© Antonio Zama Lexmeeting Bologna, Archiginnasio, Stabat Mater, 29 marzo 2007 Imprese e responsabilità da reato: gestire una crisi aziendale Formazione dell’“Unità di crisi”, gestione interna, nomina del procuratore, le azioni nei confronti dei soggetti coinvolti Fattori imprescindibili Tempestività della reazione Puntualità dei provvedimenti - Importanza di procedure precostituite flessibili - Creazione, attivazione e gestione unità di crisi - Reazione nei confronti dei soggetti coinvolti - Nomina del procuratore speciale 1. Modelli organizzativi I modelli organizzativi dovrebbero prevedere, per lo meno in linea generale, una sezione dedicata alla gestione della crisi, individuando le procedure da seguire, le azioni e le misure da adottare 2. Unità di crisi Individuazione componenti fissi o variabili Membri dello staff operativo Oggetto dell’attività Verbali dell’attività svolta Periodicità incontri Utilizzo nuove tecnologie Segretezza e contromisure Budget di spesa Ipotesi di componenti dell’Unità Amministratore delegato (nuovo) Componente del collegio sindacale Procuratore speciale Componente dell’organismo di vigilanza Responsabile ufficio legale interno Responsabile ufficio del personale Responsabile ufficio crediti e/o assicurazioni Azionisti di riferimento Consulente tecnico per esame modello organizzativo Esperto di comunicazione aziendale Legale esterno 3. Azioni verso i soggetti coinvolti Incidenza della tipologia (problemi per società di persone e società unipersonali), del modello di governance (CdA, consiglio di gestione) e del rapporto capogruppo-controllate Sistema sanzionatorio previsto dal modello organizzativo (linee guida, decalogo GIP Secchi) Mancanza o lacune del modello organizzativo 3. Azioni verso i soggetti coinvolti Misure nei confronti degli amministratori (e dei sindaci, consiglio di sorveglianza) - Revoca (per giusta causa) da parte dell’assemblea dei soci opportunamente convocata Misure nei confronti dei collaboratori esterni, ivi compresi i componenti dell’ODV - Opportunità di inserire clausole specifiche nei contratti (risoluzione, recesso, penali) 3. Azioni verso i soggetti coinvolti Tribunale di Pordenone, Sentenza di applicazione della pena su richiesta, Sentenza 4 novembre 2002 l' ente non solo ha integralmente risarcito il pregiudizio arrecato alla pubblica amministrazione,dimettendo libretto di deposito a risparmio recante somma ampiamente capiente del ristoro dei danni morali cagionati; ma anche ha comprovato l' adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di ulteriori reati,all' uopo dimettendo ampia documentazione donde risulta che la Società ha allontanato Tizio dall'amministrazione e dalla rappresentanza dell'ente,abbandonando definitivamente le condotte criminose che il suo legale rappresentante pro tempore aveva assunto per avvantaggiare la società 3. Azioni verso i soggetti coinvolti Responsabilità verso la società Responsabilità verso i creditori sociali Costituzione di parte civile nel procedimento penale 3. Azioni verso i soggetti coinvolti Misure nei confronti dei dipendenti Sanzioni tipizzate in caso di inadempimento a quanto previsto dal Modello organizzativo, a norma di quanto previsto dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, sino al licenziamento per comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto Legislativo 231 o che determini la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto Legislativo 231, ovvero in caso di recidiva 3. Azioni verso i soggetti coinvolti Licenziamento per giusta causa Articolo 2119 Codice Civile: i comportamenti del lavoratore che ... siano lesivi dell' interesse dell' impresa o manifestamente contrari all'etica comune o comunque costituiscano gravi violazioni dei doveri fondamentali del lavoratore ... sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamentazione disciplinare del rapporto 3. Azioni verso i soggetti coinvolti Cassazione, Sentenza 10 dicembre 2004, n.23120 L' onere di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare, previsto dall' art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, si applica al licenziamento disciplinare soltanto nei limiti in cui questo sia stato intimato per una delle specifiche ipotesi di comportamento illecito vietate e sanzionate con il provvedimento espulsivo da norme della contrattazione collettiva o da quelle validamente poste dal datore di lavoro - entrambe soggette all' obbligo della pubblicità per l' esigenza di tutelare il lavoratore contro il rischio di incorrere nel licenziamento per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze - e non anche quando, senza avvalersi di una di queste specifiche ipotesi, il datore di lavoro contesti un comportamento che, secondo quanto accertato in fatto dal giudice del merito, integri una violazione di una norma penale, o sia manifestamente contrario all'etica comune, ovvero concreti un grave o comunque notevole inadempimento dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ., poiché in tali casi il potere di licenziamento deriva direttamente dalla legge (art. 2119 cod. civ. e artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966). 3. Azioni verso i soggetti coinvolti Cassazione, Sentenza 14 marzo 2005, n.5504 L' accertamento della giusta causa di licenziamento individuale è un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello eventualmente di carattere penale il cui giudizio è ancora pendente. 3. Azioni verso i soggetti coinvolti Misure nei confronti dei dirigenti Tribunale di Milano, Sentenza 16 marzo 2005 L' inapplicabilità al rapporto dirigenziale della normativa sul recesso unilaterale dal rapporto di lavoro subordinato, a esclusione delle norme di cui agli articoli 2118 e 2119 del c.c. e di quelle dello specifico contratto collettivo, ha come conseguenza che la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente industriale deve essere intesa in senso più ampio di quello di giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento previsto dalle norme di leggi vigenti per le altre categorie di lavoro ed è qualificata - oltre che dalla non arbitrarietà e non discriminatorietà (criteri quindi negativi) - dalla ragionevolezza e serietà del motivo di licenziamento, da accertarsi secondo un equo contemperamento dei contrapposti interessi ex articolo 1371 del c.c. e alla luce della clausola contrattuale collettiva, di portata generale. 3. Azioni verso i soggetti coinvolti Cassazione, Sentenza 13 gennaio 2005, n.483 La giustificatezza del licenziamento del dirigente non coincide con le nozioni di giusta causa e giustificato motivo di licenziamento degli altri dipendenti, potendo consistere in qualsiasi motivo, purché giustificato, ossia costituente base di una decisione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, i quali non richiedono l'analitica verifica di specifiche condizioni, ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento.