Dai “manicomi criminali” alle REMS I.Rossetto Struttura Polimodulare REMS provvisorie Castiglione delle Stiviere “Come gli spettri temuti ed attesi dai nomadi del deserto, les revenants, i malati di mente autori di reato e le istituzioni del loro contenimento ritornano, al termine di una lunga serie di esperienze e di proposte, sotto forma di scomodi ospiti e talora di incubi, a disturbare assetti, consuetudini ed equilibri, sui quali i servizi psichiatrici della Legge 180 si sono in questi anni assestati.” (L.Ferrannini e P.F.Peloso, 2003) Caserta “Sezione per maniaci” in casa penale, 1876 Montelupo Fiorentino (FI), 1886 Reggio Emilia, 1892 Napoli, 1922 Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 1925 Castiglione delle Stiviere, 1939 Pozzuoli, solo sezione femminile, dal 1955 al 1974 Nel Codice Rocco del 1930 trovano sistemazione sia la pericolosità sociale sia le misure di sicurezza Nell’art. 62 della l. 354/1975 si stabilisce che il termine di manicomio criminale venga sostituito con quello di ospedale psichiatrico giudiziario L’OPG di Castiglione delle Stiviere è l’unico in Italia in cui esiste una convenzione tra Ente Ospedaliero e Ministero di Grazia e Giustizia (prima convenzione del 9 novembre 1943) il che comporta la presenza di solo personale sanitario Dalla chiusura della sezione di Pozzuoli (1974) fino all’ottobre 2014 è stato l’unico in Italia in cui esisteva una sezione psichiatrica giudiziaria per le donne prosciolte e in osservazione. Dall’ottobre 2014 è stata aperta una sezione femminile analoga a Barcellona Pozzo di Gotto Dal 1990 a Sollicciano (FI) è in funzione l’unica Casa di Cura e Custodia per donne Nel trentennale della legge 180, sono state approvate alcune disposizioni di legge che dovrebbero sanare uno degli aspetti incompiuti della Riforma psichiatrica del 1978, vale a dire la piena assunzione della responsabilità di cura del paziente psichiatrico autore di reato da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di uno degli aspetti più controversi e socialmente sensibili di tutta la questione psichiatrica. Fino a quel momento,infatti, le istituzioni deputate alla misura di sicurezza successiva al proscioglimento per infermità mentale, gli Ospedali psichiatrici giudiziari, erano strutture interamente gestite dall’Amministrazione Penitenziaria, sia per gli aspetti di sicurezza, sia per gli aspetti di cura. Nell’allegato C al DPCM 2008 “ concernente le modalità e i criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” vengono previste tre fasi di intervento. DPCM : I° FASE La responsabilità della gestione sanitaria degli OPG è assunta interamente dalle Regioni in cui gli stessi hanno sede. Contestualmente i DSM nel cui territorio di competenza insistono gli OPG, provvedono alla stesura di un programma operativo che prevede: Dimettere gli internati che hanno concluso le Mds, con soluzione concordate con le Regioni interessate che devono prevedere forme di inclusione sociale adeguata. Riportare nelle carceri di provenienza i ricoverati in OPG per disturbi psichici sopravvenuti durante l’esecuzione della pena (possibile solo dopo l’attivazione delle sezioni di cura e riabilitazione). Assicurare che le osservazioni per l’accertamento delle infermità psichiche di cui all’art.112 D.P.R. 230/2000 siano espletate negli istituti ordinari. DPCM :II° FASE A distanza di un anno si prevede una prima distribuzione degli attuali internati in modo che ogni OPG, senza modificarne in modo sostanziale la capienza e la consistenza, si configuri come la sede per ricoveri di internati delle Regioni limitrofe, in modo da stabilire immediatamente rapporti di collaborazioni preliminari per ulteriori fasi di avvicinamento degli internati alle realtà geografiche di appartenenza. DPCM: III° FASE A distanza di due anni, si prevede la restituzione ad ogni regione italiana della quota di internati in OPG di provenienza dai propri territori e dell’assunzione della responsabilità per la presa in carico, attraverso programmi terapeutici e riabilitativi da attuarsi all’interno della struttura, anche in preparazione alla dimissione e all’inserimento nel contesto sociale di appartenenza, dando così piena attuazione al disposto dell’art. 115 c. 1 D.P.R. 230/2000. 4 I bacini di utenza dei singoli OPG, individuati in via orientativa nell’allegato C al DPCM del 1 aprile 2008, sono così (ri)definiti: Castiglione delle Stiviere Utenza femminile Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia; Provincia Autonoma di Trento e Bolzano,Veneto,Friuli Venezia Giulia;Liguria; EmiliaRomagna,Toscana; Umbria; Marche, Sardegna. Utenza maschile Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta Reggio Eminia Utenza maschile Emilia-Romagna, Provincia autonoma di Trento Bolzano Montelupo Fiorentino Utenza maschile Toscana,Umbria, Liguria, Sardegna Campania (Napoli ed Aversa) Utenza maschile Campania, Abruzzo, Molise, Lazio Barcellona Pozzo di Gotto Utenza maschile Utenza femminile Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia Lazio, Abruzzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia CRITICITA’ al DPCM (I) Non viene prevista alcuna fase di sperimentazione in Regioni pilota ,a differenza del Decreto n. 230 del 1999, al fine di potere portare dei correttivi, inevitabili, ed una maggiore garanzia di risultato. Vi è un’effettiva difficoltà di applicazione uniforme sul territorio nazionale , entro i termini di tempo previsti. Ad esempio: Le donne sono tutte concentrate in Lombardia, nell’Istituto di Castiglione delle Stiviere Più del 50% degli internati sono residenti in sole quattro regioni ( Lombardia, Campania, Lazio, Sicilia) CRITICITA’ al DPCM (II) É poco realistico immaginare lo sfoltimento in 12 mesi dei ricoverati al termine della Misura di sicurezza, perchè la Finanziaria 2008 non ha riservato risorse aggiuntive alle regioni per sviluppare la rete dei servizi integrati con la residenzialità psichiatrica alternativa all’OPG. In particolare le misure alternative, quali la libertà vigilata e la licenza esperimento non sono a carico del fondo sanitario del Ministero della Giustizia, dunque non rientrano nella partita di giro operata dall’attuale DPCM. Non si tratta, tuttavia, soltanto di un problema di risorse aggiuntive da reperire, ma anche dell’incertezza di strumenti culturali ed organizzativi idonei a fronteggiare le sfide della territorialità. ( Rivellini, Il sole 24 ore Sanità,2009 ) GLI OPG IN ITALIA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) REGGIO EMILIA NAPOLI MONTELUPO FIORENTINO (FI) AVERSA BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 30-giu-08 30-giu-10 DONNE 107 DONNE 95 Fonte:Dipartimento Amministrazione Penitenziaria UOMINI 1267 UOMINI 1457 TOTALE 1374 TOTALE 1552 POPOLAZIONE DI PAZIENTI OPG NEGLI ANNI pazienti in carico agli OPG uomini donne totale 12 marzo 2001 1195 87 1282 1196 90 1286 1267 107 1374 1418 105 1523 1457 95 1552 Ricerca "Anatomia degli OPG" di V. Andreoli - DAP 2001 31 marzo 2007 Fonte: Diparimento Amministrazione Penitenziaria DPCM 1 aprile 2008 30 giugno 2008 Fonte: Diparimento Amministrazione Penitenziaria 31 ottobre 2008 Fonte: Diparimento Amministrazione Penitenziaria 30 giugno 2010 Fonte: Diparimento Amministrazione Penitenziaria, aggiornato per l'OPG di Castiglione BACINO OPG: BACINI SECONDO IL DPCM 1 APRILE 2008 31/10/2008 SECONDO IL DPCM REALMENTE PRESENTI 31/10/2008 BACINO OPG: BACINO OPG: BACINO OPG: SICILIA E CALABBRIA CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA E PUGLIA BARCELLONA POZZO DI GOTTO AVERSA/NAP OLI MONTELUPO FIORENTINO REGGIO EMILIA M M M M M 194 261 253 161 348 M M M M M 286 389 183 293 BACINO OPG: TOSCANA, UMBRIA LAZIO, SARDEGNA EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA (227), VENETO, TRENTINO PIEMONTE, LIGURIA, A.A., FRIULI V.G., VALLE D'AOSTA, MARCHE TUTTE LE DONNE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE F TOT 90 438 F TOT 118 90 208 Con il DPCM del 1 aprile 2008, non si è tenuto conto che circa 1/3 della popolazione giudiziaria veniva concentrata nel bacino dell’OPG di Castiglione? La situazione conseguente... In conseguenza dell’attuazione del DPCM e delle fasi da attuare nell’allegato C, in Italia si sono creati scenari molto diversi: I Direttori sanitari degli OPG di Aversa, Napoli, Montelupo e Reggio Emilia, sono stati trasferiti alle ASL competenti territorialmente e,come dipendenti non più in carico al DAP ,sono stati nominati quattro Direttori Amministrativi per gli stessi OPG. Ciò non è avvenuto per l’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto la regione Sicilia a Statuto Autonomo non ha recepito il DPCM, nè per l’ OPG di Castiglione delle Stiviere, che, essendo già completamento sanitario è stato recepito dalla Regione Lombardia e con esso tutte le figure sanitarie, senza alcun cambiamento. La doppia direzione degli OPG di Aversa, Napoli, Montelupo e Reggio Emilia che vede nel Direttore Amministrativo, la figura che detiene la conduzione vera dell’OPG,( anche quella dell’area del trattamento, che dovrebbe essere di competenza del direttore sanitario) realizza,così, di fatto una regressione, dove l’assistenza psichiatrica può venirne penalizzata o tutto al più rimanere nelle stesse condizioni precedenti all’applicazione del Decreto. (adatt. da “Attuazione DPCM 2008” di A.Calogero) Superamento OPG Decreto-Legge 22 dicembre 2011, n. 211, articolo 3-ter, comma 6, convertito dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9- REMS Decreto Legge 25.03.2013 Superamento entro 1 aprile 2014 Superamento OPG Decreto-Legge 31 marzo 2014, n. 52 convertito con modifiche nella Legge 30 maggio 2014, n. 81 Superamento entro 1 aprile 2015 Legge 30 maggio 2014, n. 81 comma 1, lettera b "Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non e' idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosita' sociale, il cui accertamento e' effettuato sulla base delle qualita' soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale… Legge 30 maggio 2014, n. 81 comma 1, lettera b … Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosita' sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali" Legge 30 maggio 2014, n. 81 comma 8, 1- ter I percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto… devono essere obbligatoriamente predisposti e inviati al Ministero della salute e alla competente autorita' giudiziaria entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto… Per i pazienti per i quali e' stata accertata la persistente pericolosita‘ sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalita' e la transitorieta' del prosieguo del ricovero. Legge 30 maggio 2014, n. 81 comma 8, 1- quater Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo. Spunti di discussione Il ricovero nelle REMS costituisce un fatto “transitorio ed eccezionale”. Luoghi di cura o “contenitori” da cui andarsene il prima possibile? E’ il tipo di reato che stabilisce la necessità e la modalità di trattamento? La pericolosità sociale dipende unicamente da indicatori interni? Il paziente diventa “la sua malattia”? Chi dovrà stabilire la durata massima della MdS? Libertà vigilata ad vitam?