N. 4952/2012 proc. M.S. Ufficio di Sorveglianza di Messina Il Magistrato di Sorveglianza Letti gli atti relativi a xxxx nato a xxxxx il xx.3.19xx, sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. per la durata minima di anni 2, disposta con sentenza Tribunale di PPPPPP 28.4.2008 e dichiarata esecutiva dal Magistrato di Sorveglianza di ZZZZZ in data 10.11.2008 per il reato di maltrattamenti; considerato che in data 1.6.2014 è entrata in vigore la legge n.81/14 ed è stata disposta con urgenza la trattazione del procedimento all’odierna udienza per il riesame; dato atto della richiesta di questo Ufficio del 27.6.2014 inviata alla Procura della Repubblica di Messina, alla Direzione dell’OPG di Barcellona P.G., al DSM ed all’UEPE competenti; all’esito dell’odierna udienza in cui il P. M. ed il difensore hanno concluso come in atti; OSSERVA Come già rilevato nel corpo dell’ultima ordinanza emessa da questo Ufficio, il Xxxx annovera diversi precedenti penali ed è stato prosciolto per vizio totale di mente dal reato di maltrattamenti con sentenza del Tribunale di YYYYYY del 28.4.2008. In data 5.4.2013,si osserva, questo Magistrato ha concesso al Xxxx il beneficio della licenza finale di esperimento presso la STR wwww. La sperimentazione esterna, tuttavia, non ha avuto esito positivo giacchè questo Magistrato, in data 7.11.2013, ha revocato la licenza finale in considerazione del comportamento aggressivo posto in essere all’interno della Comunità. Quanto all’istruttoria svolta in vista dell’odierna udienza, si osserva, si riporta di seguito quanto acquisito agli atti. Nella relazione di sintesi aggiornata redatta dall’Equipe dell’OPG di Barcellona P.G. in data 15.7.2014 si richiama anzitutto il tenore della precedente relazione del 9.4.2014 da cui emerge che dal rientro in Istituto il Xxxx ha evidenziato un comportamento più adattativo al contesto in quanto dalle note psichiatriche viene definito come collaborante e con comportamento consono in reparto. Si riferisce, tuttavia, che nella seconda metà di marzo ha mostrato un momentaneo rifiuto verso la terapia poi venuto meno e che il 7.3.2014 è stato sanzionato con l’ammonizione per un infrazione disciplinare. La relazione prosegue attestando che sufficiente è la partecipazione alle attività trattamentali proposte tanto che circa tre mesi svolge l’attività di piantone mantenendo contati telefonici con i familiari. In termini di attualità, si evidenzia, l’Equipe rileva che sotto il profilo comportamentale si sono registrati numerosi agiti sanzionati in sede disciplinare; si confermano invece come corrette ed improntate alla disponibilità le interrelazioni con gli operatori preposti al trattamento. Quanto al contesto familiare emerge l’indisponibilità del nucleo di origine ad accogliere il Xxxx. All’uopo si riferisce che le prospettive di dimissione vedono il Xxxx proiettato verso un nuovo inserimento presso idonea struttura alternativa coma da PTRI in fase di elaborazione da parte del Servizio dei salute mentale territorialmente competente. Il DSM di YYYYYY nella relazione del 14.7.2014 ha elaborato un PTRI che prevede - in assenza di una rete familiare, della gravità del quadro psicopatologico e del fallimento dei precedenti inserimenti in strutture riabilitative - il ricovero del paziente nella REMS di Zzzzzz (XX). Tuttavia, in attesa che venga ultimata tale struttura i sanitari del detto DSM ritengono opportuno che il Xxxx venga ricoverato in una struttura ad alta protezione previa attivazione del relativo iter burocratico da parte dello stesso CSM (cfr nota in atti). Questo Magistrato ha urgentemente richiesto al DSM di YYYYYY (cfr. nota 17.7.2014) di individuare la struttura alternativa indicata nel detto PTRI giust’appunto “per il caso di dimissioni dell’internato ai sensi della legge n.81/14. Con nota pervenuta in data odierna i responsabili del dianzi citato DSM di YYYYYY hanno inviato comunicazione in cui si sottolinea l’impegno costante sulla problematica relativa al paziente internato presso l’OPG di Barcellona P.G. al fine di dare seguito a quanto richiesto e in coerenza con quanto previsto nella relazione del 14.7.2014 relativa al PTRI. Si evidenzia che la struttura REMS di Zzzzzz è in completamento d’opera e che le SS.II.RR. del Dipartimento sono attualmente occupate e che sono in corso contatti con tutta una serie di strutture riabilitative che al momento hanno dato risposte di indisponibilità. Si conclude garantendo la assoluta disponibilità e costanza di impegno nella individuazione di una struttura che possa ospitare il Xxxx con l’impegno di darne sollecito riscontro. L’UEPE di Messina nella relazione del 10.7.2014 attesta l’impossibilità del nucleo familiare di farsi carico del paziente. L’UEPE di VVVV-YYYYYY nella relazioni inviate ha analiticamente descritto il contesto abitativo e familiare ed ha ribadito la mancanza in atto dei presupposti per un rientro all’interno del nucleo di origine. Si conferma che il DSM di YYYYYY si sta attivano per predisporre il PTRI in previsione di un futuro inserimento in una comunità terapeutica adeguata alla personalità del Xxxx maggiormente contenitiva. Ciò posto, va rilevato che l’art.1 comma 1 quater legge n.81/14 - in vigore dall’1.6.2014 - ha stabilito che “le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l’articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo”). L’art.1 comma 1 ter della medesima legge ha, altresì, stabilito che “i percorsi terapeutici-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari … devono essere obbligatoriamente predisposti e inviati al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria entro quarantacinque gironi dalla data di entrata in vigore della legge …. I programmi sono predisposti dalle regioni …. attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute menale … in accordo e con i concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari”; Orbene, nel caso di specie, per come dichiarato in udienza anche dal Pubblico Ministero, il Xxxx ha certamente superato il termine massimo. Egli, infatti, è stato prosciolto per vizio totale di mente con sentenza 28.4.2008 per maltrattamenti. Dal momento che il Xxxx è ristretto in OPG dal 16.02.2007 il termine massimo della misura risulta superato con consequenziale necessità di liberazione dello stesso. A fronte delle risultanze istruttorie sopra richiamate e del contestuale superamento del termine massimo della misura (quanto meno se si consideri, come appare opportuno in questa sede, come computabile in tale termine anche il periodo di tempo trascorso in licenza sul territorio, a fronte del fatto che, in ogni caso, pur essendo l’internato in licenza finale di esperimento e, quindi, sottoposto a libertà vigilata, la misura in esecuzione era formalmente quella del ricovero in OPG), questa A.G. ritiene possibile procedere alla trasformazione-applicazione della misura di sicurezza detentiva in quella della libertà vigilata sul coerente solco di un’opzione ermeneutica costituzionalmente orientata della normativa vigente. Sul punto è opportuno evidenziare che, pur avendo la legge 81/2014 sopra richiamata configurato come residuale il ricovero in O.P.G., il termine massimo viene espressamente previsto esclusivamente per le misure di sicurezza detentive. Devesi, pertanto, ritenere che, nella persistenza di pericolosità sociale, la misura di sicurezza detentiva ordinata dal giudice nella sentenza si trasformi ex lege in libertà vigilata attraverso l’intervento del magistrato di sorveglianza ciò ha dire l’organo giurisdizionale deputato per legge a valutare la persistenza della pericolosità sociale ed a sovraintendere alla esecuzione delle misure di sicurezza personali. Ad ogni evidenza la libertà vigilata si prospetta come soluzione interpretativa conforme al sistema giacchè essa garantisce agli stessi internati, in linea di coerenza con lo stesso spirito della legge, la continuità e l’effettività delle cure e dell’assistenza di cui necessitano bilanciando tale incontrovertibile e supremo diritto con quello, parimenti insopprimibile, di tutela della collettività dai possibili rischi derivanti da persone che si troverebbero, improvvisamente, senza alcun riferimento in termini di cure, custodia, assistenza, e, addirittura, di luoghi ove andare concretamente a dimorare. A ben vedere, del resto, la normativa introdotta dalla legge n.81/14 non vieta l’applicazione della misura non detentiva nei confronti di soggetti ancora socialmente pericolosi. Al contrario la mancata applicazione della libertà vigilata espone lo stesso impianto normativo a dubbi di costituzionalità ove solo si consideri che persone (ex internati psichiatrici) che in atto si trovano sottoposti al regime della Libertà Vigilata - concessa dal Giudice della cognizione e/o dal Magistrato di Sorveglianza attraverso una ponderato giudizio di diminuita pericolosità sociale - potrebbero rimanervi sottoposti a tempo indefinito mentre soggetti oggi (ancora) internati in O.P.G., giacchè ancora portatori (in taluni ma significativi casi) di elevata carica di pericolosità sociale, si troverebbero all’improvviso liberi e senza alcuna misura contenitiva e di controllo. In siffatto contesto, inoltre, non sembra ozioso aggiungere che l’art.1 comma 1 lett. B) della legge n.81/14 individua nella libertà vigilata la misura di sicurezza principale da applicare nei confronti dell’infermo o del seminfermo di mente e che l’art.1 comma 1 quater si riferisce espressamente, quanto alla individuazione del tetto massimo di durata, alle misure di sicurezza detentive stabilendo che esse non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso rendendo così evidente che in caso di perdurante pericolosità sociale la misura applicabile rimane (certamente) quella non detentiva della libertà vigilata senza che ciò produca effetti costitutivi di tipo innovativo sul titolo in esecuzione bensì solo efficacia dichiarativa specificativa o affievolitiva della medesima situazione giuridica nel pieno rispetto del principio di legalità consacrato dall’art.25 della Costituzione. Sul punto è appena il caso di rilevare che l’art. 199 c.p. (specularmente al disposto di cui all’art.25 comma 3 Costituzione) sancisce che “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti” e che già a partire dagli anni ’70 si chiariva in giurisprudenza che in tema di misure di sicurezza è necessaria una “completa, tassativa e non equivoca previsione legislativa” (cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 157/1972) ed, anche in epoca più recente, la Corte di Cassazione è intervenuta ad affermare che le misure di sicurezza sono solo quelle tipiche previste e disciplinate dalla legge (cfr. Cassazione Penale, sezione VI, 4.11.2010 n.42026, Cassazione Sezioni Unite 34091/2011). Orbene nel caso di specie non viene in rilievo affatto l’applicazione di una misura di sicurezza non contemplata dalla legge e fuori dai casi da essa previsti giacchè immutato rimane il presupposto di fatto della misura di sicurezza che è, l’esistenza del titolo che la legittima e (soprattutto) la persistenza della pericolosità sociale. In altri termini, si conclude, la citata disposizione normativa lungi dal presupporre la cessazione della pericolosità sociale stabilisce, molto più semplicemente, che superato il tetto massimo la misura di sicurezza applicabile non potrà (certamente più) essere quella detentiva bensì (solo ed ove ne ricorrano ancora i presupposti) quella della libertà vigilata. Né contrari argomenti possono trarsi dal disposto dell’art. 210 c.p.. Anzi tale disposizione normativa rappresenta la prova che laddove il legislatore del 2014 avesse voluto ancorare la cessazione di tutte le misure di sicurezza (detentive e non detentive) per effetto del raggiungimento del tetto massimo, lo avrebbe esplicato. E nel caso oggetto di giudizio la diagnosi in atti (disturbo psicotico e disturbo antisociale di personalità – cfr. relazione DSM del 14.7.2014), la scarsa consapevolezza della malattia, il fallimento delle esperienze extramurarie e la necessità di assunzione controllata della terapia configurano un’ipotesi tipica di persistenza della pericolosità sociale. Lo stato di buon compenso psicopatologico e appare, infatti, strettamente connesso alla presenza di soggetti istituzionali che garantiscano l’assunzione continuativa della terapia. Allo stato, pertanto, non è possibile individuare elementi certi ed univoci favorevoli a formulare una prognosi di cessata pericolosità sociale del soggetto, con consequenziale ammissione alla misura di sicurezza non detentiva (non potendosi procrastinare uno stato di detenzione di tipo penitenziario contro la volontà della legge) che per altro potrà seguire senza soluzioni di continuità ed adeguatamente assistito presso una struttura idonea che dovrà urgentemente essere individuata (come anche richiesto a verbale dal P.M. di udienza) dal competente DSM. D’altro canto, si evidenzia, la legge 17.2.2012 n.10 impone ai referenti dei servizi specialistici la presa in carico degli ex pazienti degli O.P.G. per assicurare continuità al percorso di cure avviato nell’Istituto detentivo e che non deve mai interrompersi al fine di assicurare il benessere psicofisico del malato di mente autore di reato e la sicurezza della collettività. P.Q.M. Visti gli artt. 202 e ss, 208, 222 c.p., 679 c.p.p., 69 legge 26 luglio 1975 n. 354 e vista la legge 81/2014, su conforme parere del P.M. di udienza e della difesa; DICHIARA non cessata la pericolosità sociale di Xxxx come sopra generalizzato DICHIARA superato il termine massimo della misura di sicurezza detentiva del ricovero in O.P.G. come indicato dal P.M. all’odierna udienza, TRASFORMA la misura di sicurezza detentiva del Ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario in corso di esecuzione in libertà vigilata per la durata minima di mesi 6 con decorrenza immediata previa sottoscrizione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni e riesame della pericolosità entro i sei mesi successivi ex art. 208 c.p., affida Xxxx , come sopra generalizzato, in regime di libertà vigilata al responsabile del DSM di YYYYYY, il quale avrà l’obbligo di provvedere all’assistenza dell’interessato anche mediante urgente individuazione di idonea struttura che ospiti il paziente, affidando altresì la Vigilanza all’Autorità di P.S. e/o al Comando dell’Arma competente in relazione al domicilio affinché lo stesso osservi le seguenti PRESCRIZIONI che potranno essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza cui vanno immediatamente trasmessi gli atti: 1) obbligo di domiciliare presso la struttura residenziale che verrà urgentemente individuata dal responsabile del DSM di YYYYYY e nelle more presso il domicilio della provincia di YYYYYY che il Xxxx indicherà all’atto delle dimissioni - ove si recherà accompagnato da operatore e/o volontario idoneo individuato dalla Direzione dell’OPG di concerto col responsabile del DSM di YYYYYY - e di non modificare tale domicilio senza l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza. Dovrà, in ogni caso, presentarsi immediatamente 2) dovrà, in ogni caso, presentarsi immediatamente all’arrivo nella provincia di YYYYYY presso il servizio psichiatrico competente, munito della presente ordinanza, e di attenersi per tutto il corso della libertà vigilata alle prescrizioni mediche e terapeutiche che il predetto servizio stabilirà; 3) non dovrà allontanarsi dalla struttura per come individuata dal DSM di YYYYYY e, nelle more della sua individuazione, dal domicilio indicato all’atto delle dimissioni e dalla Provincia di YYYYYY salvo che per partecipare, con accompagnamento di operatore idoneo, alle (e nell’ambito delle) attività trattamentali, terapeutiche e riabilitative organizzate e programmate di concerto col DSM curante, l’UEPE e previo avviso all’Autorità di P.S. preposta al controllo; 4) dovrà, in ogni caso, permanere nel suindicato domicilio dalle ore 21.00 alle ore 7.00; 5) obbligo di portare con sé la carta precettiva, 6) divieto di allontanarsi dalla provincia di YYYYYY senza la preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, 7) divieto di assumere alcolici, stupefacenti, di guidare veicoli a motore, di frequentare pregiudicati e tossicodipendenti, di detenere o portare armi o strumenti atti ad offendere, 8) obbligo di tenere buona condotta, 9) obbligo di attenersi alle prescrizioni mediche e terapeutiche stabilite dal Dipartimento di Salute Mentale di concerto con la Direzione Sanitaria della struttura ospitante che sarà invidiata urgentemente dal competente DSM e di presentarsi per i colloqui e le cure stabilite presso il Dipartimento di Salute Mentale curante mantenendo con lo stesso rapporti continuativi secondo la frequenza indicata dallo stesso, 10) obbligo di mantenere stabili rapporti, con frequenza almeno mensile, con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), 11) obbligo di impegnarsi nelle attività di lavoro o riabilitazione o formazione professionale che gli saranno proposte dai Servizi, 12) obbligo di rispettare le regole di convivenza della struttura ospitante; 13) obbligo di presentarsi 1 volta al mese e ogniqualvolta richiesto all’Autorità incaricata della vigilanza. DISPONE la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza competente per la esecuzione della misura di sicurezza detentiva in relazione al domicilio imposto. DISPONE che qualsiasi variazione in ordine alle prescrizioni di cui sopra, sia previamente comunicata da parte dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) al Magistrato di Sorveglianza e non se ne dia esecuzione senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza. AVVERTE Il libero vigilato che in caso di violazione anche di una sola delle soprascritte prescrizioni potrà farsi luogo a inasprimento delle prescrizioni e altra sanzione da stabilirsi da parte del competente magistrato di sorveglianza. A tal fine si fa obbligo ai soggetti incaricati della vigilanza di comunicare immediatamente le eventuali violazioni al Magistrato di Sorveglianza e di relazionare almeno ogni due mesi . manda alla Direzione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario ed alla competente Autorità di P.S. per la notifica del presente provvedimento e la consegna ai sensi dell’art. 190, 2° co. disp. att. c.p.p. della carta precettiva in esso inclusa. I suddetti soggetti dovranno assicurarsi che il Xxxx prenda piena cognizione di tutte le prescrizioni dettate. La vigilanza dovrà essere esercitata in modo tale da agevolare il riadattamento della persona alla vita sociale, tenendo conto della particolare condizione psicofisica del soggetto, ex art. 228, comma 4, c.p. e 190, comma 6, disp. att. c.p.p.. La presente ordinanza dovrà essere trasmessa all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Messina e di VVV-YYYYYY, al competente Servizio Psichiatrico Territoriale DSM di YYYYYY, alla Questura di YYYYYY, alla Questura di Messina ed al Commissariato di P.S. di Barcellona P.G.. al DSM di Messina e di Barcellona P.G. per gli urgenti interventi di competenza. Manda al Direttore dell’OPG di Barcellona P.G. per curare gli adempimenti di cui agli artt.43 e ss. O.P.. Manda la Cancelleria per le notifiche e per gli ulteriori adempimenti di rito. Messina 18 luglio 2014 il Magistrato di Sorveglianza dr. C. Ioppolo