FORMAZIONE DI BASE
SEZIONE GIURIDICA
Programma della giornata
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Il contratto di somministrazione: (norme, i soggetti);
Le prestazioni di lavoro a tempo determinato;
Le prestazioni di lavoro a tempo indeterminato;
Il periodo di prova;
Diritti del lavoratore;
Doveri del lavoratore;
Obblighi del soggetto utilizzatore;
Obblighi del soggetto somministratore;
Il potere disciplinare;
Gli infortuni;
L’accesso al credito;
Il fondo per la formazione dei lavoratori temporanei;
Il contratto di somministrazione di lavoro
viene regolato da:
• D. LGS 10/09/2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30)
• CCNL delle SFLT (future agenzie di somministrazione)
C.C.N.L. per i dipendenti delle SFLT
(future agenzie di somministrazione)
siglato il 28 maggio 1998
rinnovato in data 01.10.02
Regola il rapporto di lavoro dei lavoratori
Copia del C.C.N.L è presente nelle bacheche sindacali di
tutte le agenzie di somministrazione di lavoro
I soggetti del contratto di somministrazione di lavoro
(art. 20 D. lgs 10/09/2003, n. 276)
Somministratore
Lavoratore
Utilizzatore
L’Agenzia di somministrazione assume il lavoratore che va a
prestare la propria attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice
Contratto di somministrazione di
manodopera
Somministratore
Lavoratore
Tra il somministratore ed il lavoratore si instaura un
rapporto giuridico di lavoro subordinato per la durata
della missione.
L’art. 20 comma 3 del D. lgs 10/09/2003, n. 276 prevede due
tipologie di contratto di lavoro per prestazioni di lavoro
A TEMPO DETERMINATO
Corrispondente alla durata della missione (oltre proroghe)
A TEMPO INDETERMINATO (staff leasing)
Il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dalla società
interinale e svolge la sua attività su varie missioni.
Nei periodi in cui non svolge attività lavorativa ha diritto ad
un’indennità di disponibilità (divisibile in quote orarie che è
stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore).
Il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e
normativo complessivamente
NON INFERIORE
a quello del dipendente di pari livello dell’impresa
utilizzatrice, a parità di mansioni svolte.
ASSUNZIONE avviene in base al C.C.N.L. dell’impresa
utilizzatrice
Contratto di somministrazione
Somministratore
Utilizzatore
L’Agenzia di somministrazione fornisce un servizio di selezione,
gestione dei lavoratori e attenzione commerciale nei confronti
dell’impresa utilizzatrice
Quale tipo di lavoro si instaura tra lavoratore ed
utilizzatore?
In base all’ art. 20 comma 2 il lavoratore, per la durata della
somministrazione, svolge la propria attività nell’interesse
nonché sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore ed è
tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e di C.C.N.L.
applicate ai dipendenti.
Il lavoratore non
è compreso nel computo
dell’organico dell’utilizzatore unica eccezione =
materia dell’igiene e della sicurezza del lavoro (art. 23
comma 5).
La somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato è ammessa (art. 20 comma 3):
a) Per servizi di consulenza ed assistenza nel settore informatico,
compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet ed extranet,
siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo,
caricamento dati;
b) Per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) Per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di
trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) Per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché
servizi di economato;
e) Per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento,
gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) Per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della
funzione commerciale;
La somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato è ammessa (art. 20 comma 3):
g) Per la gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative
imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali;
h) Per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o
smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive,
con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali
richiedano più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera
diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata
nell’impresa;
i) In tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o
territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative.
La somministrazione di lavoro a tempo
determinato è ammessa (art. 20, comma 4):
A fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria
attività dell’utilizzatore.
La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti
quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo
determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati da sindacati comparativamente più
rappresentativi in conformità alla disciplina di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Divieti (Art. 20, comma 5)
Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle
quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai
sensi degli art. 4 e 24 della Legge 23 Luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce
il contratto di
somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento
di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di somministrazione.
3) per le imprese che non abbiano effettuato la Valutazione dei rischi ai sensi del
D. Lgs 626/94.
Art 15 C.C.N.L. delle SFLT (future Agenzie di somministrazione)
prevede il seguente
inquadramento
Gruppo A : lavoratori di elevato contenuto professionale
(dirigenti, quadri e impiegati direttivi)
Gruppo B : lavoratori di concetto, operai specializzati e/o
corrispondenti alle cd categorie intermedie con
mansioni con autonomia operativa
Gruppo C : lavoratori qualificati e d’ordine
anche “qualifiche di esiguo contenuto
professionale”(finanziaria 2000)
PROVA
Art. 18 C.C.N.L. delle SFLT (future Società di somministrazione)
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
1 giorno lavorativo ogni 10 di calendario, comunque non
inferiore a 2 giorni e non superiore a 10 giorni
Se il lavoratore effettua successive prestazioni intervenute
entro 6 MESI dalla cessazione del rapporto di lavoro
precedente, presso la stessa Impresa Utilizzatrice e con le
medesime mansioni - NON E’ CONSENTITO APPORRE
IL PERIODO DI PROVA.
Il periodo di prova è di giorni di lavoro effettivo
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
Gruppo A = 6 mesi di calendario
Gruppo B = 50 gg di servizio effettivo
Gruppo C = 30 gg di servizio effettivo
I giorni trascorsi in disponibilità non si computano come giorni
lavorativi
Diritti del lavoratore
Pagamento retribuzione
Pagamento contributi
Art. 23 comma 1 = al prestatore di lavoro è corrisposto un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello cui hanno diritto i
dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
Svolgimento prestazione pattuita nel contratto
Il lavoratore ha diritto a svolgere la prestazione indicata nel contratto di
assunzione
L’impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro a
mansioni superiori , deve darne immediata comunicazione scritta al
somministratore , consegnandone copia al lavoratore medesimo.
Il lavoratore ha diritto di prestare l’opera lavorativa per l’intero
periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della
prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso
Svolgimento attività sindacale ( art. 7 CCNL 1/10/2002)
A) diritti di libertà e di attività sindacale
Al personale dipendente delle società o imprese di somministrazione si applicano i
diritti sindacali previsti dalla L. 20 maggio 1970 n° 300 (statuto lavoratori)
art. 10 C.C.N.L. delle SFLT (future Agenzie di somministrazione) : Diritto di riunione durante orario di lavoro per discutere problemi di ordine sindacale.
Dove ? : Sedi Impresa di somministrazione di lavoro o locali messi a disposizione.
I locali devono essere idonei sul piano logistico.
B) possibilità di partecipare alle assemblee del personale
dipendente delle imprese utilizzatrici (art. 10 C.C.N.L.
delle SFLT future Agenzie di somministrazione)
Art. 12 C.C.N.L. delle SFLT (future Agenzie di
somministrazione) prevede la trattenuta del contributo
associativo sindacale ai lavoratori che ne facciano
richiesta mediante una lettera di delega sottoscritta
Informazioni su attività pericolose e tutela sicurezza
Art. 23 comma 5: obbligo di informazione dell’impresa utilizzatrice
nel caso in cui le mansioni a cui sia adibito il lavoratore richiedano
una sorveglianza medica speciale o che comportino rischi specifici.
Art. 22 comma 5: il lavoratore non è computato nell’organico
dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o del
contratto collettivo fatta eccezione per quelle relative alla materia
dell’igiene e della sicurezza sul lavoro( D.lgs 626/94).
Diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed
assistenziali di cui godono i dipendenti
dell’impresa utilizzatrice addetti alla stessa
unità produttiva (art. 23 c. 4 )
NO diritti condizionati all’iscrizione ad associazioni o società
cooperative
NO anzianità di servizio
Doveri dei lavoratori
Seguire istruzioni, direttive dell’impresa utilizzatrice con osservanza di
tutte le norme di legge e di C.C.N.L. applicate ai lavoratori dipendenti
Rispetto dell’orario di lavoro indicato nel contratto, con consegna
settimanale dei bollettini dell’orario nella filiale di riferimento
In caso di assenza il lavoratore deve avvisare immediatamente
la società di lavoro interinale precisando la durata dell’assenza.
Doveri dei lavoratori
In caso di malattia il lavoratore deve, inoltre, fornire alla società di lavoro
temporaneo entro e non oltre le 48 h. un certificato medico giustificativo
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha
l’obbligo di dare notizia della propria assenza al somministratore - NELLA
GIORNATA IN CUI SI VERIFICA L’EVENTO.
TRASCORSE 24 ORE DALL’INIZIO DELL’ASSENZA - L’ASSENZA E’
CONSIDERATA INGIUSTIFICATA.
In caso di infortunio anche di lieve entità il lavoratore deve immediatamente
avvisare la società interinale
Obbligo di riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza
Obblighi del Soggetto Utilizzatore (1)
L’utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle
rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali
di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 24
comma 4):
1) Il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima
della stipula del contratto di somministrazione entro i 5 giorni
successivi; ove ricorrano motivate ragioni d’urgenza e necessità di
stipulare il contratto.
Obblighi del Soggetto Utilizzatore (2)
2) Il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro
conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati, ogni 12 mesi, anche attraverso l’associazione dei datori di
lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato.
3) L’utilizzatore risponde nei confronti di terzi dei danni a essi arrecati
dal prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni (art. 26
comma 1).
Obblighi del Soggetto Somministratore
Art. 1 CCNL delle SFLT (future Società di Somministrazione)
Sistemi di relazioni sindacali
Diritto di informazione:
Le società di somministrazione si
impegnano a dare informazioni alle organizzazioni sindacali
firmatarie della stipulazione di contratti di somministrazione di
consistenza numerica pari o superiore a 30 lavoratori.
La comunicazione andrà effettuata entro 15 gg. della stipula.
Potere disciplinare
L’impresa utilizzatrice comunica all’impresa di
somministrazione gli elementi oggetto della
contestazione disciplinare (art.23 co. 7)
Il potere disciplinare viene esercitato dal Somministratore
FONTI
•Art. 7 L. 300 del 20 maggio 1970 (statuto dei lavoratori)
• Art. 23 comma 7 D. Lgs 10/09/2003
•Art. 31 C.C.N.L. delle SFLT 1/10/2002
•Regolamenti e C.C.N.L. Imprese Utilizzatrici
Le norme disciplinari sono in visione per tutti i lavoratori nelle
bacheche sindacali presenti in tutte le filiali delle società interinali
L’inosservanza da parte del lavoratore dei propri doveri comporta i
seguenti provvedimenti che vengono presi in relazione all’entità ed
alla gravità delle mancanze
• Ammonizione verbale
• Ammonizione scritta
• Multa (importo non superiore alle 4 h. di lavoro)
• Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non
superiore a 5 giorni
• Licenziamento disciplinare ex art. 2119 Codice Civile (giusta causa
di recesso)
Termine a difesa
Il lavoratore ha diritto a 5 giorni dalla ricezione della
contestazione per esporre le proprie difese
Processo disciplinare
•1 fase CONTESTAZIONE
•2 fase TERMINE A DIFESA
•3 fase (eventuale ) SANZIONE DISCIPLINARE
Trattamento economico aggiuntivo per
infortuni sul lavoro
Le Società di somministrazione hanno conferito un mandato specifico
ad EBITEMP per la stipulazione di una polizza assicurativa che
garantisca tre tipologie di prestazioni per i lavoratori colpiti da
infortunio sul lavoro o per i loro familiari, ed in particolare:
1)
indennità per l’invalidità temporanea che prosegua
oltre la scadenza della missione (per un periodo massimo di 90 gg)
2)
indennità in caso di invalidità permanente grave;
3)
indennità in caso di morte;
Le prestazioni riconosciute dall’Ente Bilaterale sono:
- € 25,82 (venticinque e ottanduecentesimi) giornalieri in caso di
invalidità temporanea, conseguente ad infortunio, che prosegua oltre
la scadenza della missione; la prestazione è erogata fino alla
intervenuta guarigione e, comunque, per un periodo massimo di
novanta giorni;
- € 30.987,41 (trentamilanovecentottantasette e quarantuno centesimi)
somma massima riconosciuta in caso di invalidità permanente,
conseguente ad infortunio, pari o superiore al 60%; la prestazione è
erogata anche per invalidità permanenti, conseguenti ad infortunio,
dal 4% al 59% in misura proporzionalmente ridotta;
- € 30.987,41 (trentamilanovecentottantasette e quarantuno centesimi)
somma massima riconosciuta in caso di decesso conseguente ad
infortunio.
Procedure
La prestazione deve essere richiesta dal lavoratore infortunato,
ovvero dagli aventi diritto, inoltrando ad EBITEMP un modulo disponibile
presso le sedi delle organizzazioni sindacali e presso tutte le agenzie.
L’Ente Bilaterale, dopo aver ricevuto la richiesta, trasmette al
lavoratore i moduli da inviare, con raccomandata A/R, debitamente
compilati e corredati della documentazione richiesta, sia all’assicurazione
sia, per conoscenza, all’ente stesso.
La denuncia di infortunio deve essere inoltrata nei termini previsti
dagli allegati.
L’Ente Bilaterale, ha, infine, predisposto le locandine che devono
essere esposte presso tutte le agenzie e il tagliando che deve essere
consegnato ai lavoratori al momento della stipula del contratto di
prestazioni
Accesso al credito
La dotazione economica del fondo è pari a € 1.550.000 (un
milionecinquecentocinquantamila).
EBITEMP stipulerà un’apposita convenzione, con un primario
istituto di credito, finalizzata all’erogazione di prestiti personali,
garantiti da EBITEMP e direttamente erogati dal predetto istituto.
Il fondo sarà sottoposto ad un monitoraggio costante, a cura della
struttura di EBITEMP, per assicurare un equilibrio di gestione.
I lavoratori, con missione di durata superiore a tre mesi, possono
richiedere ad EBITEMP un finanziamento dell’importo massimo di €
2.580 (duemilacinquecentottanta) e comunque non superiore a € 250
(duecentocinquanta) per ciascun mese di missione.
Le causali che giustificano la richiesta di finanziamento sono le
seguenti:
• cauzione per la locazione di immobili nel limite massimo di € 1.550
(millecinquecentocinquanta);
• mobilità territoriale, implicante una missione in località distante
almeno 150 km dalla propria residenza, nel limite massimo di € 2.580
(duemilacinquecentottanta);
• accesso al consumo nel limite massimo di € 516 (cinquecentosedici).
Il consiglio di amministrazione di EBITEMP definirà un
regolamento nel quale saranno individuati:
1)
i criteri di valutazione delle istanze di finanziamento sulla base
di quanto stabilito nel presente accordo;
2)
la documentazione che deve corredare le predette istanze;
3)
le modalità di restituzione dei finanziamenti.
Le parti, infine, stante la novità dell’istituto, concordano di
effettuare una verifica sull’andamento del fondo al termine del primo
semestre di attività e di apportare eventuali correttivi.
Il Fondo per la Formazione dei
Lavoratori Temporanei
L’art. 5 della L. 196/97 - così come modificata
dalla Finanziaria 2000 - ha stabilito che tutte le
SFLT sono tenute a versare un contributo pari al
4% della retribuzione lorda corrisposta ai
lavoratori temporanei
Dove vengono versati i contributi?
I contributi sono rimessi ad un Fondo
appositamente costituito denominato
FORMA.TEMP
per essere destinati al finanziamento di iniziative
mirate al soddisfacimento delle esigenze di
formazione
dei lavoratori temporanei
Quali sono gli scopi di FORMA.TEMP?
• Promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione;
• Prevedere specifiche misure di carattere previdenziale a favore dei
lavoratori temporanei;
• Sviluppare iniziative di promozione dell’iniziativa dell’emersione del
lavoro non regolare;
• Garantire un elevato numero di professionalità sempre più
qualificate;
• Favorire l’inserimento professionale al termine di ogni corso
Cosa è FORMA.TEMP ?
E’ una libera associazione,
non a fini di lucro,
avente natura bilaterale costituita dalle
associazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L. delle
imprese di lavoro temporaneo
Chi sostiene i costi per la realizzazione
dei corsi?
I costi sono interamente sostenuti
dalle SFLT e poi rimborsati da
FORMA. TEMP
Al termine del corso
• Valutazione individuale e di gruppo
• Attestato di partecipazione al corso
• Inserimento come lavoratori temporanei in caso di
richiesta da parte delle aziende
Certificazione
Ad ogni partecipante
viene rilasciato un attestato di
frequenza del corso.
rilascia il presente
Certificato di Frequenza
a
Giovanni Rossi
nato il 15/4/1973 a Milano
per la partecipazione al Corso di
………………………………………………...
(cod. P 003 02 …. ….)
promosso da ADECCO S.p.A.
Intervento realizzato con i fondi di cui all’art. 5 L.196/97 e succ. mod.
Milano, 29 Gennaio 2001
Direttore Adecco Formazione
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO:
1.MODULO 1:
•
Durata del corso:
durata:
- ore di teoria:____
- ore di pratica:____
- ore di visita aziendale:____
2. MODULO 2 :
presso l’azienda __________________
durata:
in via __________________________
- ore totali:____
3. MODULO 3 :
durata:
•
Ore di frequenza al corso:____
GRAZIE!
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Modulo giuridico - Riforma Biagi