INVALIDITA’ del contratto • 2 specie: la forma più radicale NULLITA’ • L’altra: ANNULLABILITA’ • Se negozio nullo: paralizzato ab origine negli effetti • Se annullabile: produce effetti sin dalla sua conclusione, ma sono precari-instabili potendo essere rimossi da sentenza del giudice • Annullabilità consegue a inosservanza di regole poste a tutela di un soggetto, mentre la nullità consegue a violazione di regole poste a tutela dell’interesse generale INVALIDITA’ NEGOZIO GIURIDICO • Si allude a difetti originari degli atti d’autonomia che li rendono inidonei alla produzione di effetti giuridici IRREGOLARITA’ N.G. • Negozio giuridico affetto da anomalie leggere • Esempi: art. 89 c.c. divieto temporaneo di nuove nozze; art. 2296 c.c. omessa pubblicità legale x snc INESISTENZA N.G. • Inesistenza: categoria dogmatica limitata ad ipotesi marginali, si verifica quando il negozio difetta di quella sostanza che lo renderebbe almeno identificabile come negozio rilevante per l’ordinamento giuridico (es. matrimonio celebrato fra persone stesso sesso) • Difetta di una volontà seria e riconoscibile dall’ordinamento, ma sull’es. di scuola oggi ci sarebbe qualcosa da dire! • Nessun effetto Inefficacia • E’ la forma espressiva più ampia dell’invalidità, sussiste quando il negozio è valido ma non è idoneo a produrre effetti tipici (es. vendita cosa altrui); inefficacia assoluta o relativa ( cioè inopponibilità). • Originaria o successiva: contratto condizionato con condizione sospensiva o risolutiva NULLITA’ • Totale e originaria inefficacia • Il negozio nullo non produce effetti sin dall’origine relativi al tipo cui appartiene, ma può produrre effetti di ordine non negoziale ad es. 1338 tipizzazione di ipotesi di responsabilità precontrattuale (1337) NULLITA’ • Art. 1418: contrarietà a norma imperativa (non sempre“salvo che la legge disponga diversamente”) • Quando è imperativa? Espressioni “salvo diversa volontà delle parti • Mancanza requisiti 1325…. • Illiceità : di causa (1343), oggetto, condizione (1354) • Ordine pubblico e buon costume sono clausole generali • Motivi comuni illeciti (1345) • Contratto in frode alla legge cioè contratto quale mezzo per eludere la legge forzando l’elemento causale di c. tipico(es. vendita con patto di riscatto c/o patto commissorio art.1500 e 2744) • Altri casi previsti dalla legge: si tratta di nullità cd. virtuale (la legge non dice i casi ma indica la contrarietà a norma imperativa) AZIONE DI NULLITA’ • Legittimazione attiva: CHIUNQUE ne abbia interesse, anche D’UFFICIO (v. anche art.100cpc) • Imprescrittibile salvi effetti dell’usucapione e azione di ripetizione • Insanabilità: non si può convalidare (art. 1423) • Il negozio nullo NON produce effetti giuridici • Opera di diritto: pertanto la sentenza è di mero accertamento con effetto dichiarativo e retroattivo • Nullità parziale (art. 1419) nullità di 1 o più clausole: verifica dell’essenzialità della clausola attraverso la volontà delle parti (legittimo rinvio a 1339 c.c.); applicazione del più ampio principio di conservazione del contratto • Rinnovabile se depurato del quid che lo rendeva nullo • Convertibile (art. 1424): può produrre gli effetti di un c. diverso se ne ha i requisiti di forma e sostanza con riguardo allo scopo perseguito dalle parti AZIONE ANNULLABILITA’ • Cause: Incapacità di contrattare legale o d’intendere e di volere/ se incapacità naturale (v. sub art. 428) e vizi del consenso • Legittimazione attiva: soggetto nel cui interesse è x legge prevista, è annullabilità relativa e va distinta da annullabilità assoluta proponibile da chiunque ne abbia interesse (es. incapacità da interdizione legale) • Non è rilevabile d’ufficio • Si prescrive in 5 anni, ma l’eccezione si può proporre senza limiti • Sentenza costitutiva con effetto retroattivo Convalida di negozio annullabile • Art. 1444 c.c.: consapevolezza del motivo di annullabilità • Negozio unilaterale, non recettizio con contenuto tipizzato ex art. 1444 comma 1 • Forma libera, ma per alcuni forma per relationem cioè uguale a quella del contratto da convalidare; anche un comportamento concludente Effetti dell’ annullabilità nei cfr. dei terzi • Se annullamento dipende da incapacità v art. 428, tutela dell’affidamento • Art. 1445 c.c. tutela affidamento salvi effetti trascrizione domanda di annullamento • I diritti dei sub-acquirenti non sono tutelati:1.se è in malafede 2. se annullamento x incapacità legale nota dai registri stato civile 3.acquisto a titolo gratuito • Trascrizione domanda di annullamento anteriore all’acquisto del terzo (2652 n.6, pubblicità sanante)