Validità ed Invalidità
del Contratto
Ingegneria Informatica
20 marzo 2006
Prof. Pieremilio Sammarco
Il concetto di invalidità del contratto
indica la mancanza od il difetto di un
qualche elemento costitutivo di quella
particolare fattispecie che è il contratto.
Gli elementi costitutivi sono quelli che l’art.
1325 cod. civ. chiama i requisiti del contratto.
(accordo, causa, oggetto o forma)
I difetti che portano un contratto ad essere invalido si
chiamano “vizi del contratto” ed il contratto che li presenta
si chiama “contratto viziato”.
L’invalidità del contratto si traduce nella
- NULLITA’ o
- ANNULLABILITA’
La nullità è orientata all’interesse generale,
L’annullabilità all’interesse particolare di
uno dei contraenti.
Con la nullità il legislatore valuta il
contratto
assolutamente inidoneo
a
produrre i suoi effetti giuridici (fin
dall’origine), con l’annullabilità, dispone
che il contratto produca i suoi effetti, ma è
dato ad una delle parti il potere di
eliminarli.
Vi sono nel primo caso degli interessi superiori, nel
secondo caso, degli interessi particolari.
NULLITA’
il contratto è nullo quando è contrario
alle norme imperative (art. 1418 cod.
civ.)
Vi è dunque una violazione di una delle
norme inderogabili che regola l’autonomia
privata.
Più precisamente, la nullità del contratto nasce
per effetto:
- della mancanza dei requisiti indicati dall’art.
1325 cod. civ.;
- o perché si tratta di un contratto illecito per:
illiceità della causa, dell’oggetto (del
motivo o della condizioni se previsto)
Un oggetto è illecito quando le prestazioni
contrattuali sono in sé contrarie alla
legge;
Una causa è illecita quando è contrario
alla legge lo scambio delle prestazioni;
Un motivo è illecito quando è comune ad
entrambe le parti.
I parametri della illiceità sono il contrasto con le
norme imperative, con l’ordine pubblico o il
buon costume
Le norme imperative sono quelle che
proteggono
i
valori
fondamentali
dell’ordinamento e gli interessi generali della
collettività.
L’ordine pubblico comprende i valori ed i
principi che informano l’organizzazione
politica, sociale ed economica della società.
Il buon costume è l’insieme delle regole di
comportamento riconosciute come vincolanti
secondo la coscienza etica diffusa nella società
Con riguardo all’annullabilità, il codice non
ne dà una definizione generale.
Le ipotesi sono disciplinate e si riferiscono
a difetti dei requisiti essenziali riferiti
alla CAPACITA’ e VOLONTA’.
Dunque i vizi che portano all’annullabilità
del contratto si riuniscono in due grandi
aree: l’incapacità di agire del contraente ed
i vizi della volontà.
L’incapacità
di
agire
l’annullabilità del contratto
determina
Incapacità legale (minore e interdetto)
Incapacità
naturale
intendere e di volere).
(incapace
di
Anche i vizi del consenso determinano
l’annullabilità del contratto.
LE AZIONI DI NULLITA’ e
ANNULLAMENTO.
Il rimedio della nullità può essere invocato da chiunque vi
abbia interesse e può essere adottato d’ufficio dal giudice.
Il rimedio della annullabilità può essere invocato solo
dalla parte nel cui interesse la legge lo prevede. Non può
invocarlo l’altra parte o il terzo, né il giudice può
applicarlo d’ufficio.
L’azione di nullità è imprescrittibile
L’azione di annullamento si prescrive in 5 anni
Il contratto viziato da nullità non può diventare
valido, la convalida non è ammessa;
Il contratto annullabile può essere convalidato
attraverso la convalida.
La convalida è un atto unilaterale recettizio che
rende il contratto valido e recupera pienamente i
suoi effetti.
LA RESCISSIONE:
La rescissione è un rimedio che si applica ai
contratti conclusi in circostanze anomale, tali da
costringere uno dei contraenti ad accettare
condizioni contrattuali molto svantaggiose.
Requisito interno: grave squilibrio economico che penalizza un
contraente ed avvantaggia un altro;
Requisito esterno: circostanze anomale che esercitano sul
contraente una pressione così forte da indurlo ad accettare un
contratto così squilibrato.
……….Quando ricorrono almeno una delle
due circostanze:
- Uno stato di pericolo
- Uno stato di bisogno
Il contratto concluso in stato di pericolo è
rescindibile quando:
Una parte fa il contratto solo perché costretta dalla
necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona;
La necessità del pericolo è nota a controparte;
Il contratto viene concluso a condizioni inique.
Il contratto concluso in stato di bisogno è
rescindibile quando:
Una parte fa il contratto solo perché costretta da uno stato
di bisogno;
Controparte ne approfitta per trarne vantaggio;
Vi è un significativo squilibrio economico tra le
prestazioni; (c.d. lesione ultra dimidium).
Il contratto viene concluso a condizioni inique.
L’altra parte può evitare la rescissione del
contratto riportando il contratto ad equità
così da eliminare lo squilibrio economico.
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