IL QUADRO LEGISLATIVO ITALIANO
Avv. Giulietta Bergamaschi
Lexellent studio legale
Tassi di occupazione a confronto
76.1%
68.2%
59.8%
67.9%
66.3%
79.9%
77.9%
67.3
%
68.6%
64.7
%
69.3%
78.1%
75.0%
70.0%
64.7%
64.6%
60.3%
65.8%
59.1%
46.1
%
Francia
75.3%
Germania
52.1%
46.4
%
Italia
Olanda
49.4%
Spagna
Regno Unito
Il quadro legislativo di riferimento in ambito
discriminatorio
• Direttiva 2000/43 CE in materia di discriminazione di
razza e origine etnica, recepita in Italia con il d.lgs.
215/2003.
• Direttiva 2000/78 CE in materia di discriminazioni basate
su orientamento sessuale, religione, età e disabilità,
recepita in Italia con il d.lgs. 216/2003.
• Riformano la materia delle discriminazioni di genere le
direttive nn. 2002/73 (recepita con il d.lgs. n. 145/2005) e
54/2006 che confluisce nel Codice delle Pari Opportunità
(d.lgs. 198/2006).
I riti speciali
 I° rito speciale antidiscriminatorio: previsto dal d.lgs.
198/2006 (Codice delle Pari Opportunità).
 II° rito speciale previsto dal d.lgs. 150/2011, art. 28: rito
sommario di cognizione per le controversie in materia di
discriminazione per ragioni di razza, orientamento sessuale,
religione, età e disabilità.
La Riforma Fornero
L’art. 1 comma 42 della legge n. 92/2012
modifica l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (l.
300/1970), includendo l’art. 3 della legge n.
108/1990 per quanto concerne le conseguenze
del licenziamento discriminatorio e omettendo
di richiamare i riti speciali antidiscriminatori
previsti dal Codice delle Pari Opportunità e dal
d.lgs. n. 150/2011.
Tribunale di Milano sezione lavoro
Ordinanza del 20.05.2013
Non avendo promosso azione avverso la dedotta discriminazione
nelle forme del rito speciale antidiscriminatorio, la ricorrente
non può giovarsi dell’alleggerimento dell’onere probatorio.
Inoltre, il Giudice rileva che non risultano comunque allegati
significativi elementi di fatto idonei a fondare una presunzione in
ordine al carattere discriminatorio del licenziamento e per tali
ragioni rigetta la domanda proposta col rito Fornero.
Tribunale di Arezzo sezione lavoro
Ordinanza del 22.11.2012
Il Giudice rigetta il ricorso proposto col rito Fornero perché la
ricorrente non ha articolato i mezzi di prova in ordine alla
discriminatorietà del licenziamento (o alla sussistenza di un
rapporto di causalità tra l’asserito intento discriminatorio – per
motivi di età – ed il licenziamento, con riferimento anche alle
circostanze addotte a sostegno del licenziamento medesimo), né
è possibile dedurre argomenti di prova dalla documentazione
prodotta e/o dai fatti allegati.
Gli elementi di discriminazione non sono desumibili per
presunzione.
Conclusione
Rito Fornero
No alleggerimento
dell’onere
probatorio
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