Motivo soggettivo Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo Francesco Rotondi - Avvocato - LabLaw Studio Legale Il presente contributo si colloca nell'ambito del percorso de- dicato al licenziamento individuale del lavoratore subordinato in cui si tratterà delle va- Forma del licenziamento vi sia una volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto, Preliminarmente è opportuno del libretto di lavoro nel quale figura espressamente la data di affermando che «La consegna rie ipotesi di licenziamento e svolgere una breve trattazione - peraltro comune alle varie delle conseguenze connesse forme di licenziamento indivi- all'illegittimità della risoluzio- duale - circa la forma del licenziamento. ne datoriale, tenendo conto sia dell'elaborazione giurispru- denziale sulle diverse ipotesi di licenziamento sia dei provvedimenti normativi in corso di approvazione. In particolare, questo primo lavoro si concentrerà sulla risoluzione del rapporto oecasionata da motivi soggettivi, pertanto, si tratterà del licenziamento per giusta causa e del li- cenziamento per giustificato soggettivo. La trattazione si occuperà, sebbene solo sommariamente, anche della forma del licenziamento che rappresenta aspetto comune alle diverse forme di licenziamento individuale, e dei procedimento disciplinare che presiede all'irrogazione del licenziamento per motivi soggettivi. Nei successivi lavori si darà conto della disciplina prevista per il licenziamento giustificato da motivi oggettivi/economici, per poi approfondire il tema delle conseguenze deri- vanti dall'illegittimità del licenziamento, e ciò con parti- colare riferimento alle novità oggetto del DDL sulla riforma La forma del licenziamento è disciplinata, in via generale, dall'art. 2 della legge n. 604/ 66, così come risultante dalle modificazioni introdotte dalla legge n. 108 del 1990 che pre- cessazione del rapporto di lavoro costituisce comportamento concludente dal quale dedursi il licenziamento del lavoratore inefficace per mancanza di forma scritta» (2). La giurisprudenza ha afferma- to che in applicazione dell'art. 1335 cod. civ. il datore di lavoro è tenuto a comunicare il vede la forma scritta ad substantiam a pena di nullità assoIuta. Pertanto, in ragione della predetta norma, il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento al prestatore di lavoro per iscritto. Per orientamento ormai del licenziamento «all'indirizzo tutto consolidato laddove il li- per preventiva comunicazione dell'interessato, risulti in con- cenziamento intimato sia intimato oralmente, esso è inesistente e conseguentemente il lavoratore, in tale ipotesi, avrà diritto alla corresponsione di tutte le retribuzioni fino alla riammissione in servizio stante inidoneità della dichiarazione verbale di incidere sulla prosecuzione del rapporto di lavoro. In altre parole, la mera dichiarazione orale non ha efficacia risolutiva del rapporto e con- seguentemente il dipendente avrà diritto a richiedere tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento fino alla reimmissione in servizio. Rimarrà, invece, esclusa in tale del destinatario», per tale rite- nendosi il luogo più idoneo per la ricezione ovvero quello che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio), o di normale frequenza (luogo di esplicazione dell'attività lavorativa), o creto nella sfera di controllo del destinatario (3). Dal punto di vista delle motivazioni del licenziamento - almeno fino ad oggi - queste non necessariamente dovranno essere indicate nella lettera di licenziamento. Sotto questo profilo, però, è necessario rilevare che, nella maggioranza dei casi, la lettera di licenziamento esplicita an- che i motivi della risoluzione. Ciononostante, qualora le motivazioni non siano state speci- Note: conseguenze connesse all'ille- (I) Cass. 5 giugno 2000, n. 7495, in Giust. c/v. /€ia,ÿ, 2000, 1217, gittimità del licenziamento (1). (2) Trib. Velletri 8 marzo 2005, in Guid./av., 2006, La giurisprudenza, recentemente, ha anche preso in con- (3) Cass. 23 dicembre 2002, n. 18272 in Noÿzÿ del mercato del lavoro in corso di approvazione. Da ultimo, sempre nell'ambito ipotesi l'applicabilità delle del licenziamento individuale si tratterà della figura del dirigente. siderazione l'ipotesi in cui non rio giur./av., 2003, 353. I, 36. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 2712012 oro !/l O ficate nella lettera di licenziamento, il lavoratore ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 604/66 può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso e in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 giorni dalla richiesta, precisare chia- ramente tali motivi per iscritto, in modo da circoscrivere la materia del contendere e consentire al dipendente di eserci- tare pienamente il proprio difitto di difesa. Laddove il datore di lavoro non adempia all'obbligo di motivazione del recesso il licenziamento dovrà essere dichiarato inefficace, con la con- seguente applicabilità dell'art. 18 legge n. 300/70, se il rapporto gode della stabilità reale, o dell'art. 8 della legge n. 604/ 66, se si applica la tutela obbligatoria. Come detto, quella appena de- scritta è la disciplina al momento vigente ma, tenendo fede alle premesse dell'intero lavoro, occorre dar conto delle prospettive di riforma in corso di approvazione. Sotto questo profilo si segnala che il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro prevede che il secondo comma 01 It) Fatti questi brevi cenni sulla forma del licenziamento, si procederà all'analisi delle caratteristiche della risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa disciplinata dall'articolo 2119 cod. civ.. La predetta norma concede a ciascuno dei contraenti del rapporto di lavoro subordinato di recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la pro- secuzione (anche provvisoria) del rapporto di lavoro. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ravvisare la sussistenza della «giusta causa» in tutti quei comportamenti del lavoratore, anche diversi dal gravissimo inadempimento contrattuale, di cui si tratterà in relazione al giustificato mo- tivo soggettivo, di gravità tale da incidere sul giudizio di idoneità ed affidabilità futura del lavoratore, ovvero in condotte irrimediabilmente lesive del vincolo fiduciario sotteso al rapporto fra datore di lavoro e dipendente. In altri termini, la giusta causa l'organizzazione imprendito- riale (7); • la circostanza del verificarsi del fatto e dei motivi; • ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto che possa incidere negativamente su di es- so (8). Inoltre, la lesione del vincolo fiduciario va voluta anche sot- to il profilo soggettivo, facendo riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è posto in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo. In altre parole la giurisprudenza più recente ha ritenuto, in modo costante, che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione de- gli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in rela- zione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflit- dell'articolo 2 della legge n. 604/66 venga riscritto nel se- mento, anche extra-azienda- guente modo «La comunica- le (4), talmente grave da non zione del licenziamento deve consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. La lesione dell'elemento fidu- basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concre- ciario va valutata innanzitutto sotto il profilo oggettivo, ossia la massima sanzione discipli- contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato». O Licenziamento per giusta causa In altre parole, il Legislatore concordemente ad una prassi largamente diffusa - intende superare quel meccanismo che imponeva al dipendente, in assenza dell'esplicitazione dei motivi, la richiesta degli stessi al datore di lavoro, onerando quest'ultimo di rendere edotto il dipendente sin dall'atto risolutivo. Come vedremo nei successivi articoli del "percorso" il Legislatore ha delineato uno spe- si sostanzia in un comporta- prendendo in considerazio- ne (5): • la natura e la qualità del singolo rapporto; • la posizione delle parti. La gravità della condotta del dipendente, infatti, può essere valutata anche in relazione alla specifica posizione professio- nale e responsabilità dello l'elemento fiduciario su cui si to tale da giustificare o meno nare (9). La valutazione della gravità dell'infrazione e della sua ido- neità ad integrare giusta causa di licenziamento essendo con- Note: (4) Cass. 4 settembre 1999, n, 9354, stesso nel servizio svolto, in (5) ÿ 3 gennaio 2011. n. 35; ÿ 27 gennaio 2004. n. 1475. quanto modello diseducativo (6) Casÿ 18 gennaio 2008, n. 1077. o comunque disincentivante motivazionale del licenzia- per gli altri lavoratori, specialmente se sottordinati (6); • il grado di affidamento richiesto dalle specifiche man- mento. sioni svolte dal lavoratore nel- cifico profilo sanzionatorio in caso di omissione dell'aspetto ta, stabilendo se la lesione del- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2012 (7) Da ultimo C_asÿ 23 febbraio 2012, n. 2720, in Red giust, dr, Moss., 2012, 2, (8) Cass. 27 marzo 1998, n. 3270. (9) Cass. 30 mario 2012 n. 8651, in Diritto & GiusOzia. 2012, 30 maggio. cretamente un apprezzamento disposizione tacitamente ri- di fatto esso sarà riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, chiama; tali specificazioni del pio della continenza formale (secondo cui l'esposizione dei parametro normativo hanno fatti deve avvenire misurata- natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre nenza sostanziale (secondo cui i fatti narrati devono corri- se congruamente motiva- to (10). Appare del tutto evidente che concede ampi margini nella l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto valutazione dei fatti, sarà com- in giudizio, degli elementi pito del Giudice operare una che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, nella misura in cui la norma riconduzione del caso concre- to nell'ambito di operatività della norma e ciò sulla scorta degli elementi di cui si è detto. Sul punto, la Suprema Corte di e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul di- mente) e quello della conti- spondere a verità)» (15). Un'ulteriore fattispecie presa in considerazione dalla giurisprudenza è quella relativa alle accuse di mobbing formulate dal dipendente nei confronti del datore di lavoro. Rispetto a detta fattispecie la Suprema Corte di Cassazione verso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di ha affermato che è «esente da vazione congrua e coerente la lutazione affermando testual- merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logi- mente che: «per stabilire in ci o giuridici» (12). in base alla quale accuse non concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere Per meglio comprendere quali provate di mobbing giustifica- comportamenti sono stati rite- no il licenziamento ex art. 2119 c.c. per il venir meno Cassazione, infatti, ha sintetiz- zato i predetti elementi di va- di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre va- lutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata og- gettiva e soggettiva dei medesitui, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed nuti legittimamente sanzionati con la risoluzione per giusta vizi logici e sorretta da motidecisione del giudice di merito causa, seguirà una rassegna del rapporto fiduciario fra le parti» (16). di decisioni giurisprudenziali Ancora, è stato preso in consi- che affrontano il tema. Per quanto concerne, in parti- derazione dalla giurisprudenza il c.d. «diverbio litigioso» fra colare, il diritto di critica, se- colleghi di lavoro. Sotto que- condo la giurisprudenza, l'esercizio da parte del lavoratore sto profilo, la giurisprudenza ha variamente interpretato tali ipotesi di condotte colpevoli del diritto anzidetto «nei confronti del datore di lavoro, del lavoro e ciò avendo a men- con le modalità che, superan- te il principio della valutazione do i limiti del rispetto della verità oggettiva, si traducono in del caso concreto. una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale, suscettibile di provocare con la ca- tivo recentemente la Suprema integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato duta della sua immagine anche non sussistesse la il fondamen- un danno economico in termi- to per la giusta causa poiché ni di perdita delle commesse e «L'episodio incriminato costi- al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, di occasioni di lavoro, è comportamento idoneo a ledere tuiva una semplice baruffa tra colleghi di lavoro, durata in se congruamente motiva- definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di la- all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la pro- porzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta...; la valuta- zione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad to» (11). Ed ancora: «La giusta causa di licenziamento, quale fatto «che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto», è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - con- voro, integrando la violazione del dovere scaturante dall'art. 2105 c.c., e può costituire giusta causa di licenziamen- figura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle va licenziato anche se l'espressione irriguardosa («Delin- c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un quente») è pronunciata in un modulo generico che richiede to» (13). Solo a mero titolo esemplificaCorte rispetto ad una ipotesi di tal fatto ha ritenuto che Note: (1(3) Cass. 26 gennaio 2012, n. 1087 in Guÿ ÿ., n. 13/2012; Cass. 3 gennaio 201 I, n. 35; Casÿ 5 ottobm 201 I, n. 20385. (I I) Cas& 15 maggio 2004, n. 9299 in Giust. dr. Sempre in relazione allo stesso tema più di recente la Suprema Masÿ, 2004, 5 in senso sostanzialmente conforme Cass. 4 aprile 2006, n. 7844 in Guid./av., Corte ha ritenuto che «Il lavo- 2006, 25, 40. ratore che insulta il dirigente contesto particolarmente animoso come quella di un'acce- (I2) Cass. 29 aprile 2004, n. 8254 in Gusÿ ch;. Mass, 2004, 4, (13) Cass. 14 giugno 2004, n. 1129_0 in Resp. dr. e prev., 2005, 453. (14) Cass. 19 gennaio 2007, n. 1668 in Dir. e ust., 9_007, I. rizzazione sia di fattori esterni sa assemblea sindacale» (14). Il legittimo esercizio del diritto di critica nell'ambito del rap- relativi alla coscienza genera- porto di lavoro presuppone, (I 6) Cÿs, 8 gennaio 2000, n. 143 in ÿ. ii. dir. Iov., le, sia di principi che la stessa infatti, «il rispetto del princi- 2000, II, 764. di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valo- 0ÿ (15) Trib. Milano, 23 marzo 2005, n, 1075, senL inedita. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 2712012 -- tutto un paio di minuti, e tale lo della proporzionalità, la menti scaricati, con la rete te- da non lasciar presagite ulte- sanzione espulsiva del licen- lefonica pagata dall'azienda, riori sviluppi, e pregiudizi per il datore di lavoro» (17) ziamento» (20). Analogamente è stato deciso integrando tale comportamen- Sempre procedendo con l'ana- che «L'aver richiesto ed otte- to una grave violazione degli obblighi contrattuali» (24). lisi della casistica, in ipotesi di appropriazione di beni aziendali, parte della giurisprudenza ritiene irrilevante, ai tini dell'accertamento della giusta causa, la modesta entità del fatto e la tenuità del danno patrimoniale, dovendosi, invece, considerare soprattutto il valore sintomatico che l'atto può assumere, venendo ad incidere sulla fiducia che la società può nutrire nel dipendente. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, «ai tini della valutazione della gravità della condotta del lavoratore che si sia appropriato di beni aziendali non assume decisiva importanza né il modesto rilievo economico del bene sottratto, né la mancanza di pregresse mancanze, e ciò in relazione alla lesione dell'elemento fiduciario» (18). Ed ancora: «nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni azien- dali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione, non l'assenza o la oro nuto rimborsi per trasferte in Allo stesso modo in relazione realtà non effettuate costitui- all'utilizzo del cellulare azien- scono fatti di rilevante gravità, dale si è recentemente ritenuto tenuto conto delle mansioni che «È sanzionabile con il li- svolte e della categoria del la- cenziamento la condotta del voratore (nella specie, quadro dipendente che usa il cellulare responsabile di filiale di banca), tali da far venir meno il vincolo fiduciario e legittimare il licenziamento per giusta di servizio per inviare un mas- causa» (21). Ed ancora, recente giurisprudenza ha sostenuto che «inte- gra un'ipotesi di violazione rilevante dell'obbligo di fedeltà del lavoratore la sua presenza sul luogo in cui si è verificato un furto di materiale di proprietà del datore di lavoro. Anche se il lavoratore non ha concretamente partecipato all'azione delittuosa, l'aver mantenuto oscuri rapporti con le persone coinvolte nella sot- trazione è condotta sufficiente a far venir meno il vincolo fi- duciario» (22). Dall'altro canto, altra giurisprudenza ha affermato che «I1 licenziamento del cassiere, che ruba qualche spicciolo dalla cassa, è illegittimo perché risulta essere una misura sproporzionata rispetto al dan- trimoniale, ma la ripercussione no subito dal datore di lavoro» (23). sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio Recentemente si riscontrano una serie di sentenze relative la futura correttezza dell'adempimento in quanto sinto- all'utilizzo abusivo di stru- speciale tenuità del danno pa- matica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti» (19). Conformemente a tale principio, è stato ad esempio affermato che «l'esposizione men- dace effettuata, ai fini della liquidazione dei rimborsi spese spettanti, da un collaboratore medico scientifico - in un tipo di rapporto, quindi, che per questo aspetto è regolato sulla base delle indicazioni date dal dipendente - è comportamento sufficientemente grave per le- dere in modo irreparabile la tiducia, a prescindere dalla enti- tà del danno in concreto subito dal datore di lavoro e giustificare, così, anche sotto il proti- menti tecnologici messi a disposizione del lavoratore per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa. In particolare, l'utilizzo abusivo di internet sul posto di lavoro, durante il tempo destinato al lavoro e come tale retribuito, costituisce, secondo l'orientamento della giurisprudenza, una causa legittimante il giusto recesso da parte del datore. Afferma la giurisprudenza «Sussiste la giusta causa di licenziamento nel caso in cui il lavoratore abbia trascorso il tempo destinato al lavoro, e come tale retribuito, a colle- garsi per scopi personali ad internet ed a consultare docu- -- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2012 siccio numero di messaggi per scopi privati; il telefonino messo a disposizione del lavoratore da parte dell'azienda, infatti, non si deve considerare come un "benefit" ma come un vero e proprio "strumento di lavoro". Di conseguenza, chi ne abusa può essere sanzionato con il provvedimento espulsivo e non esclude l'ina- dempimento il fatto che l'uso indebito del cellulare di servizio sia avvenuto con l'invio di sms anziché di telefonate, perché con l'espressione "traffico" si intendono com- prese tutte le possibili modalità di utilizzo dell'apparecchio» (25). La giurisprudenza ritiene altresì possibile una fattispecie di giusta causa a formazione progressiva. In altri termini, le singole infrazioni disciplinari possono, ricorrendo ulteriori mancanze, giustificare - alla stregua di una valutazione gio- No(e: (17) Cass. 13 aprile 2010, n. 8737, in Dir. e g/usi., 2010 in senso contrario rispetto ad un'episodio di fissa sul luogo di lavoro Cass. 16 marzo 2004, n. $372 in Giust. civ. Moÿ, 2004, 3. (I 8) Casÿ 12 apdle 2005, n, 7464. (19) Cass. 29 settembre 2003, n. 14507, in Gust. dr. Mosè, 2003, 9; conf. C.ass. 12 marzo 2003, n. 3624 in Giust. civ. Mas.% 2003, 509 e Casÿ 7 aprile 2003, n. 5434 in Giust. civ. klasÿ, 2003, 4. (20) Corte d'Appello di Milano, 18 settembre 2001, in Le/. giur., 2002, 485. (2 I) Cass. 9 magÿo 2012 n. 7069 in Dir. e ÿust., 2012, Il maggio. (22) Casÿ 10 novembre 2011, n. 23422 in Dir. e giusL, 2011, 16 novembre. (23) Cass. 29 agosto 2011 n. 17739, (24) Corte App. Ancona I agosto 2003, in Le/. ur,, 2004, 2, 135. (25) Cass. 8 marzo 2010 n. 5546 in Dir. e giust., 2010. baie - l'applicazione di una sanzione più grave, sino a quella del licenziamento per giusta causa. Sul punto la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenzia- gazioni contrattuali, possono incidere sull'elemento fiduciario del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo, l'aver subito per un funzionario di mento intimato ad una lavoratrice che poneva in essere ripe- banca, un protesto cambiario, l'aver emesso assegni a vuoto e l'aver usato irregolarmente tuti atteggiamenti di sfida e di la carta di credito prelevando insubordinazione, quali l'ab- a mezzo bancomat e pagando a mezzo carta di credito in mi- bandono del posto di lavoro e l'uscita dal lavoro in anticipo, comportamenti rispetto ai qua- li si erano rivelate inadeguate le sanzioni conservative ini- zialmente adottate dal datore di lavoro nella speranza di ristabilire il corretto svolgimen- to del rapporto di lavoro (26). Da altra angolazione si è affer- mato il principio secondo cui la tolleranza da parte dei datore di lavoro di precedenti mancanze non implica acquiescen- za preclusiva della possibilità di un licenziamento per una infrazione successiva di analo- sura eccedente rispetto ai fidi autorizzati (29). Inoltre, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il licenziamento in tronco di un lavoratore che abbia acquistato, de- tenuto o utilizzato stupefacenti in quanto il regolamento del banco di Napoli prevede tale facoltà del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che abbia posto in essere un comportamento o atti disonorevoli o che comunque rilevino mancanza di senso di retti- tudine (30). Tuttavia, in meri- ga gravità, in considerazione del presumibile progressivo abbassamento del limite entro il quale il datore di lavoro to è necessario specificare può essere indotto a tollerare mento del bancario già tossicodipendente, ritenendo prevalente la necessità di reinseri- la ripetizione di condotte antigiuridiche dei propri dipen- denti (27). che al di fuori di tale fattispecie, la giurisprudenza ha esclu- so la legittimità del licenzia- menti del lavoratore attinenti mento del lavoratore rispetto alla tutela dell'immagine della banca (31). Anche la dipendenza da al- alla sua sfera privata sono nor- cool non viene considerata di malmente irrilevanti ai fini della lesione del rapporto fidu- per sé motivo sufficiente a far Sotto diverso profilo, è necessario precisare che i comporta- ciario, a meno che, per la loro gravità e natura, siano tali da venire meno la fiducia del datore di lavoro, essendo necessario accertare di volta in volta dente nei confronti di terzi. Pertanto, è stato riconosciuto legittimo il licenziamento di: • un addetto al servizio di manutenzione telefonica presso l'utenza, che si sia reso re- sponsabile di molestie sessuali nei confronti della figlia minorenne di un utente (34); • un lavoratore accusato di ag- gressione a scopo di libidine di una dipendente dell'impresa appaltatrice del servizio di pulizia dell'immobile aziendale. Ciò anche se il giudizio penale concernente il reato di libidine violenta si è concluso con sentenza penale irrevocabile di as- soluzione (35). Dal punto di vista della tempistica con la quale si procede all'intimazione del licenzia- mento in tronco rispetto alla mancanza che lo ha determinato, la tempestività è elemento essenziale per la configura- bilità della giusta causa, atteso che il decorso di un lungo intervallo di tempo tra il momento in cui il licenziamento viene adottato ed il momento nel quale il comportamento posto a fondamento dello stesso viene posto in essere, ovvero è giunto a conoscenza del datore di lavoro, sta ragionevolmente a significare la com- patibilità del fatto stesso con la prosecuzione del rapporto di lavoro ed esclude, quindi, la sussistenza della giusta causa, far ritenere il lavoratore inidoneo alla prosecuzione del rapporto. la condotta del dipendente, Note: nella concretezza dello svolgimento del rapporto e secondo (26) Cass. 30 maJzo 2012 n. 5115 in Dir. e ÿ'ost, 2012, 2 apdte. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, «la condot- gli ordinati criteri stabiliti dalla legge e dal contratto colletti- (27) Cass. 11 febbraio 1995, n. 1505 in RO. iL dir. ta inerente alla vita privata del vo, al fine di valutare la legit- lavoratore assume rilevanza ai tirnità o meno della sanzione irrogata (32). Ad esempio, il giudice ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad una figura apicale quale il dirigente di movimen- fini della giusta causa del licenziamento non solo quando leda il rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro, ma anche quando la stessa costituisca strumentalizzazione delle mansioni svolte dal lavoratore nell'organizzazione di impresa, per finalità illecite» (28). Infatti, la giusta causa di recesso può essere riconosciuta anche in relazione a condotte extralavorative. Tali comportamenti, pur estranei alle obbli- to di una stazione ferroviaria, il quale essendo investito di v., 1996, 11, 395 più di recente Cass. 8 marzo 2010, n. 5546 in Red. ÿust civ. Hass., 2010, 3 in senso sostanzialmente conforme nella giuri- sprudenza di merito Corte app. Milano, 17 dicembre 2003, in Giur. mibnese, 2004, 418. (28) Casÿ 6 marzo 2003, n. 3379 in Giust ÿ. Mm., 2003, 478. (29) Cass, 18 novembre 1994, n, 9773; Cass. 23 maggio 1992 n. 6180, mansioni delicate, è tenuto ad (30) Cass. 3 febbraio 1996, n. 923. assolvere agli obblighi con- (31) Cass. 13 apdle 1999, n, 3645 in RO. it dir. ., 2000, II, 275 (nota di: Manganiello). nessi alla prestazione in modo @m puntuale e rigoroso (33). Ancora la giurisprudenza ha (32) Cass. 26 maggio 2001, n. 7192, considerato giusta causa di licenziamento le molestie sessuali poste in essere dal dipen- (34) Cass. 28 aprile 1995, n. 4735. (33) Tdb. Novara 17 giugno 2010, n. 36. (35) Cass. 2 dicembre 1996, n. 10752. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2012 -- così come definita dall'art. mune etica o del comune vive- 2119 cod. civ. (36). re civile alla sola condizione che tale grave inadempimento Infatti, la non immediatezza della contestazione o del prov- vedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore (37). A tal fine assume rilevanza il momento in cui il datore di lavoro viene effettivamente a conoscenza dei fatti sulla base dei quali intende procedere al licenziamento e non a quello in cui gli stessi si sono verificati (38). Deve, però, precisarsi che l'immediatezza deve essere intesa in senso relativo (39), dovendosi valutare, di volta in volta, la necessità di indagini per ricostruire la condotta del lavoratore, ovvero tenere con- to della complessità della struttura organizzativa impren- o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se congmamente motivato, abbia fatto venire meno il rap- porto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento nel comportamento del lavoratore che aveva percosso un superiore, pur se l'art. 25 del Ccnl per i metalmeccanici dell'industria privata prevedeva come giusta causa di licenzia- mento la rissa» (40). A tal riguardo, il legislatore del 2010 (41), ha, però, espressamente previsto che nella valutazione delle motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice deve tener ditoriale del datore di lavoro o conto delle tipizzazioni di giu- della peculiare posizione lavo- sta causa e di giustificato motivo, soggettivo o oggettivo, presenti: rativa dello stesso dipendente, che possono fare ritardare il momento della percezione e dell' accertamento dei fatti contestati come giusta causa. Va, inoltre, detto che la giusta causa ha la propria fonte nella legge e quindi l'elencazione delle ipotesi di giusta causa contenuta nei contratti colletti- vi ha valore esemplificativo e non tassativo e comunque è rimessa alla valutazione del Giudice, che può sempre ritenere non integrante gli estremi della giusta causa un comportamento che pure è espressa- mente qualificato come tale dalla contrattazione collettiva. Sotto questo profilo la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, pressoché univocamente che: «L'elencazione • nei contratti collettivi di lavoro (anche aziendali) stipulati dai sindacati comparativamen- te più rappresentativi, oppure • nei contratti di lavoro individuali, solo se conclusi con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione. Sul punto è solo il caso di rilevare che la norma non prevede un obbligo da parte del giudice di attenersi all'indicazione della fonte contrattuale, ma solo di valutare i fatti anche alla luce di ciò che le parti hanno inteso specificare nelle esemplificazioni contrattuali. L'impatto di tale previsione potrà es- Giustificato motivo soggettivo Conclusa, senza alcuna pretesa di definitività, la trattazione del licenziamento per giusta causa, veniamo ora ad analiz- zare la risoluzione del rapporto con preavviso per motivi soggettivi. Il licenziamento per giustificato motivo è disciplinato dall'art. 3 della legge n. 604/66, che ne individua due diversi tipi: quello derivante dall'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavo- ratore (giustificato motivo «soggettivo») e quello conseguente a cause legate a ragioni organizzative e/o produttive (giustificato motivo «oggetti)0»). Il licenziamento per giustificato motivo «soggettivo», è inte- grato laddove sia riscontrabile da parte del dipendente un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, qualificato, sotto il profilo dell'elemento psicologico, quantome- no dalla colpa (42). Ai fini della legittimità del recesso, non si richiede che l'inadempimento del lavoratore abbia arrecato un danno al datore. La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che la differenza tra il giustificato motivo «soggettivo» e la giusta causa di re- cesso - di cui si è già detto è di tipo qualitativo, nel senso che la giusta causa è integrata da fatti di maggior gravità rispetto a quelli che identificano Note: sere meglio valutato alla luce delle modifiche alla disciplina (36) Cass. 28 settembre 200% n. 14074 in Giust delle conseguenze connesse 07) Cass. 15 magÿo 2006, n, Il 100. delle ipotesi di giusta causa all'illegittimità dei licenzia- di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, menti in corso di approvazione perciò, la sussistenza della versi dagli inadempimenti con- giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contraffo alle norme della co- trattuali in senso stretto - tal- e di cui nei prossimi interventi si tratterà diffusamente. In ultima analisi, nell'ambito della giusta causa rientrano tutti quei comportamenti - anche di- mente gravi da pregiudicare il rapporto fiduciario fra lavoratore dipendente e datore. -- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 2712012 civ. Mass., 2002, 1743. (38) Cass. 15 ottobre 2007, n. 21546. (39) Da ultimo Cass. 8 marzo 2010, n. 5546 in Red. giust, dv. Mass., 2010, 3. (40) Cass. 26 ottobre 2010, n. 21912 ex pluÿmis Casÿ 16 marzo 2004, n. 5372, in ÿiust dr. Moss., 2004, 3. in senso conforme Cass. 8 gennaio 2007, n. 56 in www.@lm0dem.ÿ, Cass. 9 luglio 2007, n. 15334. Da ultimo Cass. 30 marzo 201'), n. 5115 in Dir. e gimt, 2012, 2 apdle. (41) Art. 30, c. 3, legge n. 1831"2010. (42) Cass. 16 settembre 1995, n. 10187. il giustificato motivo di licen- lavoratore, costituisce soltanto ziamento e che incidono sul il risultato di una diversa qualificazione della situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento (45). vincolo fiduciario (43). Secondo la Suprema Corte di cassazione, infatti, «nel caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di gra- ve negazione degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare dell'elemento fidu- ciario; la valutazione relativa alla sussistenza del conseguente inadempimento alla prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del In altri termini, l'elemento comune tra la giusta causa ed il giustificato motivo «soggettivo» è rappresentato da una si- tuazione di patologia del rapporto, che si traduce in un inadempimento che, a seconda della sua oggettiva consisten- za, potrà legittimare il licenziamento del lavoratore con preavviso, quando l'inadempimento è «notevole», oppure senza preavviso, quando l'ina- dempimento è intrinsecamente idoneo a richiedere un'immediata rottura del rapporto. In considerazione di quanto sopra, è ammessa la conver- l'assenza ingiustificata (51), la violazione dell'obbligo di correttezza e fedeltà (52) e di non concorrenza (53). Appare evidente che alcune di queste esemplificazioni sono sovrapponibili a quelle di cui si è detto in relazione alla giusta causa con ciò confermando che la differenza fra le due fattispecie è di tipo qualitativo. E stato, invece, escluso che possa integrare il giustificato motivo soggettivo lo scarso rendimento, se non sia ricon- ducibile a negligenza del lavoratore, e ciò in quanto quest'ultimo non è tenuto ad un ri- sultato ma ad un facere (54). Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, «in relazione al cosiddetto scarso ren- dimento, il datore di lavoro che intenda farlo valere quale giustificato motivo soggettivo di licenziamento non può limi- dipendente, nonché alla porta- sione d'ufficio, ad opera del giudice, di un licenziamento ta soggettiva dei fatti stessi, per giusta causa in licenzia- ossia alle circostanze del suo mento per giustificato motivo tarsi - neanche nei casi in cui il verificarsi, ai motivi ed alla in- soggettivo, qualora lo stesso tensità dell'elemento intenzio- giudice attribuisca al fatto ad- risultato della prestazione non è collegato ad elementi intrin- nale e di quello colposo e ad ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto» (44). debitato al lavoratore la mino- secamente aleatori - a provare Sul punto, la Cassazione ha so- stenuto che la giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo del licenziamento costituiscono qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso; ne consegue che deve ritenersi ammissibile, re gravità propria del giustificato motivo soggettivo (46), «purché», precisa la giurisprudenza, «non vengano mutati i motivi posti a base della iniziale contestazione e non si renda necessario l'accertamen- Note: (43) Cass. 13 maggio 2002, n. 6889 e Cass. 9 novembre 2000, n. 14551 (44) Casÿ 27 gennaio 2004, n. 1475 in Giust. civ. to di fatti nuovi e diversi da quelli addotti inizialmente dal Mass., 2004, I. datore di lavoro a sostegno (46) Cass. ")6 maggio 2001, n. 7185 in Noó'zfario giur./av., 2001, 807; più di recente Casÿ 17 gen- del proprio recesso» (47). La previsione - da parte della (45) Cass. 3 novembre 2008, n. 26379. naio 2008, n, 837 in Giust:. ch,. Mass., 2008, 1,47; contrattazione collettiva - di Casÿ 10 agosto 2007, n. 17604, in GiasL dr. specifiche inadempienze del Mass., 2007, 9; Cass. 19 dicembre 2006, n. ad opera del giudice ed anche d'ufficio, la valutazione di un lavoratore, legittimanti l'irrogazione del licenziamento, dir,/av., 2007, II, 126. licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento non esime il giudice dalla ne- (47) Cass. 20 giugno 2002, n. 9006 in, Notiziario cessità di accertare in concreto giur. ÿv., 2002, 808. per giustificato motivo sogget- l'entità e la gravità delle infrazioni addebitate al dipendente (48) Ossia il n[iuto ingiustificato della prestazione; e la proporzionalità tra le stesse e la sanzione inflitta. 1996,1, I, 1036. tivo qualora, fermo restando il principio dell'immutabilità della contestazione, e persistendo 27104; Cass. 4 giugno 2005, n. 12781ÿin Riv. ii. cfr. Cass. 21 maÿo 1996, n. 2453, in Giur. ii., la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto, al fatto A titolo esemplificativo, se- (49) Cass. 16 febbraio 2000, n. 1752 in 6iust. civ. Maz, 2000, 359. condo la giurisprudenza, pos- addebitato al lavoratore venga sono costituire giustificato motivo soggettivo di licenzia- (50) Cass. 24 luglio 1998, n. 7296 in NotJzÿrio attribuita la minore gravità propria di quest'ultimo tipo di licenziamento, atteso che la mo- dificazione del titolo di recesso, basata non già sull'istituto della conversione degli atti giuridici nulli di cui all'art. 1424 c.c., bensì sul dovere di valutazione, sul piano oggettivo, del dedotto inadempimento colpevole del ur. !av., 1998, 528. (51) Cass. 29 novembre 1999, n. 13352, in 6iust mento l'insubordinazione (48), l'aperta contestazione civ. 3Aosÿ, 1999, 2400. di direttive aziendali specialmente se accompagnata da (52) Cass. 8 giugno 2001, n. 7819 in Dir. iav., 2002, 11, 170. modalità comportamentali di- (53) Casÿ 5 maggio 2000, n. 5629 in DÿS-/3ir, e rette a contestare pubblica- mente il potere direttivo del datore di lavoro (49), l'abbandono del posto di lavoro (50), Oro 'ust, 2000, 1854 più di recente Cass. 26 marzo 2010, n. 7398. (54) Casÿ 23 febbraio 1996, n. 1421, in Giast. civ. /daÿ, 1996, 241. DIRITTO & PP, ATICA DEL LAVOI]O n. O il mancato raggiungimento del sono ontologicamente disciplirisultato atteso ed eventual- nati, pertanto essi sono prece- sta in essere dal lavoratore sia particolarmente grave sarà mente la sua oggettiva esigibi- duti dall'espletamento della possibile prevedere nella lette- lità, ma è onerato della dimo- procedura di contestazione di- ra di contestazione anche una sospensione cautelare dalla strazione di un notevole ina- sciplinare di cui all'articolo 7 dempimento degli obblighi dello Statuto dei Lavoratocontrattuali del lavoratore, ri (59). quale fatto complesso alla cui E ciò indipendentemente dalla aspetti concreti del fatto adde- sanzionati dalla contrattazione bitato, tra cui il grado di dili- collettiva. genza richiesto dalla prestazio- Tale inadempimento potrà poi regolare corresponsione della retribuzione. ne e quello usato dal lavorato- condurre, sul piano sostanziare, nonché l'incidenza dell'or- le, a seconda della gravità dei Nei cinque giorni successivi al ganizzazione d'impresa e dei fatti addebitati, ad un licenziafattori socio-ambientali» (55). mento per giusta causa oppure ne, il dipendente potrà fornire le proprie giustificazioni ver- Ad esempio, può essere licen- ad un licenziamento per giustiziato per scarso rendimento il ficato motivo soggettivo, spet- balmente, eventualmente chiedendo anche di essere assistito da un rappresentante sindacale, o per iscritto. Decorso tale termine il datore anche l'apprezzamento degli stato rientri o meno fra quelli lavoratore che, nonostante i tando al giudice del merito il provvedimenti disciplinari in- giudizio di proporzionalità o flittigli (56): adeguatezza della sanzione al. non si adoperi per migliora- l'addebito contestato (60). re la sua già scarsa collabora- Come detto, ai fini della legitzione, ma addirittura la peg- timità del licenziamento ed a giori, evitando qualunque rela- presidio del diritto del dipenzione, sia pure verbale, con i dete a rendere le proprie giu- suoi superiori e con i colleghi; stificazioni in contraddittorio, * sosti solitamente nei corridoi è necessario che il datore di ladi servizio e nei bagni per un voto rispetti la specifica procelasso di tempo superiore a dura prevista dall'art. 7 dello quanto ragionevolmente am- Statuto dei lavoratori. missibile; Tale procedura consta - come • esegua, nei brevi periodi du- noto di: tante i quali rimane in ufficio, • affissione del codice disciil lavoro assegnatogfi in modo plinare; ricevimento della contestazio- di lavoro potrà comminare il provvedimento disciplinare del licenziamento, qualificandolo, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, come licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Nel caso in cui il lavoratore abbia pienamente esercitato il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riser- immediata, va di ulteriori produzioni do- poco corretto, specifica ed immodificabile Spetta al datore di lavoro pro- degli addebiti; cumentali o motivazioni difen- vare non solo il mancato rag- • giustificazioni del lavoratore mente irrogare la sanzione di- giungimento del risultato o entro 5 giorni; l'oggettiva sua esigibilità ma • accoglimento delle giustifi- sciplinare prima della scaden- approssimativo, frettoloso e • contestazione anche che la causa di esso de- cazioni o irrogazione del prov- rivi da colpevole e negligente vedimento. inadempimento degli obblighi La contestazione deve contecontrattuali da parte del lavo- nere la specificazione degli adratore nell'espletamento della debiti nei loro essenziali elePer altro verso, uno scarso ren- sentire al dipendente di eserci- O sciplinare. In tale ultima ipotesi, il dipendente nel corso del periodo di sospensione avrà diritto alla valutazione deve concorrere circostanza che il fatto conte- Oÿ prestazione di lavoro fino al termine del procedimento di- dimento incolpevole normal- tare il proprio diritto di difesa. sua normale (57). mentiA1 di di fatto, in modo da conmenteprestazione non giustifica il licenlà della specificità le ziamento ma potrebbe giustifi- contestazioni devono essere carlo quando, pur incolpevole, tempestive e devono consentiesso superi la soglia di tollera- re al lavoratore un'efficace dibilità: tuttavia, in questo caso fesa in relazione alla contesta- esso rileva come giustificato zione dell'addebito (61). motivo oggettivo e ne segue Il giudice valuta discrezionalla regolamentazione (58). mente il carattere di tempestività della contestazione disci- ._ Procedirnento disciplinare fesa garantito ex lege al lavoplinare, base alal diritto di diratore in e in base comporta- sive, il datore può legittima- Note: (55) Cass. 10 novembre 2000, n. 14605, in Orient. gior. A,., 2000, I, 1070. (56) Cass. 9 settembre 2003, n, 13194. (57) Cass. 17 settembre 2009, n. 20050. (58) Cass. 25 luglio 2003, n. 11556. (59) Cassazione civile sez. lav., 24 settembre 1991, n. 9953, in Giust. dr. Mosè, 1991, fasc. 9; Cass. S.U. 26 aprile 1994, n. 3965 in No6ÿrio ur./oz, 1994, 212; Casÿ S.U. 26 aprile 1994, n. 3966 in OffenL giur. ÿ., 1994, 868; Cass. 20 otto- bre 2000, n. 13906, in Giust cg,. Mosè, 2000, 2158; Cassazione ckÿle sez. lav., 19 giugno 1998, n, 6!35, in 6iust cO./doss., 1998, 1360; Cassazione cMle sez. lav., 20 luglio 1998, n. 7103, in 6iust cg'. Mosè, 1998,1557, (60) Cass. 7 aprile 2004, n. 6823. (61) Cass. 7 novembre 2003, n. 16754 in Giostÿ mento datoriale secondo buo- cg,. mosè, 2003, II. inadempimento del lavoratore Nel caso in cui la condotta po- cg,. Mo.ss., 2003, 12. (62) Cass. 17 dicembre 2003, n. 19350, in Giust. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2012 O I licenziamenti derivanti da un na fede (62). za del termine di cinque gior- ni (63). Nella lettera di comminazione del licenziamento il datore di lavoro deve dar conto di avere preso in considerazione le giu- stificazioni del dipendente, ma non è tenuto a replicare pun- tualmente a tali giustificazioni, essendo sufficiente il richiamo 300/1970, che ha inteso conferire effettività, anche con riferimento alla comunità d'impresa, al principio nuUum crimen, nulla poena sine le- ge» (64). Ciò a meno che il licenziamento si basi solo su specifici inadempimenti che trovano la sere portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti (67). Parte della giurisprudenza ritiene che sia possibile affiggere sia le norme disciplinari come tali, avulse dal contratto che le contiene, sia il alla lettera di contestazione e codice disciplinare aziendale. contratto stesso (68): la pubblicizzazione di tale contratto riguarda anche i lavoratori la precisazione che le giustifi- In altre parole, l'onere di pub- non aderenti alle associazioni cazioni rese dal dipendente sono state ritenute, a seconda dei casi, infondate e/o irrilevanti. blicità del codice disciplinare si applica al licenziamento di- sindacali stipulanti (69). Altra parte di giurisprudenza ritiene, sciplinare soltanto se è inti- invece, più opportuna l'affis- Vi è però un aspetto che differenzia il licenziamento disci- mato per una delle specifiche ipotesi di comportamento ille- plinare dalle mere sanzioni sione della specifica normativa disciplinare, non potendosi cito, vietate o sanzionate con il provvedimento espulsivo, considerare forma esaustiva conservative, ed è quello rela- tivo all'affissione del codice disciplinare. Infatti, dottrina e giurispruden- da norme della contrattazione za prevalenti ritengono che, voro. L'onere non sussiste, poiché il potere di recesso deriva direttamente dalla legge, invece, quando il datore contrasta un comportamento che il datore di lavoro, in presenza di inadempimenti o comporta- costituisce una violazione di menti illegittimi posti in essere dal dipendente, può procedere loro fonte esclusivamente nel collettiva o da quelle validamente poste dal datore di la- una noma penale, o è contrario all'etica comune o concreta un grave o comunque note- plinare, tale considerazione vaie a maggior ragione nel ca- vole inadempimento dei doveri connessi al rapporto di lavoro (diligenza, fedeltà) (65). In merito, recente so di licenziamento intimato giurisprudenza ha sostenuto per giusta causa. che è legittimo il licenziamen- La Suprema Corte infatti affer- to in caso di una interruzione ma: «In materia di sanzioni di- del rapporto di lavoro dovuta sciplinari, il principio, secondo ad una assenza prolungata ed ingiustificata - nel caso specifico quasi due mesi - non potendo, il lavoratore, appellarsi alla mancata affissione del co- al licenziamento anche se non è stato affisso il codice disci- cui l'onere di redazione e af- fissione del codice disciplinare non può estendersi a quei fatti il cui divieto risiede non già nelle fonti collettive o nelle determinazioni del datore di lavoro, bensì nella coscienza sociale quale minimo etico, è applicabile solo alle sanzioni disciplinari espulsive, per le quali il potere di recesso dell'imprenditore, in presenza di una giusta causa o di un giusti- ficato motivo, è tipizzato e previsto direttamente dalla legge, e non anche per le sanzioni cosiddette conservative, per le quali il potere disciplinare del datore di lavoro, solo genericamente previsto dall'articolo 2106 c. c., esige necessariamente, per il suo concreto esercizio, la predisposizione di una normativa secondaria, cui corrisponde l'onere della pubblicità, a norma dell'articolo 7 della legge n. dice disciplinare. La Suprema Corte ha evidenziato che l'ob- bligo della presenza rientra tra i doveri fondamentali e non accessori del lavoratore con la conseguenza che la sua di pubblicazione l'affissione dell'intero contratto collettivo, che non rende palesi, leggibili ed immediatamente identifica- bili gli illeciti sanzionati. Infatti, in tale fattispecie era stato affisso l'intero contratto collettivo, ma mancava una indica- zione specifica delle infrazioni disciplinarmente rilevanti ed era del tutto carente l'indivi- duazione dei criteri di relazione tra infrazioni e sanzio- ni (70). E ovvio che l'affissione deve essere in atto al momento della Note: (63) Ca.ss. S.U. 7 maggio 2003, n. 6900 in Lavoro nelle gior. 01), 2003, 845. (64) Cass. 13 settembre 2005 n. 18130, in Orient. 'ur./av., 2005, 3 597; Cass. 14 maggio 2002, n, 6974, in 6iust civ. mosè, 2002; conf. Cass. 7 aprile 2003, n. 5434, in 6imL oh,. mass., 2003 Cass. 9 agosto 2001, n, 10997, cit.; Cass., 16 giugno 2001, n. 6737, in 6iust. civ. mass., 2001, f. 5; ¢ass., 21 novembre 2000, n. 14997, in 6iust. civ. mass. 2000, 2385; Casi, 20 ottobre 2000, n. 13906, in Gust civ. mm. 2000, 2158; Casÿ 2 marzo inosservanza, per essere san- 1995, n, 2414, in Giust. dr. 1995, I, 3033 da ultJ- zionata con il licenziamento, non abbisogna di essere portata a conoscenza del lavoratore non integrando la stessa una ipotesi particolare di esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di licenziamento essendogli questo, nel caso di specie, indipendente- mo Cass. I settembre 2003, n. 12735. Nella giu- risprudenza di merito Corte d'Appello di I"lilano, 10 luglio 2002, in Il ÿoro nella ÿutisprudenzo, 2003, n. I, 88; Tnb. Milano, 10 dicembre 2002, in Il lavoro nella giumprudenza, 2003, n, 6, 592; Corte App. Milano 17 settembre 2007, in Lav. giur., 2008. (65) Casÿ 7 febbraio 2011, n. 2970; Casÿ 4 marzo 2009, n. 5214. mente dal richiamo o dalla (66) Cass. 9_9 febbraio 2012, n. 3060, in Giuda previsione di determinate ana- /av., n. 14/2012; Cass. 14 maggio 2002, n. 6974. loghe condotte punibili con il (67) Ca.ss. 24 maggio 1999, n. 5044. recesso nella pattuizione col- lettiva, attribuito direttamente (68) Cass. 3 ottobre 2007, n. 20733. dalla legge (66). (69) Cass. 9 aprile 19990, n. 2940, Il codice disciplinare deve es- (70) Pretura Milano 22 giugno 1994, DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 2712012 -- commissione dell'infrazione, non essendo sufficiente che essa sia protratta per un certo periodo di tempo antecedente (71). Pertanto, la mancanza di tale affissione non può essere validamente sanata con una affissione successiva. Spetta al datore di lavoro fornire la prova dell'avvenuta ed ininterrotta affissione del codice disciplinare. rente fra le parti del rapporto di lavoro il giustificato motivo soggettivo riguarda un ina- vanti da comportamenti ina- dempienti da parte del lavoratore è possibile trarre alcune brevi conclusioni, sebbene non definitive anche in considerazione dei prossimi inter- venti del legislatore. L'ipotesi del licenziamento per giusta causa o licenziamento in tronco che prevede dempimento contrattuale. Entrambe le fattispecie sono, però, caratterizzate dalla circostanza per la quale l'intimazione di licenziamento motivata da ragioni soggettive deve essere preceduta dal procedimento disciplinare così come previsto dall'articolo sette dello Statuto dei lavoratori. Tale procedimento in ipotesi vative e posto a presidio del diritto del dipendente di poter colo 7 Stat. lav. produce effetto vile, deriva da un inadempimento talmente grave che non è consentita la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro. In questo contesto, è importante rilevare come sia stato concoÆdemente ritenuto che la norma non faccia riferimento soltanto ad inadempimenti de- dal giorno della comunicazione rivanti dal contratto collettivo messa, occorre dar conto che il DDL di riforma del mercato del lavoro, approvato dal Se- nato in data 31 maggio 2012, prevede una disciplina specifica circa il momento di decorrenza dell'efficacia del licen- ziamento intimato per motivi soggettivi connessa all'inizio del procedimento disciplinare. Il DDL, infatti, prevede che il licenziamento intimato all'esito del procedimento di cui all'arti- dell'avvio del procedimento, ma, che essa si riferisca ad salvo l'eventuale diritto del la- una più profonda lesione del vincolo fiduciario che intercorre fra il datore di lavoro e voratore al preavviso o alla re- lativa indennith sostitutiva. È in ogni caso fatto salvo l'effetto sospensivo derivante dalle norme sulla matemità (D.Lgs. n. traddittorio con il datore di lavoro prima dell'intimazione del licenziamento. lutazione circa la sussistenza o meno della giusta causa dovrà passare sia attraverso un'attenta analisi del fatto concreto ma soprattutto di altri elementi quali l'intensità del vincolo fiduciario, ovvero la possibilità dal momento precedente dato che tale comportamento sia reiterato, o ancora gli effetti che possono derivare dal comportamento contestato nonché delle previsioni contrattuali. Per quanto, invece, riguarda il dall'inizio del procedimento di- licenziamento per giustificato sciplinare. Se questa sarà la motivo soggettivo esso è ri- di licenziamento si dovrà verificare se ed in che misura possa rappresentare le proprie argomentazioni difensive in con- È del tutto evidente che la va- vante da infortunio sul lavoro. La norma precisa, inoltre, che l'eventuale lavoro svolto nel corso della procedura dovrà essere considerato come preavviso lavorato. In altre parole, la norma consi- versione definitiva del testo normativo, rispetto a tale tipo di licenziamento come in quelle già viste di sanzioni conser- lavoratore stesso. 15112001) nonché quello deri- dera la risoluzione efficace non dalla data della ricezione della lettera di licenziamento bensì O sul vincolo fiduciario intercor- specie di licenziamento deri- la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato senza diritto del dipendente a godere del periodo di preavviso ai sensi del 2119 codice ci- Fedeli a quanto detto in pre- oro trattazione circa le due fatti- conducibile ad un inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore che deve essere qualificato dal punto di vista soggettivo quanto meno valere la qualificazione come atto unilaterale recettizio posto che l'efficacia risolutiva - alla dall'elemento della colpa. In tale tipo di licenziamento luce delle nuove norme - sareb- diversamente dalla giusta cau- be anticipata alla data di inizio del procedimento disciplinare. sa il lavoratore avrà diritto a svolgere il periodo di preavvi- Osservazioni conclusive In ultima analisi, quindi, la differenza fra le due fattispecie risiede nella circostanza che Nota: A1 termine di questa breve mentre la giusta causa incidere (71) Casÿ 3 maggio 1997, n. 3845. so o percepire la relativa indennità. -- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 27/2012