LE SCUOLE DI PENSIERO NELLA GIUSTIZIA
PENALE E IL PROCESSO PENALE MINORILE
Anno scolastico 2013/2014
classe 2 A
Prof.ssa Adriana Fazio
Alunni: Samuele Somaschi,
Lorenzo Murlo,
Luca Tisci,
Matteo De Pasquale.
1

Le radici del sistema di giustizia penale italiano le troviamo nell’Illuminismo.
Cesare Beccaria, nel suo libro «Dei delitti e delle pene» del 1764 afferma il
principio della proporzionalità della pena al reato. La pena deve essere,
secondo il grande giurista e filosofo, certa, pronta e con effetto dissuasivo

Secondo Beccaria non può esserci la pena di morte perché lo Stato compirebbe
un altro reato; inoltre, prima della sentenza del giudice, nessun uomo può essere
definito reo.

Il fine della pena è dunque impedire al colpevole di fare nuovi danni agli altri
cittadini e di essere un monito per tutti. Ecco perché ogni delitto palese non deve
restare impunito.
I SISTEMI DI GIUSTIZIA PENALE:
IL PENSIERO DI CESARE BECCARIA
2

Francesco Carrara è il principale esponente della Scuola Classica (metà del secolo
XIX): la pena ha una funzione retributiva, il colpevole è libero nelle sue scelte perciò,
se sbaglia, deve avere una punizione.

Lo Stato ha il potere esclusivo di comminare pene, che hanno una finalità retributiva,
rieducativa e di reinserimento nella società.

Si sottolinea l'importanza di controllare la società affinché non si diffonda il crimine.

Il primo codice penale d'Italia (il Codice Zanardelli, 1889), riprende i principi della
Scuola Classica.

Il difetto del Codice Zanardelli fu quello di ignorare i fattori che possono influire sul
comportamento umano e che giustificano una diversa responsabilità penale e
quindi una pena diversa.
LA SCUOLA CLASSICA:
FRANCESCO CARRARA
3

Nel 1876 il medico Cesare Lombroso enuncia la teoria del ‘delinquente nato’. La
Scuola Antropologica (o Positiva) concentra l'attenzione sul reo. Il delinquente
nato è inevitabilmente portato a delinquere; per tale motivo deve essere isolato
dalla società per impedirgli di nuocere. La punizione è finalizzata anche alla
riabilitazione, lo studio statistico dei reati consente di intervenire preventivamente
in quanto il delitto è determinato da cause che sono rilevabili empiricamente.

Va considerata la pericolosità sociale del colpevole, ossia la probabilità di
commettere reati. Si individualizza la pena anche con l'introduzione di pene
alternative al carcere.
LA SCUOLA CRIMINALE ANTROPOLOGICA:
CESARE LOMBROSO
4

Nello stesso periodo della Scuola Positiva sorge un altro indirizzo di pensiero:
la Terza Scuola.

Si pensa di introdurre le misure di sicurezza calibrate sulla pericolosità sociale.

Successivamente il sistema penale italiano ha mantenuto questo sistema
chiamato del ‘doppio binario’, ossia pene e misure di sicurezza
LA TERZA SCUOLA
5

L'indirizzo del prof. Rocco (1910) si pone in contrapposizione alla Scuola Positiva.

Il diritto penale deve essere una dottrina pura, non deve entrare nell’Antropologia
Sociologia o Filosofia.

Nel 1930 viene pubblicato il nuovo Codice penale, il Codice Rocco. Tale Codice riprende
concetti della Scuola Positiva e della Scuola Classica.

Amplia la parte dedicata ai singoli reati inserendo istituti giuridici importanti: il dolo, la
colpa, il delitto preterintenzionale, le condizioni di punibilità.

Si sottolineano i principi di legalità, di irretroattività della pena, di colpevolezza.

Si introducono le misure di sicurezza e del doppio binario: pena determinata e
proporzionata al reato, misura di sicurezza indeterminata.

Le misure di sicurezza (casa di cura e custodia, riformatorio giudiziario minorile, colonia
agricola, ecc.), si applicano nel caso in cui un soggetto, anche non imputabile ma
pericoloso, abbia commesso un reato e vi sia probabilità che lo ricommetta.
L'INDIRIZZO TECNICO GIURIDICO ARTURO ROCCO
6

Come già esposto, al soggetto colpevole, imputabile, non pericoloso, viene
comminata la sola pena detentiva, certa nel suo ammontare.

Al soggetto pericolo ma non imputabile (incapace di intendere e volere), viene
applicata la sola misura di sicurezza, incerta nel suo ammontare, ossia anche
indeterminata!

Il Codice Rocco era sorto nell'epoca fascista , dunque in un'ottica repressiva. Al
termine del regime vi furono diverse modifiche, anche alla luce della Carta
costituzionale.

Nelle riforme successive si sottolineano: la tassatività dei reati, la responsabilità
penale personale, la finalità rieducativa della pena.

In questi ultimi anni frequenti sono stati gli interventi di depenalizzazione di diversi
reati.
I DIFETTI DEL SISTEMA DEL DOPPIO BINARIO
7

Alla fine degli anni ‘80, anche in conseguenza del sovraffollamento delle carceri e
del calo della fiducia nel sistema giudiziario, nasce in America il modello di
Giustizia ripartita. Il reato lede materialmente, moralmente, emotivamente, sia la
vittima che la comunità, perciò occorre rimediare ai torti commessi.

La relazione fra la vittima e il reo è importante perché la pena deve portare a una
riparazione soddisfacente.

Riparare il danno anche attraverso la ricostituzione del legame sociale con la
vittima, attraverso un ruolo attivo nella società, con forte senso di responsabilità.

La mediazione fra vittima e colpevole è l'elemento fondante del modello ripartito.

Alcuni esempi di giustizia riparativa sono: la prestazione di lavori socialmente utili, il
pagamento dei danni causati, la riconciliazione con la vittima.
LA GIUSTIZIA RIPARATIVA
8
 Il
Tribunale per i minorenni, per quanto riguarda la materia penale, si
occupa dei minori che tra i 14 e i 17 anni hanno commesso un reato.
 Chi
nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i 14
anni non è imputabile. Viene segnalato al Servizio sociale del
Ministero di Giustizia e per lui sono previste misure alternative (es.
casa famiglia, comunità).
 Il
Tribunale per i minorenni viene istituito nel 1934 e nel 1956 viene
riformato. Scopo del Tribunale è rieducare i minori che hanno
condotte irregolari prevenendo la delinquenza futura.
 La
riforma sottolinea la finalità rieducativa più che punitiva.
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
9

Il Tribunale è composto da un Magistrato di Corte d'appello (Presidente) e uno di
Tribunale (i c.d. ‘giudici togati’) più due ‘giudici onorari’ (psicologi, assistenti sociali,
psichiatri).

L'invio in carcere è residuale, inoltre si vuole limitare al massimo l'offensività del
processo. Quando è possibile, si applicano, infatti, misure alternative: ad esempio la
libertà vigilata, la permanenza in casa, il collocamento in comunità, o altre
prescrizioni (obblighi di fare).

Se vi sono le condizioni, il giudice per l'udienza preliminare concede al minore il
perdono giudiziale; ciò è possibile qualora la pena da applicare non superi i due
anni e qualora il giudice presuma che il minore non commetterà più reati.

Le decisioni sono prese in Camera di Consiglio (senza parti ne PM), o in udienze
collegiali (con le parti ma senza PM), ciò per garantire la privacy del minore.

La Corte d'appello è costituita da 3 togati e 2 onorari. Infine c'è la Cassazione
COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORI
10

Per la materia penale il Tribunale per i minori (TM) è giudice di primo grado per i reati
commessi dai minori di anni 18.

Per la materia civile il TM decide la decadenza della podestà dei genitori, o ne pone dei
limiti. Si occupa di adozioni e di accertamento della paternità, ammette il sedicenne al
matrimonio per gravi motivi, rimuove i genitori dalla amministrazione dei beni del minore,
nominando un curatore.

Prima della Legge 219/2012 era anche competente a decidere l’affidamento dei figli di
una coppia di fatto. La suddetta legge e il suo decreto attuativo hanno posto fine al
differente trattamento tra figli legittimi e figli naturali. La competenza è ora del Tribunale
Ordinario per tutti e due. La legge ha inoltre chiarito che il riconoscimento del figlio
naturale da parte di un genitore crea un rapporto di parentela anche con i parenti del
genitore stesso, anche se nato fuori dal matrimonio. Prima di questa legge, in pratica, il
figlio di una coppia di fatto non aveva parentela con i suoi nonni!
COMPETENZE DEL TRIBUNALE PER I MINORI
11

Il processo di un minore, sospettato di aver
commesso un reato, prevede diverse fasi:

1) Indagini preliminari

2) Udienza preliminare

3) Dibattimento

4) Corte d'appello

5) Ricorso in Cassazione

6)Sentenza definitiva ed espiazione della pena.
LE FASI DEL PROCESSO PENALE MINORILE
12

L'imputabilità, ai sensi dell'art. 85 c.p., è la capacità di intendere e volere, ossia
l'attitudine a prevedere le conseguenze giuridiche e sociali del proprio
comportamento e la capacità di autodeterminarsi.

I minori di anni 18 vanno distinti in due categorie: chi ha meno di 14 anni non è
imputabile; chi li ha compiuti lo è, ma la capacità di intendere e volere va
accertata in concreto.

Se un infraquattordicenne commette un delitto non è assoggettato a nessuna
pena; verrà iscritto nel registro degli indagati, ma il PM chiederà al Gip la sentenza
di proscioglimento per non imputabilità. Se è pericoloso può però applicarsi una
misura di sicurezza.

Se il minore ha superato i quattordici anni va accertata la capacità di intendere e
volere al momento del reato,
L'IMPUTABILITÀ DEL MINORE
13

Quando un minorenne viene arrestato o fermato viene segnalata la notizia di reato dalle forze
dell'ordine che inviano gli atti al Pubblico Ministero (PM) presso il Tribunale.

Il PM compie una sommaria valutazione, accerta la minore età, chiede la convalida del
fermo o arresto al Gip, con contestuale richiesta di misura cautelare

Il Giudice per le indagini preliminari (Gip), giudice monocratico, in base alla notizia di reato,
pronuncia :

1) la SENTENZA DI ARCHIVIAZIONE (il fatto non costituisce reato, la notizia di reato è infondata,
il reato è estinto),

2) il NON LUOGO A PROCEDERE (per tenuità del fatto), l'occasionalità del comportamento, il
pregiudizio alle esigenze educative del minore (subordinate alla richiesta del PM)

3) il RINVIO A GIUDIZIO, se vi sono sufficienti elementi di colpevolezza per proseguire il
processo.
LE INDAGINI PRELIMINARI
14
 In
caso di rinvio a giudizio il Giudice per l'udienza preliminare (GUP),
organo collegiale composto da un giudice togato e due onorari,
definisce il processo nel merito.
 Il
GUP può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per
perdono giudiziale, irrilevanza del fatto, per non imputabilità.
 Può
anche sospendere il processo e mettere alla prova l'imputato
(seguirà l'estinzione del reato in caso di esito positivo della messa alla
prova).
 Può
disporre l'applicazione di una pena sostitutiva o pecuniaria.
L'UDIENZA PRELIMINARE
15
 Il
Collegio giudicante del Dibattimento è formato da 4 membri:
 Un
Magistrato di Corte d'appello, un Magistrato di Tribunale, due
Giudici onorari.
 Il
processo penale minorile è riservato solo ai reati più complessi
o di maggiore allarme sociale.
 Il
processo minorile è sempre a porte chiuse ed è possibile
allontanare il minore dall'aula quando si discuta di questione
inerenti la sia personalità. Non c’è patteggiamento.
IL DIBATTIMENTO
16
 La
Corte d’Appello è composto da 5 magistrati togati e 2 onorari.
 Il
giudizio di appello è un giudizio di impugnazione del giudizio di
primo grado.
 Per
il giudizio di appello le disposizioni applicabili sono le stesse
previste per il Tribunale per i minori. L'impugnazione può essere
promossa dall'imputato minore, dal genitore, dal PM presso il Tribunale
per i minori.
 Il
ricorso in Cassazione è ammesso, come per il Tribunale ordinario,
solo per vizi d legittimità (vizi relativi a norme procedimentali,
violazione o falsa applicazione di norme giuridiche).
LA CORTE D'APPELLO E CASSAZIONE
17
 La
sospensione del processo e la messa alla prova possono essere
proposte in 2 momenti del processo: in sede di udienza preliminare e
in sede di dibattimento . Scopo: correggere comportamenti scorretti,
riappacificarsi con la vittima. Durata della messa alla prova:
solitamente la messa a prova dura fino ad un anno, con una massimo
di tre; se essa dura più di un anno il giudice può cambiare il progetto
iniziale. A chi viene concessa: viene applicata anche nei casi di
maggior gravità (anche in caso di omicidio), a patto che il reato resti
un caso isolato nella vita del soggetto.
LA MESSA ALLA PROVA E LA
SOSPENSIONE DEL PROCESSO
18
ESITO DELLA MESSA ALLA PROVA
19



L’esperienza ha dimostrato che la personalità del minore, costretto alla detenzione in
una struttura carceraria, può essere seriamente compromessa.
Il carcere minorile può incidere negativamente sul corretto sviluppo psico/fisico del
giovane reo; inoltre, può essere una “scuola”per apprendere e sviluppare
un’attitudine a delinquere in età adulta.
Se la prova ha esito positivo il reato di estingue.
PERCHÉ DARE QUESTA OPPORTUNITÀ
20





Prima di procedere con la prova va redatto un progetto.
Esso dovrà essere accettato e compreso dal soggetto
Il progetto è redatto dai servizi sociali
Al progetto si possono apportare modifiche e può essere fermato
Deve avere determinate caratteristiche:
 Il minore deve essere sempre coinvolto
 Il minore deve assumere determinati compiti
 È prevista la partecipazione della giustizia e degli enti locali
 È prevista la conciliazione tra il minore e la persona offesa dal reato.
PROGETTO E MESSA ALLA PROVA
21
ll perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato previsto dall'art.
169 del c.p. del 1930, modificato dall'art. 19 R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404.
 Lo Stato rinuncia ad applicare la sanzione penale minacciata dalla
norma, oppure si astiene dal rinviare a giudizio.
 È previsto per i soli minori (soggetti che al momento della commissione
del fatto abbiano compiuto i quattordici anni e non ancora i diciotto),
quando il giudice del Tribunale per i minori ritenga che la pena
applicabile non sia superiore ai due anni e sulla base della prognosi che
il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati.

IL PERDONO GIUDIZIALE
22
 La
sentenza di non luogo a procedere è stata introdotta
nell’ordinamento giuridico con la riforma sul processo penale minorile
( D.P.R. 448/88).
 La
sua funzione non è quella di eliminare il fatto, ma di far venire meno
la pretesa punitiva dello Stato nei confronti del minore, a condizione
che vi siano: tenuità del fatto, occasionalità del comportamento,
pregiudizio alle esigenze educative del minore in caso di detenzione
LA SENTENZA DI
NON LUOGO A PROCEDERE
23


Negli ultimi anni si è registrato un netto aumento, nelle regioni del
sud, dei minorenni coinvolti nella criminalità organizzata.
Come è possibile comprendere se il reato commesso dal minore è
collegabile ad una associazione a delinquere di stampo mafioso o
camorristico? Secondo gli studiosi del fenomeno occorre verificare:
 la tipologia dei reati commessi e la loro modalità di esecuzione
 le armi utilizzate (es. armi di grosso calibro con numero di
matricola abraso)
 spaccio di notevoli quantitativi di droga
 migliaia di furti di automobili, fatte sparire nel nulla.
MINORI E CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
24

È possibile individuare tre diverse tipologie di minori radicati nell'area della
criminalità organizzata:
1. Il primo gruppo è costituito dai figli di camorristi o mafiosi che
dall'infanzia introiettano gli orientamenti del modello malavitoso e
giungono alla preadolescenza con una assimilazione perfetta del
modello stesso.
2. Il secondo gruppo è formato dai minori che, pur non facendo parte
della famiglia malavitosa, sono tuttavia inseriti nel clan familiare e con
esso si identificano condividendone gli obiettivi.
3. Il terzo gruppo è rappresentanto dai minori che, pur non appartenendo
alla famiglia malavitosa e pur non identificandosi con essa, operano
comunque nell'area della criminalità rispettandone le regole imposte.
TIPOLOGIE DI MINORI COINVOLTI NEL CRIMINE
25
Contro il patrimonio
Contro la persona
Altro
100
90
80
70
60
50
40
30
20
73.9
72.6
66.2
65.5
63.0
60.7
59.8
56.9
55.0
54.0
49.5
48.2
46.0
45.9
44.1
43.1
40.0
39.0
38.8
38.2
36.9
10
0
MINORI DENUNCIATI PER TIPOLOGIA DI REATO E REGIONE
- ANNO 2007 (COMPOSIZIONI PERCENTUALI)
26
 Dall’analisi
dei dati sui ‘minorenni denunciati’ fino al 2007, secondo
la tipologia di reato, si osserva una prevalenza di reati contro il
patrimonio (soprattutto furto). Seguono, in ordine di frequenza, i reati
contro la persona, caratterizzati soprattutto da lesioni personali
volontarie.
 Risulta
rilevante anche il numero delle violazioni in materia di
sostanze stupefacenti, mentre inferiori risultano essere i reati contro la
famiglia, la moralità pubblica e il buon costume, quelli contro lo
Stato, istituzioni sociali e ordine pubblico.
UN COMMENTO AI DATI
(DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE, 2010)
27
Dai
dati emersi negli anni 2004 – 2005 si
evidenzia che, su 100 minori denunciati, per 50
inizia l’azione penale e, su questi ultimi, solo10
beneficiano della messa alla prova
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E
MESSA ALLA PROVA ANNI 2004-2005
28
100%
80%
60%
40%
20%
0%
CLASSIFICAZIONE PER SESSO DEI MINORI DENUNCIATI
ANNO 2007 (MASCHI VERDE SCURO)
29
100%
80%
60%
40%
20%
0%
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE stranieri
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE italiani
MINORI DENUNCIATI PER NAZIONALITA’ NELLE
RIPARTIZIONI TERRITORIALI ANNO 2007
30


Minori denunciati per regione – media anni 2004-2007
(per 1.000 persone di 10-17 anni)
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE
Appare evidente che nel mezzogiorno la quota
Nord-ovest
Nord-est
di minori denunciati è più bassa che nelle altre regioni,
Centro
ciò non significa che via sia un minore tasso di criminalità, Centro-Nord
Mezzogiorno
ma semplicemente che la tendenza a denunciare fatti
Italia
10,2
8,8
9,1
9,5
7,8
8,8
delittuosi è più bassa che nel resto d’Italia.
UN COMMENTO AI DATI - FONTE: ELABORAZIONE ISTAT SU DATI MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
31
in %
ESTINZIONE
PROROGA
PROSCIOGLIMENTO
RINVIO A GIUDIZIO
CONDANNA
ALTRO
Totale
20042004
20052005
20062006
20072007
81
1,5
0,4
3,8
7,4
5,9
100
80,4
1,2
0,1
4,2
7,6
6,5
100
81,8
1,6
0,2
2,7
8,6
5,2
100
80,5
4
0,4
2,6
7,3
5,2
100
ESITO PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA
PROVA (ART. 28 DPR 448/88) FONTE MINISTERO GIUSTIZIA
32
2007
ESTINZIONE
2006
PROROGA
PROSCIOGLIMENTO
RINVIO A GIUDIZIO
2005
CONDANNA
ALTRO
2004
0%
20%
40%
60%
80%
ESITO DELLA MESSA ALLA PROVA ANNI 2004-2007
100%
33
Dai dati emersi negli anni 2004-2005-2006-2007, si
evidenzia che, su 100 minori messi alla prova:
 80
8
vedono estinto il loro reato,
sono condannati,
i
12 restanti o sono prosciolti, o sono rinviati a
giudizio, o subiscono la proroga della messa alla
prova.
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO
E MESSA ALLA PROVA
(DPR 448/88: ESITO CASI 2004-2007)
34

Studiosi dei comportamenti devianti minorili affermano che i giovani che
entrano nel Tribunale per i Minorenni hanno spesso alle spalle famiglie troppo
tolleranti. Il livello di sorveglianza di queste ultime è basso e lo stile educativo
errato. Questi giovani non studiano, non lavorano, non hanno alcuna
responsabilità.

Conflitti genitoriali, carenze affettive, abusi (intra ed eterofamiliari), imitazione
di modelli negativi del gruppo dei pari, possono innescare comportamenti
penalmente rilevanti.

Con la messa alla prova, per la prima volta, si dà ai giovani un impegno da
portare a termine, un lavoro, un’attività socialmente utile, un gruppo sportivo
per giochi di squadra (con la presenza di un educatore-allenatore che
chiederà il rispetto delle regole).
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
35

Le possibili azioni preventive possono essere:

1) il supporto di figure educative positivamente forti,

2) l’educazione alla legalità nelle scuole,

3) l’intervento correttivo precoce per innescare comportamenti
positivi e determinare un cambiamento negli stili di vita deviati,

Il carcere, con le sue regole, teoricamente potrebbe portare agli
stessi effetti. Esso rischia, però, di essere troppo stigmatizzante e,
purtroppo, anche una palestra negativa di vita.
AZIONI PREVENTIVE DA METTERE IN ATTO
36
 Codice
 D.P.R.
Penale e Codice di Procedura Penale
448/1988
 LEGGE
10 dicembre 2012, n. 219.
I
Malamente- nuove marginalità: ragazzi messi alla prova (di Vincenza
Palmieri, Eleonora Grimaldi, Francesco Miraglia) ed. Armando 2013
 Fraccarello
Giustizia)
Elisabetta e Piercarlo Pazè (intervista su Rivista Minori e
 WWW.ISTAT.IT
 WWW.GIUSTIZIA.IT
BIBLIOGRAFIA
37
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Il processo penale minorile