JOBS ACT
Licenziamenti e nuove co.co.co.
Cosa cambia per il Consulente del Lavoro
Roma 29 settembre 2015
Francesco Stolfa
www.lavoro-previdenza.it
[email protected]
Tutele contro i licenziamenti illegittimi nel d.lgs.23/15
GRUPPO 1
TUTELA REALE TOTALE
GRUPPO 2
TUTELA
PARZIALE
licenziamenti
(individuali o
collettivi)
a) licenziamenti per:
discriminatori,
nulli
orali
per superamento del
periodo di comporto (?)
indipendentemente dalle
dimensioni aziendali
1) reintegrazione,
2)
pagamento
al
lavoratore
di
una
indennità
risarcitoria
integrale (dal licenz. alla
reintegraz, o alla richiesta
di indennità sostitutiva,
minimo 5 mensilità)
3) versamento integrale
agli enti previdenziali dei
contributi
GRUPPO 3
REALE TUTELA
OBBLIGATORIA
a) altri casi di lic.
individuale
illegittimo
nel
merito,
per
g.c. e
giusta causa
g.m.s. (compresi quelli per
gms
i quali il fatto contestato
sia stato accertato ma la
- per i quali sia stata sanzione espulsiva sia stata
direttamente provata in ritenuta eccessiva dal
giudizio
l'insussistenza Giudice)
del
fatto
materiale
contestato al lavoratore
b) lic. per g.m.o.
- esclusa valutazione su
proporzionalità
c) lic. collettivi con
b)
GRUPPO 4
TUTELA
OBBLIGATORIA
ATTENUATA
PMI
TUTELA
OBBL.
ULTERIORM.
ATTENUATA
Lic. per g.c., g.m.o. o
g.m.s.
Tutti
i
licenziamenti
carenti
di illegittimi
motivazione o salvo quelli del
viziati per altri Gruppo 1
motivi
formali
procedurali
o
nelle aziende senza
requisito occupazionale
ex. art. 18. L. 300/70
violazione delle procedure
licenziamenti
per o dei criteri di scelta dei
inidoneità psico-fisica
licenziandi
1) reintegrazione,
2) pagamento al lavoratore
di
una
indennità
risarcitoria da 0 a 12
mensilità retributive
3) versamento integrale agli
enti
previdenziali
dei
contributi dovuti per tutto il
periodo intercorso fra il
licenziamento
e
la
reintegrazione
(o
la
richiesta
di
indennità
sostitutiva).
indennità risarcitoria
crescente,
cioè
2
mensilità per ogni anno
di
servizio.
Tetto
massimo: 24
Tetto minimo: 4
Non assoggettata a
contribuzione
previdenziale
indennità risarcitoria
crescente,
Cioè: 2 mensilità per
ogni anno di servizio
Tetto massimo: 12
Tetto minimo: 2
Non assoggettata a
contribuzione
previdenziale,
indennità
risarcitoria
crescente, di importo
pari alla metà di
quelle previste per i
gruppi 3 e 4. Tetto
max: 6 mensilità
Non assoggettata a
contribuzione
previdenziale,
I tranelli delle tutele crescenti
• conversione contratti a termine (eccesso di
delega?)
• Licenziamento disciplinare: reintegrazione
fantasma?
• Licenziamento per superamento comporto:
dimenticato!
Licenziamenti economici:
individuali (gmo)
collettivi
Perché senza reintegrazione?
Onere della prova
Del fatto/inadempimento
• Ai fini della valutazione di illegittimità
• Ai fini della tutela applicabile
Art. 5, L. 604/1966
Offerta conciliativa ex art. 6
• Tempi rapidi
• Certezza e immediatezza del pagamento
• Ammontare predefinito
= esonero fiscale/contributivo
Riduzione delle tutele?
• Riduzione delle tutele nel posto di lavoro
(a livello di quelle degli altri partners europei)
• Aumento delle tutele nel mercato del lavoro
(naspi e interventi di integrazione salariale)
Le nuove co.co.co.
+ p.iva e associazioni in partecipazione
Le nuove collaborazioni autonome
Co.co.co equiparate
Co.co.co. libere
Requisiti Compresenza:
della
Continuità
prestaz. Esclusivam. personale
Etero-organizzazione
lavoro:
- luogo
- tempo
Carenza di uno dei
requisiti ex art. 2, dlgs
81/2015
Norme
applicabil
i
art. 409 n. 3 cpcp
art. 2113 cc.
art. 2122 ss. cc.
Oneri/tutele previdenzali
Registrazioni contabili
Comunicazioni amministr.
Convalida dimissioni, art.
4, co. 23-bis L. 92/2012
Tutto il diritto del lavoro
Tutto il diritto previdenziale
Tutto il diritto sidacale
Tutta la sicurezza/lavoro
p.iva libere
Carenza di uno
dei requisiti ex
409 n. 3 cpc
Professioni intell. con albo
Speciale disciplina CCNL
Organi sociali
Ass/soc sportive dilett.
art. 2122 ss. cc.
I buchi del regime transitorio
• Art. 2, co. 1: «A far data dal 1° gennaio 2016, si
applica la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato anche ai rapporti di collaborazione»
• art. 52: «Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a
69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003
sono abrogate e continuano ad applicarsi
esclusivamente per la regolazione dei contratti
già in atto alla data di entrata in vigore del
presente decreto». A FAR DATA DAL 25/6/2015
Regolazione nel periodo intermedio
di nuove co.co.co. e p.iva
• legge Biagi, solo ai contratti preesistenti fino
alla loro cessazione naturale
• co.co.co. e p.iva stipulate dal 25/6/2015:
norme pre legge Biagi – FINO A QUANDO?
DOPO LA EQUIPARAZIONE
• Licenziamenti: tutele crescenti
• Clausola di durata: resta valida
CERTIFICAZIONE
• Verifica dell’inesistenza nel testo contrattuale dei
requisiti della equiparazione
• Verifica della corrispondenza del testo alla
volontà delle parti
• Effetti ex art. 79, dlgs 76/276: impossibilità di
convertire il rapporto in sede ispettiva +
possibilità di impugnazione del lavoratore, con
limitazioni
Stabilizzazioni x cocopro e p.iva
ARTICOLO N.54
1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il
corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio
2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari
di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono
degli effetti di cui al comma 2 a condizione che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le
possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro,
atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del
codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro
non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per
giustificato motivo soggettivo.
2. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere
a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali
connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti
accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla
assunzione.
Associazione in partecipazione
Art. 2549 c.c. (nuovo testo)
[I]. Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante
attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa
o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
[II]. Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al
primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una
prestazione di lavoro
[III]. [abrogato: riguardava le imprese a scopo mutualistico].
Art. 53, II comma, D.Lgs. 81/2015
I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato
persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro,
sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
Finalità della riforma
• Massimizzare la tutela delle co.co.co. troppo simili al
lavoro dipendente
• Liberalizzare le collaborazioni genuinamente autonome
IN REALTA’
Si è di fatto ampliata la fattispecie tipica
(irrilevanza della subordinazione)
Sono aumentate le possibilità di elusione
Sono aumentati i rischi e i vantaggi dell’elusione
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