[IUS SIT www.iussit.eu] TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE il Giudice dr. Fabio Maffei, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 16.11.2010 ha pronunciato, ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. la seguente ORDINANZA nella causa iscritta al n. 3729/2010 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente TRA w. ww De Meviax Gxx, elettivamente domiciliata in … , presso lo studio dell’avv.to …. Pxx che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo; iu Ricorrente ss E Kkkk Viaggi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata it e difesa dall’avv.to …. Bxx, elettivamente domiciliata in …. presso lo studio .e dell’avv.to … Txx come da procura a margine della comparsa di costituzione; u Resistente - avente ad oggetto: “Nullità contrattuale - Azione di risoluzione per inadempimento” PREMESSO IN FATTO ww Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e ss. depositato in data 24/6/2010 e notificato w. unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, Gxx De Meviax ha iu chiesto all’adito Tribunale di: <<1) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di ss cui alla premessa del presente atto tra la ricorrente De Meviax Gxx e Kkkk Viaggi S.r.l. per assoluta illegittimità dello stesso e per palese contrasto con la normativa it nazionale e regionale in materia di franchising e di aperture di agenzie e succursali di .e viaggio e, per l’effetto, dichiarare risolto il rapporto in oggetto con ogni pronuncia u consequenziale; 2) Accertare e dichiarare, in ogni caso, il grave inadempimento dell’ Kkkk Viaggi S.r.l. alle sue obbligazioni in relazione al rapporto per cui è causa per tutte le ragioni di cui al presente atto ed, in particolare, per l’obiettiva in eseguibilità del contratto stesso; 3) condannare la Kkkk Viaggi S.r.l. a restituire alla esponente la innanzi indicata somma di € 9.600,00, oltre interessi dal sorgere del credito al saldo ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria, maggior danno e perdita della redditività del denaro, nonchè interessi anche su tali importi, dal sorgere del credito al saldo, ed interessi sulle somme dovute a titolo di interessi dalla domanda al soddisfo; 4) Condannare, altresì, la Kkkk S.r.l. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi conseguenti al grave inadempimento della stessa alle obbligazioni di cui al menzionato contratto, nella misura che si quantifica in € 15.000,00 ovvero in quella che, in sua giustizia ed equità, l’adito giudice riterrà dovuta, sempre con riferimento ai valori correnti alla data della emananda pronuncia, oltre interessi dal sorgere del credito al saldo, ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria, maggior danno e perdita della redditività del denaro, nonchè interessi anche su tali importi dal sorgere del credito al saldo, ed interessi sulle somme dovute a titolo d’interessi, dalla domanda al soddisfo; 5) vinte le spese di lite>>. w. ww A fondamento delle conclusioni sopra riportate, la ricorrente esponeva: a) di aver stipulato con la società convenuta in data 28.10.2009 un contratto di affiliazione in Franchising avente ad oggetto l’apertura di un’agenzia di viaggio; b) che in tale iu contratto era stato espressamente previsto che essa, pur essendo affiliata alla rete ss distributiva della convenuta, avrebbe operato come autonomo imprenditore con it l’assunzione di ogni responsabilità in ordine alla conduzione dell’agenzia; c) che, in .e adempimento dello stipulato contratto, aveva versato alla Kkkk Viaggi S.r.l. la somma u sopra indicata di cui domandava la restituzione; d) che il contratto in oggetto si poneva in contrasto con la normativa regionale, in particolare con la delibera della giunta - regionale n. 6821/1999, che nel recepire i principi stabiliti dalla Sentenza della Corte ww Costituzionale n. 362/98, consentiva il rilascio dell’autorizzazione necessaria per w. l’esercizio dell’attività di produzione ed intermediazione nella vendita di servizi iu turistici soltanto all’impresa come entità unitaria e non, come nella specie, anche alle imprese autonome affiliate a quella titolare della predetta autorizzazione mediante la ss formula contrattuale del franchising scelta dalle odierne parti; e) che la citata it normativa, stante l’impossibilità di conseguire la necessaria autorizzazione regionale, .e impediva la concreta attuazione dello stipulato contratto di affiliazione, essendole u precluso l’esercizio, come autonomo imprenditore, della programmata attività. Espletati gli incombenti di rito, si è costituita Kkkk Viaggi S.r.l. mediante comparsa di risposta depositata in data 5.11.2010 con la quale, contestando la fondatezza dell’avversa pretesa, ha eccepito che la possibilità di dover rinegoziare la disciplina dei rapporti tra affiliante ed affiliata in ragione delle specifiche prescrizioni imposte dalla normativa regionale era stata espressamente contemplata nell’art. 2 del sottoscritto contratto, in adempimento del quale aveva offerto alla ricorrente la stipulazione di un nuovo contratto di associazione in partecipazione, in modo tale da superare l’ostacolo posto dalla normativa regionale all’apertura del suo punto vendita. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto delle domande avverse. OSSERVA IN DIRITTO 1.- L'azione spiegata nelle forme del rito sommario di cognizione è ammissibile. E ciò perchè si rientra nell'ambito di cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica ex artt. 50 bis e 50 ter c.p.c.. Segnatamente, l'attrice, in alternativa all'azione ordinaria volta ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero la risoluzione del contratto stipulato con la controparte in data 28.10.2009, si è avvalsa del rito sommario, in guisa della prova documentale della spiegata pretesa. Inoltre, le w. ww deduzioni svolte da parte istante, unitamente al corredo documentale che le supporta, giustificano la possibilità di un'istruzione "sommaria", la quale deve essere intesa, non già in senso deteriore come istruttoria "superficiale", come tale non compatibile con un iu sistema giudiziario di accertamento delle pretese azionate, tanto più in ragione ss dell'efficacia (provvisoria esecutività e titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca it giudiziale nonchè per la trascrizione) e del regime impugnatorio (appellabilità ex art. .e 702 quater c.p.c.) dell'ordinanza conclusiva (che definisce il giudizio di primo grado, u anche in ordine alle spese del procedimento), bensì - più propriamente - come istruttoria "marginale", "snella" e "veloce" (cfr. Trib. Varese 18.11.2009; Trib. - Mondovì 10.11.2009). ww Ora, la marginalità dell'istruttoria deve essere ravvisata quando appaiono w. prevalenti le questioni in diritto sollevate dalle parti ovvero quando assume una iu valenza assorbente la prova precostituita documentale ex art. 187, primo comma, c.p.c.. In conseguenza, la sommarietà dell'istruttoria deve essere associata, non solo ss alla sua valenza marginale rispetto alle questioni e alle prove precostituite prodotte, it ma anche alla natura costituenda dell'istruttoria da espletare. In definitiva, la .e marginalità dell'istruttoria dovrà essere valutata rispetto ai mezzi di prova costituendi u richiesti dalle parti (interrogatorio formale, prova testimoniale), in confronto alle questioni in diritto sollevate ed ai documenti prodotti: quando le questioni giuridiche e non in fatto e/o quando i documenti prodotti costituiscano gli aspetti assorbenti e/o prevalenti per la decisione, - nel senso che da essi possano trarsi spunti determinanti per la ricostruzione della fattispecie ovvero per la dimostrazione dei fatti costitutivi, impeditivi, estintivi e modificativi ex art. 2697 c.c. del diritto fatto valere in giudizio -, ricorrono le condizioni perchè l'attivazione del rito sommario instaurato possa essere avvalorata. Pertanto, non è la complessità delle questioni poste, sul piano teleologico, ad inibire la decisione con il rito sommario bensì, sul piano meramente strumentale, la formazione della prova, ancora in divenire, rispetto alle tesi difensive propugnate, le quali devono risultare scoperte di supporto dimostrativo ed esigenti detto supporto. Quando le questioni complesse (complessità intesa come obiettiva difficoltà della loro risoluzione, in guisa della singolarità della ricostruzione della fattispecie ovvero dell'esistenza di significativi contrasti giurisprudenziali) eventualmente poste dalle parti siano definibili allo stato degli atti ovvero attraverso un'attività istruttoria di mero contorno (nel senso di arricchimento di dati già acquisiti ovvero di dimostrazione di w. ww fatti secondari), sussistono i presupposti del rito sommario. Nella fattispecie, il procedimento può essere definito in ragione dei rilievi esposti in diritto e delle prove documentali offerte, senza bisogno di assunzione di iu prove costituende. ss 2.- Sono incontestate tra le parti, oltre ad emergere ex actiis, le seguenti it circostanze: a)l’intervenuta stipulazione, tra le odierne parti, in data 28.10.2009, del .e contratto di affiliazione commerciale secondo la formula del Franchising, contratto di u cui la ricorrente domanda la declaratoria di nullità ovvero, in alternativa la risoluzione per grave inadempimento (ved. All. 3 produzione De Meviax); b) l’esplicita - previsione in tale contratto che, nonostante il rapporto di affiliazione, l’affiliato ww avrebbe conservato la sua <<qualità di impresa autonoma, indipendente e distinta w. dall’affiliante, essendo a tal fine escluso tra le parti l’animus societatis>> (vedi iu premessa del contratto de quo nonchè art. 5 del regolamento pattizio); c) l’impossibilità di dare attuazione allo stipulato contratto poichè la formula negoziale ss prescelta, - franchising con conseguente configurazione dell’affiliato quale autonoma it impresa-, si poneva in contrasto con la normativa regionale in materia di turismo, la .e quale, nel recepire i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. u 362/1998, prevedeva che l’autorizzazione all’esercizio di un’impresa turistica, quale appunto l’agenzia di viaggio, potesse essere rilasciata soltanto all’impresa complessivamente considerata, e cioè all’affiliante, e non anche alle singole sue filiali, non dovendo essere queste ultime delle <<entità separate dall’azienda ovvero un centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all’imprenditore>> (cfr. nota settore sviluppo della Regione Campania del 19.11.2009 affoliato alla produzione della ricorrente). 3.- Così ricostruita la vicenda negoziale in esame, la domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di nullità dello stipulato contratto di franchising appare fondata alla luce del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c., poichè la figura negoziale scelta dalle odierne parti al fine di regolare i loro reciproci rapporti, rinvenendo il suo momento qualificante nell’instaurazione di un rapporto di affiliazione tra <<due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti>> (cfr. legge 129/2004), presenta un oggetto che, già sotto il profilo della fattispecie tipizzata dal legislatore, si pone in diretto contrasto con la normativa di settore, essendo, per tale ragione, giuridicamente irrealizzabile. 4.- Ciò posto, Ë utile brevemente rammentare l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite, pienamente condiviso dallo scrivente, espresso con la sentenza w. ww 26725/2007, nella quale il supremo consesso della corte di nomofilachia, oltre a rimarcare, ai fini della valutazione della validità del contratto, la tradizionale distinzione tra norme di comportamento e norme di validità, ha delimitato l’ambito di iu applicazione dell’art. 1418 c.c.. ss Escluso, allora, che nel caso in esame venga in rilievo un’ipotesi di nullità it testuale ex art. 1418 3 comma c.c., occorre, viceversa, richiamare l’elaborazione .e giurisprudenziale, recepita e condivisa nella citata sentenza, in ordine alla cd. nullità u virtuale che investe direttamente il tema della presente controversia. Affermano i giudici di legittimità che <<la nullità del contratto per contrarietà - a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., postula che siffatta ww violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla w. struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel iu corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le ss quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista it anche in riferimento a detta ipotesi>> (vedi in terminis Cassazione civile, sez. I, .e 29/09/2005, n. 19024). In altri termini, le norme imperative la cui violazione comporta u la nullità del contratto si risolvono essenzialmente in quelle che, riferendosi alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, si riflettono anche sull’oggetto dell’accordo, privandolo dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 c.c., e cioè della possibilità, della liceità e della determinabilità. Da tanto discende la giuridica impossibilità dell'oggetto del contratto allorchè la prestazione dedotta nell’accordo negoziale, pur non essendo di per sè illecita, si ponga in contrasto con le norme vigenti alla data del contratto o con i provvedimenti amministrativi di autorizzazione allo svolgimento dell’attività disciplinata dal convenuto regolamento pattizio, vanificando le reciproche esigenze specificamente previste e considerate dalle parti al momento della sua stipulazione, e quindi precludendone l’attuazione. L'impossibilità che genera la nullità del contratto è dunque quella che postula una prestazione obiettivamente insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti di carattere giuridico che ostacolino, stante la contrarietà ad una norma imperativa, in maniera assoluta il risultato cui essa è diretta, discendendo da fattori esterni che hanno efficacia giuridica ostativa all'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto (cfr. Cass., 20 luglio 1987, n. 6362, in Mass., 1987, 6362; Id., 6 dicembre 1984, n. 6407, ivi, 1984, 6407; Cass. 10 agosto 2002, n. 12142 Cass. 26 maggio 1999, w. ww n. 5103). 5.- Tali essendo i principi applicabili alla fattispecie in esame, non vi è dubbio, allora, che il contratto di franchising stipulato dalle parti in data 28.10.2009, iu disciplinando i rapporti tra affiliante ed affiliato in termini tali tra preservare le ss reciproche posizioni di autonomi imprenditori, non poteva trovare attuazione it ponendosi in contrasto con la disciplina regionale di settore. Quest’ultima, infatti, .e essendo espressione direttamente della potestà legislativa riconosciuta alle Regioni u dall’art. 117 Cost., presupponeva l’unicità dell’autorizzazione a svolgere l’attività imprenditoriale programmata, riconoscendone la titolarità, unitamente alla qualità di - imprenditore, soltanto all’affiliante, mentre l’affiliato era tenuto, per operare, ad ww assumere la forma giuridica di mera filiale del primo, priva dell’autonomia gestionale. w. Tutto ciò in aperto contrasto sia con la summenzionata previsione contrattuale, iu stabilendo la quale le parti avevano espressamente escluso l’animus societatis, sia con la stessa struttura del franchising concepito dal legislatore del 2004 come figura ss negoziale utilizzabile da imprenditori che intendano preservare la propria autonomia it giuridica ed economica. .e 6.- Parte resistente ha contrastato la pretesa attorea richiamando l’art. 2 del u regolamento pattizio convenuto in data 28.10.2009 a tenore del quale <<nel caso in cui gli enti competenti richiedessero documenti o procedure per l’apertura del punto vendita che richiedessero un contratto di locazione diretta tra l’affiliante ed il locatario ovvero o procedure che richiedono la regolamentazione dei rapporti lavorativi tra affiliato ed affiliante, gli stessi, gli stessi si adopereranno per redigere o modificare la documentazione con la finalità di ottenere l’apertura del punto vendita come filiale dell’affiliante>>. In adempimento di tale clausola ha, poi, dedotto di aver offerto, con il fax del 12.11.2009, alla ricorrente di sostituire lo stipulato contratto di affiliazione con un altro di associazione in partecipazione che, essendo privo di quel connotato di autonomia che contraddistingue la posizione dell’affiliato nel contratto di franchising, avrebbe consentito di aprire il punto vendita, senza incontrare l’ostacolo della normativa di settore. Orbene, ritiene lo scrivente che la succitata clausola, al pari del rifiuto manifestato dalla ricorrente di acconsentire a disciplinare i rapporti con l’affiliante secondo l’alternativo schema negoziale propostole che, come dalla stessa resistente evidenziato nella sua memoria di costituzione, avrebbe sostituito l’originario contratto di affiliazione, non vale ad escludere la nullità di quest’ultimo, persistendo l’impossibilità, come peraltro ammesso dalla resistente all’atto della costituzione in w. ww giudizio, della sua giuridica attuazione stante la contrarietà con la normativa di settore, venendo, al più, tale rifiuto in rilievo al fine di stigmatizzare l’inadempimento della ricorrente in ordine alla suddetta clausola di rinegoziazione; aspetto quest’ultimo che, iu però, esula dal thema decidendum del presente giudizio. ss E’, infatti, pacifico, stante l'autonomia riconosciuta alle parti dal nostro it ordinamento, che nulla si oppone perchè una volta stipulato, come si è verificato nella .e specie, un contratto "nullo" per mancanza o contrarietà alla legge di uno dei requisiti u stabiliti dall'art. 1346 c.c. - o per qualsiasi altra causa - le parti, consapevoli della nullità, diano vita, exspressis o con un comportamento concludente, ad un nuovo - contratto, perfettamente valido, che si sostituisca al precedente e che produca quegli ww effetti che il precedente non era in grado di produrre (cfr., Cass., 9 agosto 1990, n. iu Cass., 28 maggio 1979, n. 3088). w. 8106, nonchè Cass., 13 novembre 1986, n. 6673; Cass., 19 novembre 1983, n. 6896 e Parimenti, le parti possono stabilire tale evenienza anche al momento stesso ss della stipulazione del contratto poi dichiarato nullo, obbligandosi di seguito a it rinegoziare i pregressi accordi secondo uno schema negoziale tale da colmare le .e carenze strutturali del precedente negozio. Tuttavia, ciò non toglie che di quest’ultimo u debba pur sempre dichiararsi la nullità, qualora, come nella specie, una delle parti si rifiuti di novare il precedente contratto nullo in un altro che non presenti gli accertati profili di invalidità. Conclusivamente deve dichiararsi la nullità del contratto di affiliazione commerciale intervenuto tra le parti in data 28.10.2009, con il conseguente assorbimento della proposta domanda volta ad ottenerne, in alternativa, la risoluzione. 7.- Acclarata la mancanza della causa adquirendi in base alla quale la resistente ha ricevuto le somme indicate nel ricorso introduttivo, - somme il cui versamento da parte della ricorrente non è stato contestato -, deve accogliersi la domanda di ripetizione proposta dalla De Meviax, dal momento che, dichiarata la nullità del contratto, l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo, con la conseguenza che al diritto di ripetere quanto pagato si accompagna il diritto agli interessi moratori ed all'ulteriore risarcimento, ex art. 1224, comma 2, c.c. (compresi i danni da svalutazione monetaria),ove ne ricorrano i presupposti di applicabilità. La circostanza che la somma di denaro sia stata ricevuta in base ad un titolo negoziale poi annullato non incide sulla qualificazione dell'obbligazione di restituzione (che è obbligazione pecuniaria), ma, eventualmente, soltanto sulla w. ww valutazione dell'elemento soggettivo attribuibile al percettore - se di buona o di mala fede - ai fini della decorrenza del dies a quo di interessi e danni da svalutazione monetaria (cfr. Cassazione civile, sez. II, 23/01/1995, n. 722; Cass. Civile, sez. III, iu 15/04/2010, n. 9052). ss Dovendosi presumere, in assenza di prova contraria, la buona fede della Kkkk it Viaggi S.r.l., quest’ultima deve essere condannata a restituire in favore di De Meviax, .e la somma di € 9.600,00 versata in esecuzione del contratto stipulato in data u 28.10.2009, oltre interessi dalla data di notifica del ricorso introduttivo (27.7.2010). 8.- Per quanto attiene alla richiesta attorea del maggior danno ex art. 1224 co 2 - c.c., occorre tener conto del recente arresto delle SS.UU. ( Cass. n. 19499 del ww 16/07/2008) sul tema. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il maggior w. danno di cui all’art. 1224 c.c. nelle obbligazioni pecuniarie è riconoscibile nella iu eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed ss il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell’art. 1284 c.c., it salva la possibilità, per il creditore che domandi una somma maggiore a tale u di idonea documentazione. .e differenza, di fornire la prova del danno effettivamente subito mediante la produzione Orbene, nel caso di specie la ricorrente non ha provato alcunchè, limitandosi ad affermare soltanto di aver subito il danno reclamato, ma non ha fornito, come invece avrebbe dovuto, alcuna prova del suddetto pregiudizio. Pertanto, non può essere riconosciuto il maggior danno se non in via presuntiva nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell’art. 1284 c.c. Tale somma è destinata ad aggiungersi quindi agli interessi legali che vanno riconosciuti, come anticipato, a far data dalla domanda giudiziale, ossia dal 27/7/2010. 9.- Relativamente alla ulteriore domanda risarcitoria proposta dalla De Meviax, si ritiene che questa sia rimasta sfornita di prova e ciò in considerazione del fatto che l’attrice non ha prospettato alcuna attività istruttoria finalizzata ad acquisire la prova di quest’ulteriore pregiudizio. Tale giudizio rileva non solo sul piano formale (quello appunto dell'ammissibilità delle richieste istruttorie), ma anche su quello sostanziale posto che, quand'anche si ammettesse la deposizione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, in w. ww mancanza di una qualsiasi attività assertiva sul punto articolata dall’attrice volta ad individuare “in che cosa sia consistito l’ulteriore danno subito”, in virtù della "deformalizzazione" che caratterizza il rito,comunque non si raggiungerebbe la prova iu di fatti rilevanti ai fini dell'accertamento e quantificazione del danno (e d'altronde la ss sommarietà del rito non può spingersi al punto da ritenere che tali fatti possano essere .e contraddittorio). it individuati successivamente, attraverso l'esame del teste, in spregio al principio del u Tale lacuna probatoria, che sussiste ab origine, non può essere colmata disponendo la separazione di detta domanda e la trattazione della stessa nelle forme - del rito ordinario e ciò per due ordini di motivi. ww In primo luogo, la separazione delle domande svolte nel rito sommario, w. mediante prosecuzione di parte di esse nelle forme ordinarie, è prevista unicamente in proposte dal ricorrente. ss iu relazione alle domande riconvenzionali (art. 702-ter, co. 4, cpc) e non per quelle Il resistente infatti subisce la scelta dell'attore, mentre quest'ultimo può valutare it quale rito sia pi_ idoneo in funzione delle domande che intende proporre. .e In secondo luogo, il passaggio dal rito sommario a quello ordinario si giustifica u solo quando ciò sia necessitato dalle difese delle parti ("se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria") e non quando, come nel caso in esame, la giustificazione del mutamento di rito risieda nella carenza probatoria ab origine del ricorso (non sanata nemmeno in udienza). In quest'ultima ipotesi, infatti, il ricorrente si trova nelle stesse condizione dell'attore che, entro i termini previsti dal rito ordinario, non deduca o produca elementi sufficienti a provare il proprio assunto. Diversamente opinando, il rito sommario diventerebbe una sorta di preprocesso finalizzato a verificare la sufficienza degli elementi di prova messi a disposizione del ricorrente, che in questo modo si garantirebbe una chance in più, posto che il Giudice, nel caso di incompletezza del quadro istruttorio, dovrebbe disporre la prosecuzione con il rito ordinario, assegnando nuovi termini (il tutto in palese contrasto con gli effetti deflattivi che hanno ispirato il legislatore della riforma). Per tali ragioni, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento. 10.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in mancanza di nota spese, d’ufficio come in dispositivo. P.Q.M. visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., w. ww a) dichiara l'ammissibilità della domanda proposta nelle forme del rito sommario di cognizione; b) dichiara la causa definibile sulla scorta dell'istruttoria sommaria; iu c) dichiara la nullità del contratto di affiliazione commerciale intercorso tra le ss odierne parti in data 28.10.2009 e, per l’effetto, condanna la S.r.l. Kkkk Viaggi alla it restituzione in favore di De Meviax della somma di € 9.600,00, oltre interessi legali a .e far data dal 27/7/2010, nonchè alla eventuale differenza, a decorrere dal 27/7/2010, tra u il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell’art. - 1284 c.c.; ww d) dichiara assorbita la domanda di risoluzione contrattuale; iu Meviax. w. e) rigetta l’ulteriore domanda di risarcimento del danno proposta da De f) condanna Kkkk, alla refusione, in favore di De Meviax, delle spese e ss competenze del presente procedimento sommario di cognizione, che liquida in Il Giudice dr. Fabio Maffei u Si comunichi alle parti .e euro 98,60 per esborsi, oltre accessori come per legge. it complessivi euro 1.218,60, di cui euro 520,00 per diritti, euro 600,00 per onorario ed