GIUSEPPE LETO BARONE COMPENDIO DI DIRITTO PENALE PARTE GENERALE Edizione elettronica a cura di EvolutionBook Sommario: 1. Il reato 1.1 Definizione di reato e caratteristiche 3 1.2 Ambito di applicazione della legge penale 5 1.3 Teorie del reato 5 2. Reato commissivo doloso 2.1 Caratteri 7 2.2 Circostanze di reato 10 2.3 Delitto tentato 11 2.4 Concorso di persone 12 3. Reato commissivo colposo 2.1 Caratteri 13 2.2 Cooperazione colposa 14 4. Il reato omissivo 4.1 5. 15 In Generale Responsabilità oggettiva 5.1 6. 17 In Generale Concorso di reati 6.1 7. In generale 19 Le sanzioni 7.1 Premesse 20 7.2 Commisurazione della pena 22 7.3 Misure di sicurezza 23 7.4 Sanzioni civili 23 2 1. Il reato 1.1 - Definizione di reato e caratteristiche Def. Reato: “Fatto umano al quale l’ordinamento ricollega una sanzione penale” 1. 3 caratteristiche a) Materialità: vi deve essere un fatto esteriorizzato in qualche modo (non c’è materialità solo nel pensiero di un reato) b) Offensività: vi deve essere l’offesa ad un bene giuridico c) Colpevolezza dell’autore, esigenza di muovergli un rimprovero. Il bene giuridico è “l’interesse o quegli interessi idonei a realizzare scopi utili per il sistema sociale o per una sua parte” Le norme penali proteggono tali beni giuridici anche se talvolta non è agevole individuarli. I 2 principi dell’ordinamento penale sono: 1. SUSSIDIARIETA’ la pena deve essere l’extrema ratio (2 teorie dottrinali maggioritarie): A) il criterio è soddisfatto quando pena è indispensabile B) il criterio è soddisfatto anche solo quando è utile 2. MERITEVOLEZZA l’aggressione al bene giuridico deve essere intollerabile (più è importante il bene meno è 1 RUSCO E., FINDACA G. – “Diritto penale parte generale”, 98 – Zanichelli ,Bologna 3 tollerabile la sua aggressione) Le norme penali sono ispirate alla Legalità, che viene soddisfatto con 4 principi 1. Riserva di Legge. Art.25 Cost: “nessuno può essere punito se non in forza di una LEGGE entrata in vigore prima della commissione…”; art.1 cp “Il fatto deve essere espressamente previsto come reato ... e con le pene per esso stabilite”. Si è discusso in dottrina se solo la legge (che per essere approvata tutela le minoranze, in parlamento) può introdurre reati, ma ormai si accettano anche altre fonti (es comunitarie) 2. Tassatività. Il fatto punito deve essere indicato in modo tassativo. 3. Irretroattività. Sancita dall’Art.2 cp.; in ogni caso vi sono delle deroghe a favore: es se la legge successiva è favorevole (in concreto) 4. Divieto di Analogia. Da distinguere dall’interpretazione (estensiva). L’interpretazione si distingue in autentica, ufficiale (eseguita dal Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni), Giudiziale e Dottrinale. I criteri per l’interpretazione sono dettati dal CC: connessione letterale delle parole e intenzione del legislatore. Purtroppo il codice non detta una gerarchia. Inoltre la dottrina aggiunge poi altri criteri: es criterio storico. 4 1.2 - Ambito di applicazione della legge penale: Spaziale: la legge italiana si applica a tutti i reati commessi su territorio dello stato e in alcuni casi anche a quelli commessi all’estero: - da italiani o stranieri indifferentemente, se reati gravi (contro lo stato, falsificazione moneta o sigillo ecc.) - da italiani: se reato punito con reclusione a + di 3 anni o ergastolo, se il cittadino è in Italia - da stranieri: se reato punito con reclusione a + di 3 anni o ergastolo, se lo straniero è in Italia e vi è la richiesta del Min. di Grazia e Giustizia. Personale: la legge si applica a tutti i soggetti con alcune eccezioni (immunità es. diplomatiche) 1.3 - Teorie del reato. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Tra i tanti criteri per riconoscerli si è generalmente scelto quello della pena - Sono delitti quelli puniti con la pena della Reclusione, Ergastolo e Multa - Sono contravvenzioni quelle punite con Arresto o Ammenda Nel reato c’è sempre - un soggetto attivo (chi commette il reato. Si discute 5 sulle persone giuridiche per le quali il soggetto attivo è sempre l’uomo, ma se il dirigente non sapeva?; Per evitare di essere punito occorre: a. che non sapesse, b. che l’impresa fosse di grandi dimensioni, c. i soggetti da lui delegati fossero competenti, d. i soggetti da lui delegati avessero sufficienti poteri - Soggetto passivo è il titolare del bene giuridico danneggiato (che non coincide sempre con il danneggiato (morale o economico) - es nell’omicidio soggetto passivo è la vittima, danneggiato è il familiare) I reati si possono classificare anche in altri modi, come ad esempio: -Di evento se la norma prevede il verificarsi di un evento (es omicidio: “cagionare la Morte di un uomo”) -Di Azione o ancora in -Commissivi -Omissivi (propri se c’è un evento) (impropri se non c’è evento) 6 2. Reato Commissivo Doloso 2.1 – Caratteri TIPICITA’. La fattispecie è “l’insieme degli elementi oggettivi e soggettivi che costituiscono il reato” (citato). Talvolta può prevedere un evento. Se c’è, è necessario il nesso di causalità e cioè che l’evento sia dipeso dall’azione. Per stabilire quando c’è il nesso vi sono varie teorie a) teoria condizionalistica secondo la quale gli antecedenti sono tutte cause dell’evento e sono tutte uguali come valore. Il possibile correttivo si ha con il procedimento dell’eliminazione mentale delle cause meno importanti (se l’evento si sarebbe verificato ugualmente è una causa). b) Metodo di generalizzazione: si applicano delle leggi statistiche o universali (ogni qual volta c’è B ci deve per forza essere A) ANTIGIURIDICITA’ Si verifica nel caso in cui la fattispecie viene integrata (es si è cagionato la morte di un uomo) ma tuttavia il comportamento è giustificato da una diversa parte dell’ordinamento: 1. Consenso dell’avente diritto (il diritto deve essere disponibile) 2. esercizio di un diritto (la modalità di esercizio del diritto deve essere tipica di quel diritto: non lo è es introdursi nella casa del ladro per riprendere l’oggetto rubato) 7 3. adempimento di un dovere che può derivare da una norma giuridica o da un ordine (l’ordine è di regola sindacabile tranne che nell’ambito militare) 4. legittima difesa: “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all’offesa”. 5. stato di necessità: “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo di danno grave alla persona (pericolo da lui non volontariamente causato ne evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo)” qui il fatto è direzionato verso un terzo per tanto il pericolo può essere solo di danno grave alla persona, non così nella legittima difesa. 6. uso legittimo armi COLPEVOLEZZA I suoi elementi sono 4: 1. Imputabilità capacità di intendere e volere al momento della commissione del fatto a. minore età se minore di 14 anni presunzione di incapacità; da 14 a 18 da verificare concretamente; +18 presunzione di capacità che può essere esclusa b. Infermità di mente: da valutare caso per caso. c. Ubriachezza: scusa solo se è fortuita o dovuta a forza maggiore; non scusa se è preordinata o colposa o ancora abituale d. Sordomutismo da valutare caso per caso. 8 2. Elemento Soggettivo: dolo il dolo c’è se (I)-l’evento dannoso o pericoloso è (II)previsto e (III)-voluto come conseguenza della azione (quindi 3 elementi). Si è spesso discusso se è configurabile solo per i reati d’evento ma si ritiene di no, ed evento dannoso o pericoloso va inteso come insieme degli elementi della fattispecie. Perché vi sia il dolo vi deve essere, oltre ai 3 elementi, la coscienza dell’offesa. Vari tipi di dolo: Diretto: l’obbiettivo del reato non è l’evento che però è previsto e accettato (es durante un rapimento muore il rapito) Dolo eventuale se l’evento è previsto in maniera eventuale (può succedere) Intenzionale i 3 elementi Non sempre è presente il dolo, ma talvolta il reato può essere causato da errore (2 tipi di errore) a. di fatto, errata percezione della realtà b. di diritto, 1. sulla legge penale - non scusa; 2. sulla legge extrapenale - scusa se si traduce in errore sul fatto. 3. Conoscenza dell’Illiceità. certamente non si richiede la piena conoscenza dell’illiceità. Inoltre, sentenze della Corte Costituzionale allargano l’interpretazione, si richiede infatti non avere ignorato la legge penale per colpa. Di fatto quindi si impone a chi fa una particolare attività di documentarsi sulla legge che la regolamenta; il fatto di non sapere per colpa non 9 scusa. 4. Cause di esclusione della colpevolezza. E’ stata sempre utilizzata come valvola di sfogo da adattare alla situazione concreta e si basa sul concetto di inesigibilità (cioè l’ordinamento, in quella data situazione non avrebbe potuto richiedere un comportamento diverso dall’autore). I problemi di questa categoria sono però che c’è un’assenza di criteri e non è chiaro se bisogna riferirsi ad un Uomo/Modello o al caso concreto. Nonostante le critiche dottrinali vi sono però dei casi di inesigibilità accettati da tutti - Stato di necessità - Ordine criminoso insindacabile - Ignoranza scusabile della legge penale 2.2 - Circostanze del reato “L’esigenza di dare rilevanza alla situazione concreta verificatasi in un reato, viene risolta con le circostanze” (citato). Ve ne sono vari tipi - Aggravanti (che aumentano o modificano qualitativamente in peggio la pena) e Attenuanti - Comuni (applicabili a tutti i reati) o Speciali (solo ad alcuni) - Ad efficacia comune (aumento o diminuzione della pena fino ad 1/3 ) ed ad efficacia speciale (+ di 1/3) 10 Le circostanze vengono imputate nel seguente modo - Aggravanti (se conosciute o ignorate per colpa) - Attenuanti (indipendentemente dalla conoscenza o meno: criterio obiettivo) Le circostanze possono anche concorrere a. concorso omogeneo (dello stesso tipo es. tutte attenuanti) - se ad efficacia comune ci sono dei limiti massimi per le aggravanti: non più del triplo del massimo e non più 30 anni per reclusione e 5 per arresto - se ad efficacia speciale: per aggravanti si applica la pena per la circostanza più grave; per attenuanti la pena per la circostanza meno grave b. concorso eterogeneo è necessario un giudizio di prevalenza/equivalenza anche se la scelta dei criteri non è meglio specificata. 2.3 - Delitto tentato Quando la fattispecie del reato si completa (perché si compie l’azione o si verifica l’evento) si dice che il reato è consumato. Può accadere che un dato comportamento pur non completando la fattispecie risulti tale da rendere opportuna la punizione. Si parla di tentativo (punibile) quando gli atti compiuti sono: a. idonei (l’idoneità va valutata a posteriori) 11 b. univoci (non si possono avere dubbi su quella che era l’intenzione) Anche nel tentativo si possono avere le circostanze e si distingue tra: 1. tentativo circostanziato di eletto 2. tentativo di delitto circostanziato (il delitto se fosse stato consumato sarebbe stato circostanziato) il tentativo non si configura per tutti i reati: delitti – tentativo configurabile contravvenzioni – tentativo non configurabile colposi - tentativo non configurabile 2.4 - Concorso di persone I reati sono concepiti come eseguibili da un solo soggetto (per lo meno la maggior parte: ce ne sono alcuni già plurisoggettivi), tuttavia possono essere compiuti anche da più di un soggetto. Si parla, quindi di concorso, i cui elementi sono: 1. pluralità di agenti 2. commissione di un reato 3. contributo di ciascuno 4. elemento soggettivo (che deve essere articolato nella coscienza e volontà di commettere il reato - volontà di concorrere) tutti i partecipanti soggiacciono alla pena prevista per il reato (Tutti i concorsi sono uguali, anche se il giudice può valutare la singola situazione). Anche le circostanze sono applicabili al concorso. 12 3. Reato Commissivo Colposo 3.1 - Caratteri TIPICITA’ Non sempre perché possa esservi punizione ci deve essere il dolo, talvolta è sufficiente la colpa. Il criterio adottato dal codice è quello della: - Prevedibilità (il giudizio deve essere fatto ex ante in base ad un parametro oggettivo) - Evitabilità Per capire quando un evento era prevedibile ci sono delle regole a. di origine sociale (era prevedibile se si è agito con negligenza, impudenza o imperizia) b. di origine giuridica (è la norma che in determinati casi impone un comportamento specifico) Alcune attività anche se pericolose (e quindi per le quali si potrebbe prevedere qualche fattispecie penalistica) sono consentite, per specifiche esigenze. ANTIGIURIDICITA’ Non tutte le cause che scusano sono valide anche per i reati colposi: sono valide legittima difesa e Stato di necessità 13 COLPEVOLEZZA Presuppone la assenza di volontà a commettere il fatto 3.2 – Cooperazione colposa Anche nei reati colposi è configurabile il concorso di persone. Prende il nome di Cooperazione colposa: perché possa essere punito anche chi partecipa è però necessario un legame psicologico tra chi partecipa e chi commette il reato (es. un incidente d’auto causato da negligenza, nella quale il passeggero incitava l’autista ad andare più forte) 14 4. Il Reato Omissivio 4.1 – In generale Il modello tipico di illecito è l’azione, tuttavia i reati possono essere commessi anche mediante omissione. Vi sono: - Omissivi propri: mancato compimento dei un azione - Omissivi impropri: mancato impedimento di un evento Per gli impropri, nel codice vi sono poche ipotesi tipiche di delitto omissivo a. rati contro la vita e l’incolumità b. incolumità pubblica perché possa esservi la punibilità è necessario da una parte il Rapporto di causalità tra l’omissione e l’evento (ci deve essere una probabilità vicina alla certezza) ed un obbligo giuridico di impedire l’evento (tali obblighi scaturiscono da leggi regolamenti, contratti ecc.). Il fenomeno che attribuisce la responsabilità per l’omissione è giustificato dalla rilevanza dei beni (es la vita), per la protezione dei quali si pongono altre persone (oltre ai diretti interessati che non possono proteggerli adeguatamente). Le persone alle quali viene attribuita la responsabilità sono 15 - in una posizione di garanzia o di controllo o ancora - sono originarie (es genitori per i figli) o derivate (es da un contratto) ANTIGIURIDICITA’: anche qui si configurano cause di giustificazione, la più tipica è lo stato di necessità COLPEVOLEZZA’: - il dolo c’è se: c’era la consapevolezza dell’obbligo di agire e la consapevolezza di potere agire - la colpa se non c’erano le consapevolezze e non c’erano per colpa TENTATIVO è configurabile 16 5. Responsabilità Oggettiva 5.1 – In generale Art.47 c.p. statuisce che per un fatto delittuoso si risponde solo per dolo o colpa… oppure anche senza, nei casi stabiliti dalla legge; tale disposizione sembra contrastare con la personalità della responsabilità penale. La responsabilità attribuita senza dolo o colpa è detta Responsabilità Oggettiva. Ve ne sono 2 tipi Pura (senza dolo e colpa) a. aberratio delicti: quando per un errore nell’utilizzo dei mezzi del reato, o per un'altra causa, si verifica un evento non voluto, il responsabile ne risponde se l’evento è previsto come colposo. b. Responsabilità del partecipante al delitto non voluto. Ne risponde anche se non lo ha voluto, se è conseguenza della sua azione o omissione. c. Reati di stampa. Ne rispondono i dirigenti per i reati commessi con mezzo stampa (per mancato controllo). Mista (in cui c’è dolo o colpa) a. delitti preterenintenzionali. Nel delitto minore (non commesso) c’è il dolo, per quello effettivamente commesso non è prevista nemmeno la colpa. 17 b. reati aggravati dall’evento. Se si verifica l’evento descritto in fattispecie, viene applicata un aggravio di pena. 18 6. Concorso di reati 6.1 - In generale Di solito nella commissione di un reato vi è una condotta ed un reato, quando si commettono, invece, più reati, si parla di concorso di reati - concorso materiale: + condotte + reati (tante pene quanti sono i reati) - concorso formale: 1 condotta, + reati (la pena per il + grave aumentata fino ad un terzo) Il problema è stabilire cosa è una condotta, e i criteri adottati sono due: a. contestualità degli atti b. univocità del fine 19 7. Le sanzioni 7.1 – Premesse Le idee che stanno alla base delle sanzioni sono - retribuzione (punire il colpevole per ciò che ha fatto) - prevenzione generale (la sanzione prevista serve a dissuadere la collettività da commettere il reato) - prevenzione speciale (la sanzione serve a dissuadere chi ha commesso il reato dal commetterlo in futuro) Il nostro Ordinamento ha come scopo la rieducazione e prevede un sistema a doppio binario (accanto alla sanzione c’è la misura di sicurezza applicata a soggetti pericolosi socialmente e con scopi risocializzativi) Le pene principali sono: Ergastolo, reclusione, arresto, multa e ammenda Ve ne sono poi di accessorie ai delitti: Interdizione publ. Uffci, interdizione legale ecc. E accessorie alle contravvenzioni: sospensione dall’esercizio di una professione o un arte ecc. Oltre che accessorie ad entrambe le tipologie: es. pubblicazione della sentenza. L’ordinamento prevede delle sanzioni sostitutive delle pene 20 detentive brevi, applicabili in determinate condizioni - non per certi reati (quelli per i quali è esclusa l’amnistia) - soggettivi (che non ci sia stata una doppia condanna, per il colpevole, a per reati stessa indole…) queste sono: a. semidetenzione (se il giudice vorrebbe applicare una pena detentiva a meno di 1 anno) – il detenuto deve trascorrere almeno 10 ore al giorno in cella b. libertà controllata (se il giudice vorrebbe applicare una pena detentiva a meno di 6 mesi) c. pena pecuniaria (se il giudice vorrebbe applicare una pena detentiva a meno di 3 mesi) Accanto a queste vi sono poi delle misure alternative alla detenzione applicabili o d’ufficio o su richiesta di parte (patteggiamento) a certe condizioni: Che la pena detentiva applicabile (diminuita fino a un terzo) non superi i 2 anni di detenzione Queste sono: a. Affidamento in prova ai servizi sociali b. Detenzione domiciliare c. Semilibertà (il detenuto può trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto, per lavorare) 21 d. Liberazione anticipata e. Permessi premio 7.2 - Commisurazione della pena E’ disciplinata dal art.133 c.p. che indica 2 criteri a. gravità del reato (da desumere: dai mezzi di esecuzione; dalle modalità di commissione del reato) b. propensione a delinquere (da desumere dal motivo, dal carattere, dall’educazione, dalla vita ecc.) In materia di sanzioni vi possono essere poi previste delle Condizioni Obiettive di Punibilità ovvero dei fatti futuri ed incerti, dai quali quale l’ordinamento fa dipendere la punibilità - Cause di estinzione del Reato (sono tali quelle che intervengono prima di una sentenza definitiva di condanna) : Morte del reo, amnistia, Sospensione condizionale, perdono giudiziale ecc. - Cause di estinzione della pena (intervengono successivamente alla sentenza e fanno cessare la pena): Morte del reo, Amnistia, grazia, liberazione condizionale ecc. 22 7.3 - Misure di sicurezza Il nostro Ordinamento accanto alle pene prevede le misure di sicurezza che perseguono la pericolosità sociale del soggetto. Le condizioni per applicarle sono 2: - Oggettiva: la commissione di un reato - Soggettiva: la pericolosità sociale del soggetto (che va valutata in concreto e non si presume) L’ordinamento stabilisce alcuni tipi di pericolosità Sociale a. delinquente abituale b. delinquente professionale (che trae sussistenza dal crimine) c. delinquente per tendenza (è dichiarato tale chi, commettendo un rato, dimostra di avere una Indole malvagia – la categoria è molto dibattuta) Le misure di sicurezza applicabili, sono a. Personali di cui (detentive: ricovero in casa di cura, ospedale psichiatrico ecc; non detentive: divieto di soggiorno, divieto di frequentare locali pubblici ecc.) b. Patrimoniali es confisca. 7.4 - Sanzioni civili Accanto alle sanzioni penali, un illecito penale può dare luogo a sanzioni civili, quali restituzioni, risarcimenti, rimborsi spese ecc. 23