JOBS ACT Licenziamenti e nuove co.co.co. Cosa cambia per il Consulente del Lavoro Roma 29 settembre 2015 Francesco Stolfa www.lavoro-previdenza.it [email protected] Tutele contro i licenziamenti illegittimi nel d.lgs.23/15 GRUPPO 1 TUTELA REALE TOTALE GRUPPO 2 TUTELA PARZIALE licenziamenti (individuali o collettivi) a) licenziamenti per: discriminatori, nulli orali per superamento del periodo di comporto (?) indipendentemente dalle dimensioni aziendali 1) reintegrazione, 2) pagamento al lavoratore di una indennità risarcitoria integrale (dal licenz. alla reintegraz, o alla richiesta di indennità sostitutiva, minimo 5 mensilità) 3) versamento integrale agli enti previdenziali dei contributi GRUPPO 3 REALE TUTELA OBBLIGATORIA a) altri casi di lic. individuale illegittimo nel merito, per g.c. e giusta causa g.m.s. (compresi quelli per gms i quali il fatto contestato sia stato accertato ma la - per i quali sia stata sanzione espulsiva sia stata direttamente provata in ritenuta eccessiva dal giudizio l'insussistenza Giudice) del fatto materiale contestato al lavoratore b) lic. per g.m.o. - esclusa valutazione su proporzionalità c) lic. collettivi con b) GRUPPO 4 TUTELA OBBLIGATORIA ATTENUATA PMI TUTELA OBBL. ULTERIORM. ATTENUATA Lic. per g.c., g.m.o. o g.m.s. Tutti i licenziamenti carenti di illegittimi motivazione o salvo quelli del viziati per altri Gruppo 1 motivi formali procedurali o nelle aziende senza requisito occupazionale ex. art. 18. L. 300/70 violazione delle procedure licenziamenti per o dei criteri di scelta dei inidoneità psico-fisica licenziandi 1) reintegrazione, 2) pagamento al lavoratore di una indennità risarcitoria da 0 a 12 mensilità retributive 3) versamento integrale agli enti previdenziali dei contributi dovuti per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento e la reintegrazione (o la richiesta di indennità sostitutiva). indennità risarcitoria crescente, cioè 2 mensilità per ogni anno di servizio. Tetto massimo: 24 Tetto minimo: 4 Non assoggettata a contribuzione previdenziale indennità risarcitoria crescente, Cioè: 2 mensilità per ogni anno di servizio Tetto massimo: 12 Tetto minimo: 2 Non assoggettata a contribuzione previdenziale, indennità risarcitoria crescente, di importo pari alla metà di quelle previste per i gruppi 3 e 4. Tetto max: 6 mensilità Non assoggettata a contribuzione previdenziale, I tranelli delle tutele crescenti • conversione contratti a termine (eccesso di delega?) • Licenziamento disciplinare: reintegrazione fantasma? • Licenziamento per superamento comporto: dimenticato! Licenziamenti economici: individuali (gmo) collettivi Perché senza reintegrazione? Onere della prova Del fatto/inadempimento • Ai fini della valutazione di illegittimità • Ai fini della tutela applicabile Art. 5, L. 604/1966 Offerta conciliativa ex art. 6 • Tempi rapidi • Certezza e immediatezza del pagamento • Ammontare predefinito = esonero fiscale/contributivo Riduzione delle tutele? • Riduzione delle tutele nel posto di lavoro (a livello di quelle degli altri partners europei) • Aumento delle tutele nel mercato del lavoro (naspi e interventi di integrazione salariale) Le nuove co.co.co. + p.iva e associazioni in partecipazione Le nuove collaborazioni autonome Co.co.co equiparate Co.co.co. libere Requisiti Compresenza: della Continuità prestaz. Esclusivam. personale Etero-organizzazione lavoro: - luogo - tempo Carenza di uno dei requisiti ex art. 2, dlgs 81/2015 Norme applicabil i art. 409 n. 3 cpcp art. 2113 cc. art. 2122 ss. cc. Oneri/tutele previdenzali Registrazioni contabili Comunicazioni amministr. Convalida dimissioni, art. 4, co. 23-bis L. 92/2012 Tutto il diritto del lavoro Tutto il diritto previdenziale Tutto il diritto sidacale Tutta la sicurezza/lavoro p.iva libere Carenza di uno dei requisiti ex 409 n. 3 cpc Professioni intell. con albo Speciale disciplina CCNL Organi sociali Ass/soc sportive dilett. art. 2122 ss. cc. I buchi del regime transitorio • Art. 2, co. 1: «A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione» • art. 52: «Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto». A FAR DATA DAL 25/6/2015 Regolazione nel periodo intermedio di nuove co.co.co. e p.iva • legge Biagi, solo ai contratti preesistenti fino alla loro cessazione naturale • co.co.co. e p.iva stipulate dal 25/6/2015: norme pre legge Biagi – FINO A QUANDO? DOPO LA EQUIPARAZIONE • Licenziamenti: tutele crescenti • Clausola di durata: resta valida CERTIFICAZIONE • Verifica dell’inesistenza nel testo contrattuale dei requisiti della equiparazione • Verifica della corrispondenza del testo alla volontà delle parti • Effetti ex art. 79, dlgs 76/276: impossibilità di convertire il rapporto in sede ispettiva + possibilità di impugnazione del lavoratore, con limitazioni Stabilizzazioni x cocopro e p.iva ARTICOLO N.54 1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che: a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione; b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 2. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. Associazione in partecipazione Art. 2549 c.c. (nuovo testo) [I]. Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. [II]. Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro [III]. [abrogato: riguardava le imprese a scopo mutualistico]. Art. 53, II comma, D.Lgs. 81/2015 I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. Finalità della riforma • Massimizzare la tutela delle co.co.co. troppo simili al lavoro dipendente • Liberalizzare le collaborazioni genuinamente autonome IN REALTA’ Si è di fatto ampliata la fattispecie tipica (irrilevanza della subordinazione) Sono aumentate le possibilità di elusione Sono aumentati i rischi e i vantaggi dell’elusione