L’utilizzazione indiretta
dei lavoratori *
* Molte diapositive sono tratte da una presentazione del Prof. A. Lo Faro
dell’Università di Catania
L’impresa tradizionale
Promozione vendite
(contratti di agenzia)
Pulizia e
manutenzione
(contratti di appalto)
Produzione (rapporti
di lavoro
subordinato)
Approvvigionamento
di materiali (contratti
di fornitura)
L’impresa “segmentata”
Gestione
magazzino
Gestione
amministrativa e
contabile del
personale
Vigilanza
Reti informatiche
Pulizia
etc…
Revisione
bilanci
Distribuzione
PRODUZIONE
Recupero crediti
Pubblicità
Ricerche
di mercato
Progettazione
Un’impresa può scorporare dalla propria struttura la rete di vendita
(franchising), il servizio di riscossione dei crediti (factoring), il
servizio di marketing, la revisione e verifica dei bilanci
(auditing)….
…si può affidare a terzi anche
l’acquisizione di forza lavoro che si
utilizza in prima persona?
Attraverso
quali
contratti?
Con quali
problemi
giuridici?
I canali di collegamento tra il lavoratore e
l’utilizzatore della sua prestazione
CONTATTO DIRETTO
LAVORATORE
(Offerta
di lavoro)
CENTRI PER L’IMPIEGO
AGENZIE PER IL LAVORO
Un altro datore di lavoro
UTILIZZATORE
DELLA
PRESTAZIONE
(Domanda
di lavoro)
L’alternativa all’assunzione
L’UTILIZZO “DI FATTO” DI
PRESTAZIONI DI LAVORO
RESE DA DIPENDENTI
ALTRUI
I problemi giuridici


In che misura è possibile utilizzare prestazioni
di lavoro rese da dipendenti altrui?
E’ compatibile con lo schema codicistico della
subordinazione lo svolgimento della
prestazione “alle dipendenze e sotto la
direzione” di un soggetto diverso dal datore
di lavoro?
Il principio…
 Il contratto di appalto
(eventualmente
preceduto da
trasferimento di ramo
d’azienda)
 Il contratto di
somministrazione di
lavoro a tempo
determinato
 Lo staff leasing
 Il distacco
Principio di imputazione del
rapporto di lavoro a colui il
quale effettivamente, e a
prescindere da ogni
apparenza giuridico-formale,
usufruisce della prestazione.
… ed il suo parziale
superamento a seguito
della possibilità di
concorrente utilizzo di
alcuni istituti (riformati
dal d.lgs. 276/03)
La disciplina normativa dell’interposizione
nei rapporti di lavoro

Dopo il 24 ottobre
2003
La l. 1369/1960
(divieto di interposizione)
e le sue eccezioni
(soprattutto il lavoro temporaneo
l.n. 196/1997)
Il Titolo III
della riforma
(somministrazione
di lavoro, appalto,
distacco)

Fino al 24 ottobre
2003
La disciplina vigente fino al
24.10.2003
l’art. 1 della l. 1369/1960:
“E’ vietato all’imprenditore affidare in appalto,
subappalto o qualsiasi altra forma, l’esecuzione
l’esecuzione di
di
mere prestazioni di lavoro mediante impiego di
manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore
o intermediario”
Soggetto
interposto
Titolarità
formale
del rapporto
di lavoro
Rapporto di
Interposizione
(illecito)
Datore di
lavoro
che necessita
di prestazioni
Lavoratori
Effettiva utilizzazione
della prestazione
La ratio del divieto:
Evitare fenomeni di elusione delle
normative di tutela



L’esternalizzazione può essere uno strumento
di “sostituzione” di lavoratori dipendenti con
altri lavoratori
Strumento di ridimensionamento degli
organici a fini di sottrarsi alle normative
Può avere l’effetto di ridurre le garanzie dei
dipendenti del terzo somministratore,
normalmente meno solido dell’impresa che
esternalizza.
LA CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO
La ricomposizione della scissione tra titolarità
formale e titolarità sostanziale del rapporto di lavoro
Datore di
lavoro
che necessita
di prestazioni
Effettiva utilizzazione
della prestazione
e titolarità formale del rapporto
Lavoratori
La “morte annunciata” della l. 1369/1960
Già nell’ottica della legge del 1960 c’erano casi in cui la
somministrazione di manodopera svolgeva una funzione
economicamente apprezzabile e poteva non essere
socialmente pericolosa.
Moltiplicandosi poi questi casi, è comprensibile che anche
giudici e ispettori del lavoro si siano fatti carico
dell’esigenza di temperare gli effetti del divieto.
C’è un regime di divieto formalmente assoluto, ma
temperato da una «chiusura d’occhio selettiva» da parte
di giudici e ispettori del lavoro
Ichino, 1999
Le prime aperture normative dopo
l’“ammorbidimento” della
giurisprudenza
1997: Il primo
(parziale)
superamento in via
legislativa del
divieto di
interposizione
La legge sul
lavoro
interinale (l.n.
196/1997)
Il programma del Libro Bianco
I vincoli nell’utilizzo
della forza-lavoro
introdotti dalla legge n.
1369/1960, non
trovavano pari nella
legislazione degli altri
Paesi
(pratiche di outsourcing,
ampiamente diffuse in
altri contesti, ad esempio
negli Stati Uniti e in Gran
Bretagna, sono in Italia
tuttora vietate).
L’analisi
La proposta
Il riferimento è, in
particolare, all’istituto del
c.d. leasing di manodopera:
una tecnica innovativa di
gestione del personale
imperniata su rapporti con
agenzie specializzate nella
fornitura a carattere
continuativo e a tempo
indeterminato (e non a
termine, come nel lavoro
interinale) di parte della
forza-lavoro di cui l’azienda
ha bisogno
La scelta normativa
conseguente ad opera del
d.l.g.vo n. 276/2003
Art. 85 - Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono
abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2.2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo
limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, della legge
28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4.3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del DPR 7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente
decreto.
Artt. 4-8 D.lg.vo n. 276/2003
Le nuove agenzie per il lavoro
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro. Il predetto albo
è articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20
(somministrazione);
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da
a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale

L'iscrizione alla
sezione dell'albo di
cui alla lettera a),
comporta
automaticamente
l'iscrizione della
agenzia alle sezioni
di cui alle lettere c),
d) ed e)
L'iscrizione alla
sezione dell'albo di
cui alla lettera c),
comporta
automaticamente
l'iscrizione della
agenzia alle sezioni
di cui alle lettere d)
ed e)

DUE fondamentali tipi di Agenzie:
Le Agenzie di somministrazione (lett. a)
Le Agenzie di intermediazione (lett. c)
I requisiti richiesti per l'iscrizione
all'albo



La costituzione della agenzia nella forma di società di
capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative,
italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per
le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche la
forma della società di persone;
La sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello
Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
La disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di
adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o
per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o
nelle relazioni industriali
(Segue)



in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza
di condanne penali, anche non definitive, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la
legge commini la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da
leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in
ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di
previdenza sociale
l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro
di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno
o più nodi regionali
Rispetto del diritto del lavoratore alla determinazione
dell’ambito di diffusione dei propri dati (art. 8)
Requisiti aggiuntivi specifici delle agenzie di
somministrazione (art. 5)


Capitale versato non inferiore ad un certo
ammontare
A garanzia dei crediti retributivi e
contributivi: deposito cauzionale presso un
Istituto di credito di un certo ammontare per
i primi 2 anni e poi fideiussione bancaria o
assicurativa non inferiore al 5% del fatturato
dell’anno precedente
Impresa
Terzo
fornitrice
interposto
(l’Agenzia)
Contratto
commerciale
di fornitura
di manodopera
Titolarità
del rapporto
di lavoro
Illecito
Lecito
Impresa
utilizzatrice
Lavoratore
Effettiva utilizzazione
della prestazione
La fattispecie si realizza attraverso
due contratti collegati
Un contratto di
somministrazione
concluso fra
l’agenzia
di
somministrazione
e il datore di lavoro
utilizzatore
(impresa o non)
Il contratto di
somministrazione
di lavoro può
essere concluso
da ogni soggetto,
denominato
utilizzatore,
che si rivolga
ad altro soggetto,
denominato
somministratore,
a ciò autorizzato
(Art. 20 D.lgs.276/03)
Un contratto di
lavoro subordinato
concluso fra
l’agenzia
di
somministrazione
e il lavoratore
Le innovazioni del d.lgs. N. 276/2003
Agenzia
Contratto di
di somministrazione somministrazione
Impresa
utilizzatrice
Contratto
di lavoro
Lavoratore…
Missione
Il contratto di somministrazione

PUÒ ESSERE A TERMINE
 “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche
se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore”

POTEVA ESSERE A TEMPO INDETERMINATO-----L.N.247/2007 ABROGA
QUESTA FATTISPECIE:








a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e
merci;
e) per attività di consulenza, programmazione, sviluppo organizzativo, gestione,
ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato,
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove imprese nelle aree
Obiettivo 1 di cui al RegCE n. 1260/1999
h) per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività che
richiedano manodopera specializzata
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni comparativamente più rappresentative.
…si può affermare che lo staff leasing –OGGI
ABROGATO - può prestarsi a scopi differenti:
1) Da una parte, il ricorso alla somministrazione
di lavoro a tempo indeterminato può
ricondursi alle prassi di c.d. “esternalizzazione”
delle attività non rientranti nel core business
dell’impresa.
2) Dall’altra, lo stesso istituto può risultare
funzionale, sia pure in ipotesi estreme, alla
realizzazione di imprese “senza dipendenti”
Somministrazione a termine
Somministrazione a tempo indeterminato--------ABROGATA DALLA L.N. 247/2007
La possibile equivalenza
funzionale delle due
modalità di
somministrazione per
ricoprire posti di lavoro
“stabili”
“La somministrazione di
lavoro a tempo
determinato è ammessa a
fronte di ragioni di
carattere tecnico,
produttivo, organizzativo
o sostitutivo, anche
anchese
se
riferibili
riferibiliall'ordinaria
all'ordinaria
attività dell'utilizzatore”
dell'utilizzatore”
attività
Causali del contratto di
somministrazione
Il controllo giudiziale sulle ragioni che
autorizzano la stipulazione di un contratto di
somministrazione è limitato esclusivamente
all’accertamento della loro esistenza e non
può essere esteso fino al punto di sindacare
nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative e produttive che spettano
all’utilizzatore
Forma del contratto di
somministrazione


Forma scritta richiesta
ad substantiam
L'assenza di forma
scritta determina la
nullità del contratto di
somministrazione e
l'instaurazione di un
rapporto di lavoro
subordinato alle
dipendenze
dell'utilizzatore (art. 21,
co. 4)
Difficoltà per il
lavoratore di venire
a conoscenza della
mancata pattuizione
in forma scritta del
contratto di
somministrazione, al
quale lui è estraneo
L’inserimento dei lavoratori
somministrati nell’impresa
La individuazione di limiti
quantitativi di utilizzazione
della somministrazione a
tempo determinato è
affidata ai contratti
collettivi stipulati da
sindacati comparativamente
più rappresentativi in
conformità alla disciplina di
cui al decreto 368/2001
QUANTI?
L’inserimento dei lavoratori
somministrati nell’impresa
“In caso di contratto di
somministrazione, il prestatore di
lavoro non è computato
nell'organico dell'utilizzatore ai
fini della applicazione di
normative di legge o di contratto
collettivo, fatta eccezione per
quelle relative alla materia
dell'igiene e della sicurezza sul
lavoro” (Art. 22.5)
CON QUALI
EFFETTI SULLA
DIMENSIONSIONE
GIURIDICA
DELL’IMPRESA?
L’inserimento dei lavoratori
somministrati nell’impresa
QUAND
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
O NON
 a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
SI PUO?
 b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso
unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei
mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni, ovvero
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o
una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti
alle stesse mansioni
 c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi del decreto 626/94
IL CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO
PUÒ ESSERE A TERMINE
Il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di
lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo
368/2001, per quanto compatibile, e in ogni caso con
esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e
seguenti (successione dei contratti - l.n.247/2007).
Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in
ogni caso essere prorogato, con il consenso scritto del
lavoratore nel rispetto del contratto collettivo.
IL CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO
PUÒ ESSERE A TEMPO INDETERMINATO
I rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori
di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei
rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle
leggi speciali.
I poteri datoriali: ripartizione
Utilizzatore della prestazione
Poteri direttivo e di controllo sull’attività
lavorativa
 Agenzia di somministrazione
Potere disciplinare

Il trattamento dei lavoratori
somministrati
L'utilizzatore è
obbligato in solido
con il
somministratore
1. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno diritto a un
trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello
Il problema del
dei dipendenti di pari livello
lavoratore
dell'utilizzatore, a parità di mansioni
comparabile
svolte.
Un’idea di fondo della
2. La disposizione non trova applicazione
riforma: accrescere
con riferimento ai contratti di
l’occupabilità di
somministrazione conclusi da soggetti
categorie deboli
autorizzati nell'ambito di specifici
attraverso una
programmi di formazione, inserimento
e riqualificazione professionale erogati deviazione dal principio
di uguaglianza
a favore dei lavoratori svantaggiati
Il trattamento dei lavoratori
somministrati


Salute e sicurezza del lavoro = obbligo di
informazione - formazione dei lavoratori da parte
dell’agenzia (salvo diversa pattuizione che pone
questi obblighi a carico dell’utilizzatore)
Utilizzatore = obbligo informazione del lavoratore
sui rischi specifici e obbligo di adottare stesse misure
protettive dei propri dipendenti
Il trattamento dei lavoratori
somministrati
Indennità mensile di disponibilità
Nel caso di contratto a tempo indeterminato,
nella misura stabilita dai C.C. o da d.m. =
attualmente 350 euro mensili
Il consolidamento del rapporto di
lavoro con l’utilizzatore
In caso di somministrazione a
tempo determinato è nulla
ogni clausola diretta a
limitare, la facoltà
dell'utilizzatore di assumere
il lavoratore
La disposizione non trova
applicazione nel caso in cui
al lavoratore sia corrisposta
una adeguata indennità,
secondo quanto stabilito
dal contratto collettivo
applicabile al
somministratore.
Le sanzioni

Art. 27. Somministrazione
irregolare
Quando la somministrazione di
lavoro avvenga al di fuori dei
limiti…
il lavoratore può chiedere
la costituzione di un rapporto
di lavoro alle dipendenze
dell’utilizzatore
•
in mancanza delle causali
di ammissibilità
• in situazioni nelle quali la
somministrazione era vietata
• effettuata da impresa non
autorizzata
• per un numero di lavoratori
eccedenti quelli indicati nel
contratto
• con violazione degli
obblighi di valutazione dei
rischi
• quando il contratto non
contiene alcuni elementi
espressamente richiesti dalla
legge
Le sanzioni

Art. 21 c. 4 Mancanza di forma scritta:
Nullità del contratto, con imputazione
automatica dei rapporti di lavoro
all’utilizzatore
Le sanzioni penali
Art. 18
Mancanza di autorizzazione ministeriale del somministrante
Ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato per ogni
giornata di occupazione, a carico sia del somministrante sia
dell’utilizzatore (e analogamente in caso di pseudo-appalto)
Art. 28.
Somministrazione fraudolenta
Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la
specifica finalità di eludere norme inderogabili,
somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda
di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno
di somministrazione
Le sanzioni penali
DIVIETO DI PERCEPIRE COMPENSI
DA PARTE DEI LAVORATORI:

PENA ALTERNATIVA DELL’ARRESTO FINO AD 1
ANNO O AMMENDA 2.500-6.000 EURO

CANCELLAZINE DALL’ALBO DELLE AGENZIE DI
SOMNISTRAZIONE
Un rapporto giuridico nettamente
diverso in teoria, ma difficile da
distinguere in pratica
L’appalto (di servizi)
Appalto e somministrazione
hanno una funzione economica analoga. Ma l’appalto
ha una diffusione enormemente maggiore.
Perché ?
Per l’appalto
 non serve alcuna autorizzazione ministeriale
 non sussiste obbligo di parità di trattamento
 non vi è il contributo obbligatorio del 4%
 il rapporto tra i “due datori” non è sottoposto a
particolare vincoli
L’APPALTO
Art. 1655 c.c.
L’appalto è il contratto con
il quale una parte assume,
con organizzazione dei
mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, il
compimento di un’opera o
di un servizio
L’esternalizzazione non si
traduce in una mera
fornitura di manodopera
quando l’appaltatore
 è un vero imprenditore
 che si obbliga a
realizzare un servizio
Il problema principale, oggi
Gli appalti di servizi
continuativi
a bassa intensità
organizzativa
Attività il cui
svolgimento non
presuppone alcun
sostrato materiale e
che possono dunque
svolgersi anche
‘senza’ una azienda
intesa come insieme
di beni idonei
all’esercizio di
un’impresa (art. 2555)
L’elemento distintivo
è l’esercizio del
potere direttivo
La riforma
(art. 29)
Il contratto di appalto si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la
organizzazione dei mezzi necessari da parte
dell'appaltatore
che può anche risultare - in relazione alle esigenze
dell'opera o del servizio dedotti in contratto dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori
Un istituto che prima del d.lgs. n.
276/2003 non era disciplinato dalla
legge, ma che era accettato entro
certi limiti (e quindi disciplinato)
dalla giurisprudenza:
Il distacco
Distacco
Presupposti necessari:
- Interesse del datore distaccante
- Temporaneità
- Determinatezza dell’attività lavorativa
(il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento
economico e normativo a favore del lavoratore)
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il
consenso del lavoratore interessato.
Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di
50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, può avvenire soltanto
per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o
sostitutive.
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Lezione 15 09-10 Somministrazio