Validità ed Invalidità del Contratto Ingegneria Informatica 20 marzo 2006 Prof. Pieremilio Sammarco Il concetto di invalidità del contratto indica la mancanza od il difetto di un qualche elemento costitutivo di quella particolare fattispecie che è il contratto. Gli elementi costitutivi sono quelli che l’art. 1325 cod. civ. chiama i requisiti del contratto. (accordo, causa, oggetto o forma) I difetti che portano un contratto ad essere invalido si chiamano “vizi del contratto” ed il contratto che li presenta si chiama “contratto viziato”. L’invalidità del contratto si traduce nella - NULLITA’ o - ANNULLABILITA’ La nullità è orientata all’interesse generale, L’annullabilità all’interesse particolare di uno dei contraenti. Con la nullità il legislatore valuta il contratto assolutamente inidoneo a produrre i suoi effetti giuridici (fin dall’origine), con l’annullabilità, dispone che il contratto produca i suoi effetti, ma è dato ad una delle parti il potere di eliminarli. Vi sono nel primo caso degli interessi superiori, nel secondo caso, degli interessi particolari. NULLITA’ il contratto è nullo quando è contrario alle norme imperative (art. 1418 cod. civ.) Vi è dunque una violazione di una delle norme inderogabili che regola l’autonomia privata. Più precisamente, la nullità del contratto nasce per effetto: - della mancanza dei requisiti indicati dall’art. 1325 cod. civ.; - o perché si tratta di un contratto illecito per: illiceità della causa, dell’oggetto (del motivo o della condizioni se previsto) Un oggetto è illecito quando le prestazioni contrattuali sono in sé contrarie alla legge; Una causa è illecita quando è contrario alla legge lo scambio delle prestazioni; Un motivo è illecito quando è comune ad entrambe le parti. I parametri della illiceità sono il contrasto con le norme imperative, con l’ordine pubblico o il buon costume Le norme imperative sono quelle che proteggono i valori fondamentali dell’ordinamento e gli interessi generali della collettività. L’ordine pubblico comprende i valori ed i principi che informano l’organizzazione politica, sociale ed economica della società. Il buon costume è l’insieme delle regole di comportamento riconosciute come vincolanti secondo la coscienza etica diffusa nella società Con riguardo all’annullabilità, il codice non ne dà una definizione generale. Le ipotesi sono disciplinate e si riferiscono a difetti dei requisiti essenziali riferiti alla CAPACITA’ e VOLONTA’. Dunque i vizi che portano all’annullabilità del contratto si riuniscono in due grandi aree: l’incapacità di agire del contraente ed i vizi della volontà. L’incapacità di agire l’annullabilità del contratto determina Incapacità legale (minore e interdetto) Incapacità naturale intendere e di volere). (incapace di Anche i vizi del consenso determinano l’annullabilità del contratto. LE AZIONI DI NULLITA’ e ANNULLAMENTO. Il rimedio della nullità può essere invocato da chiunque vi abbia interesse e può essere adottato d’ufficio dal giudice. Il rimedio della annullabilità può essere invocato solo dalla parte nel cui interesse la legge lo prevede. Non può invocarlo l’altra parte o il terzo, né il giudice può applicarlo d’ufficio. L’azione di nullità è imprescrittibile L’azione di annullamento si prescrive in 5 anni Il contratto viziato da nullità non può diventare valido, la convalida non è ammessa; Il contratto annullabile può essere convalidato attraverso la convalida. La convalida è un atto unilaterale recettizio che rende il contratto valido e recupera pienamente i suoi effetti. LA RESCISSIONE: La rescissione è un rimedio che si applica ai contratti conclusi in circostanze anomale, tali da costringere uno dei contraenti ad accettare condizioni contrattuali molto svantaggiose. Requisito interno: grave squilibrio economico che penalizza un contraente ed avvantaggia un altro; Requisito esterno: circostanze anomale che esercitano sul contraente una pressione così forte da indurlo ad accettare un contratto così squilibrato. ……….Quando ricorrono almeno una delle due circostanze: - Uno stato di pericolo - Uno stato di bisogno Il contratto concluso in stato di pericolo è rescindibile quando: Una parte fa il contratto solo perché costretta dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona; La necessità del pericolo è nota a controparte; Il contratto viene concluso a condizioni inique. Il contratto concluso in stato di bisogno è rescindibile quando: Una parte fa il contratto solo perché costretta da uno stato di bisogno; Controparte ne approfitta per trarne vantaggio; Vi è un significativo squilibrio economico tra le prestazioni; (c.d. lesione ultra dimidium). Il contratto viene concluso a condizioni inique. L’altra parte può evitare la rescissione del contratto riportando il contratto ad equità così da eliminare lo squilibrio economico.