11° Lezione L’ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO
L’ANNULLABILITÀ
È UNA FORMA MENO GRAVE DI INVALIDITÀ, GRAZIE ALLA QUALE
SI PERMETTE AL SOGGETTO CHE È STATO DANNEGGIATO DA UN
NEGOZIO GIURIDICO VIZIATO, DI IMPUGNARLO E DI FARNE
CESSARE L'EFFICACIA
L’ANNULLABILITÀ SI DISTINGUE PROFONDAMENTE DALLA
NULLITÀ. IL NEGOZIO NULLO È COME SE NON FOSSE MAI
NATO. CONSEGUENZA DI CIÒ SARÀ LA TOTALE MANCANZA DI
EFFETTI DEL NEGOZIO.
IL NEGOZIO ANNULLABILE È INVECE NATO MA CON DEI VIZI
E PRODUCE EFFETTI FINO ALLA SENTENZA DI
ANNULLAMENTO.
1
11° Lezione L’ ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO
L’ANNULLABILITÀ
DEI CONTRATTI
SI HA PER
1)INCAPACITÀ
2)VIZI DEL CONSENSO
2
11° Lezione L’ ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO
1)L’ANNULLABILITÀ
PER INCAPACITÀ
PUÒ ESSERE PER
A) INCAPACITÀ LEGALE
B) INCAPACITÀ NATURALE art
428 cc
3
11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
A) INCAPACITÀ LEGALE
GLI ATTI COMPIUTI DAI MINORENNI E GLI INTERDETTI (INCAPACI
ASSOLUTI) E DAI MINORI EMANCIPATI E DAGLI INABILITATI
(INCAPACI RELATIVI)
SENZA L’ASSISTENZA DEL TUTORE/CURATORE
SONO ANNULLABILI
4
11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
B) INCAPACITÀ NATURALE
GLI ATTI COMPIUTI DAGLI INCAPACI NATURALI
OVVERO QUEI SOGGETTI CHE SI TROVANO IN UNO STATO
TRANSITORIO DI INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE, SONO
ANNULLABILI SE:
1) RECANO
PREGIUDIZIO
ALL’INCAPACE
2) SE LA CONTROPARTE È
IN MALA FEDE, OVVERO
ERA A CONOSCENZA
DELLO STATO DI
INCAPACITÀ DEL
SOGGETTO
5
11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
LA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO TRA
ANNULLABILITA’ DEGLI ATTI COMPIUTI
DA INCAPACI LEGALI E NATURALI è EVIDENTE:
GLI INCAPACI LEGALI
RICEVONO UNA
PROTEZIONE
INCONDIZIONATA
GLI INCAPACI NATURALI UNA
PROTEZIONE CONDIZIONATA
ALL’ESISTENZA DI UN GRAVE
PREGIUDIZIO E ALLA MALAFEDE DEL
TERZO (LA BUONA FEDE SI PRESUME)
6
11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
2) VIZI DEL CONSENSO
I VIZI DELLA VOLONTÀ POSSONO DEFINIRSI COME
DIFETTI INERENTI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA
VOLONTÀ DI UNA DELLE PARTI DI UN NEGOZIO GIURIDICO. SI
DISTINGUONO
C) DOLO
A) ERRORE
B) VIOLENZA
7
11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
A) ERRORE
PUÒ DEFINIRSI COME UNA
FALSA RAPPRESENTAZIONE
DELLA VOLONTÀ
SI DISTINGUE
ERRORE DI
DIRITTO
ERRORE DI FATTO
(compro un pc credendo che
abbia un processore al posto
di un altro)
ERRORE OSTATIVO
(cade sulla
manifestazione di
volontà)
Deve in ogni caso
essere un errore
ESSENZIALE E
RICONOSCIBILE
usando la normale
diligenza
(compro una caldaia
ignorando che non rispetta
la normativa vigente)
ERRORE MOTOVO
Cade sulla formazione
della volontà
8
11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
B) VIOLENZA
È la minaccia di un male GRAVE E INGIUSTO che costringe una
persona a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe
concluso
(artt. 1434-1438)
È
GRAVE
se di natura tale da suscitare preoccupazione
in una persona sensata, con riguardo all’età,
al sesso e alle sue condizioni
INGIUSTO
Quello contrario al diritto
9
11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
B) VIOLENZA
È necessario distinguere la violenza fisica
in questo caso
Manca del tutto la volontà contrattuale ed il
contratto è nullo per mancanza dell’accordo
10
11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
C) DOLO
È l’inganno in cui è stato tratto il contraente dai raggiri e dagli artifizi
posti in essere dall’altro contraente o da un terzo per indurlo a
concludere il contratto (artt.1439, 1440 cc)
in questo caso
Il contraente è indotto in errore dalla manovra
fraudolenta dell’altro contraente o di un terzo.
In quest’ultimo caso (terzo) il contratto è
annullabile solo se i raggiri erano noti alla parte che
ne ha tratto vantaggio.
11
11° Lezione LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
C) IL DOLO
Può essere
DETERMINANTE :
INCIDENTE:
se ha condotto la parte a
concludere un contratto
che altrimenti non
avrebbe concluso
Quando la parte raggirata
avrebbe comunque
concluso il contratto anche
se a condizioni diverse
In questo caso il contratto è valido ma il contraente in mala fede risponde dei danni per responsabilità
precontrattuale dovuta al difetto di buona fede nelle trattative
(art1440 c.c.)
12
Scarica

11 L-aNNULLAbiliITA- DEL CONTRATTO