)
incontra comunque un limite: la manifesta criminosità dello stesso).
b) Errore di fatto, per cui il subordinato ritiene
di obbedire ad un ordine legittimo (art. 51, comma 3°, c.p.).
Vi rientra l’errore su legge extrapenale.
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Diritto penale I
LEGITTIMA DIFESA (art. 52 c.p.)
<<Non è punibile chi ha commesso il fatto,
per esservi stato costretto dalla necessità
di difendere un diritto proprio o altrui
contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta,
sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa>>.
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Diritto penale I
Fondamento sostanziale dell’esimente:
prevale l’interesse di chi è INGIUSTAMENTE aggredito
rispetto a quello di chi è fuori dalla legge
(vim vi repellere licet )
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Diritto penale I
Struttura della legittima difesa
Due condotte che si contrappongono:
condotta aggressiva - condotta difensiva
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Diritto penale I
Requisiti dell’ aggressione:
1) la minaccia deve promanare da una condotta umana, anche omissiva,
ma può provenire altresì da animali/cose, purché sia individuabile
un soggetto che è tenuto a vigilare su di essi.
2) <<L’attacco deve avere ad oggetto un diritto altrui>>.
(G.Fiandaca-E.Musco, Diritto Penale PG., Zanichelli Editore, Bologna, 2010, 284)
Accezione ampia: qualsiasi interesse giuridicamente tutelato,
inclusi i diritti patrimoniali).
3) Deve provocare <<un pericolo attuale di offesa>>.
(G.Fiandaca-E.Musco, Diritto Penale PG., Zanichelli Editore, Bologna, 2010, 284)
Pericolo attuale = pericolo in corso, minaccia (di lesione) che incombe:
la reazione è il solo mezzo di riparo del bene posto in pericolo.
Vi rientra il percolo perdurante.
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Diritto penale I
La scriminante NON opera se la situazione di pericolo
è stata cagionata volontariamente da colui che reagisce
(secondo la giurisprudenza, l’involontarietà del pericolo
rappresenta un presupposto tacito
della causa di giustificazione di cui all’art. 52 c.p.)
Non si applica, ad esempio, al provocatore, e, di regola
ai soggetti coinvolti in una rissa.
Eccezioni: quando la reazione del soggetto provocato
sia assolutamente imprevedibile e sproporzionata;
quando qualcuno dei corrissanti minacci
una violenza più grave
di quella che era inizialmente prevedibile.
Lucia Turchi
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Analisi della struttura del reato: antigiuridicità
Diritto penale I
4) Ingiustizia dell’offesa.
L’aggressione,
non solo deve minacciare
un diritto altrui: essa
<<non deve essere espressamente
facoltizzata dall’ordinamento>>.
(G.Fiandaca-E.Musco, Diritto Penale PG., Zanichelli Editore, Bologna, 2010, 287)
Lucia Turchi
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Analisi della struttura del reato: antigiuridicità
Diritto penale I
Caratteristiche della reazione
1) Necessaria (alla salvaguardia del bene in pericolo):
di fronte all’alternativa reagire/subire,
il pericolo non può essere evitato
se non reagendo contro colui che aggredisce
(NECESSITA’ DELLA REAZIONE = INEVITABILITA’:
NON SOSTITUIBILE CON UNA MENO DANNOSA
E IDONEA PARIMENTI A GARANTIRE
LA TUTELA DELL’AGGREDITO).
2) Proporzionata all’ offesa: si guarda al rapporto di valore tra i
beni/interessi in conflitto (bilanciamento), considerando il rispettivo
grado di messa in pericolo (o lesione) nella situazione concreta.
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Analisi della struttura del reato: antigiuridicità
Diritto penale I
Quanto al giudizio di necessità della reazione, esso è relativo
(va effettuato alla luce delle circostanze del caso concreto).
La legittima difesa è configurabile
quando il soggetto (aggredito) poteva darsi alla fuga?
Bilanciamento di interessi: il soggetto NON è tenuto
a darsi alla fuga quando questa esporrebbe
beni suoi personali (es. pericolo di aborto),
o di terzi
(pericolo di investire qualcuno con la macchina in fuga ecc…)
ad un rischio maggiore di quello che incombe
sui beni del soggetto contro cui si reagisce.
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Analisi della struttura del reato: antigiuridicità
Diritto penale I
Stabilire la proporzione difesa/offesa:
criteri invocabili.
1) BENI OMOGENEI (es. integrità fisica vs integrità fisica):
si guarda (raffronto) al grado di lesività delle due condotte
(aggressiva/difensiva).
2) BENI ETEROGENEI (es. vita vs patrimonio):
se il rapporto gerarchico non è evidente
(come lo è invece nell’esempio di cui sopra), ci si affida
ad altri indici: la rilevanza costituzionale del bene,
le indicazioni del legislatore penale circa
la sanzione comminata nel caso di violazione ecc …
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Diritto penale I
USO LEGITTIMO DELLE ARMI (art. 53 c.p.)
Ferme le disposizioni relative agli artt. 51 e 52,
<<non è punibile il pubblico ufficiale
che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio,
fa uso ovvero ordina di far uso>> (sempre allo stesso fine)
<<delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica,
quando vi è costretto dalla necessità
di respingere una violenza
o vincere una resistenza all’Autorità,
e comunque impedire la consumazione
dei delitti di strage […], omicidio volontario,
rapina a mano armata e sequestro di persona>>.
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Diritto penale I
La causa di giustificazione ex art. 53 c.p.
si applica soltanto nell’ipotesi in cui
difettino i presupposti delle scriminanti
della legittima difesa
o dell’adempimento di un dovere.
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Diritto penale I
Possono beneficiare della scriminante in esame
il pubblico ufficiale,
e, ai sensi dell’art. 53, comma 3°, c.p.,
<<qualsiasi persona che legalmente richiesta
dal pubblico ufficiale gli presti assistenza>>.
Interpretazione restrittiva di “pubblico ufficiale”:
l’art. 53 opera limitatamente
agli <<agenti di pubblica sicurezza
o di polizia giudiziaria, e ai militari
in servizio di Pubblica sicurezza>>.
(G.Fiandaca-E.Musco, Diritto Penale PG., Zanichelli Editore, Bologna, 2010, 301)
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Diritto penale I
VIOLENZA: comportamento attivo
(e in atto), che tende ad ostacolare
l’adempimento del dove di ufficio
(vi rientra la minaccia seria
e particolarmente grave).
RESISTENZA: vi può rientrare anche quella passiva;
in questo caso l’ art. 53 c.p. è applicabile se vi è proporzione
tra mezzi di coazione impiegati e tipo di resistenza
da vincere da un lato, e tra i beni in conflitto dall’altro
(non è consentito, ad esempio,
sparare sulle donne che per protesta
si distendono sui binari).
La fuga è un’ipotesi di resistenza passiva,
e in quanto tale, di regola,
esclude il ricorso alle armi.
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Diritto penale I
La necessità
(di respingere una violenza o vincere una resistenza):
sussiste quando il pubblico ufficiale
non è in grado (non ha altra scelta)
di adempiere al proprio dovere
se non usando un mezzo di coercizione.
Egli deve impiegare,
tra i mezzi idonei di cui dispone,
quello meno lesivo.
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Diritto penale I
STATO DI NECESSITA’ (art. 54 c.p.)
<<Non è punibile chi ha commesso il fatto
per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare sé o altri
dal pericolo attuale di un danno grave alla persona,
pericolo da lui non volontariamente causato,
né altrimenti evitabile,
sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo>>.
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Diritto penale I
Ratio della scriminante: manca un interesse dello Stato
a tutelare l’uno o l’altro dei beni in conflitto, posto che uno dei due
è comunque destinato a soccombere.
E’ necessario però (bilanciamento) <<che il bene sacrificato
sia di rango inferiore o equivalente o di poco superiore
rispetto a quello salvato>>.
(G.Fiandaca-E.Musco, Diritto Penale PG., Zanichelli Editore, Bologna, 2010, 306)
L’inesigibilità psicologica, cui la dottrina risalente si appellava
(ricostruzione in chiave soggettiva del fondamento dello stato di necessità)
per ricondurre lo stato di necessità alle cause di esclusione della colpevolezza,
invece, può fungere da ratio dello stato di necessità c.d. cogente, nel quale
il danno alla persona minaccia l’ autore stesso del fatto, o un soggetto
a lui vicino.
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Diritto penale I
L’azione necessitata ricade su un terzo estraneo
(che non ha provocato la
situazione di pericolo, la quale può derivare
da avvenimenti naturali
o dall’azione illecita di un altro uomo).
1° ELEMENTO DI DIVERSITA’
RISPETTO ALLA LEGITTIMA DIFESA
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Diritto penale I
L’azione vuole scongiurare il pericolo (attuale)
di un danno grave alla persona.
2° ELEMENTO DI DIVERSITA’ RISPETTO ALLA LEGITTIMA DIFESA
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Diritto penale I
<<danno grave alla persona>>
Concetto idoneo a <<ricomprendere
qualsiasi lesione minacciata
ad un bene personale
giuridicamente rilevante>>,
(G.Fiandaca-E.Musco, Diritto Penale PG., Zanichelli Editore, Bologna, 2010, 309)
e tutelato sia in ambito penale
che extrapenale.
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Diritto penale I
Come si determina la gravità del danno?
CRITERIO QUALITATIVO
Si considera il rango (eventuale)
del bene minacciato (ad es. il bene “vita”).
CRITERIO QUANTITATIVO
Si guarda al grado di pericolo
incombente sul bene
(non qualunque danno all’integrità fisica
si può considerare grave, ma solo
quello che importa una lesione di particolare rilevanza)
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Diritto penale I
Attualità del pericolo
Situazione (di fatto) in base alla quale
si possa formulare un giudizio di probabilità
circa il prossimo verificarsi di una lesione.
NOTA BENE: il criterio temporale
(imminenza cronologica del danno)
non sempre consente
una determinazione corretta dell’attualità del pericolo.
A volte è opportuno agire in anticipo sì da impedire
che le potenzialità lesive
connesse alla situazione pericolosa
si aggravino.
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Diritto penale I
<<pericolo non volontariamente causato>>
L’accertamento della volontarietà
va <<riferito alla situazione pericolosa
cui immediatamente si ricollega il danno>>
(G.Fiandaca-E.Musco, Diritto Penale PG., Zanichelli Editore, Bologna, 2010, 307)
Es. Il dissipatore rimasto sul lastrico può invocare l’art. 54 c.p.,
se ruba un medicinale per salvare la vita al figlio
in imminente pericolo di vita
Si considerano volontariamente causate
le situazioni di pericolo che siano
dovute anche a semplice colpa
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Diritto penale I
Inevitabilità altrimenti del pericolo
Rafforza la “necessità” di salvare sé o altri
(da un grave danno alla persona):
significa che scrimina la condotta che arreca al
terzo incolpevole il minor danno, e altresì
che la valutazione della inevitabilità va effettuata
facendo ricorso a criteri più rigidi rispetto
a quanto avviene nella legittima difesa:
qui la fuga è sempre da preferire all’offesa
arrecata al terzo incolpevole
(sempre che la stessa non esponga il fuggitivo o
terzi a rischi maggiori di quelli che incombono
sul terzo incolpevole).
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Diritto penale I
Il rapporto di proporzione tra fatto e pericolo.
Il giudizio in esame, riguarda il rapporto di valore tra i beni in conflitto,
i quali non vanno concepiti però come entità statiche (eliminando
dalla prospettiva della proporzione gli elementi che contraddistinguono la
situazione concreta, ad es. l’attualità del pericolo):
detto esame (raffronto del valore dei beni) va integrato con quello relativo
ai rischi (comparazione) che incombono sul bene da salvaguardare
e su quello del terzo aggredito
(accertamento ex ante)
Criterio-base: <<quando il rischio maggiore è quello gravante
sull’interesse del terzo innocente,
il rapporto di valore tra i beni dev’essere
proporzionalmente a vantaggio di quello da salvaguardare;
quando invece il bene di maggior peso è quello aggredito, il rapporto tra
i rischi deve essere proporzionalmente a vantaggiodi quello salvaguardato>>.
(G.Fiandaca-E.Musco, Diritto Penale PG., Zanichelli Editore, Bologna, 2010, 310)
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Diritto penale I
Art. 54, comma 1°, c.p.:
<<[…] necessità di salvare sé od altri […]>>.
Contempla il c.d. soccorso di necessità:
l’azione necessitata è compiuta
da un terzo soccorritore.
Esistono casi di soccorso di necessità,
come quello contemplato dall’art. 593 c.p.
(omissione di soccorso), in cui ci troviamo, a ben vedere,
nell’ambito della causa di giustificazione
di cui all’art. 51 c.p. (adempimento di un dovere).
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Diritto penale I
L’art. 54 c.p. <<non si applica a chi ha
un particolare dovere giuridico
di esporsi al pericolo>>
(i vigili del fuoco ad esempio).
Nonostante ciò si ritiene applicabile,
quando il soggetto
che ha il suddetto dovere di esporsi
realizzi un’azione necessitata
per salvare (non sé stesso, bensì)
terzi in pericolo.
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Diritto penale I
Art. 54, ultimo comma, c.p.:
ipotesi di coazione morale
La causa di giustificazione in esame opera anche
<<se lo stato di necessità è determinato dalla altrui minaccia;
ma in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata
risponde chi l’ha costretta a commetterlo>>.
Esempio: l’automobilista che provoca un incidente
perché costretto a correre sotto la minaccia di una pistola
puntata alla tempia.
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Diritto penale I
L’ECCESSO COLPOSO
NELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
(art. 55 c.p.).
Quando nel commettere alcuno dei fatti
di cui agli artt. 51, 52, 53, 54,
<<si eccedono colposamente
i limiti stabiliti dalla legge
o dall’ordine dell’Autorità
ovvero imposti dalla necessità,
si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi,
se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo>>.
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Diritto penale I
I presupposti di fatto della scriminante ci sono,
ma l’agente, per colpa, ne travalica i limiti.
A differenza dell’art. 59, ultimo comma, c.p.,
(errore colposo),
qui la causa di giustificazione in realtà c’è,
ma l’agente oltrepassa colposamente i limiti
del comportamento consentito.
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Analisi della struttura del reato: antigiuridicità
Diritto penale I
Il giudizio
sulla natura colposa
del superamento dei limiti
del comportamento consentito
si effettua sulla base
dei criteri normativi
di cui all’art. 43 c.p.
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Diritto penale I
L’aver oltrepassato i confini della scriminante
deve derivare da difetto inescusabile
di conoscenza della situazione (concreta),
ovvero dalla non osservanza di regole
di condotta aventi contenuto precauzionale,
relative all’uso dei mezzi
o alle modalità di realizzazione del comportamento
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Diritto penale I
Parte della dottrina suole distinguere due forme di eccesso colposo:
1) si valuta erroneamente la situazione di fatto
e il risultato cagionato è voluto,
per questo motivo;
2) la situazione di fatto è valutata correttamente,
ma l’evento prodotto è più grave di quello necessario,
a causa di un errore esecutivo.
Ciò che rileva è che il soggetto
abbia voluto realizzare quel fine che,
nella situazione concreta,
rende il comportamento giustificato,
e che per un errore vincibile
si produce un evento sproporzionato
rispetto a quello (che sarebbe stato) sufficiente.
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Diritto penale I
Natura giuridica
Il delitto commesso in situazione
di eccesso è un delitto colposo:
la volontarietà del fatto
è viziata da un errore non scusabile
che si riflette in una falsa rappresentazione
dei limiti entro i quali è consentito operare.
L’errore di valutazione potrebbe essere evitato
prestando maggior attenzione
(comportamento colposo).
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Diritto penale I
Aggiornamenti giurisprudenziali
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Diritto penale I
Cassazione penale, sez. VI, sent. 26 aprile– 20 maggio 2011, n. 20085
In un caso in cui l’imputato, nel corso di un’udienza davanti alla Corte di Assise
ove rispondeva di gravi reati, aveva reso a verbale dichiarazioni spontanee,
affermando che il processo era un complotto tra falsi pentiti,
compresi i pubblici ministeri, tanto che, all’ esito del giudizio di merito,
era stato condannato per i reati di calunnia e di oltraggio al magistrato in udienza,
la Corte ha precisato che le espressioni di critica ad un provvedimento
del magistrato, laddove siano immediatamente percepibili come un giudizio
che investe la legittimità o opportunità del provvedimento in sé considerato
e non la persona del magistrato in quanto tale,
non possono integrare l’art. 343 c.p.: ciò in quanto il rispetto,
di cui tutti i pubblici funzionari devono essere circondati,
non equivale a insindacabilità.
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Analisi della struttura del reato: antigiuridicità
Diritto penale I
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 10 gennaio 2008, n. 888
Adempimento di un ordine legittimo.
In tema di adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo,
è sempre necessario, al fine di accertare l' effettiva sussistenza
della esclusione dell’ antigiuridicità del fatto,
compiere, in concreto, un giudizio di bilanciamento
tra il bene protetto dalla norma incriminatrice
e la finalità cui mira la causa di giustificazione;
ne consegue che non può ritenersi scriminata la condotta dell'agente
appartenente alle forze di polizia che,
nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità
a lui riconosciuto dall'ordine di recarsi "con urgenza" in un determinato luogo,
pur avendo attivato dispositivi lampeggianti ed acustici,
cagioni lesioni a terze persone in conseguenza della sua condotta di guida,
tenuta in violazione di norme del codice della strada
e dell'obbligo generico di rispettare le regole imposte dalla prudenza.
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Diritto penale I
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 27 novembre 2009, n. 45051
Diritto di cronaca
Sulla diffamazione e ingiuria a mezzo di mass-media, nel caso di talk show televisivi
finalizzati alla rivisitazione di gravi fatti delittuosi oggetto di indagini e di processo,
la divulgazione di ipotesi investigative o di meri sospetti di inquirenti
-veri o presunti che siano – rimasti privi di riscontro nelle indagini,
sono tali da nuocere alla reputazione ed alla onorabilità delle persone
che siano state ingiustamente sospettate,
integrando il reato di cui all’art. 595, commi 1 e 2 c.p.
La Cassazione chiarisce che, in tale ipotesi,
non rileva, ai fini dell’operatività dell’esimente putativa
del diritto di cronaca ex art. 51 c.p., la circostanza che il giornalista abbia
attinto la notizia dalle agenzie di stampa,
senza aver assolto all’obbligo di esaminare, controllare e verificare
quanto oggetto della sua narrativa
al fine di vincere ogni dubbio,
non essendo sufficiente l’affidamento riposto in buona fede sulla fonte.
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Diritto penale I
Cassazione penale, sez. V, sent. 17 febbraio 2010, n 6740
Diritto di cronaca.
Ribadisce l'orientamento della giurisprudenza della Cassazione,
secondo il quale è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca
quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa)
purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti,
che non può ritenersi rispettata quando,
pur essendo veri i singoli fatti riferiti,
siano dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti,
tanto strettamente ricollegabili ai primi
da mutarne completamente il significato.
Di conseguenza, la verità, almeno putativa, delle notizie pubblicate
avrebbe dovuto essere accertata
alla stregua di quanto conosciuto o conoscibile
alla data di pubblicazione dell'articolo.
Lucia Turchi
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