ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI Si verifica quando la deliberazione non è presa in conformità dello statuto o dell’atto costitutivo - società non quotate: 5% Legittimazione ad impugnare - società quotate: 1/1000 I titolari di partecipazioni inferiori a dette soglie possono sì impugnare le delibere, ma solo per ottenere il risarcimento dei danni Invalidità delle decisioni Annullabilità L’impugnazione riguarda le delibere contrarie alla legge o all’atto costitutivo e quelle assunte con il voto decisivo del socio in conflitto d’interessi (se v’è pericolo di danno per la società) Il termine di tre mesi decorre dalla data della deliberazione o dell’iscrizione o deposito nel registro Legittimati: soci assenti, dissenzienti, astenuti, amministratori, consiglio di sorveglianza, collegio sindacale Sono previsti quorum (derogabili) per l’annullabilità (0,1% soc. aperte - 5% le altre), ma non per ottenere il risarcimento del danno Chiarimenti Dettati attraverso il richiamo al nuovo art. 2377, 4° co. Eliminano dubbi sollevati nella pratica La deliberazione può essere annullata: 1) Per carenza di legittimazione alla partecipazione all’assemblea, solo se la partecipazione in discussione è decisiva per il quorum costitutivo 2) Per invalidità di voti o loro “indebito computo”, solo se sono decisivi per la maggioranza 3) Per vizi di fedeltà del verbale, solo se impediscono l’accertamento di contenuto, effetti e validità della delibera. Il procedimento Richiamo al nuovo art. 2378 E’ regolata diffusamente la fase cautelare, seguendo il modello del rito cautelare uniforme La sospensione dell’esecuzione va chiesta con ricorso depositato contestualmente alla citazione Il Presidente del Tribunale, in caso di eccezionale e motivata urgenza, può decidere senza contraddittorio con decreto motivato Nel decreto viene designato il giudice per il merito e viene fissata l’udienza (entro 15 giorni) davanti a lui per la conferma, modifica o revoca del provvedimento La decisione sul cautelare Il Giudice designato, in ogni caso: • sente amministratori e sindaci • provvede “valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della decisione” • può disporre una garanzia del risarcimento a carico dei soci ricorrenti • può tentare la conciliazione anche suggerendo le modifiche da apportare alla delibera impugnata e rinviando l’udienza Anche nel giudizio di merito può, su richiesta di una delle parti, assegnare un termine inferiore a 6 mesi perché i soci adottino una nuova decisione non viziata NULLITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI 1 relativa Due tipi di nullità 2 assoluta NULLITA‘ RELATIVA (i) mancata convocazione assemblea (i) mancanza verbale (iii) impossibilità od illiceità dell‘oggetto La delibera che presenta uno di tali vizi è impugnabile entro tre anni da chiunque vi abbia interesse NULLITA‘ ASSOLUTA (i) modifiche dell‘oggetto sociale che introducano attività illecite od impossibili La delibera affetta da nullità impugnabile senza limiti di tempo assoluta è Nullità delle decisioni Se hanno oggetto illecito o impossibile, o se sono state prese in mancanza di verbale o di convocazione (v. però 2379, 3° co.), possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni Se modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite, non vi sono limiti di tempo per l’impugnazione 2379-ter: L’impugnativa per nullità della decisione di aumento del capitale o di riduzione ex art. 2445 (non più se esuberante) o di emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo sei mesi dalla trascrizione Sanatoria della nullità Art. 2379-bis Chi, “anche successivamente”, ha dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea non può impugnare la delibera invalida per mancata convocazione L’invalidità della delibera per mancanza del verbale può essere sanata da un verbale redatto prima dell’assemblea successiva La delibera ha effetto dalla data in cui è stata assunta, ma sono salvi i diritti dei terzi di buona fede Altri chiarimenti Dettati attraverso il richiamo ai nuovi artt. 2377, 7° co. e 2434-bis. Se la decisione è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, come oggi non si ha annullamento. Viene precisato che “il giudice provvede sulle spese di lite e sul risarcimento dell’eventuale danno” La decisione di approvazione del bilancio non può essere impugnata per annullabilità o nullità dopo l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo Rinunce e transazioni L’azione di responsabilità può ancora essere oggetto di rinuncia o transazione, ma il quorum impeditivo è stato abbassato al 10% e occorre anche la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale La norma è derogabile dall’atto costitutivo