“Leasing in costruendo, bilancio dell’Ente e patto di stabilità Il punto di vista della Corte dei conti” Reggio Emilia, 16 novembre 2010 Dott. Claudio Galtieri Aspetti generali del leasing immobiliare pubblico • art. 1 comma 1 bis L. n. 241/1990: “La pubblica amministrazione nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme del diritto privato, salvo che la legge non disponga altrimenti” • artt. 1321 e 1322 Cod. civ.: principio dell’autonomia privata; capacità di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici di tipo patrimoniale e di porre in essere atti negoziali atipici • Esistenza di limiti alla capacità generale di diritto privato derivanti dall’esistenza di norme che impongono l’adozione di modelli procedimentali di diritto pubblico o che disciplinano i profili finanziari e contabili Le finalità del contratto di leasing immobiliare in rapporto alle finalità della P.A. • esigenza di disporre di beni senza immobilizzare risorse da destinare all’attività principale dell’azienda • flessibilità delle scelte aziendali nel tempo • valutazione dell’economicità delle scelte in funzione della produzione del profitto d’impresa • conseguenze sull’individuazione della tipologia di immobili che può essere oggetto di un’operazione di leasing da parte di una P.A. La compatibilità del leasing immobiliare con gli strumenti per la realizzazione di opere pubbliche • Le motivazioni della ricerca di strumenti alternativi rispetto all’appalto e alla concessione di costruzione e gestione • L’acquisto di cosa futura • La finanza di progetto • Il leasing immobiliare I riflessi del leasing immobiliare nel sistema finanziario pubblico • La decisione Eurostat 11 febbraio 2004 e i contratti di PPP (Presidenza Consiglio dei Ministri – Circolare 27 marzo 2009) -- riguarda i contratti a lungo termine per la realizzazione di una infrastruttura in grado di erogare servizi secondo parametri quantitativi e qualitativi stabiliti -- si applica nei settori nei quali le prestazioni erogate ai cittadini sono pagate dalla P.A. • In questi casi gli assets legati alle forme di PPP non debbono essere classificati come attivo patrimoniale pubblico e debbono essere registrati fuori bilancio a queste condizioni: • il partner privato si assume il rischio di costruzione • il partner privato di assume almeno uno dei rischi di disponibilità o di domanda Contenuto dei rischi • rischio di costruzione: ritardo nei tempi di consegna, non rispetto degli standard di progetto, aumento dei costi, inconvenienti di tipo tecnico nel’opera, mancato completamento dell’opera (non sono ammessi pagamenti pubblici che non siano correlati alle condizioni prestabilite nel contratto di costruzione dell’opera) • rischio di disponibilità: è legato alla capacità, da parte del partner privato di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità (i pagamenti pubblici debbono essere correlati all’effettivo grado di disponibilità fornito dal privato; pagamenti regolari sotto forma di canoni invariabili non parametrati all’effettivo volume dei servizi prestati non consentono un’effettiva assunzione di rischio da parte del partner privato • rischio di domanda: è in funzione della variabilità della domanda che non dipende dalla qualità del servizio prestato ma da altri fattori, quali la presenza di alternative più convenienti per gli utenti, il ciclo di business, nuove tendenze di mercato • Nel caso di insufficienza dei predetti criteri possono essere presi in considerazione anche questi criteri: -- Misura dei finanziamenti pubblici, anche in natura -- Eventuali garanzie fornite dalla P.A. -- Allocazione finale degli assets La contabilizzazione delle operazioni di leasing nel bilancio dell’Ente • Leasing operativo: -- il canone periodico rientra tra le spese correnti -- il prezzo del riscatto può essere imputato a spese correnti o a quelle di investimento a seconda della natura e della destinazione del bene acquisito Leasing finanziario: -- metodo patrimoniale: quando i rischi del contratto gravano sul soggetto realizzatore e il bene è iscritto nel conto patrimoniale solo dopo il riscatto i canoni periodici, comprensivi della quota di capitale e di quella degli interessi sono imputati nel conto economico. Le uscite relative ai canoni sono considerate come spese correnti. Nel conto economico si contabilizza un costo di gestione -- metodo finanziario (principio contabile IAS 17): il bene utilizzato è riportato tra le immobilizzazioni nel bilancio dell’ente utilizzatore al momento della consegna, ed iscritto al valore del costo di costruzione. E’ previsto l’ammortamento in funzione del ciclo economico utile del bene o della durata del contratto. Le quote di ammortamento vengono riportate nel conto economico Il metodo finanziario • La spesa per il pagamento dei canoni è una spesa di investimento, e, in quanto tale, al pari di un mutuo, incide sia sui limiti di spesa sia sui limiti di indebitamento dell’Ente • Art. 2427 n. 22 Cod. civ.: nella nota integrativa al bilancio debbono essere indicate “le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute, quale determinato utilizzando tassi d’interesse pari al’onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio Il leasing immobiliare pubblico e i principi sull’indebitamento • Art. 119 Cost.: divieto di indebitamento per spese non di investimento • Art. 30 comma 15 L. n. 289/2002: previsione della responsabilità “sanzionatoria” per indebitamento per spese non investimento Le indicazioni della Corte dei conti sulle operazioni di leasing immobiliare pubblico Divieto di utilizzazione del leasing per eludere il divieto di indebitamento per spese non di investimento • Comparazione del leasing con altri strumenti operativi (mutuo, concessione di costruzione e gestione, operazione di finanza di progetto) • Valutazione del grado reale di irrigidimento del bilancio • Piano di ammortamento non superiore a 30 anni • Necessità che i canoni siano comprensivi sia di quota parte del capitale sia della quota per interessi e che la somma prevista per il riscatto non rappresenti un rimborso del capitale in unica scadenza • Valutazione delle forme di garanzia sull’adempimento delle obbligazioni del soggetto privato Indicazione ulteriore • divieto di anticipazione di somme prima dell’inizio del godimento dell’immobile Criteri di valutazione dei profili economici dell’operazione di leasing immobiliare • Individuazione degli elementi economici che incidono sulla determinazione del canone: -- valore dell’immobile -- valore di ricollocamento dell’immobile sul mercato -- profili fiscali (IVA, ICI etc.) -- profili di rischio e previsione di strumenti correttivi (assicurazione immobile) Il leasing per la realizzazione di impianti fotovoltaici e la deliberazione della Sezione controllo Veneto n. 40/2010 • La costruzione di un impianto fotovoltaico non sembra assumere le caratteristiche di un leasing operativo per il carattere assolutamente prevalente della realizzazione dell’opera, con conseguente configurabilità di un’operazione di investimento • L’operazione non è quindi ammissibile nel caso in cui l’Ente versi in situazione di non rispetto del patto di stabilità Il lease back e le criticità rilevate nella deliberazione della Sezione controllo Lombardia 953/2010 • Divieto di procedere all’alienazione di un bene del patrimonio indisponibile (sede municipale) • Vendita non corrispondente ad esigenze strumentali dell’Ente ma finalizzata ad ottenere immediata liquidità • Rischio che l’operazione finanziaria di ritorno sia impostata in modo da perseguire (anche) uno scopo di garanzia o contenere clausole non coerenti con la sostanza e la causa del contratto, creando i presupposti per aggirare il divieto di patto commissorio