IL CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE
A TEMPO DETERMINATO
nelle pubbliche amministrazioni
Schede a cura di
Domenico Di Cocco
Rosario Soloperto
1
FONTI REGOLATIVE DEL
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

D. LGS. 276 DEL 10.9.2003 (artt.20-28)

D.m. 23 DICEMBRE 2003 (GU 53 del
3.3.2004)

D.M. 5 maggio 2004

Circolare Ministero lavoro e politiche
sociali: n. 7 del 22.2.2005
2
Somministrazione di lavoro alle
pubbliche amministrazioni
Art. 86, dlgs 276, Comma 9, prima parte: “La
previsione della trasformazione del rapporto di
lavoro di cui all’art. 27, comma 1, non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni
cui
la
disciplina
della
somministrazione trova applicazione solo per
quanto attiene alla somministrazione di lavoro a
tempo determinato”
3
EFFICACIA DELLA NUOVA
DISCIPLINA

La nuova disciplina sul contratto di
somministrazione

è operativa dal 2 luglio 2004,

a seguito della entrata in vigore del
DM 5 maggio 2004
4
Contenuti significativi del
regolamento ministeriale, art. 11,
comma 3
“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato potrà essere concluso, ….
a)
per soddisfare esigenze temporanee previste dalle
clausole dei contratti collettivi stipulati ai sensi ….
della legge 196, (causali ccnl)
b)
nonché ai sensi dell’art. 20, comma 4, del decreto
legislativo 276, a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferiti all’ordinaria attività
dell’utilizzatore, ……(causalone)
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Il contratto di somministrazione:
definizione e natura
a) E’ un particolare contratto in base al quale
un’agenzia di somministrazione di lavoro
fornisce uno o più lavoratori ad un altro
soggetto, l’utilizzatore, il quale inserisce tali
lavoratori
nella
propria
struttura
organizzativa per avvalersi direttamente
delle loro prestazioni.
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Il contratto di somministrazione:
definizione e natura
b) E’ un contratto commerciale e non di lavoro;
c) Si articola su tre soggetti e due distinti
rapporti:

il contratto di somministrazione, di natura
commerciale, tra utilizzatore e
somministratore;

un contratto di lavoro subordinato tra
somministratore e lavoratore.
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I soggetti del “nuovo” contratto
somministrazione
SOCIETA’
somministratrice
DI LAVORO
a termine
Stipulano un
contratto
ENTE
UTILIZZATORE
Assume
retribuisce e cura
la gestione
amministrativa
Dipende
formalmente
da...
Esercita
potere di
direzione e
controllo
LAVORATORE
Presta la sua
opera per...
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Limiti per gli enti utilizzatori
CASI IN CUI E’ POSSIBILE
RICORRERVI
CASI IN CUI NON E’
POSSIBILE RICORRERVI
QUANTITA’ MASSIME DA NON
SUPERARE
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CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO
DETERMINATO
Ipotesi consentite: disciplina legale
Ipotesi ammesse PRIMA
Legge 196: Art. 1, c.1 e 2
a) Esigenze temporanee
b) Nei casi previsti dai CCNL
c) Temporanea utilizzazione in
qualifiche non previste
d) Nei casi di sostituzione di
lavoratori assenti …
Nuova disciplina:
“CAUSALONE”
Art. 20, comma 4 “.. a fronte
di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferiti alla
ordinaria attività
dell’utilizzatore” (art. 20,
comma 4)
Soluzione simile a quella
adottata dal 368 per il tempo
determinato
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Le nuove ragioni giustificative segue
La formulazione “ ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività
dell’utilizzatore” si presta a ricomprendere una varietà di casi
pressoché illimitata, riferibili a tutte le possibili esigenze connesse
all’organizzazione del lavoro ed allo svolgimento delle attività
produttive.
Le ragioni giustificative possono riferirsi sia ad esigenze
economiche ed organizzative di carattere temporaneo, sia
a ragioni non arbitrarie ed oggettive, anche non
temporanee, che riflettano cioè anche necessità stabili
dell’attività economica dell’utilizzatore.
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Le nuove ragioni giustificative
secondo la circolare n. 7
“… è venuto meno il limite del ricorso alla somministrazione
di lavoro solo per far fronte ad esigenze di carattere
temporaneo o eccezionale …”
“il termine della somministrazione non dipende dalla
necessità di soddisfare una esigenza temporanea”
“Il termine costituisce la dimensione in cui deve essere
misurata la ragionevolezza delle esigenze tecniche,
organizzative, produttive, sostitutive, poste a
fondamento della stipulazione del contratto di
somministrazione”
12
Le nuove ragioni giustificative
-
segue suggerimenti di buon senso
a) UTILIZZARE LE CAUSALI CITATE DAL LEGISLATORE:
l’art. 20, comma 4, del dlgs. 276 rinvia alla
disciplina dell’art. 10 del dlgs. 368/2001 sul rapporto
a termine che prevede, al comma 7 alcune ipotesi
giustificative come eccezione ai vincoli quantitativi.
Conseguentemente, la somministrazione potrà essere effettuata:
nella fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere
sostitutivo o di stagionalità; per l’intensificazione dell’attività
lavorativa in particolari periodi dell’anno; per l’esecuzione di un
un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo
aventi carattere straordinario o occasionale.
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Le nuove ragioni giustificative
- segue
b) possono
essere considerati legittimi anche i
contratti di somministrazione stipulati per la
realizzazione
di
uno
specifico
progetto
o
programma di lavoro di carattere temporaneo,
fondato su ragioni oggettive e non rimesso alla
mera discrezionalità dell’amministrazione che lo
predispone.
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Le nuove ragioni giustificative
-
segue
c)
La causale delle ragioni sostitutive, analogamente
a quanto previsto dalla disciplina del contratto a
termine (art.1 D.Lgs.n.368/2001) consente il
ricorso alla somministrazione in tutti i casi nei
quali si debba provvedere all’assenza di personale
con contratto a tempo indeterminato in servizio
presso
l’ente,
qualunque
sia
il
titolo
dell’assenza (malattia, maternità, corsi di
formazione, ferie, ecc).
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Lavoro ex temporaneo
Casi consentiti dai CCNL pubblici

a) Temporanea utilizzazione di professionalità non previste nella dotazione
dell’Ente;

b) per la copertura di posti vacanti per gg. 60 o 180 per profili non facilmente
reperibili a condizione di avvio procedure di assunzione, in presenza di
eventi eccezionali

c) punte di attività o esigenze straordinarie derivanti da innovazioni
legislative non sostenibili con solo personale in servizio;

d) particolari fabbisogni professionali per sistemi informativi, o di controllo di
gestione;

e) specifiche esigenze di supporto tecnico in materia di prevenzione,
sicurezza, ambiente di lavoro e servizi alla persona
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Efficacia della disciplina contrattuale
Limitazioni
Art. 86, comma 3: “ … le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro ……….vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, mantengono in via
transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia
fino alla data di scadenza dei contratti collettivi
nazionali, con esclusivo riferimento alla
determinazione per via contrattuale delle esigenze
di carattere temporaneo che consentono la
somministrazione di lavoro a termine…”
La soluzione è analoga a quella prevista dal d. lgs. n.
368 del 2001 sul rapporto di lavoro a tempo
determinato
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Fonti contrattuali e fonti legali

Il legislatore ha salvaguardato, solo in via
transitoria, le causali individuate dai CCNL,
che coesistono con il “causalone”

Sono state disapplicate le disposizioni
contrattuali sulla esclusione di particolari
profili o categorie di lavoratori
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Nuovi spazi di utilizzazione
In analogia con la disciplina del tempo determinato (d. lgs.
368) il contratto di somministrazione è vietato solo nei
seguenti casi:



sostituzione di lavoratori in sciopero
da parte di datori di lavoro inadempienti rispetto alla legge
626
presso unità produttive nelle quali si sia proceduto a
licenziamenti collettivi, nei sei mesi precedenti, o nelle
quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione di orario con trattamento di integrazione
salariale
In tutti gli altri casi deve ritenersi consentita la
somministrazione purchè puntualmente giustificata
secondo le specifiche esigenze organizzative
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LE ALTRE NOVITA’ DEL CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE A T.D.

non è più previsto il rinvio alla contrattazione collettiva
per la individuazione dei casi per il ricorso alla
somministrazione (art. 20, comma 5)

La contrattazione può individuare tetti percentuali
massimi (DOVRA’ ESSERE RINEGOZIATA LA
QUANTIFICAZIONE DI UN TETTO MASSIMO
( 7% ?)

Si affievolisce il requisito della temporaneità della
prestazione come giustificazione
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SPECIFICAZIONE DEI LIMITI
QUANTITATIVI
Art. 20, comma 4, secondo periodo
“La individuazione dei limiti quantitativi … è affidata ai contratti
collettivi nazionali ….. in conformità alla disciplina dell’art. 10
del d. lgs. n. 368 del 2001” (disciplina del rapporto a tempo
determinato)
Significato del richiamo all’intero art. 10 del 368
Si deve intendere che sono in ogni caso consentiti, oltre il tetto
contrattuale, contratti di somministrazione nelle ipotesi
elencate nel comma 7, dell’art. 10 (nuove attività, ragioni
sostitutive o di stagionalità, intensificazione attività …)
CAUSALI LEGITTIMATE DALLO STESSO LEGISLATORE
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CONFERME DELLA DISCIPLINA
PRECEDENTE

Obbligo di avvalersi di imprese
somministratrici formalmente autorizzate

Obbligo di Individuare l’impresa attraverso
l’espletamento di una gara ad evidenza
pubblica

La gara può essere preventiva, rispetto
all’insorgere delle esigenze; tempo di validità
del contratto di somministrazione
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Il percorso per stipulare il contratto
Inserimento e giustificazione della utilità
della somministrazione
nella programmazione dei fabbisogni
Previsione espressa del contratto
di somministrazione nel PEG o analogo atto
di programmazione, per coinvolgere
i singoli centri di costo
Quantificazione, in bilancio, della spesa massima
annua sia per il trattamento fondamentale, sia
per le quote di salario accessorio e produttività
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Il percorso per stipulare il contratto segue
Delibera dell’organo di indirizzo politico per
la formulazione di direttive,obiettivi e priorità
Determinazione a contrattare del dirigente
responsabile e indizione della gara, definizione
del bando e del capitolato
In tali atti atti devono essere indicati tutti
gli elementi rilevanti:professionalità (categorie
o aree) dei lavoratori, parametri retributivi, la durata
dell’appalto, il corrispettivo, i criteri di
partecipazione e di aggiudicazione, i contenuti
obbligatori e quelli eventuali ed aggiuntivi, ecc.
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Il percorso per stipulare il contratto - segue
Espletamento e aggiudicazione della gara
Stipulazione del contratto di somministrazione
con la Agenzia aggiudicataria
Attivazione dei contratti di somministrazione
da parte dei singoli dirigenti, in presenza di
esigenze organizzative e nei limiti delle risorse
Il contratto di somministrazione
La durata
Nella legge non è stabilito un limite temporale
massimo
di
durata
del
contratto
di
somministrazione a termine.
Tale particolare tipologia di contratto potrebbe essere
stipulato anche per un periodo abbastanza lungo nel
tempo (due, tre anni ecc.).
La durata deve necessariamente rispecchiare il
requisito
della
temporaneità
della
ragione
giustificativa, addotta per sua stipulazione
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Rapporto tra lavoratore ed ente
Il lavoratore somministrato è:

inserito
a
tutti
gli
effetti
nell’organizzazione
dell’ente utilizzatore;

assoggettato al medesimo potere direttivo e di
controllo che il datore di lavoro esercita nei confronti
dei propri lavoratori subordinati.
Al
lavoratore
somministrato
possono
essere
prestazioni, impegno e diligenza al pari
lavoratori
(la
prestazione
è
resa
richieste
degli altri
“nell’interesse
dell’utilizzatore”, art.29, comma 2, D.Lgs.n.276/2003)
27
Rapporto tra lavoratore ed ente –
segue -
I poteri datoriali non sono pieni.
Il potere disciplinare resta in capo all’Agenzia
in quanto reale ed effettivo datore di lavoro, che
lo esercita su richiesta dell’ente utilizzatore
(art.23,
comma 7, D.Lgs.n.276/2003).
A tal fine l’ente utilizzatore comunica all’Agenzia
tutti gli elementi utili per la contestazione e
l’avvio del procedimento disciplinare.
Il trattamento economico e
normativo
Il lavoratore somministrato ha diritto ad un
trattamento
normativo
ed
economico
complessivamente non inferiore a quello dei
dipendenti dell’ente di pari livello, a parità di mansioni
svolte (art.23, comma 1, D.lgs.n.276/2003).
Cosa vuole dire “complessivamente” non inferiore?
Sembrerebbe affermare che la garanzia della parità di
trattamento non debba essere riferita ai singoli istituti
(economici e giuridici) che lo compongono ma alla
globalità del trattamento stesso.
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Il trattamento economico e
normativo – segueIl datore di lavoro pubblico, in realtà, è tenuto
ad applicare le clausole del CCNL del comparto
di riferimento
La parità di trattamento “complessivo” si
realizza di fatto nel rispetto delle regole
contrattuali sia per i lavoratori dipendenti che
per quelli somministrati
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Il trattamento economico e
normativo – segueLe voci retributive comunque
lavoratore somministrato sono:
garantite
al
stipendio tabellare iniziale spettante ai vincitori
di concorso per il profilo corrispondente a quello
assegnato al lavoratore somministrato
indennità di amministrazione, o di ente, o di
comparto
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Il trattamento economico e normativo –
segueSono altresì garantiti i trattamenti accessori correlati
alla durata dell’orario di lavoro o a specifiche
caratteristiche o a particolari condizioni e modalità di
esecuzione della prestazione lavorativa: compensi per
lavoro straordinario, indennità di turno e di
reperibilità, indennità di maneggio valori, indennità
professionali; (es. di vigilanza o di docenza, negli enti
locali)
Tali compensi sono erogati ai lavoratori somministrati
con le stesse modalità e nella stessa misura stabilita per
gli altri lavoratori, secondo le regole della contrattazione
collettiva, nazionale e/o decentrata e utilizzando le
specifiche risorse destinate al finanziamento della
somministrazione
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Il trattamento economico e
normativo – segueNon possono essere riconosciuti:
a) gli incrementi stipendiali derivanti dalla
progressione economica orizzontale nella
categoria o nell’area;
b) la retribuzione individuale di anzianità
Non è applicabile la disciplina sulle progressioni
verticali
Si tratta di voci retributive che si collegano alla
durata, prolungata nel tempo, del rapporto di
lavoro che manca, per definizione, nel contratto di
somministrazione.
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Il trattamento economico e
normativo – segueUna regola particolare vige per i trattamenti accessori e
le erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti
nella partecipazione a specifici programmi o progetti di
produttività:
spetta alla contrattazione collettiva il compito di
stabilire modalità e criteri per la determinazione e la
corresponsione
di
tali
compensi
(art.23,
c.4,
D.Lgs.n.276/2003).
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Il trattamento economico e
normativo – segueGli oneri per l’erogazione dei trattamenti economici
di produttività ai lavoratori somministrati, anche in
mancanza di specifiche indicazioni in proposito,
gravano sulle risorse destinate a tale specifica
finalità nella previsione di spesa riferita al ricorso al
contratto di somministrazione e confluite nelle
stesse.
Non possono essere utilizzati i fondi del
salario accessorio dei singoli enti
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OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
DELL’UTILIZZATORE
Art. 24, comma 4
L’utilizzatore deve comunicare alle RSU:
a)
Il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di
lavoro prima della stipula del contratto di
somministrazione; nei casi di urgenza, la comunicazione
deve avvenire nei successivi 5 giorni
b)
Ogni 12 mesi, il numero e i motivi dei contratti di
somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati
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LIMITI DEL CONTROLLO
GIUDIZIALE
Art. 27, comma 3
…. Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente ….
all’accertamento della esistenza delle ragioni che ..
giustificano (la somministrazione) e non può essere
esteso fino al punto da sindacare nel merito valutazioni
e scelte tecniche, organizzative o produttive che
spettano all’utilizzatore.
Forte rafforzamento dell’autonomia di gestione dei datori di
lavoro
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Contratto di somministrazione
Regime sanzionatorio (penale)
Per aver fatto ricorso a lavoratori somministrati da
soggetti non autorizzati (art. 18, c. 2)
AMMENDA: € 50 per ogni lavoratore occupato e per
ogni giornata
Se vi è stato sfruttamento di minori: arresto fino a 18
mesi e ammenda aumentata di sei volte
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Segue. REGIME SANZIONATORIO
(AMM.VO)
Per aver stipulato contratti di somministrazione con
soggetti non autorizzati (art. 18, c. 3)
Sanzione: da € 250 a € 1.250
Stipula del contratto di somm.ne senza indicazione
delle ragioni di carattere tecnico, produttivo
….(art. 18, c. 3 e art. 20, c. 4)
Sanzione: da € 250 a € 1.250
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Segue: SANZIONI AMMINISTRATIVE
Contratto di somministrazione nelle ipotesi vietate (art. 18,
c. 3 e art. 20, comma 5)
Sanzione: da € 250 a € 1.250
Stipula del contratto senza forma scritta o senza la
indicazione dei contenuti prescritti (art. 18, c. 3; art.
21, c. 1)
Sanzione: da € 250 a € 1.250
Stipula contratto di somministrazione senza recepire la
disciplina dei ccnl (art. 18, c. 3 e art. 21, c. 2)
Sanzione: da € 250 a € 1.250
40
Somministrazione nulla
Se il contratto di somministrazione è concluso
non in forma scritta (art. 20, c. 4)
I lavoratori sono considerati a tutti gli effetti
dipendenti a tempo indeterminato
dell’utilizzatore (solo nelle aziende
private)
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Somministrazione irregolare
art. 27, c.1
Quando la somministrazione è avvenuta al di fuori dei
limiti e delle condizioni prescritte dagli art. 20 e
21: da soggetto non autorizzato, senza causale
giustificativa, privo degli estremi della
autorizzazione, senza la indicazione del numero
dei lavoratori ecc.
Il lavoratore può richiedere al giudice la costituzione
di un rapporto di lavoro dipendente dall’inizio
della somministrazione (solo nelle aziende
private)
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Regime sanzionatorio nella PA
La sanzione della nullità del contratto con
conseguente trasformazione in un rapporto a
tempo indeterminato con l’utilizzatore e quella
della costituzione, su richiesta del lavoratore,
sempre di un rapporto a tempo indeterminato non
trovano applicazione nel caso in cui il datore di
lavoro utilizzatore sia una PA !
Prevalgono le previsioni dell’art.97 Cost. e dell’art.36,
comma 2, del D.Lgs.n.165/2001. Gli eventuali oneri
sono a carico dei dirigenti responsabili
Il divieto di trasformazione è anche confermato dall’art.
86, comma 9, del dlgs. 276
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MOTIVI DI INTERESSE DEGLI
ENTI PER IL CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE
IN SOSTITUZIONE DI GRAN
PARTE DEI CONTRATTI DI
CO.CO.CO. che mascherano reali
rapporti di lavoro dipendente
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Segue: INTERESSE …..
POSSONO ESSERE IMPIEGATE LE
STESSE RISORSE FINANZIARIE
SI UTILIZZA UN LAVORATORE
DIPENDENTE, TUTELATO E SENZA
RISCHI DI CONTENZIOSO
LE SEGNALAZIONI DELL’AGENZIA
POSSONO ESSERE “GUIDATE”
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Segue: INTERESSE
Il lavoratore somministrato NON assume lo
“status” di dipendente pubblico
Non operano i vincoli della “esclusività” e
delle “incompatibilità”
Il lavoratore somministrato può esercitare
liberamente una libera professione (può
essere utile per i tecnici)
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VANTAGGI PER L’ENTE
• si evitano i rischi di un pericoloso
contenzioso, con risarcimento dei danni
• per rispettare il tetto di spesa, si
può ridurre l’orario di lavoro
settimanale (es. da 36 a 30)
• gli oneri non sono ricompresi tra quelli
tipici delle “spese del personale”
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Il contratto di somministrazione