LEGGE 30 maggio 2014, n. 81
(GU n.125 del 31-5-2014 )
Prof. Stefano Ferracuti
LEGGE 30 maggio 2014, n. 81
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante
«Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari».
(GU n.125 del 31-5-2014)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2014
La chiusura degli OPG è fissata al 31 marzo 2015 (comma 1 lettera a)
Articolo 133 c.p.
La valutazione della pericolosità sociale risponde
notoriamente all’art. 203 c.p. che individua la
“qualità” di persona socialmente pericolosa
desumendola dalle circostanze indicate nell’art.
133 c.p. pertinente la gravità del reato, nonché la
valutazione agli effetti della pena.
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Articolo 133, secondo comma, numero 4
Il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal
luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa
dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del
colpevole [103, 105, 108; c.p.p.220], desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla
vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale,
familiare e sociale del reo.
Abolizione del quarto comma, vale a dire che “le condizioni di vita individuale, familiare e
sociale del reo” non possono più essere prese in considerazione dal Magistrato e pertanto
neppure dal Consulente interpellato perché non più di rilevanza giuridica
Secondo Fornari
Indicatori clinici di pericolosità sociale
erano:
Indicatori interni
1.
Presenza e persistenza di una sintomatologia psicotica florida
e riccamente partecipata a livello emotivo, alla luce della quale
il reato ha assunto “valore di malattia”;
2.
Assente consapevolezza di malattia (insight);
3.
Non accettazione delle terapie prescritte;
4.
Mancata o inadeguata risposta a quelle praticate;
5.
Presenza di segni di disorganizzazione cognitiva e di
impoverimento ideo-affettivo e psicomotorio che impediscano
un compenso in tempi ragionevoli.
Fornari 2008
Indicatori clinici di pericolosità sociale
Poiché genesi e dinamica della malattia mentale sono di tipo
multifattoriale, adeguata attenzione dovrà essere posta anche
ai fattori esterni.
Indicatori esterni:
1.
2.
3.
4.
5.
Caratteristiche dell’ambiente familiare e sociale di
appartenenza (accettazione, rifiuto, indifferenza);
Esistenza ed adeguatezza dei servizi psichiatrici di zona;
disponibilità e capacità di formulare progetti terapeutici da
parte degli stessi;
Disponibilità di re-inserimento lavorativo;
Tipo, livello e grado di accettazione del rientro del soggetto
nell’ambiente in cui viveva prima del fatto reato;
Opportunità alternative di sistemazione logistica.
Fornari 2008
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(GU n.125 del 31-5-2014 )
La questione della pena edittale
Fino al 30.05.2014 il Magistrato chiedeva la valutazione della
pericolosità sociale psichiatrica allo specialista e tale
valutazione doveva essere rinnovata non oltre i sei mesi, ma
poteva essere riconfermata all’infinito.
Dal 30.05.2014 invece la pericolosità sociale decade comunque
allo scadere del tempo della pena
LEGGE 30 maggio 2014, n. 81
LEGGE 30 maggio 2014, n. 81
Entro il 15 luglio 2014 vi era l’obbligo da parte delle regioni di presentare - al
Ministero della Salute e all’Autorità competente - i programmi con i percorsi
terapeutico - riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone
ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari
(GU n.125 del 31-5-2014 )
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Dal 31 maggio 2014 al 1° Aprile 2015
25 dimissioni per revoca della misura di
sicurezza/scarcerazione
32 LV
22 LFE
Presenze in OPG
Regione Lazio – Anno 2014
Anno 2015
Fonte: Referente Regionale - Regione Lazio - Dati SMOP: 2014-2015
Flusso ingressi e dimissioni dagli OPG
per categoria giuridica
Regione Lazio
Fonte: Referente Regionale
Regione Lazio
Dati SMOP: 2014
RECIDIVI versus NON RECIDIVI
Dati Regione Lazio
Il 24,7 % dei soggetti dimessi tra il 2012 e il 2013 hanno avuto
un fallimento della LV o della LFE
Età media: 46,42
Dev. Standard: 2,39
M 18
F1
RECIDIVI vs NON RECIDIVI
2012-2013
RECIDIVI,
19, 25%
NON
RECIDIVI,
58, 75%
M 54
F4
Età media: 44,40
Dev. Standard: 1,58
Durata internamento in OPG: 20,64 mesi
Durata MdS in LV o LFE: 12,93 mesi
Motivazioni fallimento:
Trasgressione o violazione obblighi
Fonte: Referente Regionale – Regione Lazio
Dati SMOP: 2012-2013
Reati nei soggetti internati in OPG
Regione Lazio
Abuso
sessuale sui
minori
Omicidio plurimo
Detenzione/traffico
sost. stupefacenti
Altro
Lesioni contro la
persona
Abuso
sessuale su
adulti
Omicidio
Incendio
doloso
violenza/minacce
maltrattamenti
Rapina
Danneggiamenti
Resistenza a un
pubblico
ufficiale
Tentato omicidio
ASP 2013
Gaddini A
Diagnosi dei pazienti in mds
internati in OPG
Regione Lazio
Valori in %
49.1
DATO MANCANTE
40.2
PSICOSI SCHIZOFRENICHE
13.4
PATOLOGIE ORGANICHE
10.7
DIP. ALCOL E DROGHE
8.9
ABUSO DI DROGHE
8.0
RITARDO MENTALE
7.1
DIST. DI PERSONALITA'
4.5
DIST DELL'UMORE
3.6
ABUSO DI ALCOOL
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
Fonte: Referente Regionale
Dati SMOP
Aggiornamento: sett. 2014
In sintesi la norma prevede:
1) La proroga al 31 marzo 2015 per la chiusura OPG e apertura Rems
2) L’applicazione in via ordinaria di una misura di sicurezza diversa da
quella detentiva che diviene residuale
3) La riduzione degli ambiti di accertamento della pericolosità sociale tale
da giustificare la misura detentiva perché il giudice non può più tener conto
degli aspetti sociali o la mancanza dei programmi terapeutici
4) i corsi di formazione per gli operatori, organizzati dalla Regioni, per la
progettazione ed organizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi
5) La possibilità per le regioni di modificare i programmi presentati fino al 15
giugno 2015 e destinare parte delle risorse alla riqualificazione dei DSM
contenendo il numero di posti letto da destinare alle Rems
6) L’individuazione dei percorsi terapeutico riabilitativi per ciascuno degli
internati e l’invio di detto programma al Ministero della Salute e alla
competente autorità giudiziaria
7) la predisposizione di programmi individuali tramite i DSM in accordo con
gli OPG
8) L’obbligo di documentare puntualmente le ragioni che sostengono
l’eccezionalità e la transitorietà della restrizione in OPG dei pazienti per i
quali l’Autorità Giudiziaria sostiene la necessità di internamento
9) la fissazione di un termine massimo per l’applicazione delle misure di
sicurezza detentive che non può superare il massimo della pena edittale
10) L’obbligo per le regioni di aggiornare Ministero della Salute e della
Giustizia sul rispetto del termine del 31 marzo 2015 nonché la conferma dei
poteri sostitutivi del Governo qualora non fosse rispettato
11) L’insediamento presso il Ministero della Salute di un organo di
coordinamento per il superamento degli OPG
12) la previsione di una relazione trimestrale sul superamento degli OPG
13) la quantificazione di 4,38 mln per il 2014 e 1,46 per il 2015 degli oneri
derivanti dalla proroga della chiusura degli OPG
Cosa Manca?
Modalità obiettive, concordate e evidence based di
verifica dei percorsi di recupero e dell’esito del recupero
Chi controlla le strutture? Come potremo mai avere
criteri uniformi?
L’abrogazione del numero 4 secondo comma rende
inattendibile la valutazione di pericolosità sociale
Un minimo di attenzione alle vittime che sono
completamente scotomizzate dalle presenti norme: non
hanno diritto a risarcimenti se la persona è prosciolta,
non sono tutelate se il paziente violento torna in
comunità, non vi è obbligo di avvisarle, né altro.
Cosa Manca?
Non si comprende perché per applicare una misura di
sicurezza detentiva non si debba tenere conto dei fattori
sociali mentre per una misura di sicurezza non detentiva
il n. 4 del secondo comma dell ‘art. 133 cp vada
applicato appieno
Non vi sono misure per gestire i pazienti che non sono
cronicamente in grado di fornire consenso informato a
parte il TSO percui i giudici non possono avere
cognizione se gli interventi terapeutici siano
effettivamente praticabili
Cosa Manca?
La presenza di programmi trattamentali adeguati basati
su diagnosi e tipo di reato sul territorio tali da impedire
che le Rems diventino nuovi piccoli OPG
Non è stato fatto quasi nulla per la psichiatria carceraria
dove, invece, si andranno incentrando le criticità
nell’immediato futuro
Non vi è armonizzazione con le norme processuali, basti
pensare al problema della capacità di stare in giudizio
Cosa Manca?
Tutto l’impianto delle norme non è basato sul senso di
responsabilità sociale e tutela della collettività ma su un
totem ideologico dove l’unico valore è la chiusura dei
manicomi. Questo valore, pienamente condivisibile, non
è però l’unico valore.
Sono valori di pari rango:
La tutela delle vittime
Il diritto alla cura dei malati, ovvero l’efficienza dei servizi
di salute mentale
La protezione degli incapaci
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