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UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA
N. 73-07 ES.M.S.
N.
ORD.
Il Magistrato,
Visti gli atti e le risultanze dell’udienza tenuta in Reggio Emilia in data odierna relativa a
XXXXXX ZZZZZZ, nato in --------- l’0.0.0000, attualmente internato presso l’Ospedale
Psichiatrico di Reggio Emilia, in esecuzione della misura di sicurezza detentiva del ricovero in
Ospedale Psichiatrico Giudiziario di cui all’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di ----- dd.
10.07.2008;
OSSERVATO
Con precedente provvedimento di questo ufficio, nel disporre la proroga della MSD, si è
argomentato come di seguito:
“XXXXXX è stato assolto dal delitto di resistenza a P.U. e lesioni volontarie, fatti commessi
in data 13.5.2007, nei confronti di agenti di P.S. che erano stati chiamati dalla di lui madre che
dichiarava di essere stata dallo stesso poco prima picchiata, perché affetto al momento del fatto
da “grave episodio psicotico” e abuso di alcool. Lo stesso è gravato da ben tre precedenti penali
per guida in stato di ebbrezza e da una pregressa condanna per furto
Lo stesso era già conosciuto dai Servizi territoriali competenti (Servizio di Salute Mentale e
SERT).
Il soggetto è inserito in una comunità cd a doppia diagnosi dal giugno 2008 ma le relazioni in
atti danno conto che il soggetto non ha ancora raggiunto un adeguato livello di autosufficienza,
scarsa è la consapevolezza della malattia ed inoltre lo stesso mantiene atteggiamenti vittimistici
rispetto ad un problema fisico (protesi al femore) .
Al momento pare opportuno che il programma in atto prosegua con le medesime modalità al
fine di far acquisire al soggetto una maggiore consapevolezza delle proprie patologie, criticità
nonché un atteggiamento maggiormente aderente alla realtà e comunque idoneo anche all’interno
della struttura ospitante (non si valuta in alcun modo opportuno alcun progetto alternativo alla
comunità), in assenza del quale non è possibile formulare alcuna prognosi di cessata – né ridotta –
pericolosità sociale ex art. 133 c.p.
Ne consegue, pertanto, la necessità di prorogare la misura in atto, per un periodo che si
valuta congruo fissare in mesi otto, per verificare ulteriormente l’andamento del progetto
terapeutico e riabilitativo in ambiente comunitario e il grado di adesione da parte del soggetto allo
stesso”.
Con successivo provvedimento si è disposto ulteriormente come segue:
“L’internato continua, purtroppo, a mostrare difficoltà nell’adeguarsi ai normali ritmi della
vita comunitaria e, soprattutto, nonostante un miglioramento rispetto all’ideazione, permane un
atteggiamento ambiguo nei confronti della coscienza della malattia.
Sulla base di tali emergenze e, preso contestualmente atto di un avvio di miglioramento
soprattutto in relazione alla maggiore fiducia negli operatori, il GOT si esprime per una proroga
della MSD da trascorrere, però, in licenza finale di esperimento”.
Sono seguiti altri provvedimenti di proroga dal seguente tenore:
“Trascorso questo ulteriore periodo di proroga permangono condizioni cliniche di parziale e
insoddisfacente compenso anche se non vengono segnalati comportamenti gravi.
Sulla base di tali emergenze il GOT si esprime a favore di una breve proroga della misura (da
trascorrere in licenza finale di esperimento presso la medesima CT) in modo da continuare il
processo riabilitativo”.
“Durante tale periodo XXXXXX ha manifestato serie problematiche psichiatriche con necessità
di ricoveri per riacutizzazioni della sintomatologia psicotica e messa in atto di un gesto autolesivo
tramite ingerimento di candeggina e bagnoschiuma.
Su espresse richieste da parte di questo ufficio sia i responsabili della struttura sia gli operatori
dell’OPG si sono sempre espressi per la prosecuzione del progetto esterno, in quanto, a causa
delle gravi patologie da cui è affetto l’internato, necessita di un percorso molto lungo con
assistenza adeguata.
In ordine a tale situazione i servizi territoriali si sono espressi, secondo quanto riferito
dall’OPG, per un eventuale inserimento in altra struttura oppure il reingresso in OPG.
Nel febbraio 2011 XXXXXX, dopo aver introdotto bevande alcooliche nella struttura, ha tenuto
una condotta assai aggressiva al punto da essere condotto presso l’abitazione della madre con
consequenziale revoca della licenza finale di esperimento.
Al momento del reingresso in OPG XXXXXX è apparso in stato di franco scompenso
psicopatologico (accelerato, logorroico, tangenziale nel pensiero, interpretativo e totalmente
acritico rispetto alle condotte in CT).
A seguito della reimpostazione della terapia i detti sintomi sono gradualmente regrediti con
parziale attenuazione dell’instabilità comportamentale.
Permane una deficitaria coscienza della malattia.
I servizi territoriali sono stati contattati per la ripresa di un eventuale percorso esterno previa
ulteriore stabilizzazione delle condizioni cliniche”.
Con provvedimento del 18.04.2013 si è argomentato come di seguito:
“Sono succedute ulteriori proroghe durante le quali le condizioni dell’internato sono
progressivamente migliorate. Permangono, però, disordini della condotta caratterizzati da aspetti
tossicofilici tendenzialmente costituzionali in quanto espressione del pervasivo disturbo della
personalità da cui è affetto l’internato che, come tali, non sono sensibili al piano
psicofarmacologico attuale né a eventuali cambiamenti dello stesso.
Sono stati, comunque, avviati i contatti con servizi territoriali con i quali è stato elaborato un
progetto che prevede un iniziale inserimento in una struttura residenziale per doppie diagnosi e un
successivo inserimento in appartamento protetto.
Il progetto non è ancora stato reso operativo per la manifestata opposizione dell’internato che
ritiene eccessiva la lontananza dalla famiglia.
Non sussistono, pertanto, allo stato i presupposti per potere ritenere cessata o scemata la
pericolosità sociale dell’internato con consequenziale proroga della MSD per mesi sette”.
L’equipe dell’OPG ha continuato, nella persistenza di un discreto compenso piscopatologico e
di una condotta adeguata, a cercare di avviare un progetto esterno, ma i servizi territoriali hanno
ritenuto doversi prolungare la permanenza in OPG.
A fronte di tali risultanze è stata disposta un’ulteriore proroga con, però, espresso sollecito ai
servizi territoriali a predisporre un adeguato progetto esterno entro e non oltre il 31.01.2013.
All’udienza del 17.06.2014 l’equipe dell’OPG si è espressa per una proroga della misura, in
quanto l’internato aveva manifestato opposizione a un inserimento comunitario.
Il magistrato di sorveglianza, preso atto dell’entrata in vigore dell’art. 1 quater della L.
8172014 e che all’esito di una sommaria disamina il termine massimo stabilito con tale atto
normativo appariva superato, ha rinviato all’udienza del 15.07.2014, trasmettendo gli atti alla
Procura della Repubblica di Reggio Emilia per la determinazione del termine massimo della misura
di sicurezza detentiva (eventualmente previo esperimento di incidente di esecuzione) e sollecitando
i servizi alla predisposizione di un progetto territoriale al fine di procedere a una dimissione
assistita.
In data 14.07.2014 il Giudice dell’esecuzione competente ha disposto che il termine massimo
previsto è pari ad anni 5.
Dal momento che XXXXXX è astretto in OPG dal 13.05.2007 il termine massimo della misura
risulta superato con consequenziale necessità di liberazione dello stesso (rappresentandosi, però,
che l’internato, pur formalmente astretto in OPG, ha trascorso alcuni anni dell’internamento presso
idonea struttura in licenza finale di esperimento).
Dalla relazione redatta dall’equipe dell’OPG emerge, però, che, pur essendo le condizioni
dell’internato di buon compenso, vi è permanenza di caratteristiche persona logiche che ne rendono
difficile la gestione. XXXXXX, infatti, manifesta scarsa consapevolezza della malattia con
necessità di supervisione nell’assunzione delle terapia, pur in presenza di discreta compliance. Il
comportamento è, comunque, generalmente collaborativo e tranquillo.
I servizi territoriali segnalano, inoltre, l’impossibilità di un rientro in famiglia (sia la madre che
il fratello sono in carico alla psichiatria e la prima non è in grado di contenere le richieste
dell’internato spesso di natura ricattatoria) e rilevano la necessità che la prosecuzione del
programma terapeutico sia ancorata a una formula giuridica che possa imporre la sua prosecuzione
indipendentemente dalla volontà di XXXXXX.
A fronte di tali risultanze e del contestuale superamento del termine massimo della misura
(quanto meno se si consideri, come appare opportuno in questa sede, come computabile in tale
termine anche il periodo di tempo trascorso in licenza sul territorio, a fronte del fatto che, in ogni
caso, pur essendo l’internato in licenza finale di esperimento e, quindi, sottoposto a libertà vigilata,
la misura in esecuzione era formalmente quella del ricovero in OPG), questa autorità giudiziaria
ritiene possibile procedere alla trasformazione della misura di sicurezza detentiva in quella della
libertà vigilata.
Sul punto è opportuno evidenziare che, pur avendo la legge 81/2014 configurato come
residuale il ricovero in OPG (i servizi dovranno, infatti, documentare in modo puntuale le ragioni
che sostengono l’eccezionalità e la transitorietà del prosieguo ricovero pur all’esito di accertamento
della pericolosità sociale), il termine massimo viene espressamente previsto esclusivamente per le
misure di sicurezza detentive.
Devesi, pertanto, ritenere che, nella persistenza di pericolosità sociale, la misura di sicurezza
detentiva ordinata dal giudice nella sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 202 e 205 cp
si trasformi ex lege (rectius: a seguito di intervento normativo successivo) in libertà vigilata (non
potendo rimanere in vita quella detentiva) tramite l’intervento del magistrato di sorveglianza
(organo giudiziario deputato a valutare la persistenza della pericolosità sociale).
E nel caso oggetto di giudizio la diagnosi in atti (psicosi schizofrenica di tipo disorganizzato –
disturbo di personalità antisociale politossicodipendenza), la scarsa consapevolezza della malattia e
la necessità di assunzione controllata della terapia configurano un’ipotesi tipica di persistenza della
pericolosità sociale. Lo stato di buon compenso psicopatologico e l’assenza di agiti aggressivi
appaiono, infatti, strettamente connessi alla presenza di soggetti istituzionali che garantiscano
l’assunzione continuativa della terapia.
Allo stato, pertanto, non è possibile individuare elementi certi ed univoci favorevoli a
formulare una prognosi di cessata pericolosità sociale del soggetto, con consequenziale ammissione
alla misura di sicurezza non detentiva.
Sentito il parere del Pubblico Ministero e la difesa;
P.Q.M.
Visti gli artt. 202 e ss, 208, 222 c.p., 679 c.p.p., 69 legge 26 luglio 1975 n. 354 e vista la legge
81/2014,
DICHIARA
Non cessata la pericolosità sociale di XXXXXX ZZZZZZ,
DICHIARA
Superato il termine massimo della misura di sicurezza detentiva del ricovero in OPG,
TRASFORMA
La misura di sicurezza detentiva del Ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario in corso di
esecuzione IN LIBERTA’ VIGILATA per la durata minima di mesi dodici
ORDINA
la dimissione di XXXXXX ZZZZZZ, se non ristretto per altra causa
STABILISCE
che la libertà vigilata abbia inizio il giorno successivo alla dimissione dall’Ospedale Psichiatrico
Giudiziario fino 15.07.2015, data entro la quale si dovrà procedere al riesame della pericolosità, ai
sensi dell’art. 208 c.p.
ORDINA
la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente per la
misura di sicurezza non detentiva.
MANDA
alla Direzione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario e alla competente Autorità di P.S. per la
notifica del presente provvedimento e la consegna ai sensi dell’art. 190, 2° co. disp. att. c.p.p.
della carta precettiva in esso inclusa. I suddetti soggetti dovranno assicurarsi che XXXXXX
ZZZZZZ, prenda piena cognizione di tutte le prescrizioni dettate.
MANDA
Tramite la Direzione dell’Ospedale psichiatrico di Reggio Emilia copia del presente
provvedimento al competente servizio psichiatrico, con la richiesta di definire ed attuare il
programma terapeutico-assistenziale finalizzato al reinserimento sociale del XXXXXX
ZZZZZZ.
IMPONE
al libero vigilato di attenersi alle seguenti
PRESCRIZIONI
1) obbligo di presentarsi entro il 2° giorno successivo alla dimissione presso il servizio
psichiatrico competente, munito della presente ordinanza, e di attenersi per tutto il corso della
libertà vigilata alle prescrizioni mediche, terapeutiche (anche farmacologiche) e
comportamentali che il predetto servizio stabilirà;
2) obbligo di presentarsi una volta ogni mese ed ogniqualvolta ne sarà richiesto, alla stazione dei
Carabinieri competenti sul territorio di competente sul territorio di ……….. incaricata della
vigilanza: la vigilanza dovrà essere esercitata in modo tale da agevolare il riadattamento della
persona alla vita sociale, tenendo conto della particolare condizione psicofisica del soggetto, ai
sensi dell’art. 228, 4° comma, c.p. e 190, 6° comma, disp. att. c.p.p.;
3) obbligo di mantenere contatti almeno mensili con l’UEPE del luogo di domicilio del soggetto,
anche al fine di definire e documentare al Magistrato di Sorveglianza gli interventi di sostegno e
di assistenza di cui abbia necessità;
4) obbligo di portare sempre con se la carta precettiva relativa alle prescrizioni e di esibirla ad ogni
richiesta degli Ufficiali ed Agenti di P.S. nonché del Servizio Psichiatrico;
5) divieto di allontanarsi dal domicilio sito in SPDC di ----------- dalle ore 19.00 alle 7.00; ogni
uscita va, comunque, effettuata con accompagnamento da parte di operatori della struttura salvo
diversa autorizzazione del MS competente; sono autorizzati, con accompagnamento,
spostamenti sul territorio nazionale fino a giorni 7 previo avviso all’autorità di ps addetta ai
controlli;
6) divieto di allontanarsi dalla provincia di ---------, senza l’autorizzazione del Magistrato di
Sorveglianza competente;
7) obbligo di mantenere buona condotta e di dare costante prova di ravvedimento;
8) divieto di fare uso di sostanze stupefacenti e di eccedere nell’uso di bevande alcoliche;
9) divieto di frequentare persone notoriamente dedite ad attività illecite e tossicodipendenti;
10) divieto di detenere o portare armi o altri strumenti atti ad offendere;
11) obbligo di attenersi a tutte le regole e prescrizioni vigenti nella struttura ospitante;
AVVERTE
Il libero vigilato che in caso di violazione anche di una sola delle soprascritte prescrizioni
potrà farsi luogo a inasprimento delle prescrizioni e altra sanzione da stabilirsi da parte del
competente magistrato di sorveglianza.
A tal fine si fa obbligo ai soggetti incaricati della vigilanza di comunicare immediatamente le
eventuali violazioni al Magistrato di Sorveglianza competente perché provveda ai sensi di Legge.
Reggio Emilia, 15.07.2014
Il Magistrato di sorveglianza
dott.ssa Manuela Mirandola
Depositato in cancelleria il
IL CANCELLIERE
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legge 81/14 ordinanza uds reggio emilia 15.07.2014