Indice La somministrazione di lavoro - I contratti di somministrazione pg 3 pg 4 pg 8 - Cosa sono - Facciamo un po’ d’ordine - La somministrazione di lavoro a tempo determinato - Il contratto - I rapporti tra somministratore e utilizzatore - I rapporti tra somministratore e i lavoratori - I rapporti tra utilizzatore e i lavoratori - Annullamento e irregolarità del contratto - In pratica - Il ruolo delle agenzie per il lavoro - Come essere assunti Appendice: Modello di contratto tra somministrazione e utilizzatore La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro 1 I contratti di somministrazione Cosa sono Per contratto di somministrazione di lavoro si intende un particolare tipo di contratto di lavoro I contratti di somministrazione, sono dei normali contratti di lavoro subordinato, introdotti dal decreto legislativo n. 276/2003, con la sola differenza che ad esserne coinvolti sono 3 soggetti: il somministratore, l’utilizzatore e il lavoratore. Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, che è un normale contratto commerciale. Questa tipologia di contratti, si inseriscono nello schema previsto dal “pacchetto Treu” (legge n. 196/1997) che aveva già legittimato il lavoro interinale, e momentaneamente possono essere solo a tempo determinato. La disposizione che prevedeva la possibilità di stipulare il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (chiamato staff leasing) è stata abrogata dalla legge n. 247 del 24 dicembre 2007 (si veda il collegato lavoro alla Finanziaria 2008). subordinato che coinvolge il somministratore, l’utilizzatore e il lavoratore. Il “somministratore” Facciamo un po’ d’ordine è colui che assume realmente il lavoratore, il quale viene però inviato a svolgere l’attività La somministrazione di lavoro è la fornitura professionale di manodopera. In base al DLgs n. 276/2003 poteva essere “a tempo indeterminato” (forma recentemente abrogata dalla legge n. 247/2007) o “a termine”. Quest’ultima forma sostituisce il precedente contratto di lavoro interinale. Il somministratore deve essere un’ Agenzia per il lavoro debitamente autorizzata allo svolgimento dell’attività di somministrazione e iscritta nell’apposita sezione dell’Albo informatico tenuto dal Ministero del Lavoro. L’obiettivo è infatti quello di tutelare i lavoratori, cercando di identificare al meglio le loro abilità professionali. L’Albo informatico può essere consultato all’indirizzo web: www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/occupazione/AlboInformatico/ Chi può usufruire di questa tipologia di contratti? il Ministero del Lavoro ha precisato che “l’utilizzatore può essere un soggetto privato o anche una Pubblica amministrazione, ma in quest’ultimo caso il contratto di somministrazione può essere stipulato unicamente a tempo determinato” (circolare 7 del 22 febbraio 2005). Ciò significa che per il ricorso alla somministrazione di lavoro non è necessaria la qualifica di imprenditore. Occorre però distinguere fra due tipologie di contratto: 1. Un contratto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale. 2. Un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore. Benché le tipologie di contratto, prevedano interazioni di vario tipo, fra le tre parti in causa, la legge (comma 2 dell’articolo 20 del DGL m.276/2003) prevede esplicitamente che tanto il potere direttivo, quanto l’interesse immediato allo svolgimento delle prestazioni del lavoratore somministrato, spetta all’utilizzatore. lavorativa presso un soggetto terzo (utilizzatore). Sono delle agenzie, con un albo stabilito appositamente dal decreto legislativo n. 276/03 (che regola questo tipo di rapporti) a curare i processi di somministrazione. Diversamente da quanto avveniva nel lavoro interinale, queste agenzie sono abilitate dal Ministero del Lavoro a svolgere più di una attività: somministrazione, intermediazione di manodopera, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione. 2 La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro 3 La somministrazione di lavoro a tempo determinato La disciplina della somministrazione a tempo determinato è strutturata in modo analogo a quella del contratto a termine. Infatti, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. L’individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368” (art. 20 comma 4 del DLgs n. 276/2003). La legge, a differenza di quanto avviene per il contratto di somministrazione a tempo determinato, ha un inciso molto significativo che ha il fine di eliminare eventuali dubbi interpretativi sull’ambito di estensione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo, che consentono l’apposizione del termine. In particolare la legge estende questa tipologia di contratti anche all’ “ordinaria attività dell’utilizzatore”, sottolineando così come le ragioni che giustificano questa tipologia contrattuale possono essere anche esigenze di tipo “ordinario”. La somministrazione di lavoro è invece vietata (Comma 5 dell’articolo 20) per : a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223, del 23 luglio 1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, e successive modifiche. Il contratto I rapporti tra i somministratore e utilizzatore Il contratto di somministrazione prevede che l’impresa somministratrice autorizzata, metta a disposizione dell’impresa utilizzatrice uno o più lavoratori,per svolgere loro attività nell’interesse e sotto la direzione della stessa impresa. Cosa deve contenere un contratto di somministrazione? Vediamolo nello specifico: -Gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore. -Il numero dei lavoratori da somministrare. -I casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. - L’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate. - La data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione. 4 La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro Nel caso manchi anche uno solo degli elementi di cui sopra, il contratto di somministrazione è nullo, e quindi non valido. Altri elementi, che possono essere citati, senza che la loro mancanza determini l’annullamento del contratto sono: - Le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento. - Il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative. - L’assunzione, da parte del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali. - L’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro. - L’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili. - L’assunzione, da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempienza del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. L’erogazione dei contributi economici, nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, spetta al somministratore, in quanto vero e proprio datore di lavoro. L’utilizzatore invece deve: - Rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e contributivi sostenuti a favore dei lavoratori. - Comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili. Si tratta di un’informativa necessaria a garantire la parità di trattamento economico fra i lavoratori somministrati e i dipendenti dell’azienda utilizzatrice. - Informare per iscritto il somministratore se sceglie di adibire il lavoratore a mansioni inferiori o superiori. Se non lo fa, il somministratore è liberato da qualunque onere o responsabilità e l’utilizzatore risponderà in via esclusiva al lavoratore per eventuali differenze retributive o risarcimenti. I rapporti tra il somministratore e i lavoratori Come abbiamo già precedentemente accennato, esistono 2 contratti diversi: 1. Un contratto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale. 2. Un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore. Il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 che detta le regole sul contratto a termine. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ed è importante, pena l’inefficacia e la conversione in contratto a tempo indeterminato, l’indicazione delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore (articolo 22, comma 2, DLgs n. 276/2003). Il somministratore deve poi comunicare per iscritto al lavoratore le informazioni contenute nel contratto di somministrazione: l’autorizzazione all’attività di somministrazione di lavoro, i dati riguardanti il contratto di somministrazione che lo riguardano, gli elementi che riguardano la prestazione lavorativa da svolgere, le mansioni, il luogo e l’orario di lavoro, la retribuzione. La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro 5 IL LAVORATORE SOMMINISTRATO HA DIRITTO DI CONOSCERE: IL LAVORATORE SOMMINISTRATO HA DIRITTO A: - Le mansioni da svolgere. - Contributi. - Durata incarico e orari di lavoro. - Ferie. - Livello contrattuale e retribuzione. - Permessi malattia. - Tutti gli eventuali rischi legati all’incarico che assumerà. - Infortuni. - Tfr (trattamento di fine rapporto). Se il contratto di somministrazione è nullo, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. Il contratto di somministrazione è irregolare quando: - E’ concluso da un soggetto non autorizzato. - Avviene fuori dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dalla legge. - Interviene in violazione dei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva. - E’ privo dell’indicazione degli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore. - E’ privo dell’indicazione del numero dei lavoratori da somministrare oppure se nell’esecuzione del contratto. - I lavoratori in somministrazione sono in numero maggiore rispetto a quanto indicato nel contratto. - Non è riportata la motivazione precisa della esigenza che legittima il ricorso alla somministrazione di lavoro. - E’ priva dell’indicazione dei rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate. - Non c’è nessuna istruzione relativa alla data di inizio e alla durata prevista del contratto di somministrazione. I rapporti tra l’utilizzatore e i lavoratori I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. L’utilizzatore è obbligato “in solido” con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: ciò significa che se il somministratore non dovesse versare al lavoratore la retribuzione e i contributi previdenziali dovuti, il lavoratore ha diritto a richiederli direttamente all’utilizzatore. Il compito di informare per legge, sulle norme relative all’igiene e alla sicurezza sul lavoro spetterebbe al somministratore, ma questo compito può essere anche delegato all’utilizzatore, che ne diventa così l’unico responsabile. Il lavoratore è tenuto ad attenersi alle istruzioni e alle disposizioni dell’utilizzatore. L’utilizzatore può, nei limiti di legge, modificare le mansioni del lavoratore. Se il lavoratore è collocato a svolgere mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle previste nel contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Se non provvede all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive che eventualmente spettano al lavoratore occupato in mansioni superiori, o per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori. (art.23 comma 6, DLgs n. 276/2003). I lavoratori con contratto di somministrazione godono degli stessi diritti sindacali dei lavoratori dipendenti. In più, ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva. In caso di somministrazione irregolare è il lavoratore che deve ricorrere al giudice per ottenere l’inefficacia del rapporto con l’impresa somministratrice e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’utilizzatore. Inoltre, l’articolo 27 del DLgs n. 276/2003 precisa che tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. In pratica, l’utilizzatore non può essere chiamato a versare somme già erogate dal somministratore. In caso di somministrazione irregolare, il lavoratore può ricorrere a un giudice per ottenere l’inefficacia del rapporto con l’impresa somministratrice e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’utilizzatore. Inoltre, l’utilizzatore non può essere chiamato a versare somme già erogate dal somministratore. Per l’articolo 27 del DLgs n. 276/2003, infatti, tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione: è il somministratore quindi, a farsi carico dei contributi previdenziali e retributivi. Annullamento e irregolarità del contratto La circolare del Ministero del Lavoro n. 7 del 22 febbraio 2005 ha ripreso ed esplicitato i vizi del contratto di somministrazione che possono comportare irregolarità o l’annullamento dello stesso contratto di somministrazione. La somministrazione è nulla quando: - Il contratto viene concluso in assenza di forma scritta. - Il contratto è sottoscritto per eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore. 6 La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro 7 In pratica Appendice Il ruolo delle agenzie per il lavoro Modello di contratto tra somministratore e utilizzatore Le Agenzie per il lavoro, introdotte dalla legge n. 30/2003, sono operatori privati abilitati, mediante autorizzazione amministrativa nazionale (e accreditamento regionale), a svolgere attività di: - Somministrazione di lavoro. - Intermediazione. - Ricerca e selezione del personale. - Supporto alla ricollocazione professionale. Le Agenzie per il lavoro autorizzate devono essere iscritte a un apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’Agenzia per il lavoro che svolge attività di somministrazione offre i seguenti servizi: - Mette a disposizione dei datori di lavoro che ne fanno richiesta personale reclutato e direttamente assunto dall’agenzia (attraverso prestazione di lavoro subordinato). - Media tra domanda e offerta di lavoro, rivolta anche a persone disabili e lavoratori svantaggiati. - Ricerca e individua il lavoratore più idoneo a soddisfare le esigenze di un’impresa. - Supporta la ricollocazione professionale realizzata grazie ad attività di preparazione e di formazione specifica della persona o del gruppo, di accompagnamento e affiancamento nello svolgimento della nuova attività. Come essere assunti Per cercare lavoro tramite un’agenzia di somministrazione occorre: - Recarsi presso la sede dell’agenzia (in allegato a questa guida l’elenco aggiornato delle Agenzie per il lavoro della Provincia di Cuneo). - sostenere un colloquio preliminare (è importante avere con sé un curriculum aggiornato). In questo modo si verrà inseriti nel database dell’agenzia che selezionerà, a seconda delle richieste delle aziende, le figure professionali più idonee e contatterà i candidati per un ulteriore colloquio. Se il colloquio va a buon fine si procederà all’assunzione. 8 La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro Luogo e data Tra....., in persona di ....., con sede in ....., alla via ....., codice fiscale ....., appresso denominata “impresa somministratrice”; e....., in persona di ....., con sede in ....., alla via ....., codice fiscale ....., appresso denominata “impresa utilizzatrice”; si conviene 1) l’impresa somministratrice si obbliga a porre a disposizione dell’impresa utilizzatrice, a decorrere dal ....., - n. ...... lavoratori, che saranno adibiti alle mansioni di seguito individuate e inquadrati nei rispettivi livelli: - n. ...... lavoratori da adibire alla mansione di ....., inquadrati nel ..... livello previsto dal c.c.n.l. - n. ...... lavoratori da adibire alla mansione di ....., inquadrati nel ..... livello previsto dal c.c.n.l. - n. ...... lavoratori da adibire alla mansione di ....., inquadrati nel ..... livello previsto dal c.c.n.l. 2) il presente contratto è a tempo determinato e la sua ragione giustificatrice, di carattere tecnico (ovvero: organizzativo; oppure: produttivo; oppure: sostitutivo) è la seguente: .....; 3) l’impresa utilizzatrice adibirà i lavoratori le cui prestazioni sono oggetto del presente contratto all’unità produttiva sita in ....., dove osserveranno il seguente orario di lavoro: .....; 4) ai lavoratori verrà corrisposto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice, vale a dire .....; 5) l’impresa somministratrice provvederà alla corresponsione ai lavoratori della retribuzione diretta, indiretta e differita nonché al versamento dei contributi previdenziali; 6) l’impresa utilizzatrice si obbliga a comunicare all’impresa somministratrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto; 7) l’impresa utilizzatrice provvederà a rimborsare all’impresa somministratrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori avviati, che si considerano compresi nel corrispettivo della fornitura qui pattuito e più oltre indicato; 8) l’impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell’impresa somministratrice, provvederà al pagamento diretto ai lavoratori del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’impresa somministratrice; 9) il presente contratto cesserà di produrre i suoi effetti il giorno ..... (ovvero: quando si realizzerà il seguente evento: .....); 10) l’impresa utilizzatrice corrisponderà mensilmente all’impresa somministratrice, la quale dichiara di essere munita dell’autorizzazione n. ...... rilasciata da ..... in data ....., il corrispettivo della fornitura oggetto del presente contratto, così determinato: ..... . La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro 9 L’impresa utilizzatrice comunicherà all’impresa somministratrice i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili con le seguenti modalità: ..... . La data di inizio e il termine dell’attività lavorativa saranno comunicate per iscritto ai lavoratori interessati dall’impresa somministratrice, unitamente agli elementi essenziali del presente contratto. L’impresa utilizzatrice risponderà in via esclusiva nei confronti dei terzi dei danni a questi eventualmente arrecati dai lavoratori inviati in esecuzione del presente contratto nell’esercizio delle loro mansioni. I lavoratori avviati dall’impresa somministratrice non potranno in nessun caso essere adibiti alla sostituzione di lavoratori assenti per esercizio del diritto di sciopero. L’impresa utilizzatrice dichiara e garantisce: a) che presso le unità produttive alle quali saranno assegnati i lavoratori non si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il presente contratto; b) che presso le unità produttive alle quali saranno assegnati i lavoratori non è operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il presente contratto; c) che ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 DLgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni; d) che l’assegnazione dei lavoratori su indicati non comporta superamento di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato determinati dal c.c.n.l. ..... . Firma dell’impresa somministratrice ..... Firma dell’impresa utilizzatrice ..... 10 La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro 11 Provincia di Cuneo via XX Settembre 48 12100 Cuneo tel. 0171 445855 Coordinamento editoriale Antonio Monaco Redazione Andrea Costanzo e Katia Bonchi Grafica e stampa PomilioBlumm Redazione e impaginazione PomilioBlumm © 2008 by Provincia di Cuneo Prima edizione: aprile 2008 Tutti i diritti riservati La presente pubblicazione è tutelata in ogni sua parte dalle vigenti leggi sul copyright e la proprietà intellettuale. È vietata la memorizzazione e la riproduzione, anche parziale, del testo, con qualsiasi mezzo effettuate. È vietato copiare, modificare, creare opere o lavori derivati da (o basati su) i contenuti esposti, senza l’autorizzazione esplicita degli Autori e della Provincia di Cuneo. La menzione, all’interno della pubblicazione, di società o di prodotti non implica necessariamente che essi siano appoggiati o preferiti ad altri, di simile o analoga natura, non citati nel volume. 12 La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro