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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI
SENTENZE 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243
A cura di Carlo Di Cataldo
Sul rilievo d’ufficio della nullità del contratto
Sommario: 1. Premessa – 2. Il quadro normativo e le questioni principali – 3. L’intervento delle
Sezioni Unite nel 2012 – 4. Le successive ordinanze di rimessione – 5. La pronuncia delle Sezioni
Unite del 2014 – 5.1. La premessa sui caratteri della nullità - 5.2 La premessa sull’oggetto del
processo - 5.3 Nullità e giudicato - 5.4 La ricostruzione sistematica delle azioni di impugnativa
negoziale - 5.5 Sintesi conclusiva: i poteri del giudice nelle azioni di impugnativa negoziale – 6.
Conclusioni
1. Premessa
La sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite della Cassazione del 12 dicembre 2014, nn. 26242 e
26243, hanno affrontato il tema del rilievo d’ufficio della nullità del contratto.
Tale questione era già stata oggetto di un recente pronunciamento delle stesse Sezioni Unite (Cass.,
S.U. civili, sentenza 4 settembre 2012, n. 14828), le quali sono state nuovamente sollecitate a
pronunciarsi sul punto, a seguito di due ordinanze interlocutorie (Cass., 27 novembre 2012, n.
21083; Cass., 3 luglio 2013, n. 16630).
2. Il quadro normativo e le questioni principali
Secondo l’art. 1421 cc, la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo diverse disposizioni
di legge. Tale previsione si giustifica alla luce della gravità del vizio di nullità, posto a tutela di
interessi generali, e dell’interesse ad evitare che una sentenza faccia produrre effetti ad un contratto
riprovato dalla legge.
Tuttavia, occorre coordinare la norma del codice civile, che, come si è detto, sembra dare ampio
spazio al rilievo d’ufficio della nullità, con alcuni principi dettati dal codice di procedura civile. In
particolare, vengono in rilievo il principio della domanda (art. 99 cpc) e il principio di
corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 cpc). Questi ultimi, infatti, impedirebbero al
giudice di caducare il contratto per vizi diversi da quelli fatti valere dalla parte che agisce in
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giudizio e dunque, per esempio, di dichiarare la nullità del contratto quando l’attore ha chiesto la
risoluzione o l’annullamento.
Per questo, secondo la giurisprudenza tradizionale, il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la
nullità può essere esercitato solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la
cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda. Al contrario, se la domanda è diretta
a fare dichiarare l’invalidità del contratto o la risoluzione per inadempimento, la sussistenza (nella
prima ipotesi) di una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e (nella
seconda ipotesi) di una qualsiasi causa di nullità non possono essere oggetto di rilievo d’ufficio
(Cass 19903/2005).
A tale tesi si è poi contrapposto un orientamento estensivo, secondo il quale la nullità di un
contratto del quale sia stato chiesto l'annullamento (o la risoluzione o la rescissione) può essere
rilevata d'ufficio dal giudice, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata
l'assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto. Infatti, le domande di risoluzione e di
annullamento presuppongono la validità del contratto, dunque implicano, e fanno valere, un diritto
potestativo di impugnativa contrattuale nascente dal contratto in discussione, non meno del diritto
all'adempimento (Cass 2956/2011).
3. L’intervento delle Sezioni Unite nel 2012
Il suddetto contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite n.
14828 del 2012, relativamente al caso in cui sia stata proposta una domanda di risoluzione del
contratto. Secondo la sentenza, il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati
o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il
contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza
del contratto, pronunciando con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a
seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda.
Le Sezioni Unite hanno individuato diverse ragioni a fondamento di tale soluzione.
Anzitutto, si è sottolineato che la domanda di risoluzione si fonda sull'esistenza di un atto valido,
perché mira a eliminarne gli effetti. La domanda di risoluzione, dunque, come quella di
adempimento, implica la richiesta di applicazione del contratto, presupponendo che esso sia valido.
Pertanto, come è rilevabile d'ufficio la nullità quando si chiede l'adempimento, così è rilevabile
d'ufficio anche quando si chiede la risoluzione del contratto.
Del resto, la tesi opposta svilirebbe la categoria della nullità, l'essenza della quale risiede nella tutela
di interessi generali, di valori fondamentali o che comunque trascendono quelli del singolo.
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A ciò si aggiunge che anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha in più occasioni
affermato che il giudice ha l’obbligo (non la facoltà) di esaminare d’ufficio la natura abusiva di una
clausola contrattuale e, in quanto nulla, non applicarla, tranne nel caso in cui il consumatore vi si
opponga.
La sentenza sintetizza, infine, le possibili situazioni che possono crearsi con riferimento al rilievo
d’ufficio della nullità e le conseguenze in ordine alla formazione del giudicato.
Può accadere, anzitutto, che il giudice, in violazione dell’art. 101, comma 2 cpc, non segnali alle
parti l’esistenza di una causa di nullità e non assegni un termine per presentare memorie sul punto.
In tal caso, il rilievo officioso della nullità del contratto comporta nullità della sentenza per
violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio. La denuncia di
tale violazione in appello comporta non la regressione al primo giudice, ma, ex art. 354, comma 4,
cpc, la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo d'appello delle attività il cui esercizio
non è stato possibile.
Qualora, invece, il giudice avverta le parti e una di queste chiede espressamente la dichiarazione di
nullità del contratto, tale dichiarazione è effettuata dal giudice con effetto di giudicato.
Se, invece, il giudice avverte le parti, ma nessuna delle parti presenta domanda di nullità, il giudice,
qualora ritenga sussistente la nullità del contratto, la accerta incidentalmente, senza effetto di
giudicato sul punto.
L’ultima possibile ipotesi è che il giudice decida nel merito la domanda di risoluzione, ritenendo
non sussistente la causa di nullità del contratto sulla quale ha invitato le parti a contraddire. In tal
caso il giudice pronuncia, con effetto di giudicato implicito, sulla validità del contratto.
4. Le successive ordinanze di rimessione
Con l’ordinanza n. 21083 del 27 novembre 2012, la Cassazione ha rimesso al Primo Presidente - in
funzione dell'eventuale assegnazione delle Sezioni Unite - la seguente questione: se la nullità del
contratto possa essere rilevata d'ufficio non solo allorché sia stata proposta domanda di
adempimento o di risoluzione del contratto, ma anche nel caso in cui sia domandato l'annullamento
del contratto stesso.
Le Sezioni Unite, con la pronuncia appena sintetizzata, infatti, si erano limitate a sostenere che la
soluzione accolta, favorevole al rilievo d’ufficio della nullità nel contesto di una causa in tema di
risoluzione del contratto, non necessariamente si impone anche nel caso in cui sia stata proposta
domanda di annullamento. Ed allora, secondo le Sezioni Unite, si sarebbe dovuto successivamente
verificare la sussistenza dei presupposti per un'equiparazione tra annullamento e risoluzione.
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Con l’ordinanza di cui si è detto, quindi, la Cassazione ha sollecitato le Sezioni Unite a pronunciarsi
su una questione che era rimasta aperta a seguito del precedente intervento del 2012.
L’ordinanza n. 16630 del 3 luglio 2013 ha riguardato una diversa questione, e cioè quella della
formazione del giudicato sulla validità del contratto, nelle ipotesi in cui il giudice, rilevata
l’insussistenza della causa di nullità, si pronuncia nel merito sulla domanda di risoluzione. Come si
è accennato, le Sezioni Unite, nel 2012, avevano ritenuto che, se il giudice decide nel merito la
domanda di risoluzione, ha ritenuto implicitamente il rapporto valido, e dunque si forma il giudicato
sulla validità del rapporto.
Secondo l’ordinanza del 2013, invece, tale soluzione è erronea. Occorre infatti distinguere
pregiudiziali in senso logico e pregiudiziali in senso tecnico. Le prime investono circostanze che
rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise
“incidenter tantum”; si pongono dunque in posizione prioritaria nell’iter logico che porta alla
decisione del ricorso. Le seconde, invece, sono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto
costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico, e che possono dar luogo ad
un giudizio autonomo.
La differenza essenziale sta nel fatto che le questioni pregiudiziali in senso tecnico non passano in
giudicato se accertate incidentalmente (ossia se non c’è la domanda di parte), poiché la controversia
può essere decisa in base al principio della ragione più liquida, ovvero in virtù dell'esclusivo esame
di una questione assorbente idonea, da sola, a sorreggere la decisione del giudice adito, che non
abbia richiesto alcuna valutazione - nemmeno meramente incidentale - sulle questioni concernenti
l'esistenza e la validità del contratto stesso; perciò, in questo caso, possono formare oggetto di un
altro giudizio.
La nullità rientra proprio fra le questioni pregiudiziali in senso tecnico e, dunque, qualora la causa
sia stata decisa nel merito secondo il principio della ragione più liquida, non può ritenersi formato il
giudicato sulla validità del contratto.
5. La pronuncia delle Sezioni Unite del 2014
La proposizione delle due questioni appena citate consente alle Sezioni Unite di affrontare, in modo
più ampio, le seguenti tematiche: i rapporti tra le azioni di risoluzione, annullamento, rescissione e
la rilevabilità d’ufficio di una nullità; la rilevabilità d’ufficio delle fattispecie di nullità speciali; i
rapporti tra l’azione di nullità esperita dalla parte e la rilevabilità officiosa di una nullità negoziale
diversa da quella prospettate; l’efficacia del giudicato in successivi processi dell’accertamento della
nullità oggetto del primo giudizio.
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Prima di affrontare tali questioni, però, la pronuncia in esame si sofferma su due questioni teoriche
di carattere più generale: i caratteri della nullità negoziale e l’oggetto del processo.
5.1. La premessa sui caratteri della nullità
Anzitutto, la sentenza ribadisce l’affermazione, condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza
prevalenti, che la nullità è “volta alla protezione di interessi prettamente generali dell’ordinamento,
afferenti a valori ritenuti fondamentali per l’organizzazione sociale, piuttosto che per i singoli”.
5.2 La premessa sull’oggetto del processo
L’altra digressione teorica preliminare svolta dalle Sezioni Unite riguarda il tema, più generale,
dell’oggetto del processo e dei suoi valori funzionali.
Anzitutto, la sentenza individua, fra i valori fondamentali del processo, quelli di corrispettività
sostanziale, di stabilità delle decisioni giudiziarie, di armonizzazione delle decisioni, di
concentrazione delle decisioni, di effettività della tutela, di giustizia delle decisioni, di rispetto della
non illimitata risorsa-giustizia, di lealtà e probità processuale, di uguaglianza formale tra le parti.
Da tali principi deriva l’opzione strutturale verso una “decisione tendenzialmente volta al definitivo
consolidamento della situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio […]
caratterizzata da stabilità, certezza, affidabilità temporale, coniugate con valori di sistema della
celerità e giustizia”.
Ciò precisato, la pronuncia sottolinea che, nelle azioni di impugnativa negoziale, l’oggetto del
giudizio è costituito dal negozio, nella sua duplice accezione di fatto storico e di fattispecie
programmatica, e dal rapporto giuridico sostanziale che ne scaturisce.
5.3 Nullità e giudicato
Le Sezioni Unite effettuano poi un’importante distinzione tra rilevazione, dichiarazione ed effetto di
giudicato della nullità negoziale.
È obbligatoria la rilevazione della nullità, da intendersi come indicazione alle parti, ad opera del
giudice, della possibile sussistenza di un vizio di nullità. Ciò deriva dall’art. 101, comma 2, cpc,
secondo il quale il giudice ha l’obbligo di rilevare la nullità negoziale non solo nel momento
iniziale del processo, ma durante tutto il suo corso, fino al momento della precisazione delle
conclusioni.
Non è obbligatoria, invece, la dichiarazione della nullità, da intendersi come pronuncia del vizio di
invalidità, previo accertamento, contenuto nella motivazione e/o nel dispositivo. Tale pronuncia non
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è obbligatoria, dato che il giudice può pronunciare sulla base di una diversa ragione, più liquida,
cioè più evidente, più pronta, più piana.
Quanto all’effetto di giudicato, secondo le Sezioni Unite esso si pone in una relazione di sostanziale
identità con la dichiarazione di nullità. In altre parole, la dichiarazione di nullità avviene sempre
(anche in mancanza di domanda di parte) con effetto di giudicato, dato che la vera ratio della
rilevabilità officiosa della nullità del contratto è quella di “impedire che esso costituisca il
presupposto di una decisione giurisdizionale che in qualche modo ne postuli la validità o comunque
la provvisoria attitudine a produrre effetti giuridici”. Allo stesso modo, la mancanza di
dichiarazione di nullità è idonea, in linee generali, a costituire giudicato implicito sulla validità del
contratto.
5.4 La ricostruzione sistematica delle azioni di impugnativa negoziale
Quanto detto vale, anzitutto, con riferimento al rilievo d’ufficio della nullità, qualora sia proposta
domanda di risoluzione, come era già stato affermato dalle Sezioni Unite nel 2012. La sentenza in
esame aggiunge, sul punto, che la soluzione già espressa nel 2012 deve ritenersi applicabile a tutte
le ipotesi di risoluzione, e non solo a quella per inadempimento.
Quanto alle azioni di annullamento e rescissione, secondo la sentenza essa sono caratterizzate da
un’omogeneità funzionale, in quanto “disciplinate da un plesso normativo autonomo e omogeneo,
del tutto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità
contrattuale”. Appare decisivo, in particolare, che il contratto annullabile o rescindibile o risolubile
è produttivo di effetti o “ad efficacia eliminabile”, a differenza del contratto nullo. Pertanto, il
principio della rilevabilità d’ufficio della nullità, già espresso nel caso in cui sia stata proposta
domanda di risoluzione, deve essere esteso a tutte le azioni di impugnativa negoziale.
Le Sezioni Unite ammettono poi il rilievo d’ufficio della nullità anche per cause diverse rispetto a
quelle fatte valere dalla parte. Si supera così il tradizionale orientamento della giurisprudenza di
legittimità, fondato sulla riconducibilità della domanda di nullità alla categoria delle domande
relative a diritti eterodeterminati. Le Sezioni Unite accolgono, sul punto, i rilievi già espressi dalla
dottrina, secondo la quale la domanda di nullità negoziale si identifica in ragione del petitum ed è
unica rispetto ai diversi, possibili vizi di nullità, attenendo dunque ad un diritto autodeterminato,
cioè individuato a prescindere dallo specifico vizio prospettato in giudizio. Del resto, la soluzione
opposta porterebbe a conseguenze problematiche, dato che l’eventuale giudicato di rigetto della
domanda di nullità comporterebbe l’accertamento della non nullità del contratto, con conseguente
preclusione di ulteriori azioni di nullità, e dunque con il delinearsi di un’inammissibile forma di
sanatoria indiretta di un contratto nullo.
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Anche in caso di domanda di nullità parziale, è ammesso il rilievo d’ufficio della nullità totale,
all’esito del quale una delle parti chiederà molto probabilmente l’accertamento della nullità totale.
Infine, è escluso il rilievo d’ufficio della conversione del contratto nullo, in assenza di esplicita
domanda di parte. Altrimenti, in mancanza di istanza di parte, il giudice si occuperebbe di una
dimensione non generale, ma esclusivamente individuale del contratto, con conseguente
ultrapetizione. In tal senso depone anche l’art. 1424 cc, secondo il quale il contratto nullo può (e
non deve) produrre gli effetti di un contratto diverso.
5.5 Sintesi conclusiva: i poteri del giudice nelle azioni di impugnativa negoziale
La parte finale della sentenza è dedicata ad una sintesi sui poteri del giudice con riferimento alle
varie azioni di impugnativa negoziale.
Anzitutto, il giudice:
1) ha l’obbligo di rilevare sempre una causa di nullità negoziale;
2) ha la facoltà di dichiarare la nullità del negozio, così rigettando la domanda (di adempimento,
risoluzione, annullamento, rescissione), specificando in motivazione che la ratio decidendi è
costituita dalla nullità del negozio, con una decisione che ha attitudine al giudicato;
3) ha l’obbligo di rigettare la domanda (di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione)
senza rilevare né dichiarare la nullità, se fonda la decisione sulla base della ragione più liquida.
Quanto, invece, al comportamento delle parti:
1) se è stata proposta domanda di accertamento della nullità da una delle parti, il giudice, se ritiene
sussistente la nullità, la dichiara nel dispositivo della sentenza, con effetto di giudicato;
2) se non è stata proposta domanda di accertamento della nullità da una delle parti, che chiedono di
pronunciarsi sulla sola domanda originaria (di adempimento, risoluzione, annullamento,
rescissione), il giudice, se ritiene sussistente la nullità, rigetta la domanda e dichiara la nullità nella
motivazione della sentenza, con effetto di giudicato sulla nullità;
3) se non è stata proposta domanda di accertamento della nullità da una delle parti, che chiedono di
pronunciarsi sulla sola domanda originaria (di adempimento, risoluzione, annullamento,
rescissione), il giudice, se ritiene insussistente la nullità, pronuncia sulla domanda originaria,
eventualmente accogliendola; si forma in tal caso il giudicato implicito sulla non nullità del
contratto, la cui validità non potrà più essere messa in discussione tra le parti in un altro processo,
non essendo loro consentito di venire contra factum proprium, se non abusando del diritto e del
processo.
Se, invece, il giudice non rileva ex officio la nullità, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
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1) il giudice accoglie la domanda (di adempimento, risoluzione, annullamento o rescissione), con
formazione del giudicato implicito sulla validità del negozio (salvo rilevazione officiosa del giudice
di appello);
2) il giudice rigetta la domanda (di adempimento, risoluzione, annullamento o rescissione), con
formazione del giudicato implicito sulla validità del negozio, quando nella motivazione si accerti e
si pronunci non equivocamente in tal senso; resta salvo il caso in cui la decisione risulti fonda sulla
ragione più liquida (ad esempio, prescrizione del diritto azionato);
3) il giudice rigetta la domanda di nullità, senza aver rilevato alcuna altra causa di nullità negoziale;
in tal caso, l’accertamento della non nullità del contratto è idonea al passaggio in giudicato, di
talché, in altro giudizio, non potrà essere addotta una diversa causa di nullità.
Nel caso, invece, di rilievo d’ufficio di una nullità speciale, se le parti non propongono domanda di
accertamento della nullità e chiedono al giudice di pronunciarsi sulla domanda originaria, il giudice
rigetta (o accoglie) la domanda pronunciandosi solo su questa; pur avendo rilevato la nullità di
protezione in corso di giudizio, non la dichiara in motivazione; dunque, non v'è accertamento della
nullità speciale nella sentenza, e non si pone alcun problema di giudicato.
6. Conclusioni
La sentenza, quindi, risolve le questioni sottoposte dalle ordinanze di rimessione, ammettendo il
rilievo d’ufficio della nullità anche qualora siano proposte domande di annullamento o rescissione e
statuendo che, qualora il giudice pronunci sul merito della domanda originaria, si forma il giudicato
sulla validità o non nullità del contratto, ma solo se la decisione non si fonda sul criterio della
ragione più liquida.
La sentenza appare comunque di particolare interesse in quanto non si limita ad affrontare e
risolvere le due questioni oggetto delle ordinanze di rimessione, ma delinea un quadro completo in
ordine ai poteri del giudice nelle azioni di impugnativa negoziale.
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