Contratti di distribuzione Disciplina sui ritardi di pagamento Corso di Diritto civile, A.A. 2014-2015 Prof. Giuseppe Vettori 7 ottobre 2014 Mario Mauro I contratti di distribuzione Strutturale diversità di potere tra le parti I contratti di distribuzione Atto unilaterale di concessione del privilegio o di una facoltà (know-how) Interessi antagonisti nel rapporto Ingerenza dell’affiliante MA divieto di applicare le tutele previste per il consumatore Predisporre comunque rimedi per evitare la soggiogazione dell’affiliato (es. modifica unilaterale o cessazione del rapporto) L. 6 maggio 2004, n. 129 Legge sull’affiliazione commerciale Affiliazione commerciale. Ratio. Riequilibrare la disparità di potere nella fase di conclusione ed esecuzione del contratto. COME? Trasparenza del contenuto contrattuale Correttezza dei contegni delle parti (evitare truffe o comportamenti elusivi) Assicurare efficienza alla catena di distribuzione Contratto di affiliazione commerciale Nozione Formalità • contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi (art. 1). • Forma scritta a pena di nullità • Obbligo di consegnare una copia completa del contratto trenta giorni prima la conclusione, oltre ad una serie di allegati • Contenuti minimi del contratto predeterminati dal legislatore: • Investimenti e spese di ingresso • Royalties e know how Giurisprudenza Consiglio Stato sez. VI 09 febbraio 2006 n. 518 Il contratto di franchising, secondo la l. 6 maggio 2004 n. 129, realizza una forma di collaborazione tra imprese, in cui taluni soggetti, i franchisees, commerciano prodotti del franchisor, utilizzandone marchio e know-how, ma mediante una distinta organizzazione, rimanendo soggetti economicamente e giuridicamente distinti del franchisor. Ne consegue che se in una gara di appalto il concorrente-franchisor dichiara che talune prestazioni saranno eseguite dai franchisees, non fa riferimento alla propria organizzazione, ma a soggetti terzi, giuridicamente ed economicamente distinti. Pertanto il franchising rientra nella nozione di sub-appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 l. n. 55 del 1990, e dei divieti di subappalto ove previsti dall'ordinamento. Gli aspetti problematici. Obblighi posti a carico dell’affiliante e le conseguenze della violazione Durata del contratto Fase pre-contrattuale e regime sanzionatorio Le prestazioni. Tratti essenziali. Franchisor • Sperimentare sul mercato la formula commerciale • Fornire un effettivo ed efficace know-how Franchisee • Sostenere investimenti necessari e le spese di ingresso • Garantire royalties • Obbligo di riservatezza Rimedi Violazione da parte dell’affiliante dell’obbligo di sperimentare la formula commerciale Nullità ex art. 1418, I co. Congruenza fra invalidità dell’atto ed interessi tutelati dalla legge Presenza di solo quelle catene che abbiano dimostrato di essere efficienti sul mercato La durata Garantire un tempo minimo per consentire all’affiliante di ammortare gli investimenti Contratti a tempo DETERMINATO DURATA MINIMA: 3 anni Salvo inadempimento di una delle parti Contratti a tempo INDETERMINATO Silenzio della norma Diritto di recesso Preavviso che tenga conto: - Durata minima sufficiente all’ammortamento - Comunque non inferiore a tre anni Fase pre-contrattuale Mancata consegna di copia del contratto 30 gg prima della conclusione Recesso Risarcimento del danno Tutelare la piena consapevolezza e l’eventuale ripensamento False informazioni Annullamento del contratto e risarcimento del danno, se dovuto (art. 8) Reticenza ? Norme che arricchiscono il precetto dell’art. 1337 c.c. D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 Attuazione della direttiva 2011/7/UE Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disciplina Materia precedentemente disciplinata da D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 Rimodulazione dei termini entro cui effettuare il pagamento Elevazione del tasso minimo degli interessi moratori Aspetti innovativi della novella del 2012 Ulteriori limitazioni di deroga alle condizioni previste dal decreto Ratio: Colpire prassi e accordi che impongono a imprenditori di ricevere le somme loro dovute con notevoli ed ingiustificati ritardi rispetto al momento in cui le prestazioni furono eseguite Ambito di applicazione Oggettivo • Pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale à contratti comunque denominati , tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni Soggettivo • Contratti stipulati tra imprenditori (rectius: imprenditori o professionisti) • Tra un imprenditore e la PA Esclusioni • Debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore • Richieste di interessi inferiori a € 5 • Pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore Disciplina Assenza di accordo sugli interessi moratori Accordo sugli interessi moratori • Termine unico di trenta giorni • (Nella disciplina precedente era l’unico termine previsto) Decorso il termine: • Pattuizione non deve essere gravemente iniqua a danno del creditore • Comunque non superiore a sessanta giorni • • • mora ex re Interessi moratori Più onerosi Accordo gravemente iniquo. NULLITA’: Testo vigente: 1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. Testo anteriore 1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore. (…) 3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo. Nullità della pattuizione gravemente iniqua Testo originario Applicazione dei termini legali Riconduzione ad equità NULLITA’ Riforma 2012 Il giudice poteva prevedere una disciplina eventualmente differente da quella di legge. Parametri alla stregua dei quali accertare l’iniquità Esclude il potere del giudice di modificare il contratto secondo criteri differenti dai legali Accertamento della nullità Criteri di accertamento della grave iniquità Tutte le circostanze del caso, tra cui: Grave scostamento della prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza Natura della merce o del servizio Esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi di mora Termini di pagamento o importo dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero Rispetto al testo precedente: non si richiama l’obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a danno del creditore Rimane comunque la ratio della normativa. Conseguenze della nullità • Si richiamano 1339 e 1419, II co. • Non si richiama 1419, I co. Potere sostitutivo del giudice: elimina la clausola nulla sostituendola con la disciplina legale Il divieto di grave iniquità è norma imperativa In caso di violazione, nullità della sola clausola Non comporta la nullità dell’intero contratto, senza indagare se le parti avrebbero comunque concluso il contratto Meccanismo simile alla nullità di protezione Conseguenze della nullità Scomparsa del potere correttivo Ratio originaria: accordi gravemente iniqui avrebbero potuto essere causa di insolvenza per imprese di piccola e media dimensione Disciplina inattuata Il potere sostitutivo realizza comunque la ratio N.B. Un potere correttivo NON potrebbe essere introdotto per via interpretativa. Il Giudice entra nel contratto solo ove la legge espressamente gli fornisca il potere GRAZIE! [email protected]