JOBS ACT – Atto secondo Legge delega e Decreti attuativi Indice • Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) • Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (… in attuazione della Legge n. 183/2014) • Disamina degli istituti e Focus su problematiche applicative • Analisi delle convenienze tra tipologie contrattuali: costi economici e vincoli giuridici 2 1. Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 • Obiettivo Jobs Act: “produrre posti di lavoro” - diversa impostazione rispetto al Jobs Act di Obama: “produrre posti” con incentivi alle piccole imprese debitamente finanziate; - Jobs Act I e II: “produrre posti” modificando la disciplina giuridica del rapporto e del mercato del lavoro. • Si persegue la formula comunitaria della Flexsecurity: ̴̶ 3 1. Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 Flexsecurity: 1) Flexibility in entrata: D.L. n. 34/2014 - generalizzazione del contratto a temine, reso ACAUSALE e utilizzabile a puntate, sebbene entro i limiti della durata massima (36 mesi) e della percentuale massima (20% della forza lavoro stabile); limiti peraltro derogabili dalla Contrattazione collettiva. 2) Flexibility in uscita: Schema di D.LGS. 2015 – contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, con riduzione dell’Area della Reintegra alle ipotesi di Licenziamento illegittimo Discriminatorio e Disciplinare, quest'’ultimo limitatamente ad alcune “specifiche fattispecie”. 3) Security: cioè la Sicurezza sul mercato del lavoro attraverso politiche passive e attive, che vengono riproposte con una sostanziale continuità rispetto alla Legge Fornero. 4 1. Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 Le 4 linee direttrici 1. Security: commi 1-2 (Aspi, CIG, etc.) 2. Politiche attive del lavoro: commi 3-4 (servizi per l’impiego) 3. Semplificazione delle procedure e adempimenti: commi 5-6 4. Misure di Flexibility in Entrata e Uscita: comma 7 5 1. Security: commi 1-2 (Aspi, CIG, etc.) Le politiche passive del Jobs act fanno riferimento al sistema degli Ammortizzatori sociali come categoria di sostegno del reddito, comprensiva di due sotto-categorie: 1. «strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro» 2. «strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria» 6 1. Security: commi 1-2 (Aspi, CIG, etc.) «Strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro» Continua la restrizione al ricorso alla Cig, già presente nella legge Fornero, con: - la abrogazione dal 1 gennaio 2016 della Cigs nell’ipotesi di procedure concorsuali (legge n. 92/2012, articolo 2, comma 70) - l’imposizione di limiti alla Cig in deroga destinata ad esaurirsi nel periodo 2013-2016 (legge n. 92/2012, articolo 2, commi 6467). Si aggiunge ora: ▬► 7 1. Security: commi 1-2 (Aspi, CIG, etc.) «Strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro» A) La «impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo d’azienda» (articolo 1, comma 2, lettera a, 1). B) La «revisione dell’ambito di applicazione della CIG»: • precondizione per l’accesso alla CIG sarà «l’esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario» anche sotto forma di contratti di solidarietà; • «revisione dei limiti di durata» della CIG, rapportandola «al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento», con contestuale «individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione» (art.1, comma 2, lett.a, 1, 2, 3, 4). 8 1. Security: commi 1-2 (Aspi, CIG, etc.) «Strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria» Statuita la «rimodulazione» dell’ASpI, quale unica indennità a portata tendenzialmente generale per tutti i lavoratori subordinati. e Disposti 4 criteri direttivi: ▬► ▬► ▬► 9 1. Security: commi 1-2 (Aspi, CIG, etc.) «Strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria» 1. 2. 4 criteri direttivi La «omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi», che comporta una riconduzione nell’ASpI della mini-ASpI. La correlazione della «durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore» (articolo 1, comma 2, lettera b, 1). Questa “personalizzazione” della durata delle prestazioni in relazione alla carriera contributiva rappresenta una rottura della uniformità prestazionale prevista dalla legge Fornero, di per sé idonea a produrre una riduzione della spesa sia pure a scapito della media dei trattamenti. 10 1. Security: commi 1-2 (Aspi, CIG, etc.) 4 criteri direttivi 3. Previsione di una eventuale «introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una prestazione eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente» (articolo 1, comma 2, lettera b, 5). Trattasi di una innovazione estremamente significativa, che, se attuata, metterà il nostro Paese al passo con altri che ci hanno preceduto, prevedendo dopo la prima rete a base mutualistica, cioè l’ASpI, una seconda a base assistenziale. 4. Previsione della «eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a servizi di carattere assistenziale» (articolo 1, comma 2, lettera b, 6), e riconferma della “condizionalità” nella fruizione degli ammortizzatori sociali. 11 2. Politiche attive del lavoro: commi 3-4 (servizi per l’impiego) Le politiche attive del Jobs act fanno riferimento, tra i vari, a DUE ambiti disciplinari: 1. Istituzione della AGENZIA NAZIONALE DELL’OCCUPAZIONE, con competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI. 2. Previsione di strumenti che facilitino il collocamento dei lavoratori, mediante un più funzionale « collegamento tra le misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o occupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo », con specifico riferimento al c.d. contratto di ricollocamento (in data 13.01.15 tale contratto è stato stralciato dal testo del d.lgs. sul contratto a tutele crescenti,e destinato al d.lgs. in materia di rimodulazione AspI) . 12 3. Semplificazione procedure e adempimenti: commi 5-6 Obiettivo: semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di sicurezza sul lavoro Alcuni criteri direttivi: • ridurre numero di atti amministrativi di gestione del rapporto; • unificazione delle comunicazioni alle P.A. per i medesimi obblighi; • rafforzamento del sistema di trasmissione telematica; • revisione del regime delle sanzioni, e valorizzazione degli istituti di tipo premiale; • revisione adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino; • priorità delle di emersione del lavoro sommerso. 13 4. Misure di Flexibility in Entrata e Uscita: comma 7 Mandato al legislatore delegato amplissimo, trattandosi di analizzare e rivedere il panorama complessivo della strumentazione giuridica esistente in materia di contratti di lavoro, in una logica di superamento di alcune tipologie contrattuali e di promozione del contratto a tempo indeterminato … … • [… ad illuminare la via di una drastica riduzione dei contratti esistenti, c’è, sullo sfondo, l’idea del c.d. CONTRATTO UNICO] • Quali sono i principali criteri direttivi? ▬► 14 4. Misure di Flexibility in Entrata e Uscita: comma 7 1. Revisione e superamento forme contrattuali esistenti: [combinato disposto lett. a) e i)] • individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini valutarne l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali (lett. a); • «modifica e superamento o abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative» (lett. i). 15 4. Misure di Flexibility in Entrata e Uscita: comma 7 2. Promozione contratto a tempo indeterminato e a tutele crescenti: [combinato disposto lett. b) e c)] • • promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti (lett. b); previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento (lett. c);. 16 4. Misure di Flexibility in Entrata e Uscita: comma 7 • 3. Revisione taluni istituti del rapporto di lavoro: revisione della disciplina delle mansioni: in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento (lett. e); • revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro (artt. 5-8 stat.lav.): tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore (lett. f); • introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo (c.d. Mini-Job), applicabile ai rapporti di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati dalla Contrattazione Collettiva (lett. g). 17 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Schema di decreto legislativo del 24.12.2014, come modificato il 13.01.2015 18 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE: L’ATTUAZIONE DELLA DELEGA Il decreto legislativo (nella forma attuale di SCHEMA) da attuazione alla delega di cui all’art. 1, comma 7, lett. c), che – per le nuove assunzioni a partire dalla entrata in vigore del decreto – ha previsto un nuovo «contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento». 19 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE: Questi in sintesi i principi e i criteri direttivi della legge delega, in materia di sanzioni avverso il licenziamento invalido: a) limitazione della reintegrazione nel posto di lavoro alle sole ipotesi di licenziamento discriminatorio, di nullità del licenziamento e di alcune fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato; b) esclusione della reintegrazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo; c) previsione di un indennizzo economico non più lasciato alla valutazione discrezionale del giudice, ma collegato esclusivamente alla anzianità di servizio, e ridotto nell’importo 20 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti AMBITO DI APPLICAZIONE 21 1) AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 1 Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto (comma 1) • Considerazioni su tale norma ▬► 22 1) AMBITO DI APPLICAZIONE Il legislatore delegante ha scelto di non modificare l’art. 18, legge n. 300/1970 e l’art. 8, legge n. 604 del 1966, ma di creare una nuova e distinta disciplina che si aggiunge a quella preesistente e che si applica ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo. Pertanto esisteranno due discipline: - quella attuale, in nulla modificata dalla nuova norma che si applica a tutti i rapporti già in atto - e una nuova disciplina che si applica ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo. 23 1) AMBITO DI APPLICAZIONE Ciò comporta che il discrimine temporale che consente l’applicazione dell’una o dell’altra disciplina non è legato alla data di intimazione del licenziamento, ma esclusivamente alla data di instaurazione del rapporto da cui si recede, se cioè anteriore o posteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. 24 1) AMBITO DI APPLICAZIONE Questo meccanismo inoltre: • da un lato consentirà alle due distinte discipline una prolungata convivenza (considerato che la disciplina di cui agli artt. 18 legge n. 300 del 1970 e 8 legge n. 604 del 1966 riguarda recessi datoriali da rapporti instaurati fino al 2014, la stessa continuerà ad applicarsi per i prossimi decenni), • dall’altro determinerà distinte tutele a fronte di uno stesso licenziamento (si pensi all’ipotesi di licenziamenti economici, individuali ovvero plurimi o collettivi di lavoratori assunti sia prima sia dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, per i primi si applicherà la disciplina di cui agli artt. 18 legge 300 del 1970 e 8 della legge n. 604 del 1966, mentre per i secondi si applicherà la nuova disciplina) 25 1) AMBITO DI APPLICAZIONE Si può affermare pertanto che: - l’art. 1 detta una linea di demarcazione temporale tra vecchio e nuovo regime di tutela in materia di licenziamenti … - ma anche e soprattutto sancisce – se non l’abrogazione del regime di cui all’art. 18, legge 300 e art. 8, legge 604 – quantomeno la valenza residuale di tale regime vigente per i soli rapporti già in essere a far data dalla entrata in vigore del decreto E dunque che l’art. 18: - è una norma destinata ad esaurirsi nel tempo … - che conserva una valenza attuale ma è ancorata ad un periodo storico superato 26 1) AMBITO DI APPLICAZIONE Il contesto giuridico è poi ulteriormente complicato dalla previsione del comma 2 dell’art. 1, secondo cui: la nuova disciplina si applica anche ai lavoratori assunti precedentemente dall’entrata in vigore del decreto legislativo qualora il datore di lavoro sia passato da un organico di 15 o meno dipendenti a più di 15 dipendenti in conseguenza di assunzioni avvenute successivamente l’entrata in vigore del decreto legislativo. Di tale norma è utile indagare: - ratio - dubbi interpretativi 27 1) AMBITO DI APPLICAZIONE RATIO Tale previsione costituisce un chiaro incentivo verso nuove assunzioni, in quanto il datore di lavoro che assumendo dei lavoratori vada a superare il limite dei 15 dipendenti può usufruire della nuova disciplina, certamente più favorevole, a prescindere dalla data di assunzione dei lavoratori. 28 1) AMBITO DI APPLICAZIONE DUBBI La formulazione della norma pone il dubbio se il requisito di più di 15 dipendenti, per consentire l’applicabilità della disciplina anche ai rapporti instaurati in precedenza, debba permanere anche al momento del licenziamento, ovvero, come sembrerebbe dal tenore della norma, una volta superato il limite si applica il beneficio anche nell’ipotesi in cui il numero dei dipendenti dovesse diminuire a meno di 16 unità. 29 1) AMBITO DI APPLICAZIONE LAVORO PUBBLICO L’art. 1 sembrerebbe prevedere l’implicita esclusione dei dipendenti pubblici privatizzati dal campo di applicazione del nuovo regime, come peraltro confermato dal recente dibattito mediatico (vedi dichiarazioni del Presidente del Consiglio). Tuttavia, nel dibattito scientifico (dottrina e magistratura) si segnalano opinioni divergenti, che si basano su ragionamenti logico-giuridici tutt’altro che infondati. ▬► ▬► 30 1) AMBITO DI APPLICAZIONE LAVORO PUBBLICO 1. Ragioni per esclusione del pubblico impiego - la norma fa riferimento a 3 delle 4 categorie del lavoro privato (operai, impiegati, quadri) che non trovano che non trovano puntuale riscontro fra quelli pubblici privatizzati (per la mancanza dei quadri); - non si fa cenno ai dirigenti (esclusi): previsione che ha un senso nel settore privato (da sempre caratterizzato da discipline separate tra dirigenti e non) ma non nel pubblico impiego privatizzato (disciplina comune) - nel d.lgs. n. 165/2001 manca qualsiasi riferimento al licenziamento economico (individuale o collettivo) 31 1) AMBITO DI APPLICAZIONE LAVORO PUBBLICO 2. Ragioni per estensione al pubblico impiego - l’art. 2, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 prevede che “i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici sono disciplinati dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le deroghe contenute nello stesso d.lgs. n. 165 del 2001”. - poiché nessuna norma del d.lgs. n. 165/2001 disciplina le conseguenze dell’illegittimità del licenziamento, appare evidente che la materia risulta disciplinata integralmente dalle norme sul rapporto di lavoro privato; 32 1) AMBITO DI APPLICAZIONE LAVORO PUBBLICO 2. Ragioni per estensione al pubblico impiego Pertanto, fin tanto che il d.lgs. 2015 non preveda espressamente la sua non applicazione ai dipendenti pubblici, ovvero nel pubblico impiego privatizzato non venga prevista una normativa speciale sul licenziamento, il d.lgs. 2015 si applicherà ai dipendenti pubblici, ovviamente limitatamente a coloro che siano stati assunti successivamente l’entrata in vigore del d.lgs. 2015 stesso 33 1) AMBITO DI APPLICAZIONE DIRIGENTI L’espresso riferimento delle categorie cui si applica il d.lgs. 2015 (operai, impiegati e quadri) porta ad escludere che la stessa possa applicarsi ai dirigenti. Quali EFFETTI ???? 34 1) AMBITO DI APPLICAZIONE DIRIGENTI • L’esclusione dei dirigenti dal campo di applicazione del d.lgs. 2015 non ha alcun effetto pratico: ai dirigenti non si applicano neppure le attuali disposizioni di cui all’art. 18, legge n. 300/1970 e dell’art. 8, legge n. 604/1966 eccezion fatta per i primi tre commi dell’art. 18. • Ne consegue che ai dirigenti non si applicherà la nuova disciplina ma continueranno ad applicarsi i primi tre commi dell’art. 18, e ciò anche per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 2015 35 1) AMBITO DI APPLICAZIONE Superamento distinzione aziende con + o – di 15 dipendenti La nuova disciplina si applica a tutte le aziende, siano esse con più di 15 dipendenti o con meno di 15. Dunque, il criterio dimensionale dell’azienda non ha alcun valore ai fini della applicazione del d.lgs. 2015. 36 1) AMBITO DI APPLICAZIONE Superamento distinzione aziende con + o – di 15 dipendenti Tuttavia, ciò non comporta il superamento della distinzione tra tutela reale e tutela obbligatoria. I 2 regimi sono soltanto diversamente modulati. Ai dipendenti delle piccole aziende: - in ogni caso esclusa la reintegra (ad eccezione dei casi di nullità e di inefficacia) - e l’indennizzo è dimezzato, e non può superare le 6 mensilità 37 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti I VARI ISTITUTI 38 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 2) IL LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO O INEFFICACE PER MANCANZA DELLA FORMA SCRITTA (ART. 2) 39 2) Licenziamento discriminatorio L’art. 2 disciplina il licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale. Trattasi dell’istituto e dell’area giuridica del recesso datoriale in cui si registrano le minori modifiche rispetto al quadro normativo preesistente, rappresentato dall’art. 18, commi 1-3, legge n. 300/1970, come modificati dalla legge n. 92/2012 (legge Fornero). 40 2) Licenziamento discriminatorio Tuttavia … per quanto dichiarato che il regime del licenziamento discriminatorio sarebbe rimasto invariato rispetto al passato … occorre subito chiarire che: l’art. 2 d.lgs. 2015 (bozza) RIPRENDE MA NON RIPRODUCE i primi tre commi dell’art. 18, legge n. 300/1970. Per cui in questa sede ci si può limitare ad evidenziarne le differenze. 41 2) Licenziamento discriminatorio Art. 18, comma 1, primo periodo Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'art. 3 L. n. 108/1990, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'art. 35 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs. n. 198/2006, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'art. 54, commi 1, 6, 7 e 9, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. n. 151/2001 ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro Art. 2, comma 1 Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto 2) Licenziamento discriminatorio Si assiste alla amputazione dei riferimenti normativi e sostanziali presenti nel testo dell’art. 18, comma 1, primo periodo, legge n. 300/1970 … … L’art. 2, comma 1, d.lgs. 2015 risulta molto più sintetico ed essenziale: … abbandona l’elencazione casistica delle ipotesi di nullità presente nell’art. 18 stat. lav. Come interpretare tale amputazione ?? ▬▬► 43 2) Licenziamento discriminatorio Il venir meno di un esplicito riferimento normativo alle ipotesi e/o ai motivi discriminatori contenuti nell’ordinamento giuridico … … ma soprattutto … il venir meno di un esplicito rinvio all’ipotesi di licenziamento “determinato da un motivo illecito” ai sensi dell’art. 1345 c.c. … comporta che … ▬▬► 44 2) Licenziamento discriminatorio Il licenziamento discriminatorio appare spogliato di ogni riferimento diretto o indiretto all’art. 1345 c.c. e dunque Oggi per potersi configurare una ipotesi di licenziamento discriminatorio: - non sembra più necessario che il licenziamento debba essere determinato da un “motivo illecito”, - essendo sufficiente indagare sul “l’intento perseguito”, con un onere della prova che resta conservato in capo al lavoratore 45 2) Licenziamento discriminatorio La novella ci restituisce così una nozione di licenziamento discriminatorio con un ambito applicativo potenzialmente più ampio rispetto al passato. E ciò – tenuto conto del carattere pressoché residuale del licenziamento discriminatorio quale caposaldo della tutela reintegratoria – potrebbe comportare uno scivolamento verso tale ipotesi di illegittimità del licenziamento nell’ambito del contenzioso giudiziario. 46 2) Licenziamento discriminatorio DIRIGENTI Nel d.lgs. 2015 non è riprodotta la previsione presente nel testo dell’art. 18, stat. lav. (post Fornero) secondo cui «La presente disposizione si applica anche ai dirigenti». Ciò comporta che i primi 3 commi dell’art. 18 si applicano anche ai dirigenti neo-assunti, per i quali resta tutto immutato. 47 2) Licenziamento discriminatorio DISCIPLINA RESIDUALE Il comma 1 (secondo periodo) e i commi 2 e 3 dell’art. 2 riprendono quasi alla lettera i commi 1, terzo periodo, 2 e 3, dell’art. 18 Stat. lav. circa: 1. la risoluzione del rapporto per mancata ripresa del servizio da parte del lavoratore reintegrato entro trenta giorni dall’invito del datore; 2. la misura dell’indennità risarcitoria nonché la facoltà di chiedere una indennità sostitutiva riconosciute a favore del lavoratore reintegrato; 3. l’estensione della prevista disciplina al licenziamento inefficace perché intimato in forma orale. 48 2) Licenziamento discriminatorio DISCIPLINA RESIDUALE 1. Risoluzione del rapporto per mancata ripresa servizio “A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità di cui al terzo comma del presente articolo” 49 2) Licenziamento discriminatorio DISCIPLINA RESIDUALE 2. Misura indennità risarcitoria … … “Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto” (comma 2) 50 2) Licenziamento discriminatorio DISCIPLINA RESIDUALE 2. … e facoltà di richiedere una indennità sostitutiva “Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione” (comma 3) 51 2) Licenziamento discriminatorio DISCIPLINA RESIDUALE 3. Estensione al licenziamento orale “Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale” (comma 1) Al riguardo: si sottolinea una lacuna della legge delega n. 183/2014 nella quale la reintegrazione nel posto di lavoro era espressamente prevista per le sole ipotesi di nullità e non anche per le ipotesi di inefficacia. IMPLICAZIONI ▬▬► 52 2) Licenziamento discriminatorio DISCIPLINA RESIDUALE 3. Estensione al licenziamento orale Al di là di ogni considerazione su tale “presunta svista” del legislatore delegante, l’estensione del regime della tutela reintegratoria alla fattispecie del licenziamento inefficace perché orale potrebbe creare problemi di costituzionalità del d.lgs. per eccesso di delega (artt. 76 e 77 Cost.) 53 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 3) LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO (DISCIPLINARE ED ECONOMICO) 54 3) Licenziamento ingiustificato (art. 3) Le novità più rilevanti del d.lgs. 2015 riguardano il licenziamento per Giusta causa e Giustificato motivo soggettivo (c.d. disciplinare) e per Giustificato motivo oggettivo (c.d. economico). L’art. 3 d.lgs. 2015 corrisponde all’art. 18, commi 4,5,7, stat. lav. Rispetto a tale disciplina sanzionatoria per le ipotesi di licenziamento illegittimo in quanto ingiustificato, introduce notevoli modifiche, così sintetizzabili 55 ▬▬► 3) Licenziamento ingiustificato (art. 3) 2 novità 1. Rimodulazione delle tutele (reintegra nel posto di lavoro e Indennità risarcitoria), in favore della tutela indennitaria. 2. Meccanismo di applicazione delle 2 distinte tutele chiaro e ben individuato 56 3) Licenziamento ingiustificato (art. 3) 1. Rimodulazione delle tutele a) La tutela indennitaria ha applicazione generalizzata (art. 3, comma 1, artt. 7-8). b) La tutela reintegratoria ha carattere residuale ed è confinata a specifiche ipotesi (art. 3, commi 2 e 3) 57 3) Licenziamento ingiustificato (art. 3) 2. Meccanismo di applicazione • L’art. 18 post-Fornero collega le sanzioni ad una determinata casistica, ma non dispone una disciplina generale applicabile al di fuori della casistica indicata. • Ciò comporta la difficoltà per l’interprete di individuare la disciplina applicabile nelle ipotesi che non potessero rientrare nella casistica suddetta (ad esempio, l’ipotesi del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova in presenza di un patto di prova invalido). 58 3) Licenziamento ingiustificato (art. 3) 2. Meccanismo di applicazione • L’art. 3, comma 1, d.lgs. 2015 prevede invece una sanzione di carattere generale (indennità risarcitoria) che trova applicazione a tutte le ipotesi di licenziamento ingiustificato, e tipizza le ipotesi in cui ricorre la sanzione di carattere residuale (tutela reintegratoria): vale a dire il licenziamento discriminatorio (art. 2), e alcune circostanze del licenziamento disciplinare (art. 3, comma 2). • Il meccanismo ha il pregio di individuare nell’art. 3, comma 1, la disciplina generale, applicabile in tutti i casi di illegittimità del licenziamento per i quali non sia prevista una diversa disciplina. 59 3) Licenziamento ingiustificato (art. 3) Disamina dei 2 regimi sanzionatori: 3.1) tutela indennitaria 3.2) tutela reintegratoria 60 3.1) Tutela indennitaria (art. 3, co. 1) La nuova regola “Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità” (comma 1) In sintesi i punti di maggior rilievo ▬► 61 3.1) Tutela indennitaria (art. 3, co. 1) Punti di maggior rilievo 1) La tutela di carattere generale è incentrata sul mero pagamento di un indennizzo, con esclusione della reintegrazione nel posto di lavoro; 2) Il Giudice “dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento”: la terminologia “estinto” in luogo di “risolto” (ex art. 18, co. 5) è certamente più corretta: non è il provvedimento del giudice che risolve il rapporto, ma l’atto unilaterale del datore di lavoro: qui il giudice si limita a dare atto dell’assenza di ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro e della conseguente cessazione del rapporto di lavoro, pur in presenza di profili di illegittimità 62 3.1) Tutela indennitaria (art. 3, co. 1) Punti di maggior rilievo 3) l’entità dell’indennizzo è sottratta alla valutazione discrezionale del giudice: essa è collegata unicamente all’anzianità di servizio nel senso che deve essere quantificata in due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio; 4) in ogni caso l’indennità così calcolata non può essere inferiore a 4 mensilità e superiore a 24; 63 3.1) Tutela indennitaria (art. 3, co. 1) Alla disciplina generale dell’art. 3, comma 1, sono poi collegati: - l’art. 7: “in ipotesi di cambio di appalto il lavoratore ha diritto a vedersi computata anche l’anzianità di servizio maturata presso il precedente datore di lavoro che ha cessato l’appalto” e - l’art. 8: “nel calcolo dell’indennità si deve tenere conto proporzionalmente anche dei mesi di servizio … qualora la frazione di mese sia uguale o superiore a 15 giorni il calcolo del mese deve essere fatto per intero” 64 3.1) Tutela indennitaria (art. 3, co. 1) L’art. 3, co. 1, CORRISPONDE all’art. 18, co. 5 stat. lav. Analisi comparativa in materia di tutela indennitaria tra Art. 18, co. 5, stat. lav. e Art. 3, co. 1, d.lgs. 2015 65 Raffronto tra i regimi di tutela indennitaria art. 3, co. 1, d.lgs. 2015 art. 18, co. 5, stat. lav. - Per LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: la condanna del datore di lavoro «al pagamento di LICENZIAMENTO DISCIPLINARE un’indennità risarcitoria onnicomprensiva ECONOMICO: condanna «al determinata tra un minimo di 12 e un massimo pagamento di un’indennità di 24 mensilità …, in relazione all’anzianità del non assoggettata a lavoratore e tenuto conto del numero dei contribuzione previdenziale dipendenti occupati, delle dimensioni di importo pari a due dell’attività economica, del comportamento e mensilità dell’ultima delle condizioni delle parti, con onere di retribuzione globale di fatto specifica motivazione a tale riguardo» (co. 5) per ogni anno di servizio, in Per LICENZIAMENTO ECONOMICO: di un’uguale misura comunque non indennità risarcitoria, ma tenendo conto, oltre inferiore a quattro e non che dei «criteri di cui al quinto comma, delle superiore a ventiquattro iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di mensilità una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, legge n. 604/1966» (co. 7) 3.1) Tutela indennitaria (art. 3, co. 1) Emergono 2 rilievi morfologici del neo regime sanzionatorio: - la riduzione dell’indennità risarcitoria: da 12-24 a 4-24 mensilità (ovvero resta invariato il tetto massimo ma si riduce drasticamente il tetto minimo); - la predeterminazione rigida dell’indennità risarcitoria: la modulazione da 12 a 24 mensilità ex art. 18 è in relazione a vari criteri rimessi alla valutazione del giudice; quella da 4 a 24 mensilità, invece, in ragione di incrementi annuali di due mensilità 67 3.1) Tutela indennitaria (art. 3, co. 1) Rilievi morfologici che costituirebbe un ARRETRAMENTO DELLE TUTELE rispetto al passato, per almeno 2 ragioni: 1) Le ipotesi in cui è consentita la REINTEGRA diventano “residuali” e “marginali” 2) L’entità del risarcimento subisce un drastico ridimensionamento per i lavoratori con anzianità di servizio non elevata (che nei primi anni di applicazione della norma saranno “tutti”) Cui se ne aggiunge una 3° ▬► 68 3.1) Tutela indennitaria (art. 3, co. 1) 3) La previsione di una tutela indennitaria rigida e predeterminata scarica tutto il costo del tempo richiesto dal processo sulle spalle del lavoratore ingiustamente licenziato. Realtà che già era tale con la riforma Fornero, ma che qui è acuita dal fatto che ai sensi dell’art. 11, d.lgs. 2015 ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applica il rito speciale di cui ai commi 4868, articolo 1, legge n. 92/2012, introdotto proprio per accelerare lo svolgimento del giudizio sul licenziamento 69 3.1) Tutela indennitaria (art. 3, co. 1) In realtà, vi è una scelta di politica del diritto da parte del legislatore del tutto legittima e coerente (discutibile sul piano ideologico ma non tecnico giuridico): per più ragioni ▬► 70 3.1) Tutela indennitaria (art. 3, co. 1) 1) il legislatore ha inteso dare certezza all’impresa circa il costo di un licenziamento che potesse risultare ingiustificato, sottraendolo a qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice; 2) 2) al tempo stesso ha inteso ridurre quel costo sì da renderlo non solo calcolabile a priori, ma anche liquidabile a basso costo nei confronti di un lavoratore con scarsa anzianità di servizio; 3) ma soprattutto: la norma ha il pregio di una scelta di campo chiara e ben individuata, in favore della tutela indennitaria, a differenza della riforma 2012 nella quale la distinzione tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria era affidata ad elementi ambigui e di difficile interpretazione 71 3.2) Tutela reintegratoria (art. 3, co. 2-3) La nuova regola “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata … … ” (comma 2, primo periodo) 72 3.2) Tutela reintegratoria (art. 3, co. 2-3) Rispetto alla legge-delega L’art. 1, comma 7, lett. c) ammetteva la reintegra per “specifiche fattispecie”, da pre-determinare in sede di attuazione della delega. Tuttavia Il legislatore delegato – in luogo di una elencazione tassativa, che avrebbe restituito spazio al giudizio discrezionale del giudice – ha optato per una formula altamente restrittiva, che confina la tutela reintegratoria nell’ambito dei soli LICENZIAMENTI DISCIPLINARI, con la conseguenza che la norma esclude la possibilità di reintegrazione per il lavoratore licenziato per GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 73 3.2) Tutela reintegratoria (art. 3, co. 2-3) L’art. 3, co. 2, CORRISPONDE all’art. 18, co. 4, stat. lav. Analisi comparativa in materia di tutela reintegratoria tra Art. 18, co. 4, stat. lav. e Art. 3, co. 2, d.lgs. 2015 74 Raffronto tra i regimi di tutela reintegratoria art. 3, co. 2, d.lgs. 2015 art. 18, co. 4, stat. lav. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta Esclusivamente nelle ipotesi di che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo giustificato motivo soggettivo o della soggettivo o per giusta causa in cui giusta causa addotti dal datore di sia direttamente dimostrata in lavoro, per insussistenza del fatto giudizio l’insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto materiale contestato al lavoratore, rientra tra le condotte punibili con rispetto alla quale resta estranea una sanzione conservativa sulla base ogni valutazione circa la delle previsioni dei contratti collettivi sproporzione del licenziamento, il ovvero dei codici disciplinari giudice annulla il licenziamento e applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel reintegrazione nel posto di lavoro di posto di lavoro e al pagamento di cui al primo comma e al pagamento un’indennità risarcitoria di un'indennità risarcitoria commisurata … … commisurata … 3.2) Tutela reintegratoria (art. 3, co. 2-3) Cosa cambia??? Rilevano: 1. l’insussistenza del “fatto materiale”; 2. l’esclusione di ogni valutazione del giudice circa la “proporzionalità” del fatto contestato ai fini disciplinari (c.d. fatto giuridico); 3. l’eliminazione della previsione della reintegra nel caso in cui il fatto contestato (e sanzionato con il licenziamento) rientra tra le condotte che la contrattazione collettiva punisce con una sanzione conservativa 76 3.2) Tutela reintegratoria (art. 3, co. 2-3) Il dibattito sulla insussistenza del fatto contestato L’art. 3, comma 2, richiama il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sulla formulazione “insussistenza del fatto contestato” inserita nel nuovo testo dell’art. 18 dalla legge n. 92/2012 (Fornero). Battaglia interpretativa tra sostenitori delle 2 contrastanti tesi : - “fatto materiale”; - “fatto giuridico” 77 3.2) Tutela reintegratoria (art. 3, co. 2-3) Il dibattito sulla insussistenza del fatto contestato 1) “fatto materiale”: secondo cui l’indagine del giudice deve limitarsi alla accertamento positivo o negativo del fatto stesso, indipendentemente dal rilievo disciplinare dello stesso; 2) “fatto giuridico”: c.d. doppio giudizio: considerato sussistente il fatto, pur anche ricostruito come “fatto materiale”, esso deve essere passato attraverso il filtro del codice disciplinare collettivo, per verificare se integri o meno una condotta passibile di sanzione conservativa o esplusiva, sì da restituire rilevanza all’entità della colpa addebitabile a quella stessa condotta. 78 3.2) Tutela reintegratoria (art. 3, co. 2-3) La posizione della Suprema Corte La tesi del “fatto materiale” è stata fatta propria da una prima decisione della Cass. 6 novembre 2014, n. 23669, per la quale: «Il nuovo art. 18 ha tenuto distinta, invero, dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, sicché occorrerebbe operare una distinzione tra l’esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce nell’accertamento positivo o negativo dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato» 79 3.2) Tutela reintegratoria (art. 3, co. 2-3) La novella 2015 Il legislatore del 2015 ha fatto proprio (quasi alla lettera) l’indirizzo della Suprema Corte, prospettando come UNICA ECCEZIONE per la concessione della reintegrazione “l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto al quale sia estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento» Ciò cosa significa ? ▬▬▬► 80 3.2) Tutela reintegratoria (art. 3, co. 2-3) Alla luce della novella cosa significa: “l’insussistenza del fatto materiale contestato ”?? Significa che - all’esito dell’attività istruttoria - il fatto che il datore di lavoro ha contestato al lavoratore (ad esempio, furto o assenza ingiustificata dal lavoro) deve ritenersi non sussistente: • o perché non si è materialmente verificato (non è vero che il dipendente ha rubato ovvero che l’assenza non fosse giustificata), • ovvero perché seppure verificato non sia imputabile al lavoratore (per esempio, perché commesso da altri soggetti), • ovvero perché il fatto non integra alcun inadempimento disciplinarmente rilevante (in quanto il fatto materiale contestato, per essere tale, deve comunque avere una rilevanza disciplinare) 81 3.2) Tutela reintegratoria (art. 3, co. 2-3) Si assiste così ad REINTEGRATORIA un arretramento dell’AREA della TUTELA Tuttavia sul piano della tecnica legislativa adoperata, la norma ha il pregio di aver fatto una scelta di campo netta, chiara e non ambigua, e ciò a differenza della precedente Riforma del 2012, che aveva affidato la distinzione tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria ad elementi vaghi e incerti, lasciandoli alla libera interpretazione del giudice (basti pensare alla distinzione tra “manifesta insussistenza” e “insussistenza del giustificato motivo oggettivo” alla quale è affidato il compito di distinguere tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria 82 3.2) Tutela reintegratoria (art. 3, co. 2-3) Sostanzialmente analoga è invece la sanzione risarcitoria, prevista in aggiunta alla reintegra nel posto di lavoro. A confronto sono: - art. 18, comma 4, parte 2 - Art. 3, comma 2, parte seconda ▬► 83 Raffronto tra i regimi di tutela reintegratoria art. 3, co. 2, d.lgs. 2015 art. 18, co. 4, stat. lav. “… reintegrazione nel posto di lavoro … al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative (aliunde perceptum), nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (aliunde percipiendum). In ogni caso l’indennità non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto” “… reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum e percipiendum. In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto … … 3.2) Tutela reintegratoria (art. 3, co. 2-3) INFINE L’art. 3, comma 2, si conclude con la seguente previsione: “Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all’articolo 2, comma 3 ” PERTANTO … Fermo restando il diritto al risarcimento del danno nella misura massima di 12 mensilità, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale … 85 3.2) Tutela reintegratoria (art. 3, co. 2-3) INOLTRE L’art. 3, comma 2, corregge un evidente errore contenuto nel quarto comma dell’art. 18, prevedendo che la limitazione a 12 mensilità della misura dell’indennità risarcitoria riguarda solo il periodo antecedente la pronuncia. 86 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 4) LICENZIAMENTO AFFETTO DA VIZI FORMALI O PROCEDURALI 87 4) Vizi formali e procedurali (art. 4) L’art. 4 dispone che : “Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2, co. 2, legge n. 604/1966 o della procedura di cui all’art. 7, legge n. 300/1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto” COSA CAMBIA RISPETTO ALL’ART. 18, CO. 6, ? ▬► 88 4) Vizi formali e procedurali (art. 4) COSA CAMBIA? Rispetto all’art. 18, comma 6 … l’art. 4, d.lgs. 2015 differisce per i seguenti punti: 1) tra le ipotesi di vizi formali e procedurali sanzionati con la tutela indennitaria, non è più contemplata la “violazione della procedura dell’art. 7, legge n. 604/1966 (che la Riforma Fornero ha modificato e reso obbligatorio per il licenziamento economico); 2) L’indennità è ridimensionata e riformulata rispetto al passato: - da 6/12 mensilità (“in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro”) - passa a “una mensilità per ogni anno di servizio”, e comunque “non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità” ▬► 89 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 5) LICENZIAMENTO PER INIDONEITA’ FISICA DEL LAVORATORE 90 5) Licenziamento per inidoneità fisica (art. 3, co. 3) L’art. 3, comma 3, dispone che: “La disciplina di cui al comma 2 trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68” COSA IMPLICA ??? 91 5) Licenziamento per inidoneità fisica (art. 3, co. 3) IMPLICA CHE Il Giudice – qualora accerti il difetto di giustificazione del licenziamento motivato per inidoneità fisica o psichica del lavoratore – applica la tutela reintegratoria così come disciplinata dal comma 2 (per le ipotesi di licenziamento disciplinare ingiustificato per insussistenza del fatto materiale addebitato). E cioè: - Reintegra nel posto di lavoro - Indennità risarcitoria per un massimo di 12 mesi, al netto dell’aliunde perceptum e percipiendum 92 5) Licenziamento per inidoneità fisica (art. 3, co. 3) COSA CAMBIA RISPETTO ALL’ART. 18 ??? L’art. 18 prevede la tutela reintegratoria: - sia nel caso di licenziamento derivante da inidoneità fisica del lavoratore - sia nel caso di superamento del periodo di comporto ai sensi dell’art. 2110, comma 2, c.c. L’art. 3, comma 3, omette il rinvio all’art. 2110 c.c. Ne consegue che nell’ipotesi di licenziamento motivato da superamento del periodo di comporto (sia perché il comporto non sia stato superato sia perché la malattia è da imputare a responsabilità del datore di lavoro) non potrà essere applicata la tutela reintegratoria ma esclusivamente la tutela indennitaria di cui al primo comma dell’art. 3. 93 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 6) LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 94 6) Licenziamento per GMO (c.d. economico) Si segnalano 2 grandi novità: 1) Una di tipo sostanziale: che riguarda la tutela applicata nei casi di licenziamento per GMO illegittimo. 2) Una di tipo procedurale: che riguarda gli adempimenti da osservare nella implementazione della procedura di licenziamento economico 95 6) Licenziamento per GMO (c.d. economico) 1) Novazione sostanziale 2) L’accertata illegittimità del licenziamento economico è sempre sanzionata con la tutela indennitaria ex art. 3, comma 1: - il giudice dichiara estinto il rapporto; - e condanna al pagamento di una INDENNITA’, pari a 2 mensilità ogni anno di servizio, e comunque non inferiore a 4 e superiore a 24 mensilità È esclusa la tutela reintegratoria: che si applica in via residuale soltanto per i casi di licenziamento discriminatorio, ovvero di licenziamento disciplinare ingiustificato (per insussistenza del fatto materiale contestato), e di licenziamento per inidoneità fisica del dipendente (non accertata). 96 6) Licenziamento per GMO (c.d. economico) 2) Novazione procedurale Per i lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 2015 non si applica la procedura di preventivo tentativo di conciliazione prevista dall’art. 7, legge n. 604/1966 (e introdotta dalla legge n. 92 del 2012) per i licenziamenti per GMO disposti da aziende con più di 15 dipendenti. L’inconveniente ▬▬► 97 6) Licenziamento per GMO (c.d. economico) 2) Novazione procedurale L’inconveniente: La coesistenza di due procedure per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: - una da applicarsi nei confronti dei dipendenti assunti prima - e una nei confronti dei dipendenti assunti dopo con la possibilità della contestuale applicazione di entrambe nei confronti dello stesso licenziamento qualora esso riguardi più dipendenti assunti in momenti diversi. 98 IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE NEI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO L. n. 92/2012 Procedura di preventivo tentativo di conciliazione La legge n. 92/2012 modificando l’art. 7 della L. n. 604/66, prevede che il datore di lavoro [imprenditore e non imprenditore che nei sei mesi antecedenti, in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto occupa più di 15 dipendenti (5, se trattasi di imprenditore agricolo), oppure più di 15 lavoratori in ambito comunale o più di 60 dipendenti su scala nazionale] che intende intimare un licenziamento per GMO deve comunicare tale intenzione: - alla DTL del luogo nel quale il lavoratore presta la sua attività; - al lavoratore INDICANDO: - l’intenzione di procedere al licenziamento; - i motivi del licenziamento; - eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore. 100 Procedura di preventivo tentativo di conciliazione Il motivo di licenziamento deve essere qualificato come "oggettivo", alla luce dell'art. 3, L. n. 604/1966, la cui valutazione non è sindacabile dal giudice, essendo riservata all'imprenditore. 101 FAC -SIMILE DI COMUNICAZIONE OGGETTO: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Art. 7 L. n. 604/1966 così come modificato dalla L. n. 92/2012 La presente per comunicare l’intenzione da parte della scrivente di risolvere il rapporto di lavoro con il sig. ….. per motivi economici. Il provvedimento si rende necessario in quanto la società ha problemi economici provocati da importanti cambiamenti nel mercato dei servizi informatici e che, a fronte di una domanda in forte calo e di un offerta esuberante, offre tariffe orarie, per l’utilizzo delle risorse tecniche estremamente ridotte tali da non consentire di coprire neppure la remunerazione base di tecnici che operano nel settore. La Società per sopravvivere deve intervenire sia a personale tecnico con competenze non più fungibili e con remunerazioni non adeguate ai trend di mercato, anche riorganizzando l’azienda per diminuire i costi indiretti: servizi informatici aziendali ed ai clienti, ecc.. Nello specifico il provvedimento si rende necessario in quanto l’interruzione dei contratti da parte dei clienti sui quali da tempo il sig. Benservito Vaidovevuoi lavora non consente alla società di di utilizzare le sue competenze in ambiti fungibili se non per attività dequalificanti per lo stesso lavoratore con perdite economiche importanti per la società, visto il rilevante costo aziendale dello stesso. La Società dichiara inoltre di essere disposta ad offrire un contratto con una società di outplacement per favorire il reinserimento del lavoratore nel mondo del lavoro Distinti saluti 102 Cosa fa la DTL ? • Trasmette la convocazione alle parti nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della intenzione dell’azienda; • La convocazione contiene l’invito a presentarsi alle parti alla Commissione Provinciale di Conciliazione costituita ai sensi del 410 cpc e segg. • La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la DTL ha trasmesso la convocazione per l’incontro. 103 Cosa succede in Commissione ? Accordo • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: si applicano le disposizioni dell’ASPI per la ricollocazione del lavoratore Mancato accordo • Il comportamento complessivo delle parti, desumibile dal verbale redatto, è valutato dal giudice per la determinazione dell’indennità risarcitoria • Il licenziamento intimato all’esito del suddetto procedimento produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento era stato avviato. 104 6) Licenziamento per GMO (c.d. economico) In via surrogatoria alla procedura di preventivo tentativo di conciliazione prevista dall’art. 7, legge n. 604/1966 … … l’art. 6, d.lgs. 2015 ha previsto un modello deflattivo del contenzioso che consiste in una OFFERTA DI CONCILIAZIONE ▬▬► 105 6) Licenziamento per GMO (c.d. economico) OFFERTA DI CONCILIAZIONE Ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire a titolo conciliativo un importo pari ad una mensilità per ogni anno di servizio, in ogni caso in misura non inferiore a 2mensilità e non superiore alle 18 mensilità (somme ridotte della metà per i dipendenti di piccole imprese). L’importo offerto è esente da imposte e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, dunque maggiormente conveniente. 106 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 7) LA NUOVA TUTELA OBBLIGATORIA 107 7) La nuova tutela obbligatoria (art. 9) Rivisitazione della c.d. TUTELA OBBLIGATORIA Area di tutela contenuta nei limiti di cui all’art. 18, co. 8-9. (datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze FINO A 15 lavoratori o fino a 5 se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa fino a 15 dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa fino a 5 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa FINO A 60 dipendenti) 108 7) La nuova tutela obbligatoria (art. 9) RATIO La RIVISITAZIONE IN PEIUS della TUTELA OBBLIGATORIA per le piccole imprese quale adeguamento della RIMODULAZIONE AL RIBASSO della c.d. TUTELA REALE: lasciando inalterato il regime della Tutela obbligatoria ex legge n. 604/1966, in alcune ipotesi questa sarebbe risultata più penalizzante rispetto alla nuova area della Tutela reale ESEMPIO ▬▬► 109 7) La nuova tutela obbligatoria (art. 9) ESEMPIO Licenziamento disciplinare senza reintegra di un dipendente con anzianità di servizio fino a 2 anni: - Nuova Tutela reale: indennità risarcitoria pari a 4 mensilità. - Vecchia Tutela Obbligatoria: RIASSUNZIONE + Indennità risarcitoria da 2,5 a 6 mensilità . 110 7) La nuova tutela obbligatoria (art. 9) Cosa cambia ? La TUTELA REINTEGRATORIA è LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO. confinata al solo Nelle altre ipotesi di licenziamento illegittimo: solo una TUTELA INDENNITARIA. Dunque, nel LICENZIAMENTO DISCIPLINARE??? ▬▬► 111 7) La nuova tutela obbligatoria (art. 9) LICENZIAMENTO DISCIPLINARE AREA TUTELA OBBLIGATORIA: - La REINTEGRA non è mai prevista, anche nelle ipotesi in cui il licenziamento sia ingiustificato perche “il fatto materiale non sussiste”: non si applica l’art. 3, comma 2. - La TUTELA INDENNITARIA E’ DIMEZZATA: l’ammontare delle indennità e dell’importo previsti dagli art. 3, comma 1, art. 4, comma 1, e art. 6, comma 1, sono dimezzati. Dunque ▬▬► 112 7) La nuova tutela obbligatoria (art. 9) DUNQUE - art. 3, comma 1: tutela indennitaria per Licenziamento ingiustificato (GC, GMS, GMO) sia che il fatto materiale addotto esista o meno: da 2 ad 1 mensilità per ogni anno di servizio. - art. 4, comma 1: tutela indennitaria per Licenziamento viziato nella forma o procedura: da 1 a ½ mensilità per ogni anno di servizio. - art. 6, comma 1: importo da Offerta di Conciliazione esente da Inps e imposte sul reddito: da 1 a ½ mensilità per ogni anno di servizio. In ogni caso: l’importo delle indennità non può superare le 6 mensilità. 113 7) La nuova tutela obbligatoria (art. 9) Nel regime della tutela obbligatoria: dubbi su morfologia del contratto: “a tutele crescenti”? La c.d. “crescenza” delle tutele - nel caso di licenziamento illegittimo - si arresta già dopo 6 anni di anzianità di servizio … (1 mensilità ogni anno di servizio ma comunque non superiore a 6). Per cui un lavoratore con 6 anni di servizio è trattato alla pari rispetto ad uno con 10-15-30 anni di anzianità. 114 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 8) ESTENSIONE ALLE IMPRESE NO PROFIT E DI TENDENZA 115 8) Imprese no profit e di tendenza (art. 9) Si segnalano novità concrete: • Il decreto legislativo si applica anche agli imprenditori senza scopo di lucro e alle organizzazioni di tendenza. • La disposizione fa venir meno il privilegio di cui godevano tali soggetti (partiti politici, organizzazioni sindacali, etc..), per i quali non si applica l’art. 18, fatte salve le ipotesi di nullità e di licenziamento verbale e comporta la loro equiparazione alle aziende. 116 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 9) LICENZIAMENTI COLLETTIVI 117 9) Licenziamenti collettivi (art. 10) Cosa dispone la norma?? 1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’art. 2 (REINTEGRA). 2. In caso di violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 233/1991, si applica il regime di cui all’art. 3, comma 1 (TUTELA INDENNITARIA). Cosa cambia ?? 118 9) Licenziamenti collettivi (art. 10) Molto era cambiato già con la Riforma Fornero La L. n. 92/2012, nel modificare l’art. 5, comma 3, legge n. 223/1991, ha distinto le ipotesi: - di violazione delle procedure di cui all’art. 4, legge n. 223/1991 (“procedura per la dichiarazione di mobilità”), per la quale è prevista solo la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 5, stat. lav. - e di violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, primo comma, legge n. 223/1991, per la quale è prevista la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, stat. lav. 119 9) Licenziamenti collettivi (art. 10) RATIO: Tale norma aveva un senso: 1. Contenere i danni causati da vizi procedurali, con la sola sanzione indennitaria. 2. Confermare la tutela reintegratoria per le ipotesi di violazioni di norme inderogabili, o comunque collegate a principi costituzionali (di non discriminazione e di parità di trattamento nella scelta dei lavoratori da includere nella procedura di licenziamento collettivo). 120 9) Licenziamenti collettivi (art. 10) Cosa cambia con il d.lgs. 2015 ?? L’ART. 10 RICONDUCE ENTRAMBE LE IPOTESI DI VIOLAZIONE che la L. n. 92/2012 sanzionava distintamente (la violazione della procedura di mobilità con la sola tutela indennitaria; la violazione dei criteri di scelta con la tutela reintegratoria) ad UN UNICO NUCLEO DI TUTELA, DI NATURA INDENNITARIA. E limita la REINTEGRA alla ipotesi – alquanto improbabile – del LICENZIAMENTO COLLETTIVO PRIVO DI FORMA SCRITTA. Quali implicazioni ??? 121 9) Licenziamenti collettivi (art. 10) Quali implicazioni ??? La coesistenza di 2 diversi regimi – uno che si applica per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 2015, l’altro successivamente – risulterà particolarmente complessa per i licenziamenti collettivi, ove l’ipotesi che lo stesso licenziamento possa riguardare entrambi, con conseguente applicazione per uno stesso licenziamento di tutele diverse, non è per nulla remota. 122 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 10) RITO DEL LAVORO 123 10) Rito del lavoro (art. 12) L’art. 12, d.lgs. 2015 dispone che: “Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012”. Trattasi del rito speciale ed abbreviato previsto dalla Riforma Fornero per l’impugnativa dei licenziamenti. La disposizione è invero superflua: a norma dell’art. 1, comma 47, L. 92/2012 i successivi commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 stat. lav. Il c.d. rito Fornero non può dunque essere applicato per “domande diverse” 124 10) Rito del lavoro (art. 12) TUTTAVIA emerge anche in questa circostanza che tale scelta avrà quale conseguenza l’applicazione di riti diversi per uno stesso licenziamento plurimo o collettivo che presupponga l’applicazione di diverse discipline. INVERO Va evidenziato che la legge delega n. 183/2014 tra i principi fissati ha incluso la previsione di termini certi per l’impugnazione del licenziamento, per cui l’abbandono del rito di cui all’art. 1, co. 48 ss., legge n. 92/12 probabilmente non comporterà il ritorno al rito ordinario, ma lascia prevedere che verranno introdotte ulteriori disposizioni processuali 125 Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti SCHEDA DI SINTESI DEI REGIMI DI TUTELA 126 NUOVA TUTELA REALE LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO E LICENZIAMENTO PER INIDONEITA’ FISICA Reintegra (oppure 15 mensilità sostitutive, esenti da INPS) + Indennità risarcitoria (al netto aliunde) per periodo licenziamento, e in ogni caso non inferiore a 5 mensilità 127 NUOVA TUTELA REALE LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (GC GMS) Ipotesi di insussistenza del fatto materiale Reintegra (oppure 15 mensilità sostitutive, esenti da INPS) + Indennità risarcitoria (al netto aliunde) per periodo licenziamento, e in ogni caso non superiore a 12 mensilità 128 NUOVA TUTELA REALE LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO (GC GMS GMO) Generalità dei casi di ingiustificatezza di un licenziamento disciplinare o economico Solo la tutela indennitaria Indennità non assoggettata ad INPS, pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, e comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. 129 NUOVA TUTELA OBBLIGATORIA LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO (IDENTICO ALLA TUTELA REALE) Reintegra (oppure 15 mensilità sostitutive, esenti da INPS) + Indennità risarcitoria periodo licenziamento, non inferiore a 5 mensilità 130 NUOVA TUTELA OBBLIGATORIA LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO (GC GMS GMO) TUTTI i casi di ingiustificatezza di un licenziamento disciplinare (qui non rileva la insussistenza del fatto materiale) o economico Esiste solo la tutela indennitaria L’importo è dimezzato rispetto alle ipotesi della tutela reale 131