“L’INVALIDITÀ DEGLI ATTI
PROCESSUALI – IL PROCESSO DI
COGNIZIONE: LA FASE INTRODUTTIVA”
PROF. ROMANO CICCONE
Università Telematica Pegaso
L’invalidità degli atti processuali – il processo
di cognizione: la fase introduttiva
Indice
1
I VIZI DEGLI ATTI PROCESSUALI ------------------------------------------------------------------------------------- 3
2
IL PROCESSO DI COGNIZIONE: IL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE---------------------- 7
3
LA FASE INTRODUTTIVA DEL PROCESSO DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE ------------ 8
4
LA NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE -------------------------------------------------------------------------- 12
Per il proficuo studio dell'insegnamento è assolutamente consigliata la consultazione
del vigente codice di procedura civile (anche e soprattutto se "annotato" e/o
"commentato" e/o "operativo)
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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di cognizione: la fase introduttiva
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1
I vizi degli atti processuali
Il capo III del primo libro del codice di procedura civile disciplina, dall'articolo 156
all'articolo 162, la “nullità degli atti” processuali, intesa come inidoneità dell'atto viziato a produrre
i suoi effetti.
Il nostro legislatore utilizza un'accezione molto ampia di nullità, comprendendo in tal
termine anche fattispecie particolari di annullabilità degli atti; l'individuazione di nozioni afferenti
l'inesistenza e l'irregolarità degli atti, invece, é un compito lasciato alla dottrina e
alla
giurisprudenza.
Iniziamo la nostra disamina dall'art. 156 c.p.c. - rilevanza della nullità - in base al
quale:“Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo,
se la nullità non é comminata dalla legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per
il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui é
destinato”.
Dal dettato del summenzionato articolo, si evince che la nullità deve necessariamente
essere oggetto di pronuncia del giudice; pronuncia in mancanza della quale l'atto
produce
egualmente i suoi effetti.
Gli atti del procedimento, invero, anche se viziati sono sempre validi, sino a quando non
interviene la pronuncia del giudice che ne sancisce, con efficacia ex tunc, la nullità.
Ma, quali sono le ragioni per le quali viene pronunciata la nullità di un atto?
Ebbene, come in altri contesti giuridici e di diritto, la nullità di un atto processuale viene
determinata dalla presenza di un vizio, ovvero, dalla mancanza di un determinato requisito che
l'ordinamento reputa necessario e indispensabile.
In base alla tipologia dei vizi presenti in un atto, la dottrina tende a operare una distinzione
tra inesistenza, nullità o irregolarità degli atti processuali.
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Con il termine inesistenza, si intende un atto manchevole degli elementi essenziali; quindi
un atto sì posto in essere, ma del tutto privo degli elementi che il nostro legislatore reputa
indispensabili.
L'inesistenza può essere fatta valere da chiunque abbia interesse e in qualsiasi momento, non
può, tuttavia, mai essere sanata.
Secondo parte della dottrina, ad esempio, tipico atto inesistente è la sentenza priva della
sottoscrizione del giudice.
La nullità di un atto si ha quando il vizio presente in esso é così grave da renderlo
inidoneo al raggiungimento del suo scopo.
Il legislatore, invero, ha posto la propria attenzione su due elementi fondamentali: la
tassatività della nullità e l'inidoneità allo scopo.
In base al primo elemento, la nullità di un atto sussiste solo e soltanto
nei casi
espressamente stabiliti dalla legge; mentre per il secondo, la nullità viene determinata dalla non
idoneità dell'atto al conseguimento del proprio scopo.
La nullità di un atto può essere eccepita dalla parte (cd. nullità relativa) o, nei casi stabiliti
dalla legge, può essere rilevata d'ufficio dal giudice (cd. nullità assoluta).
L'art. 157 c.p.c. compie alcune precisazioni in merito alla rilevabilità della nullità,
individuando precisi limiti soggettivi e temporali; ed invero “Non può pronunciarsi la nullità senza
istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.
Soltanto la parte nel cui interesse é stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per
la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o
alla notizia di esso.
La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha
rinunciato anche tacitamente”.
E' ben evidente come nei casi di nullità relativa (e non anche in quella assoluta), se il rilievo
non avviene nel rispetto delle modalità e dei limiti innanzi esposti, si determinerà una sanatoria del
vizio con piena efficacia retroattiva.
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Per tali ragioni, si addiviene ad un corollario semplice ma fondamentale, ovvero: le nullità
relative sono sanabili, mentre quelle assolute, salvo che la legge disponga altrimenti, sono
insanabili.
Tipo esempio di nullità insanabile, é la fattispecie prevista dall'art. 158 c.p.c. in base alla
quale “La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico
ministero é insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161”; per
completezza, art. 161 c.p.c. “La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per
cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di
impugnazione. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione
del giudice”.
Il nostro legislatore in ottemperanza al principio di conservazione, tende a limitare
l'estensione della nullità.
Ed invero, in base al dettato normativo dell'art. 159 c.p.c., la nullità di un atto non importa
quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti; così come la nullità di
una parte dell'atto non determina la nullità delle altre parti che che sono indipendenti.
In egual modo, se un vizio presente in un atto impedisce il prodursi di un determinato
effetto, l'atto può comunque produrre gli altri effetti per i quali é idoneo.
Norma di chiusura della disciplina della nullità é l'art. 162 c.p.c. - pronuncia sulla nullità il quale recita testualmente:
“Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione
degli atti ai quali la nullità si estende.
Se la nullità degli atti del processo é imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al
difensore, il giudice col provvedimento col quale la pronuncia pone le spese della rinnovazione a
carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare
quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell'art. 60 n. 2”.
L'irregolarità di un atto si ha nel caso di sussistenza di un vizio lieve, per il quale si
determinano delle semplici sanzioni (ad esempio, violazione di norme che prevedono termini
ordinatori) o si prevedono forme di regolarizzazione (es. difetto di rappresentanza).
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2 Il processo di cognizione: il procedimento
innanzi al tribunale
Il processo di cognizione, indica l'insieme delle attività a mezzo delle quali si accertano le
condizioni e i presupposti di fatto e di diritto per addivenire all'accoglimento o al rigetto della
domanda.
Il nostro legislatore individua nel processo innanzi al tribunale il cd. processo tipo,
disciplinandolo minuziosamente in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue fasi; la normativa afferente
tale processo viene, poi, integrata e adattata per lo svolgimento dei giudizi innanzi al giudice di pace
e per i processi di appello.
Normativa autonoma e speciale viene dettata, invece, per i giudizi innanzi alla corte di
cassazione, per il processo di lavoro e, in un certo modo, anche per i procedimenti speciali.
Il giudizio di cognizione innanzi al tribunale consta di tre fasi principali:
a)
fase introduttiva, rappresentata dalla domanda della parte;
b)
fase istruttoria, a sua volta distinta in fase di trattazione, relativa all'attività di
esposizione e discussione delle domande e delle eccezioni, e in fase probatoria, afferente l'attività
di raccolta e valutazione delle prove;
c)
fase decisoria, rappresentata dall'emissione della sentenza da parte dell'autorità
giudicante.
In effetti i momenti principali e rilevanti del procedimento sono la fase istruttoria, sempre
delegata ad un giudice monocratico, e la fase decisoria, oggi di competenza del giudice
monocratico, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge, in cui la decisione viene
affidata all'organo collegiale.
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3
La fase introduttiva del processo di cognizione
innanzi al tribunale
Il processo ha inizio con la proposizione della domanda giudiziale, ossia l'atto con il quale
una parte (l'attore) chiede la tutela giurisdizionale, ovvero con il quale un soggetto, affermando
l'esistenza di un fatto e di una norma che lo tutela, invoca l'autorità giurisdizionale affinché attui tale
norma.
Gli elementi della domanda giudiziale sono essenzialmente tre:

i soggetti, ovvero le parti;

il petitum, cioè l'oggetto della domanda;

la causa petendi, il motivo per cui la domanda é avanzata.
La domanda giudiziale per poter esplicare i propri effetti, per dare inizio al processo, deve
essere notificata al convenuto; dopo tale adempimento il procedimento si intende iniziato.
Analizziamo, in dettaglio, gli elementi e la struttura della domanda giudiziale.
Ai sensi del primo comma dell'art. 163 c.p.c. “La domanda si propone mediante citazione
a comparire a udienza fissa”.
La citazione é un atto scritto doppiamente recettizio, in quanto si rivolge a due distinti
destinatari: il convenuto, ovvero colui contro il quale é proposta la domanda e il giudice, il
soggetto al quale l'attore rivolge la domanda.
Così come i destinatari, anche la funzione dell'atto di citazione è duplice: da un lato, la
chiamata in giudizio di un soggetto, cd. vocatio in ius, e dall'altro, la domanda di tutela
giurisdizionale mediante cognizione, cd. editio actionis.
L'art. 163 comma 3, individua gli elementi che devono essere contenuti nell'atto di
citazione, ovvero:
1.
l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda é proposta;
2.
il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome e la residenza o il
domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li
assistono. Se attore o convenuto é una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un
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comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o
ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3.
la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4.
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda,
con le relative conclusioni;
5.
l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in
particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6.
il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia
stata già rilasciata;
7.
l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a
costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite
dall'art. 166 c.p.c., ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire,
nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
Non possiamo esimerci dal segnalare come in tal contesto, la legge 80/2005 ha introdotto
un'importante innovazione, prevedendo la possibilità per l'attore di indicare nell'atto di citazione un
“invito” al convenuto di notificare la comparsa di risposta, ovvero il primo atto difensivo; se tale
invito viene accettato dal convenuto, il giudizio su accordo di tutte le parti può proseguire secondo
un rito speciale, ovvero il rito societario.
Come abbiamo poc'anzi evidenziato, l'attore deve invitare il convenuto a comparire in
giudizio in una data precisa; data scelta liberamente dall'attore, ma soggetta ad alcune limitazioni.
L'art. 163 bis c.p.c. - termini per comparire – indica, invero, il numero di giorni minimi
che devono intercorrere tra la data di udienza fissata dall'attore nel proprio atto di citazione e il
giorno della notifica dello stesso atto introduttivo di lite.
La legge 263/2005, applicabile a tutti i procedimenti instaurati a partire dall'1/03/2006, ha
ampliato i termini a comparire individuandoli in:

90 giorni per gli atti da notificare in Italia;

150 giorni per gli atti da notificare all'estero.
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In caso di urgenza, comunque, il Presidente del Tribunale con decreto motivato può, su
richiesta dell'attore, abbreviare i termini di comparizione sino alla metà.
Se, invece, il termine a comparire é troppo lungo, il convenuto può chiedere al Presidente
l'anticipazione della prima udienza con apposito ricorso, in calce al quale il Presidente decide con
decreto che va comunicato alle parti costituite e notificato alle altre parti.
L'atto di citazione sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore, viene consegnato poi
all'ufficiale giudiziario il quale lo notifica a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c.; come abbiamo già
rilevato in precedenza, dal momento in cui l'atto di citazione è notificato, il procedimento é a tutti
gli effetti pendente con conseguente produzione di effetti giuridici processuali e sostanziali.
Gli effetti giuridici processuali sono quelli che si riversano sul rapporto processuale e sono,
ad esempio:

la litispendenza, ovvero la pendenza di un giudizio tra più soggetti che rivestono la
qualità di parte del processo;

la determinazione degli elementi oggettivi della domanda;

la fissazione del momento in cui si determina l'esistenza dei presupposti processuali,
quali la capacità delle parti, del giudice, etc. etc.).
Per effetti sostanziali della domanda, invece, ci si riferisce, ad esempio:

all'interruzione della prescrizione;

all'impedimento della decadenza;

alla costituzione in mora, etc.etc.
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4 La nullità dell'atto di citazione
La normativa afferente la nullità dell'atto di citazione è dettagliata nell'art. 164 c.p.c.,
norma che opera una precisa distinzione tra i vizi che si riferiscono alla vocatio in ius, indicati nel
primo comma, e i vizi relativi all'editio actionis, indicati nel quarto comma.
Il primo comma dell'art. 164 c.p.c. dispone testualmente che: “La citazione é nulla se é
omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1 e 2 dell'art. 163,
se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se é stato assegnato un termine a
comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal
numero 7 dell'art. 163” .
Tali disposizioni essendo poste a difesa della parte convenuta, esplicano effetti differenti
legati alla costituzione o meno del convenuto.
Ed invero, qualora il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice rilevata la nullità
della citazione ai sensi del primo comma del summenzionato articolo, dispone la rinnovazione
dell'atto di citazione entro un termine perentorio; tale rinnovazione sana i vizi, con la conseguenza
che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima
notificazione.
Nel caso in cui la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della
causa dal ruolo ed il processo si estingue.
Di converso, la costituzione in giudizio del convenuto sana i vizi della citazione, facendo
salvi gli effetti sostanziali e processuali del giudizio; tuttavia, qualora il convenuto eccepisce
l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7
dell'art. 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.
Diversa è la nullità statuita nel quarto comma dell'art. 164 c.p.c. in base al quale “La
citazione é altresì nulla se é omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero
3 dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo”.
In questa ipotesi il giudice, rilevata la nullità, fissa all'attore un termine perentorio per
rinnovare la citazione o, se il convenuto si é costituito, per integrare la domanda; restano ferme le
decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.
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Se la rinnovazione o l'integrazione non avvengono, si avrà estinzione del procedimento nel
primo caso, e dichiarazione di nullità dell'atto nel secondo.
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