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STRAZIONI E LICE
Le amministrazioni pubbliche una volta all’anno devono procedere alla rilevazione delle
eccedenze di personale in applicazione dell’art. 33, comma 1, del D.lgs 165/2005.
Infatti tale articolo prevede che: ”Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.”.
Questa rilevazione è obbligatoria e le amministrazioni che: “non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare
rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”, inoltre la mancata attivazione delle procedure previste di cui al citato articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
Inoltre l’esito della rilevazione è soggetta alla preventiva informazione alle OO.SS.
prima dell’assunzione dello specifico provvedimento.
Il personale eventualmente dichiarato in esubero, se non utilmente ricollocato all’interno dell’ente, è posto in disponibilità con il pagamento dell’80% dello stipendio per
un periodo massimo di due anni (una sorta di cassa integrazione per i pubblici dipendenti). Decorsi questi due anni il dipendente, se non trova un’altra pubblica amministrazione che lo assorba in organico, viene licenziato.
Tale licenziamento, che giunge al termine della procedura indicata, altro non è se non
il licenziamento per ragioni economiche in quanto le esigenze funzionali, vale a
dire quelle di natura organizzativa, o quelle che derivano dalla situazione finanziaria,
coincidono sostanzialmente con quelle previste nel settore privato sia che diano luogo a
licenziamenti collettivi o individuali plurimi per motivi economici.
Non si capisce, quindi, quale sia la distinzione, se non a livello procedurale, che sollevano Maria Barillà e Antonio Naddeo in un loro recente articolo dal titolo “licenziamenti
economici estranei agli uffici pubblici”, se non lo strenuo tentativo di dare una qualche
giustificazione alle recenti dichiarazioni di alcuni esponenti governativi (soprassediamo
sulle affermazioni di Angeletti).
La questione sembra di lana caprina, ma non è così. Si supponga, infatti, che la procedura di messa in disponibilità, che prevede una serie di adempimenti, non sia stata
corretta, o, addirittura, che i posti dichiarati in esubero vengano successivamente
ripristinati e qualcuno anche assunto.
La tutela che il dipendente può, eventualmente, esercitare nei confronti dell’avvenuto licenziamento è quella predisposta dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori, sia
nella sua versione attuale, che in quella che in futuro verrà approvata dal Parlamento.
Altrimenti di fronte alla eventuale illegittimità del licenziamento quali sono gli
strumenti che un dipendente pubblico può attivare?
Ma, forse, qualcuno pensa che tutto ciò che le amministrazioni pubbliche decidono sia da considerarsi a priori legittimo.
Bergamo, 19 marzo 2012
Per la FP-CGIL di Bergamo
F.to Gian Marco Brumana
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eccedenze di personale nella PA e licenziamenti per motivi