Dai “manicomi criminali” alle
REMS
I.Rossetto
Struttura Polimodulare REMS provvisorie
Castiglione delle Stiviere
“Come gli spettri temuti ed attesi dai nomadi del
deserto, les revenants, i malati di mente autori di
reato e le istituzioni del loro contenimento ritornano,
al termine di una lunga serie di esperienze e di
proposte, sotto forma di scomodi ospiti e talora di
incubi, a disturbare assetti, consuetudini ed
equilibri, sui quali i servizi psichiatrici della Legge
180 si sono in questi anni assestati.”
(L.Ferrannini e P.F.Peloso, 2003)
Caserta “Sezione per maniaci” in casa penale, 1876
Montelupo Fiorentino (FI), 1886
Reggio Emilia, 1892
Napoli, 1922
Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 1925
Castiglione delle Stiviere, 1939
Pozzuoli, solo sezione femminile, dal 1955 al 1974
Nel Codice Rocco del 1930 trovano sistemazione sia la
pericolosità sociale sia le misure di sicurezza
Nell’art. 62 della l. 354/1975 si stabilisce che il termine di
manicomio criminale venga sostituito con quello di
ospedale psichiatrico giudiziario
L’OPG di Castiglione delle Stiviere è l’unico in Italia in cui
esiste una convenzione tra Ente Ospedaliero e
Ministero di Grazia e Giustizia (prima convenzione del 9
novembre 1943) il che comporta la presenza di solo
personale sanitario
Dalla chiusura della sezione di Pozzuoli (1974) fino
all’ottobre 2014 è stato l’unico in Italia in cui esisteva una
sezione psichiatrica giudiziaria per le donne prosciolte e
in osservazione.
Dall’ottobre 2014 è stata aperta una sezione femminile
analoga a Barcellona Pozzo di Gotto
Dal 1990 a Sollicciano (FI) è in funzione l’unica Casa di
Cura e Custodia per donne

Nel trentennale della legge 180, sono state approvate alcune
disposizioni di legge che dovrebbero sanare uno degli aspetti
incompiuti della Riforma psichiatrica del 1978, vale a dire la
piena assunzione della responsabilità di cura del paziente
psichiatrico autore di reato da parte del Servizio Sanitario
Nazionale.

Si tratta di uno degli aspetti più controversi e socialmente
sensibili di tutta la questione psichiatrica.
Fino a quel momento,infatti, le istituzioni deputate alla misura
di sicurezza successiva al proscioglimento per infermità
mentale, gli Ospedali psichiatrici giudiziari, erano strutture
interamente gestite dall’Amministrazione Penitenziaria, sia
per gli aspetti di sicurezza, sia per gli aspetti di cura.

Nell’allegato C al DPCM 2008 “ concernente le
modalità e i criteri per il trasferimento al servizio
sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei
rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali in materia di
sanità penitenziaria” vengono previste tre fasi
di intervento.
DPCM : I° FASE


La responsabilità della gestione sanitaria degli OPG è assunta
interamente dalle Regioni in cui gli stessi hanno sede.
Contestualmente i DSM nel cui territorio di competenza insistono gli
OPG, provvedono alla stesura di un programma operativo che
prevede:
 Dimettere gli internati che hanno concluso le Mds, con
soluzione concordate con le Regioni interessate che devono
prevedere forme di inclusione sociale adeguata.
 Riportare nelle carceri di provenienza i ricoverati in OPG per
disturbi psichici sopravvenuti durante l’esecuzione della pena
(possibile solo dopo l’attivazione delle sezioni di cura e
riabilitazione).
 Assicurare che le osservazioni per l’accertamento delle infermità
psichiche di cui all’art.112 D.P.R. 230/2000 siano espletate negli
istituti ordinari.
DPCM :II° FASE

A distanza di un anno si prevede una prima
distribuzione degli attuali internati in modo che ogni
OPG, senza modificarne in modo sostanziale la
capienza e la consistenza, si configuri come la sede
per ricoveri di internati delle Regioni limitrofe, in modo
da stabilire immediatamente rapporti di collaborazioni
preliminari per ulteriori fasi di avvicinamento degli
internati alle realtà geografiche di appartenenza.
DPCM: III° FASE

A distanza di due anni, si prevede la restituzione ad
ogni regione italiana della quota di internati in OPG di
provenienza dai propri territori e dell’assunzione della
responsabilità per la presa in carico, attraverso
programmi terapeutici e riabilitativi da attuarsi
all’interno della struttura, anche in preparazione alla
dimissione e all’inserimento nel contesto sociale di
appartenenza, dando così piena attuazione al
disposto dell’art. 115 c. 1 D.P.R. 230/2000.
4
I bacini di utenza dei singoli OPG, individuati in via orientativa nell’allegato C al DPCM del 1
aprile 2008, sono così (ri)definiti:
Castiglione delle
Stiviere
Utenza
femminile
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia; Provincia
Autonoma di Trento e Bolzano,Veneto,Friuli
Venezia
Giulia;Liguria;
EmiliaRomagna,Toscana; Umbria; Marche, Sardegna.
Utenza maschile
Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta
Reggio Eminia
Utenza maschile
Emilia-Romagna, Provincia autonoma di
Trento Bolzano
Montelupo
Fiorentino
Utenza maschile
Toscana,Umbria, Liguria, Sardegna
Campania
(Napoli ed Aversa)
Utenza maschile
Campania, Abruzzo, Molise, Lazio
Barcellona Pozzo
di Gotto
Utenza maschile
Utenza
femminile
Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia
Lazio, Abruzzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia
CRITICITA’ al DPCM (I)

Non viene prevista alcuna fase di sperimentazione in
Regioni pilota ,a differenza del Decreto n. 230 del 1999,
al fine di potere portare dei correttivi, inevitabili, ed una
maggiore garanzia di risultato.

Vi è un’effettiva difficoltà di applicazione uniforme sul
territorio nazionale , entro i termini di tempo previsti. Ad
esempio:


Le donne sono tutte concentrate in Lombardia, nell’Istituto di
Castiglione delle Stiviere
Più del 50% degli internati sono residenti in sole quattro regioni (
Lombardia, Campania, Lazio, Sicilia)
CRITICITA’ al DPCM (II)

É poco realistico immaginare lo sfoltimento in 12 mesi dei ricoverati
al termine della Misura di sicurezza, perchè la Finanziaria 2008 non
ha riservato risorse aggiuntive alle regioni per sviluppare la rete dei
servizi integrati con la residenzialità psichiatrica alternativa all’OPG.
In particolare le misure alternative, quali la libertà vigilata e la
licenza esperimento non sono a carico del fondo sanitario del
Ministero della Giustizia, dunque non rientrano nella partita di giro
operata dall’attuale DPCM.

Non si tratta, tuttavia, soltanto di un problema di risorse aggiuntive
da reperire, ma anche dell’incertezza di strumenti culturali ed
organizzativi idonei a fronteggiare le sfide della territorialità.
( Rivellini, Il sole 24 ore Sanità,2009 )
GLI OPG
IN ITALIA
CASTIGLIONE
DELLE
STIVIERE (MN)
REGGIO
EMILIA
NAPOLI
MONTELUPO
FIORENTINO
(FI)
AVERSA
BARCELLONA
POZZO DI
GOTTO (ME)
30-giu-08
30-giu-10
DONNE
107
DONNE
95
Fonte:Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
UOMINI
1267
UOMINI
1457
TOTALE
1374
TOTALE
1552
POPOLAZIONE DI PAZIENTI OPG NEGLI ANNI
pazienti in carico agli OPG
uomini
donne
totale
12 marzo 2001
1195
87
1282
1196
90
1286
1267
107
1374
1418
105
1523
1457
95
1552
Ricerca "Anatomia degli OPG" di V. Andreoli - DAP 2001
31 marzo 2007
Fonte: Diparimento Amministrazione Penitenziaria
DPCM 1 aprile 2008
30 giugno 2008
Fonte: Diparimento Amministrazione Penitenziaria
31 ottobre 2008
Fonte: Diparimento Amministrazione Penitenziaria
30 giugno 2010
Fonte: Diparimento Amministrazione Penitenziaria,
aggiornato per l'OPG di Castiglione
BACINO OPG:
BACINI
SECONDO
IL DPCM 1
APRILE 2008
31/10/2008
SECONDO IL
DPCM
REALMENTE
PRESENTI
31/10/2008
BACINO OPG:
BACINO OPG:
BACINO OPG:
SICILIA E CALABBRIA
CAMPANIA,
ABRUZZO,
MOLISE,
BASILICATA E
PUGLIA
BARCELLONA
POZZO DI GOTTO
AVERSA/NAP
OLI
MONTELUPO
FIORENTINO
REGGIO EMILIA
M
M
M
M
M
194
261
253
161
348
M
M
M
M
M
286
389
183
293
BACINO OPG:
TOSCANA,
UMBRIA LAZIO,
SARDEGNA
EMILIA ROMAGNA,
LOMBARDIA (227),
VENETO, TRENTINO PIEMONTE, LIGURIA,
A.A., FRIULI V.G.,
VALLE D'AOSTA,
MARCHE
TUTTE LE DONNE
CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE
F
TOT
90 438
F
TOT
118 90 208
Con il DPCM del 1 aprile 2008, non si è tenuto conto
che circa 1/3 della popolazione giudiziaria veniva
concentrata nel bacino dell’OPG di Castiglione?
La situazione conseguente...
In conseguenza dell’attuazione del DPCM e delle fasi da
attuare nell’allegato C, in Italia si sono creati scenari
molto diversi:


I Direttori sanitari degli OPG di Aversa, Napoli, Montelupo e Reggio
Emilia, sono stati trasferiti alle ASL competenti territorialmente
e,come dipendenti non più in carico al DAP ,sono stati nominati
quattro Direttori Amministrativi per gli stessi OPG.
Ciò non è avvenuto per l’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, in
quanto la regione Sicilia a Statuto Autonomo non ha recepito il
DPCM, nè per l’ OPG di Castiglione delle Stiviere, che, essendo già
completamento sanitario è stato recepito dalla Regione Lombardia e
con esso tutte le figure sanitarie, senza alcun cambiamento.

La doppia direzione degli OPG di Aversa, Napoli,
Montelupo e Reggio Emilia che vede nel Direttore
Amministrativo, la figura che detiene la conduzione vera
dell’OPG,( anche quella dell’area del trattamento, che
dovrebbe essere di competenza del direttore sanitario)
realizza,così, di fatto una regressione, dove l’assistenza
psichiatrica può venirne penalizzata o tutto al più
rimanere nelle stesse condizioni precedenti
all’applicazione del Decreto.
(adatt. da “Attuazione DPCM 2008” di A.Calogero)
Superamento OPG
Decreto-Legge 22 dicembre 2011, n. 211,
articolo 3-ter, comma 6, convertito dalla
Legge 17 febbraio 2012, n. 9- REMS
Decreto Legge 25.03.2013
Superamento entro 1 aprile 2014
Superamento OPG
Decreto-Legge 31 marzo 2014, n. 52
convertito con modifiche nella Legge 30
maggio 2014, n. 81
Superamento entro 1 aprile 2015
Legge 30 maggio 2014, n. 81
comma 1, lettera b
"Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di
mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una
misura di sicurezza, anche in via provvisoria,
diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo
quando sono acquisiti elementi dai quali risulta
che ogni misura diversa non e' idonea ad
assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua
pericolosita' sociale, il cui accertamento e'
effettuato sulla base delle qualita' soggettive
della persona e senza tenere conto delle condizioni
di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4,
del codice penale…
Legge 30 maggio 2014, n. 81
comma 1, lettera b
… Allo stesso modo provvede il magistrato di
sorveglianza quando interviene ai sensi
dell'articolo 679 del codice di procedura penale.
Non costituisce elemento idoneo a supportare il
giudizio di pericolosita' sociale la sola mancanza di
programmi terapeutici individuali"
Legge 30 maggio 2014, n. 81
comma 8, 1- ter
I percorsi terapeutico-riabilitativi individuali
di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate
negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto… devono essere obbligatoriamente
predisposti e inviati al Ministero della salute e
alla competente autorita' giudiziaria entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto… Per i pazienti per i quali e' stata
accertata la persistente pericolosita‘ sociale, il
programma documenta in modo puntuale le ragioni che
sostengono l'eccezionalita' e la transitorieta' del
prosieguo del ricovero.
Legge 30 maggio 2014, n. 81
comma 8, 1- quater
Le misure di sicurezza detentive provvisorie o
definitive, compreso il ricovero nelle residenze
per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non
possono durare oltre il tempo stabilito per la pena
detentiva prevista per il reato commesso, avuto
riguardo alla previsione edittale massima. Per la
determinazione della pena a tali effetti si applica
l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i
delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si
applica la disposizione di cui al primo periodo.
Spunti di discussione
Il ricovero nelle REMS costituisce un fatto “transitorio ed
eccezionale”. Luoghi di cura o “contenitori” da cui andarsene il
prima possibile?
E’ il tipo di reato che stabilisce la necessità e la modalità di
trattamento?
La pericolosità sociale dipende unicamente da indicatori interni? Il
paziente diventa “la sua malattia”?
Chi dovrà stabilire la durata massima della MdS?
Libertà vigilata ad vitam?
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