EDITORIALE Il mercato e l’organizzazione del lavoro: i cambiamenti passati, attuali e futuri Ci pare doveroso iniziare questa Newsletter ricordando il decennale di Biagi appena passato. Infatti, proprio il 24 ottobre del 2003 entrava in vigore il D.lgs. 276/2003, c.d. Legge Biagi che certamente ha rappresentato, prima di ogni altra, il banco di prova di una sperimentazione normativa in materia di diritto del lavoro senza precedenti nel nostro paese. In un momento storico in cui l’Europa e l’Italia chiedevano al legislatore l’introduzione di nuovi strumenti atti a favorire l’espansione del mercato del lavoro, la risposta venne dalla introduzione della Legge Biagi, con la quale si rispondeva all’esigenza di una maggiore flessibilità in entrata nel mondo del lavoro, mediante il ricorso a strumenti contrattuali più elastici e duttili, quali le collaborazioni a progetto e la somministrazione, ma anche in grado di rendere più dinamica la gestione del rapporto di lavoro, con la regolamentazione del part-time elastico e soprattutto i distacchi. È fuori dubbio come tali strumenti abbiano favorito l’incremento dei livelli di occupazione. A distanza di dieci anni si può dire che la flessibilità in entrata abbia positivamente risentito di quelle tipologie contrattuali che, a differenza del contratto di lavoro subordinato, presentavano caratteristiche più elastiche, nonché costi decisamente più sostenibili in grado di supportare esigenze temporanee delle aziende e la necessità degli imprenditori di avere forza lavoro a costi concorrenziali. Tuttavia, il dettato normativo, allora come ora, seppur apprezzabile nell’intento, non ha superato quei problemi di precarietà e di flessibilità in uscita auspicati. Oggi, infatti, nonostante, le novità introdotte dalla Riforma Fornero nonché dal Governo Letta, i problemi per il nostro Paese, rimangono quelli volti alla promozione dell’occupazione, specialmente giovanile. Le misure volte a favorire l’occupabilità nel mercato del lavoro hanno sino ad oggi prodotto significativi ma non sufficienti risultati soprattutto a causa della tradizionale impostazione del nostro diritto del lavoro che privilegia la tutela del lavoratore nel rapporto più che nel mercato, tutelando chi ha già un lavoro rispetto a chi non lo ha o lo ha perso. LABLAW NEWS Sharon Reilly, Partner dello studio legale LABLAW, è stata nominata nuovo Consigliere della British Chamber of Commerce for Italy. L’Avv. Reilly, entrata in LABLAW a gennaio di quest’anno, si occuperà di coinvolgere nuovi membri all’interno della Camera, promuovere la collaborazione tra i vari associati e creare un network di servizi per il business. Nel corso della serata dei LegalCommunity Labour Awards 2013 che si è svolta lo scorso 17 ottobre LABLAW ha ricevuto due prestigiosi premi assegnati ai soci fondatori Luca Failla e Francesco Rotondi. Con la seguente motivazione, Failla ha ricevuto il premio come Avvocato dell’anno – contenzioso: “Sul suo conto è stato detto: focalizzato alla risoluzione del problema, non trascura alcun dettaglio. Il professionista segue numerosi casi di contenzioso di alto profilo e risonanza mediatica”. Rotondi invece, dopo aver vinto l’anno scorso il premio come avvocato dell’anno 2012 quest’anno si aggiudica il premio come Avvocato dell’anno Relazioni sindacali e industriali con la seguente motivazione: “Preparato, tecnico, reperibile, con capacità di immedesimarsi nelle problematiche, secondo l'opinione di mercato. Il professionista ha recentemente assistito importanti aziende dai nomi di rilevanza nazionale e internazionale”. Due premi che confermano la bontà e l’importanza di un progetto nato solo 7 anni fa, proprio da Luca Failla e Francesco Rotondi e dalla loro passione per un diritto del lavoro altamente specializzato, concreto, in grado sempre di più di leggere le problematiche della società e quindi del mercato del lavoro. EVENTO: International Labour Summit: 14 Novembre 2013 – Circolo della Stampa, Palazzo Bocconi. Dalle ore 9.00 alle ore 12.30. “HIRING AND FIRING IN KEY EU JURISDICTIONS AND THE USA A PRACTICAL GUIDE TO WORKPLACE HR STRATEGIES. How to get the best out of your workforce and at the same time protect the company’s business.” Programma del convegno IN EVIDENZA Le Linee guida per l’apprendistato professionalizzante Come previsto dalla disposizione di cui all’art. 2 del DL 76/2013 conv. in L. 99/2013 (in merito vedasi la precedente Newsletter), il 17 ottobre 2013, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato una proposta di linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 D.Lgs. 167/2011), al fine di renderla maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale. Tale proposta dovrà essere approvata dalla Conferenza Stato-Regioni. In particolare, nelle Linee guida viene previsto che: • l’offerta formativa pubblica è obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale dalla singola regione e sia realmente disponibile ovvero sia prevista come obbligatoria da parte del contratto collettivo; • essa è stabilita nelle seguenti misure (totali per il triennio): 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado; 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; 40 ore per quelli in possesso di laurea o titolo almeno equivalente; • le materie oggetto di insegnamento sono: sicurezza del lavoro; organizzazione e qualità aziendale; diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva; competenze di base e trasversali; ecc.; • la formazione può essere realizzata anche in modalità a distanza (in base alla disciplina regionale) nonché direttamente da parte delle aziende che dispongono di luoghi idonei (distinti da quelli produttivi) e di personale adeguato; • il Piano Formativo Individuale è obbligatorio solo per la formazione mirata alle competenze tecnico-professionali e specialistiche; • la registrazione delle formazione viene effettuata in un documento avente i contenuti minimi del libretto formativo del cittadino o rispondente a quanto previsto dal contratto collettivo; • le imprese che hanno sedi in più regioni adottano la disciplina di quella in cui vi è la sede legale. Attualità Tribunale Milano 24 ottobre 2013: licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Mancato assolvimento dell’obbligo di repechage e condanna al pagamento dell’indennizzo. Segnaliamo, per la sua particolarità, la recente ordinanza del Trib. di Milano, 24 ottobre 2013, in merito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La fattispecie è in sintesi la seguente. La società intimava alla lavoratrice il recesso del rapporto di lavoro, a causa della soppressione della posizione lavorativa ricoperta dalla medesima lavoratrice (in particolare, nel caso di specie si trattava di riduzione dell’attività richiesta dall’appalto). Il licenziamento, avvenuto prima dell’entrata in vigore della Riforma Fornero, era stato ritenuto illegittimo dallo stesso Tribunale, sul presupposto del mancato adempimento all’obbligo di repechage: pertanto, il Tribunale ordinava la reintegrazione della lavoratrice. La società – nelle more dell’appello – provvedeva a reintegrare la lavoratrice, ma successivamente le intimava, una seconda volta, il licenziamento sempre per giustificato motivo oggettivo, sul presupposto che permaneva la ragione giustificatrice (cessazione parziale appalto) e che nel contempo vi era stata una ulteriore contrazione dell’attività presso l’appalto. Il Giudice, con l’ordinanza de qua, ha ritenuto sussistente il fatto posto a fondamento del licenziamento (la cessazione dell’appalto), tuttavia ha affermato che non fossero sufficientemente specificate le “nuove” ragioni del secondo licenziamento. In particolare, nell’ordinanza si legge “…tale motivazione risulta estremamente generica, non avendo fornito l’azienda alcun parametro oggettivo in grado di fare apprezzare il nesso causale tra tale diminuzione e la soppressione della posizione lavorativa da assegnare alla …”. Pertanto, il Giudice ha dichiarato illegittimo anche il secondo licenziamento e conseguentemente ha condannato la società alla sola indennità risarcitoria, nella misura di 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, ai sensi del novellato art. 18 comma V Stat. lav. Tale pronuncia conferma l’orientamento che pare andarsi correttamente delineare nel vigore del nuovo articolo 18 secondo cui il mancato assolvimento dell’obbligo di repechage non darebbe luogo alla reintegrazione del lavoratore ma unicamente al pagamento dell’indennizzo previsto dalla stessa norma nella misura variabile da 12 a 24 mensilità. In linea con la pronuncia citata vanno altresì ricordate le precedenti che avevano già avuto modo di pronunciarsi su analoghe fattispecie (in merito v. Trib. Milano 28 Novembre 2012, Tribunale Roma 8 agosto 2013, Trib. Varese 2 settembre 2013).