19 NULLITÀ DELLA CITAZIONE Art. 164 NULLITÀ DELLA CITAZIONE (*) (Art. 164 c.p.c.) • mancano o assolutamente incerte le indicazioni dell’ufficio giudiziario, dell’attore e del convenuto • manca l’indicazione della data dell’udienza • è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito ex art. 163-bis • manca l’avvertimento di cui al n. 7 dell’art. 163 Nullità riguardanti l’aeditio actionis (art. 1664 c.p.c.) • omessa o assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda • manca l’esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda IL CONVENUTO NON SI COSTITUISCE SI COSTITUISCE IL GIUDICE RILEVA LA NULLITÀ DELLA CITAZIONE DISPONE LA RINNOVAZIONE ENTRO UN TERMINE PERENTORIO SENZA NIENTE DEDURRE SULLA L’inosservanza VA LIDITÀ del termine a comparire DEDUCENDO Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dal momento della prima notificazione NON SI COSTITUISCE SI COSTITUISCE IL GIUDICE IL GIUDICE RILEVA LA NULLITÀ DELLA CITAZIONE FISSA UN TERMINE PERENTORIO PER RINNOVARE LA CITAZIONE LA RINNOVAZIONE LA RINNOVAZIONE VIENE ESEGUITA IL CONVENUTO La mancanza NON VIENE ESEGUITA dell’avvertimento ex art. 163, n. 7 NON VIENE ESEGUITA Il giudice Il giudice ordina la fissa una cancellazione nuova udienza della causa nel rispetto dal ruolo dei termini Il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo Il processo si estingue (art. 3073 c.p.c.) Restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda sin dal momento della notificazione (*) V. anche schemi precedenti . VIENE ESEGUITA FISSA UN TERMINE PERENTORIO PER INTEGRARE LA DOMANDA FISSA L’UDIENZA DI CUI ALL’ART. 1832 C.P.C. SI VERIFICANO LE DECADENZE DI CUI ALL’ART. 167 C.P.C. Restano ferme le decadenze maturate anteriormente alla rinnovazione o all’integrazione Il processo si estingue (art. 3073 c.p.c.) Restano salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o all’integrazione SCHEMI E TABELLE Nullità riguardanti la vocatio in ius (art. 1641 c.p.c.)