La previdenza
complementare
Uso ragionato del perchè
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Un po’ di concetti generali
Welfare: Star bene – benessere
• Riguarda essenzialmente
• Sanità
• Previdenza
Rischio sociale: la possibilità che un
certo evento si verifichi, con quale
frequenza e quali costi
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Principali rischi sociali
• Malattia
• Invalidità
• Vecchiaia
• Morte
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Rischio Individuale
•
•
•
•
•
Malattia
Invalidità
Vecchiaia
Morte
Danni alle persone o cose (responsabilità
civile)
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Copertura dei rischi
• I rischi sociali sono coperti
dall’Assicurazione Sociale
• I rischi individuali dalle Assicurazioni
private
• Nel primo caso la copertura finanziaria è
data da: contributi dei lavoratori
Contributi dei datori di lavoro
Contributi dello Stato attraverso la
fiscalità generale
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Sistemi di finanziamento: a
ripartizione
• Rapporto 4 lavoratori per un
pensionato
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Sistema retributivo a ripartizione
• Calcolo della pensione sulla media delle
retribuzioni degli ultimi anni di lavoro.
• Tasso di sostituzione assicurato 70%,
80% per alcuni Pubblici dipendenti anche
il 100%
• Nb: Il tasso di sostituzione è il rapporto fra
ultimo stipendio e pensione
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Crisi del sistema retributivo
• Diminuito rapporto fra
lavoratori attivi e
pensionati
• Aumento della durata
media della vita
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Sistema contributivo
• Accantonamento
annuo di una quota
della retribuzione,
oggi pari al 33% ,
• Tasso di sostituzione
55/60%
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Scenario
• Tasso di sostituzione a regime
50/60%
• Tasso di sostituzione minimo vitale
65/70%
• Punti differenziali 15/20%
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Come finanziare la differenza
• Un ulteriore prelievo a carico dei lavoratori
di circa 8/9%
•
oppure
• Un ulteriore prelievo a carico delle imprese
del 10/12%
• Conseguenza:
• Crisi del sistema economico
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Soluzione
• Costruire una altra
pensione a fianco di
quella obbligatoria
che integra, completa
la precedente e le
risorse si attingono
dal
TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO
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Perché la previdenza
complementare
Ecco un esempio che chiarisce le motivazione
della previdenza complementare.
Consideriamo 3 lavoratrici che iniziano a
lavorare a 25 anni e vanno in pensione a 60.
Unica differenza l’età una è nata nel 1950, un
altra nel 1965 e la terza nel 1980. Oggi
percepiscono € 20.000 annui
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Il tasso di sostituzione è il rapporto
fra ultimo stipendio e la pensione
Sistema
calc
Età/anno
Retributivo
Misto
Contributivo
60/2010
60/2025
60/2040
Ultimo
reddito
20.807
28.005
37.690
pensione
13.965
16.758
21.346
Tasso sost
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67%
60%
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57%
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La normativa:leggi,decreti,
regolamenti e circolari
Le leggi istitutive
Decreto legislativo 21.4.1993, n. 124,
Decreto legislativo 5.12.2005, n. 252
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La previdenza complementare
è:
• Volontaria
• A capitalizzazione
• A contribuzione definita (possibile anche a
prestazione definita per gli autonomi)
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Tipologie dei fondi e forme
individuali
• FONDI NEGOZIALI – Contrattazione
collettiva (FONDI CHIUSI)
• FONDI APERTI E PIP gestiti da
società specializzate
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I ruoli nella gestione delle
risorse
Fondo pensione
Gestori abilitati
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Banca depositaria
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Gli Organi dei Fondi negoziali
• Assemblea dei delegati. E’ l’organo che esprime la
volontà degli iscritti con l’approvazione del bilancio,
modifica dello statuto ed altro.
• Consiglio d’Amministrazione. E’ l’organo che decide le
strategie, stipula convenzioni, predispone il bilancio.
• Collegio dei Revisori. Esercita le funzioni di controllo
sull’attività del Fondo.
• Presidente. Ha la rappresentanza legale del
Fondo
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Alimentazione del conto di ogni
iscritto
Quota Tfr
Quota datore di lavoro
Quota lavoratore
conto individuale
Rendimenti gestione
finanziaria
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Trasferimenti da
altri fondi
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Tipologia delle prestazioni e
requisiti
secondo il Dlgs 124/93
Prestazione di
vecchiaia
Prestazione di
anzianità
5 anni di iscrizione al fondo
+
Età pensionabile secondo gli
Ordinamenti obbligatori
Cessazione dal lavoro
+
15 anni di iscrizione al fondo
+
Età inferiore di max 10 anni rispetto al limite
di età obbligatorio
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Pensione con la riforma
Con il 252/05, il diritto alla
pensione si acquista se
esistono i seguenti requisiti:
1. Maturazione del diritto alla
pensione nel regime
obbligatorio di appartenenza
2. Iscrizione nella previdenza
complementare per almeno 5
anni
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Anticipazioni secondo il
Dlgs 124/93
• Almeno otto anni di iscrizione al fondo
• Spese sanitarie, acquisto prima casa,
congedi, ecc..
• Possibilità di reintegro della posizione
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… eventi diversi secondo il d.
lgs. 124/93…
TRASFERIMENTO
• in costanza di rapporto di
lavoro:
•
 al Fondo aperto
- almeno tre anni d’iscrizione
- NO nei primi cinque anni di vita del
F.P.
• in caso di cessazione del
rapporto di lavoro:
 al nuovo Fondo di categoria o ad
altra Forma individuale
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•
RISCATTO
nel caso in cui:
vengano meno i requisiti di
partecipazione
al
Fondo
pensione
senza maturazione del diritto
alla prestazione
si può richiedere il RISCATTO
della posizione individuale
• In caso di morte agli eredi
o acquisita al Fondo
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Regime fiscale contribuzione
secondo il d. lgs. 124/93
• La contribuzione versata è dedotta dal reddito
del lavoratore:
- nel limite massimo del 12 % del reddito
- e, comunque, nel limite del valore assoluto di €
5.164,57
- se i redditi derivano dal solo lavoro dipendente la
deduzione non può essere superiore ad un importo pari
al doppio della quota di TFR devoluta al Fondo.
N.B. La contribuzione complessivamente versata non
include le quote di TFR
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Le novità introdotte dal decreto
252/05
• Equiparazione di tutte le forme pensionistiche
complementari ( fondi negoziali, fondi aperti,
piani individuali mediante polizze vita)
• Libertà di adesione e trasferimento a tutte le
forme pensionistiche complementari
• Adesione anche mediante conferimento tacito
del TFR
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Gli aspetti principali della riforma alla
luce del decreto legislativo 252/2005
Viene sostituito il d. lgs. 124/93;
• Attuazione di buona parte delle norme di delega
contenute nella legge 243/2004;
• Applicazione delle norme dall’1/1/2007;
Esclusione dei dipendenti pubblici
dalle nuove regole
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I Fondi di P.C. alla luce della
riforma
Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:
• Dai contratti ed accordi collettivi di lavoro o, se
mancanti, regolamenti aziendali; da accordi tra
lavoratori e datori di lavoro (accordi plurimi);
• Dalle regioni anche mediante leggi regionali;
• Da accordi tra liberi professionisti o lavoratori autonomi
promossi da sindacati o associazioni, da accordi tra soci
di cooperative promossi da associazioni di
rappresentanza, da accordi di associazioni di soggetti
che svolgono attività di cura familiare non retribuita
iscritti a gestione speciale Inps;
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I Fondi di P.C. alla luce della
riforma
• Da parte di Enti di previdenza
obbligatoria di diritto privato per liberi
professionisti;
• Società di gestione del risparmio, società
di intermediazione mobiliare, banche,
compagnie assicurative, per Fondi aperti;
• Compagnie assicurative per contratti di
assicurazione sulla vita.
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Ulteriori novità
• Nuovi Requisiti di accesso alle prestazioni
• Requisiti di accesso alle anticipazioni ed ai
riscatti
• Tassazione dei contributi
• Tassazione delle prestazioni
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Circolazione e portabilità (Trasferibilità) nell’ambito
delle forme pensionistiche complementari- norme a
confronto • Le regole vigenti con il d.lgs.
124/93
• Deducibilità fiscale collegata
all’adesione ai Fondi
contrattuali
• Destinazione tfr e contributo
datoriale al solo Fondo
contrattuale
• Periodo permanenza ante
trasferimento: 3 anni; 5 anni
nei primi 5 anni di vita del
Fondo
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• Cosa prevede il d. lgs.252/05
• Adesione libera per qualsiasi
forma pensionistica
complementare
• Destinazione del proprio tfr a
tutte le forme pensionistiche
complementari
• Destinazione del contributo
datoriale a tutte le forme, se
reso disponibile dalla
contrattazione
• Periodo permanenza minimo
per chiedere il trasferimento:
anni 2
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Modalità di adesione
• Adesione libera e volontaria con modalità esplicite di
destinazione del tfr da formalizzare entro il 30 giugno
2007 ovvero entro 6 mesi dall’assunzione, se
successiva al 1 gennaio 2007
• Adesione con modalità tacite (per lavoratori dipendenti)
di destinazione del tfr se non perviene espressione di
volontà nei termini previsti
• Anche i lavoratori dipendenti già iscritti devono
esprimersi su destinazione residue quote di tfr
• L’eventuale scelta manifesta di conservazione del tfr
presso il datore può essere successivamente revocata
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Adesione
• Per aderire alla previdenza
complementare e scegliere la destinazione
del TFR il ministero del Lavoro ha
predisposto due moduli:
– Mod 1 per gli assunti entro il 31.12.05
– Mod 2 per gli assunti dal 1.1.06
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Adesione esplicita
• Conferimento del solo TFR maturando
• Conferimento secondo quanto stabilito dai
contratti (tfr + quota lavoratore + quota
datore di lavoro)
• Conferimento del Trf, libera quota del
lavoratore ed eventuale quota del datore
di lavoro.
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Adesione tacita
• Destinazione automatica del Tfr a:
• Fondo contrattuale
• Quello individuato dalla contrattazione
aziendale e in mancanza di accordo a
quello con maggior numero di iscritti
• In mancanza anche di questo al Fondo
residuale Inps
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PRESTAZIONI
• Pensione : 5 anni di iscrizione al fondo e
maturazione dei requisiti per avere la
pensione obbligatoria di anzianità o di
vecchiaia
• Cessazione con disoccupazione
successiva superiore a 48 mesi. Si può
chiedere la pensione con un anticipo di 5
anni al massimo
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Prestazioni
• Invece di avere tutto come pensione si
può chiedere il 50% come liquidazione e il
resto come pensione
• Nel caso che il 70% del maturato è
inferiore al 50% dell’assegno sociale è
possibile avere tutto come liquidazione
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Regime fiscale
• Sia per le prestazioni in forma periodica
che le prestazioni in capitale viene
applicata una ritenuta nella misura del
15%. Per ogni anno successivo al 15° di
partecipazione alla forma complementare
c’è una riduzione annua di 0,30 punti sino
ad un massimo di 6 punti
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Regime fiscale
• Anticipazioni: per spese sanitarie la ritenuta è
pari al 15%, con riduzione di 0,30 punti per ogni
anno successivo al 15°; per gli altri tipi di
anticipazione l’aliquota è del 23%
• Riscatti: per riscatti per morte o perdita dei
requisiti di partecipazione la ritenuta è pari al
15% con riduzione di 0,30 punti per ogni anno
successivo al 15°di partecipazione alla forma
complementare; per riscatti per cause diverse
l’aliquota è del 23%
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