Il Leasing in Italia
Alessio Macrì
15 settembre 2008
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEL CONTRATTO DI LEASING
(ART. 17 LEGGE N. 183/1976)
UNA DEFINIZIONE ANTICA
MA ANCORA ATTUALE
“PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA SI
INTENDONO LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE DI BENI
MOBILI ED IMMOBILI, ACQUISTATI O FATTI COSTRUIRE
DAL LOCATORE, SU SCELTA ED INDICAZIONE DEL
CONDUTTORE, CHE NE ASSUME TUTTI I RISCHI E CON
FACOLTA’ PER QUEST’ULTIMO DI DIVENIRE PROPRIETARIO
DEI BENI LOCATI AL TERMINE DELLA LOCAZIONE, DIETRO
VERSAMENTO DI UN PREZZO PRESTABILITO”
Legge sulla “Disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il
quinquennio 1976-1980”
IL PROFILO SOGGETTIVO
Il Testo Unico Bancario e la normativa di Vigilanza
indicano i soggetti (Banche ed Intermediari
Finanziari) che possono effettuare operazioni di
Leasing Finanziario.
Tale attività è riservata in esclusiva ai suddetti
soggetti.
I soggetti abilitati all’esercizio della locazione
finanziaria sono:
 Le Banche
 Gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco
Generale di cui all’art. 106 del T.U.B.
 Gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco
Speciale di cui all’art. 107 del T.U.B. (intermediari
vigilati dalla Banca d’Italia)
Gli Intermediari Finanziari non bancari ex articolo 107 T.U.B.
sono soggetti alle tre forme di Vigilanza previste anche per le
Banche
Vigilanza regolamentare
Vigilanza informativa
Vigilanza ispettiva
Gli Intermediari Finanziari non bancari ex articolo 106 T.U.B. , di
minori dimensioni, sono invece tenuti a limitati adempimenti
Normativa “Antiriciclaggio”
Normativa “Antiusura”
Trasparenza delle condizioni applicate
Altre normative non specifiche (“Privacy”,
“Antinfortunistica”, “Sicurezza sul lavoro” ecc.)
Queste disposizioni si applicano anche agli
intermediari finanziari ex articolo 107 T.U.B.
CHE COS’È IL LEASING
CHE COS’È IL LEASING
Il Leasing finanziario (o Locazione finanziaria) è un
finanziamento caratterizzato da una particolare
forma tecnica che consente ad aziende e privati
consumatori di acquisire la disponibilità immediata
di beni di investimento (immobili, macchinari,
attrezzature, mezzi di trasporto, ecc.) o beni di
consumo (computer, barche da diporto, ecc.)
CHE COS’È IL LEASING
La Locazione Finanziaria è caratterizzata:
da canoni comprensivi del rimborso delle quote di capitale
e degli interessi sul capitale investito
Pertanto la sommatoria dei canoni pagati dall’UTILIZZATORE e del prezzo
per l’opzione di acquisto finale del bene risulta essere superiore al costo di
acquisto iniziale del bene sostenuto dal CONCEDENTE. I canoni, a loro
volta, possono essere indicizzati o a tasso fisso: si dicono INDICIZZATI
quando il loro importo, relativo alla quota interessi, è legato alle variazioni
di un indice finanziario di riferimento rappresentativo del costo del denaro.
CHE COS’È IL LEASING
Inoltre, la Locazione Finanziaria è in genere caratterizzata:
da una durata TECNICO-ECONOMICA del bene più lunga
rispetto alla durata del contratto di leasing
…cioè la sua effettiva possibilità di economico utilizzo nel corso del
tempo, condizionata sia dalla durata “fisica” del bene che da quella
“tecnica” (processo di obsolescenza legato al fenomeno
dell’innovazione tecnologica) è di norma superiore alla durata
contrattuale. Da ciò deriva che, nella stragrande maggioranza dei
casi, all’Utilizzatore conviene acquistare il bene alla fine del
contratto.
CHE COS’È IL LEASING
Come già detto, la Locazione Finanziaria è anche caratterizzata:
dalla presenza dell’OPZIONE FINALE D’ACQUISTO esercitabile dall’utilizzatore, al
termine del contratto, ad un prezzo sensibilmente inferiore al presumibile valore
di mercato del bene alla scadenza.
Ciò, da un lato, assicura che la società di Leasing si troverà difficilmente nella
necessità di gestire beni usati non riscattati perché fin dall’inizio del contratto è
chiara l’intenzione dell’utilizzatore di procedere all’acquisto del bene al termine
del contratto; dall’altro lato, con il passare del tempo, il bene rappresenta
sempre di più per la società di leasing, una garanzia in caso di inadempienza
dell’utilizzatore, poiché il valore di mercato tende ad essere sempre superiore al
credito residuo finanziario.
LE CLAUSOLE PIÙ QUALIFICANTI DEL
CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO
Le clausole che maggiormente caratterizzano il contratto di Locazione Finanziaria sono le seguenti:
 oggetto del contratto, efficacia e decorrenza
 corrispettivo della Locazione Finanziaria ed eventuali indicizzazioni
 scelta dei beni da parte dell’Utilizzatore e delle condizioni di fornitura
 legittimazione dell’Utilizzatore ad agire nei confronti del Fornitore
 consegna, utilizzazione e conservazione dei beni
 coperture assicurative dei beni in leasing
 gestione sinistri e perdita dei beni
 proventi ed oneri legati alla gestione dei contratti e dei beni
 opzioni dell’Utilizzatore alla scadenza del contratto
 risoluzione del contratto per inadempimento dell’Utilizzatore
PERCHÉ RICORRERE AL LEASING
Quali sono i principali motivi di successo del Leasing?
 il Leasing immobiliare che fino al 2006 ha evidenziato crescite sostenute, deve
una buona parte del suo successo ad un trattamento fiscale favorevole sotto
l’aspetto della più rapida deduzione fiscale dei canoni rispetto alle normali
aliquote di ammortamento fiscalmente consentite nel caso di acquisto diretto
 il Leasing aeronavale è sostenuto nella sua crescita dalla nautica da diporto
che gode di aliquote IVA favorevoli
 Il Leasing di beni strumentali e quello di autoveicoli evidenziano una
sostanziale “neutralità fiscale” rispetto all’acquisto diretto dei beni
PERCHÉ RICORRERE AL LEASING
Per i settori auto e strumentale vi sono altri vantaggi (non fiscali) del leasing rispetto all’acquisto
diretto o ad altre forme di finanziamento che sono apprezzati dagli utilizzatori:
 la flessibilità del prodotto Leasing
 la capacità di finanziare una quota elevata del valore del bene
 la rapidità di perfezionamento dell’operazione
 la “garanzia” implicita data dalla proprietà del bene
 la consulenza ed assistenza in campo agevolativo
 la possibilità di usufruire di condizioni favorevoli per quanto riguarda i servizi accessori tra cui quelli
assicurativi
 il favore verso il leasing da parte dei Fornitori quale strumento di supporto alle vendite che consente
loro di alleggerire l’esposizione finanziaria ed il rischio credito
 il costo per l’Utilizzatore divenuto negli ultimi anni particolarmente conveniente in funzione della forte
competizione nell’offerta.
I SOGGETTI DELL’OPERAZIONE
DI LEASING
I SOGGETTI DELL’OPERAZIONE DI LEASING
Il contratto di Leasing si caratterizza per la presenza di almeno tre
soggetti:
IL CONCEDENTE
il CONCEDENTE è
l’intermediario bancario o
finanziario, che acquista o
fa costruire il bene scelto
dall’Utilizzatore,
conservandone la proprietà
nel corso del contratto e
sino al momento della
vendita finale
I SOGGETTI DELL’OPERAZIONE DI LEASING
Il contratto di Leasing si caratterizza per la presenza di almeno tre
soggetti:
L’UTILIZZATORE
L’UTILIZZATORE è colui che, dietro
pagamento di un canone periodico,
sceglie e utilizza il bene normalmente
nell’ambito dell’esercizio di un’impresa, di
un’arte, di una professione o di un’attività
istituzionale (di natura pubblica o non
profit), con la facoltà di acquistarlo a un
prezzo predeterminato al termine del
contratto (opzione di acquisto finale)
I SOGGETTI DELL’OPERAZIONE DI LEASING
Il contratto di Leasing si caratterizza per la presenza di almeno tre
soggetti:
IL FORNITORE
il FORNITORE è il soggetto,
scelto dall’Utilizzatore, che
vende o costruisce il bene
oggetto del contratto di Leasing;
la consegna del bene ed il
gradimento dell’Utilizzatore sono
attestati da un verbale di
consegna.
Il Leasing Finanziario quale operazione trilaterale
Il contratto di Leasing Finanziario, come si desume dalla definizione iniziale, è strutturato
come operazione “trilaterale” in cui intervengono tre soggetti:
1) CLIENTE/UTILIZZATORE
 sceglie il bene e definisce le condizioni di acquisto direttamente con il Fornitore
 richiede alla Società di leasing la concessione del finanziamento
 dopo la delibera favorevole della Società di leasing sottoscrive il contratto di locazione finanziaria
 dopo la consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all’utilizzatore, sottoscrive il
verbale di consegna ed accettazione
Il Leasing Finanziario quale operazione trilaterale
2)
FORNITORE/VENDITORE

riceve l’ordine di acquisto dalla Società di Leasing e ne accetta le condizioni preventivamente concordate con
l’Utilizzatore

provvede a consegnare il bene direttamente al cliente utilizzatore

emette la fattura intestata alla Società di Leasing
3)
SOCIETÀ DI LEASING/CONCEDENTE

riceve la domanda di Leasing e l’offerta del fornitore

effettua l’istruttoria di fido e la valutazione tecnica dei beni ed assume la delibera di approvazione

sottoscrive il contratto di Leasing

emette l’ordine al Fornitore

riceve il verbale di consegna e accettazione e la fattura con gli eventuali documenti accessori

procede al pagamento della fattura ed avvia la Locazione Finanziaria
I SOGGETTI DELL’OPERAZIONE DI LEASING
Paga i canoni di Leasing
ed il prezzo d’acquisto
finale
CONCEDENTE
Corrisponde il prezzo
del bene
Fornisce e consegna il
bene
UTILIZZATORE
FORNITORE
LA STRUTTURA DI UN’OPERAZIONE DI LEASING FINANZIARIO
LA STRUTTURA DI UN’OPERAZIONE
DI LEASING FINANZIARIO
La struttura tipica di un’operazione di Leasing finanziario prevede:
un primo pagamento al momento della stipula del contratto (nella forma
di maxi canone una tantum)
l’eventuale rimborso forfetario delle spese di istruttoria
il pagamento di un certo numero di canoni periodici (tipicamente
cadenza mensile)
la determinazione del prezzo che l’Utilizzatore dovrà pagare per
l’ acquisto del bene alla scadenza del contratto (opzione)
con
LA STRUTTURA DI UN’OPERAZIONE
DI LEASING FINANZIARIO
 Maxicanone: primo canone di importo maggiore rispetto ai canoni
periodici che viene versato dall’utilizzatore alla firma del contratto e
viene imputato a conto economico ripartendolo sull’intera durata
dell’operazione. In genere non supera il 20% del valore del bene ed ha
la finalità di abbattere il rischio iniziale dell’operazione soprattutto per i
beni caratterizzati da una significativa svalutazione iniziale. Nel piano
di ammortamento finanziario il maxicanone viene imputato totalmente a
decurtazione del capitale investito.
 Canoni periodici: normalmente mensili e talvolta bimestrali o trimestrali;
possono essere anticipati o posticipati a seconda che siano pagati
all’inizio o alla fine del periodo di riferimento.
LA STRUTTURA DI UN’OPERAZIONE
DI LEASING FINANZIARIO
 Canoni a tasso fisso: dal punto di vista dell’utilizzatore il vantaggio di un
esborso fisso e predeterminato è controbilanciato di regola da una
maggiore onerosità (l’IRS è l’indicatore del costo della provvista a tasso
fisso ed è differenziato per durata dell’operazione).
Dal punto di vista del concedente, al fine di evitare rischi di tasso (mismatching), occorre correlare la provvista finanziaria con gli impieghi a
tasso fisso, anche mediante operazioni IRS (interest rate swap) di
copertura.
Di regola il tasso fisso trova applicazione (assai limitata) nel leasing auto e
nel piccolo leasing strumentale.
LA STRUTTURA DI UN’OPERAZIONE
DI LEASING FINANZIARIO

Durata del contratto di Leasing finanziario
Al fine di evitare che, attraverso una durata molto breve del contratto di leasing
finanziario, l’Utilizzatore possa dedurre più rapidamente la quota capitale inclusa nei
canoni, rispetto alla relativa curva degli ammortamenti fiscali nel caso di acquisto
diretto, il Legislatore ha posto come condizione per la deduzione dei canoni ai fini delle
imposte dirette, una durata minima dei contratti. Questa condizione deve essere
rispettata alla decorrenza dei contratti e non hanno rilevanza le vicende successive
quali ad esempio le eventuali risoluzioni anticipate.
La regola generale per la determinazione della durata minima è quella che prevede una
durata non inferiore ad una percentuale del periodo di ammortamento fiscale dei beni,
così come definito da specifiche Tabelle Ministeriali. Il mancato rispetto della “durata
minima” comporta l’indeducibilità fiscale totale dei canoni di leasing.
LA STRUTTURA DI UN’OPERAZIONE
DI LEASING FINANZIARIO
 Opzione di acquisto finale: prezzo predefinito per esercitare la facoltà di
acquistare il bene al termine del contratto di leasing.
Nel leasing finanziario di beni strumentali, si tratta di un valore contenuto
(normalmente compreso tra l’1% ed il 5% del valore iniziale del bene). Nel leasing
immobiliare l’opzione d’acquisto finale è normalmente più elevata (tra il 10% ed il
20%).
Nel leasing automobilistico l’opzione d’acquisto si colloca intorno all’1 o 2% del
valore iniziale; se, al contrario, l’opzione finale d’acquisto è elevata si può porre
per il cliente una valutazione di convenienza ad esercitare l’opzione o meno. In tal
caso si tratta formalmente di un leasing finanziario ma nella sostanza è un leasing
operativo, come si vedrà meglio in seguito, poiché il rischio sul valore residuo
grava sul concedente.
COME SI PAGANO I
CANONI DI LEASING
COME SI PAGANO I CANONI DI LEASING
I metodi di pagamento più diffusi sono:
R.I.D.
(Rapporti Interbancari Diretti)
Il
metodo
RID
è
una
procedura
interbancaria (che coinvolge, cioè, più
banche del sistema), in base alla quale
l’Utilizzatore autorizza in via continuativa la
propria banca, tramite un apposito modulo,
ad accreditare a mezzo bonifico l’importo
del canone di Leasing sul conto corrente
della società concedente.
COME SI PAGANO I CANONI DI LEASING
I metodi di pagamento più diffusi sono:
RI.BA.
(Ricevuta Bancaria)
Con il metodo RI.BA. la società di Leasing
trasmette per via telematica, un ordine di
incasso alla propria banca la quale, a sua
volta,
lo
trasmette
alla
banca
dell’Utilizzatore che provvede a inviare un
avviso di pagamento (ricevuta bancaria)
al suo cliente.
COME SI PAGANO I CANONI DI LEASING
I metodi di pagamento più diffusi sono:
MAV
(Pagamento mediante avviso)
Con il metodo MAV la banca della
società di Leasing invia un avviso di
pagamento all’Utilizzatore il quale può
effettuare
il
pagamento
presso
qualunque sportello bancario
COME SI PAGANO I CANONI DI LEASING
I metodi di pagamento sopra indicati si differenziano, tra l’altro, per il
seguente aspetto:
RID
RIBA
MAV
Con il metodo RID che è largamente il più
diffuso e con RIBA, la Banca d’appoggio del
Cliente
provvede
direttamente
ad
addebitare il conto corrente e segnala in
tempi brevi e per eccezione, i canoni
insoluti. Nel caso del MAV come nei residui
casi di rimessa diretta, occorre attendere
l’iniziativa del Cliente e si gestiscono gli
insoluti parecchi giorni dopo la scadenza
solo dopo aver terminato la registrazione
degli incassi pervenuti.
LE TIPOLOGIE
DI LEASING
LE TIPOLOGIE
DI LEASING
Con il termine Leasing ci si riferisce a numerose tipologie di operazioni
che possono essere classificate in base:
al contenuto dei SERVIZI
FULL LEASING
Altre tipologie di Leasing
Finanziario
…che, oltre al contenuto
finanziario, prevede la prestazione
di servizi accessori (assicurazione,
manutenzione, sostituzione ecc.)…
LE TIPOLOGIE
DI LEASING
La fattispecie del Leasing comprende numerose tipologie di operazioni
che possono essere classificate in base:
alla NATURA dei beni
oggetto del contratto
LEASING MOBILIARE
LEASING IMMOBILIARE
LEASING DI BENI
IMMATERIALI
…che comprende il Leasing di beni mobili
strumentali in genere e di particolari beni, iscritti
in Pubblici Registri, quali autoveicoli, navi e
imbarcazioni, aerei…
…che riguarda immobili di natura industriale e
commerciale già esistenti o da costruire…..
…. software, marchi ed altre opere
dell’ingegno…….
LE TIPOLOGIE
DI LEASING
La fattispecie del Leasing comprende numerose tipologie di operazioni
che possono essere classificate in base:
alle CARATTERISTICHE delle controparti
LEASING PUBBLICO
quando la controparte è un ENTE PUBBLICO
LEASING AL CONSUMO
quando la controparte è un (o agisce come)
PRIVATO CONSUMATORE
LEASE - BACK
quando Fornitore ed Utilizzatore COINCIDONO
LEASING AGEVOLATO
se il leasing può beneficiare di un
INCENTIVO FINANZIARIO PUBBLICO
LEASING
INTERNAZIONALE
quando concedente ed utilizzatore sono di
NAZIONALITÀ DIVERSE.
IL LEASING OPERATIVO
IL LEASING OPERATIVO
Il Leasing OPERATIVO costituisce una fattispecie particolare di
Leasing; consente al Locatario di ottenere la disponibilità del bene
lasciando in capo al Locatore i rischi di obsolescenza e di perdita di
valore del bene per tutta la durata del contratto.
Contrariamente al Leasing Finanziario, l’opzione finale di acquisto è di
regola ASSENTE in quanto lo scopo del Locatario non è tanto l’acquisto
del bene ma il godimento temporaneo del bene stesso.
La durata contrattuale è in genere inferiore alla vita economico-tecnica
del bene stesso che può essere locato più volte.
Spesso i canoni comprendono anche il corrispettivo di servizi accessori
quali assicurazione, manutenzione ecc. offerti dal Locatore sulla base
di accordi con i fornitori dei beni stessi.
IL LEASING OPERATIVO
Il Leasing OPERATIVO può essere offerto da:
In questo caso si tratta di un RAPPORTO
INTERMEDIARIO
TRILATERALE
e
devono
sussistere
FINANZIARIO
particolari salvaguardie
SOCIETÀ
COMMERCIALE
In questo caso, invece, si tratta di un
rapporto BILATERALE (Concedente e
Fornitore coincidono).
L’operazione assume una connotazione
commerciale e si definisce come
locazione pura o noleggio, fuori dal
campo delle operazioni finanziarie
IL LEASING OPERATIVO
Vi è connotazione finanziaria del Leasing Operativo - e dunque
l’assimilazione, per molti aspetti, al leasing finanziario, – in presenza
delle seguenti condizioni:
gli
acquisti di beni oggetto dell’attività vanno effettuati in base a
contratti di Leasing già stipulati con la clientela
deve essere negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri
soggetti (es. Fornitori dei beni) di ogni rischio concernente il bene
locato nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l’assistenza e
la manutenzione del bene
deve
essere contrattualmente previsto l’obbligo di riacquisto del
bene da parte del Fornitore o di altro soggetto terzo nei casi in cui al
termine della locazione non si renda possibile procedere ad ulteriori
locazioni del bene stesso.
IL FULL LEASING
IL FULL LEASING
Con il contratto di FULL LEASING il Concedente offre servizi accessori
normalmente non compresi nel Leasing Finanziario.
Ad esempio, nel Full Leasing di autoveicoli, i servizi accessori possono
comprendere le coperture assicurative, la manutenzione presso
officine autorizzate, il pagamento della tassa di proprietà, l’auto
sostitutiva ecc. La prestazione di servizi accessori, che è un elemento
tipico del leasing operativo, può essere infatti prevista anche nei
contratti di Leasing Finanziario che non per questo cambiano la loro
natura.
Se il Concedente è un Intermediario Finanziario la prestazione dei
servizi accessori viene erogata da terzi soggetti convenzionati; agli
Intermediari Finanziari è infatti attualmente preclusa la possibilità di
svolgere, in via diretta, attività diverse da quella finanziaria.
IL LEASING IMMOBILIARE
IL LEASING IMMOBILIARE
Nel LEASING IMMOBILIARE il Concedente si impegna ad
acquistare, per la concessione in locazione finanziaria, un
immobile già esistente o a far costruire un nuovo immobile su
indicazione dell’Utilizzatore; in questo secondo caso si qualifica
l’operazione come “leasing su immobile costruendo” ed è
prevista una fase di pre-locazione che copre il periodo tra
l’acquisto dell’area edificabile ed il completamento della
costruzione dell’edificio.
IL LEASING IMMOBILIARE
La particolare natura del bene oggetto del contratto di Leasing
immobiliare rende necessarie alcune precisazioni:
l’opzione di acquisto può assumere valori elevati a causa del mantenimento
del valore degli immobili nel tempo e della loro tendenza a rivalutarsi,
quanto meno nel medio-lungo periodo (ciò vale in particolare per i mercati
dell’Europa continentale caratterizzati da una più bassa volatilità dei prezzi
degli immobili rispetto agli U.S.A.);
la
durata del contratto è tipicamente più lunga di quella del Leasing
mobiliare e, comunque, di regola non inferiore a diciotto anni secondo le più
recenti disposizioni fiscali;
nel
caso l’oggetto del contratto di Locazione Finanziaria sia un immobile da
costruire il contratto di compravendita tra società di Leasing e Fornitore/i è
sostituito da uno o più contratti di appalto.
IL LEASING IMMOBILIARE
Gradimento della clientela per i seguenti aspetti:
 flessibilità dello strumento finanziario
 consulenza ed assistenza della società di leasing per le
problematiche di investimento immobiliare
 basso costo del leasing immobiliare poichè l’importo dei
canoni di
leasing, anche in funzione della più lunga durata dei contratti, risulta
non molto superiore a quello di un affitto.
 progressiva perdita di importanza dei finanziamenti immobiliari
tradizionali a medio-lungo termine alle imprese
IL LEASING IMMOBILIARE
I due grandi comparti sono rappresentati da:
immobili già costruiti
immobili da costruire/costruendo (“Leasing Appalto”)
Per gli immobili già esistenti è fondamentale la perizia iniziale per la verifica
della regolarità urbanistica ed ipo-catastale e della congruità del prezzo.
Per gli immobili da costruire l’operatività è molto più onerosa in quanto la
società di leasing deve seguire la fase di costruzione, caratterizzata da elevata
complessità e da rischi da monitorare con molta attenzione.
IL LEASING IMMOBILIARE
L’Italia è il paese che ha raggiunto la massima specializzazione al livello
europeo nel settore del leasing su immobili da costruire.
Fondamentale a tale proposito è la validità delle perizie e la scelta dei
professionisti incaricati di redigerle, con particolare riferimento alle diverse
fasi di costruzione (dall’acquisto del terreno, ai SAL, alla valutazione finale).
E’ necessaria un’elevata specializzazione, sia sotto il profilo giuridico-legale
che sotto il profilo tecnico-immobiliare per garantire una padronanza
completa di tutti gli aspetti legati alla gestione immobiliare.
IL LEASING IMMOBILIARE
Il successo del leasing immobiliare, che rappresenta ormai più
del 50% degli impieghi totali leasing è stato molto influenzato
in passato dalla più rapida deducibilità fiscale rispetto
all’investimento diretto (8 anni contro 33 fino alla fine del 2005).
Attualmente, per i nuovi contratti di leasing stipulati a partire dal
1° gennaio 2008, la durata minima è pari a 18 anni.
Ma vi sono anche altri aspetti di interesse per la clientela oltre a
quelli puramente fiscali.
IL LEASING IMMOBILIARE
 La proprietà dell’immobile concesso in leasing rappresenta un punto di forza del leasing
in quanto la proprietà giuridica del bene costituisce per la società concedente la più
efficace garanzia a fronte del rischio di credito; da ciò deriva anche la minore richiesta
all’Utilizzatore di fornire garanzie accessorie.
 Il leasing presenta maggiore flessibilità nei parametri di rimborso rispetto al mutuo
nonostante negli ultimi anni anche i mutui ipotecari offerti dalle banche siano sempre più
flessibili ed adattabili alle diverse esigenze della clientela. Per quanto concerne il leasing
vi sono formule contrattuali che permettono soluzioni calibrabili sulle diverse esigenze
della clientela, potendo agire alternativamente o congiuntamente su maxicanone iniziale,
prezzo di riscatto finale e durata.
 Un altro fattore da considerare nella scelta tra leasing immobiliare e mutuo, è la liquidità
dell’Utilizzatore. Con il leasing, infatti, il maxicanone iniziale può oscillare tra il 5% e il
15% (valore attuale medio 11%) del valore complessivo del bene. Ben più alta è la
liquidità di cui deve disporre il mutuatario rispetto al valore dell’immobile finanziato. Non è
ormai infrequente, inoltre che il leasing finanzi il 100% dell’acquisto dell’immobile.
IL LEASING DI BENI IMMATERIALI
IL LEASING DI BENI IMMATERIALI
Nel Leasing di BENI IMMATERIALI si presenta il problema della
corretta individuazione del bene oggetto del finanziamento.
In generale, un bene immateriale (tipicamente un software) può
essere oggetto di un contratto di Leasing Finanziario solo se viene
acquisito in proprietà dal Concedente che, pertanto, diventa titolare di
diritti assoluti (validi nei confronti di tutti); non basta una semplice
concessione in uso.
In genere il contratto di Leasing di beni
immateriali è quello avente per oggetto un software applicativo creato
ad hoc per l’Utilizzatore e non quello relativo a prodotti informatici
standardizzati.
Altri esempi, anche se meno frequenti di leasing di beni immateriali,
sono rappresentati da marchi e brevetti. Va sottolineato che, in questi
casi, è difficile attribuire valori di mercato corretti e pertanto la
“garanzia” per il Concedente, rappresentata dalla proprietà del bene, è
più teorica che pratica.
IL LEASING PUBBLICO
IL LEASING PUBBLICO
La particolarità della Locazione Finanziaria A SOGGETTI PUBBLICI O A
CONCESSIONARI DI OPERE O SERVIZI PUBBLICI deriva dalla
particolare natura dell’Utilizzatore.
Serve a finanziare gli investimenti della Pubblica Amministrazione e
delle aziende pubbliche (come, ad esempio, gli ospedali e le A.S.L.) che
si avvalgono del leasing per acquisire la disponibilità di macchinari e
attrezzature in alternativa alle forme di indebitamento tradizionale.
IL LEASING PUBBLICO
Chi è assoggettato alla disciplina del Leasing Pubblico:
 gli enti della Pubblica Amministrazione;
 le Aziende Ospedaliere e le Aziende Sanitarie Locali
 le imprese pubbliche operanti nei settori dei pubblici servizi (settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti e delle telecomunicazioni);
i
soggetti privati operanti nei settori dei pubblici servizi che si
avvalgono di concessioni, diritti speciali o esclusivi che per loro
natura sarebbero di pertinenza della “sfera” pubblica.
IL LEASING AL CONSUMO
IL LEASING AL CONSUMO
Si è in presenza di LEASING AL CONSUMO quando l’Utilizzatore è una
persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta.
La presenza di un Utilizzatore privato consumatore rende necessaria
l’applicazione delle disposizioni del Testo unico del ‘93 in materia di
Credito al Consumo e del Codice Civile in materia di contratti del
consumatore, che tutelano in maniera particolare il cosiddetto
contraente debole (in questo caso l’Utilizzatore).
A tal fine si adottano formulari di contratto che seguono le disposizioni
del Codice Civile in materia di contratti dei consumatori e si applica, ai
fini della Trasparenza, la disciplina in materia di Credito al Consumo. Il
leasing rappresenta, in questo caso, una particolare forma tecnica di
credito al consumo.
IL LEASE-BACK
IL LEASE-BACK
Il SALE AND LEASE-BACK (vendita con Leasing “di ritorno”) è il
contratto di Leasing in base al quale il bene è già di proprietà
dell’Utilizzatore che, pertanto, assume anche il ruolo di Fornitore.
Con il contratto di LEASE-BACK un imprenditore vende dunque un
proprio bene, strumentale per la sua attività, al Concedente che,
contestualmente, glielo concede in locazione finanziaria. Se si tratta di
un bene mobile, esso non viene fisicamente spostato dal luogo in cui
viene normalmente utilizzato.
L’Utilizzatore/Venditore corrisponde un canone per l’utilizzo del bene
con la facoltà di riacquistarne la proprietà esercitando il diritto
d’opzione a un prezzo predeterminato.
Il Lease-Back risponde all’esigenza dell’Utilizzatore di ottenere
liquidità attraverso lo “smobilizzo” di un bene di cui mantiene nel
contempo la possibilità di utilizzo e che potrà riacquistare al termine
del contratto di Leasing.
IL LEASE-BACK
La finalità della società cliente è di ottenere mezzi finanziari per finanziare il
“circolante” o per ridurre l’esposizione debitoria e/o di realizzare eventuali
plusvalenze: in tal caso il rischio per la concedente è particolarmente elevato.
Talvolta la finalità è di natura fiscale e quindi riguarda società affidabili ma tale
circostanza deve essere attentamente valutata caso per caso ed è sempre meno
frequente da quando la durata minima fiscale dei contratti di leasing immobiliare è
stata portata a 18 anni.
Una variante del “sale and lease-back” è rappresentata dal cosiddetto “leasing
infragruppo”, dove venditore ed utilizzatore sono due società appartenenti allo
stesso gruppo societario: in questo caso la finalità è di effettuare una
pianificazione o un arbitraggio fiscale o deriva da operazioni di finanza
straordinaria e ristrutturazioni societarie.
IL LEASE-BACK
La struttura di un’operazione di LEASE-BACK:
Proprietà del bene
Fornitore =
Utilizzatore
Prezzo del bene
Società di leasing
Canone leasing
Società di leasing
Società di leasing
Momento della
stipula
Disponibilità del bene
Fornitore =
Utilizzatore
Durante la vita
contrattuale
Proprietà del bene
Fornitore =
Utilizzatore
Prezzo di acquisto finale
Al momento della
scadenza del
contratto
IL VENDOR LEASING
IL VENDOR LEASING
Il “Vendor Leasing”, molto utilizzato nel settore dei beni strumentali, è un accordo
commerciale/operativo molto stretto tra un fornitore e una società di leasing con
soluzioni integrate di leasing finanziario o operativo.
Le forme più utilizzate di “Vendor Leasing” sono:
 “formal outsource program”: accordo formalizzato con diritti e obblighi delle parti,
politiche e procedure e livelli di servizi
 “private label”: la società di leasing utilizza il marchio del fornitore e gestisce
integralmente il programma assumendosi, in tutto o in parte, il rischio di credito. Ciò
consente una maggiore integrazione del leasing nel processo di vendita del fornitore
 “joint venture”: fornitore e società di leasing costituiscono una società “ad hoc” che
consolida i propri “asset” nel bilancio della società di Leasing ed alleggerisce di
conseguenza il Fornitore dagli impegni finanziari.
IL LEASING AGEVOLATO
IL LEASING AGEVOLATO
Il LEASING AGEVOLATO consiste in un intervento di un ente pubblico che eroga
i fondi all’Utilizzatore beneficiario (direttamente o tramite il Concedente)
finalizzati ad abbatterne il costo dell’investimento.
In generale, l’ente pubblico è terzo rispetto al rapporto di Locazione Finanziaria
(cioè non è responsabile e non influenza il rapporto tra Utilizzatore e
Concedente), così come il Concedente risulta estraneo al rapporto agevolativo
pubblico. Tuttavia in alcuni casi vi è un coinvolgimento iniziale o nel durante
del Concedente (Banca concessionaria o Istituto collaboratore) e di norma, il
regolare pagamento dei canoni è condizione necessaria per l’ottenimento dei
contributi da parte degli Utilizzatori beneficiari.
IL LEASING AGEVOLATO
Beneficiarie del LEASING AGEVOLATO possono essere:
 Imprese artigiane;
 Piccole e medie imprese (PMI);
 Imprese che operano in particolari
estrattivo, manifatturiero, ecc..)
sviluppate del territorio nazionale;
 Imprese
o
settori (per esempio nel settore
nelle aree non sufficientemente
che realizzano particolari tipologie di investimenti ritenuti
meritevoli di incentivazione (per esempio per l’innovazione tecnologica).
IL LEASING INTERNAZIONALE
IL LEASING INTERNAZIONALE
Un’operazione di Leasing acquista carattere internazionale quando
coinvolge soggetti di nazionalità diversa; in tal caso prende anche il
nome di “cross-border leasing”
Tuttavia la fattispecie in cui il Concedente e l’Utilizzatore sono dello
stesso Paese e solo il Fornitore è situato in un Paese straniero (c.d.
Leasing all’importazione) non si configura come Leasing internazionale
in quanto segue le regole giuridiche e fiscali di un’operazione
“domestica”.
IL LEASING INTERNAZIONALE
Quando invece l’Utilizzatore ha sede in un paese estero, si configurano
due tipologie di Leasing internazionale:
Italia/UE
Paese extra UE
Tipologia di Leasing
Concedente/Fornitore
Utilizzatore
Leasing all’esportazione
Concedente
Utilizzatore/Fornitore
Leasing internazionale
IL LEASING INTERNAZIONALE
Con la costituzione dell’Unione Europea (UE), per paesi esteri si devono
intendere esclusivamente gli stati che non sono membri dell’Unione;
Il Leasing Finanziario internazionale è disciplinato dalla Convenzione
UNIDROIT (recepita nel nostro ordinamento con la legge n. 259/93)
che, costituendo una disciplina giuridica uniforme, offre maggiori
garanzie agli operatori economici in tema di rischi connessi agli
ordinamenti dei diversi paesi.
LA FISCALITÀ DEL LEASING
GLI ASPETTI FISCALI
 Mentre, come si è visto, nell’ambito del diritto civile e commerciale il leasing
finanziario è tuttora un contratto “atipico”, la disciplina fiscale del leasing sia sul
versante dell’utilizzatore che su quello della concedente e sotto i vari profili
delle imposte dirette ed indirette è ampia e minuziosa.
 La tendenza del legislatore fiscale (anche se non sempre concretamente
realizzata) è stata quella di parificare il trattamento del leasing a quello degli
investimenti autofinanziati ovvero di quelli finanziati nei modi tradizionali
(mutuo, ecc.).
 In realtà, nei primi anni di sviluppo del leasing, uno dei motivi del suo successo
era rappresentato dalla convenienza fiscale esasperata dalla possibilità di
stipulare contratti di brevissima durata con deducibilità dei canoni molto più
rapida rispetto all’ammortamento dei beni (cd “Razzo Leasing”).
GLI ASPETTI FISCALI

Questa anomalia è stata gradualmente attenuata con l’introduzione di una durata
minima dei contratti, ai fini della deducibilità dei canoni, sia per il leasing auto e
strumentale, che per gli immobili.

In tema di IVA, il leasing è trattato come una prestazione di servizi, assoggettata ad
imposta secondo la stessa aliquota della compravendita dei beni.

Si tratta di una situazione molto diversa da quella delle operazioni di finanziamento e di
credito in generale che, come è noto, sono considerate esenti da IVA. Tuttavia con il
Decreto Bersani/Visco dell’estate 2006, per gli immobili ad uso residenziale e per quelli
strumentali all’esercizio dell’impresa, in mancanza di un’esplicita opzione per
l’imponibilità ai fini IVA, i canoni sono esenti con conseguente indetraibilità dell’IVA
pagata a monte dalla società di leasing (regola del “pro-rata”).
GLI ASPETTI FISCALI

La legge “Bersani-Visco” del 2006, la “Finanziaria 2007” e la “Finanziaria 2008”
hanno apportato significativi cambiamenti relativamente alla disciplina del leasing
di autoveicoli e di immobili.

Le novità riguardano le imprese utilizzatrici limitatamente a quelle che adottano i
principi nazionali (NO IAS adopter) e non quelli internazionali. Per le imprese IAS
adopter non si applicano le durate minime dei contratti di leasing delle tabelle che
seguono in quanto per la loro tassazione si applica il principio di “derivazione” dal
bilancio IAS (principi contabili internazionali).

L’allungamento della durata minima dei contratti riguarda solo i contratti stipulati
dal 1° gennaio 2008 mentre per quelli perfezionati in precedenza valgono le
regole previgenti.

Restano comunque ancora alcuni aspetti di vantaggio fiscale del leasing rispetto
ad altre forme di finanziamento degli investimenti, anche se meno significativi
rispetto alla situazione precedente all’introduzione delle nuove norme.
TRATTAMENTO FISCALE DELLE OPERAZIONI DI LEASING DI AUTOVEICOLI

Il trattamento fiscale delle operazioni di leasing di autoveicoli ha subito notevoli
modificazioni con la Finanziaria 2007, il Decreto accompagnatorio della
Finanziaria e con la legge n. 127 del 2007 che ha tentato di riordinare la
materia ed infine altri provvedimenti del 2008 ulteriormente modificati dalla
“Finanziaria 2008”.

L’approccio utilizzato dal Legislatore è tuttavia sempre quello di ricercare una
neutralità per il cliente, dal punto di vista fiscale, nella scelta tra le diverse
modalità di acquisizione/utilizzo dell’autoveicolo nonché tra le diverse forme di
finanziamento.

Nella già complessa disciplina si è anche innestata la sentenza della Corte di
Giustizia europea del 14-09-2006 che ha censurato l’indetraibilità dell’IVA sugli
autoveicoli, così come applicata in Italia, richiedendo delle correzioni che
hanno comportato per il passato la possibilità di richiedere il rimborso di una
parte dell’ IVA non detratta in precedenza.
TRATTAMENTO FISCALE DELLE OPERAZIONI DI LEASING DI AUTOVEICOLI

IVA (decorrenza delle seguenti disposizioni dal 28/06/2007)
1) Autovetture ed altri veicoli adibiti al trasporto di persone e di cose di massa non
superiore a 35 q.li e con non più di otto posti, escluso il conducente
- se formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono utilizzati esclusivamente
come beni strumentali all’attività dell’impresa (commercio, noleggio, locazione, agenti
e rappresentanti di commercio, taxisti, scuole guida ecc.):
detrazione IVA integrale su acquisto, importazione, locazione finanziaria, noleggio,
impiego, custodia, manutenzione e riparazione, carburanti e lubrificanti.
- se non formano oggetto o non sono utilizzate esclusivamente come beni strumentali
per l’impresa: detrazione IVA limitata al 40%. La limitazione riguarda sia l’acquisto che
il noleggio, la locazione finanziaria e le spese di gestione, manutenzione, riparazione ,
carburanti e lubrificanti ecc.
TRATTAMENTO FISCALE DELLE OPERAZIONI DI LEASING DI AUTOVEICOLI

IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF - PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI
La deduzione dei costi relativi agli autoveicoli è limitata ad un solo automezzo ed è
subordinata, per il leasing, alla durata minima del contratto non inferiore al periodo di
ammortamento fiscale (di regola corrispondente a 48 mesi).
I limiti di deducibilità dei costi sono fissati alla misura del 40% di quelli sostenuti per
quanto riguarda gli ammortamenti, i canoni di leasing, le spese di noleggio e le altre
spese (custodia, manutenzione, riparazione, bollo, carburanti, lubrificanti, cambio
gomme, ricambi ed accessori, assicurazione,pedaggi autostradali). Il costo massimo
del veicolo, da assumere come riferimento per il calcolo degli ammortamenti e dei
canoni di leasing deducibili è di euro 18.076.
TRATTAMENTO FISCALE DELLE OPERAZIONI DI LEASING DI AUTOVEICOLI
IMPOSTE SUI REDDITI – IRES
La tabella che segue sintetizza le diverse situazioni e si riferisce ad un’ autovettura con aliquota
ordinaria del 25% con ammortamento fiscale ordinario in 48 mesi.
TIPOLOGIA DI UTILIZZO
DURATA MINIMA DEL LEASING
contratti fino al 31-12-07 contratti dal 1-1-08
1)
Utilizzata esclusivamente come bene
strumentale all’attività d’impresa
24 mesi
32 mesi
2)
Adibita ad uso pubblico
24 mesi
32 mesi
3)
In uso promiscuo ai dipendenti
24 mesi
32 mesi
4)
Adibita ad utilizzi diversi dai precedenti
48 mesi
48 mesi
IL LEASING STRUMENTALE
DURATA MINIMA AI FINI FISCALI
Per i beni mobili strumentali è ammessa la deducibilità dei canoni
per tutti i soggetti d’imposta a condizione che la durata del
contratto di leasing non sia inferiore ai due terzi del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare, in
relazione all’attività esercitata dall’impresa utilizzatrice.
Ad esempio, nell’ipotesi di un macchinario con aliquota del:
a) 15% si ha ammortamento in 80 mesi e durata minima
di 54 mesi
b) 18% si ha ammortamento in 67 mesi e durata minima
di 45 mesi
LA “DURATA MINIMA”
DEL LEASING IMMOBILIARE
Come si è già anticipato, il leasing immobiliare è stato caratterizzato fino al
2005 da un eclatante vantaggio in termini di deduzione fiscale accelerata
rispetto all’investimento diretto (durata minima 8 anni).
E’ intervenuto, nella manovra economica della fine del 2005, un provvedimento
(legge n. 248/2005) più restrittivo sotto il profilo fiscale (15 anni di durata
minima).
Più di recente, con riferimento ai contratti di leasing immobiliare stipulati a
partire dal 1° gennaio 2008, la durata minima è stata ulteriormente elevata a 18
anni (nella maggior parte dei casi quando si applica l’aliquota di ammortamento
fiscale del 3%) contro i 33 necessari per l’ammortamento in caso di acquisto
diretto.
DURATA MINIMA DEI CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE
Legge n.248/2005
Contratti stipulati entro il 31.12.2007
Legge n.244/2007
Contratti stipulati dal 1.1.2008
Durata minima
50% coeff. di amm.to
min 8 o almeno = a 15 anni
Durata minima
2/3 coeff. di amm.to
min. 11 o almeno = a 18 anni
3%
15 anni
18 anni
4%
12 anni e 6 mesi
16 anni e 8 mesi
5%
10 anni
13 anni e 4 mesi
6%
8 anni e 4 mesi
11 anni e 1 mese
7%
8 anni
11 anni
Coeff. di
Ammortamento
LE IMPOSTE INDIRETTE NEL LEASING IMMOBILIARE
Principali novità delle norme prima richiamate:
- l’esenzione da IVA delle operazioni di locazione, anche finanziaria, e cessione di immobili
abitativi (salvo, per queste ultime, precise eccezioni)
- un regime generale di esenzione per le locazioni, anche finanziarie, degli immobili
strumentali, salvo precise eccezioni, e con possibilità di optare comunque per un regime di
imponibilità
- un regime generale di esenzione per le cessioni di immobili strumentali, salvo eccezioni,
e con possibilità di optare comunque per un regime di imponibilità
-imposta di registro proporzionale (1%) per i contratti di locazione (anche finanziaria) di
immobili strumentali, anche se soggetti ad IVA
- L’introduzione delle imposte ipotecarie e catastali (4%) per le cessioni di immobili
strumentali, anche se soggette ad IVA (2% se ad uso abitativo)
LE IMPOSTE INDIRETTE NEL LEASING IMMOBILIARE
Il regime Iva delle operazioni di leasing immobiliare
Immobili strumentali
Le locazioni finanziarie, di immobili strumentali sono esenti da IVA, eccezion fatta per i
seguenti casi:
1. il locatario è un soggetto con un pro-rata di indetraibilità superiore al 75% (banche,
assicurazioni, studi medici, etc.)
2. il locatario è un privato o comunque un soggetto escluso dal campo di applicazione
dell’Iva
3. il locatore ha optato per il regime di imponibilità ai fini IVA
•
•
In ogni caso (sia che si tratti di un’operazione esente che imponibile ai fini
IVA) è dovuta un’imposta proporzionale di registro pari all’1% del valore dei
canoni.
Per i contratti di leasing, l’imposta del 1% può essere scomputata dalle imposte
ipotecarie e catastali dovute al riscatto del bene.
LE IMPOSTE INDIRETTE NEL LEASING IMMOBILIARE
Il regime Iva delle operazioni di leasing immobiliare
Immobili strumentali
Nei casi di esclusione da IVA (acquisto da privati), la cessione è soggetta ad
imposte di Registro, Ipotecarie e Catastali del 10% (7% + 2% + 1%)
Nei casi di esenzione da IVA, la cessione è soggetta ad imposte di Registro
in misura fissa ed imposte Ipotecarie e Catastali del 4% (3% + 1%)
In tutti i casi in cui le cessioni di fabbricati strumentali sono soggette ad Iva,
si applicano le imposte ipotecarie e catastali del 4% (3%+1%)
LE IMPOSTE INDIRETTE NEL LEASING IMMOBILIARE
Il regime Iva delle operazioni di leasing immobiliare
Immobili strumentali
REGOLA GENERALE
La società di leasing opta sempre per il regime di
imponibilità IVA sia sui canoni di leasing che sul
riscatto, per evitare le conseguenze penalizzanti
derivanti dall’applicazione del pro-rata generale di
detraibilità in presenza di operazioni esenti
I PROCESSI OPERATIVI TIPICI DELL’ATTIVITÀ DI LEASING
I PROCESSI OPERATIVI TIPICI DELL’ATTIVITÀ DI LEASING
IL PROCESSO PRINCIPALE E LE
SUE FASI:
DALLA TRATTATIVA
COMMERCIALE ALL’ENTRATA A
REDDITO DEL CONTATTO
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
DEL PROCESSO PRINCIPALE
(BENI STRUMENTALI)
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO PRINCIPALE (BENI STRUMENTALI)
TRATTATIVA COMMERCIALE
ACQUISIZIONE DOMANDA DI LEASING
ANALISI TECNICA E ANTINFORTUNISTICA
DEI BENI
ISTRUTTORIA DI FIDO
segue
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO PRINCIPALE (BENI STRUMENTALI)
DELIBERA DI CONCESSIONE DEL CREDITO
PERFEZIONAMENTO DEL
CONTRATTO DI LEASING
EMISSIONE DELL’ORDINE DI ACQUISTO
ACCETTAZIONE DEL FORNITORE
segue
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO PRINCIPALE (BENI STRUMENTALI)
CONSEGNA DEL BENE
SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE E DECORRENZA
DEL CONTRATTO DI LEASING
PAGAMENTO DELLA FORNITURA
ANALISI TECNICA DEI
BENI STRUMENTALI
ANALISI TECNICA DEI BENI STRUMENTALI
FUNGIBILITÀ DEI BENI:
CARATTERISTICHE STANDARD E NON SPECIFICHE,
OBSOLESCENZA TECNICA NON ELEVATA, PRODUTTORE
QUALIFICATO, MERCATO DELL’USATO ATTIVO, MANTENIMENTO
DEL VALORE NEL TEMPO
GIUDIZIO DI FUNGIBILITÀ:
OTTIMA - BUONA – SUFFICIENTE – SCARSA - NULLA
ANALISI TECNICA DEI BENI STRUMENTALI
 RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA (LEGGE
N. 626/94) PER I BENI ASSOGGETTATI A FORME DI
CERTIFICAZIONE O DI OMOLOGAZIONE
 CONTROLLO DOCUMENTALE DI CONFORMITÀ
ANALISI TECNICA DEI BENI STRUMENTALI
IMPATTO AMBIENTALE:


RISCHI DI INQUINAMENTO CAUSATI DA IMPIANTI E
LAVORAZIONI
ANALISI RISCHI DI INQUINAMENTO E VERIFICA DELLE
NECESSARIE AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ
ANALISI TECNICA DEI BENI STRUMENTALI
SE IL CONTROLLO ANTINFORTUNISTICO E
AMBIENTALE É POSITIVO:
SEMAFORO VERDE!
ANALISI TECNICA DEI BENI STRUMENTALI
IL GRADO DI FUNGIBILITÀ ENTRA COME IMPORTANTE ELEMENTO
DI VALUTAZIONE NELLA ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DEL
CREDITO
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO DI PERFEZIONAMENTO
(IMMOBILI “COSTRUITI”)
TRATTATIVA COMMERCIALE
ACQUISIZIONE DOMANDA DI LEASING
ISTRUTTORIA DI FIDO
ANALISI TECNICO-IMMOBILIARE E PERIZIA
segue
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO DI PERFEZIONAMENTO
(IMMOBILI “COSTRUITI”)
DELIBERA DI FIDO SUBORDINATA ALLA PERIZIA
ESITO DELLA PERIZIA
EVENTUALI PROBLEMATICHE DI CONFORMITA’
EVENTUALI PROBLEMATICHE DI CONGRUITA’
segue
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO DI PERFEZIONAMENTO
(IMMOBILI “COSTRUITI”)
RIESAME DA PARTE DELL’ORGANO DELIBERANTE
SBLOCCO DELLA DELIBERA
PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO
PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DEL ROGITO
segue
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO DI PERFEZIONAMENTO
(IMMOBILI “COSTRUITI”)
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LEASING
PAGAMENTO DEL MAXICANONE
SOTTOSCRIZIONE DEL ROGITO D’ACQUISTO
SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE E PAGAMENTO
segue
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO DI PERFEZIONAMENTO
(IMMOBILI “COSTRUITI”)
DECORRENZA DEL CONTRATTO DI LEASING
FATTURAZIONE PRIMI CANONI PERIODICI
ATTIVAZIONE RID PER INCASSO CANONI
CHIUSURA FASE DI ATTIVAZIONE CONTRATTO
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO
ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO


VERIFICA DELL’EVENTUALE
APPARTENENZA
DELL’AZIENDA
RICHIEDENTE A UN
GRUPPO GIURIDICO O
ECONOMICO:
VERIFICA DI PRECEDENTI
RAPPORTI DELL’AZIENDA (O
DEL GRUPPO)
RICHIEDENTE CON LA
SOCIETÀ DI LEASING
IN CASO AFFERMATIVO
L’ISTRUTTORIA DEVE
ESSERE EFFETTUATA A
LIVELLO DI GRUPPO
ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO


CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ
DEI PAGAMENTI STORICI E
ATTUALI E DETERMINAZIONE DEL
RISCHIO IN CORSO A LIVELLO
INDIVIDUALE O DI GRUPPO
IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANO
DELIBERANTE COMPETENTE
SULLA BASE DEL RISCHIO IN
CORSO MAGGIORATO
DELL’OPERAZIONE RICHIESTA:
DA TABELLA DEI POTERI DI
DELIBERA VIGENTI
ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO
CONTROLLO
DELL’EVENTUALE
ESISTENZA DI
ALTRE ESPOSIZIONI
DA PARTE DEL
GRUPPO BANCARIO
DI APPARTENENZA
EVENTUALE NECESSITÀ DI
ACQUISIRE AUTORIZZAZIONI
PREVENTIVE O SUCCESSIVE
DA PARTE DELLA BANCA
CAPOGRUPPO
ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO
 RICLASSIFICAZIONE BILANCI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI DELLA
SOCIETÀ RICHIEDENTE E DEL CONSOLIDATO DI GRUPPO ED
EVENTUALMENTE DELLA CONTROLLANTE O DELLE COLLEGATE DI
MAGGIORE RILEVO
 CALCOLO DI INDICI:
PATRIMONIALI – ECONOMICI - FINANZIARI
ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO
ACCESSO A BANCHE DATI PUBBLICHE E PRIVATE:
CENTRALE
RISCHI
BANKITALIA
CERVED
CRA
BDCR
ASSILEA
INFORMAZIONI
BANCARIE
SIGNIFICATIVO GRADO DI PREDITTIVITÀ DELLE INFORMAZIONI
TRATTE DALLE CENTRALI DEI RISCHI
ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO
RELAZIONE ISTRUTTORIA CHE TIENE CONTO DELLA VALUTAZIONE
DI MERITO CREDITIZIO DEL CLIENTE, DELLA FUNGIBILITÀ DEI
BENI, DI EVENTUALI GARAZIE ACCESSORIE E DEL RENDIMENTO
DELL’OPERAZIONE
MODIFICATA O
DECLINATA
PROPOSTA
DI DELIBERA
DELIBERA
POSITIVA
ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO
Per le delibere di operazioni di piccolo importo relative a beni
standardizzati, sono ammessi sistemi esperti di valutazione e di “credit
scoring”, con procedure automatizzate simili a quelle in uso nel credito al
consumo.
Tali strumenti possono essere messi a disposizione della rete distributiva,
fermo restando che sono di competenza del Consiglio di Amministrazione e
della Direzione della società la definizione e le eventuali modifiche della
“griglia” di accettazione nonché la ponderazione degli elementi valutativi.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO
FORMALIZZAZIONE DELLA DELIBERA
CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL
PROPONENTE E DELL’ORGANO
DELIBERANTE
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI LEASING: L’ORDINE,
LA CONSEGNA E L’ENTRATA IN DECORRENZA
Il perfezionamento del contratto di leasing può avvenire per scrittura privata o
“per adesione” della Società di leasing alla proposta contrattuale sottoscritta dal
Cliente, che autorizza anche le condizioni dell’ordine al fornitore.
La Società di leasing invia l’ordine al fornitore che lo accetta; successivamente il
fornitore consegna i beni direttamente all’utilizzatore che sottoscrive il verbale di
consegna ed accettazione (salvo i casi in cui sia richiesto il collaudo).
La Società di leasing riceve la fattura del fornitore, il verbale sottoscritto dal
cliente, mette in decorrenza il contratto fatturando i primi canoni periodici e
procede al pagamento della fornitura.
LE LEGGI SPECIALI APPLICABILI
AL LEASING FINANZARIO
(CENNI)
ANTIRICICLAGGIO
Legge 5 Luglio 1991 N. 197
modificata dal D.Lgs 231/2007 entrato
in vigore dal 1° maggio 2008
 la limitazione dell’uso del contante” e dei titoli al portatore per le
operazioni che eccedono l’importo di 5.000,00 euro
 gli obblighi di identificazione e di registrazione per operazioni che superano
determinate soglie (15.000,00 euro)
 l’ “Archivio Unico Informatico”
 la segnalazione alle Autorità delle “operazioni sospette”
ANTIUSURA – Legge n. 108/96
 la definizione di limiti oggettivi per gli interessi usurari – tassi soglia per
forma tecnica di finanziamento e per categorie omogenee;
 il “TEG”: tasso di impiego omnicomprensivo comprendente commissioni,
spese e remunerazioni a qualsiasi titolo;
 la rilevazione trimestrale e la pubblicazione sulla G.U. dei TEG medi rilevati
per classe di importo; il calcolo del “TEG soglia” pari ad una volta e mezzo il
TEG medio;
 nel caso di superamento, alla stipula del contratto, del TEG soglia vigente, il
contratto è nullo.
TUTELA DELLA PRIVACY
Le diverse disposizioni normative che si sono succedute nel tempo in materia di
tutela della Privacy riguardano, peraltro senza particolari specificità, anche i
contratti di leasing.
Pertanto gli stessi sono soggetti alla “informativa” ed al “consenso” e la società
di leasing è tenuta ad osservare le disposizioni relative al “trattamento” dei dati
personali ed alla predisposizione ed all’aggiornamento del Documento
Programmatico per la Sicurezza (D.P.S.).
Particolari adempimenti sono previsti per la gestione di “Banche dati” private,
denominate anche S.I.C. (Sistemi Informativi Centralizzati) come ad esempio la
“Banca Dati Centrale Rischi” di Assilea.
LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA
La nuova disciplina della TRASPARENZA introdotta a partire dal mese di
ottobre 2003 ha notevolmente aumentato gli obblighi di informativa a
carico delle società di leasing e delle relative reti distributive.
Gli obblighi relativi agli Avvisi, ai fogli informativi, ai documenti di sintesi,
all’informativa pre-contrattuale e l’indicazione del “tasso leasing” nel
contratto, rappresentano delle novità onerose e poco coordinate tra di
loro.
La disciplina riguarda:
• gli obblighi in materia di pubblicità
• il contenuto dei contratti
• le comunicazioni periodiche e finali
LA DEFINIZIONE DI “TASSO LEASING” SECONDO LA NORMATIVA SULLA
TRASPARENZA
La normativa sulla Trasparenza, analizzata in precedenza, prevede, tra l’altro,
che nelle condizioni particolari del contratto e nel documento di sintesi iniziale,
nonché nelle comunicazioni periodiche, siano indicate tutte le voci di addebito
alla clientela per commissioni attive, prestazione di servizi accessori, rimborsi
spese forfetari, nonché il “tasso leasing” di ogni contratto e ciò a partire dalle
operazioni perfezionate dal 1 ottobre 2003.
Per quanto riguarda i contratti precedenti il “tasso leasing” deve essere indicato
nelle comunicazioni periodiche e finali.
Una recente disposizione prevede che nel contratto debba essere indicato anche
il TEG medio del settore riferibile alla fascia di importo della specifica operazione
(TEGM) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
LA DEFINIZIONE DI “TASSO LEASING” SECONDO LA
NORMATIVA SULLA TRASPARENZA
Il “tasso leasing” è definito dalle istruzioni di Vigilanza come il “tasso
di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo
d’acquisto del bene locato e valore attuale dei canoni e del prezzo
dell’opzione di acquisto finale previsti contrattualmente.
Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di
natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte
di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto
del bene ed i relativi interessi”.
IL PROCESSO DI RECUPERO DEI BENI E DEI CREDITI NEL CASO DI
INADEMPIENZA DELL’UTILIZZATORE
LA GESTIONE DELLA PATOLOGIA DEI CONTRATTI E
L’IMPORTANZA DELLA PROPRIETÀ DEI BENI
La valenza della proprietà dei beni ed il loro grado di mantenimento del valore nel
tempo e di agevole commerciabilità rappresentano l’elemento intorno al quale
gravita l’approccio adottato dalle società di leasing per gestire in modo efficace la
fase patologica dei contratti.
Quando il bene è “fungibile”, esso rappresenta la più importante “garanzia” per la
società di leasing.
Non sono infrequenti i casi in cui i clienti in difficoltà finanziaria pagano soltanto i
canoni di leasing di beni aventi un buon valore di mercato, rendendosi
inadempienti verso altri creditori.
Ciò può anche accadere, sebbene più raramente, per beni di limitata fungibilità
che tuttavia rivestono una particolare importanza specifica per l’attività svolta
dall’utilizzatore.
LA GESTIONE DELLA PATOLOGIA DEI CONTRATTI E
L’IMPORTANZA DELLA PROPRIETÀ DEI BENI
Quanto sopra spiega perché molte società di leasing danno
particolare enfasi all’analisi tecnica preventiva dei beni ed
all’attività di “remarketing”, creando al proprio interno dei settori
“tecnici” composti da persone con adeguato “skill” professionale
ovvero si affidano a qualificate società di servizi esterne. Ciò vale
particolarmente per il settore dei beni strumentali, dove si spazia
dal bene di ottima fungibilità (alcune macchine grafiche ad
esempio) ad altri di scarsa o nulla fungibilità (computer ed
apparecchi di telecomunicazione ed in genere tutti i beni con
forte innovazione tecnologica ed elevata obsolescenza).
LA GESTIONE DELLA PATOLOGIA DEI CONTRATTI E
L’IMPORTANZA DELLA PROPRIETÀ DEI BENI
Decisamente migliore è la valenza degli autoveicoli,
dove esistono quotazioni ufficiali dell’”usato” per
marca, modello e anno di immatricolazione e,
soprattutto, per gli immobili, dove la perizia iniziale
rappresenta di regola, salvo limitate eccezioni, un
riferimento sicuro per consentire, in funzione del
mantenimento del valore nel tempo, un recupero
quasi integrale della posizione creditoria.
L’AVVIO DELLE AZIONI LEGALI E
LE PROCEDURE CONCORSUALI
 Il decreto ingiuntivo di restituzione del bene o di pagamento dei
canoni
 L’atto di precetto e le azioni giudiziarie esecutive fino al pignoramento
negativo.
 La denuncia-querela, in sede penale, per appropriazione indebita.
 Il fallimento dell’utilizzatore e le sue conseguenze sul contratto di
leasing.
L’AVVIO DELLE AZIONI LEGALI E
LE PROCEDURE CONCORSUALI
L’applicazione sistematica dell’articolo 1526 del Codice Civile e la
determinazione dell’”equo compenso” nel caso di “leasing traslativo”.
L’azione revocatoria fallimentare nel caso di fallimento dell’utilizzatore e
nel caso di fallimento del venditore, con particolare riferimento
all’acquisto degli immobili da concedere in leasing.
Le procedure concorsuali cosiddette “minori”: Concordato preventivo,
Liquidazione coatta amministrativa, Amministrazione straordinaria.
LE VENDITE DEI BENI RIVENIENTI DA
CONTRATTI DI LEASING RISOLTI
 Le clausole risolutive espresse e l’articolata casistica di penali ed
indennizzi
 La scelta tra vendita “in loco” o rimozione del bene e trasporto presso
depositi propri o di terzi
 I costi di smontaggio, trasporto, riparazione, deposito e gli oneri
finanziari connessi alle vendite differite
 I canali di vendita dei beni recuperati: fornitori, commercianti,
utilizzatori finali
 Le problematiche di “messa a norma” sotto il profilo antinfortunistico
 Il mercato dell’usato degli autoveicoli
 La vendita degli immobili recuperati: l’importanza di un
aggiornamento della perizia iniziale
LE VENDITE DEI BENI RIVENIENTI DA
CONTRATTI DI LEASING RISOLTI
 I canali di vendita dei beni recuperati: fornitori, commercianti,
utilizzatori finali
 Le problematiche di “messa a norma” sotto il profilo antinfortunistico
 Il mercato dell’usato degli autoveicoli
 La vendita degli immobili recuperati: l’importanza di un
aggiornamento della perizia iniziale
I PRINCIPI CONTABILI:
DAL METODO “PATRIMONIALE” ALLO “IAS 17”
il recepimento degli IAS o IFRS (principi contabili internazionali)
il principio contabile “IAS 17 - leasing”
il caso del “leasing operativo”
il caso del “leasing finanziario”
le conseguenze prevedibili dopo l’introduzione dello IAS 17
GLI EFFETTI ATTESI DALL’INTRODUZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
DAL METODO “PATRIMONIALE” ALLO “IAS 17”
A partire dal 2005 o dal 2006 le società di leasing appartenenti a gruppi
bancari ed alcune società utilizzatrici quotate o facenti parte di gruppi quotati
stanno predisponendo situazioni contabili e bilanci con l’applicazione dei
principi internazionali (IAS/IFRS), mentre gli altri operatori si allineeranno
progressivamente nei prossimi anni.
Il principio contabile di più immediato impatto per il settore è sicuramente lo
IAS 17 (LEASE) secondo il quale, se il leasing è qualificato come finanziario,
il concedente lo contabilizza come se fosse un mutuo e l’utilizzatore iscrive il
bene nell’attivo del proprio bilancio con contemporanea iscrizione al passivo
di un debito verso la società di leasing. A conto economico l’utilizzatore
registra gli ammortamenti e gli interessi passivi di competenza.
Se al contrario il leasing è qualificato come operativo la contabilizzazione è
del tutto simile a quella attualmente adottata per la locazione semplice o
noleggio sia per il locatore che per il locatario.
GLI EFFETTI ATTESI DALL’INTRODUZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
DAL METODO “PATRIMONIALE” ALLO “IAS 17”
Come si è visto in precedenza, la deducibilità dei canoni di leasing
immobiliare, pur restando ancora conveniente rispetto all’acquisto diretto
dell’immobile ed al suo ammortamento, ha recentemente subito una
modifica in senso restrittivo in termini di durata minima dei contratti
(passata generalmente da 8 a 15 anni).
Poiché si è posto il problema, sotto il profilo fiscale, di come disciplinare la
situazione delle aziende che già contabilizzano con i nuovi criteri: la nuova
formulazione dell’articolo 102, comma 7 del TUIR così come definita dal
D.Lgs n.38/2005, stabilisce la deducibilità dei canoni di leasing
indipendentemente dai criteri di rappresentazione contabile, adottati
dall’utilizzatore (IAS o tradizionali).
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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