Art. 1321 Nozione Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale Art. 1325 Indicazione dei requisiti I requisiti del contratto sono: l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427); la causa (1343 e seguenti); l'oggetto (1346 e seguenti); la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti). Contratto nullo La nullità di un contratto determina il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza. Il contratto è nullo: quando è contrario a norme imperative; quando difetta di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325 c.c., cioè 1) l’accordo delle parti, 2) la causa, 3) l’oggetto, 4) la forma, se prescritta sotto pena di nullità; quando la causa è illecita o quando lo sono i motivi, se le parti si sono determinate a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe quando l’oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile in tutti gli altri casi previsti dalla legge (es. nel caso di contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, è prescritta la forma scritta a pena di nullità . La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto Ma la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Annullamento del contratto L'annullabilità è invece un'anomalia di minore gravità rispetto alla nullità. Il contratto annullabile produce tutti gli effetti di un contratto valido, ma questi possono venire meno se viene fatta valere con successo l'azione di annullamento. Casi di annullabilità: Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (ad es. perché minorenne o perché al momento in cui gli atti sono stati compiuti era, anche transitoriamente, incapace di intendere o di volere, art. 1425 c.c.). Il contratto è annullabile se il consenso fu dato per errore quando questo è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428 c.c.). Il contratto è annullabile se il consenso fu estorto con violenza, anche se esercitata da un terzo (art. 1434 c.c.). Il contratto è annullabile se il consenso fu carpito con dolo, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il suo consenso (art. 1439 c.c.).