Somministrazione e lavoro
accessorio nel Jobs Act
a cura di
Avv. Abramo Abrami
Studio Legale IUS & WORK
La somministrazione
Artt. 30-40 Schema D.Lgs. recante la
disciplina organica dei contratti di lavoro
Definizione
“Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo
indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione
autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a
disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali,
per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività
nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”
Somministrazione a tempo indeterminato
• i lavoratori somministrati a tempo indeterminato non possono eccedere il
20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore
• è fatta salva una diversa previsione dei contratti collettivi applicati
dall’utilizzatore
• solo i lavoratori assunti a tempo indeterminato possono essere
somministrati a tempo indeterminato
• non si applica nei confronti della P.A.
Somministrazione a tempo determinato
• può essere utilizzata nei limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi
applicati dall’utilizzatore
• è esente da limiti quantitativi in casi di:
- lavoratori ex art. 8, c. 2, L. 223/1991 (mobilità)
- disoccupati con trattamento di disoccupazione o beneficiari di
ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi
- lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati», secondo quanto previsto
dal regolamento UE n. 651/14
Divieti
Non si può ricorrere alla somministrazione:
-
per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero
presso unità produttive che hanno proceduto, nei sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi (nelle medesime mansioni), salvo assunzioni per
sostituire lavoratori assenti o di durata iniziale non superiore a 3 mesi
presso unità produttive in cui è operante una sospensione
lavoro/riduzione orario (per lavoratori con medesime mansioni)
in caso di mancata effettuazione della valutazione dei rischi
Disciplina dei rapporti
•
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto tra somministratore e
lavoratore è regolato dalla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato
• Nel caso di assunzione a tempo determinato il rapporto tra somministratore e
lavoratore è regolato dalla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo
determinato in quanto compatibile, con espressa esclusione di:
- durata massima (art. 19, c. 1-3),
- proroghe e rinnovi (art. 21)
- numero complessivo di contratti (art. 23)
- diritti di precedenza (art. 24)
E’ possibile la proroga del termine inziale con il consenso del lavoratore e per atto
scritto nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal
somministratore
Somministrazione irregolare
•
In caso di mancanza della forma scritta il contratto di somministrazione è nullo ed
i lavoratori sono considerati dipendenti dell’utilizzatore
•
Il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze
dell’utilizzatore sin dall’inizio della somministrazione nei casi di:
-
violazione limiti quantitativi (20% oppure diversa previsione collettiva)
-
violazione divieti ricorso alla somministrazione (art. 32)
-
mancata indicazione alcuni elementi contratto (es. estremi autorizzazione, numero
lavoratori, indicazione eventuali rischi salute, data di inizio e durata prevista della
somministrazione)
Decadenze e tutele
•
Il lavoratore che chieda la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze
dell’utilizzatore deve procedere all’impugnazione del rapporto entro 60 giorni dalla
data di cessazione dell’attività presso l’utilizzatore
•
Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto in capo
all’utilizzatore, condanna quest’ultimo al pagamento di un’indennità compresa tra
un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR
Tale indennità ristora l’intero pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le
conseguenze retributive e contributive, per il periodo compreso tra la cessazione
dell’attività presso l’utilizzatore e la pronuncia del giudice
Il lavoro accessorio
Artt. 48-50 Schema D.Lgs. recante la
disciplina organica dei contratti di lavoro
Definizione
“Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che
non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi
superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile … le attività lavorative
possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro”
Campo di applicazione
•
Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in tutti i settori produttivi
(compresi enti locali) anche da percettori di prestazioni integrative o di sostegno al
reddito nel limite di 3.000 di compenso annuo
•
È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito della esecuzione di
appalti di opere e servizi, fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto del
Ministero del Lavoro
Disciplina del lavoro accessorio
•
•
•
•
•
i committenti (imprenditori o professionisti) devono acquistare il carnet di buoni
orari esclusivamente con modalità telematiche
i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche
presso le rivendite autorizzate
in attesa del decreto del Min. Lavoro, il valore del buono orario è fissato in 10 euro
(nel settore agricolo è pari alla retribuzione oraria del CCNL)
prima dell’inizio della prestazione i committenti imprenditori o professionisti
devono comunicare alla DTL con modalità telematiche (anche sms o email) i dati
del lavoratore ed il luogo della prestazione per un periodo non superiore ai 30
giorni successivi
resta fermo l’impiego sino al 31.12.2015 dei buoni già richiesti alla data di entrata
in vigore della nuova disciplina
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