e
Direttore scientifico dei seminari
Dr.ssa Maria Teresa Ferla
Pericolosità sociale e reato
• Per la giustizia penale il concetto di
pericolosità sociale è principalmente collegato
a fatti previsti dalla legge come reati, salvo
alcune eccezioni sempre previste dalla legge
(es. l’istigazione a commettere un reato,
qualora questo non sia poi commesso, può
comportare l’applicazione di una misura di
sicurezza- art. 115 c.p.)
Normativa di riferimento
•
Art. 203 c.p. PERICOLOSITA` SOCIALE
•
•
Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o
non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'art. precedente, quando è
probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona
socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133.
Art. 133 c.p. GRAVITA` DEL REATO: VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLA
PENA
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'art. precedente, il giudice deve tener
conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni
altra
modalità dell'azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
•
•
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo,
antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
La notizia di reato: la denuncia e il referto
medico
• Prima di esaminare le problematiche afferenti
la pericolosità sociale, è importante esaminare
cosa deve fare un sanitario (pubblico ufficiale
o incaricato di pubblico servizio) quando ha
notizia di un reato o lo apprende
indirettamente dall’esercizio della sua
attività.
Normativa di riferimento
•
Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
•
•
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che,
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di
ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il
reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche
redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la
denuncia al pubblico ministero.
Art . 334 c.p.p. Referto
•
1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel
ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del
luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di
polizia giudiziaria più vicino. 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata
assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro
valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre
le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e
gli effetti che ha causato o può causare. 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza
nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e
sottoscrivere un unico atto.
La pericolosità sociale nel corso del
procedimento penale
• La pericolosità sociale riguarda:
• Persone capaci di intendere e di volere
• Persone parzialmente incapaci di intendere o di volere
• Persone totalmente incapaci di intendere o di volere
• Nel corso del procedimento penale, sin dalle indagini può
essere necessario verificare con perizia la capacità di
intendere e di volere del soggetto al momento del fatto e di
valutare la pericolosità sociale
Le misure atte a prevenire la pericolosità
sociale
Artt. 380 e
381 c.p.p.
• Arresto in
flagranza di
reato
Artt. 272 e
seguenti c.p.p.
• Misure
cautelari per
pericolo di
reiterazione
Artt. 312 e 313
c.p.p.
• Misure di
sicurezza
provvisorie
In particolare: le misure nei confronti di persone inferme di mente
Art. 286
c.p.p.
Artt.
312- 313
c.p.p.
Custodia cautelare in luogo di cura
• 1. Se la persona da sottoporre a
custodia cautelare si trova in stato
di infermità di mente che ne
esclude o ne diminuisce
grandemente la capacità di
intendere o di volere, il giudice, in
luogo della custodia in carcere, può
disporre il ricovero provvisorio in
idonea struttura del servizio
psichiatrico ospedaliero, adottando
i provvedimenti necessari per
prevenire il pericolo di fuga. Il
ricovero non può essere mantenuto
quando risulta che l'imputato non
è più infermo di mente.
• 2. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 285 commi 2 e 3.
Misure di sicurezza provvisorie
• 1. Nei casi previsti dalla legge,
l'applicazione provvisoria delle
misure di sicurezza è disposta dal
giudice, su richiesta del PM, in
qualunque stato e grado del
procedimento, quando sussistono
gravi indizi di commissione del
fatto e non ricorrono le condizioni
previste dall'art. 273 comma 2.
• 2. Il giudice provvede con
ordinanza a norma dell’art. 292,
previo accertamento sulla
pericolosità sociale dell’imputato
(203 c.p.). …
• 3. Salvo quanto previsto dall’art.
299 comma 1, ai fini dell’art. 206
comma 2 c.p., il giudice procede a
nuovi accertamenti sulla
pericolosità sociale dell’imputato
nei termini indicati nell’art. 72.
La perizia psichiatrica
• La perizia psichiatrica può essere disposta nel corso
del procedimento penale (artt. 70, 202, 508 c.p.p.) per
stabilire:
1. la capacità di un soggetto accusato di un reato di stare coscientemente
in giudizio con eventuale nomina di un curatore sociale (art. 70 c.p.p.);
2. La capacità di intendere o di volere del soggetto al momento del fatto
(85, 88, 89 c.p.);
3. La pericolosità sociale attuale del soggetto (concreta possibilità di
commissione di nuovi reati).
• Ciò comporta importanti conseguenze sull’esito del
giudizio:
Conseguenze: il sistema binario
Capacità piena
di intendere e di
volere
Responsab
ilità penale
Condanna
Incapacità piena
di intendere o di
volere
Non imputabilità
del reato
Proscioglimento
più eventuale
misura di sicurezza
Incapacità
parziale di
intendere o di
volere
Responsabilità
penale attenuata
Condanna più
eventuale misura
di sicurezza
Fase esecutiva ( art. 656 c.p.p.)
Procura della Repubblica:
ordine di esecuzione e di
carcerazione
Srntenza irrevocabile di condanna
• Sospensione dell’esecuzione:
misure alternative al carcere
I giudici preposti all’esecuzione della pena
Le principali misure alternative
Tribunale di sorveglianza
Magistrato di sorveglianza
Affidamento in
prova ai servizi
sociali
Art 47 O.P.
Detenzione
domiciliare
Art. 47 ter O.P.
Affidamento in
prova di tipo
terapeutico
art. 94 TULS
MISURE ALTERNATIVE: I SERVIZI DEL
TERRITORIO COINVOLTI
UEPE
(Ufficio Esecuzione
Penale Esterna)
SERT
( Servizio Tossico o
Alcool-dipendenze o
Dipendenza da gioco
d’azzardo)
M
ag
ist
rat
o
di
So
CPS
( Centro Psicosociale)
Forze dell’Ordine
Pericolosità sociale e misure di sicurezza
• Dopo l’espiazione della pena (in caso di condanna per
soggetti capaci/parzialmente capaci di intendere e volere
o ) o di proscioglimento (in caso di soggetti non
imputabili), se nella sentenza era stata disposta una misura
di sicurezza fondata sulla pericolosità sociale del
condannato, il Magistrato di Sorveglianza competente
deve rivalutare la pericolosità sociale e verificare se è
ancora attuale, applicando in tale caso una misura di
sicurezza per un determinato periodo di tempo, scaduto il
quale, dovrà rivalutare la pericolosità sociale e, in tal caso,
prorogare la misura di sicurezza oppure, in caso di
accertata cessazione della pericolosità, revocarla.
Condannati imputabili
Sentenza di condanna
• Espiazione della pena detentiva
• Previsione di misure di sicurezza a pena espiata
Procura della Repubblica
• Richiesta al MdS della misura di sicurezza
• Richiesta al MdS di dichiarazione di delinquenza abituale o professionale con
applicazione di misure di sicurezza
Magistrato di Sorveglianza
• Rivalutazione della pericolosità sociale
• Applicazione o revoca della misura di sicurezza disposta in sentenza
Condannati imputabili (adulti maggiorenni):
le principali misure di sicurezza
Libertà
Vigilata
art. 228 c.p.
Colonia
Agricola
art. 216 c.p.
Casa di
Lavoro
Art. 216 c.p.
Espulsione
dello straniero
art. 235 c.p.
Misure di sicurezza per infermi o semi
infermi di mente, socialmente pericolosi
Chiusura OPG. REMS 31 marzo 2015
In particolare: il percorso tipico del passato
OPG o
CCC
• Licenze di esperimento presso strutture residenziali
• Rivalutazione della pericolosità sociale
Libertà Vigilata
• Collocazione in strutture residenziali ( CRA, CRT etc. )
• Appoggio al CPS territorialmente competente
Libertà vigilata
• Progressiva autonomizzazione: rientro al domicilio con appoggio al CPS
• Oppure: eventuale aggravamento; ritorno in OPG o in CCC
MdS
• Riesame della pericolosità sociale: revoca o proroga della misura di sicurezza
• Valutazione dei rapporti tra patologia psichica e pericolosità sociale
L’infermità psichica sopravvenuta al
condannato
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Materiale didattico Primo seminario del 31 marzo 2015 la