Trasferimento d’azienda, appalto, somministrazione e distacco Carlo Benedetti- Consulente del Lavoro 2 Piano dell’indagine A) Il decentramento produttivo B) L’acquisizione di prestazioni di lavoro senza rapporto di lavoro B1) La somministrazione di lavoro B2) Il distacco dei lavoratori C) Le tutele per i lavoratori nei nell’interposizione di manodopera cicli produttivi decentrati e D) I cambiamenti della figura del datore di lavoro. La codatorialità. 3 A) Il decentramento produttivo Dall’impresa verticale alla produzione orizzontale Impresa 2 Impresa 1 Impresa 3 Impresa 4 4 Le forme del decentramento produttivo Fase 1 Trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda Dismissione di determinate attività (ad esempio delle attività non facenti parte del core business aziendale) Fase 2 Riacquisizione dell’attività ceduta o dismessa mediante collegamenti negoziali tra imprese 5 La nozione lavoristica di azienda Art. 2555 c.c Art. 2112 c.c L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Il d.lgs. n. 18/2001: - introduce una nozione di azienda “ai fini e per gli effetti” del nuovo art. 2112 c.c.; - determina in conseguenza l’ingresso nell’ordinamento di una nozione di trasferimento d’azienda a misura del diritto del lavoro; - autorizza l’abbandono della nozione commercialistica di azienda tracciata all’art. 2555 c.c. e l’attribuzione di valore decisivo al trasferimento dell’attività organizzata anziché al trapasso dei beni (materiali e immateriali) attraverso i quali viene esercitata l’attività d’impresa. 6 Fase 1 – Nozione di trasferimento d’azienda La nozione di trasferimento d’azienda richiama lo schema della cessione del contratto. Art. 1406 c.c.: “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”. Art. 2112 codice civile Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. 7 Il concetto di attività economica organizzata Per la Corte di Giustizia UE la nozione di entità economica si richiama ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (sentenza Hidalgo 10.12.1998). Per configurare un’attività economica organizzata non sono richiesti sempre rilevanti elementi patrimoniali, materiali o immateriali. In determinati settori (es. pulizie o sorveglianza) essi sono spesso ridotti allo loro espressione più semplice e l’attività si basa essenzialmente sull’impiego di manodopera. La nozione di trasferimento d’azienda deve essere interpretata in maniera ampia e secondo più attenuati elementi di materializzazione, così da considerare quale attività economica suscettibile di figurare come oggetto del trasferimento anche i soli lavoratori che, per essere stati addetti a un ramo dell’impresa e per aver acquisito un complesso di nozioni e di esperienze, siano capaci di svolgere autonomamente le proprie funzioni anche presso il nuovo datore di lavoro (Cass. 23.07.2002, n. 10761) 8 Il concetto di “cessione contrattuale” Da “alienante” e “acquirente” a “cedente” e “cessionario” Ogni operazione che comporti il mutamento nella titolarità dell’azienda a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato (art. 2112 c. 5, nuovo testo) La disciplina dell’art. 2112 c.c. si applica tutte le volte in cui, ferma restando l’organizzazione del complesso dei beni e delle strutture, vi sia un mutamento nel soggetto che gestisce quella organizzazione, e ciò indipendentemente dal mezzo tecnico-giuridico concretamente utilizzato per tale mutamento. Vendita, Affitto, Usufrutto Le vicende societarie: a) il conferimento in società dell’azienda; b) la trasformazione societaria; c) la fusione e la scissione 9 La cessione contrattuale presuppone un contratto? Art. 2112 c.c. originario “L’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 2112 c.c. prescinde dall’esistenza di un legame contrattuale tra l’imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione dell’azienda, assumendo rilievo, invece, la circostanza che vi sia continuità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, restando immutati il complesso organizzato dei beni dell’impresa e l’oggetto di quest’ultima” (Cass. 27.12.1998, n. 2200; Cass. 3.06.1998, n. 5466) Art. 32, d.lgs. 276/2003: “(…) a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato”. “Ai fini dell’applicazione della direttiva [77/187] non è necessaria l’esistenza di rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario, atteso che la cessione può essere effettuata anche in due fasi per effetto dell’intermediazione di un terzo, quale il proprietario o il locatore” [Corte di Giustizia 10.12.1998 (Hidalgo)] 10 Il trasferimento di ramo d’azienda Ramo d’azienda (art. 2112 c.c.) Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Azienda (art. 2112 c.c.) Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che (…) comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità (…) È compatibile con il diritto comunitario? Cfr. Corte di Giustizia 6.3.2014 11 Il trasferimento di ramo d’azienda L’autonomia funzionale Ramo come piccola azienda o unità produttiva dotata di piena autonomia funzionale L’autonomia funzionale non postula anche un’autonomia gestionale o amministrativa o un’autonomia di risultato produttivo né un’indipendenza economico-commerciale La preesistenza d.lgs 18/2001 d.Lgs 276/2003 Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento 12 La procedura del trasferimento d’azienda Art. 47, l. 428/90 Trasferimenti di azienda. Trasferimento di azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda Il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato 13 La procedura per il trasferimento - Dal computo dei dipendenti (dell’azienda del cedente considerata nel suo complesso, anche se la cessione riguarda solo una sua parte - non si considerano i dipendenti del cessionario) vanno esclusi: lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; apprendisti; lavoratori a domicilio; lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; lavoratori assunti con contratto di inserimento; lavoratori somministrati 14 La procedura per il trasferimento Contestualmente alla preventiva comunicazione devono essere fornite informazioni circa: - data o data proposta o presunta per il trasferimento - motivi del programmato trasferimento - conseguenze giuridiche economiche e sociali per i lavoratori (es. eventuale modificazione del settore merceologico di attività) - eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori Comunicazione tempestiva, completa e veritiera. 15 La procedura del trasferimento d’azienda • Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo 16 La procedura per il trasferimento L’accordo sindacale cosa può fare? a)contratti collettivi di ingresso o di armonizzazione: regolamentazione della transizione dei lavoratori trasferiti verso un trattamento uniforme a quello degli altri dipendenti dell’acquirente; b)può escludere il passaggio dal cedente al cessionario di una parte dei dipendenti addetti al ramo di azienda ceduta? … 17 La procedura per il trasferimento … secondo Cass. 30 agosto 2000, n. 11422, l’art. 47 garantisce la continuazione del rapporto e la salvaguardia dei diritti acquisiti ma non il passaggio alle dipendenze dell’impresa cessionaria di tutti i lavoratori già addetti al ramo ceduto, sicché l’esclusione di taluni lavoratori dal passaggio all’impresa cessionaria, previsto nell’accordo concluso dalle imprese interessate a seguito dell’espletamento della procedura di consultazione sindacale, non può ritenersi lesiva dei diritti dei suddetti lavoratori (conformi Cass. 21 maggio 1992, n. 6103; Cass. 24 gennaio 1991, n. 671; contra Pret. Milano 2 febbraio 1999) 18 La procedura per il trasferimento Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili (=effettivamente applicati) all’impresa del cessionario, purché siano del medesimo livello. 19 La procedura per il trasferimento Nota bene: - qualora il contratto aziendale sia privo di termine finale il contratto collettivo potrà essere risolto per recesso unilaterale delle parti (cessionario può dare disdetta dando preavviso) - qualora sia previsto che, in mancanza di disdetta, operi il tacito rinnovo, il cessionario non è tenuto a rispettarlo. 20 La procedura per il trasferimento nelle ipotesi di crisi aziendale Le deroghe non sono automatiche, ma dipendono dalla conclusione di un apposito contratto collettivo nel corso della prescritta procedura sindacale. Questo pone i soliti problemi di efficacia del contratto collettivo ablativo di diritto comune nei confronti dei lavoratori dissenzienti non rappresentati dalle organizzazioni stipulanti. 21 Regime contrattuale del lavoratore trasferito Art. 2112 codice civile Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda Con il cessionario di instaura un nuovo rapporto di lavoro? • In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Quale trattamento contrattuale si applica presso il soggetto cessionario? • Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. In occasione del trasferimento d’azienda il lavoratore può essere licenziato? • Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma, c.c.. 22 Tutela del lavoratore trasferito Art. 2112, c. 2, c.c. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Possibile liberazione del cedente Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 23 Tutela del lavoratore trasferito in caso di ricongiungimento produttivo con il datore di lavoro cedente Art. 2112, c. 6, c.c. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In origine, il regime di solidarietà era quello di cui all’art. 1676 c.c. 2. Solidarietà entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, con riguardo ai trattamenti retributivi nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 24 Il trasferimento d’azienda nelle situazioni di crisi - la ratio della disciplina Problema: rendere più appetibile sul mercato l’azienda in crisi, al fine di agevolare il trasferimento ad un nuovo imprenditore disposto a risanarla. Soluzione normativa: “svuotamento” dell’art. 2112 c.c. al fine di rendere conveniente l’acquisto. Ma qual è la nozione di “azienda in crisi”? E sino a che punto si può bypassare l’art. 2112 c.c.? 25 La disciplina originaria Art. 47, ultimi commi, Legge 428/90; ambito di applicazione: impresa per la quale fosse intervenuto un provvedimento dichiarativo dello stato di crisi aziendale oppure sottoposizione a determinate procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria). Unico binario derogatorio: totale disapplicazione delle tutele di cui all ’ art. 2112 c.c. nel caso di raggiungimento di un accordo sindacale per il mantenimento anche parziale dell’occupazione. 26 La disciplina originaria Corte Giustizia 7 dicembre 1995; Corte Giustizia 11 giugno 2009: doppia condanna dell’Italia ! Violata la direttiva comunitaria che consente la disapplicazione delle tutele solo in caso di procedure concorsuali. Ravvedimento operoso del legislatore italiano (art. 19 quater Legge n. 166/2009) che riscrive gli ultimi commi dell’art. 47 della Legge 428/90. Il binario derogatorio diventa doppio ! 27 a) Procedure concorsuali: disapplicazione (anche) totale • Art. 47, c. 5, Legge 428/90 • Vi sia stata la dichiarazione di fallimento, l’omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso di non continuazione dell’attività • L’art. 2112 c.c. NON trova applicazione ai lavoratori il cui rapporto continua con l’acquirente nel caso si sia raggiunto un accordo sindacale circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione 28 b) Crisi e fattispecie assimilate: disapplicazione parziale • Art. 47, c. 4 bis, Legge 428/90 • Si sia accertato lo stato di crisi prodromico alla concessione della cigs, sia stata disposta l ’ amministrazione straordinaria in caso di continuazione dell’attività, vi sia stata la dichiarazione di apertura di concordato preventivo, vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti • l’art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo. 29 Focus sul concordato in bianco • l’azienda avanza istanza di ammissione alla procedura, chiedendo al Tribunale di assegnarle un termine per l’elaborazione della proposta da presentare ai creditori e per la preparazione della documentazione di legge; • Il tribunale esamina e produce decreto di inammissibilità oppure decreto che fissa il termine per il deposito di cui sopra; • L’azienda produce la documentazione; • Il tribunale esamina la stessa e produce decreto di inammissibilità alla procedura o decreto di apertura della procedura di concordato. 30 Focus sul concordato in bianco • Qual è il momento in cui viene integrata la condizione di derogabilità dell ’ art. 2112 c.c. (“dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo”)? • E’ dal momento di deposito della domanda di ammissione, dal successivo decreto che autorizza il deposito della documentazione ovvero dal decreto di ammissione al concordato ? 31 Fase 2 – Il collegamento negoziale tra imprese Le forme dei possibili collegamenti A) Contratto di subfornitura B) Contratto di appalto C) Contratto di locazione (nolo a caldo e a freddo) D) Contratto di vendita E) Contratto di trasporto F) Altro … 32 Il contratto di subfornitura Art. 1, l. n. 192/1998 1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. 33 Il contratto di locazione Fornitura di materiali e attrezzatura Nolo “a freddo” •Nolo di materiali e attrezzatura senza messa a disposizione di un operatore Nolo “a caldo” •Nolo di materiali attrezzatura con messa a disposizione di un operatore (a volte la giurisprudenza qualifica il nolo a caldo all’interno del contratto di appalto) 34 Lo schema più ricorrente: l’appalto La nozione di appalto Art. 1655 c.c. “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio” Distinzione dalla fornitura di manodopera L’esternalizzazione non si traduce in una mera fornitura di manodopera quando l’appaltatore 1. è un vero imprenditore 2. che si obbliga a realizzare un’opera o un servizio 35 L’appalto di servizi a bassa intensità organizzativa Nel caso dei servizi a bassa intensità organizzativa, l ’ attività si identifica essenzialmente con la manodopera utilizzata per svolgerla. Attività il cui svolgimento non presuppone alcun sostrato materiale e che può dunque svolgersi anche senza un’azienda intesa come insieme di beni idonei all’esercizio di un ’ impresa (art. 2555). 36 Appalto/Interposizione di manodopera Appaltatore/Sog getto interposto Appalto/Rapporto di Interposizione (illecito) Committente Datore di lavoro che necessita di prestazioni Effettiva utilizzazione della prestazione Titolarità formale del rapporto di lavoro Lavoratori 37 L’appalto di mere prestazioni di lavoro l’art. 1 della l. 1369/1960 “E’ vietato all’imprenditore affidare in appalto, subappalto o qualsiasi altra forma, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o intermediario” 38 L’interposizione illecita nei rapporti di lavoro Cosa deriva dal principio di necessaria coincidenza tra titolarità formale e titolarità sostanziale del rapporto di lavoro? PER CHI UTILIZZA LA PRESTAZIONE L’impossibilità di utilizzare lavoratori senza un adeguato titolo giuridico PER CHI ASSUME I LAVORATORI L’impossibilità di indirizzare stabilmente la prestazione di propri dipendenti a favore di un terzo 39 Il percorso giurisprudenziale sull’interposizione di manodopera L’appalto è genuino se l’impresa appaltatrice è genuina 1. 2. l’IMPRESA è genuina quando dispone nel caso concreto di un’organizzazione aziendale autonoma (capitali, macchine e attrezzature) l’IMPRESA è genuina quando, pur utilizzando capitali, macchine ed attrezzature conferiti dall’appaltante, fornisca un apporto nell’esecuzione dell’appalto non marginale e non accessorio (cfr. ad es., Cass. 18.6.1999, n. 6128; Cass.11.5.1994, n. 4585) 40 Il percorso giurisprudenziale sull’interposizione di manodopera 3. l’IMPRESA è genuina quando, pur utilizzando capitali, macchine ed attrezzature conferiti dall’appaltante, fornisca un apporto rilevante nell’esecuzione dell’appalto, anche di fattori produttivi immateriali (know how, software, ecc.) (cfr., ad es., Cass. S.U. 19.10.1990, n. 10183; Cass. 31.12.1993, n. 13015; Cass. 11.5.1994, n. 4585) 4. l’IMPRESA è genuina quando dispone di una organizzazione del lavoro (delle prestazioni di lavoro = esercizio del potere direttivo) (cfr., ad es., Cass. 13.9.1997, n. 9144; Cass. 31.12.1993, n. 13015; Cass. Pen. 11.6.1998, n. 7012) 41 In sintesi “Gli appalti leciti di servizi sono quelli che pur espletabili con mere prestazioni di mano d’opera, costituiscono un servizio in sé, svolto con gestione autonoma dell’appaltatore e purché l’intervento di controllo dell’appaltante si esplichi sull’attività dell’appaltatore e non sulle persone da questo dipendenti”. 42 La definizione introdotta all’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. L’organizzazione dei mezzi può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto Tecnica normativa che demanda al prudente apprezzamento del giudice, cui si riconoscono ampi spazi interpretativi, l’accertamento dell’autonomia organizzativa 43 Esercizio del potere organizzativo e direttivo • E’ condizione necessaria ma non sufficiente per la liceità dell’appalto poiché la scarsa consistenza dei mezzi materiali è indice di assenza di autonoma organizzazione (Cass. Pen, sez. III, 20 dicembre 2004, n. 3714). • A ben vedere, se il potere organizzativo e direttivo è esercitato dal committente nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore, ciò è indice rivelatore di una chiara e assorbente violazione dell’art. 29, d.lgs. 276/2003. • L’art. 29 conferma il principio, già consolidato nell’art. 2094 c.c., per cui il soggetto che “utilizza” la prestazione di lavoro nell’ambito della propria organizzazione assume la veste di datore di lavoro in senso sostanziale. • Per imputare all’effettivo utilizzare della prestazione i rapporti di lavoro facenti capo all’interposto valgono i medesimi indici per individuare la subordinazione. 44 Distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro Appalto: ha per oggetto un «fare», giacché l’appaltatore fornisce al committente un’opera o un servizio, da realizzare tramite la propria organizzazione di uomini e mezzi, assumendosi il rischio d’impresa; Somministrazione: ha per oggetto un «dare», in quanto il somministratore si limita a fornire a un terzo forza-lavoro da lui assunta, affinché questi ne utilizzi la prestazione secondo le proprie necessità, adattandole al proprio sistema organizzativo. (MLPS Circ. n. 5/2011) 45 Distinzione tra appalto e contratto d’opera Art. 2222 del Codice Civile Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente Analogie Il contratto di lavoro autonomo, come l’appalto, ha ad oggetto il compimento di un’opera o di un servizio. Differenze L’art. 2222 c.c. precisa che l’opera o il servizio deve essere realizzato “con lavoro prevalentemente proprio” del prestatore d’opera. L’elemento distintivo fra contratto d’opera e contratto d’appalto è dunque di tipo quantitativo: •nel contratto di lavoro autonomo l ’ organizzazione (capitali, macchine, attrezzature, dipendenti) non prevale rispetto all’attività personale del prestatore d’opera; •nel contratto d ’ appalto l ’ organizzazione è prevalente rispetto al lavoro personale dell’appaltatore. 46 Distinzione tra appalto e subfornitura Legge n. 198/1998 Col contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente (forma scritta obbligatoria) • L ’ appalto è caratterizzato dall ’ autonomia dell ’ appaltatore che, per perseguire il risultato dell’opera, non deve solo attenersi alle norme tecniche e alle direttive dell’appaltante, ma deve opporre le eventuali necessarie obiezioni di ordine tecnico; • La subfornitura è caratterizzata dal controllo diretto ed integrale sull’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa committente, al punto che il subfornitore è privo di autonoma capacità valutativa in ordine alla congruità delle prescrizioni (Trib. Catania, 9/7/2009). 47 Distinzione tra appalto e noleggio Il contratto con il quale un imprenditore si obbliga nei confronti di altro imprenditore alla fornitura di stoviglie e posate per il servizio di ristorazione e all'attività di consegna, ritiro, detersione, sanificazione e riconsegna, collegate alla fornitura stessa, integra un contratto di appalto di servizi e non un contratto di noleggio, in quanto risulta prevalente l'obbligazione di "facere" rispetto a quella di dare; ne segue la applicazione dell'art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003 in materia di responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore per le obbligazioni retributive afferenti al rapporto di lavoro dei soggetti impiegati nell'appalto. Tribunale di Milano, 29 novembre 2007 48 B) Le prestazioni di lavoro senza rapporto di lavoro B1 - La somministrazione di lavoro B2 - Il distacco dei lavoratori 49 B1) La somministrazione di lavoro Art. 2 D.Lgs. 276/2003: “contratto di somministrazione di lavoro” è il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine. 50 Aspetti generali La somministrazione conserva sostanzialmente immutata la struttura trilaterale del lavoro interinale, mentre introduce notevoli novità riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione della fattispecie. Nella somministrazione di lavoro l'attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto, imprenditore o non imprenditore, che ne utilizza la prestazione per soddisfare le sue esigenze produttive. Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice. 51 Aspetti generali I rapporti intercorrenti tra i tre soggetti che intervengono nella somministrazione sono regolati da due distinti contratti: • il contratto di somministrazione di lavoro tra somministratore ed utilizzatore; • il contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore dettagliatamente disciplinati dalla legge. 52 Somministratore L'attività di somministrazione di lavoro può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003). L'utilizzatore può verificare la corretta e legittima stipulazione del contratto di somministrazione mediante l'accesso all'albo informatico delle agenzie di somministrazione autorizzate tenuto dal Ministero del lavoro. Le agenzie di somministrazione devono indicare, in tutte le comunicazioni verso i terzi, gli estremi del provvedimento di autorizzazione, ai fini di una corretta identificazione. 53 Somministratore Le imprese di somministrazione stabilite in uno Stato membro dell'UE possono operare senza un'ulteriore autorizzazione ove dimostrino il possesso di un provvedimento equivalente rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro. Le imprese di somministrazione appartenenti a paesi extracomunitari, invece, non possono esercitare l'attività di somministrazione di lavoro e, dunque, iscriversi nell'apposito albo, in quanto prive degli specifici requisiti giuridici e finanziari richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 276/2003 (ML interpello n. 4/2010). 54 Utilizzatore L'utilizzatore può essere un soggetto privato o anche una pubblica amministrazione (in quest'ultimo caso limitatamente alla somministrazione a tempo determinato). Non è, quindi, necessaria la qualifica di imprenditore. 55 Ambito di applicazione La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa: • • • • • • • per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; per servizi di pulizia, custodia, portineria; per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; 56 Ambito di applicazione La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa: • per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa; • in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; • in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia; • in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato (art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003). 57 Ambito di applicazione La somministrazione di lavoro a tempo determinato era ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, riferibili non solo ad esigenze di natura eccezionale ma anche all'ordinaria attività dell'utilizzatore. Dalla Legge 92/2012 è stata introdotta la possibilità della somministrazione a termine ACAUSALE; oggi estesa dal D.L. 34/2014 (legge 78/2014) Ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi è affidato il compito di individuare limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato. 58 Divieti alla somministrazione Il contratto di somministrazione è vietato: a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive che abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso per agevolare lavoratori in mobilità attraverso un contratto di lavoro a termine ex art. 8, comma 2, L. n. 223/1991, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera anche presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c) per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. 59 Il contratto di somministrazione È un contratto di natura commerciale concluso tra l'impresa somministratrice e l'utilizzatore e ha ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine. La missione è il periodo durante il quale il lavoratore dipendente di un'agenzia di somministrazione è messo a disposizione di un utilizzatore e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso. Le condizioni devono essere quelle previste da disposizioni legislative e da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore. 60 Il contratto di somministrazione Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi: a) estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) numero dei lavoratori da somministrare; c) casi e ragioni di carattere tecnico, produttivo organizzativo o sostitutivo per le quali si ricorre alla somministrazione di lavoro; d) indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) data di inizio e durata prevista del contratto di somministrazione; f) mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e loro inquadramento; g) luogo, orario e trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; 61 Il contratto di somministrazione h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. 62 Disciplina del rapporto di lavoro In caso di somministrazione a tempo indeterminato il rapporto tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 368/2001, con esclusione delle disposizioni relative alla scadenza del termine e alla successione di contratti. 63 Disciplina del rapporto di lavoro Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. L'utilizzatore deve comunicare all'impresa somministratrice gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300/1970, ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte del somministratore. 64 Criteri di computo I lavoratori in somministrazione non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Peraltro, detti lavoratori potranno essere computati ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell'imprenditore quale requisito di carattere tecnico nell'ambito, per esempio, di una procedure selettiva per appalti pubblici. 65 Diritti sindacali Il lavoratore è titolare dei diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori e può esercitare presso l'utilizzatore i diritti di libertà ed attività sindacale, nonché partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. Inoltre, ai prestatori di lavoro della stessa impresa somministratrice che operano presso diversi utilizzatori, compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità determinate dalla contrattazione collettiva. L'utilizzatore deve comunicare alla RSU ovvero alle OO.SS. il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto e ogni 12 mesi il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati (vedi sanzioni). 66 Adempimenti contributivi Gli oneri contributivi ed assicurativi sono a carico del somministratore che è classificato - ai fini previdenziali - nel settore del terziario. In applicazione del principio della responsabilità solidale per i contributi e premi, tuttavia, in caso di inadempienza del somministratore spetta all'utilizzatore l'obbligo di effettuare i versamenti dovuti. Spetta al somministratore l'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso stabilito per la attività svolta dall'impresa utilizzatrice. Le agenzie di somministrazione non rientrano tra le aziende destinatarie delle integrazioni salariali. 67 B2) Il distacco dei lavoratori “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.” 68 Definizione “Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.” 69 Il distacco in Italia: soggetti • Distaccante (datore di lavoro che pone il proprio lavoratore a disposizione di altri) • Distaccato: lavoratore • Distaccatario: impresa che beneficia delle prestazioni del lavoratore distaccato Attenzione: anche nel lavoro somministrato troviamo tre soggetti, ossia il somministratore, il lavoratore somministrato e l’utilizzatore. La differenza fondamentale fra i due istituti sta nell’INTERESSE !!! 70 Il distacco: soggetti • Distaccante può essere un libero professionista, un’impresa oppure un Ente pubblico. Per le pubbliche amministrazioni si veda circolare Inps n. 103/2000 E’ IL TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO: esclusivamente a questo soggetto fanno capo gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi. Detiene il potere direttivo/organizzativo (in parte condiviso con il distaccatario), di controllo e disciplinare. 71 Il distacco: soggetti Distaccante Rispetto al trattamento economico e normativo, già in passato era consolidata la prassi di un rimborso da parte del distaccatario (si veda sentenza Cassazione a Sezioni Unite 13 aprile 1989, n. 1751, che ha chiarito che il rimborso al distaccante non ha rilevanza ai fini della qualificazione del distacco genuino). “ Poiché il lavoratore distaccato esegue la prestazione non solo nellinteresse del distaccante ma anche nell’interesse del distaccatario, la possibilità di ammettere il rimborso rende più lineare e trasparente anche l’imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola società ..” Ministero del Lavoro, circ. n. 3/2004 72 Il distacco: soggetti • Distaccante L’istituto del distacco rientra nel potere direttivo del datore di lavoro (cod.civ. art. 2104). Quando comporta un mutamento di mansioni, allora deve esserci il consenso del lavoratore interessato; naturalmente vige sempre l’art. 2103 del cod.civ. che non prevede la possibilità di demansionamento. Il consenso del lavoratore può essere previsto anche dalla contrattazione collettiva (non solo in caso di mutamento di mansioni) quale condizione di miglior favore (si veda ccnl edilizia – Min. Lav. Nota 8 luglio 2005). 73 Il distacco: requisiti • Interesse del distaccante (datore di lavoro che pone il proprio lavoratore a disposizione di altri) Concetto più volte ribadito dalla Giurisprudenza (ancora nel 1983 con sentenza Cassazione n. 1131 del 14 febbraio) Da ultimo circolare Ministero del Lavoro n. 3/2004: “interpretazione piuttosto ampia .. qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione di lavoro altrui … inoltre tale interesse deve protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco …” La differenza rispetto alla somministrazione sta proprio nel diverso interesse del distaccante rispetto al somministratore (Min.Lav. Circ. n.3/2004) 74 Il distacco: requisiti • Interesse del distaccante (datore di lavoro che pone il proprio lavoratore a disposizione di altri) Il requisito dell’interesse è fondamentale ed essenziale ai fini della legittimità dell’istituto. Vi possono essere ragioni di controllo dell ’ attività del fornitore, di collaborazione per la migliore riuscita del prodotto, di piena messa in opera e addestramento delle maestranze in relazione alla fornitura di un macchinario, di aumento o mantenimento della professionalità dei propri dipendenti rispetto a lavorazioni specifiche che vengono eseguite presso terzi ecc ….. Sono ragioni di tipo “produttivo” 75 Il distacco: requisiti • Temporaneità del distacco Circolare Ministero del Lavoro n. 3/2004: “ … il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante …” Pertanto fin quando vi è l’interesse il distacco è considerato legittimo; la temporaneità indica che il distacco non può avere sin dall’inizio il carattere della definitività. 76 Il distacco: requisiti • Determinazione attività lavorativa L’art. 30 del D.Lgs. prevede la messa a disposizione di un lavoratore presso un terzo per l’esecuzione di una determinata attività. Diventa pertanto opportuno che tale attività venga precisata, in quanto finalizzata a un ben individuato scopo, strettamente connesso con l’interesse del distaccante. E tale interesse deve essere fondato: il distaccante deve trarne la concreta utilità. Un “classico” distacco è riscontrabile per motivi formativi (apprendere nuovi metodi di lavoro, nuove procedure) naturalmente rispetto all’attività del distaccante. 77 Il distacco nei gruppi d’impresa e nelle società collegate Caso del tutto particolare: la questione è stata vista in passato con qualche sospetto, come è provato dalla necessità di precise pronunce giurisprudenziali e istruzioni ministeriali. I semplici rapporti economici fra le società del gruppo sono tuttora giudicati irrilevanti quale unica ragione giustificatrice del distacco: vi deve essere una reale esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende che fanno parte del gruppo (Min. Lav. Circ. n.3/2004) 78 Il distacco a salvaguardia dei livelli occupazionali Si veda art.8, c.3, del DL 148 conv. dalla L. n.236/93 Situazione del tutto particolare: in caso di crisi (provata), al fine di evitare gli esuberi, tramite accordo sindacale, si può regolare il distacco di uno o più lavoratori da un’impresa ad un’altra per una durata temporanea. In questo caso l’interesse è ricondotto ad una valutazione tipica del legislatore espressa nella previsione in esame: salvaguardia dell’occupazione. (Min. Lav. Circ. n. 4 e 58 del 1994; INPS circ.81 e 177 del 1994) 79 Il distacco quale alternativa alla Cassa Integrazione Ordinaria Min.Lav.circ. 28/2005: In questo caso l’interesse del distaccante potrebbe essere diverso: preservare in forza (e nella propria disponibilità) i lavoratori temporaneamente sospesi. Il ricorso alla Cassa potrebbe indurre i lavoratori a cercare una diversa occupazione a fronte della riduzione di retribuzione, in particolare per quelli con qualifiche elevate. Inoltre, la sospensione dell’attività, ove protratta nel tempo, potrebbe incidere sulla crescita professionale dei lavoratori. 80 Il distacco in edilizia Art. 96 CCNL Edilizia Industria: Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria. Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante. Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante. L'impresa distaccante evidenzierà nelle denunce alla Cassa edile la posizione di lavoratori distaccati. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993. nb: si veda nota Ministero del Lavoro 8 luglio 2005 81 Il distacco “parziale” Svolgimento di mansioni presso distaccato e distaccante: questione posta al Ministero e risolta molto tempo addietro in senso favorevole, anche nel quadro normativo precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003. Nell ’ ipotesi di distacco il lavoratore potrà svolgere la sua prestazione anche parzialmente presso il distaccatario, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione (Min. Lav., circ. n. 3/2004 in cui si richiama precedente nota n. 5 dell’11 aprile 2001). Anche in questo caso occorre siano presenti i requisiti di base: interesse del distaccante, temporaneità, mansioni ben definitive e facoltà per il distaccante di revocare il comando in ogni momento. 82 Il distacco: rimborso al distaccante Quali sono le somme rimborsabili? Sicuramente la retribuzione corrente, ovviamente in relazione ai soli periodi che il lavoratore abbia prestato a favore del distaccatario, i ratei delle retribuzioni differite, le quote di tfr, le ferie ed i permessi maturati, e tutte le altre somme connesse con la prestazione di lavoro. In base all’interpretazione giurisprudenziale è ammesso il rimborso anche dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi assicurativi. Il limite è il costo del lavoro rimasto a carico del datore di lavoro distaccante. 83 Il distacco: rimborso al distaccante Trattandosi di una possibilità, è opportuno che il distaccante e il distaccatario concordino tra loro, meglio per iscritto ai fini probatori, tempi e modalità del rimborso, che potrà avvenire a fine distacco o periodicamente. Da notare che talvolta la previsione del rimborso è contenuta nei contratti collettivi. I prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo non sono da intendersi rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 346/E del 2002). Attenzione l’accordo fra le imprese deve riguardare solo distacco di personale e non fornitura di macchinari o servizi, il rimborso deve riguardare l’intero costo del personale distaccato (se il rimborso è superiore o inferiore a tale costo, l’intero importo è imponibile ai fini IVA). 84 Distacco di personale nelle reti d’impresa art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003 (art. 7, c. 2, D.L. 76/2013 conv. Legge n. 99/2013) Le reti rappresentano uno strumento giuridico attraverso il quale più imprese si impegnano a collaborare, scambiandosi informazioni, al fine di realizzare determinate attività, che siano collegate all’oggetto delle imprese stesse. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete d ’ impresa, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete. 85 C) Le tutele nei cicli produttivi decentrati e nell’interposizione di manodopera C1) Le tutele negli appalti C2) Le tutele nella somministrazione C3) Le tutele nel distacco C4) Le tutele nei noli a caldo C5) Le tutele nella subfornitura 86 Responsabilità solidale negli appalti - Le Discipline di Riferimento Riferimento Normativo Campo di Applicazione Art. 1676 Cod. civ. Riguardante gli obblighi solidaristici per quanto concerne il profilo retributivo dei dipendenti; Art. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 (Decreto Biagi) Per quanto concerne la solidarietà nell ’ ambito retributivo, contributivo e assicurativo; Art. 118, co. 6 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché artt. 4, co. 2 e 5, del D.P.R. n. 207/2010 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e relativo regolamento di attuazione) Per la tutela dei diritti patrimoniali - retributivi e contributivi - dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici; Art. 35 del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 (Decreto Visco-Bersani) Recante la disciplina della responsabilità solidale in ambito fiscale tra committente, appaltatore e subappaltatore. Art. 26, co. 4 del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSIC) Per quanto attiene il risarcimento dei danni riportati dai lavoratori in conseguenza di eventuali infortuni sul lavoro non indennizzati dall’INAIL; 87 C1 - Le tutele nell’appalto lecito. La responsabilità solidale Art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 (aggiornato dalla l. Fornero) In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il termine decadenziale di due anni si applica anche agli Istituti previdenziali per l’azione nei confronti del responsabile solidale, mentre resta ferma l'ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente (appaltatore o eventuale subappaltatore). 88 La responsabilità solidale come strumento di parziale ricomposizione della parte datoriale Art. 1294 c.c. I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente lavoratore committente Datore di lavoro – appaltatore subappaltatore 89 Ulteriore estensione della responsabilità solidale Art. 35, commi da 28 a 30, d.l. 223/2006, convertito dalla l. 248/2006 •28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. • 29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. • 30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 90 Ambito di applicazione della responsabilità solidale Art. 9, c. 1, D.L. 76/2013, convertito dalla l. 98/2003 La responsabilità solidale (retributiva e contributiva) di cui all’art. 29, c. 2, d.lgs. 276/2003 trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 35/2013, è intervenuto precisando che per lavoratori autonomi sono da intendersi i co.co.co/co.co.pro. impiegati nell’appalto e non quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri. La responsabilità solidale di cui all’art. 29, c. 2, d.lgs. 276/2003 non trova applicazione nei contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni dei contratti collettivi hanno effetto esclusivamente per i trattamenti retributivi con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi e premi assicurativi. 91 La tutela codicistica: azione diretta contro il committente Art. 1676 c.c. “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore (1), hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda” (2) (3). Note (1)L'azione è esercitabile da qualsiasi dipendente dell'appaltatore, lavoratore manuale o impiegato e non, quindi, dai lavoratori autonomi, da coloro che abbiano collaborato nella veste di lavoratori autonomi. (2) Dall’articolo si evince una solidarietà passiva tra appaltatore e committente in quanto entrambi sono tenuti alla stessa prestazione, nei confronti degli aventi diritto, pur non diventando il committente parte del rapporto di lavoro (tra appaltatore e suoi ausiliari) (3) Cfr. artt. 3 e 4, l. 23.10.1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro). 92 L’azione giudiziale prevista dalla legge Biagi Art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. 93 Tutela del lavoratore nell’appalto illecito Art. 29, comma 3-bis, d.lgs. 276/2003 (cfr. art. 6, d.lgs. n. 251/2004) Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’art. 27, comma 2. Art. 27, c. 2, d.lgs. n 276/2003 • Tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. • Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. 94 C2 -Tutela dei prestatori di lavoro somministrati Art. 23, d.lgs. n. 276/2003 • Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, e ferma restando l'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. n. 196/1997 (azioni sperimentali nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia). • I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. 95 Onere di comunicazione ai sindacati Art. 24, c. 4, d.lgs. n. 276/2003 L'utilizzatore deve comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: •il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto •ogni 12 mesi il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati 96 Tutela nella somministrazione irregolare Art. 27, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. Art. 20: stabilisce le condizioni per poter stipulare il contratto di somministrazione di lavoro a termine o a tempo indeterminato e i casi in cui vige il divieto di sottoscrizione. art. 21: stabilisce gli elementi che devono essere contenuti nel contratto scritto di somministrazione di lavoro 97 C3 -Tutela nel distacco illegittimo (comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 254/2004) Art. 30, comma 4-bis, d.lgs. n. 276/2003 Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’art. 27, comma 2. Tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. 98 Sanzioni penali per l’appalto ed il distacco illeciti Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo (art. 18, d.lgs. n. 276/2003). 99 C4- Tutela in caso di nolo “a caldo” Quesito: il regime di solidarietà previsto per gli appalti trova applicazione anche con riferimento alle tipologie contrattuali del nolo a caldo eccedenti il 2% dell'importo complessivo delle prestazioni affidate, con conseguente responsabilità per l'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi a carico del committente – noleggiatore? Interpello Min. lav. prot. 37/0001572 del 27 gennaio 2012 “la disciplina in materia di responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell'appalto e non a quella del nolo a caldo” 100 C5 -Le tutele nella subfornitura Art. 9, l. n. 192/1998 • 1. E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. • 2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. • 3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. 101 D) La figura del datore di lavoro La possibile scomposizione tra titolare del rapporto di lavoro e utilizzatore della prestazione e le ripercussioni sulla figura del datore di lavoro 102 Nozione di datore di lavoro Ai sensi dell’art. 2094 c.c. e della legge 1369/1960, il diritto del lavoro si è sviluppato sul principio della necessaria coincidenza tra titolarità formale del rapporto e utilizzazione della prestazione e del conseguente divieto di praticare la dissociazione. La figura del datore di lavoro è sempre stata concepita al singolare. La previsione della somministrazione di lavoro e del distacco costituiscono, secondo la visione tradizionale, una conferma della regola 103 Il datore di lavoro può essere concepito al plurale? In dottrina, una visione più avanzata sostiene che la scomposizione e ripartizione (legalmente imposta) dei poteri tipici del datore di lavoro (tra somministratore e utilizzatore, ad esempio) consente di affermare la possibilità (necessità) di procedere ad una individuazione “funzionale” del datore di lavoro, in relazione alle diverse vicende del rapporto di lavoro (es. esercizio del potere disciplinare). 104 Quale futuro per le tutele dei lavoratori nella nuova dimensione produttiva reticolare? Dalla solidarietà negli appalti quale strumento di allargamento delle tutele ai possibili rischi di regressione ( v. il distacco della manodopera nelle reti di imprese). 105 Distacco di personale nelle reti d’impresa art. 3, c. 4-ter, D.L. 5/2009, conv. in l. 33/2009. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003 (art. 7, c. 2, D.L. 76/2013 conv. Legge n. 99/2013) Le reti rappresentano uno strumento giuridico attraverso il quale più imprese si impegnano a collaborare, scambiandosi informazioni, al fine di realizzare determinate attività, che siano collegate all’oggetto delle imprese stesse. (…) Inoltre, per le stesse imprese, è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete. 106