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TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
il Giudice dr. Fabio Maffei, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del
16.11.2010 ha pronunciato, ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 3729/2010 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
w.
ww
De Meviax Gxx, elettivamente domiciliata in … , presso lo studio dell’avv.to …. Pxx
che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
iu
Ricorrente
ss
E
Kkkk Viaggi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata
it
e difesa dall’avv.to …. Bxx, elettivamente domiciliata in …. presso lo studio
.e
dell’avv.to … Txx come da procura a margine della comparsa di costituzione;
u
Resistente
-
avente ad oggetto: “Nullità contrattuale - Azione di risoluzione per inadempimento”
PREMESSO IN FATTO
ww
Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e ss. depositato in data 24/6/2010 e notificato
w.
unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, Gxx De Meviax ha
iu
chiesto all’adito Tribunale di: <<1) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di
ss
cui alla premessa del presente atto tra la ricorrente De Meviax Gxx e Kkkk Viaggi
S.r.l. per assoluta illegittimità dello stesso e per palese contrasto con la normativa
it
nazionale e regionale in materia di franchising e di aperture di agenzie e succursali di
.e
viaggio e, per l’effetto, dichiarare risolto il rapporto in oggetto con ogni pronuncia
u
consequenziale; 2) Accertare e dichiarare, in ogni caso, il grave inadempimento dell’
Kkkk Viaggi S.r.l. alle sue obbligazioni in relazione al rapporto per cui è causa per
tutte le ragioni di cui al presente atto ed, in particolare, per l’obiettiva in eseguibilità
del contratto stesso; 3) condannare la Kkkk Viaggi S.r.l. a restituire alla esponente la
innanzi indicata somma di € 9.600,00, oltre interessi dal sorgere del credito al saldo
ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per ritardo nel pagamento, svalutazione
monetaria, maggior danno e perdita della redditività del denaro, nonchè interessi
anche su tali importi, dal sorgere del credito al saldo, ed interessi sulle somme dovute
a titolo di interessi dalla domanda al soddisfo; 4) Condannare, altresì, la Kkkk S.r.l.
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi conseguenti al grave inadempimento
della stessa alle obbligazioni di cui al menzionato contratto, nella misura che si
quantifica in € 15.000,00 ovvero in quella che, in sua giustizia ed equità, l’adito
giudice riterrà dovuta, sempre con riferimento ai valori correnti alla data della
emananda pronuncia, oltre interessi dal sorgere del credito al saldo, ed indennizzo,
anche in via risarcitoria, per ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria, maggior
danno e perdita della redditività del denaro, nonchè interessi anche su tali importi dal
sorgere del credito al saldo, ed interessi sulle somme dovute a titolo d’interessi, dalla
domanda al soddisfo; 5) vinte le spese di lite>>.
w.
ww
A fondamento delle conclusioni sopra riportate, la ricorrente esponeva: a) di
aver stipulato con la società convenuta in data 28.10.2009 un contratto di affiliazione
in Franchising avente ad oggetto l’apertura di un’agenzia di viaggio; b) che in tale
iu
contratto era stato espressamente previsto che essa, pur essendo affiliata alla rete
ss
distributiva della convenuta, avrebbe operato come autonomo imprenditore con
it
l’assunzione di ogni responsabilità in ordine alla conduzione dell’agenzia; c) che, in
.e
adempimento dello stipulato contratto, aveva versato alla Kkkk Viaggi S.r.l. la somma
u
sopra indicata di cui domandava la restituzione; d) che il contratto in oggetto si poneva
in contrasto con la normativa regionale, in particolare con la delibera della giunta
-
regionale n. 6821/1999, che nel recepire i principi stabiliti dalla Sentenza della Corte
ww
Costituzionale n. 362/98, consentiva il rilascio dell’autorizzazione necessaria per
w.
l’esercizio dell’attività di produzione ed intermediazione nella vendita di servizi
iu
turistici soltanto all’impresa come entità unitaria e non, come nella specie, anche alle
imprese autonome affiliate a quella titolare della predetta autorizzazione mediante la
ss
formula contrattuale del franchising scelta dalle odierne parti; e) che la citata
it
normativa, stante l’impossibilità di conseguire la necessaria autorizzazione regionale,
.e
impediva la concreta attuazione dello stipulato contratto di affiliazione, essendole
u
precluso l’esercizio, come autonomo imprenditore, della programmata attività.
Espletati gli incombenti di rito, si è costituita Kkkk Viaggi S.r.l. mediante
comparsa di risposta depositata in data 5.11.2010 con la quale, contestando la
fondatezza dell’avversa pretesa, ha eccepito che la possibilità di dover rinegoziare la
disciplina dei rapporti tra affiliante ed affiliata in ragione delle specifiche prescrizioni
imposte dalla normativa regionale era stata espressamente contemplata nell’art. 2 del
sottoscritto contratto, in adempimento del quale aveva offerto alla ricorrente la
stipulazione di un nuovo contratto di associazione in partecipazione, in modo tale da
superare l’ostacolo posto dalla normativa regionale all’apertura del suo punto vendita.
Per tali ragioni ha chiesto il rigetto delle domande avverse.
OSSERVA IN DIRITTO
1.- L'azione spiegata nelle forme del rito sommario di cognizione è
ammissibile. E ciò perchè si rientra nell'ambito di cause in cui il Tribunale giudica in
composizione monocratica ex artt. 50 bis e 50 ter c.p.c.. Segnatamente, l'attrice, in
alternativa all'azione ordinaria volta ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero la
risoluzione del contratto stipulato con la controparte in data 28.10.2009, si è avvalsa
del rito sommario, in guisa della prova documentale della spiegata pretesa. Inoltre, le
w.
ww
deduzioni svolte da parte istante, unitamente al corredo documentale che le supporta,
giustificano la possibilità di un'istruzione "sommaria", la quale deve essere intesa, non
già in senso deteriore come istruttoria "superficiale", come tale non compatibile con un
iu
sistema giudiziario di accertamento delle pretese azionate, tanto più in ragione
ss
dell'efficacia (provvisoria esecutività e titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca
it
giudiziale nonchè per la trascrizione) e del regime impugnatorio (appellabilità ex art.
.e
702 quater c.p.c.) dell'ordinanza conclusiva (che definisce il giudizio di primo grado,
u
anche in ordine alle spese del procedimento), bensì - più propriamente - come
istruttoria "marginale", "snella" e "veloce" (cfr. Trib. Varese 18.11.2009; Trib.
-
Mondovì 10.11.2009).
ww
Ora, la marginalità dell'istruttoria deve essere ravvisata quando appaiono
w.
prevalenti le questioni in diritto sollevate dalle parti ovvero quando assume una
iu
valenza assorbente la prova precostituita documentale ex art. 187, primo comma,
c.p.c.. In conseguenza, la sommarietà dell'istruttoria deve essere associata, non solo
ss
alla sua valenza marginale rispetto alle questioni e alle prove precostituite prodotte,
it
ma anche alla natura costituenda dell'istruttoria da espletare. In definitiva, la
.e
marginalità dell'istruttoria dovrà essere valutata rispetto ai mezzi di prova costituendi
u
richiesti dalle parti (interrogatorio formale, prova testimoniale), in confronto alle
questioni in diritto sollevate ed ai documenti prodotti: quando le questioni giuridiche e
non in fatto e/o quando i documenti prodotti costituiscano gli aspetti assorbenti e/o
prevalenti per la decisione, - nel senso che da essi possano trarsi spunti determinanti
per la ricostruzione della fattispecie ovvero per la dimostrazione dei fatti costitutivi,
impeditivi, estintivi e modificativi ex art. 2697 c.c. del diritto fatto valere in giudizio -,
ricorrono le condizioni perchè l'attivazione del rito sommario instaurato possa essere
avvalorata.
Pertanto, non è la complessità delle questioni poste, sul piano teleologico, ad
inibire la decisione con il rito sommario bensì, sul piano meramente strumentale, la
formazione della prova, ancora in divenire, rispetto alle tesi difensive propugnate, le
quali devono risultare scoperte di supporto dimostrativo ed esigenti detto supporto.
Quando le questioni complesse (complessità intesa come obiettiva difficoltà della loro
risoluzione, in guisa della singolarità della ricostruzione della fattispecie ovvero
dell'esistenza di significativi contrasti giurisprudenziali) eventualmente poste dalle
parti siano definibili allo stato degli atti ovvero attraverso un'attività istruttoria di mero
contorno (nel senso di arricchimento di dati già acquisiti ovvero di dimostrazione di
w.
ww
fatti secondari), sussistono i presupposti del rito sommario.
Nella fattispecie, il procedimento può essere definito in ragione dei rilievi
esposti in diritto e delle prove documentali offerte, senza bisogno di assunzione di
iu
prove costituende.
ss
2.- Sono incontestate tra le parti, oltre ad emergere ex actiis, le seguenti
it
circostanze: a)l’intervenuta stipulazione, tra le odierne parti, in data 28.10.2009, del
.e
contratto di affiliazione commerciale secondo la formula del Franchising, contratto di
u
cui la ricorrente domanda la declaratoria di nullità ovvero, in alternativa la risoluzione
per grave inadempimento (ved. All. 3 produzione De Meviax); b) l’esplicita
-
previsione in tale contratto che, nonostante il rapporto di affiliazione, l’affiliato
ww
avrebbe conservato la sua <<qualità di impresa autonoma, indipendente e distinta
w.
dall’affiliante, essendo a tal fine escluso tra le parti l’animus societatis>> (vedi
iu
premessa del contratto de quo nonchè art. 5 del regolamento pattizio); c)
l’impossibilità di dare attuazione allo stipulato contratto poichè la formula negoziale
ss
prescelta, - franchising con conseguente configurazione dell’affiliato quale autonoma
it
impresa-, si poneva in contrasto con la normativa regionale in materia di turismo, la
.e
quale, nel recepire i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
u
362/1998, prevedeva che l’autorizzazione all’esercizio di un’impresa turistica, quale
appunto l’agenzia di viaggio, potesse essere rilasciata soltanto all’impresa
complessivamente considerata, e cioè all’affiliante, e non anche alle singole sue filiali,
non dovendo essere queste ultime delle <<entità separate dall’azienda ovvero un
centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno
capo all’imprenditore>> (cfr. nota settore sviluppo della Regione Campania del
19.11.2009 affoliato alla produzione della ricorrente).
3.- Così ricostruita la vicenda negoziale in esame, la domanda attorea volta ad
ottenere la declaratoria di nullità dello stipulato contratto di franchising appare fondata
alla luce del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c., poichè la figura negoziale
scelta dalle odierne parti al fine di regolare i loro reciproci rapporti, rinvenendo il suo
momento qualificante nell’instaurazione di un rapporto di affiliazione tra <<due
soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti>> (cfr. legge
129/2004), presenta un oggetto che, già sotto il profilo della fattispecie tipizzata dal
legislatore, si pone in diretto contrasto con la normativa di settore, essendo, per tale
ragione, giuridicamente irrealizzabile.
4.- Ciò posto, Ë utile brevemente rammentare l’autorevole insegnamento delle
Sezioni Unite, pienamente condiviso dallo scrivente, espresso con la sentenza
w.
ww
26725/2007, nella quale il supremo consesso della corte di nomofilachia, oltre a
rimarcare, ai fini della valutazione della validità del contratto, la tradizionale
distinzione tra norme di comportamento e norme di validità, ha delimitato l’ambito di
iu
applicazione dell’art. 1418 c.c..
ss
Escluso, allora, che nel caso in esame venga in rilievo un’ipotesi di nullità
it
testuale ex art. 1418 3 comma c.c., occorre, viceversa, richiamare l’elaborazione
.e
giurisprudenziale, recepita e condivisa nella citata sentenza, in ordine alla cd. nullità
u
virtuale che investe direttamente il tema della presente controversia.
Affermano i giudici di legittimità che <<la nullità del contratto per contrarietà
-
a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., postula che siffatta
ww
violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla
w.
struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel
iu
corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non
determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le
ss
quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista
it
anche in riferimento a detta ipotesi>> (vedi in terminis Cassazione civile, sez. I,
.e
29/09/2005, n. 19024). In altri termini, le norme imperative la cui violazione comporta
u
la nullità del contratto si risolvono essenzialmente in quelle che, riferendosi alla
struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, si riflettono
anche sull’oggetto dell’accordo, privandolo dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 c.c., e
cioè della possibilità, della liceità e della determinabilità.
Da tanto discende la giuridica impossibilità dell'oggetto del contratto allorchè
la prestazione dedotta nell’accordo negoziale, pur non essendo di per sè illecita, si
ponga in contrasto con le norme vigenti alla data del contratto o con i provvedimenti
amministrativi di autorizzazione allo svolgimento dell’attività disciplinata dal
convenuto regolamento pattizio, vanificando le reciproche esigenze specificamente
previste e considerate dalle parti al momento della sua stipulazione, e quindi
precludendone l’attuazione.
L'impossibilità che genera la nullità del contratto è dunque quella che postula
una prestazione obiettivamente insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di
impedimenti di carattere giuridico che ostacolino, stante la contrarietà ad una norma
imperativa, in maniera assoluta il risultato cui essa è diretta, discendendo da fattori
esterni che hanno efficacia giuridica ostativa all'esecuzione della prestazione dedotta
nel contratto (cfr. Cass., 20 luglio 1987, n. 6362, in Mass., 1987, 6362; Id., 6 dicembre
1984, n. 6407, ivi, 1984, 6407; Cass. 10 agosto 2002, n. 12142 Cass. 26 maggio 1999,
w.
ww
n. 5103).
5.- Tali essendo i principi applicabili alla fattispecie in esame, non vi è dubbio,
allora, che il contratto di franchising stipulato dalle parti in data 28.10.2009,
iu
disciplinando i rapporti tra affiliante ed affiliato in termini tali tra preservare le
ss
reciproche posizioni di autonomi imprenditori, non poteva trovare attuazione
it
ponendosi in contrasto con la disciplina regionale di settore. Quest’ultima, infatti,
.e
essendo espressione direttamente della potestà legislativa riconosciuta alle Regioni
u
dall’art. 117 Cost., presupponeva l’unicità dell’autorizzazione a svolgere l’attività
imprenditoriale programmata, riconoscendone la titolarità, unitamente alla qualità di
-
imprenditore, soltanto all’affiliante, mentre l’affiliato era tenuto, per operare, ad
ww
assumere la forma giuridica di mera filiale del primo, priva dell’autonomia gestionale.
w.
Tutto ciò in aperto contrasto sia con la summenzionata previsione contrattuale,
iu
stabilendo la quale le parti avevano espressamente escluso l’animus societatis, sia con
la stessa struttura del franchising concepito dal legislatore del 2004 come figura
ss
negoziale utilizzabile da imprenditori che intendano preservare la propria autonomia
it
giuridica ed economica.
.e
6.- Parte resistente ha contrastato la pretesa attorea richiamando l’art. 2 del
u
regolamento pattizio convenuto in data 28.10.2009 a tenore del quale <<nel caso in
cui gli enti competenti richiedessero documenti o procedure per l’apertura del punto
vendita che richiedessero un contratto di locazione diretta tra l’affiliante ed il
locatario ovvero o procedure che richiedono la regolamentazione dei rapporti
lavorativi tra affiliato ed affiliante, gli stessi, gli stessi si adopereranno per redigere o
modificare la documentazione con la finalità di ottenere l’apertura del punto vendita
come filiale dell’affiliante>>. In adempimento di tale clausola ha, poi, dedotto di aver
offerto, con il fax del 12.11.2009, alla ricorrente di sostituire lo stipulato contratto di
affiliazione con un altro di associazione in partecipazione che, essendo privo di quel
connotato di autonomia che contraddistingue la posizione dell’affiliato nel contratto di
franchising, avrebbe consentito di aprire il punto vendita, senza incontrare l’ostacolo
della normativa di settore.
Orbene, ritiene lo scrivente che la succitata clausola, al pari del rifiuto
manifestato dalla ricorrente di acconsentire a disciplinare i rapporti con l’affiliante
secondo l’alternativo schema negoziale propostole che, come dalla stessa resistente
evidenziato nella sua memoria di costituzione, avrebbe sostituito l’originario contratto
di affiliazione, non vale ad escludere la nullità di quest’ultimo, persistendo
l’impossibilità, come peraltro ammesso dalla resistente all’atto della costituzione in
w.
ww
giudizio, della sua giuridica attuazione stante la contrarietà con la normativa di settore,
venendo, al più, tale rifiuto in rilievo al fine di stigmatizzare l’inadempimento della
ricorrente in ordine alla suddetta clausola di rinegoziazione; aspetto quest’ultimo che,
iu
però, esula dal thema decidendum del presente giudizio.
ss
E’, infatti, pacifico, stante l'autonomia riconosciuta alle parti dal nostro
it
ordinamento, che nulla si oppone perchè una volta stipulato, come si è verificato nella
.e
specie, un contratto "nullo" per mancanza o contrarietà alla legge di uno dei requisiti
u
stabiliti dall'art. 1346 c.c. - o per qualsiasi altra causa - le parti, consapevoli della
nullità, diano vita, exspressis o con un comportamento concludente, ad un nuovo
-
contratto, perfettamente valido, che si sostituisca al precedente e che produca quegli
ww
effetti che il precedente non era in grado di produrre (cfr., Cass., 9 agosto 1990, n.
iu
Cass., 28 maggio 1979, n. 3088).
w.
8106, nonchè Cass., 13 novembre 1986, n. 6673; Cass., 19 novembre 1983, n. 6896 e
Parimenti, le parti possono stabilire tale evenienza anche al momento stesso
ss
della stipulazione del contratto poi dichiarato nullo, obbligandosi di seguito a
it
rinegoziare i pregressi accordi secondo uno schema negoziale tale da colmare le
.e
carenze strutturali del precedente negozio. Tuttavia, ciò non toglie che di quest’ultimo
u
debba pur sempre dichiararsi la nullità, qualora, come nella specie, una delle parti si
rifiuti di novare il precedente contratto nullo in un altro che non presenti gli accertati
profili di invalidità.
Conclusivamente deve dichiararsi la nullità del contratto di affiliazione
commerciale intervenuto tra le parti in data 28.10.2009, con il conseguente
assorbimento della proposta domanda volta ad ottenerne, in alternativa, la risoluzione.
7.- Acclarata la mancanza della causa adquirendi in base alla quale la
resistente ha ricevuto le somme indicate nel ricorso introduttivo, - somme il cui
versamento da parte della ricorrente non è stato contestato -, deve accogliersi la
domanda di ripetizione proposta dalla De Meviax, dal momento che, dichiarata la
nullità del contratto, l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di
quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito
oggettivo, con la conseguenza che al diritto di ripetere quanto pagato si accompagna il
diritto agli interessi moratori ed all'ulteriore risarcimento, ex art. 1224, comma 2, c.c.
(compresi i danni da svalutazione monetaria),ove ne ricorrano i presupposti di
applicabilità. La circostanza che la somma di denaro sia stata ricevuta in base ad un
titolo negoziale poi annullato non incide sulla qualificazione dell'obbligazione di
restituzione (che è obbligazione pecuniaria), ma, eventualmente,
soltanto sulla
w.
ww
valutazione dell'elemento soggettivo attribuibile al percettore - se di buona o di mala
fede - ai fini della decorrenza del dies a quo di interessi e danni da svalutazione
monetaria (cfr. Cassazione civile, sez. II, 23/01/1995, n. 722; Cass. Civile, sez. III,
iu
15/04/2010, n. 9052).
ss
Dovendosi presumere, in assenza di prova contraria, la buona fede della Kkkk
it
Viaggi S.r.l., quest’ultima deve essere condannata a restituire in favore di De Meviax,
.e
la somma di € 9.600,00 versata in esecuzione del contratto stipulato in data
u
28.10.2009, oltre interessi dalla data di notifica del ricorso introduttivo (27.7.2010).
8.- Per quanto attiene alla richiesta attorea del maggior danno ex art. 1224 co 2
-
c.c.,
occorre tener conto del recente arresto delle SS.UU. ( Cass. n. 19499 del
ww
16/07/2008) sul tema. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il maggior
w.
danno di cui all’art. 1224 c.c. nelle obbligazioni pecuniarie è riconoscibile nella
iu
eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del
rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed
ss
il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell’art. 1284 c.c.,
it
salva la possibilità, per il creditore che domandi una somma maggiore a tale
u
di idonea documentazione.
.e
differenza, di fornire la prova del danno effettivamente subito mediante la produzione
Orbene, nel caso di specie la ricorrente non ha provato alcunchè, limitandosi ad
affermare soltanto di aver subito il danno reclamato, ma non ha fornito, come invece
avrebbe dovuto, alcuna prova del suddetto pregiudizio. Pertanto, non può essere
riconosciuto il maggior danno se non in via presuntiva nella eventuale differenza, a
decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo
netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il saggio degli interessi
legali determinato per ogni anno ai sensi dell’art. 1284 c.c. Tale somma è destinata ad
aggiungersi quindi agli interessi legali che vanno riconosciuti, come anticipato, a far
data dalla domanda giudiziale, ossia dal 27/7/2010.
9.- Relativamente alla ulteriore domanda risarcitoria proposta dalla De Meviax,
si ritiene che questa sia rimasta sfornita di prova e ciò in considerazione del fatto che
l’attrice non ha prospettato alcuna attività istruttoria finalizzata ad acquisire la prova di
quest’ulteriore pregiudizio.
Tale giudizio rileva non solo sul piano formale (quello appunto
dell'ammissibilità delle richieste istruttorie), ma anche su quello sostanziale posto che,
quand'anche si ammettesse la deposizione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, in
w.
ww
mancanza di una qualsiasi attività assertiva sul punto articolata dall’attrice volta ad
individuare “in che cosa sia consistito l’ulteriore danno subito”, in virtù della
"deformalizzazione" che caratterizza il rito,comunque non si raggiungerebbe la prova
iu
di fatti rilevanti ai fini dell'accertamento e quantificazione del danno (e d'altronde la
ss
sommarietà del rito non può spingersi al punto da ritenere che tali fatti possano essere
.e
contraddittorio).
it
individuati successivamente, attraverso l'esame del teste, in spregio al principio del
u
Tale lacuna probatoria, che sussiste ab origine, non può essere colmata
disponendo la separazione di detta domanda e la trattazione della stessa nelle forme
-
del rito ordinario e ciò per due ordini di motivi.
ww
In primo luogo, la separazione delle domande svolte nel rito sommario,
w.
mediante prosecuzione di parte di esse nelle forme ordinarie, è prevista unicamente in
proposte dal ricorrente.
ss
iu
relazione alle domande riconvenzionali (art. 702-ter, co. 4, cpc) e non per quelle
Il resistente infatti subisce la scelta dell'attore, mentre quest'ultimo può valutare
it
quale rito sia pi_ idoneo in funzione delle domande che intende proporre.
.e
In secondo luogo, il passaggio dal rito sommario a quello ordinario si giustifica
u
solo quando ciò sia necessitato dalle difese delle parti ("se ritiene che le difese svolte
dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria") e non quando, come nel caso in
esame, la giustificazione del mutamento di rito risieda nella carenza probatoria ab
origine del ricorso (non sanata nemmeno in udienza).
In quest'ultima ipotesi, infatti, il ricorrente si trova nelle stesse condizione
dell'attore che, entro i termini previsti dal rito ordinario, non deduca o produca
elementi sufficienti a provare il proprio assunto.
Diversamente opinando, il rito sommario diventerebbe una sorta di preprocesso finalizzato a verificare la sufficienza degli elementi di prova messi a
disposizione del ricorrente, che in questo modo si garantirebbe una chance in più,
posto che il Giudice, nel caso di incompletezza del quadro istruttorio, dovrebbe
disporre la prosecuzione con il rito ordinario, assegnando nuovi termini (il tutto in
palese contrasto con gli effetti deflattivi che hanno ispirato il legislatore della riforma).
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
10.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in mancanza di nota
spese, d’ufficio come in dispositivo.
P.Q.M.
visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.,
w.
ww
a) dichiara l'ammissibilità della domanda proposta nelle forme del rito
sommario di cognizione;
b) dichiara la causa definibile sulla scorta dell'istruttoria sommaria;
iu
c) dichiara la nullità del contratto di affiliazione commerciale intercorso tra le
ss
odierne parti in data 28.10.2009 e, per l’effetto, condanna la S.r.l. Kkkk Viaggi alla
it
restituzione in favore di De Meviax della somma di € 9.600,00, oltre interessi legali a
.e
far data dal 27/7/2010, nonchè alla eventuale differenza, a decorrere dal 27/7/2010, tra
u
il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai
12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell’art.
-
1284 c.c.;
ww
d) dichiara assorbita la domanda di risoluzione contrattuale;
iu
Meviax.
w.
e) rigetta l’ulteriore domanda di risarcimento del danno proposta da De
f) condanna Kkkk, alla refusione, in favore di De Meviax, delle spese e
ss
competenze del presente procedimento sommario di cognizione, che liquida in
Il Giudice
dr. Fabio Maffei
u
Si comunichi alle parti
.e
euro 98,60 per esborsi, oltre accessori come per legge.
it
complessivi euro 1.218,60, di cui euro 520,00 per diritti, euro 600,00 per onorario ed
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