I licenziamenti collettivi
Piera Loi
Fonti:
Prima disciplina: accordi interconfederali degli anni ‘60
Direttiva 75/129/CEE
Condanna dell’Italia (per 2 volte) Corte di Giustizia UE per la
mancata attuazione della direttiva 75/129/CEE
L. 223/1991 (come modificata dalla L. 92/2012)
in attuazione della Direttiva 75/129/CEE (ora, dopo le
modifiche, testo coordinato nella Dir. 98/59/CE)
Definizione di licenziamento collettivo: comprende
A)elementi quantitativi e B) elementi qualitativi.
A) Il datore di lavoro :
• con più di 15 dipendenti
•intenda effettuare almeno 5 licenziamenti
• nell’arco di 120 giorni
• in ciascuna o più unità produttive nell’ambito di una stessa
provincia
B) Il licenziamento è conseguenza di una “riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro”
tutti i licenziamenti nello stesso arco di tempo e nello stesso
ambito, sono riconducibili alla medesima riduzione o
trasformazione.
le imprese intendono cessare l'attività.
La disciplina non si applica nei casi di scadenza dei rapporti di
lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei
casi di attività stagionali o saltuarie
Gli elementi quantitativi permettono di distinguere la
fattispecie licenziamento collettivo da quella di licenziamento
per g.m.o. plurimo.
La distinzione è essenziale ai fini della definizione del campo
di applicazione della l. n. 223/91.
La disciplina del licenziamento per gmo è dettata dalla L.
604/1966
Principio della proceduralizzazione dei licenziamenti collettivi: il
datore di lavoro è libero di effettuare licenziamenti per ragioni
economiche ma il suo potere è proceduralizzato, cioè per
potere essere leggittimamente esercitao deve seguire una
procedura
1) La procedura è unica ma può derivare da due diverse modalità
di accesso al licenziamento:
A. Il datore di lavoro licenzia direttamente per riduzione di
personale (art. 4 L. 223/1991)
B. Il datore di lavoro licenzia dopo avere fatto ricorso per un
certo periodo all’intervento della cassa integrazione guadagni
straordinaria
La prima fase c.d. SINDACALE è obbligatoria e
deve concludersi entro 45 giorni (23 per
licenziamenti di meno di 10 lavoratori)).:
Inizia con
A) Comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze
sindacali nonché alle rispettive associazioni di categoria.
B) In mancanza la comunicazione deve essere effettuata alle
associazioni di categoria aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
C) La comunicazione alle associazioni di categoria può essere
effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro
alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
A) Alla Comunicazione per iscritto il datore di lavoro
deve allegare una copia della ricevuta del versamento all'Inps, a
titolo di anticipazione del trattamento di mobilità che
riceveranno i lavoratori licenziati di una somma pari al
trattamento massimo mensile di integrazione salariale
moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti
Contenuto della comunicazione
• Motivi che determinano la situazione di eccedenza
• Motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene
di non potere adottare misure idonee a porre rimedio alla
situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di
mobilità
• Numero, collocazione aziendale e profili professionali del
personale eccedente nonché del personale abitualmente
impiegato
• Tempi di attuazione del programma di mobilità
• Eventuali misure programmate per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale della attuazione del
programma medesimo
La L. 92/2012 ha modificato l’art. 4 della L. 223/91 che prevedeva
che i vizi nella comunicazione comportassero l’illegittimità del
licenziamento
ora i vizi della comunicazione sono sanabili attraverso un
accordo sindacale sottoscritto durante la procedura di
mobilità
• FASE SINDACALE si apre per volontà delle OO:SS. entro 7
giorni dal ricevimento della comunicazione e procede a:
• Esame cause che hanno contribuito a determinare
l’eccedenza di personale
• Esame della possibilità di reimpiego di tutto o di parte del
personale eccedente (es.utilizzo contratti di solidarietà e
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro)
• Possibilità di deroga dell’art. 2103 c.c.,con adibizione a
mansioni anche inferiori con riduzione della retribuzione
• ricorso a misure sociali di accompagnamento ai
licenziamenti (misure volte alla riqualificazione e
riconversione dei lavoratori licenziati)
• Durante la FASE SINDACALE si può arrivare a raggiungere
un accordo
• Non esiste un obbligazione a concludere ma
un’obbligazione a trattare
• Il datore di lavoro che non partecipa alle trattative viola
l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori con l’effetto che
l’ordinanza del giudice travolge la procedura e pone nel
nulla il licenziamento collettivo
• il datore di lavoro deve trasmettere l’esito dell’esame
congiunto e le motivazioni alla Direzione Territoriale del
Lavoro
fase AMMINISTRATIVA
La Direzione Territoriale del lavoro convoca le parti per cercare
un nuovo accordo da raggiungere entro 30 giorni (15 giorni
per licenziamenti di meno di 10 lavoratori).
In mancanza di accordo, il datore di lavoro comunica per iscritto
a ogni lavoratore interessato il provvedimento.
Si esamina la situazione e si valutano proposte per la
realizzazione di un accordo o soluzioni alternative al
licenziamento
La scelta dei lavoratori da licenziare deve essere fatta sulla base di criteri
individuati dagli accordi collettivi.
In alternativa si applicano i criteri di scelta definiti dalla legge in
concorso tra loro
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
I criteri dei contratti collettivi prevalgono se sono previsti e possono
essere opposti a quelli legali(per es. criteri che licenziano prima i
lavoratori più anziani, più vicini all’età pensionabile).
Limite esterno: divieto di licenziamenti discriminatori
Dubbi sul criteri della maggiore prossimità al pensionamento v. anzianità
Comunicazione del recesso
la comunicazione dell’ elenco dei lavoratori in mobilità agli
uffici pubblici competenti e alle associazioni sindacali
doveva avvenire contestualmente alla comunicazione dei
recessi individuali
Dopo la legge 92/2012 deve avvenire entro 7 giorni dalla
comunicazione dei recessi individuali,
Licenziamento senza forma scritta: reintegrazione e indennità
commisurata all’ultima retribuzione globale maturata, non
inferiore a 5 mensilità (art. 18. co. 1)
violazione dei criteri di scelta dall’art. 5, L.
223/1991: reintegrazione e indennità commisurata all’ultima
retribuzione globale maturata, non superiore a 12 mensilità;
Mancato rispetto della procedura indicata dall’art.4 e 24 della L.
233/1991: indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità
Licenziamento senza forma scritta: reintegrazione e indennità
commisurata all’ultima retribuzione utilizzata come calcolo
per tfr, non inferiore a 5 mensilità (ex art. 2 D.Lgs. 23/2015)
violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, L. 223/1991 e
mancato rispetto della procedura indicata dall’art.4, co. 12
della L. 233/1991: indennità risarcitoria pari a due mensilita'
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr per
ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a
quattro e non superiore a ventiquattro mensilita’ (art. 3, co. 1
D.lgs. 23/2015)
: prima delle modifiche della legge n. 92/2012 e del D.Lgs.
23/2015 l’unica sanzione applicabile era la reintegrazione
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