LEASING: PRINCIPI GENERALI Il contratto di leasing è un contratto atipico che assolve la funzione di finanziamento. Nel contratto di leasing finanziario la società di leasing acquista con autonomo contratto dal fornitore o produttore il bene indicato dall’utilizzatore ed in qualità di proprietaria lo cede per un tempo determinato, di solito prorogabile, in godimento all’utilizzatore che corrisponde un canone periodico ed al termine del contratto può esercitare l’opzione di riscatto diventandone proprietario. LEASING PARTNERS tel.011/088.80.30 [email protected] I BENI “LEASINGABILI”: PRINCIPI GENERALI I beni finanziabili tramite leasing possono essere MOBILI (impianti, macchinari, attrezzature, veicoli, ecc.) o IMMOBILI (stabilimenti, studi professionali, ecc.). Esistono eccezioni per il finanziamento di beni IMMATERIALI quali software, marchi e diritti d’uso (posti ormeggio). La società di leasing è soggetta alla normativa 626/94 e pertanto non può fatturare canoni di leasing per beni non conformi alle normative di sicurezza. LEASING PARTNERS tel.011/088.80.30 [email protected] PRINCIPI FISCALI GENERALI DEL LEASING: LA DEDUCIBILITA’ IN FUNZIONE DELLA DURATA MINIMA Ai sensi dell’art. 102, comma 7 del T.u.i.r., come modificato dall’art. 1, comma 33, della legge 244/07 la durata minima dei contratti di leasing ai fini della deducibilità fiscale è pari ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario come desumibile dalla tabella dei coefficienti di ammortamento contenuta nel D.M. del 31/12/1988. La formula per stabilire la durata minima in mesi è pertanto: 2400/(coeff. amm. * 3). Per gli immobili: • se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è minore del 3,7%, la durata minima è fissata a 18 anni • se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è compreso tra il 3,7% e il 6%, la durata minima è fissata ai 2/3 del periodo di ammortamento • se il coefficiente di ammortamento del bene immobile è maggiore del 6%, la durata minima è fissata a 11 anni LEASING PARTNERS tel.011/088.80.30 [email protected] IL PIANO FINANZIARIO DEL CONTRATTO DI LEASING 9 SPREAD: ‐ Nel tasso fisso in aggiunta all’IRS per scadenza pari alla durata del contratto ‐ Nel tasso indicizzato in aggiunta al tasso Euribor 3ML 9 DURATA: non eccede mai i 18 anni e decorre dal momento del collaudo 9 MAXICANONE iniziale: può essere previsto o meno 9 PERIODICITA’ dei canoni: di solito mensile ma anche trimestrale/semestrale LEASING PARTNERS tel.011/088.80.30 [email protected] IL PIANO FINANZIARIO DEL CONTRATTO DI LEASING 9 ONERI DI PRELOCAZIONE: quando si tratta di opera in costruzione su tutte le somme anticipate vengono calcolati interessi di prelocazione che possono essere capitalizzatI o liquidatI a collaudo 9 NUMERO DI CANONI e competenza (anticipata/posticipata): pagamento del primo canone, talvolta è previsto un preammortamento (primo canone pagato decorsi n mesi dal verbale di consegna e collaudo) 9 RISCATTO: caratteristica essenziale del leasing finanziario è la presenza dell’opzione di riscatto (di solito 1% del costo complessivo dell’opera) fermo restando che, proprio perché trattasi di opzione, l’opera deve poter essere oggetto di proprietà privata. LEASING PARTNERS tel.011/088.80.30 [email protected] PRINCIPI FISCALI GENERALI DEL LEASING: LA DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI Ai sensi dell’art. 102, comma 7 del T.u.i.r., la quota di interessi passivi desunta dal contratto di locazione finanziaria è soggetta alle regole dell’art. 96 del T.u.i.r. e quindi al meccanismo di deduzione degli interessi passivi nel limite del 30% del R.O.L. (reddito operativo lordo). LEASING PARTNERS tel.011/088.80.30 [email protected] LEASE BACK E LEASING INFRAGRUPPO La Corte di Cassazione con sentenza 8481/2009 ha affermato che il “contratto di leasing di beni ammortizzabili stipulato tra due società del medesimo gruppo realizza un abuso di diritto tributario”. Tale impostazione non è condivisibile sul piano fiscale poiché non considera che la deduzione di ammortamenti in capo al concedente e di canoni leasing in capo all’utilizzatore trova contropartita nell’imposizione di una plusvalenza in capo al venditore e di canoni leasing in capo al concedente. In ogni caso l’atteggiamento delle società di leasing su queste tipologie di operazioni è decisamente restrittivo e si limita ad interventi sui cosidetti lease back tecnici (beni assemblati e finanziati direttamente dall’utilizzatore, acquisti in asta, ecc.). LEASING PARTNERS tel.011/088.80.30 [email protected] LEASING NAUTICA DA DIPORTO L’ Agenzia delle Entrate ha emanato le circolari 76 del 2/8/2001 e 49 del 7/6/2002 che ipotizzavano l’impiego delle imbarcazioni da diporto in acque comunitarie (sino 12 miglia dalle coste paesi UE), determinante per l’applicazione dell’IVA, secondo le percentuali forfetarie fissate dall’amministrazione stessa sulla base della lunghezza delle barche nella presunzione che più un’imbarcazione è lunga più è probabile il suo impiego in acque extracomunitarie ove l’imposta non è dovuta. Restano peraltro validi i cosiddetti indicatori di anomalia che fanno presupporre che taluni contratti di leasing implichino un abuso di diritto finalizzato al risparmio fiscale: # anticipi superiori al 40% # contratti inferiori a 48 mesi. TIPOLOGIA % CANONE SOGGETTO AD I.V.A. unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri unità a vela di lunghezza tra i 20,01 ed i 24,00 metri ed unità a motore di lunghezza tra i 16,01 e i 24 metri unità a vela di lunghezza tra i 10,01 ed i 20 metri ed unità a motore di lunghezza tra i 12,01 e i 16 metri unità a vela di lunghezza fino a 10 metri ed unità a motore di lunghezza tra i 7,51 e i 12 metri se iscritte nel registro unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri se iscritte nel registro imbarcazioni unità abilitate solo alla navigazione CARICO FISCALE EFFETTIVO 30% 6% 40% 8% 50% 10% 60% 90% 100% 12% 18% 20% LEASING PARTNERS tel.011/088.80.30 [email protected] LEASING DI POSTI ORMEGGIO A monte dell’operazione esiste un atto formale attraverso il quale l’Autorità Marittima concede al “fornitore concessionario” la temporanea occupazione e l’uso di una zona demaniale marittima. In virtù di tale concessione il “fornitore concessionario” allestisce il porto turistico e concede in subconcessione l’uso dei posti ormeggio. Si tratta pertanto di concedere in locazione un diritto e non un bene e pertanto l’utilizzatore dovrà manlevare la società di leasing da qualsiasi rischio di revoca della concessione. LEASING OPERE D’ARTE Con clientela di elevato standing (in particolare professionisti) possono essere perfezionati contratti aventi ad oggetto Quadri, Sculture, Tappeti, Mobili d’antiquariato. LEASING PARTNERS tel.011/088.80.30 [email protected] ASSICURAZIONE DEI BENI • AUTOVEICOLI: è necessaria la sottoscrizione di RC auto ed incendio/furto • STRUMENTALE: polizza assicurativa all risk • IMMOBILIARE: polizza RC ed incendio • NAUTICO: polizza assicurativa corpi LEASING PARTNERS tel.011/088.80.30 [email protected] EVENTI POST CONTRATTUALI: LA CESSIONE DEL CONTRATTO Cessione : l’utilizzatore può decidere di far subentrare un terzo soggetto nei diritti ed obblighi del contratto di locazione finanziaria. Tale cessione può avvenire sia durante l’esecuzione del contratto sia alla scadenza. Per il perfezionamento della cessione è necessario il consenso della società di leasing in quanto il terzo soggetto (cessionario) si configura per la società di leasing come un nuovo debitore. Nel caso di cessione d’azienda non è necessario il consenso della società di leasing ancorchè l’utilizzatore originario resterà responsabile in solido con il cessionario. LEASING PARTNERS tel.011/088.80.30 [email protected] EVENTI POST CONTRATTUALI: LE MIGLIORIE, IL RISCATTO ANTICIPATO Riscatto anticipato: di solito prevede l’applicazione di penali contrattuali non esplicitate nel contratto di locazione finanziaria, in altri casi è possibile prevedere una “side letter” che definisca dall’inizio la/e penale/i da applicare in caso di riscatto anticipato (è possibile che la penale non sia una sola ma una scaletta di penali che varia nel tempo). LEASING PARTNERS tel.011/088.80.30 [email protected] IL LEASING PUBBLICO “IN COSTRUENDO” L’istituto della LOCAZIONE FINANZIARIA o del LEASING IMMOBILIARE PUBBLICO o del LEASING IN COSTRUENDO è stato introdotto nella legislazione italiana delle Opere Pubbliche nella sua attuale formulazione molto recentemente: infatti, è una delle novità introdotte nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006), che solamente nel 2008,con il suo III Decreto Correttivo (D.Lgs. 152/2008), ha raggiunto la configurazione attuale. Tale strumento, nella sua forte innovazione, possiede un’assoluta importanza ed un grandissimo potenziale nello scenario prossimo venturo del mondo degli appalti pubblici in Italia. LEASING PARTNERS tel.011/088.80.30 [email protected] IL LEASING PUBBLICO “IN COSTRUENDO” – 2° PARTE Dal punto di vista operativo, un’operazione in leasing in costruendo segue un iter che è assolutamente simile a quello utilizzato nel modello tradizionale degli appalti. Le opportunità ed i vantaggi del leasing in costruendo riguardano TUTTI i soggetti interessati dall’operazione di realizzazione di un’opera pubblica e cioè: • STAZIONE APPALTANTE (Ente Pubblico) • SOGGETTO REALIZZATORE (Impresa di costruzioni) • SOGGETTO FINANZIATORE (Società di Leasing) LEASING PARTNERS tel.011/088.80.30 [email protected]