INVALIDITA’ del contratto
• 2 specie: la forma più radicale NULLITA’
• L’altra: ANNULLABILITA’
• Se negozio nullo: paralizzato ab origine negli
effetti
• Se annullabile: produce effetti sin dalla sua
conclusione, ma sono precari-instabili potendo
essere rimossi da sentenza del giudice
• Annullabilità consegue a inosservanza di regole
poste a tutela di un soggetto, mentre la nullità
consegue a violazione di regole poste a tutela
dell’interesse generale
INVALIDITA’ NEGOZIO
GIURIDICO
• Si allude a difetti originari degli atti
d’autonomia che li rendono inidonei alla
produzione di effetti giuridici
IRREGOLARITA’ N.G.
• Negozio giuridico affetto da anomalie
leggere
• Esempi: art. 89 c.c. divieto temporaneo di
nuove nozze; art. 2296 c.c. omessa
pubblicità legale x snc
INESISTENZA N.G.
• Inesistenza: categoria dogmatica limitata
ad ipotesi marginali, si verifica quando il
negozio difetta di quella sostanza che lo
renderebbe almeno identificabile come
negozio rilevante per l’ordinamento
giuridico (es. matrimonio celebrato fra
persone stesso sesso)
• Difetta di una volontà seria e riconoscibile
dall’ordinamento, ma sull’es. di scuola oggi
ci sarebbe qualcosa da dire!
• Nessun effetto
Inefficacia
• E’ la forma espressiva più ampia
dell’invalidità, sussiste quando il negozio è
valido ma non è idoneo a produrre effetti
tipici (es. vendita cosa altrui); inefficacia
assoluta o relativa ( cioè inopponibilità).
• Originaria o successiva: contratto
condizionato con condizione sospensiva o
risolutiva
NULLITA’
• Totale e originaria inefficacia
• Il negozio nullo non produce effetti sin
dall’origine relativi al tipo cui appartiene,
ma può produrre effetti di ordine non
negoziale ad es. 1338 tipizzazione di ipotesi
di responsabilità precontrattuale (1337)
NULLITA’
• Art. 1418: contrarietà a norma imperativa (non
sempre“salvo che la legge disponga diversamente”)
• Quando è imperativa? Espressioni “salvo diversa volontà
delle parti
• Mancanza requisiti 1325….
• Illiceità : di causa (1343), oggetto, condizione (1354)
• Ordine pubblico e buon costume sono clausole generali
• Motivi comuni illeciti (1345)
• Contratto in frode alla legge cioè contratto quale mezzo per
eludere la legge forzando l’elemento causale di c. tipico(es.
vendita con patto di riscatto c/o patto commissorio art.1500
e 2744)
• Altri casi previsti dalla legge: si tratta di nullità cd. virtuale
(la legge non dice i casi ma indica la contrarietà a norma
imperativa)
AZIONE DI NULLITA’
• Legittimazione attiva: CHIUNQUE ne abbia interesse,
anche D’UFFICIO (v. anche art.100cpc)
• Imprescrittibile salvi effetti dell’usucapione e azione di
ripetizione
• Insanabilità: non si può convalidare (art. 1423)
• Il negozio nullo NON produce effetti giuridici
• Opera di diritto: pertanto la sentenza è di mero accertamento
con effetto dichiarativo e retroattivo
• Nullità parziale (art. 1419) nullità di 1 o più clausole:
verifica dell’essenzialità della clausola attraverso la volontà
delle parti (legittimo rinvio a 1339 c.c.); applicazione del
più ampio principio di conservazione del contratto
• Rinnovabile se depurato del quid che lo rendeva nullo
• Convertibile (art. 1424): può produrre gli effetti di un c.
diverso se ne ha i requisiti di forma e sostanza con riguardo
allo scopo perseguito dalle parti
AZIONE ANNULLABILITA’
• Cause: Incapacità di contrattare legale o d’intendere
e di volere/ se incapacità naturale (v. sub art. 428) e
vizi del consenso
• Legittimazione attiva: soggetto nel cui interesse è x
legge prevista, è annullabilità relativa e va distinta
da annullabilità assoluta proponibile da chiunque
ne abbia interesse (es. incapacità da interdizione
legale)
• Non è rilevabile d’ufficio
• Si prescrive in 5 anni, ma l’eccezione si può
proporre senza limiti
• Sentenza costitutiva con effetto retroattivo
Convalida di negozio annullabile
• Art. 1444 c.c.: consapevolezza del motivo
di annullabilità
• Negozio unilaterale, non recettizio con
contenuto tipizzato ex art. 1444 comma 1
• Forma libera, ma per alcuni forma per
relationem cioè uguale a quella del contratto
da convalidare; anche un comportamento
concludente
Effetti dell’ annullabilità nei cfr.
dei terzi
• Se annullamento dipende da incapacità v art.
428, tutela dell’affidamento
• Art. 1445 c.c. tutela affidamento salvi effetti
trascrizione domanda di annullamento
• I diritti dei sub-acquirenti non sono
tutelati:1.se è in malafede 2. se annullamento x
incapacità legale nota dai registri stato civile
3.acquisto a titolo gratuito
• Trascrizione domanda di annullamento
anteriore all’acquisto del terzo (2652 n.6,
pubblicità sanante)
Scarica

27 invalidita - Scuola di Giurisprudenza