N. 4952/2012 proc. M.S.
Ufficio di Sorveglianza di Messina
Il Magistrato di Sorveglianza
Letti gli atti relativi a xxxx nato a xxxxx il xx.3.19xx, sottoposto alla misura di sicurezza del
ricovero in O.P.G. per la durata minima di anni 2, disposta con sentenza Tribunale di PPPPPP
28.4.2008 e dichiarata esecutiva dal Magistrato di Sorveglianza di ZZZZZ in data 10.11.2008
per il reato di maltrattamenti;
considerato che in data 1.6.2014 è entrata in vigore la legge n.81/14 ed è stata disposta con
urgenza la trattazione del procedimento all’odierna udienza per il riesame;
dato atto della richiesta di questo Ufficio del 27.6.2014 inviata alla Procura della Repubblica di
Messina, alla Direzione dell’OPG di Barcellona P.G., al DSM ed all’UEPE competenti;
all’esito dell’odierna udienza in cui il P. M. ed il difensore hanno concluso come in atti;
OSSERVA
Come già rilevato nel corpo dell’ultima ordinanza emessa da questo Ufficio, il Xxxx annovera
diversi precedenti penali ed è stato prosciolto per vizio totale di mente dal reato di
maltrattamenti con sentenza del Tribunale di YYYYYY del 28.4.2008.
In data 5.4.2013,si osserva, questo Magistrato ha concesso al Xxxx il beneficio della licenza
finale di esperimento presso la STR wwww.
La sperimentazione esterna, tuttavia, non ha avuto esito positivo giacchè questo Magistrato, in
data 7.11.2013, ha revocato la licenza finale in considerazione del comportamento aggressivo
posto in essere all’interno della Comunità.
Quanto all’istruttoria svolta in vista dell’odierna udienza, si osserva, si riporta di seguito quanto
acquisito agli atti.
Nella relazione di sintesi aggiornata redatta dall’Equipe dell’OPG di Barcellona P.G. in data
15.7.2014 si richiama anzitutto il tenore della precedente relazione del 9.4.2014 da cui emerge
che dal rientro in Istituto il Xxxx ha evidenziato un comportamento più adattativo al contesto
in quanto dalle note psichiatriche viene definito come collaborante e con comportamento
consono in reparto. Si riferisce, tuttavia, che nella seconda metà di marzo ha mostrato un
momentaneo rifiuto verso la terapia poi venuto meno e che il 7.3.2014 è stato sanzionato con
l’ammonizione per un infrazione disciplinare. La relazione prosegue attestando che sufficiente è
la partecipazione alle attività trattamentali proposte tanto che circa tre mesi svolge l’attività di
piantone mantenendo contati telefonici con i familiari.
In termini di attualità, si evidenzia, l’Equipe rileva che sotto il profilo comportamentale si sono
registrati numerosi agiti sanzionati in sede disciplinare; si confermano invece come corrette ed
improntate alla disponibilità le interrelazioni con gli operatori preposti al trattamento. Quanto
al contesto familiare emerge l’indisponibilità del nucleo di origine ad accogliere il Xxxx.
All’uopo si riferisce che le prospettive di dimissione vedono il Xxxx proiettato verso un nuovo
inserimento presso idonea struttura alternativa coma da PTRI in fase di elaborazione da parte
del Servizio dei salute mentale territorialmente competente.
Il DSM di YYYYYY nella relazione del 14.7.2014 ha elaborato un PTRI che prevede - in
assenza di una rete familiare, della gravità del quadro psicopatologico e del fallimento dei
precedenti inserimenti in strutture riabilitative - il ricovero del paziente nella REMS di Zzzzzz
(XX). Tuttavia, in attesa che venga ultimata tale struttura i sanitari del detto DSM ritengono
opportuno che il Xxxx venga ricoverato in una struttura ad alta protezione previa attivazione
del relativo iter burocratico da parte dello stesso CSM (cfr nota in atti).
Questo Magistrato ha urgentemente richiesto al DSM di YYYYYY (cfr. nota 17.7.2014) di
individuare la struttura alternativa indicata nel detto PTRI giust’appunto “per il caso di
dimissioni dell’internato ai sensi della legge n.81/14.
Con nota pervenuta in data odierna i responsabili del dianzi citato DSM di YYYYYY hanno
inviato comunicazione in cui si sottolinea l’impegno costante sulla problematica relativa al
paziente internato presso l’OPG di Barcellona P.G. al fine di dare seguito a quanto richiesto e
in coerenza con quanto previsto nella relazione del 14.7.2014 relativa al PTRI. Si evidenzia che
la struttura REMS di Zzzzzz è in completamento d’opera e che le SS.II.RR. del Dipartimento
sono attualmente occupate e che sono in corso contatti con tutta una serie di strutture
riabilitative che al momento hanno dato risposte di indisponibilità. Si conclude garantendo la
assoluta disponibilità e costanza di impegno nella individuazione di una struttura che possa
ospitare il Xxxx con l’impegno di darne sollecito riscontro.
L’UEPE di Messina nella relazione del 10.7.2014 attesta l’impossibilità del nucleo familiare di
farsi carico del paziente.
L’UEPE di VVVV-YYYYYY nella relazioni inviate ha analiticamente descritto il contesto
abitativo e familiare ed ha ribadito la mancanza in atto dei presupposti per un rientro
all’interno del nucleo di origine. Si conferma che il DSM di YYYYYY si sta attivano per
predisporre il PTRI in previsione di un futuro inserimento in una comunità terapeutica
adeguata alla personalità del Xxxx maggiormente contenitiva.
Ciò posto, va rilevato che l’art.1 comma 1 quater legge n.81/14 - in vigore dall’1.6.2014 - ha
stabilito che “le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per
l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista
per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali
effetti si applica l’articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo non
si applica la disposizione di cui al primo periodo”). L’art.1 comma 1 ter della medesima legge ha,
altresì, stabilito che “i percorsi terapeutici-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone
ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari … devono essere obbligatoriamente predisposti e inviati al
Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria entro quarantacinque gironi dalla data di entrata
in vigore della legge …. I programmi sono predisposti dalle regioni …. attraverso i competenti dipartimenti e
servizi di salute menale … in accordo e con i concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari”;
Orbene, nel caso di specie, per come dichiarato in udienza anche dal Pubblico Ministero, il
Xxxx ha certamente superato il termine massimo. Egli, infatti, è stato prosciolto per vizio totale
di mente con sentenza 28.4.2008 per maltrattamenti.
Dal momento che il Xxxx è ristretto in OPG dal 16.02.2007 il termine massimo della misura
risulta superato con consequenziale necessità di liberazione dello stesso.
A fronte delle risultanze istruttorie sopra richiamate e del contestuale superamento del termine
massimo della misura (quanto meno se si consideri, come appare opportuno in questa sede,
come computabile in tale termine anche il periodo di tempo trascorso in licenza sul territorio, a
fronte del fatto che, in ogni caso, pur essendo l’internato in licenza finale di esperimento e,
quindi, sottoposto a libertà vigilata, la misura in esecuzione era formalmente quella del ricovero
in OPG), questa A.G. ritiene possibile procedere alla trasformazione-applicazione della misura
di sicurezza detentiva in quella della libertà vigilata sul coerente solco di un’opzione
ermeneutica costituzionalmente orientata della normativa vigente.
Sul punto è opportuno evidenziare che, pur avendo la legge 81/2014 sopra richiamata
configurato come residuale il ricovero in O.P.G., il termine massimo viene espressamente
previsto esclusivamente per le misure di sicurezza detentive.
Devesi, pertanto, ritenere che, nella persistenza di pericolosità sociale, la misura di sicurezza
detentiva ordinata dal giudice nella sentenza si trasformi ex lege in libertà vigilata attraverso
l’intervento del magistrato di sorveglianza ciò ha dire l’organo giurisdizionale deputato per
legge a valutare la persistenza della pericolosità sociale ed a sovraintendere alla esecuzione delle
misure di sicurezza personali.
Ad ogni evidenza la libertà vigilata si prospetta come soluzione interpretativa conforme al
sistema giacchè essa garantisce agli stessi internati, in linea di coerenza con lo stesso spirito
della legge, la continuità e l’effettività delle cure e dell’assistenza di cui necessitano bilanciando
tale incontrovertibile e supremo diritto con quello, parimenti insopprimibile, di tutela della
collettività dai possibili rischi derivanti da persone che si troverebbero, improvvisamente, senza
alcun riferimento in termini di cure, custodia, assistenza, e, addirittura, di luoghi ove andare
concretamente a dimorare. A ben vedere, del resto, la normativa introdotta dalla legge n.81/14
non vieta l’applicazione della misura non detentiva nei confronti di soggetti ancora socialmente
pericolosi. Al contrario la mancata applicazione della libertà vigilata espone lo stesso impianto
normativo a dubbi di costituzionalità ove solo si consideri che persone (ex internati
psichiatrici) che in atto si trovano sottoposti al regime della Libertà Vigilata - concessa dal
Giudice della cognizione e/o dal Magistrato di Sorveglianza attraverso una ponderato giudizio
di diminuita pericolosità sociale - potrebbero rimanervi sottoposti a tempo indefinito mentre
soggetti oggi (ancora) internati in O.P.G., giacchè ancora portatori (in taluni ma significativi
casi) di elevata carica di pericolosità sociale, si troverebbero all’improvviso liberi e senza alcuna
misura contenitiva e di controllo.
In siffatto contesto, inoltre, non sembra ozioso aggiungere che l’art.1 comma 1 lett. B) della
legge n.81/14 individua nella libertà vigilata la misura di sicurezza principale da applicare nei
confronti dell’infermo o del seminfermo di mente e che l’art.1 comma 1 quater si riferisce
espressamente, quanto alla individuazione del tetto massimo di durata, alle misure di sicurezza
detentive stabilendo che esse non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva
prevista per il reato commesso rendendo così evidente che in caso di perdurante pericolosità
sociale la misura applicabile rimane (certamente) quella non detentiva della libertà vigilata senza
che ciò produca effetti costitutivi di tipo innovativo sul titolo in esecuzione bensì solo efficacia
dichiarativa specificativa o affievolitiva della medesima situazione giuridica nel pieno rispetto
del principio di legalità consacrato dall’art.25 della Costituzione. Sul punto è appena il caso di
rilevare che l’art. 199 c.p. (specularmente al disposto di cui all’art.25 comma 3 Costituzione)
sancisce che “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla
legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti” e che già a partire dagli anni ’70 si chiariva in
giurisprudenza che in tema di misure di sicurezza è necessaria una “completa, tassativa e non
equivoca previsione legislativa” (cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 157/1972) ed, anche in epoca
più recente, la Corte di Cassazione è intervenuta ad affermare che le misure di sicurezza sono
solo quelle tipiche previste e disciplinate dalla legge (cfr. Cassazione Penale, sezione VI,
4.11.2010 n.42026, Cassazione Sezioni Unite 34091/2011).
Orbene nel caso di specie non viene in rilievo affatto l’applicazione di una misura di sicurezza
non contemplata dalla legge e fuori dai casi da essa previsti giacchè immutato rimane il
presupposto di fatto della misura di sicurezza che è, l’esistenza del titolo che la legittima e
(soprattutto) la persistenza della pericolosità sociale.
In altri termini, si conclude, la citata disposizione normativa lungi dal presupporre la cessazione
della pericolosità sociale stabilisce, molto più semplicemente, che superato il tetto massimo la
misura di sicurezza applicabile non potrà (certamente più) essere quella detentiva bensì (solo ed
ove ne ricorrano ancora i presupposti) quella della libertà vigilata.
Né contrari argomenti possono trarsi dal disposto dell’art. 210 c.p.. Anzi tale disposizione
normativa rappresenta la prova che laddove il legislatore del 2014 avesse voluto ancorare la
cessazione di tutte le misure di sicurezza (detentive e non detentive) per effetto del
raggiungimento del tetto massimo, lo avrebbe esplicato.
E nel caso oggetto di giudizio la diagnosi in atti (disturbo psicotico e disturbo antisociale di
personalità – cfr. relazione DSM del 14.7.2014), la scarsa consapevolezza della malattia, il
fallimento delle esperienze extramurarie e la necessità di assunzione controllata della terapia
configurano un’ipotesi tipica di persistenza della pericolosità sociale.
Lo stato di buon compenso psicopatologico e appare, infatti, strettamente connesso alla
presenza di soggetti istituzionali che garantiscano l’assunzione continuativa della terapia.
Allo stato, pertanto, non è possibile individuare elementi certi ed univoci favorevoli a
formulare una prognosi di cessata pericolosità sociale del soggetto, con consequenziale
ammissione alla misura di sicurezza non detentiva (non potendosi procrastinare uno stato di
detenzione di tipo penitenziario contro la volontà della legge) che per altro potrà seguire senza
soluzioni di continuità ed adeguatamente assistito presso una struttura idonea che dovrà
urgentemente essere individuata (come anche richiesto a verbale dal P.M. di udienza) dal
competente DSM.
D’altro canto, si evidenzia, la legge 17.2.2012 n.10 impone ai referenti dei servizi specialistici la
presa in carico degli ex pazienti degli O.P.G. per assicurare continuità al percorso di cure
avviato nell’Istituto detentivo e che non deve mai interrompersi al fine di assicurare il
benessere psicofisico del malato di mente autore di reato e la sicurezza della collettività.
P.Q.M.
Visti gli artt. 202 e ss, 208, 222 c.p., 679 c.p.p., 69 legge 26 luglio 1975 n. 354 e vista la legge
81/2014,
su conforme parere del P.M. di udienza e della difesa;
DICHIARA
non cessata la pericolosità sociale di Xxxx come sopra generalizzato
DICHIARA
superato il termine massimo della misura di sicurezza detentiva del ricovero in O.P.G. come
indicato dal P.M. all’odierna udienza,
TRASFORMA
la misura di sicurezza detentiva del Ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario in corso di
esecuzione in libertà vigilata per la durata minima di mesi 6 con decorrenza immediata previa
sottoscrizione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni e riesame della pericolosità entro i
sei mesi successivi ex art. 208 c.p.,
affida
Xxxx , come sopra generalizzato, in regime di libertà vigilata al responsabile del DSM di
YYYYYY, il quale avrà l’obbligo di provvedere all’assistenza dell’interessato anche mediante
urgente individuazione di idonea struttura che ospiti il paziente, affidando altresì la Vigilanza
all’Autorità di P.S. e/o al Comando dell’Arma competente in relazione al domicilio affinché lo
stesso osservi le seguenti
PRESCRIZIONI
che potranno essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza cui vanno immediatamente
trasmessi gli atti:
1) obbligo di domiciliare presso la struttura residenziale che verrà urgentemente
individuata dal responsabile del DSM di YYYYYY e nelle more presso il domicilio della
provincia di YYYYYY che il Xxxx indicherà all’atto delle dimissioni - ove si recherà
accompagnato da operatore e/o volontario idoneo individuato dalla Direzione dell’OPG
di concerto col responsabile del DSM di YYYYYY - e di non modificare tale domicilio
senza l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza. Dovrà, in ogni caso, presentarsi
immediatamente
2) dovrà, in ogni caso, presentarsi immediatamente all’arrivo nella provincia di YYYYYY
presso il servizio psichiatrico competente, munito della presente ordinanza, e di
attenersi per tutto il corso della libertà vigilata alle prescrizioni mediche e terapeutiche
che il predetto servizio stabilirà;
3) non dovrà allontanarsi dalla struttura per come individuata dal DSM di YYYYYY e,
nelle more della sua individuazione, dal domicilio indicato all’atto delle dimissioni e
dalla Provincia di YYYYYY salvo che per partecipare, con accompagnamento di
operatore idoneo, alle (e nell’ambito delle) attività trattamentali, terapeutiche e
riabilitative organizzate e programmate di concerto col DSM curante, l’UEPE e previo
avviso all’Autorità di P.S. preposta al controllo;
4) dovrà, in ogni caso, permanere nel suindicato domicilio dalle ore 21.00 alle ore 7.00;
5) obbligo di portare con sé la carta precettiva,
6) divieto di allontanarsi dalla provincia di YYYYYY senza la preventiva autorizzazione del
Magistrato di Sorveglianza,
7) divieto di assumere alcolici, stupefacenti, di guidare veicoli a motore, di frequentare
pregiudicati e tossicodipendenti, di detenere o portare armi o strumenti atti ad
offendere,
8) obbligo di tenere buona condotta,
9) obbligo di attenersi alle prescrizioni mediche e terapeutiche stabilite dal Dipartimento di
Salute Mentale di concerto con la Direzione Sanitaria della struttura ospitante che sarà
invidiata urgentemente dal competente DSM e di presentarsi per i colloqui e le cure
stabilite presso il Dipartimento di Salute Mentale curante mantenendo con lo stesso
rapporti continuativi secondo la frequenza indicata dallo stesso,
10) obbligo di mantenere stabili rapporti, con frequenza almeno mensile, con l’Ufficio
Esecuzione Penale Esterna (UEPE),
11) obbligo di impegnarsi nelle attività di lavoro o riabilitazione o formazione professionale
che gli saranno proposte dai Servizi,
12) obbligo di rispettare le regole di convivenza della struttura ospitante;
13) obbligo di presentarsi 1 volta al mese e ogniqualvolta richiesto all’Autorità incaricata
della vigilanza.
DISPONE
la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza competente per la esecuzione della
misura di sicurezza detentiva in relazione al domicilio imposto.
DISPONE
che qualsiasi variazione in ordine alle prescrizioni di cui sopra, sia previamente comunicata da
parte dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) al Magistrato di Sorveglianza e non se ne
dia esecuzione senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.
AVVERTE
Il libero vigilato che in caso di violazione anche di una sola delle soprascritte prescrizioni potrà
farsi luogo a inasprimento delle prescrizioni e altra sanzione da stabilirsi da parte del
competente magistrato di sorveglianza.
A tal fine si fa obbligo ai soggetti incaricati della vigilanza di comunicare immediatamente le
eventuali violazioni al Magistrato di Sorveglianza e di relazionare almeno ogni due mesi .
manda
alla Direzione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario ed alla competente Autorità di P.S. per la
notifica del presente provvedimento e la consegna ai sensi dell’art. 190, 2° co. disp. att. c.p.p.
della carta precettiva in esso inclusa. I suddetti soggetti dovranno assicurarsi che il Xxxx prenda
piena cognizione di tutte le prescrizioni dettate.
La vigilanza dovrà essere esercitata in modo tale da agevolare il riadattamento della persona alla
vita sociale, tenendo conto della particolare condizione psicofisica del soggetto, ex art. 228,
comma 4, c.p. e 190, comma 6, disp. att. c.p.p..
La presente ordinanza dovrà essere trasmessa all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di
Messina e di VVV-YYYYYY, al competente Servizio Psichiatrico Territoriale DSM di
YYYYYY, alla Questura di YYYYYY, alla Questura di Messina ed al Commissariato di P.S. di
Barcellona P.G.. al DSM di Messina e di Barcellona P.G. per gli urgenti interventi di
competenza.
Manda al Direttore dell’OPG di Barcellona P.G. per curare gli adempimenti di cui agli artt.43 e
ss. O.P..
Manda la Cancelleria per le notifiche e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Messina 18 luglio 2014
il Magistrato di Sorveglianza
dr. C. Ioppolo
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legge 81-14 – ordinanza uds messina 18.07.2014