ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI

Si verifica quando la deliberazione non è presa in
conformità dello statuto o dell’atto costitutivo
- società non quotate: 5%

Legittimazione ad
impugnare
- società quotate: 1/1000

I titolari di partecipazioni inferiori a dette soglie
possono sì impugnare le delibere, ma solo per ottenere
il risarcimento dei danni
Invalidità delle decisioni
Annullabilità
L’impugnazione riguarda le delibere contrarie alla
legge o all’atto costitutivo e quelle assunte con il voto
decisivo del socio in conflitto d’interessi (se v’è
pericolo di danno per la società)
Il termine di tre mesi decorre dalla data della
deliberazione o dell’iscrizione o deposito nel registro
Legittimati: soci assenti, dissenzienti, astenuti,
amministratori, consiglio di sorveglianza, collegio
sindacale
Sono previsti quorum (derogabili) per l’annullabilità
(0,1% soc. aperte - 5% le altre), ma non per ottenere
il risarcimento del danno
Chiarimenti
Dettati attraverso il richiamo al nuovo art. 2377, 4° co.
Eliminano dubbi sollevati nella pratica
La deliberazione può essere annullata:
1) Per carenza di legittimazione alla partecipazione
all’assemblea, solo se la partecipazione in
discussione è decisiva per il quorum costitutivo
2) Per invalidità di voti o loro “indebito computo”,
solo se sono decisivi per la maggioranza
3) Per vizi di fedeltà del verbale, solo se impediscono
l’accertamento di contenuto, effetti e validità della
delibera.
Il procedimento
Richiamo al nuovo art. 2378
E’ regolata diffusamente la fase cautelare,
seguendo il modello del rito cautelare uniforme
La sospensione dell’esecuzione va chiesta con
ricorso depositato contestualmente alla citazione
Il Presidente del Tribunale, in caso di eccezionale
e motivata urgenza, può decidere senza
contraddittorio con decreto motivato
Nel decreto viene designato il giudice per il merito
e viene fissata l’udienza (entro 15 giorni) davanti a
lui per la conferma, modifica o revoca del
provvedimento
La decisione sul cautelare
Il Giudice designato, in ogni caso:
• sente amministratori e sindaci
• provvede “valutando comparativamente il pregiudizio
che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello
che subirebbe la società dalla sospensione
dell’esecuzione della decisione”
• può disporre una garanzia del risarcimento a carico
dei soci ricorrenti
• può tentare la conciliazione anche suggerendo le
modifiche da apportare alla delibera impugnata e
rinviando l’udienza
Anche nel giudizio di merito può, su richiesta di una delle
parti, assegnare un termine inferiore a 6 mesi perché
i soci adottino una nuova decisione non viziata
NULLITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI
1 relativa
Due tipi di nullità
2 assoluta
NULLITA‘ RELATIVA
(i)
mancata convocazione assemblea
(i)
mancanza verbale
(iii) impossibilità od illiceità dell‘oggetto
La delibera che presenta uno di tali vizi è
impugnabile entro tre anni da chiunque vi abbia
interesse
NULLITA‘ ASSOLUTA
(i)
modifiche
dell‘oggetto
sociale
che
introducano attività illecite od impossibili
La delibera affetta da nullità
impugnabile senza limiti di tempo
assoluta
è
Nullità delle decisioni
Se hanno oggetto illecito o impossibile, o se sono
state prese in mancanza di verbale o di convocazione
(v. però 2379, 3° co.), possono essere impugnate da
chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla
trascrizione nel libro delle decisioni
Se modificano l’oggetto sociale prevedendo attività
impossibili o illecite, non vi sono limiti di tempo per
l’impugnazione
2379-ter: L’impugnativa per nullità della decisione di
aumento del capitale o di riduzione ex art. 2445 (non
più se esuberante) o di emissione di obbligazioni non
può essere proposta dopo sei mesi dalla trascrizione
Sanatoria della nullità
Art. 2379-bis
Chi, “anche successivamente”, ha dichiarato il suo
assenso allo svolgimento dell’assemblea non può
impugnare la delibera invalida per mancata
convocazione
L’invalidità della delibera per mancanza del verbale
può essere sanata da un verbale redatto prima
dell’assemblea successiva
La delibera ha effetto dalla data in cui è stata
assunta, ma sono salvi i diritti dei terzi di buona
fede
Altri chiarimenti
Dettati attraverso il richiamo ai nuovi artt. 2377, 7°
co. e 2434-bis.
Se la decisione è sostituita con altra presa in
conformità della legge e dello statuto, come oggi
non si ha annullamento. Viene precisato che “il
giudice provvede sulle spese di lite e sul
risarcimento dell’eventuale danno”
La decisione di approvazione del bilancio non può
essere impugnata per annullabilità o nullità dopo
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio
successivo
Rinunce e transazioni
L’azione di responsabilità può ancora
essere oggetto di rinuncia o transazione,
ma il quorum impeditivo è stato
abbassato al 10% e occorre anche la
maggioranza dei 2/3 del capitale sociale
La norma è derogabile dall’atto
costitutivo
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Invalidità delle delibere assembleari