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Università degli Studi della Calabria
Corso di Diritto Privato
Il contratto
Patologia nella fase genetica
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Invalidità dell’atto negoziale
Nullità
L’atto negoziale è nullo nelle ipotesi previste dalla legge a salvaguardia di valori
superiori e di interessi generali
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L’atto nullo non produce effetti sin dall’origine.
L’azione di nullità può essere proposta da chiunque vi abbia interesse.
La nullità non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
L’azione di nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione e
della prescrizione dell’azione di ripetizione.
L’azione di nullità è di mero accertamento, sicchè la sentenza del
giudice è solo dichiarativa di una nullità che deriva direttamente dalla
legge.
Il negozio nullo non può essere convalidato.
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Invalidità dell’atto negoziale
Annullabilità
L’atto negoziale è annullabile quando presenta un vizio che si concretizza in una
violazione di regole poste a tutela degli interessi individuali delle parti.
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L’atto annullabile produce i suoi effetti fino all’intervento della
pronuncia di annullamento, salvo convalida.
L’azione di annullamento può essere proposta solo dalla parte nel cui
interesse è stabilito dalla legge.
L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni dalla conclusione
del contratto, salvo diversa disciplina in ipotesi particolari. L’eccezione
di annullamento è invece imprescrittibile purché il contratto non abbia
ancora avuto esecuzione
La sentenza del giudice ha natura costitutiva, nel senso che produce
l’effetto dell’annullamento del contratto.
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Invalidità dell’atto negoziale
Inefficacia
L’atto negoziale è inefficace quando è valido, ma non è in grado di
produrre i suoi effetti tipici.
Si distingue tra:
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Inefficacia temporanea e definitiva;
Inefficacia assoluta e relativa;
Inefficacia originaria e sopravvenuta.
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Accordo simulatorio
Artt.1414 ss c.c.
Ipotesi di intenzionale divergenza tra volontà e dichiarazione, al
fine di creare una situazione di apparenza contrattuale ingannevole
per i terzi.
Simulazione assoluta
Le parti stipulano un contratto, ma in realtà non ne vogliono gli effetti.
N.B. Il contratto simulato è nullo per mancanza del requisito essenziale
dell’accordo delle parti.
Simulazione relativa
Le parti stipulano un contratto (simulato), ma vogliono la produzione degli
effetti di un contratto diverso (dissimulato).
N.B. I contratti sono due. Il contratto simulato (non voluto) è privo di effetti
tra le parti. Il contratto dissimulato (voluto) ha effetto tra le parti purché
abbia i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge.
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Accordo simulatorio
Tutela dei terzi

I terzi pregiudicati dal contratto simulato possono sempre far valere la
simulazione nei confronti delle parti (art.1415 c.c.)

Gli aventi causa e i creditori del simulato acquirente (che cercano di
captare un lucro) fanno salvo il loro acquisto soltanto se erano in
buona fede i primi, o se hanno iniziato in buona fede l’esecuzione
forzata sul bene i secondi.

Gli aventi causa e i creditori del simulato alienante (che cercano di
evitare un danno) fanno entrambi salvi i loro diritti sul bene alienato se
danno la prova della simulazione dell’atto di alienazione, prova che
possono dare con ogni mezzo (art.1417 c.c.)
Ipotesi di annullabilità
L’annullabilità dell’atto negoziale è prevista dalla legge nelle ipotesi in cui l’atto presenta
un vizio genetico (inerente uno dei suoi elementi essenziali) non tanto grave da comportare
la nullità dell’atto, ma comunque in grado di incidere sulla sua validità perché lesivo delle
regole poste a tutela degli interessi individuali delle parti.
Incapacità legale di agire
L’atto negoziale è annullabile se posto in essere da un soggetto legalmente incapace di
agire perché minore, interdetto o inabilitato. L’annullabilità ridiscende dal solo fatto
che sia esistito lo stato di incapacità al momento della conclusione del contratto.
Incapacità naturale
Sono annullabili gli atti e i contratti compiuti dal soggetto incapace naturale cioè
concretamente incapace di intendere e di volere l’atto realizzato.
Tuttavia (art.428 c.c.):
• Se si tratta di atti unilaterali è necessario ai fini dell’annullamento fornire la prova
del grave pregiudizio derivato nel caso concreto all’incapace.
• Se si tratta di contratti, ai fini dell’annullamento deve essere dimostrata la mala
fede dell’altro contraente.
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Ipotesi di annullabilità
Vizi della volontà
La volontà di uno dei contraenti si è formata non in maniera libera e
spontanea, bensì in modo viziato a causa ed in conseguenza di un fattore
esterno o del comportamento dell’altra parte o di un terzo.
Errore
Definizione
Falsa rappresentazione della realtà che induce una parte a concludere un
contratto (errore motivo). Falsa formulazione nel mezzo usato per
esternare la volontà (errore ostativo)
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Ipotesi di annullabilità
Conseguenze
L’errore comporta l’annullabilità del contratto sempre che sia essenziale e riconoscibile.
• E’ essenziale quando cade:
• sulla natura del contratto;
• sull’oggetto del contratto;
• sulla natura o sulla qualità determinante dell’oggetto;
• sull’identità o sulle qualità personali dell’altro contraente se determinanti del
consenso.
• E’ riconoscibile quando l’altra parte, usando la normale diligenza, in relazione al
contenuto, alle circostanze del contratto o alla qualità dei contraenti, avrebbe potuto
rendersene conto.
N.B.
• L’errore di diritto è l’errore determinato dalla falsa conoscenza delle norme giuridiche e
comporta l’annullabilità del contratto quando è essenziale, cioè è stato la ragione unica o
principale del contratto, e riconoscibile.
• L’errore di calcolo comporta soltanto la possibilità della rettifica, salvo che non si tratti di
un errore sulla quantità determinante del consenso. In tal caso comporta l’annullabilità del
contratto.
Riferimenti normativi Artt.1427 ss c.c.
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Ipotesi di annullabilità
Violenza
Definizione
Coazione psichica che agisce sulla volontà della vittima inducendola a stipulare per
sottrarsi al male minacciato (violenza morale).
Coazione materiale che esclude la volontà del contraente (violenza fisica).
Conseguenze
La violenza morale comporta l’annullabilità del contratto quando il male minacciato è
ingiusto e notevole, anche se la minaccia proviene da un terzo estraneo al contratto.
Non comportano l’annullabilità del contratto né la minaccia di far valere un diritto,
né il mero timore reverenziale.
La violenza fisica comporta la mancanza della volontà e quindi la nullità del contratto.
Riferimenti normativi Artt.1434 ss c.c.
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Ipotesi di nullità
La nullità dell’atto negoziale è prevista dalla legge nelle ipotesi in cui l’atto presenta un vizio
strutturale o una illiceità (inerenti uno dei suoi elementi essenziali) tanto grave da giustificare
la reazione negativa dell’ordinamento, perché lesivo delle regole poste a tutela di valori
superiori o di interessi generali.
Illiceità ed immeritevolezza della causa
Sotto il profilo della causa, come sintesi degli effetti essenziali, gli atti di autonomia
negoziale sono soggetti ad un duplice controllo: liceità (art.1343 c.c.) e meritevolezza
(art.1322 c.c.).
Nel valutare la liceità dell’atto, l’ordinamento giuridico nega tutela agli interessi in
contrasto con le norme imperative, l’ordine pubblico ed il buon costume.
Nel valutare la meritevolezza dell’atto, l’ordinamento giuridico impone un controllo
diretto a realizzare l’idoneità dell’atto stesso a rispondere ad una funzione
giuridicamente e socialmente utile, cioè ad attuare valori fondamentali.
L’illiceità della causa per contrarietà alle norme imperative, all’ordine pubblico e al
buon costume, comporta la nullità del contratto. Il contratto è nullo anche quando la
causa è illecita perché costituisce il mezzo per eludere le norme imperative (contratto
in frode alla legge – art.1344 c.c.).
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Ipotesi di nullità
Illiceità dei motivi
Il contratto è nullo quando il motivo per il quale è stato concluso è illecito, a patto che
tale motivo sia comune ad entrambe le parti e sia stato determinante del consenso.
Mancanza della causa
Il contratto è nullo quando è privo della causa (principio di causalità negoziale).
Mancanza dell’oggetto e difetto dei suoi requisiti.
Il contratto è nullo quando è privo dell’oggetto, oppure quando l’oggetto è
impossibile, indeterminato o indeterminabile.
Il contratto è nullo altresì quando l’oggetto è illecito perché contrario a norme
imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. L’illiceità dell’oggetto si estende
infatti, in tal caso, all’intero contratto.
Difetto della forma
Il contratto è nullo per mancanza della forma soltanto quando la legge lo prevede
espressamente perché reputa la forma elemento essenziale del contratto stesso (forma
ad substantiam).
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Recupero del negozio invalido
Nullità
Principio → il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone
diversamente (art.1423 c.c.).
Eccezioni (secondo un’impostazione dottrinaria) :
→ conferma del testamento nullo (art.590 c.c.)
→ conferma della donazione nulla (art.799 c.c.)
→ trascrizione cd.sanante (artt. 2652 n.6 e 2690 n.3 c.c.)
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Recupero del negozio invalido
Nullità delle singole clausole del contratto
• La nullità parziale del contratto o di una singola clausola importa la nullità
dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza
quella parte del contenuto colpita dalla nullità (art.1419 c.c. – nullità parziale). Il
principio che trova applicazione è quello della conservazione del negozio.
N.B. L’essenzialità della clausola invalida è valutata ora in termini soggettivi, avuto riguardo agli
interessi perseguiti dalle parti al momento della conclusione del contratto, ora in termini oggettivi,
avuto riguardo all’idoneità o meno del contratto a produrre una qualche utilità per le parti anche
senza la clausola viziata.
• La nullità di una singola clausola non provoca la nullità del contratto quando la
clausola nulla è sostituita di diritto da norme imperative (artt. 1339 e 1419 2° comma
c.c. – sostituzione automatica di clausole). Il principio che trova applicazione è
quello di realizzazione, attraverso l’atto di autonomia, di interessi di rango superiore.
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Recupero del negozio invalido
Nullità del contratto plurilaterale
Nei contratti conclusi fra più parti la nullità del vincolo di una sola parte non provoca la
nullità dell’intero contratto a meno che la sua partecipazione non debba considerarsi
essenziale, tenuto conto delle circostanze (art. 1420 c.c.).
Conversione del negozio nullo
Principio posto a fondamento dell’istituto è quello della conservazione del negozio.
Conversione sostanziale
“Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza
e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero
voluto se avessero conosciuto la nullità” (art.1424 c.c.)
N.B. Presupposti essenziali:
Elemento oggettivo → il contratto nullo deve contenere i requisiti di sostanza e di forma
previsti per il contratto diverso.
Elemento soggettivo → con riferimento allo scopo perseguito, si può ritenere che le parti
avrebbero concluso il contratto diverso.
Conversione formale
La conversione formale interviene quando il negozio è nullo per difetto della forma
adottata, ma possiede i requisiti di altra forma valida. Il nuovo negozio è identico, sotto il
profilo del contenuto, al negozio nullo.
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Recupero del negozio invalido
Annullabilità
Convalida
La convalida è l’atto con il quale il negozio annullabile viene recuperato, cioè con il
quale il soggetto legittimato alla proposizione dell’azione di annullamento manifesta,
invece, l’intento di rendere il contratto invalido definitivamente efficace (art.1444 c.c.)
Si distingue tra:
• convalida espressa → il soggetto che convalida il contratto lo fa
attraverso un atto espresso che contiene la menzione del contratto stesso, del
motivo di annullabilità e della dichiarazione di convalida. Tale atto è un
negozio unilaterale, non recettizio, accessorio rispetto al negozio
convalidato;
• convalida tacita → il soggetto che convalida il contratto lo fa
tacitamente, dando esecuzione al contratto pur conoscendo il motivo di
annullabilità.
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Recupero del negozio invalido
Annullabilità
Rettifica
La rettifica è un negozio unilaterale recettizio accessorio che consente il recupero
del contratto annullabile per errore (art.1432 c.c.) attraverso una modifica del
contenuto compatibile con l’intento perseguito dal contraente in errore.
In pratica, il contraente non in errore, attraverso la rettifica, evita l’annullamento del
contratto offrendosi di eseguire la prestazione in favore del contraente in errore
come se l’errore stesso non si fosse mai verificato. Il principio che trova
applicazione è quello della conservazione del contratto
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Rescissione
attiene ad un vizio genetico coevo alla conclusione del contratto e tutela l'equilibrio
contrattuale.
Differenze rispetto a:
INVALIDITA' (tutela la libera formazione della volontà)
RISOLUZIONE (riguarda un vizio funzionale o sopravvenuto).
TIPOLOGIA
1. Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.).
PRESUPPOSTI.
- obbligazione assunta a condizioni inique;
- necessità nota alla controparte di salvare sé o altri dal pericolo attuale
di un danno grave alla persona.
CONSEGUENZE.
- Rescissione su istanza della parte lesa;
- eventuale equo compenso assegnabile dal giudice alla parte che ha reso la
prestazione.
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Rescissione
TIPOLOGIA
2. Azione generale di rescissione per lesione -stato di bisogno- (art. 1448 c.c.).
PRESUPPOSTI.
- Oggettivi: lesione ultra dimidium/stato di bisogno.
- Soggettivi: approfittamento dello stato di bisogno.
CONSEGUENZE.
- Rescissione con effetto ex nunc (sentenza costitutiva);
- non convalidabilità del contratto;
- modificabilità attraverso riduzione ad equità;
- prescrizione 1 anno;
- inapplicabilità ai contratti aleatori;
- non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvo gli effetti della trascrizione della
domanda di rescissione.
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